CA
Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 175/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 12/1/2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10009/2023, pubblicata il 06/12/2023, notificata il 14/12/2023,
TRA
CONDOMINIO DOMUS VERDE di AT (MI) (C.F. , in persona del P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in Viale Delle Rimembranze n. 45 20020 AT, con il patrocinio dell'Avv. Martinelli Carla Angela (C.F. ) ed C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Fontana 5, Milano, giusta delega in atti;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con sede legale in Viale Rimembranze 1 20020 AT, con il patrocinio dell'Avv.
Gallone Ermes Francesco (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2
suo studio in Via San Marco 26, Milano, giusta delega in atti;
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, con sede legale in 20186 Milano, con il patrocinio dell'Avv. Bassi
Giovanni (C.F. , elettivamente domiciliata presso il suo Studio, giusta C.F._3
delega in atti;
(C.F. ), in persona del legale CP_2 Controparte_2 P.IVA_4
rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, con il patrocinio dell'Avv. Pomposelli
1 Maria Teresa (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il suo Studio, C.F._4
giusta delega in atti;
(C.F. ), residente in [...] 21040 Parte_1 C.F._5
Sumirago, con il patrocinio dell'Avv. Moscatelli Fausto (C.F. ) ed C.F._6
elettivamente domiciliato presso il suo Studio, giusta delega in atti;
CP_3
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10009/2023, pubblicata il
06/12/2023, in materia di “altri rapporti condominiali”.
CONCLUSIONI:
Per CONDOMINIO DOMUS VERDE:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma dei punti nn. 1-3-4-5-6 della sentenza n. 10009/2023 – depositata e pubblicata dal Tribunale di Milano in data 6 dicembre 2023 -così giudicare:
NEL MERITO:
- In riforma del punto n. 1, accertato e dichiarato che le opere di cui è causa relative all'installazione di n. 26 porte REI non sono necessarie al rinnovo periodico del CPI di cui è causa, accertata e dichiarata la responsabilità della e dell' Arch. Controparte_1 Parte_1 per i fatti meglio descritti in narrativa, condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro – tempore e l'Arch. a risarcire al Condominio Domus Verde Parte_1
i danni subiti per fatto e colpa dei convenuti pari ad € 13.907,00 oltre iva oltre interesse dalla domanda sino al saldo e per l'effetto accogliere l'appello proposto dal Condominio.
- Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio di appello, nonché compensi professionali e spese esenti del giudizio di primo grado e della fase di mediazione, oltre alle spese di CTU.
- Nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello, o di riforma parziale, in riforma dei punti n. 3
– 4 – 5 – 6, ridurre le spese e le competenze di lite e di mediazione così come liquidate dal Giudice di primo grado.
IN OGNI CASO:
- Rigettare l'appello incidentale proposto dall'Arch. Parte_1
- Rigettare le domande tutte svolte dagli appellati.
Per Controparte_1
1. Respingersi l'appello proposto dal condominio Domus Verde nei confronti della
[...] in quanto infondato il fatto ed in diritto confermando l'impugnata sentenza del CP_1
Tribunale di Milano;
2. Nella denegata ipotesi in cui al Corte d'Appello dovesse accertare una presunta responsabilità della qui esponente e dovesse accogliere in tutto o in parte la domanda del condominio, accertata e dichiarata la operatività della polizza assicurativa n. AEAW0040442- LB stipulata dalla presso la condannarsi la a manlevare la Controparte_1 CP_2 CP_2 di tutte quelle somme che dovesse pagare al condominio tenuto conto delle Controparte_1 condizioni di polizza sia per capitale che per spese legali e relativi accessori, nonché per le spese del consulente d'ufficio;
2
3. Con la rifusione delle spese di lite oltre rimborso spese generali, CPA e IVA anche del presente grado.
Per terza chiamata da Controparte_2 Controparte_1 piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni avversa domanda ed eccezione disattesa: Nel merito In via principale
- rigettare integralmente l'atto di appello promosso dal Condominio, poiché manifestamente inammissibile e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 10009/2023 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 06.12.2023 nel procedimento avente r.g. n. 40971/2019;
In via subordinata
- rigettare integralmente l'atto di appello promosso dal Condominio, poiché manifestamente infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 10009/2023 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 06.12.2023 nel procedimento avente r.g. n. 40971/2019.
In via di ulteriore subordine
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento – anche parziale – dell'appello promosso dal Condominio
- accertare e dichiarare l'inoperatività del Certificato i motivi tutti CodiceFiscale_7 dedotti in atti, e/o per le altre eventuali ragioni ritenute di giustizia, con conseguente esclusione di qualsivoglia obbligo di manleva e/o addebito a carico dei e, per l'effetto, rigettare CP_2 ogni domanda di manleva e indennizzo contro la predetta Assicurazione;
e/o, se ritenuto, ridurre l'obbligo di indennizzo di quest'ultima in ragione del pregiudizio derivato ai CP_2 dal comportamento tenuto dalla in palese violazione degli obblighi contrattuali e CP_1 normativi.
In ogni caso
- limitare la condanna dei alla manleva e indennizzo per la sola quota di responsabilità CP_2 dell'Assicurata, previo accertamento della stessa, entro il massimale di € 1.500.000,00 e previa detrazione della franchigia di € 2.000,00 che rimane in ogni caso a carico dell'Assicurata. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento.
Per terza chiamata da ) Controparte_2 Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: per tutti i motivi meglio esposti in narrativa e richiamate integralmente le argomentazioni e la documentazione versate in atti nel giudizio di primo grado, rigettare l'appello avversario e confermare la sentenza n. 10009/2023 in punto di rigetto della domanda di risarcimento avanzata dal Condominio appellante con riferimento all'installazione delle ventisei porte REI nonché in punto di liquidazione delle spese di lite in primo grado, essendo passata in giudicato la sentenza in punto di rigetto di tutte le ulteriori domande di risarcimento avanzate dal Condominio.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Per Parte_1
Voglia la Corte d'Appello di Milano, Sezione III Civile, contrariis reiectis,
• Dichiarare infondato l'appello proposto dal Condominio Domus Verde e per l'effetto confermare la Sentenza n. 10009/2023 del Tribunale di Milano sui capi appellati dall'appellante;
3 • Rigettare tutte le domande ex adverso svolte poiché infondate in fatto ed in diritto per i motivi meglio esposti nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta in appello dell'arch. Pt_1
• In ogni caso, in parziale riforma della Sentenza n. 10009/2023 del Tribunale di Milano e dunque in accoglimento dell'appello incidentale formulato dall'arch. si chiede che Pt_1 l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano Voglia condannare il Condominio Domus Verde a rimborsare le spese di Consulenza Tecnica di parte dell'arch. (trattasi delle fatture Pt_1 dell'arch. nn. 9/2022 emessa in data 5.8.2022 per l'importo di € 1.436,42 Persona_1 e n. 13/2022 emessa in data 28.12.2022 per l'importo di € 1.554,20 sub docc. 29/30 Arch. ; Pt_1
In caso di accoglimento totale o parziale dell'appello svolto dal Condominio Domus Verde, visto l'appello incidentale dell'arch. voglia la Corte di Appello di Milano, Pt_1
Sezione III Civile, in parziale riforma della sentenza 10009/2023 emessa dal Tribunale di Milano accogliere le conclusioni del primo grado rassegnate dall'Arch. ui di seguito Pt_1 riproposte: In via principale e nel merito: respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto o escludere o ridurne il quantum debeatur ed anche rigettare le domande svolte dalla terza chiamata finalizzate a limitare o ad escludere la copertura assicurativa in favore dell'arch. Pt_1
In via subordinata: previa ogni opportuna declaratoria di rito e di merito, nella denegata ipotesi di accoglimento parziale o totale della domanda attorea, accertata la responsabilità in garanzia della in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, con sede legale a Milano MI (20121), Corso Garibaldi 86 - PEC
- in forza del contratto di assicurazione in essere fra Email_1 questa e l'Arch. dichiarare tenuta e condannata la obbligata Parte_1 [...] a garantire e tenere indenne l'arch. di quanto Controparte_2 Parte_1 questi in conseguenza dei fatti ascrittigli e accaduti debba pagare all'attore, così tenendolo indenne e manlevato da ogni pronuncia di condanna per capitale, rivalutazione, interessi, e spese anche legali per i fatti di causa con ogni conseguente statuizione e con condanna diretta dell'assicuratore al pagamento a favore del danneggiato, pagamento diretto che l'assicurato espressamente richiede ex art. 1917 c.c.
- in ogni caso con vittoria di compensi di causa e spese, comprese quelle di Consulenza
Tecnica di Parte e di Ufficio, nonché della fase della mediazione, anche con pronuncia a carico dell'assicuratore ex art. 1917, III comma, c.c.
-in via istruttoria L'arch. chiede l'ammissione della prova per testi sui capitoli qui elencati: Pt_1 1) Vero che l'arch. venne contatto dalla in persona della Rag. Pt_1 Controparte_1
, in qualità di amministratore del Condominio Domus Verde, la quale, in Parte_2 data 4/10/2012, gli conferì incarico di ottenere il rinnovo del certificato antincendio del
Condominio Domus Verde, scaduto il 13.4.2012? 2) Vero che l'arch. nelle date del 23.10.2012, 26.7.2013, 27.11.2013 effettuava Pt_1 sopralluoghi presso il Condominio Domus Verde e che nelle suddette occasioni erano presenti l'Arch. collaboratore della ed il sig. della Testimone_1 Controparte_1 Testimone_2
Controparte_4
3) Vero che in occasione dei sopralluoghi di cui al punto 2 veniva concordata la necessità di eseguire i seguenti interventi manutentivi, che poi venivano effettivamente effettuati: a) sostituzione delle manichette antincendio, come da foto che si esibiscono al deponente sub docc. 14/17);
b) ripristino della funzionalità dei portoni sezionatori che scorrevano malamente e che presentavano dei fori passanti privi di sigillature (docc. 17/18/19);
4 c) ripristino della funzionalità dell'impianto elettrico in parte ammalorato per infiltrazioni d'acqua in alcuni corpi illuminanti e comunque modificato con interventi provvisori (docc. 20/21)
d) ripristino delle lampade di emergenza malfunzionanti (docc. 20/21)
e) verifica e ripristino del corretto funzionamento degli sganci elettrici, di cui alcuni occultati dall'edera (docc. 20/21/22/23) f) sistemazione delle porte REI installate con altezze da terra di diversi centimetri (docc. 24/25)
4) Vero che in occasione dei sopralluoghi di cui al superiore capitolo 2 l'arch. Pt_1 unitamente ai predetti Arch. e sig. riscontrava che le seconde Testimone_1 Testimone_2 porte dei piani interrati risultavano con l'apertura in senso contrario rispetto alla via di fuga e sprovviste di maniglione antipanico?
5) Vero che all'esito dei sopralluoghi effettuati in condominio di cui al capitolo 2 il sig.
[...] riferiva all'amministratore, all'Arch. e all'Arch. , che per sistemare Tes_2 Pt_1 Tes_1 le seconde porte dei piani interrati in modo tale da ruotarle affinché l'apertura fosse nello stesso senso della via di fuga occorreva:
a) smurarle perché i pavimenti non erano complanari;
b) sostituirne il telaio;
c) modificare le porte onde inserire il maniglione antipanico 6) Vero che all'esito dei sopralluoghi effettuati in condominio di cui al capitolo 2 il sig.
[...] riferiva all'amministratore e all'Arch. che gli interventi di cui al capitolo Tes_2 Pt_1 precedente avrebbero comportato una spesa simile rispetto al costo dell'installazione di una porta nuova? 7) Vero che all'esito dei sopralluoghi effettuati in condominio di cui al capitolo 2 il sig.
[...] riferiva all'amministratore e all'Arch. che gli interventi di cui al capitolo Tes_2 Pt_1 precedente 5 (a, b, c) risultavano per alcune porte impediti dalla conformazione dei luoghi?
8) Vero che all'esito dei sopralluoghi effettuati in condominio di cui al capitolo 2 il sig.
[...] riferiva all'amministratore che la spesa per la installazione nei piani interrati di una Tes_2 porta comune o di una porta REI era pressoché uguale?
9) Vero che all'esito dei sopralluoghi effettuati in condominio di cui al capitolo 2 il sig.
[...] riferiva all'Amministratore che, viste le opere edili a corredo, era più Tes_2 Pt_2 conveniente per il Condominio sostituire le seconde porte ai piani interrati piuttosto che riutilizzare quelle già esistenti? 10) Vero che l'arch. partecipò all'assemblea condominiale del Condominio Domus Pt_1
Verde del 13.2.2013?
11) Vero che in occasione dell'assemblea condominiale di cui al capitolo 10 l'Arch. Pt_1 arrivò ad assemblea condominiale già iniziata?
12) Vero che in occasione dell'assemblea condominiale di cui al capitolo 10 l'Arch. Pt_1 dopo aver relazionato i Condomini sullo stato della pratica per il rinnovo del C.P.I. se ne andò prima della fine della stessa e senza che gli venisse letto il verbale?
13) Vero che in occasione dell'assemblea condominiale del capitolo 10 l'Arch. riferì Pt_1 ai Condomini di aver eseguito un sopralluogo in Condominio e di aver avuto un incontro con un tecnico dei VVF presso il Comando dei VVF di Milano l'anno precedente?
14) vero che ad ottobre 2012 l'arch. effettuava un sopralluogo presso il Comando Pt_1 dei VVF di Milano interloquendo nell'occasione con l'Ing. Persona_2
15) Vero che nell'occasione di cui al capitolo 14. l'arch. faceva presente che il C.P.I. Pt_1 del Condominio era scaduto e chiedeva all'Ing. quale fosse la procedura più Per_2 opportuna per ottenere il rinnovo del C.P.I?
16) Vero che in occasione dell'incontro di cui al capitolo 14 l'ing. dei VVF rispose Per_2 all'Arch. che era possibile effettuare un rinnovo tardivo del C.P.I. previa verifica Pt_1
5 dell'esistenza di tutti i presidi antincendio regolarmente manutenuti e che risultava opportuno procedere in tal senso il prima possibile e comunque entro un anno dalla scadenza del C.P.I.?
17) Vero che in data 29.1.2021 l'ing. del Comando dei VVF di Milano Controparte_5 effettuava un sopralluogo presso il Condominio Domus Verde?
18) Vero che in data 29.1.2021 l'ing. del Comando dei VVF di Milano Controparte_5 riscontrava presso il Condominio Domus Verde la conformità dei luoghi rispetto alla normativa antincendio vigente?
19) Vero che le porte che costituiscono vie di fuga devono aprirsi nel senso dell'esodo ovvero con apertura che consente ed agevola l'uscita dall'autorimessa?
20) Vero che le porte site ai piani interrati del Condominio Domus Verde che danno accesso ai vani scala costituiscono vie di fuga dall'autorimessa? Si indicano quali testi:
- della ditta Ma. sui capitoli da 2 a 9 Testimone_2 Controparte_6
- Arch. collaboratore dello sui capitoli da 1 a 13; Testimone_1 CP_1
- Ing. c/o Comando VVF di Milano, Via Messina n. 35/37 sui capitoli di Persona_2 prova da 14 a 20;
- Ing. c/o Comando VVF di Milano, Via Messina n. 35/37 sui capitoli di Controparte_5 prova da 14 a 20 Si chiede l'interpello della:
- Dr.ssa , su tutti i capitoli di prova. Parte_2
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, formulare capitoli di prova, indicare testi.
Si chiede altresì di essere ammessi a prova contraria, sia diretta che indiretta, con i testi sopra indicati e con quelli che si andranno a indicare sui capitoli di prova ex adverso dedotti che dovessero trovare ammissione.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali e tecnici per entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Milano con sentenza n. 10009/2023 rigettava la domanda di risarcimento del danno proposta dal Condominio “Domus Verde” sito in AT (“Condominio”) nei confronti dell'ex amministratore ( ) e del tecnico da lui incaricato Controparte_1 CP_1
per aver fatto sostenere spese asseritamente non necessarie al rinnovo del Parte_1
certificato di prevenzione incendi (CPI) del condominio e aver trasformato lo stato dei luoghi in modo non conforme al progetto iniziale depositato presso i Vigili del Fuoco di Milano.
2. Prendeva parte al giudizio anche la ( ), Controparte_2 CP_2
compagnia assicuratrice sia di che di la quale, chiamata in causa a titolo di CP_1 Pt_1
manleva da parte di entrambi i convenuti con essa assicurati, si costituiva a mezzo di due differenti difensori e chiedeva il rigetto di tutte le domande del Condominio, formulando altresì alcune eccezioni relative all'efficacia delle due distinte coperture assicurative.
3. A sostegno della propria domanda il Condominio aveva dedotto le seguenti circostanze, così riassunte dal giudice di primo grado:
“- lo stabile condominiale è composto da 11 scale ed è dotato di un'autorimessa con 370 box, siti al primo e secondo piano seminterrato, ai quali si accede da ogni scala;
6 - è stato ottenuto un certificato di prevenzione incendi in data 18/02/2000 la cui validità scadeva il 18/02/2006 ed al momento del rilascio di detto certificato sui luoghi esistevano 17 porte REI 120, come da progetto presentato ai Vigili del Fuoco per l'ottenimento del certificato;
- vi è stato poi un primo rinnovo fino al 13/04/2012 sulla base del primo progetto ritenuto conforme dai Vigili del Fuoco e, in vista di tale successiva scadenza, il Condominio ha conferito mandato per il rinnovo del certificato alla società Consult;
Controparte_7
- il nuovo amministratore nominato nelle more, la società convenuta, avrebbe deciso di CP_1
sostituire unilateralmente il professionista scelto dal Condominio conferendo incarico, al suo posto, all'altro convenuto architetto Parte_1
- Il 13 Febbraio 2013 la convenuta ex amministratrice avrebbe convocato l'assemblea straordinaria avente ad oggetto al punto 6 dell'ordine del giorno “l'esame e l'approvazione preventivi di spesa per forniture di porta REI al fine del rinnovo CP “;
- in tale occasione l'ex amministratrice ed il nuovo professionista avrebbero esposto all'assemblea l'impossibilità di procedere al rinnovo del detto certificato per mancanza di conformità della situazione di fatto esistente nel Condominio, con specifico riferimento alle porte dei filtri che mettono in comunicazione le autorimesse con i vani scala, rispetto alla pratica in precedenza autorizzata;
nonché consigliato di non procedere al rinnovo del certificato fino a quando non si fossero ripristinate le condizioni iniziali di progetto;
ancora, specificando che i Vigili del Fuoco durante il sopralluogo effettuato nell'anno 2012 avrebbero concesso un anno di tempo per regolarizzare la situazione;
nonché asserendo che occorresse installare ulteriori 26 porte REI oltre quelle già esistenti;
- la assemblea non avrebbe mai approvato la voce di spesa per l'installazione di queste porte
REI aggiuntive e degli eventuali portoni da posizionare all'ingresso dei corselli box, chiedendo soltanto alla ex amministratrice di far fare un preventivo per la loro fornitura.”.
4. In sintesi, il Condominio si doleva che i convenuti avessero reso delle dichiarazioni non veritiere quanto alle rappresentate difformità dello stato dei luoghi rispetto al progetto iniziale, avessero effettuato dei lavori mai autorizzati dall'assemblea, avessero omesso di presentare la scia necessaria per l'esecuzione di tali lavori e di averla presentata tardivamente, solo in data
07/06/2018, pagando i relativi oneri ed, infine, avessero eseguito i detti lavori modificando lo stato dei luoghi rispetto al progetto del 1993 precedentemente approvato dai Vigili del Fuoco, con la conseguenza che il Condominio sarebbe stato costretto ad eseguire dei nuovi lavori per ripristinare lo stato dei luoghi e poter così rinnovare il certificato di prevenzione incendi.
5. Il Tribunale rigettava la domanda attorea rilevando preliminarmente l'esistenza agli atti della prova documentale delle seguenti circostanze:
7 “- con la delibera del 15/2/2013 non sono stati approvati espressamente lavori per la installazione delle porte tagliafuoco ed il loro preventivo, ma solo il preventivo della
per la sola manutenzione delle porte REI e per i portoni da Parte_3 posizionare all'ingresso dei corselli box, per un totale di €.50.000,00;
- risulta parimenti provato però che, con successiva delibera del 26/6/2013 è stata poi approvata la differenza tra il detto preventivo di €.50.000, già approvato con la precedente delibera, e l'importo di €.57.750,00 quale effettivo costo che il Condominio sarebbe andato a sostenere con la installazione delle ulteriori porte REI (doc.14 convenuta . CP_1
Tale ultima delibera è tuttora esistente ed efficace a nulla rilevando l'eccezione fatta dal
Condominio che non sussisterebbe il quorum deliberativo necessario alla sua approvazione, in mancanza di sua impugnazione e revoca, atteso che al più si tratterebbe di vizio rilevante ai fini della sua annullabilità e come tale non suscettibile di declaratoria d'ufficio in questa sede;
- infine, con la delibera del 24 febbraio 2014 è stato approvato dall'assemblea il consuntivo
2013 nel quale è inserita la spesa straordinaria anche per le porte tagliafuoco”.
Sulla scorta di tali risultanze documentali, concludeva il primo giudice, “consegue che le suddette opere e le relative spese, oggetto di causa, sono state approvate e ratificate dall'assemblea condominiale”.
6. In corso di causa era stata, inoltre, espletata consulenza tecnica d'ufficio, dalla quale emergeva che “l'unica “opera di modifica” indicata dall'arch. per il rinnovo del CPI Pt_1
era la sostituzione delle porte non REI dei filtri a prova di fumo con nuove porte REI per un costo di € 13.907,00 + IVA di cui alla voce 1 della tabella” (pag. 14 CTU). Il CTU, quindi, concludeva affermando di avere accertato che: “
1. tenuto conto della normativa vigente e dello stato dei luoghi esistente all'epoca dei fatti di causa, le opere richieste e fatte eseguire dall'arch. per il rinnovo del CPI dell'autorimessa condominiale scaduto il 13.04.2012 Pt_1
erano tutte necessarie.
2. le opere di installazione delle nuove porte tagliafuoco, di ripristino dei portoni e delle porte tagliafuoco esistenti e di installazione delle lampade di emergenza oggetto di causa, eseguite nel condominio, occorrevano ai fini del rinnovo del CPI (in quanto afferenti alla sicurezza antincendio). L'installazione dei portoni sezionali non occorreva per il rinnovo del CPI e non risulta fosse stata richiesta dall'arch.
3. per i suddetti lavori Pt_1 eseguiti nel Condominio nell'anno 2013 e oggetto di causa non era necessario e non risulta depositato un progetto;
4. a seguito dell'esecuzione delle opere richieste dall'arch. è Pt_1
stata presenta domanda e ottenuto un primo rinnovo del CPI il 3.12.2013 (valido per 5 anni).
Successivamente sono state eseguite al primo piano dell'autorimessa delle opere per la
8 trasformazione di un box auto in locale rifiuti. Tali opere hanno richiesto il deposito del progetto di modifica presso il Comando dei Vigili del fuoco, avvenuto in data 12.06.2018, che ha ottenuto il rilascio del CPI da parte VV.F. valido sino al 12.06.2023.”.
7. Alla luce delle risultanze dell'istruttoria, il giudice di primo grado concludeva che le opere oggetto di causa e le relative spese erano state approvate e ratificate dall'assemblea condominiale e che esse occorrevano ai fini del rinnovo del CPI. Di conseguenza, non ravvisava alcuna violazione degli obblighi di mandato né da parte dell'ex amministratrice né da parte del professionista incaricato delle attività oggetto di causa.
8. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Condominio, articolando quattro motivi di impugnazione.
8.1. Con il primo motivo, il Condominio lamenta che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente interpretato la normativa antincendio, avallando la scelta di e dell'Arch. CP_1
di installare ulteriori porte REI quando essa non era affatto necessaria al rinnovo del Pt_1
CPI. La relativa spesa (pari all'importo di € 13.907,00 oltre Iva) avrebbe pertanto dovuto essa considerata inutile dal Tribunale, con conseguente condanna degli appellati al risarcimento del relativo danno.
8.2. Con il secondo motivo, il Condominio contesta la ricostruzione della volontà espressa dall'assemblea condominiale operata dal Tribunale, il quale avrebbe dovuto accertare che le spese di cui è causa non erano mai state legittimamente approvate. Da una lettura congiunta dei verbali assembleari del 13/2/2013 e 25/6/2013 e del verbale del consiglio condominiale del
3/4/2013 emergerebbe infatti che l'assemblea del 13/2/2013 non aveva approvato un preventivo di € 50.000,00 e che, dunque, la successiva approvazione della differenza tra tale preventivo di spesa e l'effettivo costo che il Condominio è stato chiamato a sostenere (€ 57.750,00) sarebbe il frutto di un inganno di e dell'Arch. CP_1 Pt_1
9. Con il terzo motivo, l'appellante si duole del fatto che il Tribunale non avrebbe accertato la scorrettezza e la malafede di e per i comportamenti tenuti, volti a trarre in CP_1 Pt_1
inganno il Condominio. L'accertamento di tali elementi avrebbe invece dovuto indurre il
Tribunale a valutare diversamente la responsabilità degli odierni appellati in relazione alle spese effettuate dal Condominio.
10. Infine, con il quarto motivo il Condominio lamenta l'eccessività delle spese di lite liquidate dal Tribunale sulla base del valore originario della domanda, pari a € 57.750,00, anziché sul valore del danno accertato dal CTU in corso di causa e da quest'ultimo quantificato in € 13.907,00 oltre IVA, pari alla spesa sostenuta dal Condominio per l'installazione delle nuove porte REI. In subordine, l'appellante chiede che le spese del primo grado siano
9 rideterminate nel valore minimo dello scaglione di riferimento, poiché la cifra inizialmente richiesta (€ 57.750,00) era di poco superiore alla somma minima dello scaglione di € 52.00,00.
11. Si è costituita in appello la quale ha chiesto di respingere l'impugnazione del CP_1
Condominio e, in via subordinata, di accertare e dichiarare l'operatività della polizza assicurativa n. AEAW0040442-LB stipulata dalla con condannando CP_1 CP_2 conseguentemente a manlevare di tutte quelle somme che dovesse pagare al CP_2 CP_1
Condominio.
12. Si è costituita anche nel presente grado di appello con l'assistenza di due diversi difensori la quale: CP_2
- in relazione al Certificato n. , stipulato con la società ha NumeroDiCar_1 CP_1 chiesto di rigettare l'appello del Condominio in quanto infondato e, in subordine, di dichiarare l'insussistenza di obblighi di manleva. In ulteriore subordine ha chiesto di ridurre l'obbligo di indennizzo nei suoi confronti alla luce del pregiudizio derivato a dal comportamento CP_2 tenuto dalla e, in ogni caso, di limitare la condanna di alla sola quota di CP_1 CP_2
responsabilità di previo accertamento della stessa, entro il massimale di € 1.500.000,00 CP_1
e previa detrazione della franchigia di € 2.000,00;
- in relazione al Certificato n. A119C368182-LB, stipulato con l'Arch. ha chiesto Pt_1 il rigetto dell'appello.
13. Si è inoltre tempestivamente costituito chiedendo il rigetto dell'appello del Pt_1
Condominio e proponendo appello incidentale volto ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per il proprio consulente tecnico di parte, negato dal primo giudice. In via subordinata, ha chiesto di accertare la responsabilità in garanzia della in virtù del Certificato n. CP_2
e di essere da lei manlevato di quanto eventualmente condannato a pagare NumeroDiCar_2
in favore del Condominio.
14. Così regolarmente costituito il contraddittorio, all'udienza del 3/12/2024, tenutasi in modalità cartolare, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti in via telematica ex art. 352 c.p.c. e trascritte in epigrafe.
****
15. La Corte, preliminarmente, osserva che è incontestato e, comunque, risulta dagli atti di causa che dei lavori inerenti al rinnovo del CPI si sia discusso nell'ambito delle riunioni assembleari del 13/2/2013, del 14/5/2013 e del 25/6/2013, nonché nella riunione del consiglio condominiale del 3/4/2013.
16. In particolare, l'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria tenutasi in data 13/2/2013 al punto 6 recita “Esame ed approvazione preventivi di spesa per i seguenti servizi ( CP_8
[...]
[...] complesso A): (…) fornitura di porte REI al fine del rinnovo CPI”; (…) delibere
[...] conseguenti.” (doc. 4 fasc. I grado Condominio). Il verbale di tale assemblea da atto di un'ampia discussione svoltasi sul punto, durante la quale l'Arch. ha prospettato la necessità di Pt_1
regolarizzare la situazione della sicurezza antincendio del Condominio rilevando una serie di difformità riferite alle porte dei filtri che mettevano in comunicazione e autorimesse con i vani scala rispetto al progetto presentato ed approvato dai Vigili del fuoco nel 1993, indicate in particolare nella circostanza che una sola porta tra quelle direttamente comunicanti con il corsello aveva i requisiti REI, che tali porte dovevano essere sempre utilizzabili in caso di emergenza e dotate di maniglione antipanico, che i portoni tagliafuoco presenti necessitavano di manutenzione, così come le porte REI già istallate;
inoltre l'arch- evidenziava che le Pt_1
manichette dell'impianto idrico erano inefficienti ed era necessario il ripristino di alcune parti dell'impianto elettrico e l'implementazione/ripristino della cartellonistica.
16.1. Dall'indicato verbale assembleare emerge altresì che la necessità di compiere alcuni di questi lavori è stata avvalorata da diversi condómini, ad esempio in relazione all'inesistenza di talune uscite indicate come “di sicurezza” e al cattivo stato di manutenzione delle porte tagliafuoco, così come in relazione alla necessità di rimontare le vie di fuga delle scale ed eliminare le serrature alle porte. Risulta inoltre che durante l'assemblea sia stato già prodotto da un condómino un preventivo di € 8.800,00 della ditta Ferr. Corti di avente ad oggetto Pt_3
proprio le porte REI ed eventuali portoni tagliafuoco, a riprova che la situazione di irregolarità delle misure antincendio era nota anche prima dell'intervento dell'Arch Pt_1
16.2. Come risulta sempre dal verbale del 13/2/2013, l'assemblea condominiale ha quindi approvato da un lato il preventivo di € 8.800,00 + iva della Ferr. Corti di e, dall'altro lato, Pt_3
ha richiesto all'amministratrice di ottenere dalla medesima società un altro preventivo per la fornitura di porte tagliafuoco e lampade di sicurezza, concordando contestualmente di
“stanziare un preventivo di € 40/50.000,00 non potendo conoscere con esattezza l'importo dei lavori necessari mancando dei preventivi”. (cfr. doc. 4 fasc. I grado Condominio pag. 9).
17. Successivamente, il 3/4/2013 si è riunito il Consiglio di Condominio per discutere – tra i diversi punti- proprio del rinnovo del C.P.I. e l'amministratore, nell'occasione, ha fornito delle delucidazioni in merito ai preventivi raccolti per poter ottemperare detto rinnovo.
Dal verbale della riunione redatto ed allegato sub. doc. 11 B fasc. I grado risulta che CP_1
l'amministratore ha rappresentato ai consiglieri l'impossibilità di procedere ad affidare i lavori alla ditta Ferr. Corti in quanto il preventivo di € 8.800 + iva approvato dall'assemblea del
13/2/2013 si rivelava in realtà più elevato e in ogni caso non conforme alle normative, secondo il parere dell'arch. ed ha presentato le offerte raccolte presso tre diverse ditte. In Pt_1
11 seguito alla comparazione di tre differenti preventivi, il Consiglio ha quindi stabilito più conveniente e in linea con i requisiti imposti dalla normativa l'offerta della ditta i € CP_4
55.686,28 oltre iva, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
18. L'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria tenutasi in data 14/5/2013 riporta al punto 4 la seguente dicitura: “Approvazione maggior costo per la fornitura e posa dei portoni sezionali a fronte del rinnovo del CPI (…)” (doc. 13B fasc. I Gr. Errepi). In tale occasione,
l'amministratore ha ricordato che nella precedente assemblea era stata stanziata la somma di
40/50.000 euro ma non era stato possibile addivenire ad una approvazione specifica dei costi complessivi inerenti al rinnovo del CPI in mancanza dei preventivi per l'esecuzione di tutti i lavori necessari, rappresentando altresì che il preventivo complessivo ritenuto più conveniente ammontava ad € 57.750,00 iva compresa, quindi superiore alla cifra precedentemente ipotizzata.
19. La definitiva approvazione dei lavori necessari al rinnovo del CPI è stata trattata quale primo punto dell'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria del 25/6/2013. In tale occasione, come risulta dal relativo verbale, il preventivo di spesa di € 57.750,00 è stato approvato a maggioranza degli intervenuti (doc. 14B fasc. I grado . Contrariamente a CP_1
quanto sostenuto dal Condominio nelle proprie difese, la deliberazione è stata preceduta da ampia discussione sia circa il contenuto della precedente deliberazione del 13/2/2013
(integralmente letta e riportata nel verbale di assemblea del 25/6/2013), sia circa la congruità della spesa, superiore al tetto di € 50.0000 preventivato per l'esecuzione complessiva dei lavori per il rinnovo CPI.
20. È pacifico che né il verbale assembleare del 13/2/2013 né quello del 25/6/2013 sono stati impugnati nei termini, sicché le delibere assunte sono divenute esecutive e vincolanti. È altresì pacifico che in data 3/12/2013 il Comando dei Vigili del fuoco ha rinnovato il certificato di prevenzione incendi.
21. Tanto premesso in linea di fatto e venendo alla disamina dei motivi di appello, essi appaiono infondati e vanno rigettati.
22. È indubbio che il rinnovo del CPI rientri tra i poteri dell'amministratore, trattandosi di attività di gestione ordinaria e periodica, ed anzi rappresenti un suo specifico dovere (cfr. Cass.
Pen. n. 39218/2022). A tal fine, l'amministratore ha altresì facoltà di avvalersi di un consulente specializzato, laddove non abbia le competenze necessarie alle valutazioni tecniche che tale rinnovo richiede, nel rispetto del divieto di conflitto di interessi e, dunque, purché ciò non rechi un danno al Condominio.
12 23. La nomina dell'Ing. quale consulente ai fini del rinnovo del CPI appare pertanto Pt_1
legittima, né sono state allegate circostanze dall'appellante quale ad es. la mancanza di competenze del tecnico o eventuali irregolarità che potessero far dubitare sull'adeguatezza della scelta operata dall'amministratrice Tra l'altro la correttezza dell'operato dell'ing. CP_1
ha trovato puntuale conferma nella relazione redatta dal CTU nel corso della causa. Pt_1
24. Ciò posto, l'esecuzione dei lavori per il rinnovo del CPI e, in particolare, l'istallazione di ulteriori porte REI oltre a quelle preesistenti è stata definitivamente approvata dall'assemblea straordinaria del 25/6/2013, divenuta ormai definitiva. Alla luce di tale approvazione, le valutazioni in merito alla necessarietà o meno di tale installazione perdono di rilevanza, poiché non possono più essere messe validamente in discussione. Aldilà delle risultanze della CTU svolta in corso di causa, che ha ritenuto tutte le opere eseguite necessarie al rinnovo del CPI, dal momento che certamente tali opere non hanno ostacolato l'ottenimento di tale certificato, ed anzi ne hanno consentito il regolare rilascio ed hanno obiettivamente migliorato la sicurezza complessiva del Condominio (come emerso dalla CTU), non assume più alcuna rilevanza il fatto che potessero essere ritenute superflue da taluni dei condómini.
25. Alla luce di quanto sopra, resta assorbito il motivo di appello che riguarda l'esatta interpretazione della normativa antincendio in materia, dal momento che è pacifico che le opere eseguite non abbiamo contravvenuto a nessuna indicazione di sicurezza.
26. Riguardo poi alla presunta scorrettezza della condotta tenuta da e da in CP_1 Pt_1 relazione all'approvazione delle spese di cui è causa, dalla lettura dei verbali delle assemblee condominiali e del consiglio di condominio emerge chiaramente come l'entità dei preventivi e dei lavori da eseguirsi sia stata ampiamente dibattuta dai condómini, i quali hanno anzi evidenziato motu proprio i lavori necessari al ripristino delle misure di sicurezza antincendio che poi hanno determinato -in percentuale- la parte più consistente delle spese sostenute, tanto che il Condominio ha in questa sede ridotto la propria pretesa al solo costo dell'istallazione delle porte REI aggiuntive, pari a € 13.907,00 oltre IVA, su € 57.750,00 complessivi.
27. A ciò deve aggiungersi che non risulta in alcun modo che o l'amministratrice Pt_1
abbiano tratto lucro o alcuna utilità dall'esecuzione di tali lavori, ma anzi risulta che il CP_1
preventivo della ditta ia stato scelto quale più vantaggioso da parte del consiglio di CP_4
condominio in comparazione con altri preventivi.
28. Infine, la CTU ha evidenziato come l'installazione delle ulteriori porte REI ha aumentato la sicurezza del condominio, sicché non è dato comprendere in cosa consisterebbe la malafede o la scorrettezza apoditticamente attribuita alle parti appellate.
13 29. Venendo all'esame dell'appello incidentale proposto da relativo al rimborso Pt_1
delle spese di consulenza tecnica di parte, esso va accolto.
Il Tribunale non si è attenuto ai principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità ed ha negato il rimborso delle spese per la consulenza tecnica di parte sostenute da Pt_1
ritenendo che la mera assunzione dell'obbligazione di pagamento non costituisse prova dell'effettività della spesa, necessaria per riconoscere il rimborso.
La Corte di Cassazione sul punto con la recentissima Ordinanza n. 26729/2024 ha ribadito che
“Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate,
a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. n. 84/2013; n.
2280/2015)”. D'altra parte, fra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima ancora dovute, sebbene all'atto della condanna in suo favore, essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento ((Cass. 30289/2019; Cass. n. 1907/1984). Il
Tribunale non si è attenuto a tale principio. Esso ha negato il rimborso in assenza della prova del pagamento, mentre avrebbe dovuto esercitare il diverso sindacato sulla eccessività o superfluità delle spese stesse.
30. Analogamente alle spese di lite, dunque, l'arch. – quale parte vittoriosa in primo Pt_1
grado- ha diritto di vedersi rimborsate anche le spese per il compenso dovuto al nominato consulente tecnico di parte, a prescindere dalla prova dell'avvenuto pagamento, purché siano state adeguatamente documentate e risultino necessarie e congrue. A tale riguardo, risulta agli atti che ha prodotto le fatture emesse dalla CTP Arch. per un totale Pt_1 Persona_1
di € 2.990,20 (cfr. docc. 29 e 30 fasc. I grado;
le spese esposte non risultano Pt_1
certamente superflue (attesa l'attività tecnico-difensiva svolta) né appaiono inadeguate rispetto all'attività professionale profusa e alla durata dei lavori peritali. Tra l'altro il Condominio non ha eccepito alcunchè sull'appello incidentale, neppure in merito alla quantificazione delle spese di CTP, di tal che le stesse dovranno essere rimborsate dal Condominio soccombente nella misura richiesta e non contestata.
31. Quanto alla liquidazione delle spese di lite di primo grado, la valutazione del Tribunale appare esente da censure.
Nei giudizi di risarcimento danni, in caso di rigetto della domanda il valore della controversia ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata con l'introduzione del giudizio,
14 dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum. Non si ravvisano infatti motivi per cui l'attore dovrebbe poter ridurre il compenso dovuto alla controparte in caso di soccombenza, non potendosi certo applicare al caso di specie la diversa ipotesi dell'accoglimento parziale della domanda, la quale può giustificare una liquidazione delle spese che abbia come riferimento il decisum.
32. Anche sotto il profilo delle somme concretamente liquidate, si ritiene di aderire alla valutazione del Tribunale, il quale ha liquidato in favore di e di la somma CP_1 Pt_1 di € 10.000,00 ciascuno per compensi, somma ben inferiore ai medi tariffari stabiliti dal D.M.
147/2022 (pari a € 14.103,00) e più vicina ai minimi (pari a € 7.052), che appare congrua a fronte della complessità della vicenda, dell'impegno professionale richiesto anche in considerazione della molteplicità delle parti processuali coinvolte. Non si ritiene dunque di dover riformare la statuizione sul punto. Non è stata sollevata alcuna specifica domanda e contestazione quanto alle spese di lite liquidate a favore della Compagnia assicurativa, che si attestano nei minimi tabellari per lo scaglione di riferimento.
33. In definitiva, l'appello principale proposto da Condominio Domus Verde va rigettato e va, invece, accolto l'appello incidentale proposto da La decisione assunta assorbe ogni Pt_1
questione attinente la posizione della terza chiamata.
34. Le spese di lite seguono la soccombenza, per cui il Condominio Domus Verde va condannato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio sostenute dagli appellati e che vengono liquidate, in applicazione dei parametri dettati CP_1 Parte_1
dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda del Condominio in grado d'appello
(€ 13.907,00), applicando i valori medi stabiliti dal citato DM, stante la media difficoltà delle questioni trattate, ad eccezione degli onorari per la fase di trattazione liquidati nei valori minimi
(essendosi estrinsecata nella sola partecipazione all'udienza), in complessivi € 4.888,00 per compensi a favore di ciascuna parte, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisionale. Il tutto, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Devono gravare sulla parte appellante anche le spese di lite sostenute dalle terze chiamate, il cui intervento è stato indotto e determinato dall'azione infondata intrapresa dall'appellante
Condominio, che vengono liquidate in dispositivo, in relazione allo scaglione della causa, applicando i valori minimi stabiliti dal DM 147/2022, atteso il tenore della decisione assunta, in continuità con la valutazione svolta dal primo giudice la cui decisione non è stata impugnata dalle parti interessate.
15 Segue, infine, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del solo appellante principale, Condominio Domus Verde, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex. art. 13 comma 1 quater DPR 30.05.2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
CONDOMINIO “DOMUS VERDE” di AT avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
10009/2023, pubblicata il 06/12/2023, e sull'appello incidentale proposto da , Parte_1
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. in accoglimento dell'appello incidentale, condanna CONDOMINIO “DOMUS
VERDE” di AT a pagare a la somma di € 2.990,00 per la Parte_1
refusione delle spese di consulenza tecnica di parte;
3. conferma nel resto l'impugnata sentenza;
4. condanna CONDOMINIO “DOMUS VERDE” a corrispondere in favore di
[...]
di le spese del presente grado di giudizio come CP_1 Parte_1
sopra liquidate in complessivi € 4.888,00 per ciascuna parte, oltre spese generali, CPA ed Iva come per legge;
5. condanna CONDOMINIO “DOMUS VERDE” a rifondere le spese del presente grado di giudizio sostenute da quale terza Controparte_9
chiamata da che vengono liquidate in complessivi € 2.906,00 Controparte_1
(di cui € 567,00 per la fase di studio, € 461 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed € 956,00 per la fase decisionale) oltre spese generali, CPA ed Iva come per legge;
6. condanna CONDOMINIO “DOMUS VERDE” a rifondere a Controparte_2
quale terza chiamata da le spese del presente
[...] Controparte_10
grado di giudizio liquidate in complessivi € 2.906,00 (di cui € 567,00 per la fase di studio, € 461 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed € 956,00 per la fase decisionale) oltre spese generali, CPA ed Iva come per legge;
7. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex DPR n. 115/2002, art. 1 comma 1quater.
Così deciso, in Milano il 09/12/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Ciriaco Dott. Roberto Aponte
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott.ssa Maura Caterina Barberis Consigliere
Dott.ssa Isabella Ciriaco Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 12/1/2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10009/2023, pubblicata il 06/12/2023, notificata il 14/12/2023,
TRA
CONDOMINIO DOMUS VERDE di AT (MI) (C.F. , in persona del P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede in Viale Delle Rimembranze n. 45 20020 AT, con il patrocinio dell'Avv. Martinelli Carla Angela (C.F. ) ed C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Via Fontana 5, Milano, giusta delega in atti;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con sede legale in Viale Rimembranze 1 20020 AT, con il patrocinio dell'Avv.
Gallone Ermes Francesco (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2
suo studio in Via San Marco 26, Milano, giusta delega in atti;
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, con sede legale in 20186 Milano, con il patrocinio dell'Avv. Bassi
Giovanni (C.F. , elettivamente domiciliata presso il suo Studio, giusta C.F._3
delega in atti;
(C.F. ), in persona del legale CP_2 Controparte_2 P.IVA_4
rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, con il patrocinio dell'Avv. Pomposelli
1 Maria Teresa (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il suo Studio, C.F._4
giusta delega in atti;
(C.F. ), residente in [...] 21040 Parte_1 C.F._5
Sumirago, con il patrocinio dell'Avv. Moscatelli Fausto (C.F. ) ed C.F._6
elettivamente domiciliato presso il suo Studio, giusta delega in atti;
CP_3
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10009/2023, pubblicata il
06/12/2023, in materia di “altri rapporti condominiali”.
CONCLUSIONI:
Per CONDOMINIO DOMUS VERDE:
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma dei punti nn. 1-3-4-5-6 della sentenza n. 10009/2023 – depositata e pubblicata dal Tribunale di Milano in data 6 dicembre 2023 -così giudicare:
NEL MERITO:
- In riforma del punto n. 1, accertato e dichiarato che le opere di cui è causa relative all'installazione di n. 26 porte REI non sono necessarie al rinnovo periodico del CPI di cui è causa, accertata e dichiarata la responsabilità della e dell' Arch. Controparte_1 Parte_1 per i fatti meglio descritti in narrativa, condannare la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro – tempore e l'Arch. a risarcire al Condominio Domus Verde Parte_1
i danni subiti per fatto e colpa dei convenuti pari ad € 13.907,00 oltre iva oltre interesse dalla domanda sino al saldo e per l'effetto accogliere l'appello proposto dal Condominio.
- Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio di appello, nonché compensi professionali e spese esenti del giudizio di primo grado e della fase di mediazione, oltre alle spese di CTU.
- Nella denegata ipotesi di rigetto dell'appello, o di riforma parziale, in riforma dei punti n. 3
– 4 – 5 – 6, ridurre le spese e le competenze di lite e di mediazione così come liquidate dal Giudice di primo grado.
IN OGNI CASO:
- Rigettare l'appello incidentale proposto dall'Arch. Parte_1
- Rigettare le domande tutte svolte dagli appellati.
Per Controparte_1
1. Respingersi l'appello proposto dal condominio Domus Verde nei confronti della
[...] in quanto infondato il fatto ed in diritto confermando l'impugnata sentenza del CP_1
Tribunale di Milano;
2. Nella denegata ipotesi in cui al Corte d'Appello dovesse accertare una presunta responsabilità della qui esponente e dovesse accogliere in tutto o in parte la domanda del condominio, accertata e dichiarata la operatività della polizza assicurativa n. AEAW0040442- LB stipulata dalla presso la condannarsi la a manlevare la Controparte_1 CP_2 CP_2 di tutte quelle somme che dovesse pagare al condominio tenuto conto delle Controparte_1 condizioni di polizza sia per capitale che per spese legali e relativi accessori, nonché per le spese del consulente d'ufficio;
2
3. Con la rifusione delle spese di lite oltre rimborso spese generali, CPA e IVA anche del presente grado.
Per terza chiamata da Controparte_2 Controparte_1 piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni avversa domanda ed eccezione disattesa: Nel merito In via principale
- rigettare integralmente l'atto di appello promosso dal Condominio, poiché manifestamente inammissibile e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 10009/2023 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 06.12.2023 nel procedimento avente r.g. n. 40971/2019;
In via subordinata
- rigettare integralmente l'atto di appello promosso dal Condominio, poiché manifestamente infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 10009/2023 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 06.12.2023 nel procedimento avente r.g. n. 40971/2019.
In via di ulteriore subordine
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento – anche parziale – dell'appello promosso dal Condominio
- accertare e dichiarare l'inoperatività del Certificato i motivi tutti CodiceFiscale_7 dedotti in atti, e/o per le altre eventuali ragioni ritenute di giustizia, con conseguente esclusione di qualsivoglia obbligo di manleva e/o addebito a carico dei e, per l'effetto, rigettare CP_2 ogni domanda di manleva e indennizzo contro la predetta Assicurazione;
e/o, se ritenuto, ridurre l'obbligo di indennizzo di quest'ultima in ragione del pregiudizio derivato ai CP_2 dal comportamento tenuto dalla in palese violazione degli obblighi contrattuali e CP_1 normativi.
In ogni caso
- limitare la condanna dei alla manleva e indennizzo per la sola quota di responsabilità CP_2 dell'Assicurata, previo accertamento della stessa, entro il massimale di € 1.500.000,00 e previa detrazione della franchigia di € 2.000,00 che rimane in ogni caso a carico dell'Assicurata. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento.
Per terza chiamata da ) Controparte_2 Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, così giudicare: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: per tutti i motivi meglio esposti in narrativa e richiamate integralmente le argomentazioni e la documentazione versate in atti nel giudizio di primo grado, rigettare l'appello avversario e confermare la sentenza n. 10009/2023 in punto di rigetto della domanda di risarcimento avanzata dal Condominio appellante con riferimento all'installazione delle ventisei porte REI nonché in punto di liquidazione delle spese di lite in primo grado, essendo passata in giudicato la sentenza in punto di rigetto di tutte le ulteriori domande di risarcimento avanzate dal Condominio.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio.
Per Parte_1
Voglia la Corte d'Appello di Milano, Sezione III Civile, contrariis reiectis,
• Dichiarare infondato l'appello proposto dal Condominio Domus Verde e per l'effetto confermare la Sentenza n. 10009/2023 del Tribunale di Milano sui capi appellati dall'appellante;
3 • Rigettare tutte le domande ex adverso svolte poiché infondate in fatto ed in diritto per i motivi meglio esposti nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta in appello dell'arch. Pt_1
• In ogni caso, in parziale riforma della Sentenza n. 10009/2023 del Tribunale di Milano e dunque in accoglimento dell'appello incidentale formulato dall'arch. si chiede che Pt_1 l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano Voglia condannare il Condominio Domus Verde a rimborsare le spese di Consulenza Tecnica di parte dell'arch. (trattasi delle fatture Pt_1 dell'arch. nn. 9/2022 emessa in data 5.8.2022 per l'importo di € 1.436,42 Persona_1 e n. 13/2022 emessa in data 28.12.2022 per l'importo di € 1.554,20 sub docc. 29/30 Arch. ; Pt_1
In caso di accoglimento totale o parziale dell'appello svolto dal Condominio Domus Verde, visto l'appello incidentale dell'arch. voglia la Corte di Appello di Milano, Pt_1
Sezione III Civile, in parziale riforma della sentenza 10009/2023 emessa dal Tribunale di Milano accogliere le conclusioni del primo grado rassegnate dall'Arch. ui di seguito Pt_1 riproposte: In via principale e nel merito: respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto o escludere o ridurne il quantum debeatur ed anche rigettare le domande svolte dalla terza chiamata finalizzate a limitare o ad escludere la copertura assicurativa in favore dell'arch. Pt_1
In via subordinata: previa ogni opportuna declaratoria di rito e di merito, nella denegata ipotesi di accoglimento parziale o totale della domanda attorea, accertata la responsabilità in garanzia della in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, con sede legale a Milano MI (20121), Corso Garibaldi 86 - PEC
- in forza del contratto di assicurazione in essere fra Email_1 questa e l'Arch. dichiarare tenuta e condannata la obbligata Parte_1 [...] a garantire e tenere indenne l'arch. di quanto Controparte_2 Parte_1 questi in conseguenza dei fatti ascrittigli e accaduti debba pagare all'attore, così tenendolo indenne e manlevato da ogni pronuncia di condanna per capitale, rivalutazione, interessi, e spese anche legali per i fatti di causa con ogni conseguente statuizione e con condanna diretta dell'assicuratore al pagamento a favore del danneggiato, pagamento diretto che l'assicurato espressamente richiede ex art. 1917 c.c.
- in ogni caso con vittoria di compensi di causa e spese, comprese quelle di Consulenza
Tecnica di Parte e di Ufficio, nonché della fase della mediazione, anche con pronuncia a carico dell'assicuratore ex art. 1917, III comma, c.c.
-in via istruttoria L'arch. chiede l'ammissione della prova per testi sui capitoli qui elencati: Pt_1 1) Vero che l'arch. venne contatto dalla in persona della Rag. Pt_1 Controparte_1
, in qualità di amministratore del Condominio Domus Verde, la quale, in Parte_2 data 4/10/2012, gli conferì incarico di ottenere il rinnovo del certificato antincendio del
Condominio Domus Verde, scaduto il 13.4.2012? 2) Vero che l'arch. nelle date del 23.10.2012, 26.7.2013, 27.11.2013 effettuava Pt_1 sopralluoghi presso il Condominio Domus Verde e che nelle suddette occasioni erano presenti l'Arch. collaboratore della ed il sig. della Testimone_1 Controparte_1 Testimone_2
Controparte_4
3) Vero che in occasione dei sopralluoghi di cui al punto 2 veniva concordata la necessità di eseguire i seguenti interventi manutentivi, che poi venivano effettivamente effettuati: a) sostituzione delle manichette antincendio, come da foto che si esibiscono al deponente sub docc. 14/17);
b) ripristino della funzionalità dei portoni sezionatori che scorrevano malamente e che presentavano dei fori passanti privi di sigillature (docc. 17/18/19);
4 c) ripristino della funzionalità dell'impianto elettrico in parte ammalorato per infiltrazioni d'acqua in alcuni corpi illuminanti e comunque modificato con interventi provvisori (docc. 20/21)
d) ripristino delle lampade di emergenza malfunzionanti (docc. 20/21)
e) verifica e ripristino del corretto funzionamento degli sganci elettrici, di cui alcuni occultati dall'edera (docc. 20/21/22/23) f) sistemazione delle porte REI installate con altezze da terra di diversi centimetri (docc. 24/25)
4) Vero che in occasione dei sopralluoghi di cui al superiore capitolo 2 l'arch. Pt_1 unitamente ai predetti Arch. e sig. riscontrava che le seconde Testimone_1 Testimone_2 porte dei piani interrati risultavano con l'apertura in senso contrario rispetto alla via di fuga e sprovviste di maniglione antipanico?
5) Vero che all'esito dei sopralluoghi effettuati in condominio di cui al capitolo 2 il sig.
[...] riferiva all'amministratore, all'Arch. e all'Arch. , che per sistemare Tes_2 Pt_1 Tes_1 le seconde porte dei piani interrati in modo tale da ruotarle affinché l'apertura fosse nello stesso senso della via di fuga occorreva:
a) smurarle perché i pavimenti non erano complanari;
b) sostituirne il telaio;
c) modificare le porte onde inserire il maniglione antipanico 6) Vero che all'esito dei sopralluoghi effettuati in condominio di cui al capitolo 2 il sig.
[...] riferiva all'amministratore e all'Arch. che gli interventi di cui al capitolo Tes_2 Pt_1 precedente avrebbero comportato una spesa simile rispetto al costo dell'installazione di una porta nuova? 7) Vero che all'esito dei sopralluoghi effettuati in condominio di cui al capitolo 2 il sig.
[...] riferiva all'amministratore e all'Arch. che gli interventi di cui al capitolo Tes_2 Pt_1 precedente 5 (a, b, c) risultavano per alcune porte impediti dalla conformazione dei luoghi?
8) Vero che all'esito dei sopralluoghi effettuati in condominio di cui al capitolo 2 il sig.
[...] riferiva all'amministratore che la spesa per la installazione nei piani interrati di una Tes_2 porta comune o di una porta REI era pressoché uguale?
9) Vero che all'esito dei sopralluoghi effettuati in condominio di cui al capitolo 2 il sig.
[...] riferiva all'Amministratore che, viste le opere edili a corredo, era più Tes_2 Pt_2 conveniente per il Condominio sostituire le seconde porte ai piani interrati piuttosto che riutilizzare quelle già esistenti? 10) Vero che l'arch. partecipò all'assemblea condominiale del Condominio Domus Pt_1
Verde del 13.2.2013?
11) Vero che in occasione dell'assemblea condominiale di cui al capitolo 10 l'Arch. Pt_1 arrivò ad assemblea condominiale già iniziata?
12) Vero che in occasione dell'assemblea condominiale di cui al capitolo 10 l'Arch. Pt_1 dopo aver relazionato i Condomini sullo stato della pratica per il rinnovo del C.P.I. se ne andò prima della fine della stessa e senza che gli venisse letto il verbale?
13) Vero che in occasione dell'assemblea condominiale del capitolo 10 l'Arch. riferì Pt_1 ai Condomini di aver eseguito un sopralluogo in Condominio e di aver avuto un incontro con un tecnico dei VVF presso il Comando dei VVF di Milano l'anno precedente?
14) vero che ad ottobre 2012 l'arch. effettuava un sopralluogo presso il Comando Pt_1 dei VVF di Milano interloquendo nell'occasione con l'Ing. Persona_2
15) Vero che nell'occasione di cui al capitolo 14. l'arch. faceva presente che il C.P.I. Pt_1 del Condominio era scaduto e chiedeva all'Ing. quale fosse la procedura più Per_2 opportuna per ottenere il rinnovo del C.P.I?
16) Vero che in occasione dell'incontro di cui al capitolo 14 l'ing. dei VVF rispose Per_2 all'Arch. che era possibile effettuare un rinnovo tardivo del C.P.I. previa verifica Pt_1
5 dell'esistenza di tutti i presidi antincendio regolarmente manutenuti e che risultava opportuno procedere in tal senso il prima possibile e comunque entro un anno dalla scadenza del C.P.I.?
17) Vero che in data 29.1.2021 l'ing. del Comando dei VVF di Milano Controparte_5 effettuava un sopralluogo presso il Condominio Domus Verde?
18) Vero che in data 29.1.2021 l'ing. del Comando dei VVF di Milano Controparte_5 riscontrava presso il Condominio Domus Verde la conformità dei luoghi rispetto alla normativa antincendio vigente?
19) Vero che le porte che costituiscono vie di fuga devono aprirsi nel senso dell'esodo ovvero con apertura che consente ed agevola l'uscita dall'autorimessa?
20) Vero che le porte site ai piani interrati del Condominio Domus Verde che danno accesso ai vani scala costituiscono vie di fuga dall'autorimessa? Si indicano quali testi:
- della ditta Ma. sui capitoli da 2 a 9 Testimone_2 Controparte_6
- Arch. collaboratore dello sui capitoli da 1 a 13; Testimone_1 CP_1
- Ing. c/o Comando VVF di Milano, Via Messina n. 35/37 sui capitoli di Persona_2 prova da 14 a 20;
- Ing. c/o Comando VVF di Milano, Via Messina n. 35/37 sui capitoli di Controparte_5 prova da 14 a 20 Si chiede l'interpello della:
- Dr.ssa , su tutti i capitoli di prova. Parte_2
Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, formulare capitoli di prova, indicare testi.
Si chiede altresì di essere ammessi a prova contraria, sia diretta che indiretta, con i testi sopra indicati e con quelli che si andranno a indicare sui capitoli di prova ex adverso dedotti che dovessero trovare ammissione.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali e tecnici per entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Milano con sentenza n. 10009/2023 rigettava la domanda di risarcimento del danno proposta dal Condominio “Domus Verde” sito in AT (“Condominio”) nei confronti dell'ex amministratore ( ) e del tecnico da lui incaricato Controparte_1 CP_1
per aver fatto sostenere spese asseritamente non necessarie al rinnovo del Parte_1
certificato di prevenzione incendi (CPI) del condominio e aver trasformato lo stato dei luoghi in modo non conforme al progetto iniziale depositato presso i Vigili del Fuoco di Milano.
2. Prendeva parte al giudizio anche la ( ), Controparte_2 CP_2
compagnia assicuratrice sia di che di la quale, chiamata in causa a titolo di CP_1 Pt_1
manleva da parte di entrambi i convenuti con essa assicurati, si costituiva a mezzo di due differenti difensori e chiedeva il rigetto di tutte le domande del Condominio, formulando altresì alcune eccezioni relative all'efficacia delle due distinte coperture assicurative.
3. A sostegno della propria domanda il Condominio aveva dedotto le seguenti circostanze, così riassunte dal giudice di primo grado:
“- lo stabile condominiale è composto da 11 scale ed è dotato di un'autorimessa con 370 box, siti al primo e secondo piano seminterrato, ai quali si accede da ogni scala;
6 - è stato ottenuto un certificato di prevenzione incendi in data 18/02/2000 la cui validità scadeva il 18/02/2006 ed al momento del rilascio di detto certificato sui luoghi esistevano 17 porte REI 120, come da progetto presentato ai Vigili del Fuoco per l'ottenimento del certificato;
- vi è stato poi un primo rinnovo fino al 13/04/2012 sulla base del primo progetto ritenuto conforme dai Vigili del Fuoco e, in vista di tale successiva scadenza, il Condominio ha conferito mandato per il rinnovo del certificato alla società Consult;
Controparte_7
- il nuovo amministratore nominato nelle more, la società convenuta, avrebbe deciso di CP_1
sostituire unilateralmente il professionista scelto dal Condominio conferendo incarico, al suo posto, all'altro convenuto architetto Parte_1
- Il 13 Febbraio 2013 la convenuta ex amministratrice avrebbe convocato l'assemblea straordinaria avente ad oggetto al punto 6 dell'ordine del giorno “l'esame e l'approvazione preventivi di spesa per forniture di porta REI al fine del rinnovo CP “;
- in tale occasione l'ex amministratrice ed il nuovo professionista avrebbero esposto all'assemblea l'impossibilità di procedere al rinnovo del detto certificato per mancanza di conformità della situazione di fatto esistente nel Condominio, con specifico riferimento alle porte dei filtri che mettono in comunicazione le autorimesse con i vani scala, rispetto alla pratica in precedenza autorizzata;
nonché consigliato di non procedere al rinnovo del certificato fino a quando non si fossero ripristinate le condizioni iniziali di progetto;
ancora, specificando che i Vigili del Fuoco durante il sopralluogo effettuato nell'anno 2012 avrebbero concesso un anno di tempo per regolarizzare la situazione;
nonché asserendo che occorresse installare ulteriori 26 porte REI oltre quelle già esistenti;
- la assemblea non avrebbe mai approvato la voce di spesa per l'installazione di queste porte
REI aggiuntive e degli eventuali portoni da posizionare all'ingresso dei corselli box, chiedendo soltanto alla ex amministratrice di far fare un preventivo per la loro fornitura.”.
4. In sintesi, il Condominio si doleva che i convenuti avessero reso delle dichiarazioni non veritiere quanto alle rappresentate difformità dello stato dei luoghi rispetto al progetto iniziale, avessero effettuato dei lavori mai autorizzati dall'assemblea, avessero omesso di presentare la scia necessaria per l'esecuzione di tali lavori e di averla presentata tardivamente, solo in data
07/06/2018, pagando i relativi oneri ed, infine, avessero eseguito i detti lavori modificando lo stato dei luoghi rispetto al progetto del 1993 precedentemente approvato dai Vigili del Fuoco, con la conseguenza che il Condominio sarebbe stato costretto ad eseguire dei nuovi lavori per ripristinare lo stato dei luoghi e poter così rinnovare il certificato di prevenzione incendi.
5. Il Tribunale rigettava la domanda attorea rilevando preliminarmente l'esistenza agli atti della prova documentale delle seguenti circostanze:
7 “- con la delibera del 15/2/2013 non sono stati approvati espressamente lavori per la installazione delle porte tagliafuoco ed il loro preventivo, ma solo il preventivo della
per la sola manutenzione delle porte REI e per i portoni da Parte_3 posizionare all'ingresso dei corselli box, per un totale di €.50.000,00;
- risulta parimenti provato però che, con successiva delibera del 26/6/2013 è stata poi approvata la differenza tra il detto preventivo di €.50.000, già approvato con la precedente delibera, e l'importo di €.57.750,00 quale effettivo costo che il Condominio sarebbe andato a sostenere con la installazione delle ulteriori porte REI (doc.14 convenuta . CP_1
Tale ultima delibera è tuttora esistente ed efficace a nulla rilevando l'eccezione fatta dal
Condominio che non sussisterebbe il quorum deliberativo necessario alla sua approvazione, in mancanza di sua impugnazione e revoca, atteso che al più si tratterebbe di vizio rilevante ai fini della sua annullabilità e come tale non suscettibile di declaratoria d'ufficio in questa sede;
- infine, con la delibera del 24 febbraio 2014 è stato approvato dall'assemblea il consuntivo
2013 nel quale è inserita la spesa straordinaria anche per le porte tagliafuoco”.
Sulla scorta di tali risultanze documentali, concludeva il primo giudice, “consegue che le suddette opere e le relative spese, oggetto di causa, sono state approvate e ratificate dall'assemblea condominiale”.
6. In corso di causa era stata, inoltre, espletata consulenza tecnica d'ufficio, dalla quale emergeva che “l'unica “opera di modifica” indicata dall'arch. per il rinnovo del CPI Pt_1
era la sostituzione delle porte non REI dei filtri a prova di fumo con nuove porte REI per un costo di € 13.907,00 + IVA di cui alla voce 1 della tabella” (pag. 14 CTU). Il CTU, quindi, concludeva affermando di avere accertato che: “
1. tenuto conto della normativa vigente e dello stato dei luoghi esistente all'epoca dei fatti di causa, le opere richieste e fatte eseguire dall'arch. per il rinnovo del CPI dell'autorimessa condominiale scaduto il 13.04.2012 Pt_1
erano tutte necessarie.
2. le opere di installazione delle nuove porte tagliafuoco, di ripristino dei portoni e delle porte tagliafuoco esistenti e di installazione delle lampade di emergenza oggetto di causa, eseguite nel condominio, occorrevano ai fini del rinnovo del CPI (in quanto afferenti alla sicurezza antincendio). L'installazione dei portoni sezionali non occorreva per il rinnovo del CPI e non risulta fosse stata richiesta dall'arch.
3. per i suddetti lavori Pt_1 eseguiti nel Condominio nell'anno 2013 e oggetto di causa non era necessario e non risulta depositato un progetto;
4. a seguito dell'esecuzione delle opere richieste dall'arch. è Pt_1
stata presenta domanda e ottenuto un primo rinnovo del CPI il 3.12.2013 (valido per 5 anni).
Successivamente sono state eseguite al primo piano dell'autorimessa delle opere per la
8 trasformazione di un box auto in locale rifiuti. Tali opere hanno richiesto il deposito del progetto di modifica presso il Comando dei Vigili del fuoco, avvenuto in data 12.06.2018, che ha ottenuto il rilascio del CPI da parte VV.F. valido sino al 12.06.2023.”.
7. Alla luce delle risultanze dell'istruttoria, il giudice di primo grado concludeva che le opere oggetto di causa e le relative spese erano state approvate e ratificate dall'assemblea condominiale e che esse occorrevano ai fini del rinnovo del CPI. Di conseguenza, non ravvisava alcuna violazione degli obblighi di mandato né da parte dell'ex amministratrice né da parte del professionista incaricato delle attività oggetto di causa.
8. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Condominio, articolando quattro motivi di impugnazione.
8.1. Con il primo motivo, il Condominio lamenta che il giudice di primo grado avrebbe erroneamente interpretato la normativa antincendio, avallando la scelta di e dell'Arch. CP_1
di installare ulteriori porte REI quando essa non era affatto necessaria al rinnovo del Pt_1
CPI. La relativa spesa (pari all'importo di € 13.907,00 oltre Iva) avrebbe pertanto dovuto essa considerata inutile dal Tribunale, con conseguente condanna degli appellati al risarcimento del relativo danno.
8.2. Con il secondo motivo, il Condominio contesta la ricostruzione della volontà espressa dall'assemblea condominiale operata dal Tribunale, il quale avrebbe dovuto accertare che le spese di cui è causa non erano mai state legittimamente approvate. Da una lettura congiunta dei verbali assembleari del 13/2/2013 e 25/6/2013 e del verbale del consiglio condominiale del
3/4/2013 emergerebbe infatti che l'assemblea del 13/2/2013 non aveva approvato un preventivo di € 50.000,00 e che, dunque, la successiva approvazione della differenza tra tale preventivo di spesa e l'effettivo costo che il Condominio è stato chiamato a sostenere (€ 57.750,00) sarebbe il frutto di un inganno di e dell'Arch. CP_1 Pt_1
9. Con il terzo motivo, l'appellante si duole del fatto che il Tribunale non avrebbe accertato la scorrettezza e la malafede di e per i comportamenti tenuti, volti a trarre in CP_1 Pt_1
inganno il Condominio. L'accertamento di tali elementi avrebbe invece dovuto indurre il
Tribunale a valutare diversamente la responsabilità degli odierni appellati in relazione alle spese effettuate dal Condominio.
10. Infine, con il quarto motivo il Condominio lamenta l'eccessività delle spese di lite liquidate dal Tribunale sulla base del valore originario della domanda, pari a € 57.750,00, anziché sul valore del danno accertato dal CTU in corso di causa e da quest'ultimo quantificato in € 13.907,00 oltre IVA, pari alla spesa sostenuta dal Condominio per l'installazione delle nuove porte REI. In subordine, l'appellante chiede che le spese del primo grado siano
9 rideterminate nel valore minimo dello scaglione di riferimento, poiché la cifra inizialmente richiesta (€ 57.750,00) era di poco superiore alla somma minima dello scaglione di € 52.00,00.
11. Si è costituita in appello la quale ha chiesto di respingere l'impugnazione del CP_1
Condominio e, in via subordinata, di accertare e dichiarare l'operatività della polizza assicurativa n. AEAW0040442-LB stipulata dalla con condannando CP_1 CP_2 conseguentemente a manlevare di tutte quelle somme che dovesse pagare al CP_2 CP_1
Condominio.
12. Si è costituita anche nel presente grado di appello con l'assistenza di due diversi difensori la quale: CP_2
- in relazione al Certificato n. , stipulato con la società ha NumeroDiCar_1 CP_1 chiesto di rigettare l'appello del Condominio in quanto infondato e, in subordine, di dichiarare l'insussistenza di obblighi di manleva. In ulteriore subordine ha chiesto di ridurre l'obbligo di indennizzo nei suoi confronti alla luce del pregiudizio derivato a dal comportamento CP_2 tenuto dalla e, in ogni caso, di limitare la condanna di alla sola quota di CP_1 CP_2
responsabilità di previo accertamento della stessa, entro il massimale di € 1.500.000,00 CP_1
e previa detrazione della franchigia di € 2.000,00;
- in relazione al Certificato n. A119C368182-LB, stipulato con l'Arch. ha chiesto Pt_1 il rigetto dell'appello.
13. Si è inoltre tempestivamente costituito chiedendo il rigetto dell'appello del Pt_1
Condominio e proponendo appello incidentale volto ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per il proprio consulente tecnico di parte, negato dal primo giudice. In via subordinata, ha chiesto di accertare la responsabilità in garanzia della in virtù del Certificato n. CP_2
e di essere da lei manlevato di quanto eventualmente condannato a pagare NumeroDiCar_2
in favore del Condominio.
14. Così regolarmente costituito il contraddittorio, all'udienza del 3/12/2024, tenutasi in modalità cartolare, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti in via telematica ex art. 352 c.p.c. e trascritte in epigrafe.
****
15. La Corte, preliminarmente, osserva che è incontestato e, comunque, risulta dagli atti di causa che dei lavori inerenti al rinnovo del CPI si sia discusso nell'ambito delle riunioni assembleari del 13/2/2013, del 14/5/2013 e del 25/6/2013, nonché nella riunione del consiglio condominiale del 3/4/2013.
16. In particolare, l'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria tenutasi in data 13/2/2013 al punto 6 recita “Esame ed approvazione preventivi di spesa per i seguenti servizi ( CP_8
[...]
[...] complesso A): (…) fornitura di porte REI al fine del rinnovo CPI”; (…) delibere
[...] conseguenti.” (doc. 4 fasc. I grado Condominio). Il verbale di tale assemblea da atto di un'ampia discussione svoltasi sul punto, durante la quale l'Arch. ha prospettato la necessità di Pt_1
regolarizzare la situazione della sicurezza antincendio del Condominio rilevando una serie di difformità riferite alle porte dei filtri che mettevano in comunicazione e autorimesse con i vani scala rispetto al progetto presentato ed approvato dai Vigili del fuoco nel 1993, indicate in particolare nella circostanza che una sola porta tra quelle direttamente comunicanti con il corsello aveva i requisiti REI, che tali porte dovevano essere sempre utilizzabili in caso di emergenza e dotate di maniglione antipanico, che i portoni tagliafuoco presenti necessitavano di manutenzione, così come le porte REI già istallate;
inoltre l'arch- evidenziava che le Pt_1
manichette dell'impianto idrico erano inefficienti ed era necessario il ripristino di alcune parti dell'impianto elettrico e l'implementazione/ripristino della cartellonistica.
16.1. Dall'indicato verbale assembleare emerge altresì che la necessità di compiere alcuni di questi lavori è stata avvalorata da diversi condómini, ad esempio in relazione all'inesistenza di talune uscite indicate come “di sicurezza” e al cattivo stato di manutenzione delle porte tagliafuoco, così come in relazione alla necessità di rimontare le vie di fuga delle scale ed eliminare le serrature alle porte. Risulta inoltre che durante l'assemblea sia stato già prodotto da un condómino un preventivo di € 8.800,00 della ditta Ferr. Corti di avente ad oggetto Pt_3
proprio le porte REI ed eventuali portoni tagliafuoco, a riprova che la situazione di irregolarità delle misure antincendio era nota anche prima dell'intervento dell'Arch Pt_1
16.2. Come risulta sempre dal verbale del 13/2/2013, l'assemblea condominiale ha quindi approvato da un lato il preventivo di € 8.800,00 + iva della Ferr. Corti di e, dall'altro lato, Pt_3
ha richiesto all'amministratrice di ottenere dalla medesima società un altro preventivo per la fornitura di porte tagliafuoco e lampade di sicurezza, concordando contestualmente di
“stanziare un preventivo di € 40/50.000,00 non potendo conoscere con esattezza l'importo dei lavori necessari mancando dei preventivi”. (cfr. doc. 4 fasc. I grado Condominio pag. 9).
17. Successivamente, il 3/4/2013 si è riunito il Consiglio di Condominio per discutere – tra i diversi punti- proprio del rinnovo del C.P.I. e l'amministratore, nell'occasione, ha fornito delle delucidazioni in merito ai preventivi raccolti per poter ottemperare detto rinnovo.
Dal verbale della riunione redatto ed allegato sub. doc. 11 B fasc. I grado risulta che CP_1
l'amministratore ha rappresentato ai consiglieri l'impossibilità di procedere ad affidare i lavori alla ditta Ferr. Corti in quanto il preventivo di € 8.800 + iva approvato dall'assemblea del
13/2/2013 si rivelava in realtà più elevato e in ogni caso non conforme alle normative, secondo il parere dell'arch. ed ha presentato le offerte raccolte presso tre diverse ditte. In Pt_1
11 seguito alla comparazione di tre differenti preventivi, il Consiglio ha quindi stabilito più conveniente e in linea con i requisiti imposti dalla normativa l'offerta della ditta i € CP_4
55.686,28 oltre iva, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
18. L'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria tenutasi in data 14/5/2013 riporta al punto 4 la seguente dicitura: “Approvazione maggior costo per la fornitura e posa dei portoni sezionali a fronte del rinnovo del CPI (…)” (doc. 13B fasc. I Gr. Errepi). In tale occasione,
l'amministratore ha ricordato che nella precedente assemblea era stata stanziata la somma di
40/50.000 euro ma non era stato possibile addivenire ad una approvazione specifica dei costi complessivi inerenti al rinnovo del CPI in mancanza dei preventivi per l'esecuzione di tutti i lavori necessari, rappresentando altresì che il preventivo complessivo ritenuto più conveniente ammontava ad € 57.750,00 iva compresa, quindi superiore alla cifra precedentemente ipotizzata.
19. La definitiva approvazione dei lavori necessari al rinnovo del CPI è stata trattata quale primo punto dell'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria del 25/6/2013. In tale occasione, come risulta dal relativo verbale, il preventivo di spesa di € 57.750,00 è stato approvato a maggioranza degli intervenuti (doc. 14B fasc. I grado . Contrariamente a CP_1
quanto sostenuto dal Condominio nelle proprie difese, la deliberazione è stata preceduta da ampia discussione sia circa il contenuto della precedente deliberazione del 13/2/2013
(integralmente letta e riportata nel verbale di assemblea del 25/6/2013), sia circa la congruità della spesa, superiore al tetto di € 50.0000 preventivato per l'esecuzione complessiva dei lavori per il rinnovo CPI.
20. È pacifico che né il verbale assembleare del 13/2/2013 né quello del 25/6/2013 sono stati impugnati nei termini, sicché le delibere assunte sono divenute esecutive e vincolanti. È altresì pacifico che in data 3/12/2013 il Comando dei Vigili del fuoco ha rinnovato il certificato di prevenzione incendi.
21. Tanto premesso in linea di fatto e venendo alla disamina dei motivi di appello, essi appaiono infondati e vanno rigettati.
22. È indubbio che il rinnovo del CPI rientri tra i poteri dell'amministratore, trattandosi di attività di gestione ordinaria e periodica, ed anzi rappresenti un suo specifico dovere (cfr. Cass.
Pen. n. 39218/2022). A tal fine, l'amministratore ha altresì facoltà di avvalersi di un consulente specializzato, laddove non abbia le competenze necessarie alle valutazioni tecniche che tale rinnovo richiede, nel rispetto del divieto di conflitto di interessi e, dunque, purché ciò non rechi un danno al Condominio.
12 23. La nomina dell'Ing. quale consulente ai fini del rinnovo del CPI appare pertanto Pt_1
legittima, né sono state allegate circostanze dall'appellante quale ad es. la mancanza di competenze del tecnico o eventuali irregolarità che potessero far dubitare sull'adeguatezza della scelta operata dall'amministratrice Tra l'altro la correttezza dell'operato dell'ing. CP_1
ha trovato puntuale conferma nella relazione redatta dal CTU nel corso della causa. Pt_1
24. Ciò posto, l'esecuzione dei lavori per il rinnovo del CPI e, in particolare, l'istallazione di ulteriori porte REI oltre a quelle preesistenti è stata definitivamente approvata dall'assemblea straordinaria del 25/6/2013, divenuta ormai definitiva. Alla luce di tale approvazione, le valutazioni in merito alla necessarietà o meno di tale installazione perdono di rilevanza, poiché non possono più essere messe validamente in discussione. Aldilà delle risultanze della CTU svolta in corso di causa, che ha ritenuto tutte le opere eseguite necessarie al rinnovo del CPI, dal momento che certamente tali opere non hanno ostacolato l'ottenimento di tale certificato, ed anzi ne hanno consentito il regolare rilascio ed hanno obiettivamente migliorato la sicurezza complessiva del Condominio (come emerso dalla CTU), non assume più alcuna rilevanza il fatto che potessero essere ritenute superflue da taluni dei condómini.
25. Alla luce di quanto sopra, resta assorbito il motivo di appello che riguarda l'esatta interpretazione della normativa antincendio in materia, dal momento che è pacifico che le opere eseguite non abbiamo contravvenuto a nessuna indicazione di sicurezza.
26. Riguardo poi alla presunta scorrettezza della condotta tenuta da e da in CP_1 Pt_1 relazione all'approvazione delle spese di cui è causa, dalla lettura dei verbali delle assemblee condominiali e del consiglio di condominio emerge chiaramente come l'entità dei preventivi e dei lavori da eseguirsi sia stata ampiamente dibattuta dai condómini, i quali hanno anzi evidenziato motu proprio i lavori necessari al ripristino delle misure di sicurezza antincendio che poi hanno determinato -in percentuale- la parte più consistente delle spese sostenute, tanto che il Condominio ha in questa sede ridotto la propria pretesa al solo costo dell'istallazione delle porte REI aggiuntive, pari a € 13.907,00 oltre IVA, su € 57.750,00 complessivi.
27. A ciò deve aggiungersi che non risulta in alcun modo che o l'amministratrice Pt_1
abbiano tratto lucro o alcuna utilità dall'esecuzione di tali lavori, ma anzi risulta che il CP_1
preventivo della ditta ia stato scelto quale più vantaggioso da parte del consiglio di CP_4
condominio in comparazione con altri preventivi.
28. Infine, la CTU ha evidenziato come l'installazione delle ulteriori porte REI ha aumentato la sicurezza del condominio, sicché non è dato comprendere in cosa consisterebbe la malafede o la scorrettezza apoditticamente attribuita alle parti appellate.
13 29. Venendo all'esame dell'appello incidentale proposto da relativo al rimborso Pt_1
delle spese di consulenza tecnica di parte, esso va accolto.
Il Tribunale non si è attenuto ai principi espressi in materia dalla giurisprudenza di legittimità ed ha negato il rimborso delle spese per la consulenza tecnica di parte sostenute da Pt_1
ritenendo che la mera assunzione dell'obbligazione di pagamento non costituisse prova dell'effettività della spesa, necessaria per riconoscere il rimborso.
La Corte di Cassazione sul punto con la recentissima Ordinanza n. 26729/2024 ha ribadito che
“Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate,
a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cass. n. 84/2013; n.
2280/2015)”. D'altra parte, fra le spese processuali che la parte soccombente è tenuta a rimborsare rientrano non solo quelle effettivamente già sostenute dalla parte vittoriosa, ma anche quelle dalla medesima ancora dovute, sebbene all'atto della condanna in suo favore, essa non ne abbia ancora compiuto il pagamento ((Cass. 30289/2019; Cass. n. 1907/1984). Il
Tribunale non si è attenuto a tale principio. Esso ha negato il rimborso in assenza della prova del pagamento, mentre avrebbe dovuto esercitare il diverso sindacato sulla eccessività o superfluità delle spese stesse.
30. Analogamente alle spese di lite, dunque, l'arch. – quale parte vittoriosa in primo Pt_1
grado- ha diritto di vedersi rimborsate anche le spese per il compenso dovuto al nominato consulente tecnico di parte, a prescindere dalla prova dell'avvenuto pagamento, purché siano state adeguatamente documentate e risultino necessarie e congrue. A tale riguardo, risulta agli atti che ha prodotto le fatture emesse dalla CTP Arch. per un totale Pt_1 Persona_1
di € 2.990,20 (cfr. docc. 29 e 30 fasc. I grado;
le spese esposte non risultano Pt_1
certamente superflue (attesa l'attività tecnico-difensiva svolta) né appaiono inadeguate rispetto all'attività professionale profusa e alla durata dei lavori peritali. Tra l'altro il Condominio non ha eccepito alcunchè sull'appello incidentale, neppure in merito alla quantificazione delle spese di CTP, di tal che le stesse dovranno essere rimborsate dal Condominio soccombente nella misura richiesta e non contestata.
31. Quanto alla liquidazione delle spese di lite di primo grado, la valutazione del Tribunale appare esente da censure.
Nei giudizi di risarcimento danni, in caso di rigetto della domanda il valore della controversia ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato a carico dell'attore soccombente è quello corrispondente alla somma da quest'ultimo domandata con l'introduzione del giudizio,
14 dovendosi seguire soltanto il criterio del disputatum. Non si ravvisano infatti motivi per cui l'attore dovrebbe poter ridurre il compenso dovuto alla controparte in caso di soccombenza, non potendosi certo applicare al caso di specie la diversa ipotesi dell'accoglimento parziale della domanda, la quale può giustificare una liquidazione delle spese che abbia come riferimento il decisum.
32. Anche sotto il profilo delle somme concretamente liquidate, si ritiene di aderire alla valutazione del Tribunale, il quale ha liquidato in favore di e di la somma CP_1 Pt_1 di € 10.000,00 ciascuno per compensi, somma ben inferiore ai medi tariffari stabiliti dal D.M.
147/2022 (pari a € 14.103,00) e più vicina ai minimi (pari a € 7.052), che appare congrua a fronte della complessità della vicenda, dell'impegno professionale richiesto anche in considerazione della molteplicità delle parti processuali coinvolte. Non si ritiene dunque di dover riformare la statuizione sul punto. Non è stata sollevata alcuna specifica domanda e contestazione quanto alle spese di lite liquidate a favore della Compagnia assicurativa, che si attestano nei minimi tabellari per lo scaglione di riferimento.
33. In definitiva, l'appello principale proposto da Condominio Domus Verde va rigettato e va, invece, accolto l'appello incidentale proposto da La decisione assunta assorbe ogni Pt_1
questione attinente la posizione della terza chiamata.
34. Le spese di lite seguono la soccombenza, per cui il Condominio Domus Verde va condannato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio sostenute dagli appellati e che vengono liquidate, in applicazione dei parametri dettati CP_1 Parte_1
dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda del Condominio in grado d'appello
(€ 13.907,00), applicando i valori medi stabiliti dal citato DM, stante la media difficoltà delle questioni trattate, ad eccezione degli onorari per la fase di trattazione liquidati nei valori minimi
(essendosi estrinsecata nella sola partecipazione all'udienza), in complessivi € 4.888,00 per compensi a favore di ciascuna parte, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisionale. Il tutto, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Devono gravare sulla parte appellante anche le spese di lite sostenute dalle terze chiamate, il cui intervento è stato indotto e determinato dall'azione infondata intrapresa dall'appellante
Condominio, che vengono liquidate in dispositivo, in relazione allo scaglione della causa, applicando i valori minimi stabiliti dal DM 147/2022, atteso il tenore della decisione assunta, in continuità con la valutazione svolta dal primo giudice la cui decisione non è stata impugnata dalle parti interessate.
15 Segue, infine, la declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del solo appellante principale, Condominio Domus Verde, dell'ulteriore importo pari al contributo unificato, ex. art. 13 comma 1 quater DPR 30.05.2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
CONDOMINIO “DOMUS VERDE” di AT avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.
10009/2023, pubblicata il 06/12/2023, e sull'appello incidentale proposto da , Parte_1
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. in accoglimento dell'appello incidentale, condanna CONDOMINIO “DOMUS
VERDE” di AT a pagare a la somma di € 2.990,00 per la Parte_1
refusione delle spese di consulenza tecnica di parte;
3. conferma nel resto l'impugnata sentenza;
4. condanna CONDOMINIO “DOMUS VERDE” a corrispondere in favore di
[...]
di le spese del presente grado di giudizio come CP_1 Parte_1
sopra liquidate in complessivi € 4.888,00 per ciascuna parte, oltre spese generali, CPA ed Iva come per legge;
5. condanna CONDOMINIO “DOMUS VERDE” a rifondere le spese del presente grado di giudizio sostenute da quale terza Controparte_9
chiamata da che vengono liquidate in complessivi € 2.906,00 Controparte_1
(di cui € 567,00 per la fase di studio, € 461 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed € 956,00 per la fase decisionale) oltre spese generali, CPA ed Iva come per legge;
6. condanna CONDOMINIO “DOMUS VERDE” a rifondere a Controparte_2
quale terza chiamata da le spese del presente
[...] Controparte_10
grado di giudizio liquidate in complessivi € 2.906,00 (di cui € 567,00 per la fase di studio, € 461 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione ed € 956,00 per la fase decisionale) oltre spese generali, CPA ed Iva come per legge;
7. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex DPR n. 115/2002, art. 1 comma 1quater.
Così deciso, in Milano il 09/12/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Isabella Ciriaco Dott. Roberto Aponte
16