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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 27/09/2025, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di IR
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5383/2019 R.G. promossa da
nata il [...] a [...], ivi residente in [...] - Parte_1
C.F: appresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Gallo giusta procura alle liti C.F._1
ATTRICE
CONTRO
con sede legale in Augusta, Controparte_1
C.F. in persona del legale rappr.p.t. rappresentato e difeso sia congiuntamente che P.IVA_1 disgiuntamente dagli Avv.ti Giuseppe Rossitto e Salvatore Calendoli.
CONVENUTA
nata a [...] il [...] c.f. Controparte_2
nella qualità di erede di rappresentata e difesa C.F._2 Persona_1 gusta procura in calce al presente atto resa su foglio separato ed allegato, dall'avv. Renato Bucci (c.f.
), elettivamente domiciliata il di lui studio in Corato al Largo Plebiscito n. C.F._3
12.
CHIAMATA IN CAUSA
Avente ad oggetto: risarcimento danni da responsabilità sanitaria
All'udienza del 24 maggio 2025, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c e definita come da dispositivo che segue.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato come in atti conveniva in giudizio l' Parte_2 [...]
e premesso di essere affetta da gonoartrosi Controparte_1 esponeva che nell'anno 2011 era stata presa in carico da tale struttura affidandosi alle cure del dott. 2
; di essersi sottoposta ad intervento chirurgico al ginocchio destro in data 9.4.2011 Persona_1 consistente nella “ sostituzione totale del ginocchio”, con conseguente “impianto di artroprotesi totale cementata DePuy”; che durante la degenza post-operatoria presso la stessa struttura aveva continuato ad accusare forti dolori e serie difficoltà deambulatorie;
che sottopostasi in data 11.06.2011, alla visita di controllo il dott. l'aveva rassicurata sul buon esito dell'intervento e sullo stato Persona_1 della protesi, nonostante i forti dolori riferiti e le evidenti difficoltà deambulatorie a distanza di ben due mesi.
Esponeva l'attrice che effettuata in data 01.10.2012 una risonanza magnetica alla colonna sacrale, le erano state diagnosticate ben cinque protusioni discali, a fronte dell'unica riscontrata in precedenza, come da referto della TAC effettuata in data 19.05.2009 ; che perdurando le acute sofferenze, a partire dal 2013, iniziava una lunga serie di controlli specialistici presso l'ospedale Umberto I di IR veniva accertato il distacco della protesi impiantata e che nel 2017 veniva sottoposta all'espianto della protesi e contestuale impianto di altra protesi, presso la clinica “Santa Lucia” di IR
Deducendo questi e altri argomenti chiedeva accertarsi che l'esito negativo dell'intervento occorsole era stato causato dalla negligente e imprudente condotta omissiva dei sanitari operanti presso l'indicato Istituto Ortopedico da cui era derivato il distacco della protesi;
che le lesioni sofferte dalla odierna parte attrice erano causalmente riconducibili, in via esclusiva e diretta e/o indiretta, ovvero in via concorsuale alla condotta negligente e imprudente dei sanitari operanti presso la menzionata struttura ospedaliera.
Chiedeva per l'effetto condannarsi l' al Controparte_1 pagamento a titolo di risarcimento di tutti i danni derivanti, pari alla somma di euro 35.000,00 per inabilità temporanea totale e parziale, o all'importo maggiore e/o minore accertato, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento lesivo (09/04/2011) sino all'effettivo soddisfo, al risarcimento del danno biologico e degli ulteriori danni, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio l' preliminarmente Controparte_1 deducendo la propria carenza di legittimazione passiva trattandosi di fatti verificati anteriormente alla entrata in vigore del cd. Decreto Balduzzi (24/04/2013) e poi della cd. (1/04/2017), Controparte_3
e dovendosi individuare quale unico legittimato passivo il medico operatore, il Dr.
[...]
, che aveva effettuato l'errata applicazione dell'impianto protesico al ginocchio dx e Persona_1 aveva eseguito l'intervento, il quale aveva agito in veste di medico libero professionista, con studio sito in IR presso il Centro Medico “C. Forlanini” srl, non legato da alcun rapporto di lavoro con la CP_1 3
Contestava l'assunto di parte attrice quanto alla condotta lesiva posta in essere da chi aveva avuto in carico la attrice, rilevando che l'intervento era stato eseguito, nel rispetto delle linee guida e delle buone pratiche cliniche/assistenziali, che la protesi risultava correttamente posizionata;
che a differenza di quanto affermato dal consulente di parte, durante il periodo di riabilitazione svolto presso la stessa dal 12/04/2011 al 6/05/2011, nessuna anomalia era stata registrata . CP_1
Deduceva che non vi era notizia del percorso riabilitativo che la aveva seguito dopo le Pt_1 dimissioni dal reparto riabilitativo della non essendosi sottoposta ad alcun controllo CP_1 presso la medesima Casa di Cura, circostanza questa che le aveva impedito l'eventuale esecuzione in tempi ristretti di un nuovo intervento “riparatorio” come invece era avvenuto a distanza di parecchi anni.
Deduceva che,essendo la soggetto affetto da “obesità” (come riscontrato nella stessa Pt_1 valutazione medico legali della perizia di parte – all. 15 fasc. parte attrice) il sovraccarico del ginocchio, aveva avuto incidenze dirette sulla funzionalità dell'arto e della protesi e sul percorso riabilitativo, tanto che lo stesso Dr. nel certificato rilasciato l'11/06/2011 le aveva Persona_1 prescritto di osservare una dieta dimagrante (ved. all. 5 fasc. parte attrice), atteso l'insorgere delle protusioni discali di cui era sofferente.
Contestava l'eccessività della domanda risarcitoria riguardo alla inabilità temporanea assoluta e parziale, che dopo le dimissioni da conclusa la fase riabilitativa, avvenute il 6/05/2011, CP_1 la non si era più sottoposta ad un intervento riparatorio che, ove tempestivamente eseguito, Pt_1 avrebbe senz'altro ridotto l'eventuale periodo di inabilità temporanea, e che quindi tale condotta dell'attrice doveva considerarsi quanto meno concorrente nella causazione e, comunque, nell'aggravarsi del danno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 cc., con le relative conseguenze in termini di quantificazione risarcitoria.
Escludeva poi la configurabilità di un danno biologico permanente, atteso che la stessa attrice aveva affermato di aver recuperato una perfetta deambulazione dopo l'intervento eseguito presso la Casa di Cura Santa Lucia di IR .
Chiedeva quindi preliminarmente di essere autorizzato a chiamare in causa il medico operatore per essere tenuta indenne in caso di condanna e comunque rigettarsi la domanda, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio il deducendo che in forza del contratto di spedalità la Casa di CP_4 cura era tenuta al risarcimento, avendo egli come medico libero professionista prestato la sua attività in qualità di chirurgo ortopedico, e considerata la sottoscrizione del consenso informato da parte della CP_ paziente ma anche dall'effettuato ciclo di fisioterapia svolta da operatori Pt_1 CP_6
[...] [..
[...]
dal 12/04/2011 al 06/05/2011 data di dimissioni ordinarie” …per il raggiungimento degli
[...] obbiettivi previsti dal progetto riabilitativo …
Deduceva di aver operato in conformità alle regole di prudenza , diligenza e perizia e secondo i protocolli, e che lo scollamento della protesi era comunque un evento ricorrente, e che la paziente aveva raggiunto un esito discreto a seguito dei cicli di riabilitazione fisica praticati nella medesima struttura sanitaria dal 12/04/2011 al 06/05/2011, data in cui veniva dimessa ordinariamente;
che tuttavia non si rinvenivano agli atti l'esecuzione del ciclo di fkt domiciliare;
evidenziava che dopo le dimissioni la non si era più recata ad ulteriore visita di controllo, interrompendo ogni Pt_1 rapporto così da impedirgli di esercitare adeguatamente il controllo del post operatorio;
che si era sottoposta alle cure di altri sanitari e così recidendo il nesso di causalità con l'attività professionale del chirurgo-ortopedico Dr. , a cui non aveva indirizzato alcuna formale contestazione Persona_1 in ordine evidenziava poi che erano rimaste difettose alcune protesi come quella impiantata alla denominata DePuy della Pt_1 CP_7
la valutazione dei danni fisici biologico-morale emergente dalla relazione di CTP redatta
[...] in data 01/12/2018, e chiedeva il rigetto della domanda.
A seguito della interruzione del giudizio per morte del DE dichiarata con ordinanza del 19 aprile 2022, il giudizio veniva riassunto con ricorso depositato il 15.6.2022 impersonalmente nei confronti degli eredi.
Si costituiva in giudizio deducendo la propria carenza di Controparte_2 legittimazione passiva, evidenziando, quale chiamata all'eredità, di non essere erede del defunto per aver rinunciato all'eredità con atto pubblico per notaio di Corato del giorno Persona_2
1.12.2021 rep. 67705 - racc. 32020 rinuncia annotata e registrata presso la cancelleria del Tribunale di Bari il 26 aprile 2022 .
All'esito della CTU disposta in data 17.6.2021, nelle persone dei CCTTUU nominati in data 26 ottobre 2021, e depositata in data 21.8.2024 ,a seguito di reiterate richieste di proroga , la causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 29.5.2025 sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, concessi i termini di cui all'art 190 cpc in esito ai quali la causa veniva decisa come da dispositivo che segue.
*******
Va dichiarata la carenza di legittimazione passiva nel presente giudizio di Controparte_2
evocata quale chiamata all'eredità del chiamato in causa .
[...] Persona_1
Risulta infatti che la predetta ha rinunciato alla eredità con atto pubblico per notaio Persona_2
di Corato del giorno 1.12.2021 rep. 67705 - racc. 32020 e che tale rinuncia è stata ritualmente
[...] 5
annotata e registrata presso la cancelleria del Tribunale di Bari fin dal 26 aprile 2022 , come debitamente attestato.
Non risulta alcun altro soggetto costituito come erede del defunto né tantomeno Persona_1 individuato dal convenuto che lo aveva chiamato in causa per essere eventualmente dallo CP_1 stesso manlevato in caso di condanna, domanda che quindi non può dirsi riproposta nei confronti di altri chiamati.
In realtà in proposito va rilevato che, al contrario di quanto sostenuto dalla difesa dell' , non CP_1 vi è una esclusiva legittimazione del medico operatore per il fatto che l'evento dannoso denunciato dalla odierna attrice si sarebbe verificato in epoca anteriore alla entrata in vigore della legge Balduzzi ovvero della legge Gelli.
Insomma la fattispecie odierna non rientra nell'ambito applicativo della legge “ Gelli” la legge 8 marzo 2017 n.24 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, entrata in vigore il
1° aprile 2017, né in quello del decreto Balduzzi n. 189/2012 .
Non osta tuttavia ciò alla ricostruzione della responsabilità della struttura sanitaria per la condotta dei sanitari come una responsabilità contrattuale, riconducibile alla “ responsabilità da contatto” a seguito del contatto del danneggiato con la struttura sanitaria a cui si rivolge per le cure, gravando sul danneggiato attore l'onere di provare l'esistenza del titolo contrattuale e l'incidenza causale dell'attività medica dallo stesso posta in essere sui danni patiti dall'attore/danneggiato, configurandosene l'inadempimento, rimanendo invece a carico del debitore/ danneggiante la prova che tale inadempimento non vi sia stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (cfr. Cassazione Civile, n. 5128/ 2020,).
Va precisato poi che l'inadempimento rilevante, nell'ambito dell'azione di responsabilità medica, per il risarcimento del danno nelle obbligazioni, così dette, di comportamento non è, dunque, qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno, incombendo quindi sull'attore danneggiato l'onere di allegare in modo specifico l'inadempimento che non può essere genericamente dedotto ma che occorre sia “qualificato” e cioè «astrattamente efficiente alla produzione del danno» (cfr. già Cass. SSUU n. 577/2008).
Occorre che il paziente danneggiato fornisca la prova del contratto, dimostri l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento del medico, provi il nesso di causalità con l'azione o l'omissione posta in essere dal medico operatore presso la struttura che lo ha preso in carico (cfr. Cass. 6593/2019; Cass. Ord. 21939/2019).
Di converso la struttura sanitaria convenuta in giudizio quale danneggiante deve fornire la “prova positiva” dell'avvenuto adempimento o dell'esatto dell'adempimento, in virtù del criterio della 6
maggiore vicinanza della prova, e in particolare provare che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti lamentati dal paziente siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr. Cass. 975/2009; Cass.17143/2012; Cass. 21177/2015;
Cass.18392/2017), in caso di inadempimento, dimostrare che esso non è stato eziologicamente rilevante.
Allora la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente: • per fatto proprio, ex art. 1218 c.c., se i danni derivano dall'inadeguatezza della struttura;
ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 c.c., se i danni derivano dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale (cfr.
Cass., n. 1620/2012).
Così delineato il quadro giurisprudenziale di riferimento a cui questo giudice ritiene di attenersi, non essendovi ragione per discostarsene, va rilevato che nel caso di specie l'avvenuta istaurazione di un rapporto contrattuale tra la struttura sanitaria convenuta in giudizio e l'odierna attrice danneggiata
,trova ampia conferma nelle acquisizioni processuali.
Né in senso contrario vale dedurre la esistenza di un rapporto libero professionale del medico con la paziente danneggiata per il solo fatto che la stessa si sia recata presso il di lui Persona_1 studio professionale ubicato in altro luogo rispetto all'istituto, in quanto la comprovata istaurazione del rapporto con la struttura sanitaria alla quale la danneggiata si è rivolta trova riscontro in una serie di elementi fattuali fra i quali assurge rilievo preminente il fatto, pacifico e incontestato che la terapia riabilitativa, funzionalmente ricollegata all'intervento chirurgico, è stata eseguita nella medesima struttura sanitaria dal 12/04/2011 al 06/05/2011, data in cui veniva dimessa .
Lamenta l'attrice di aver patito danni, patrimoniali e non, in conseguenza della condotta professionale posta in essere dagli operatori della struttura sanitaria convenuta che a suo dire avrebbero determinato un peggioramento delle sue condizioni di salute, perché non avrebbero agito in conformità alle regole di prudenza e perizia e alla prassi operativa.
In proposito è senz'altro dirimente dal punto di vista probatorio, in quanto pienamente integra l'onere probatorio incombente sulla attrice, l'esito della relazione medico legale redatta dai nominati
CCTTUU il 21.8.2024, le cui conclusioni questo giudice ritiene di condividere in quanto immuni da vizi logici e giuridici.
Dall'esito della disposta CTU risulta che la paziente all'esito del primo intervento di protesi totale ginocchio dx.,del 9.4.2011 a causa del “mal posizionamento di entrambe le componenti protesiche
(femorale e tibiale) impiantate in netta lateralizzazione e con componente tibiale anche lievemente infossata sul piano mediale e lievemente sollevata lateralmente” ha patito una persistente gonalgia, maggiore al carico;
che dopo lunghi trattamenti F.K.T. e riabilitativi e ulteriori accertamenti strumentali veniva emessa diagnosi di “Mobilizzazione asettica della protesi” ; che nell'Aprile 2017 7
la presso la Casa di Cura “Santa Lucia” di IR veniva sottoposta ad un nuovo Pt_1 intervento di revisione della protesi con impianto di nuova protesi con “fittoni endomidollari” con impianto di protesi al ginocchio destro correttamente eseguito, come risulta dall'accertamento Rx- grafico eseguito dalla in data 29. 02. 2024 la cui acquisizione è stata richiesta dai C.T.U Pt_1
Sul punto i CCTTUU nominati rilevano che “dalle immagini Rx-grafiche “post operatore” eseguite in data 14. 05. 2011 (più di un mese dall'intervento) presso lo studio radiologico del dott. , Per_3 con particolare riferimento alla proiezione antero-posteriore, la protesi appare non correttamente posizionata. Infatti, sia la componente femorale, ma principalmente quella tibiale sono impiantate nettamente lateralizzate, con piano protesico tibiale lievemente infossato sul piano mediale e lievemente sollevato lateralmente. Conseguentemente come ben evidente, sempre nella proiezione antero-posteriore, il “fittone protesico piatto tibiale” assume una posizione lievemente obliqua obbligata, non centrata nel canale osseo tibiale e con appoggio-scarico sul versante esterno della regione cortico-spongiosa della tibia nel tratto superiore”.
Gli stessi consulenti rilevano ( vedi relazione pag. 16) che “… , la tipologia della protesi impiantata rientrava tra quelle in uso ed a norma dal mercato della casa produttrice”.
Quanto alla condotta posta in essere dall'operatore rilevavano che “…L'impianto della protesi è stato eseguito con poca diligenza, prudenza e perizia per il non corretto, posizionamento nell'allineamento della protesi, in particolare sul versante laterale della metafisi prossimale tibiale che è stata la causa della sintomatologia persistente dolorosa, la quale è stata risolta in parte con il nuovo intervento di riposizionamento”.
Hanno specificato i CCTTUU che “ la persistente gonalgia (principalmente da carico) ancora lamentata dalla a distanza di più di 10 anni dall'intervento è da attribuire ad una Parte_2
“protesi di ginocchio dolorosa” per non corretto impianto delle sue componenti (specialmente quella tibiale)”; che l'intervento del 2017 resosi necessario ha determinato un corretto impianto chirurgico.
Evidenziano infine che tale vicenda ha determinato dal punto di vista ortopedico un lungo periodo di “prolungamento dello stato di malattia, con la necessità di un duplice intervento chirurgico”
“danno biologico” il duplice e necessario accesso chirurgico con relativi riposi obbligati, forzati e quindi relativi trattamenti fisiokinesi terapici riabilitativi.
Nelle conclusioni finali, i CCTTUU rilevano che in riferimento all'intervento chirurgico del 09-04-
2011, si registrano “ postumi da esiti da mal posizionamento di protesi per sostituzione totale del ginocchio destro” in quanto nonostante il miglioramento derivato alla paziente odierna attrice dall'espianto della prima protesi e sostituzione di una seconda protesi meglio posizionata, a causa del mal posizionamento della protesi e sostituzione della seconda protesi, sono residuati 8
complicanze, funzionali nella flesso- estensione, limitata a destra ai gradi estremi, con accosciamento difficoltoso e dolente ed esiti cicatriziali chirurgici, residuati dagli interventi.
Non può ravvisarsi alcuna condotta riferibile alla danneggiata in ordine all'aggravarsi delle conseguenze dannose, prima fra tutte il fatto che la non si sarebbe prontamente rivolta al Pt_1 medico e alla struttura che l'aveva operata a fronte del persistere dei dolori, dopo le dimissioni se solo si considera che in ogni caso la condotta lesiva che concentra la idoneità causale è rappresentata dal malposizionamento della protesi , le cui conseguenze dannose sono state eliminate solo nel 2017 con il nuovo intervento di sostituzione e riposizionamento della protesi presso altra struttura.
Non può farsi poi a meno di considerare che le criticità correlate al primo intervento hanno causato la prescrizione da parte del di lei medico curante di una risonanza magnetica alla colonna sacrale, effettuata in data 01.10.2012, da cui venivano diagnosticate ben cinque protusioni discali, a fronte dell'unica riscontrata in precedenza, come da referto della TAC effettuata in data 19.05.2009.
Può quindi senza dubbio ritenersi dimostrata, secondo la regola del più probabile che non, la derivazione causale delle conseguenze dannose patite dalla odierna attrice in conseguenza dell'intervento a cui è stata sottoposta nel 2011, così come accertate dai CCTTUU nella relazione, alla condotta lesiva posta in essere dagli operatori sanitari che l'hanno presa in carico presso la struttura odierna convenuta.
Va quindi condivisa senz'altro la valutazione del danno operata dai CCTTUU tenendo conto del fatto che gli stessi hanno concluso nel quantificare il danno biologico nella misura del 9% (nove per cento), tenendo conto delle condizioni di salute della perizianda, preesistenti all'intervento, e del secondo intervento per il riposizionamento della endoprotesi che ha migliorato gli esiti invalidanti ma aumentato il periodo di inabilità assoluta e relativa della paziente, attestando quella assoluta in giorni 40(quaranta), e quella relativa al 50% di giorni 40 (quaranta ).
Ai fini del quantum deve procedersi alla liquidazione ai sensi dell'art. 1226 c.c. facendo applicazione delle tabelle adottate dal Tribunale di Milano nell' anno 2024, che, tenuto conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro ( nel caso anni 61) va quantificato applicando le tabelle richiamate, senza applicare alcun incremento per personalizzazione, non essendo stata operata alcuna specifica allegazione a tal fine.
Ne consegue che tenendo conto del fatto che le lesioni patite dalla odierna attrice conducono alle conclusioni raggiunte dai nominati CCTTUU nella relazione, la quantificazione del danno va ad attestarsi nella complessiva somma di euro 26.101,00 ( danno non patrimoniale risarcibile €
19.201,00 +€ 6.900,00) determinata all'attualità.
Le somme liquidate a titolo di danno biologico, una volta devalutate alla data di verificazione del fatto dannoso (9.4.2011), vanno poi rivalutate alla stregua degli indici Istat del costo della vita con 9
decorrenza dalle date in cui sono state monetariamente determinate (cd. aestimatio) e fino al giorno della presente sentenza con la quale è resa la definitiva la liquidazione (cd. taxatio), trattandosi di credito di valore in conseguenza della natura risarcitoria delle corrispondenti obbligazioni. Sulla somma sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data del fatto illecito sino al momento della liquidazione, calcolati non sulle somme integralmente rivalutate ma sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 20.6.1990, n. 6209).
Pertanto va condannato l' in favore di Controparte_1 al pagamento della complessiva somma di euro 26.101,00 oltre rivalutazione ed Parte_2 interessi per come sopra indicato.
Quanto alle spese processuali vanno poste a carico dell' soccombente, e possono liquidarsi CP_1 come da dispositivo che segue determinandosi ai sensi del DM n. 5/2014 tenendo conto del valore della causa ( decisum euro 26.101,00).
Quanto ai rapporti fra il convenuto e il chiamato in causa, vanno integralmente compensati CP_1 in considerazione del fatto che il venir meno della legittimazione passiva si è verificato nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, nel procedimento n. 5383/2014 r.g. in accoglimento per quanto di ragione della domanda proposta da nei confronti dell' Parte_2 [...]
e della domanda da quest'ultimo proposta nei Controparte_1 confronti degli eredi di , così dispone: Persona_1
- Dichiara la carenza di legittimazione passiva di;
Controparte_2
- condanna l' al pagamento in favore Controparte_1 di per le causali di cui in parte motiva della somma di euro 26.101,00 Parte_2
oltre interessi legali dal 9.4.2011 alla data della sentenza sulla somma devalutata e rivalutata annualmente, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;
- condanna l' al rimborso in favore della ricorrente delle spese processuali che si CP_1 liquidano nella somma di euro 5.077,00 oltre al 15% per rimborso spese generali, IVA e
CPA.; dichiara interamente compensate fra le altre parti le spese processuali;
- PONE in via definitiva a carico dell' Controparte_1
i compensi separatamente liquidati ai CCTTUU;
Così deciso in IR il 27 settembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa C. Maiore 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di IR
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5383/2019 R.G. promossa da
nata il [...] a [...], ivi residente in [...] - Parte_1
C.F: appresentata e difesa dall'Avv. Tiziana Gallo giusta procura alle liti C.F._1
ATTRICE
CONTRO
con sede legale in Augusta, Controparte_1
C.F. in persona del legale rappr.p.t. rappresentato e difeso sia congiuntamente che P.IVA_1 disgiuntamente dagli Avv.ti Giuseppe Rossitto e Salvatore Calendoli.
CONVENUTA
nata a [...] il [...] c.f. Controparte_2
nella qualità di erede di rappresentata e difesa C.F._2 Persona_1 gusta procura in calce al presente atto resa su foglio separato ed allegato, dall'avv. Renato Bucci (c.f.
), elettivamente domiciliata il di lui studio in Corato al Largo Plebiscito n. C.F._3
12.
CHIAMATA IN CAUSA
Avente ad oggetto: risarcimento danni da responsabilità sanitaria
All'udienza del 24 maggio 2025, sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, la causa veniva posta in decisione e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c e definita come da dispositivo che segue.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato come in atti conveniva in giudizio l' Parte_2 [...]
e premesso di essere affetta da gonoartrosi Controparte_1 esponeva che nell'anno 2011 era stata presa in carico da tale struttura affidandosi alle cure del dott. 2
; di essersi sottoposta ad intervento chirurgico al ginocchio destro in data 9.4.2011 Persona_1 consistente nella “ sostituzione totale del ginocchio”, con conseguente “impianto di artroprotesi totale cementata DePuy”; che durante la degenza post-operatoria presso la stessa struttura aveva continuato ad accusare forti dolori e serie difficoltà deambulatorie;
che sottopostasi in data 11.06.2011, alla visita di controllo il dott. l'aveva rassicurata sul buon esito dell'intervento e sullo stato Persona_1 della protesi, nonostante i forti dolori riferiti e le evidenti difficoltà deambulatorie a distanza di ben due mesi.
Esponeva l'attrice che effettuata in data 01.10.2012 una risonanza magnetica alla colonna sacrale, le erano state diagnosticate ben cinque protusioni discali, a fronte dell'unica riscontrata in precedenza, come da referto della TAC effettuata in data 19.05.2009 ; che perdurando le acute sofferenze, a partire dal 2013, iniziava una lunga serie di controlli specialistici presso l'ospedale Umberto I di IR veniva accertato il distacco della protesi impiantata e che nel 2017 veniva sottoposta all'espianto della protesi e contestuale impianto di altra protesi, presso la clinica “Santa Lucia” di IR
Deducendo questi e altri argomenti chiedeva accertarsi che l'esito negativo dell'intervento occorsole era stato causato dalla negligente e imprudente condotta omissiva dei sanitari operanti presso l'indicato Istituto Ortopedico da cui era derivato il distacco della protesi;
che le lesioni sofferte dalla odierna parte attrice erano causalmente riconducibili, in via esclusiva e diretta e/o indiretta, ovvero in via concorsuale alla condotta negligente e imprudente dei sanitari operanti presso la menzionata struttura ospedaliera.
Chiedeva per l'effetto condannarsi l' al Controparte_1 pagamento a titolo di risarcimento di tutti i danni derivanti, pari alla somma di euro 35.000,00 per inabilità temporanea totale e parziale, o all'importo maggiore e/o minore accertato, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento lesivo (09/04/2011) sino all'effettivo soddisfo, al risarcimento del danno biologico e degli ulteriori danni, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio l' preliminarmente Controparte_1 deducendo la propria carenza di legittimazione passiva trattandosi di fatti verificati anteriormente alla entrata in vigore del cd. Decreto Balduzzi (24/04/2013) e poi della cd. (1/04/2017), Controparte_3
e dovendosi individuare quale unico legittimato passivo il medico operatore, il Dr.
[...]
, che aveva effettuato l'errata applicazione dell'impianto protesico al ginocchio dx e Persona_1 aveva eseguito l'intervento, il quale aveva agito in veste di medico libero professionista, con studio sito in IR presso il Centro Medico “C. Forlanini” srl, non legato da alcun rapporto di lavoro con la CP_1 3
Contestava l'assunto di parte attrice quanto alla condotta lesiva posta in essere da chi aveva avuto in carico la attrice, rilevando che l'intervento era stato eseguito, nel rispetto delle linee guida e delle buone pratiche cliniche/assistenziali, che la protesi risultava correttamente posizionata;
che a differenza di quanto affermato dal consulente di parte, durante il periodo di riabilitazione svolto presso la stessa dal 12/04/2011 al 6/05/2011, nessuna anomalia era stata registrata . CP_1
Deduceva che non vi era notizia del percorso riabilitativo che la aveva seguito dopo le Pt_1 dimissioni dal reparto riabilitativo della non essendosi sottoposta ad alcun controllo CP_1 presso la medesima Casa di Cura, circostanza questa che le aveva impedito l'eventuale esecuzione in tempi ristretti di un nuovo intervento “riparatorio” come invece era avvenuto a distanza di parecchi anni.
Deduceva che,essendo la soggetto affetto da “obesità” (come riscontrato nella stessa Pt_1 valutazione medico legali della perizia di parte – all. 15 fasc. parte attrice) il sovraccarico del ginocchio, aveva avuto incidenze dirette sulla funzionalità dell'arto e della protesi e sul percorso riabilitativo, tanto che lo stesso Dr. nel certificato rilasciato l'11/06/2011 le aveva Persona_1 prescritto di osservare una dieta dimagrante (ved. all. 5 fasc. parte attrice), atteso l'insorgere delle protusioni discali di cui era sofferente.
Contestava l'eccessività della domanda risarcitoria riguardo alla inabilità temporanea assoluta e parziale, che dopo le dimissioni da conclusa la fase riabilitativa, avvenute il 6/05/2011, CP_1 la non si era più sottoposta ad un intervento riparatorio che, ove tempestivamente eseguito, Pt_1 avrebbe senz'altro ridotto l'eventuale periodo di inabilità temporanea, e che quindi tale condotta dell'attrice doveva considerarsi quanto meno concorrente nella causazione e, comunque, nell'aggravarsi del danno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 cc., con le relative conseguenze in termini di quantificazione risarcitoria.
Escludeva poi la configurabilità di un danno biologico permanente, atteso che la stessa attrice aveva affermato di aver recuperato una perfetta deambulazione dopo l'intervento eseguito presso la Casa di Cura Santa Lucia di IR .
Chiedeva quindi preliminarmente di essere autorizzato a chiamare in causa il medico operatore per essere tenuta indenne in caso di condanna e comunque rigettarsi la domanda, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio il deducendo che in forza del contratto di spedalità la Casa di CP_4 cura era tenuta al risarcimento, avendo egli come medico libero professionista prestato la sua attività in qualità di chirurgo ortopedico, e considerata la sottoscrizione del consenso informato da parte della CP_ paziente ma anche dall'effettuato ciclo di fisioterapia svolta da operatori Pt_1 CP_6
[...] [..
[...]
dal 12/04/2011 al 06/05/2011 data di dimissioni ordinarie” …per il raggiungimento degli
[...] obbiettivi previsti dal progetto riabilitativo …
Deduceva di aver operato in conformità alle regole di prudenza , diligenza e perizia e secondo i protocolli, e che lo scollamento della protesi era comunque un evento ricorrente, e che la paziente aveva raggiunto un esito discreto a seguito dei cicli di riabilitazione fisica praticati nella medesima struttura sanitaria dal 12/04/2011 al 06/05/2011, data in cui veniva dimessa ordinariamente;
che tuttavia non si rinvenivano agli atti l'esecuzione del ciclo di fkt domiciliare;
evidenziava che dopo le dimissioni la non si era più recata ad ulteriore visita di controllo, interrompendo ogni Pt_1 rapporto così da impedirgli di esercitare adeguatamente il controllo del post operatorio;
che si era sottoposta alle cure di altri sanitari e così recidendo il nesso di causalità con l'attività professionale del chirurgo-ortopedico Dr. , a cui non aveva indirizzato alcuna formale contestazione Persona_1 in ordine evidenziava poi che erano rimaste difettose alcune protesi come quella impiantata alla denominata DePuy della Pt_1 CP_7
la valutazione dei danni fisici biologico-morale emergente dalla relazione di CTP redatta
[...] in data 01/12/2018, e chiedeva il rigetto della domanda.
A seguito della interruzione del giudizio per morte del DE dichiarata con ordinanza del 19 aprile 2022, il giudizio veniva riassunto con ricorso depositato il 15.6.2022 impersonalmente nei confronti degli eredi.
Si costituiva in giudizio deducendo la propria carenza di Controparte_2 legittimazione passiva, evidenziando, quale chiamata all'eredità, di non essere erede del defunto per aver rinunciato all'eredità con atto pubblico per notaio di Corato del giorno Persona_2
1.12.2021 rep. 67705 - racc. 32020 rinuncia annotata e registrata presso la cancelleria del Tribunale di Bari il 26 aprile 2022 .
All'esito della CTU disposta in data 17.6.2021, nelle persone dei CCTTUU nominati in data 26 ottobre 2021, e depositata in data 21.8.2024 ,a seguito di reiterate richieste di proroga , la causa veniva rimessa in decisione all'udienza del 29.5.2025 sulle conclusioni delle parti precisate come in atti, concessi i termini di cui all'art 190 cpc in esito ai quali la causa veniva decisa come da dispositivo che segue.
*******
Va dichiarata la carenza di legittimazione passiva nel presente giudizio di Controparte_2
evocata quale chiamata all'eredità del chiamato in causa .
[...] Persona_1
Risulta infatti che la predetta ha rinunciato alla eredità con atto pubblico per notaio Persona_2
di Corato del giorno 1.12.2021 rep. 67705 - racc. 32020 e che tale rinuncia è stata ritualmente
[...] 5
annotata e registrata presso la cancelleria del Tribunale di Bari fin dal 26 aprile 2022 , come debitamente attestato.
Non risulta alcun altro soggetto costituito come erede del defunto né tantomeno Persona_1 individuato dal convenuto che lo aveva chiamato in causa per essere eventualmente dallo CP_1 stesso manlevato in caso di condanna, domanda che quindi non può dirsi riproposta nei confronti di altri chiamati.
In realtà in proposito va rilevato che, al contrario di quanto sostenuto dalla difesa dell' , non CP_1 vi è una esclusiva legittimazione del medico operatore per il fatto che l'evento dannoso denunciato dalla odierna attrice si sarebbe verificato in epoca anteriore alla entrata in vigore della legge Balduzzi ovvero della legge Gelli.
Insomma la fattispecie odierna non rientra nell'ambito applicativo della legge “ Gelli” la legge 8 marzo 2017 n.24 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, entrata in vigore il
1° aprile 2017, né in quello del decreto Balduzzi n. 189/2012 .
Non osta tuttavia ciò alla ricostruzione della responsabilità della struttura sanitaria per la condotta dei sanitari come una responsabilità contrattuale, riconducibile alla “ responsabilità da contatto” a seguito del contatto del danneggiato con la struttura sanitaria a cui si rivolge per le cure, gravando sul danneggiato attore l'onere di provare l'esistenza del titolo contrattuale e l'incidenza causale dell'attività medica dallo stesso posta in essere sui danni patiti dall'attore/danneggiato, configurandosene l'inadempimento, rimanendo invece a carico del debitore/ danneggiante la prova che tale inadempimento non vi sia stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante (cfr. Cassazione Civile, n. 5128/ 2020,).
Va precisato poi che l'inadempimento rilevante, nell'ambito dell'azione di responsabilità medica, per il risarcimento del danno nelle obbligazioni, così dette, di comportamento non è, dunque, qualunque inadempimento, ma solo quello che costituisce causa (o concausa) efficiente del danno, incombendo quindi sull'attore danneggiato l'onere di allegare in modo specifico l'inadempimento che non può essere genericamente dedotto ma che occorre sia “qualificato” e cioè «astrattamente efficiente alla produzione del danno» (cfr. già Cass. SSUU n. 577/2008).
Occorre che il paziente danneggiato fornisca la prova del contratto, dimostri l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento del medico, provi il nesso di causalità con l'azione o l'omissione posta in essere dal medico operatore presso la struttura che lo ha preso in carico (cfr. Cass. 6593/2019; Cass. Ord. 21939/2019).
Di converso la struttura sanitaria convenuta in giudizio quale danneggiante deve fornire la “prova positiva” dell'avvenuto adempimento o dell'esatto dell'adempimento, in virtù del criterio della 6
maggiore vicinanza della prova, e in particolare provare che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che gli esiti lamentati dal paziente siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (cfr. Cass. 975/2009; Cass.17143/2012; Cass. 21177/2015;
Cass.18392/2017), in caso di inadempimento, dimostrare che esso non è stato eziologicamente rilevante.
Allora la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente: • per fatto proprio, ex art. 1218 c.c., se i danni derivano dall'inadeguatezza della struttura;
ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 c.c., se i danni derivano dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale (cfr.
Cass., n. 1620/2012).
Così delineato il quadro giurisprudenziale di riferimento a cui questo giudice ritiene di attenersi, non essendovi ragione per discostarsene, va rilevato che nel caso di specie l'avvenuta istaurazione di un rapporto contrattuale tra la struttura sanitaria convenuta in giudizio e l'odierna attrice danneggiata
,trova ampia conferma nelle acquisizioni processuali.
Né in senso contrario vale dedurre la esistenza di un rapporto libero professionale del medico con la paziente danneggiata per il solo fatto che la stessa si sia recata presso il di lui Persona_1 studio professionale ubicato in altro luogo rispetto all'istituto, in quanto la comprovata istaurazione del rapporto con la struttura sanitaria alla quale la danneggiata si è rivolta trova riscontro in una serie di elementi fattuali fra i quali assurge rilievo preminente il fatto, pacifico e incontestato che la terapia riabilitativa, funzionalmente ricollegata all'intervento chirurgico, è stata eseguita nella medesima struttura sanitaria dal 12/04/2011 al 06/05/2011, data in cui veniva dimessa .
Lamenta l'attrice di aver patito danni, patrimoniali e non, in conseguenza della condotta professionale posta in essere dagli operatori della struttura sanitaria convenuta che a suo dire avrebbero determinato un peggioramento delle sue condizioni di salute, perché non avrebbero agito in conformità alle regole di prudenza e perizia e alla prassi operativa.
In proposito è senz'altro dirimente dal punto di vista probatorio, in quanto pienamente integra l'onere probatorio incombente sulla attrice, l'esito della relazione medico legale redatta dai nominati
CCTTUU il 21.8.2024, le cui conclusioni questo giudice ritiene di condividere in quanto immuni da vizi logici e giuridici.
Dall'esito della disposta CTU risulta che la paziente all'esito del primo intervento di protesi totale ginocchio dx.,del 9.4.2011 a causa del “mal posizionamento di entrambe le componenti protesiche
(femorale e tibiale) impiantate in netta lateralizzazione e con componente tibiale anche lievemente infossata sul piano mediale e lievemente sollevata lateralmente” ha patito una persistente gonalgia, maggiore al carico;
che dopo lunghi trattamenti F.K.T. e riabilitativi e ulteriori accertamenti strumentali veniva emessa diagnosi di “Mobilizzazione asettica della protesi” ; che nell'Aprile 2017 7
la presso la Casa di Cura “Santa Lucia” di IR veniva sottoposta ad un nuovo Pt_1 intervento di revisione della protesi con impianto di nuova protesi con “fittoni endomidollari” con impianto di protesi al ginocchio destro correttamente eseguito, come risulta dall'accertamento Rx- grafico eseguito dalla in data 29. 02. 2024 la cui acquisizione è stata richiesta dai C.T.U Pt_1
Sul punto i CCTTUU nominati rilevano che “dalle immagini Rx-grafiche “post operatore” eseguite in data 14. 05. 2011 (più di un mese dall'intervento) presso lo studio radiologico del dott. , Per_3 con particolare riferimento alla proiezione antero-posteriore, la protesi appare non correttamente posizionata. Infatti, sia la componente femorale, ma principalmente quella tibiale sono impiantate nettamente lateralizzate, con piano protesico tibiale lievemente infossato sul piano mediale e lievemente sollevato lateralmente. Conseguentemente come ben evidente, sempre nella proiezione antero-posteriore, il “fittone protesico piatto tibiale” assume una posizione lievemente obliqua obbligata, non centrata nel canale osseo tibiale e con appoggio-scarico sul versante esterno della regione cortico-spongiosa della tibia nel tratto superiore”.
Gli stessi consulenti rilevano ( vedi relazione pag. 16) che “… , la tipologia della protesi impiantata rientrava tra quelle in uso ed a norma dal mercato della casa produttrice”.
Quanto alla condotta posta in essere dall'operatore rilevavano che “…L'impianto della protesi è stato eseguito con poca diligenza, prudenza e perizia per il non corretto, posizionamento nell'allineamento della protesi, in particolare sul versante laterale della metafisi prossimale tibiale che è stata la causa della sintomatologia persistente dolorosa, la quale è stata risolta in parte con il nuovo intervento di riposizionamento”.
Hanno specificato i CCTTUU che “ la persistente gonalgia (principalmente da carico) ancora lamentata dalla a distanza di più di 10 anni dall'intervento è da attribuire ad una Parte_2
“protesi di ginocchio dolorosa” per non corretto impianto delle sue componenti (specialmente quella tibiale)”; che l'intervento del 2017 resosi necessario ha determinato un corretto impianto chirurgico.
Evidenziano infine che tale vicenda ha determinato dal punto di vista ortopedico un lungo periodo di “prolungamento dello stato di malattia, con la necessità di un duplice intervento chirurgico”
“danno biologico” il duplice e necessario accesso chirurgico con relativi riposi obbligati, forzati e quindi relativi trattamenti fisiokinesi terapici riabilitativi.
Nelle conclusioni finali, i CCTTUU rilevano che in riferimento all'intervento chirurgico del 09-04-
2011, si registrano “ postumi da esiti da mal posizionamento di protesi per sostituzione totale del ginocchio destro” in quanto nonostante il miglioramento derivato alla paziente odierna attrice dall'espianto della prima protesi e sostituzione di una seconda protesi meglio posizionata, a causa del mal posizionamento della protesi e sostituzione della seconda protesi, sono residuati 8
complicanze, funzionali nella flesso- estensione, limitata a destra ai gradi estremi, con accosciamento difficoltoso e dolente ed esiti cicatriziali chirurgici, residuati dagli interventi.
Non può ravvisarsi alcuna condotta riferibile alla danneggiata in ordine all'aggravarsi delle conseguenze dannose, prima fra tutte il fatto che la non si sarebbe prontamente rivolta al Pt_1 medico e alla struttura che l'aveva operata a fronte del persistere dei dolori, dopo le dimissioni se solo si considera che in ogni caso la condotta lesiva che concentra la idoneità causale è rappresentata dal malposizionamento della protesi , le cui conseguenze dannose sono state eliminate solo nel 2017 con il nuovo intervento di sostituzione e riposizionamento della protesi presso altra struttura.
Non può farsi poi a meno di considerare che le criticità correlate al primo intervento hanno causato la prescrizione da parte del di lei medico curante di una risonanza magnetica alla colonna sacrale, effettuata in data 01.10.2012, da cui venivano diagnosticate ben cinque protusioni discali, a fronte dell'unica riscontrata in precedenza, come da referto della TAC effettuata in data 19.05.2009.
Può quindi senza dubbio ritenersi dimostrata, secondo la regola del più probabile che non, la derivazione causale delle conseguenze dannose patite dalla odierna attrice in conseguenza dell'intervento a cui è stata sottoposta nel 2011, così come accertate dai CCTTUU nella relazione, alla condotta lesiva posta in essere dagli operatori sanitari che l'hanno presa in carico presso la struttura odierna convenuta.
Va quindi condivisa senz'altro la valutazione del danno operata dai CCTTUU tenendo conto del fatto che gli stessi hanno concluso nel quantificare il danno biologico nella misura del 9% (nove per cento), tenendo conto delle condizioni di salute della perizianda, preesistenti all'intervento, e del secondo intervento per il riposizionamento della endoprotesi che ha migliorato gli esiti invalidanti ma aumentato il periodo di inabilità assoluta e relativa della paziente, attestando quella assoluta in giorni 40(quaranta), e quella relativa al 50% di giorni 40 (quaranta ).
Ai fini del quantum deve procedersi alla liquidazione ai sensi dell'art. 1226 c.c. facendo applicazione delle tabelle adottate dal Tribunale di Milano nell' anno 2024, che, tenuto conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro ( nel caso anni 61) va quantificato applicando le tabelle richiamate, senza applicare alcun incremento per personalizzazione, non essendo stata operata alcuna specifica allegazione a tal fine.
Ne consegue che tenendo conto del fatto che le lesioni patite dalla odierna attrice conducono alle conclusioni raggiunte dai nominati CCTTUU nella relazione, la quantificazione del danno va ad attestarsi nella complessiva somma di euro 26.101,00 ( danno non patrimoniale risarcibile €
19.201,00 +€ 6.900,00) determinata all'attualità.
Le somme liquidate a titolo di danno biologico, una volta devalutate alla data di verificazione del fatto dannoso (9.4.2011), vanno poi rivalutate alla stregua degli indici Istat del costo della vita con 9
decorrenza dalle date in cui sono state monetariamente determinate (cd. aestimatio) e fino al giorno della presente sentenza con la quale è resa la definitiva la liquidazione (cd. taxatio), trattandosi di credito di valore in conseguenza della natura risarcitoria delle corrispondenti obbligazioni. Sulla somma sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data del fatto illecito sino al momento della liquidazione, calcolati non sulle somme integralmente rivalutate ma sulla somma via via rivalutata con periodicità annuale (Cass. 20.6.1990, n. 6209).
Pertanto va condannato l' in favore di Controparte_1 al pagamento della complessiva somma di euro 26.101,00 oltre rivalutazione ed Parte_2 interessi per come sopra indicato.
Quanto alle spese processuali vanno poste a carico dell' soccombente, e possono liquidarsi CP_1 come da dispositivo che segue determinandosi ai sensi del DM n. 5/2014 tenendo conto del valore della causa ( decisum euro 26.101,00).
Quanto ai rapporti fra il convenuto e il chiamato in causa, vanno integralmente compensati CP_1 in considerazione del fatto che il venir meno della legittimazione passiva si è verificato nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, nel procedimento n. 5383/2014 r.g. in accoglimento per quanto di ragione della domanda proposta da nei confronti dell' Parte_2 [...]
e della domanda da quest'ultimo proposta nei Controparte_1 confronti degli eredi di , così dispone: Persona_1
- Dichiara la carenza di legittimazione passiva di;
Controparte_2
- condanna l' al pagamento in favore Controparte_1 di per le causali di cui in parte motiva della somma di euro 26.101,00 Parte_2
oltre interessi legali dal 9.4.2011 alla data della sentenza sulla somma devalutata e rivalutata annualmente, secondo indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, nonché dalla data della sentenza fino al soddisfo sulla somma liquidata in sentenza;
- condanna l' al rimborso in favore della ricorrente delle spese processuali che si CP_1 liquidano nella somma di euro 5.077,00 oltre al 15% per rimborso spese generali, IVA e
CPA.; dichiara interamente compensate fra le altre parti le spese processuali;
- PONE in via definitiva a carico dell' Controparte_1
i compensi separatamente liquidati ai CCTTUU;
Così deciso in IR il 27 settembre 2025 Il Giudice
Dott.ssa C. Maiore 10