Sentenza 30 dicembre 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/12/2003, n. 19855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19855 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2003 |
Testo completo
Aula 'A' CA ITALIANA1 9 855 /0 3 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto --- SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 4018/02 Consigliere Cron.39878 Dott. Fernando LUPI Dott. Paolo STILE Consigliere Rep. CURCURUTO Rel. Consigliere Ud.18/06/03 Dott. Filippo Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere ha pronunciato la seguente --- SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
BELLOMO CALOGERA;
- intimata avverso la sentenza n. 224/01 del Tribunale di | | CALTANISSETTA, depositata il 31/10/01 R.G.N. 1900/90; 2003 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 3778 udienza del 18/06/03 dal Consigliere Dott. Filippo -1- CURCURUTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del giudizio Il Ministero dell'Interno negò l'indennità di accompagnamento alla signora NG IC, motivando il diniego in base alla circostanza che a seguito della visita effettuata dalla Commissione invalidi civili alla IC era stato riconosciuto solo lo stato di invalidità al 100%, mentre il riconoscimento della indennità di accompagnamento, effettuato dalla Prefettura competente con una successiva nota del 10 febbraio 1988, n. 21.541, doveva considerarsi frutto di mero errore materiale. La LE con ricorso al pretore di Caltanissetta chiese il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal mese successivo a quello della domanda amministrativa. Il ricorso fu accolto e la sentenza, impugnata dal Ministero dell'Interno, fu confermata dal tribunale di Caltanissetta. Secondo il giudice d'appello, la sopra indicata nota della Prefettura conteneva un indubbio riconoscimento del diritto alla indennità, diritto peraltro non specificamente contestato in primo grado dall'amministrazione. D'altra parte non vi era stata alcuna revoca del س ن گ ر provvedimento, tale non potendo considerarsi una successiva nota della stessa Prefettura, in cui ci si limitava ad affermare di non poter dar corso alla pratica di invalidità civile, dovendo la IC, ultrasessantacinquenne, rivolgersi all'INPS. Mancando la prova di una intervenuta revoca della prestazione e considerate anche le condizioni di salute della IC, interdetta e gravemente ammalata ed in quanto tale incapace di compiere gli atti quotidiani della vita, come emergeva dal confronto con la sentenza di interdizione in atti, il riconoscimento del diritto in questione appariva più che giustificato e andava confermato. 1 Il Ministero dell'Interno chiede la cassazione della sentenza, sulla base di un unico motivo. L'intimata non si è costituita. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso denunziando violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 della legge 18/80 nonché degli artt. 2700 e 2967 c.c, nonché motivazione omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria su un punto decisivo della controversia, il tutto in relazione all'art. 360 primo comma nn. 3 c 5 c.p.c, il ricorrente addebita alla sentenza impugnata di aver ritenuto valida ai fini del sorgere del diritto all'indennità di accompagnamento una mera nota della Prefettura di Caltanissetta con la quale si dava comunicazione all'interessata intervenuto riconoscimento di tale indennità, per un verso senza considerare, invece, il risultato della visita medico sanitaria in data 5 novembre 1987 che, come dal relativo verbale, si era conclusa con il riconoscimento dello stato di inabilità totale ma con la esclusione della indennità, il che peraltro risultava per tabulas, essendo stato il detto riconoscimento (della sola inabilità ) notificato alla parte il 30 novembre 1987, e, per altro verso muovendo dall'erronco presupposto che l'amministrazione, per evitare il consolidarsi del diritto alla prestazione economica dovesse adottare un formale provvedimento di revoca. Sotto altro profilo il ricorrente addebita alla sentenza impugnata di esser pervenuta al riconoscimento del requisito sanitario sulla scorta di mere argomentazioni di carattere presuntivo e comunque indagando, ben oltre l'effetto devolutivo dell'appello, sulle condizioni di salute della IC. Il motivo è infondato. 2 Nel contestare la sussistenza del requisito sanitario l'appellante ha reso necessaria per il Tribunale la relativa indagine, sicché non ha base la censura di ultrapetizione. Il risultato positivo dell'accertamento del Tribunale viene censurato in modo generico, assumendosi che esso sia il risultato di mere presunzioni. Il Tribunale è pervenuto al giudizio di inabilità sulla base delle risultanze di una sentenza di interdizione, ossia utilizzando e valutando un documento di causa, dove evidentemente, stante l'oggetto della controversia, il profilo delle condizioni di salute della IC era uno dei temi centrali della decisione e osservando altresì che il requisito sanitario non aveva formato oggetto di contestazione in primo grado. Nessuna disposizione vieta al giudice di formare su un tal genere di prova il proprio convincimento nella materia oggetto di questa controversia, fermo restando il diritto di sottoporre a censura la decisione sulla base di specifiche risultanze di segno contrario. L'amministrazione ricorrente per contro, pur invocando gli accertamenti sanitari che dimostrerebbero il contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, non ne riproduce l'esatto contenuto, né dimostra la inadeguatezza del riferimento del Tribunale alla sentenza di interdizione, mediante appropriati riferimenti a quest'ultima. Ne consegue che l'accertamento circa la sussistenza delle condizioni sanitarie per il sorgere del beneficio in favore della IC è incensurabile e che le ulteriori ragioni enunziate dal Tribunale a sostegno della decisione, assumono un ruolo di motivazione ulteriore, onde il profilo di censura che le riguarda deve considerasi assorbito. In conclusione, il ricorso deve esser rigettato. Nulla per le spese, data la mancata costituzione dell'intimata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
nulla per le spese. 3 Roma 18 giugno 2003 Il cons. est. Filippo Cute cuto IL CANCELLIERECANTELLIERE Depositato in Cancelleria BUDK IL CANCELLIERE Il Presidente Guglielmo Sciarelli Mylien I cult 4