TAR Catania, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 515
TAR
Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Accolto
    Aliud pro alio: offerta difforme dalla lex specialis

    Il Collegio ritiene fondata la censura relativa alla nullità dei contratti di avvalimento per indeterminatezza dell'oggetto. Il requisito del fatturato specifico è considerato di natura tecnico-professionale e richiede l'indicazione specifica delle risorse umane e materiali messe a disposizione. Poiché i contratti di avvalimento non forniscono tale specificità, sono nulli, comportando la carenza del requisito di partecipazione del RZ aggiudicatario e la conseguente esclusione.

  • Accolto
    Nullità dei contratti di avvalimento per indeterminatezza dell'oggetto

    Il Collegio ritiene fondata la censura relativa alla nullità dei contratti di avvalimento per indeterminatezza dell'oggetto. Il requisito del fatturato specifico è considerato di natura tecnico-professionale e richiede l'indicazione specifica delle risorse umane e materiali messe a disposizione. Poiché i contratti di avvalimento non forniscono tale specificità, sono nulli, comportando la carenza del requisito di partecipazione del RZ aggiudicatario e la conseguente esclusione.

  • Accolto
    Avvalimento cartolare e/o apparente e simulatorio

    Il Collegio ritiene fondata la censura relativa alla nullità dei contratti di avvalimento per indeterminatezza dell'oggetto. Il requisito del fatturato specifico è considerato di natura tecnico-professionale e richiede l'indicazione specifica delle risorse umane e materiali messe a disposizione. Poiché i contratti di avvalimento non forniscono tale specificità, sono nulli, comportando la carenza del requisito di partecipazione del RZ aggiudicatario e la conseguente esclusione.

  • Accolto
    Il RZ non ha natura di consorzio stabile

    Il Collegio ritiene fondata la censura relativa alla nullità dei contratti di avvalimento per indeterminatezza dell'oggetto. Il requisito del fatturato specifico è considerato di natura tecnico-professionale e richiede l'indicazione specifica delle risorse umane e materiali messe a disposizione. Poiché i contratti di avvalimento non forniscono tale specificità, sono nulli, comportando la carenza del requisito di partecipazione del RZ aggiudicatario e la conseguente esclusione.

  • Accolto
    Il RZ era stato escluso da altra gara per falsa dichiarazione

    Il Collegio ritiene fondata la censura relativa alla nullità dei contratti di avvalimento per indeterminatezza dell'oggetto. Il requisito del fatturato specifico è considerato di natura tecnico-professionale e richiede l'indicazione specifica delle risorse umane e materiali messe a disposizione. Poiché i contratti di avvalimento non forniscono tale specificità, sono nulli, comportando la carenza del requisito di partecipazione del RZ aggiudicatario e la conseguente esclusione.

  • Accolto
    Incidente d'accesso ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.a.

    Il Collegio ritiene fondata la censura relativa alla nullità dei contratti di avvalimento per indeterminatezza dell'oggetto. Il requisito del fatturato specifico è considerato di natura tecnico-professionale e richiede l'indicazione specifica delle risorse umane e materiali messe a disposizione. Poiché i contratti di avvalimento non forniscono tale specificità, sono nulli, comportando la carenza del requisito di partecipazione del RZ aggiudicatario e la conseguente esclusione.

  • Accolto
    Esclusione di SE per grave inadempimento

    Il ricorso incidentale è fondato nella parte in cui contesta la carenza del requisito di fatturato analogo da parte del RTI SE. La sommatoria dei fatturati specifici dichiarati è inferiore al minimo richiesto dalla lex specialis. Pertanto, il RTI SE doveva essere escluso.

  • Accolto
    Insussistenza dei requisiti di capacità economico-finanziaria di SE

    Il ricorso incidentale è fondato nella parte in cui contesta la carenza del requisito di fatturato analogo da parte del RTI SE. La sommatoria dei fatturati specifici dichiarati è inferiore al minimo richiesto dalla lex specialis. Pertanto, il RTI SE doveva essere escluso.

  • Accolto
    Insussistenza dei requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico-professionale di SE

    Il ricorso incidentale è fondato nella parte in cui contesta la carenza del requisito di fatturato analogo da parte del RTI SE. La sommatoria dei fatturati specifici dichiarati è inferiore al minimo richiesto dalla lex specialis. Pertanto, il RTI SE doveva essere escluso.

  • Rigettato
    Violazione della lex specialis, del disciplinare di gara e del capitolato tecnico (offerta tecnica RZ)

    L'accoglimento del ricorso principale e del ricorso incidentale, che comportano l'esclusione delle imprese classificate al primo e secondo posto, rende il presente ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Rigettato
    Violazione art. 7 disciplinare di gara - Nullità dei contratti di avvalimento tecnico

    L'accoglimento del ricorso principale e del ricorso incidentale, che comportano l'esclusione delle imprese classificate al primo e secondo posto, rende il presente ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Rigettato
    Carenza del requisito di capacità economico-finanziaria

    L'accoglimento del ricorso principale e del ricorso incidentale, che comportano l'esclusione delle imprese classificate al primo e secondo posto, rende il presente ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Rigettato
    Violazione del principio di segretezza dell'offerta economica

    L'accoglimento del ricorso principale e del ricorso incidentale, che comportano l'esclusione delle imprese classificate al primo e secondo posto, rende il presente ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e illogicità manifesta

    L'accoglimento del ricorso principale e del ricorso incidentale, che comportano l'esclusione delle imprese classificate al primo e secondo posto, rende il presente ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Rigettato
    Violazione art. 6.1 disciplinare di gara - Carenza requisiti idoneità professionale del secondo classificato

    L'accoglimento del ricorso principale e del ricorso incidentale, che comportano l'esclusione delle imprese classificate al primo e secondo posto, rende il presente ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Rigettato
    Violazione della lex specialis - Offerta tecnica del secondo classificato carente

    L'accoglimento del ricorso principale e del ricorso incidentale, che comportano l'esclusione delle imprese classificate al primo e secondo posto, rende il presente ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 15.6 del disciplinare di gara

    L'accoglimento del ricorso principale e del ricorso incidentale, che comportano l'esclusione delle imprese classificate al primo e secondo posto, rende il presente ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catania, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 515
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
    Numero : 515
    Data del deposito : 19 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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