Art. 16.
Oltre a quanto previsto dall'articolo 34 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160 , le Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali provvedono all'attuazione dell'assistenza di malattia in favore dei propri iscritti e dei loro familiari, con gestioni e contabilita' separate.
Oltre a quanto previsto dall'articolo 34 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160 , le Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali provvedono all'attuazione dell'assistenza di malattia in favore dei propri iscritti e dei loro familiari, con gestioni e contabilita' separate.