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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/03/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1193/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 31/01/2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: Italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] Corso Europa 60 con l'Avv. Emanuela Gambini presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina: Italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Emanuela Gambini presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Rho (MI) in data 06/07/2013
(anno 2013 atto n. 16 reg. parte II serie A) X separati con accordo di negoziazione assistita in data 21/11/2019 provvedimento del PM del
28/11/2019
con i seguenti figli: nata a [...] il [...], (c.f. Persona_1 [...]
), cittadina italiana. C.F._3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 31/01/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) La figlia minore rimane affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_1 collocazione prevalente presso la madre signora attualmente residente a [...] Parte_2
Via Boito n. 8;
2) Il padre signor avrà con sé la figlia un fine settimana al mese, dalle ore 8.00 Parte_1 Per_1 del sabato alle ore 22.00 della domenica o, in alternativa, stante la particolare attività lavorativa del padre che comporta di regola lo svolgimento della stessa nelle giornate di sabato e domenica, un pernotto infrasettimanale, sempre dalle ore 8.00 alle ore 22.00 del giorno successivo (garantendo, in quest'ultimo caso, la frequenza della scuola della minore dalle ore 8.30 alle ore 16.30). Nei giorni di visita del padre la figlia sarà prelevata presso l'abitazione materna, o previo Per_1 accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori, nel luogo in cui si trova con la madre o con il nonno materno o persona di fiducia di entrambi i genitori. Il padre riaccompagnerà la figlia minore presso l'abitazione materna o, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori, nel luogo da ella indicato.
Il padre trascorrerà con la figlia minore due settimane di ferie estive, anche non consecutive, nei mesi di giugno, luglio, agosto o settembre (compatibilmente con gli impegni scolastici della figlia minore).
Il periodo di permanenza con il padre durante le ferie estive nei mesi di luglio, agosto e settembre verrà definito entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive della madre. Il periodo di permanenza con il padre durane le ferie estive nel mese di giugno verrà definito entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive della madre.
Il padre trascorrerà con la figlia minore, se richiesto, un settimana nel periodo delle festività natalizie, settimana che verrà concordata ogni anno entro e non oltre l'8 dicembre di ogni anno.
I giorni di Natale e Pasqua verranno trascorsi dalla figlia minore alternativamente con il padre o la madre, così come i giorni di Santo Stefano e Lunedì dell'Angelo.
I genitori si impegnano a far mantenere buoni rapporti tra la minore e i nomi paterni e materni.
I genitori dovranno comunicarsi sempre il proprio luogo di recapito, anche telefonico, e dovranno essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé la figlia minore.
3) Il padre signor verserà alla signora a titolo di contributo al Parte_1 Parte_2 mantenimento della figlia la somma di € 300,00 (trecento/00), somma che sarà versata entro il giorno
5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di febbraio 2026.
4) I genitori terranno a proprio carico il 50% ciascuno delle spese extra assegno relative alla figlia secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte
d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza
i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) I signori e danno atto di avere di comune accordo già alienato la Parte_1 Parte_2 ex casa coniugale e ad oggi hanno abitazioni autonome.
6) I signori e dichiarano di essere economicamente autosufficienti, Parte_1 Parte_2 per cui nulla viene stabilito per il loro mantenimento e di avere già regolato fra loro ogni altro rapporto economico.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Rho (MI) in data
06/07/2013 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese.
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RHO (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 5.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG