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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 11/04/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 722/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda Civile, composta dai Sigg.:
dott. Daniela Fedele Presidente
dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
dott. Mariangela Bonati Consigliere ausiliario ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 722/2022 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del 20/03/2024, promossa
OGGETTO: d a
Comunione e
, c.f. , con il Parte_1 C.F._1
Condominio, patrocinio dell'avv. FARINA NADIA, elettivamente domiciliato in impugnazione di VIA CARLO ZIMA 1/A - 25121 BRESCIA, presso il menzionato delibera assembleare - difensore. spese condominiali APPELLANTE
c o n t r o
, c.f. con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1
dell'avv. PERONI PIERCARLO e dell'avv. PERONI MATTEO, elettivamente domiciliato in VIA GEROLAMO SAVOLDO 12 - 25124
BRESCIA, presso i menzionati difensori.
APPELLATO
In punto: appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Brescia, sezione terza civile, pubblicata il 25/02/2022 con il n. 449/2022.
CONCLUSIONI di : Parte_1
adversis rejectis, previ tutti gli accertamenti e le declaratorie del caso,
Pag. 1 di 16 in integrale riforma – per i motivi sopra esposti – della sentenza n.
449/2022 ord. del Tribunale di Brescia (resa a definizione del giudizio n. 18544/2015 RG), emessa in data 23/02/2022, depositata presso la competente Cancelleria il successivo 25/02/2022, voglia la Corte di
Appello di Brescia:
NEL MERITO:
- in via principale, dichiarare l'illegittimità, l'invalidità, l'inefficacia, la nullità e, comunque, annullare le delibere dell'assemblea condominiale del 23 giugno 2015, punti 1, 3 e 7 dell'ODG, quali risultanti dalla comunicazione 02 luglio 2015 dell'Amministratore condominiale, con dichiarazione di prescrizione delle rate di spese condominiali antecedenti l'anno 2010, per l'importo di € 3.728,42 per prescrizione ultradecennale.
- in ogni caso, condannare il convenuto a rimborsare in CP_1 favore del procedente le somme tutte, a qualsiasi titolo, da quest'ultimo pagate in eccesso rispetto a quelle realmente e di Legge dovute, ivi comprese quelle pagate in forza degli atti e delle delibere oggetto di impugnazione, con conseguente condanna del a pagare CP_1
alla parte procedente quanto risulterà alla stessa dovuto, per i titoli che precedono, anche all'esito dell'istruttoria che si insiste venga espletata e disposta per come dedotta in giudizio, il tutto oltre agli interessi legali ex art. 1284, comma 4, cc dal pagamento al saldo;
- con vittoria di spese e competenze del procedimento di mediazione obbligatoria e di entrambi i gradi di giudizio e con condanna del a restituire le spese di primo grado ammontanti Controparte_1
a € 3.647,80, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, cc dal pagamento al saldo.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si rinvia alla documentazione già prodotta in atti.
Si insiste per il rigetto delle istanze istruttorie avversarie per tutti i motivi precisati nelle note d'udienza depositate in data 10.11.2022.
Pag. 2 di 16 Si insiste ancora a che:
- occorrendo venga disposta CTU amministrativo-contabile al fine di verificare, avuto riguardo alle precise e specifiche contestazioni mosse, se il rendiconto oggetto di causa, da opportunamente analizzare, corrisponda, o meno, ai criteri minimi legali per la sua redazione secondo la vigente normativa e/o se le poste attive (a seguito degli introiti ottenuti) e passive (derivanti dalle spese sostenute) trovino riscontro nella documentazione condominiale e nelle delibere assembleari, se del caso chiedendo al CTU di ricostruire il predetto rendiconto riconducendolo entro i limiti di Legge, con evidenziazione delle eventuali discordanze e degli importi erroneamente addebitati ai condomini e alla parte qui attrice in particolare e ciò, in particolare, con riferimento ai consumi di acqua;
altresì riguardo la situazione patrimoniale al 31.12.2013, la sua completezza ed alla sua indispensabilità per l'approvazione della rendicontazione annuale
2014;
- di essere ammesso alla prova contraria sui capitoli che fossero dedotti dalla parte appellata e dovessero venire ammessi, con contro interrogatorio dei testi chiamati da parte convenuta, indicando quali propri testi i signori: , e Testimone_1 Testimone_2 [...]
, e Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Tes_6
[...]
- sempre a prova contraria, pur non assumendo alcun onere ex art. 2697
c.c., nè accettazione dell'inversione dello stesso, chiede che il dott. venga sentito quale testimone sui seguenti capitoli: Persona_1
- vero che le note e i conti condominiali sono stati redatti e verificati dal solo amministratore;
- vero che il preventivo allegato alla comunicazione 02.07.2015, ricompreso nel documento n. 30 di parte convenuta, da rammostrare, è stato redatto dall'Amministratrice successivamente alla chiusura dell'assemblea del 23.06.2015;
Pag. 3 di 16 - vero che il consuntivo per ripartizione per unità, doc. n. 31 di parte convenuta, da rammostrare, è stato elaborato dall'Amministratrice dopo l'assemblea del 23.06.2015;
- vero che il sollecito di trasmissione della lettura dei contatori, doc. n.
35 di controparte, da rammostrare, è l'unica richiesta di lettura dei contatori trasmessa dall'Amministratrice, peraltro richiesta avvenuta solo nel 2016.
Testi sempre a contrario, sulle medesime circostanze anche i condomini ed da Desenzano Testimone_2 Persona_2
del Garda (BS);
Ferma ogni contestazione già proposta avverso la documentazione riversata in atti da Controparte. di : Controparte_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, previo ogni accertamento del caso, voglia l'Onorevole Corte d'Appello di Brescia,
Si ribadisce la contestazione in ordine alle conclusioni formulate in sede di memoria n. 1 da controparte, in quanto del tutto nuove rispetto a quelle di cui all'atto di citazione avanti il Tribunale;
si ribadisce pertanto che non si accetta il contraddittorio sulle nuove domande ed eccezioni di cui si chiede la totale reiezione.
In via principale e nel merito:
Rigettare integralmente l'appello proposto dal dott. Parte_1
avverso la sentenza n. 449/2022 pubblicata dal Tribunale di
[...]
Brescia in data 25.02.2022 e, per l'effetto, confermare la sentenza medesima, respingendo le istanze tutte dell'appellante perché infondate in fatto e diritto.
In via istruttoria:
Pur ritenendo la causa di natura prettamente documentale, qualora il collegio lo ritenesse necessario, si richiede quanto segue:
• Acquisizione ex art. 210 c.p.c. di copia degli allegati n. 7 ed 11 alla comparsa di costituzione del Cond. “ depositata nel CP_1
Pag. 4 di 16 giudizio di cui all'R.g. 1684/2015 avanti il Tribunale Civile di Brescia.
Respingere le istanze istruttorie di controparte.
In ogni caso:
Spese ed onorari di causa rifusi, oltre IVA e CPA per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proprietario di quattro unità immobiliari site Parte_1
all'interno del condominio “ ” in Desenzano impugnava la CP_1 delibera assunta dall'assemblea dei condomini il 23 giugno 2015, nella parte in cui l'assemblea aveva approvato il rendiconto della gestione e riparto dell'anno 2014 (punto 1); il bilancio preventivo, riparto e rateizzazione dell'anno 2015 (punto 3); l'approvazione dei lavori che il condomino avrebbe eseguito sulla facciata frontale Persona_3 dell'edificio (punto 7).
Assumeva che dal 2005 al 2014 l'amministratore condominiale allora in carica aveva tenuto un gestione irregolare, tanto che dal 2006 non erano state convocate assemblee né presentato il rendiconto di gestione fino al 29.12.2014, in cui era stata adottata la delibera precedente a quella impugnata, aveva approvato il rendiconto di gestione dei dieci anni compresi tra il 2005 e parte del 2014, che aveva tempestivamente impugnato.
Allegava che era costretto all'impugnazione di quella adottata il 23 giugno 2015 sulla quale si riverberavano i vizi della precedente.
Costituitosi il condominio, il Tribunale di Brescia pronunciava la sentenza n. 449/22 con la quale rigettava l'impugnazione; compensava per un mezzo le spese del giudizio, con condanna dell'attore alla rifusione del residuo mezzo in favore del condominio.
Le argomentazioni adottate a sostegno della decisione possono essere così riassunte.
Il Tribunale preliminarmente dichiarava inammissibile l'eccezione di prescrizione quinquennale delle rate imputate al condomino antecedenti l'anno 2010 ( ex art. 2948 n. 4 c.c.) sia poiché tardivamente proposta in
Pag. 5 di 16 sede di precisazione delle conclusioni, sia in quanto doveva essere avanzata nel diverso giudizio di opposizione alla delibera assembleare del 29.12.2014, che aveva approvato i bilanci consuntivi dal 2005 al
2014.
Rigettava l'impugnativa avverso il punto 1 ( analisi ed approvazione del rendiconto della gestione 2014 e riparto) considerando infondate tutte le doglianze sollevate.
Il condomino aveva chiesto l'annullamento della delibera per: I) non conformità del rendiconto presentato dall'amministratore al dettato dell'art. 1130 bis c.c., in quanto mancante del riepilogo finanziario e del registro di contabilità; II) irregolare tenuta delle registrazioni contabili, già rilevata nella C.T.U. a firma del dott. depositata Persona_4 nel giudizio di revoca dell'amministratore condominiale;
III) generale mancanza di intellegibilità del rendiconto in quanto non sono verificabili le voci di entrata ed uscita rispetto alle quote di ripartizione, situazione patrimoniale e registro di contabilità.
Il Tribunale esaminava il rendiconto, considerando che nell'assemblea del 29.12.2014 i condomini avevano avuto a disposizione il rendiconto contabile ed il bilancio condominiale dei dieci anni di gestione
(2005/2014), compresa parte dell'anno 2014, che era intelleggibile tanto da consentire loro l'approvazione del rendiconto finale.
L'assemblea condominiale aveva approvato il bilancio ed il rendiconto condominiale complessivo con delibera la cui impugnazione era stata rigettata con sentenza n. 4449/22.
La C.T.U. svoltasi nel giudizio di revoca dell'amministratore Per_5
nel presente giudizio, rilevava soltanto nei punti in cui erano stati esaminati i documenti relativi alla gestione condominiale del 2014.
Il C.T.U. aveva desunto i dati contabili da un “registrone” che riportava i movimenti in entrata/uscita dal 1 gennaio 2014 al dicembre
2017, rilevando che per l'anno 2014 non erano state inserite le poste in entrata/uscita, ed aveva ritenuto che le irregolarità, globalmente
Pag. 6 di 16 considerate, non erano indicative di una gestione anomala, ma di errori
(anche gravi) consistenti in omissioni da un punto di vista contabile.
Tuttavia, a giudizio del Tribunale, doveva considerarsi che: I) la C.T.U. aveva esaminato una documentazione parziale per l'anno 2014, mentre in vista dell'assemblea del 23.6.2015 i condomini avevano avuto a disposizione maggiore documentazione;
II) contrariamente a quanto eccepito da il bilancio condominiale, che Parte_1 riguardava un'amministrazione del valore di € 10.000, sebbene non redatto in base alle rigorose norme previste per il bilancio societario, era intellegibile e la conformità al rendiconto era verificabile, sicchè era rispettoso del disposto dell'art. 1130 bis c.c.; III) il giudizio di revoca dell'amministratore condominiale si era concluso con un rigetto.
A fronte dell'intellegibilità del bilancio e del rendiconto condominiale, le doglianze sollevate dal condomino avevano riguardato aspetti Pt_1
meramente formali.
L'aumento del compenso dell'amministratore , che era stato calcolato su base annuale nonostante avesse amministrato il condominio soltanto per sette mesi, era legittimo poiché l'assemblea aveva il potere di rimodulare la posta ed approvarla;
la decisione era peraltro ragionevole poiché l'amministratore aveva dovuto valutare documentazione inerente dieci anni di gestione.
Le medesime considerazioni valevano per l'impugnativa del punto 3 dell'ODG (approvazione del bilancio preventivo e delle quote di riparto del 2015), poiché l'aumento delle spese di pulizia e delle spese tecniche era oggetto del potere di rimodulazione dell'assemblea dei condomini.
Quanto al punto 7 dell'ODG (approvazione dei lavori di uno dei condomini sulla facciata), l'assemblea si era limitata a prendere atto della sussistenza delle autorizzazioni amministrative richieste, dichiarando che le opere non contrastavano con la facoltà di utilizzo delle parti comuni, nei limiti previsti dall'art. 1102 c.c.
La sentenza veniva gravata da Parte_1
Pag. 7 di 16 Il si costituiva resistendo all'impugnazione. Controparte_1
All'udienza del 20/03/2024 la causa veniva trattenuta a sentenza con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante lamenta una motivazione incomprensibile, insufficiente, illogica e disordinata ritenendo che plurimi capi della sentenza risultano disarticolati e non consentono di comprendere le ragioni della decisione.
Con il secondo motivo critica la sentenza per aver erroneamente ritenuto formalistiche le contestazioni sollevate, senza considerare il suo interesse ad ottenere l'annullamento della delibera, per evitare un aggravio di spese, attesa l'imputazione di oneri condominiali prescritti, oltre che dall'incidenza dei lavori privati sulle parti comuni.
Con il terzo motivo censura la sentenza sotto plurimi profili:
I)nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il rendiconto condominiale era intellegibile quindi conforme all'art 1130 bis c.c. nonostante la mancanza del riepilogo finanziario, del registro di contabilità, delle voci di entrata/uscita, della situazione patrimoniale, dei fondi e delle riserve, oltre che redatto con criterio di competenza anziché di cassa/banca, ed inserendo crediti prescritti.
II) per aver riconosciuto il compenso annuale concordato con l'amministratore, anziché commisurato ai sette mesi di durata dell'incarico (con eccedenza di € 580); contesta che l'assemblea avesse il potere di rimodulare la posta senza una delibera inserita all'O.d.g.;
III) ripropone, perché non vagliate, le contestazioni al bilancio consuntivo 2014, ribadendo che il bilancio approvato è quello ai documenti nn.rr. 6 e 29 del fascicolo del e non anche CP_1
quello prodotto dallo stesso il cui diverso Parte_2
contenuto dimostra che è stato redatto successivamente.
Contesta, oltre agli € 580,68 di eccedenza del compenso
Pag. 8 di 16 dell'amministratore:
i) € 397,75 per spese postali non documentate;
Parte_3
ii) € 190,32 per spese tecniche non di competenza Pt_1
iv) € 253,76 per assemblee straordinarie mai convocate e/o tenute;
v) € 74,01 per adempimenti di sicurezza non documentate;
vi) € 486,18 per Enel parti comuni – fatture tardive ed inammissibili;
vii) Acqua consumi individuali – fatture tardive ed inammissibili.
IV) per omessa pronuncia sulla validità del riparto consuntivo 2014 da ritenersi errato sia a fronte delle superiori contestazioni, sia perché contiene ulteriore errore ricadente sulle spese dell'acqua condominiale la cui ripartizione è stata effettuata su base millesimale anziché sugli effettivi consumi, nonostante i due contatori di siano funzionanti. Pt_1
Con il quarto motivo si duole dell'omessa o errata pronuncia sull'invalidità della delibera di approvazione del bilancio preventivo
2015, punto 3 dell'O.d.g., ribadendo la discrepanza in aumento per €
200,00 per le spese di pulizia tra il bilancio approvato dall'assemblea il
23.6.2015, e quello comunicato all'appellante il 2.7.2015.
Con il quinto motivo impugna il rigetto dell'eccezione di prescrizione.
Con il sesto motivo allega che questa Corte con ordinanza in data
28.10.2019 ha accolto il reclamo dei condomini, revocando l'amministratore CP_2
Con il settimo motivo censura il rigetto della domanda di annullamento della delibera al punto 7 dell'O.d.g., poiché i lavori del condòmino riguardavano anche parti comuni che necessitavano di specifica approvazione.
Con l'ottavo motivo critica la liquidazione delle spese processuali che sono state quantificate, previa compensazione del 50%, nell'importo di
“€ 5.000 ed alle occorrende di legge”, senza determinazione: se l'ammontare complessivo fosse di € 5.000 o 10.000; quale fosse lo
Pag. 9 di 16 scaglione di valore della causa al quale riferire i parametri tabellari del
D.M. 55/14; omettendo l'indicazione delle fasi per le quali erano stati riconosciuti i compensi, atteso che il condominio aveva rinunciato ai compensi per la fase istruttoria e/o di trattazione ed aveva esposto una nota spese nella quale richiedeva immotivatamente l'aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis.
-.-
I primi tre motivi vanno esaminati congiuntamente .
È devoluta alla conoscenza della Corte la legittimità e validità delle delibere contenute nel verbale del 23.6.2015, con cui l'assemblea del ha approvato il bilancio consuntivo per il Controparte_1
periodo 1.1.2014/31.1.2014, nonché il preventivo e riparto 2015; sono escluse, quindi, tutte le precedenti gestioni.
La doglianza è stata già vagliata da questa Corte in relazione a precedenti giudizi incardinati da segnatamente: Parte_1
1) con la sentenza n. 4/2019 ove ha deciso “Corretta si palesa, inoltre, la decisione del primo giudice nella parte in cui ha ritenuto che i bilanci predisposti fossero assolutamente intellegibili e che ne generiche e tardive si palesavano le censure svolte dall ; 2) con la sentenza Pt_1
n. 1005/2023 che, proprio con riferimento al bilancio parziale 2014 (poi sostituito dalla delibera oggetto del presente giudizio), così ha statuito:
“La Corte ritiene che il requisito di intellegibilità del contenuto dei bilanci sia presente nei rendiconti, sia ante che post riforma, forniti ai condomini e poi approvati dall'assemblea”; 3) con la sentenza n.
1622/2023 “La Corte ritiene che il requisito di intellegibilità e chiarezza dei singoli punti all'ordine del giorno risulti rispettato secondo quanto previsto dall'art. 1130bis c.c.”.
Ritiene la Corte che non vi sono motivi per discostarsi dal proprio orientamento, considerato che la contabilità condominiale del 2014 appare intellegibile ed immediatamente verificabile.
Il rendiconto elenca tutte le fatture di spese (suddivise per voci) con i
Pag. 10 di 16 relativi importi ed in calce il saldo della gestione corrente e di quella dell'esercizio precedente.
La gestione 2014 riporta un saldo negativo di gestione corrente pari ad
€ -8.103,24, un saldo negativo accumulatosi dalle precedenti gestioni di
€ -42.734,18, rate di esercizio incassate di € 25.352,16 e così un saldo negativo finale di € -25.485,26.
Il rendiconto consuntivo risulta redatto con le ripartizioni pro quota per singolo condòmino; il registro di contabilità, come accertato anche dal CTU era inserito sul sito del condominio, unitamente alla Per_4
situazione dei fondi e riserve;
la nota esplicativa contiene nel dettaglio sia la situazione derivante dal passaggio di consegne dal precedente amministratore, con la considerazione dei saldi di chiusura Per_6
del 2013, sia le cause pendenti nei confronti di Parte_1
e ne esplicita lo stato.
Quanto al metodo contabile utilizzato dal , questa Corte si CP_1
è già pronunciata: “La norma infatti nella sua sostanza non individua un metodo contabile preciso (di competenza o di cassa), ma un principio generale basato sulla necessità che il rendiconto condominiale sia per i condomini chiaro e intellegibile nei suoi elementi” (sentenza n. 1622/2023) ed ancora: “Per quanto riguarda il criterio seguito per la redazione dei bilanci questo è necessariamente misto (di cassa e di competenza)” (sentenza n. 1005/2023).
È pacifico che nei dieci anni precedenti al 2014 era stata omessa l'approvazione dei bilanci e non erano stati riscossi gli oneri: situazione mai impugnata dai condòmini che, tuttavia, ha inciso sul successivo bilancio della gestione 2014, nel quale sono stati riportati gli ingenti pregressi disavanzi.
Alla luce di quanto sopra, tenuto anche conto della modesta entità della gestione corrente di circa € 8.000,00, deve ritenersi che il bilancio consuntivo 2014 abbia realizzato l'interesse di ciascun condòmino alla conoscenza concreta dei reali elementi contabili poiché la rilevazione e
Pag. 11 di 16 la presentazione delle voci rappresentano la situazione contabile e patrimoniale del . CP_1
Da ultimo, rileva la Corte che con la produzione del verbale dell'assemblea del 29.12.2014 il ha assolto l'onere CP_1
probatorio al quale era tenuto per dimostrare la continuità delle poste riportate nei rendiconti precedenti ( Cass. 24804/22)
Il rendiconto condominiale, in ossequio al “principio di continuità”, parte dai dati di chiusura del consuntivo dell'anno precedente per redigere il bilancio dell'anno successivo.
Tali dati sono inutilizzabili solo nel caso in cui la loro esattezza sia stata negata con una sentenza passata in giudicato, che non è stata ottenuta dall'appellante, poiché l'impugnativa che aveva esperito avverso la delibera del 29.12.2014 è stata rigettata dal Tribunale di
Brescia con sentenza n. 528/20 del 5.3.2020; questa Corte d'Appello ha confermato sul punto il Tribunale con la sentenza n. 1005/23 del
13.6.2023; pende ricorso per cassazione.
Venendo alle specifiche contestazioni avverso la delibera oggetto del presente giudizio.
Deve ritenersi legittimo l'aumento di spesa per i compensi riconosciuti all'amministratore, poiché i condòmini hanno avuto modo di verificare la relativa voce tra i documenti allegati alla convocazione dell'assemblea e l'hanno approvata, con la maggioranza di cui all'art. 1136, comma 2, c.c., unitamente al bilancio consuntivo.
Quanto alla spesa per l'acqua condominiale, in continuità e conformità con la decisione già assunta nella sentenza n. 1005/2023, questa Corte ritiene che la ripartizione sulla base degli effettivi consumi, come suggerisce l'appellante, non possa essere fatta in assenza di contatori di sottrazione funzionanti in tutte le unità immobiliari ovvero di idonee letture dei consumi, essendo al contrario corretto il criterio già individuato dal Condominio, ai sensi dell' art. 1123, primo comma, cod. civ., in base ai valori millesimali (cfr. Cass. 17557/2014).
Pag. 12 di 16 Tutti gli ulteriori nuovi motivi di invalidità contenuti nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 1, c.p.c., devono ritenersi tardivi e, quindi, inammissibili, perché sollevati oltre il termine fissato dall'art. 1137 c.c.
Il quarto motivo è infondato.
Dalla validità del bilancio consuntivo e riparto 2014 deriva la correttezza dei “saldi di fine esercizio precedente” inseriti nel bilancio preventivo 2015.
È legittimo l'innalzamento delle previsioni di spesa per la pulizia (ed altre voci non contestate) compiuto dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio preventivo, in tal guisa riformulato.
Il quinto motivo è infondato.
L'eccezione di prescrizione degli oneri passivi derivanti dalle precedenti gestioni dal 2004 al 2013 è inammissibile poiché non è stata sollevata in sede di impugnazione della diversa delibera del 29/12/2014 che li aveva approvati.
Nel rendiconto consuntivo dell'anno 2014, all'interno del prospetto dei conti individuali dei singoli condomini, sono stati riportate tutte le morosità relative alle annualità precedenti rimaste insolute, che costituiscono una posta permanente di debito a carico del condomino, ma non danno luogo ad un nuovo fatto costitutivo del credito ( Cass.
3847/21).
Il sesto motivo è infondato.
Le argomentazioni adottate da questa Corte nell'ordinanza del
28.10.2019, con la quale è stata accolta la domanda di revoca dell'amministratore condominiale attengono ad Controparte_3
irregolarità amministrative che riguardano un periodo successivo alla gestione dell'anno 2014, riferibile a così descritte: CP_2
Anno 2016: non immediata verificabilità anche da parte di un professionista delle voci di entrata ed uscita e del registro contabilità; gli altri dati inerenti la situazione patrimoniale hanno verificabilità immediata ma con rilievi;
assenza del riepilogo finanziario ( presenza
Pag. 13 di 16 nella nota esplicativa di un prospetto denominato “risorse finanziarie” ma non accostabile al riepilogo finanziario in quanto viene esposto in modo non chiaro e funzionale. Gli altri adempimenti legati al rendiconto richiamati dall'art. 1130 bis c.c. (situazione fondi e riserve, nota esplicativa) si intendono eseguiti.
Anno 2017: mancando nel fascicolo la nota esplicativa non è possibile esprimere un giudizio completo. Sono presenti con verificabilità non immediata le voci di entrata ed uscita ed il registro di contabilità che come per il 2014 non è quello ufficiale bensì un estratto del sito condominiale.
Non deve ingannare il richiamo alla tenuta della contabilità dell'anno
2014, poiché, sebbene fosse stato rilevato che non vi era un registro ufficiale dei movimenti in entrata ed uscita, tuttavia aveva consentito l'intellegibilità globale del rendiconto consuntivo.
Il settimo motivo è infondato.
L'apertura da parte del condòmino di una finestra sulla facciata condominiale rientra nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell'art. 1102 cod. civ. e non necessita di autorizzazione da parte dell'assemblea non avendo arrecato pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato.
L'ottavo motivo è infondato.
Il Tribunale ha liquidato le spese processuali nella somma forfettaria di “ € 5.000 ed occorrende di legge”, indicata nel dispositivo, che per ragioni logiche deve intendersi importo già dimidiato a causa della compensazione per un mezzo.
L'appellante aveva indicato quale valore della causa nella nota di iscrizione a ruolo “ valore indeterminato, complessità bassa” per il quale i parametri massimi del DM 55/14 prevedono per la fase di studio
€ 2.552, per la fase introduttiva € 1.806, per la fase istruttoria (da considerarsi dovuta, poiché l'accenno ad una sua rinuncia da parte del
è generico) € 2.709, per la fase decisionale € 4.358. CP_1
Pag. 14 di 16 Il totale dei compensi liquidabili è di € 11.425, che è inferiore a quello di € 10.000 sul quale il Tribunale ha compiuto la dimidiazione.
L'importo non eccede i limiti massimi dei parametri previsti in relazione al valore della causa, all'interno dei quali il Tribunale poteva agire secondo la propria discrezionalità, senza alcun obbligo di motivare la propria scelta, poiché una motivazione è doverosa allorquando decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere ( Cass. 14198/22).
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Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante al rimborso delle spese del grado in favore dell'appellato, che la Corte liquidate in dispositivo in conformità ai criteri di cui al D.M. 55/14 secondo i valori medi dello scaglione di valore dichiarato (indeterminabile di complessità bassa).
Sussistono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'onere di pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 449/2022 del Tribunale di Brescia, così provvede:
− rigetta l'appello;
− condanna l'appellante a pagare in favore dell'appellato le spese del grado, liquidate in complessivi € 6.946 (di cui € 2.058per la fase di studio, € 1.418 per la fase introduttiva, € 3.470 per la fase decisoria), ed oltre rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A.;
− dà atto che ricorrono i presupposti per porre a carico dell'appellante l'onere di pagamento di un'ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione, ex art. 13, comma 1-quater,
DPR 115/2002.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 19/03/2025.
Pag. 15 di 16 La Consigliere est. dott. Lucia Cannella
Il Presidente dott. Daniela Fedele
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