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Sentenza 27 giugno 2024
Sentenza 27 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 27/06/2024, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Gabriele Conti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA nella causa iscritta al n. 1071 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024,
promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRIBIASI SILVIA
e
, C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dall'avvocato
CARRADORE CARLA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: I ricorrenti riportandosi al ricorso congiunto introduttivo del
1 presente giudizio che confermano integralmente, nonché richiamata l'istanza di trattazione cartolare in esso contenuta, fanno istanza affinchè l'On.le Tribunale adito voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) disporsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori CP_1
e in Torrebelvicino (VI) il 02.09.1990;
[...] Parte_1
2) Nell'ambito della regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali, le parti hanno concordato la cessione a titolo gratuito, da parte del sig. alla sig.ra Parte_1 [...]
che accetta, della proprietà dell'autovettura mod. Mercedes Classe C tg CP_1
BK853RY
3) Le parti dichiarano di aver regolato con separato accordo ogni altra questione economica, di non avere più nulla a pretendere una dall'altra a nessun titolo ragione o causa.
4) i Ricorrenti dichiarano inoltre, di essere economicamente indipendenti e pertanto dichiarano di nulla pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 21/03/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Torrebelvicino (VI) in data 02/09/1990 alle condizioni di cui in ricorso.
All'esito dell'udienza del 28/05/2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del
2 Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 21/12/2018 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in Torrebelvicino (VI) il 02/09/1990 alle condizioni
[...] Controparte_1
in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di
3 matrimonio del Comune di Torrebelvicino (VI) al n. 12, parte II, serie A, anno 1990;
c) compensa le spese, stante la domanda congiuntamente proposta.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 06/06/2024.
Il Giudice relatore
Dott. Gabriele Conti
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. Gabriele Conti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S EN TEN ZA nella causa iscritta al n. 1071 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024,
promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRIBIASI SILVIA
e
, C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dall'avvocato
CARRADORE CARLA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Conclusioni delle parti: I ricorrenti riportandosi al ricorso congiunto introduttivo del
1 presente giudizio che confermano integralmente, nonché richiamata l'istanza di trattazione cartolare in esso contenuta, fanno istanza affinchè l'On.le Tribunale adito voglia pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) disporsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori CP_1
e in Torrebelvicino (VI) il 02.09.1990;
[...] Parte_1
2) Nell'ambito della regolamentazione dei loro rapporti patrimoniali, le parti hanno concordato la cessione a titolo gratuito, da parte del sig. alla sig.ra Parte_1 [...]
che accetta, della proprietà dell'autovettura mod. Mercedes Classe C tg CP_1
BK853RY
3) Le parti dichiarano di aver regolato con separato accordo ogni altra questione economica, di non avere più nulla a pretendere una dall'altra a nessun titolo ragione o causa.
4) i Ricorrenti dichiarano inoltre, di essere economicamente indipendenti e pertanto dichiarano di nulla pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 21/03/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da essi contratto in Torrebelvicino (VI) in data 02/09/1990 alle condizioni di cui in ricorso.
All'esito dell'udienza del 28/05/2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del
2 Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 21/12/2018 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del
Tribunale;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e da in Torrebelvicino (VI) il 02/09/1990 alle condizioni
[...] Controparte_1
in epigrafe riportate;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di
3 matrimonio del Comune di Torrebelvicino (VI) al n. 12, parte II, serie A, anno 1990;
c) compensa le spese, stante la domanda congiuntamente proposta.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 06/06/2024.
Il Giudice relatore
Dott. Gabriele Conti
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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