Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 19/02/2026, n. 515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 515 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00515/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02218/2025 REG.RIC.
N. 02539/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AN (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2218 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
ANità Emergenza Ambulanze - S.E.A. S.r.l. (mandataria), FR RZ Servizi TA (mandante) e NE TÀ di AN OD (mandante), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , in relazione alla procedura CIG B3727CFA83, rappresentati e difesi dall'avvocato Mauro Di Pace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaetano Rodolico - AN Marco” di AN, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelo Elio Guarnaccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in AN, via XX Settembre, n. 45;
nei confronti
RZ LI ME RO Service, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Stornello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 2539 del 2025, proposto da
AN LO LA CR IE PE Sociale ETS, in persona del legale rappresentante, in relazione alla procedura CIG B3727CFA83, rappresentata e difesa dall'avvocato Carla Marchione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaetano Rodolico - AN Marco” di AN, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelo Elio Guarnaccia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in AN, via XX Settembre, n. 45;
nei confronti
RZ LI ME RO Service, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Stornello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ANità Emergenza Ambulanze S.E.A. S.r.l., FR RZ Servizi TA, NE TÀ di AN OD, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore rappresentati e difesi dall'avvocato Mauro Di Pace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 2218 del 2025:
per quanto riguarda il ricorso introduttivo
- LA deliberazione n. 2354 del 10.10.2025 dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria Policlinico “G. Rodolico – AN Marco”;
- LA comunicazione n. 56484 del 13.10.2025 LA suddetta Amministrazione con la quale è stata notificata, ai sensi dell’art. 90 del d.lgs. n. 36/2023, l’avvenuta aggiudicazione;
- dell’avviso di esito LA procedura di gara privo di identificativo e pubblicato sul portale di gara;
- del verbale di gara n. 2 del 13.3.2025 nella parte in cui la Commissione ha attivato il soccorso istruttorio per la sanatoria delle irregolarità LA documentazione dell’aggiudicataria CONSORZIO ITALIAN MEDICAL GROUP anziché disporne l’esclusione, non rilevando la nullità, non sanabile per soccorso istruttorio, dei contratti di avvalimento prodotti e l’assenza del requisito di partecipazione dell’aggiudicataria suddetta;
- del verbale di gara n. 4 del 10.4.2025 nella parte in cui, al paragrafo 3, la Commissione “ha ritenuto che le dichiarazioni prodotte in gara sia dal RZ ITALIAN ME RO Service che dalle consorziate e dalle ausiliare sono state correttamente perfezionate dall’esito positivo del soccorso istruttorio e, pertanto, viene ammessa alla prosecuzione LA gara” anziché disporne l’esclusione;
- nonché di tutti i verbali, anche ulteriori, LA Commissione nella parte in cui ha ammesso il RZ LI ME RO Service al prosieguo LA procedura, ne ha valutato l’offerta attribuendo i relativi punteggi e ha individuato il RZ quale proposto aggiudicatario in spregio delle norme di diritto e per le ragioni meglio esposte nel presente ricorso, nonché in ogni parte in cui gli stessi contengano disposizioni, determinazioni e valutazioni, comunque denominate, idonee a sorreggere il provvedimento di aggiudicazione impugnato ;
- LA comunicazione del 15.10.2025, nella parte in cui attesta “l’avvenuta pubblicazione sul portale … degli atti e verbali di gara e dei documenti d’offerta degli operatori economici come previsto dall’art. 36 d.lgs. 36/2023” nonostante l’omessa pubblicazione di parte LA documentazione amministrativa afferente al suddetto RZ, degli atti originali con apposte firme digitali, LA documentazione prodotta con soccorso istruttorio e degli atti relativi alla verifica dei requisiti generali e speciali in capo al RZ;
- LA lex specialis in ogni sua clausola, parte, atto comunque denominato ove interpretato quale ostativo all’accoglimento del presente ricorso;
- di ogni atto prodromico, presupposto e non conosciuto, agli atti qui impugnati;
- di ogni atto inerente all’eventuale avvio d’urgenza del servizio, nonché LA stipula del contratto, ove adottati nelle more del giudizio instaurando con il presente ricorso;
- laddove i documenti indicati nel corpo dell’atto fossero nella disponibilità LA Stazione appaltante, del diniego implicito di accesso in relazione a tutti gli atti e i dati presupposti all’aggiudicazione ed omessi o non correttamente pubblicati nel portale di gara, in violazione degli articoli 35 e seguenti del Codice, per come meglio illustrato nel corpo dell’atto;
Nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e ordine di subentro del raggruppamento ricorrente nell’esecuzione, rispetto al quale la parte ricorrente dichiara espressamente la propria disponibilità. In subordine, ove il subentro non venisse disposto e in misura alternativa, per la condanna al risarcimento del danno per equivalente in capo all’Amministrazione resistente, provvisoriamente quantificato in €1.852.972 e con riserva di migliore quantificazione, anche in misura maggiore, in corso di causa;
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da CONSORZIO ITALIAN MEDICAL GROUP SERVICE il 17/11/2025:
- tutti gli atti di gara, con specifico riferimento al verbale n. 4 del 10 aprile 2025 nella parte in cui, al par. 2, “conclusa la verifica la Commissione Giudicatrice, la documentazione e le dichiarazioni prodotte in gara dal RTI costituendo tra ANità Emergenza Ambulanze S.E.A. S.R.L. * FR RZ Servizi TA * NE TÀ Di AN OD e dalla ausiliaria FR SCARL sono state correttamente perfezionate dall’esito positivo del soccorso istruttorio e, pertanto, viene ammessa alla prosecuzione LA gara” e, comunque, del soccorso istruttorio e di tutti gli atti che hanno ammesso SE alla gara anziché disporne l’esclusione;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SANITÀ - EMERGENZA - AMBULANZE - S.E.A. - S.R.L. il 11/12/2025:
per l’annullamento e/o per la declaratoria di nullità, e comunque di inefficacia degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo;
Nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e ordine di subentro del raggruppamento ricorrente nell’esecuzione, rispetto al quale la parte ricorrente dichiara espressamente la propria disponibilità.
In subordine, ove il subentro non venisse disposto e in misura alternativa, per la condanna al risarcimento del danno per equivalente in capo all’Amministrazione resistente, provvisoriamente quantificato in €1.852.972,00 e con riserva di migliore quantificazione, anche in misura maggiore, in corso di causa.
Quanto al ricorso n. 2539 del 2025:
per l’annullamento
di tutti gli atti LA gara indetta dall’Azienda ospedaliera universitaria Policlinico “Gaspare Rodolico-AN Marco” con la delibera n. 2253 del 07/10/2024;
- LA deliberazione di aggiudicazione n.2354 del 10/10/2025 pubblicata in data 15/10/2025 sul portale Appalti, nella sezione Espletamento LA gara, degli atti e verbali di gara e dei documenti d'offerta degli operatori economici avente ad oggetto “Aggiudicazione LA procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 D.Lgs. 36/2023, per l’affidamento, per quattro anni, del servizio di trasporto sanitario integrato programmato-d’urgenza ed emergenza- e trasporto di emoderivati e/o campioni biologici, finanziata con fondi del bilancio aziendale, indetta con deliberazione n.2253 del 07/10/2024. Importo contrattuale €17.802.846,70”;
- LA graduatoria finale e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compresi i verbali LA Commissione giudicatrice nella parte in cui hanno ammesso e valutato le offerte del RZ LI ME RO (primo classificato) e del R.T.I. SE (secondo classificato);
- di tutti gli ulteriori altri atti anche infraprocedimentali, presupposti, connessi e conseguenziali e comunque inerenti al procedimento, ancorché non conosciuti;
- di ogni altro atto successivo di approvazione e stipula del contratto;
nonché per la condanna
LA Stazione Appaltante a disporre l’aggiudicazione LA gara de qua in favore del raggruppamento temporaneo di imprese odierno ricorrente
Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del RZ LI ME RO Service, dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaetano Rodolico - AN Marco” e del RTI ANità - Emergenza - Ambulanze - S.E.A. - S.r.l., FR RZ Servizi TA, NE TÀ di AN OD;
Visti tutti gli atti LA causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa TA LA CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con deliberazione n. 2253 del 7 ottobre 2024 l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – AN Marco” di AN ha indetto una procedura di gara aperta “per l’affidamento, per quattro anni, del servizio di trasporto sanitario integrato programmato – d’urgenza ed emergenza – e trasporto di emoderivati e/o campioni biologici”.
Alla gara hanno partecipato cinque operatori economici e all’esito delle relative operazioni è risultato aggiudicatario, con il punteggio complessivo di 87,232, il RZ LI ME RO Service.
Si sono collocate rispettivamente al secondo e al terzo posto, il R.T.I. costituendo tra ANità Emergenza Ambulanze S.E.A. S.r.l., FR RZ Servizi TA e NE TÀ di AN OD (con un punteggio complessivo pari a 80,546 punti) e il R.T.I. costituendo guidato da AN LO LA CR IE PE (con un punteggio complessivo pari a 78,229 punti).
2. Con ricorso notificato il 27 ottobre 2025 il raggruppamento temporaneo di imprese guidato da S.E.A. s.r.l., collocatosi al secondo posto LA graduatoria, ha impugnato la delibera di aggiudicazione LA gara in favore del RZ LI ME RO Service s.r.l. nonché tutti gli atti presupposti con cui lo stesso RZ è stato ammesso alla gara.
Assume parte ricorrente la illegittimità dei provvedimenti impugnati sotto i seguenti profili:
I. Aliud pro alio: l’offerta dell’aggiudicataria è difforme rispetto a quella prescritta nella lex specialis di gara. L’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa. – Violazione di legge: violazione dell’art. 70, c. 4, lett. a) del d.lgs. n. 36/2023; violazione LA direttiva 2014/24/UE, art. 56, par. 1, lett. a). Eccesso di potere: sviamento; vizio di istruttoria. Violazione LA lex specialis di gara.
L’offerta tecnica del consorzio aggiudicatario è incompatibile con la lex specialis, con conseguente realizzazione di un aliud pro alio che la rende inammissibile.
Ed infatti:
a) molti tra i mezzi offerti dal RZ controinteressato per l’espletamento del servizio oggetto di gara non possiedono i requisiti (immatricolazione da non più di 5 anni e chilometri percorsi non superiore a 150.000) previsti dalla lex specialis.
Ben nove delle sedici ambulanze offerte sono state immatricolate prima del 2019 (ovvero prima di cinque anni dalla data di indizione LA procedura di gara), due di questa hanno inoltre percorso più di 300.000 chilometri.
Allo stesso modo, anche molte delle autovetture indicate per l’espletamento del servizio non rispettano il requisito richiesto essendo state immatricolate tra il 2012 ed il 2017 ed avendo percorso ben più di 150.000 chilometri;
b) l’offerta del controinteressato si pone, altresì, in contrasto con le disposizioni LA lex specialis che prescrivono l’obbligo di stazionamento ad ore in alcuni presidi.
L’offerta tecnica del controinteressato precisa, infatti, che i mezzi non avranno uno specifico luogo di stazionamento, ma partiranno dalla sede legale e operativa del RZ, sita in via Ota, n. 10 a AN.
II. Nullità dei contratti di avvalimento per indeterminatezza dell’oggetto. Violazione di legge: violazione e/o falsa applicazione dell’art. 104 d.lgs. 36/2023. Violazione e/o falsa applicazione artt. 1, 2, 3 e 5 d.lgs. 36/2023. Nullità dei contratti di avvalimento. Avvalimento cartolare e/o apparente e simulatorio. Nullità dell’oggetto. Eccesso di potere per sviamento.
Il RZ ha fatto ricorso a plurimi contratti di avvalimento tecnico-professionali che, tuttavia, sono da considerarsi nulli in quanto non contengono alcune indicazione delle risorse concretamente messe a disposizione dell’ausiliato, limitandosi a precisare che l’impresa ausiliaria si obbliga a fornire al RZ LI ME RO Service i requisiti di cui al punto 6.3. del disciplinare di gara ( esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi ).
I requisiti di cui al punto 6.3. del disciplinare di gara non avrebbero, peraltro, natura di requisito economico-finanziario essendo espressamente definiti come “Requisiti di capacità tecnica e professionale”, consistenti nell’’“aver eseguito nel triennio 2021-2023 contratti analoghi a quelli in affidamento anche a favore di soggetti privati”.
Dalla nullità dei contratti di avvalimento deriverebbe la carenza del requisito di partecipazione del fatturato specifico in capo al RZ, che, dunque, avrebbe dovuto essere escluso dalla gara.
Il RZ, invero, tenuto conto del fatturato specifico delle consorziate esecutrici, non raggiungerebbe il fatturato specifico previsto dalla lex specialis.
III. I contratti di avvalimento sono stipulati a fronte di un corrispettivo simbolico, dando origine ad un avvalimento di natura meramente cartolare e formale. Manca un interesse patrimoniale anche indiretto in capo alle imprese ausiliarie. - Violazione dell’art. 104 del D.lgs. n. 36/2023
I contratti di avvalimento prevedono un corrispettivo simbolico per le imprese ausiliarie (mille euro), ponendosi, pertanto, in contrasto con l’art. 104 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 ai sensi del quale “ Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell’impresa ausiliaria ”.
I contratti di avvalimento sarebbero, pertanto nulli ed inefficaci con la conseguenza che il RZ risulta carente non solo del requisito di capacità tecnica e professionale ma anche del requisito di capacità economica e finanziaria.
IV. Il RZ non ha natura di consorzio stabile. Una delle consorziate esecutrici, essenziale per raggiungere il fatturato specifico necessario alla partecipazione, non risulta fare parte LA compagine consortile fino al 10.7.2025 (la partecipazione alla gara scadeva il 23.12.2024). Anche per questo, il RZ difetta dei requisiti di partecipazione. – Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 65, 67 e 68 d.lgs. 36/2023. Falsa applicazione dell’art. 98 del d.lgs. n. 36/2023. Eccesso di potere: sviamento, vizio di istruttoria e di motivazione.
Il RZ controinteressato, pur essendosi qualificato come “consorzio stabile”, non avrebbe alcuno dei requisiti indispensabili ai fini di tale qualificazione, non risultando, in particolare che abbia una “comune struttura di impresa”.
Non avrebbe potuto, pertanto, avvalersi dell’istituto del cumulo alla rinfusa dei requisiti posseduti dalle consorziate.
Nel DGUE il RZ ha altresì dichiarato di fare affidamento sulla capacità delle sei consorziate esecutrici, tra cui la CR Ionica Emergenza Salute, che, tuttavia, fino al 10 luglio 2025 non risultava godere di tale qualifica.
Il RZ non avrebbe potuto, pertanto, avvalersi dei requisiti di tale società che, come chiarito, non era consorziata alla data di partecipazione alla gara.
La Stazione appaltante avrebbe dovuto, pertanto, escludere il RZ per la mancanza dei requisiti di partecipazione, essendosi avvalso dei requisiti di una impresa che non poteva essere qualificata come consorziata nonché per aver reso una dichiarazione non veritiera.
V. Il controinteressato era stato escluso dall’ASST Pavia per falsa dichiarazione sulla natura di consorziata di un’impresa, con sospensione del servizio nel frattempo avviato d’urgenza. Il fatto che il servizio fosse stato avviato fa qualificare il fatto come inadempimento. Ne deriva la sussistenza del grave illecito professionale, che l’AOU Policlinico avrebbe dovuto valutare ai fini dell’esclusione. – Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 95 e 98 del d.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 57, par. 4, lett. c) e g), dir. 2014/24/UE. Eccesso di potere: sviamento; vizio di istruttoria.
Il RZ controinteressato è stato dichiarato decaduto dall’aggiudicazione di una procedura di gara indetta da un’altra amministrazione per aver indicato quale esecutore del contratto un soggetto che è risultato, tuttavia, non essere consorziato.
L’Amministrazione avrebbe dovuto dunque disporne l’esclusione dall’odierna procedura tenuto conto LA gravità delle dichiarazioni qui rese, dello stesso tenore di quelle che hanno già comportato la decadenza dall’aggiudicazione di un’altra procedura di gara.
La decadenza equivale, peraltro, a risoluzione per inadempimento che avrebbe dovuto essere oggetto di dichiarazione da parte del RZ al fine di consentire alla Stazione Appaltante le opportune valutazioni.
VI. Incidente d’accesso ai sensi dell’art. 116 comma 2 c.p.a. e degli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023.
Il raggruppamento ricorrente lamenta, infine, che l’Amministrazione resistente ha omesso di pubblicare sul portale Appalti:
a) la documentazione relativa a due ausiliarie indicate dal RZ nel proprio DGUE, ovvero la Campania Soccorso Quarto OD e la Misericordia AN Valentino di Torio;
b) la documentazione afferente all’attivazione, nei confronti del RZ, del soccorso istruttorio.
La documentazione pubblicata sul portale risulta, peraltro, priva di firma digitale.
2.1. Si sono costituiti in giudizio l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Gaetano Rodolico – AN Marco” e il RZ LI ME Gruop Service.
2.2. Con memoria depositata il 17 novembre 2025 l’Azienda resistente ha insistito per il rigetto del ricorso rilevando l’infondatezza di tutte le censure.
a) Del tutto errato sarebbe l’assunto secondo cui la lex specialis impone l’utilizzo di mezzi immatricolati da non più di cinque anni o che abbiano percorso non più di 150.000 KM.
Non si tratterebbe, invero, di requisiti minimi richiesti per tutti i mezzi ma solo per le ambulanze di soccorso avanzato (richieste solo per l’espletamento dei servizi a chiamata) come reso evidente dall’espresso richiamo al Comunicato LA Presidenza del Consiglio di Ministri n. 86/1992 nonché al DPR del 27 marzo 1992.
La lex specialis non richiede per i servizi a chiamata un numero minimo di ambulanze da impiegare e, dunque, l’offerta dell’aggiudicataria, che ha indicato 9 mezzi immatricolati da meno di cinque anni e con meno di 150.000 km di percorrenza, sarebbe in linea con le prescrizioni LA lex specialis.
Parimenti infondato sarebbe il motivo sulla violazione dell’obbligo di stazionamento delle ambulanze atteso che l’aggiudicataria ha indicato la propria sede come base di partenza solo per le ambulanze per le quali non sia richiesto uno specifico obbligo di stazionamento presso uno dei presidi ospedalieri indicati.
b) I contratti di avvalimento prodotti dal RZ sarebbero da qualificarsi come avvalimenti di garanzia per i quali non è previsto l’obbligo di indicazione specifica delle risorse concretamente messe a disposizione dell’ausiliato.
c) Infondato sarebbe, inoltre, l’assunto secondo cui il RZ aggiudicatario non sarebbe un RZ Stabile deponendo in senso contrario l’iscrizione dello stesso come tale al Registro delle imprese.
d) In sede di soccorso istruttorio l’aggiudicataria ha altresì dimostrato che la CR Ionica Emergenza Salute ha aderito al consorzio con verbale di assemblea del 28 novembre 2024, ovvero ben prima LA data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, a nulla rilevando che l’annotazione dell’adesione nel registro delle imprese sia avvenuta successivamente. Tale annotazione avrebbe, invero, una mera efficacia dichiarativa.
e) Nessun grave illecito professionale sarebbe imputabile all’aggiudicatario che sarebbe stato dichiarato decaduto dall’aggiudicazione da parte dell’ASST Pavia per carenza dei requisiti di partecipazione, prima LA stipula del contratto d’appalto.
2.3. Con “atto unico di costituzione, memoria e ricorso incidentale” , notificato e depositato il 17 novembre 2025, il RZ LI ME RO Service ha insistito per il rigetto del ricorso principale ed ha, nel contempo, impugnato in via incidentale tutti gli atti di gara con specifico riferimento al verbale n. 4 del 10 aprile 2025 nella parte in cui, al par. 2, “ conclusa la verifica la Commissione Giudicatrice, la documentazione e le dichiarazioni prodotte in gara dal RTI costituendo tra ANità Emergenza Ambulanze S.E.A. S.R.L. * FR RZ Servizi TA * NE TÀ Di AN OD e dalla ausiliaria FR SCARL sono state correttamente perfezionate dall’esito positivo del soccorso istruttorio e, pertanto, viene ammessa alla prosecuzione LA gara ”.
Il ricorrente incidentale articola avverso gli atti così impugnati le seguenti censure:
I. Violazione degli artt. 80, 95 e 98 del d. lgs. n. 36/2023 nonché dell’art. 57, par. 4, lett. c) LA direttiva 2014/24/Ue - eccesso di potere per: sviamento, vizio di istruttoria - Esclusione di SE per grave inadempimento.
Il raggruppamento guidato da S.A.E. avrebbe dovuto essere escluso per aver la NE TÀ di AN, mandante e attuale esecutrice del servizio in via provvisoria, sistematicamente violato i propri obblighi nei confronti dei dipendenti, ivi compreso quello di riassorbimento degli stessi dalla precedente aggiudicataria.
Tali circostanze sarebbero evincibili da numerose agenzie di stampa.
II. Violazione degli artt. 80, 100 e 101 del d.lgs. n. 36/2023 nonché dell’art. 6.2 del disciplinare di gara - Insussistenza dei requisiti di capacità economico - finanziaria di SE.
Il Policlinico ha attivato a favore di SE il soccorso istruttorio in relazione ai requisiti di capacità tecnico professionale.
Ad un’attenta disamina del fatturato globale dichiarato (S.E.A. € 13.969.046,00, FR RZ Servizi TA € 6.714.940,00 e NE TÀ di AN € 4.860.012,27), la sommatoria dei fatturati dichiarati (€ 16.597.927,77) risulta inferiore di € 45.535,64 al minimo richiesto dalla lex specialis per il fatturato analogo (€ 16.643.463,41).
Il soccorso istruttorio, peraltro, implicando “variazioni delle offerte tecnica ed economica, che restano immodificabili” non avrebbe dovuto essere attivato.
III. Violazione degli artt. 80, 100 e 101 del d.lgs. n. 36/2023 nonché dell’art. 6.3 del disciplinare di gara e LA Circolare Regionale n. 6 del 01.04.2019 dell’Assessorato alla Salute per la Regione Sicilia - Insussistenza dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico - professionale di SE.
Di tutte le ambulanze indicate nella relazione tecnica di S.E.A. solo 9 LA NE TÀ di AN sono autorizzate ad operare in Sicilia, mentre le altre (targate GH890HC, TH891HC, GN590WC, GN679EP, GT515AZ, GS299JB, GG744FC) hanno autorizzazione LA Regione Lazio e non è stata presentata istanza di equipollenza.
Le ambulanze dichiarate dalla FR (targate GV839KX, GV840KX, GV841KX, GV842KX) sarebbero prive di regolare autorizzazione sanitaria in quanto di proprietà LA Associazione Vivamente OD e concesse in comodato d’uso, circostanza che comporterebbe pacificamente la decadenza dell’autorizzazione, anche se il comodato è stato registrato al PRA.
L’autorizzazione, peraltro, sarebbe stata rilasciata dalla Regione Campania.
2.4. Con memoria depositata il 5 dicembre 2025 l’Azienda resistente ha dato atto di aver provveduto alla pubblicazione in piattaforma LA documentazione richiesta con il ricorso introduttivo e di aver trasmesso alla ricorrente i documenti richiesti con istanza trasmessa il 28 novembre 2025.
Con successiva memoria depositata in data 11 dicembre la ricorrente ha conseguentemente dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla domanda ex art. 116 comma 2 c.p.a.
2.5. Con motivi aggiunti notificati e depositati in data 11 dicembre 2025 parte ricorrente principale ha articolato ulteriori censure avverso i provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo.
Premette al riguardo che dalla pubblicazione degli atti relativi ai controlli effettuati sul consorzio controinteressato sarebbero emerse specifiche ragioni di esclusione automatica in riferimento a quattro delle imprese ausiliarie.
I. Violazione art. 17 c. 5 d.lgs. 36/2023. Violazione art. 104 d.lgs. 36/2023 commi 4, 5 e 6. Omesso accertamento LA sussistenza di motivi di esclusione automatica e LA mancanza dei requisiti di ordine generale in capo alle ausiliarie.
II. Violazione art. 17 c. 5 d.lgs. 36/2023. Violazione art. 104 d.lgs. 36/2023 commi 4, 5 e 6. Difetto di istruttoria e omessa esclusione per violazione del principio di continuità nel possesso dei requisiti.
Con censura proposta in via subordinata rispetto alla dedotta nullità dei contratti di avvalimento, contestata con il ricorso introduttivo, parte ricorrente lamenta che il RZ avrebbe dovuto essere escluso in quanto quattro delle sue imprese ausiliarie non sarebbero in possesso del requisito LA regolarità fiscale.
Non sarebbe ammessa nel caso di specie la possibilità di sostituire l’ausiliaria in quanto il RZ avrebbe dovuto verificare, al momento LA stipula dei contratti di avvalimento, che le ausiliarie fossero in possesso dei requisiti richiesti.
3. Con autonomo ricorso notificato il 14 novembre e depositato il 28 novembre 2025 anche la PE Sociale AN LO LA CR, classificatasi al terzo posto LA graduatoria definitiva, ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 2354 del 10/10/2025, con cui l’Azienda ha disposto l’aggiudicazione definitiva in favore del RZ LI ME RO Service, primo classificato.
Preliminarmente, in ordine al presupposto dell’interesse ad agire, la ricorrente ha chiarito di aver proposto censure tanto avverso l’ammissione LA prima classificata, tanto avverso l’offerta LA seconda classificata, sì da potersi ritenere aggiudicataria in caso di accoglimento del gravame proposto.
Parte ricorrente ha contestato l’illegittimità dei provvedimenti cui il RZ LI ME RO è stato ammesso alla procedura di gara e, poi, dichiarato aggiudicatario LA stessa, con un primo ordine di censure, come di seguito sintetizzate:
I. Violazione art. 7 disciplinare di gara – Violazione art.104 D. lgs.36/2023 – Nullità dei contratti di avvalimento tecnico.
Secondo la ricorrente i contratti di avvalimento c.d. tecnico stipulati tra il RZ e le imprese ausiliarie – prodotti al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di capacità tecnica professionale in capo al primo – sarebbero viziati e nulli per genericità, stante l’omessa indicazione delle risorse e dei mezzi effettivamente messi a disposizione dalle imprese ausiliarie. Tale circostanza avrebbe imposto l’esclusione del RZ, dal momento che la nullità del contratto di avvalimento non sarebbe sanabile attraverso il soccorso istruttorio.
II. Violazione LA lex specialis, del disciplinare di gara e del capitolato tecnico.
Secondo parte ricorrente, l’offerta tecnica del RZ presenterebbe gravi carenze documentali e violazioni delle prescrizioni di gara, quali: - il mancato inserimento, all’interno dell’offerta tecnica, dei documenti relativi agli automezzi e, in particolare, all’autovettura multiposto (art. 16.5 disciplinare di gara, artt. 3.2. e 3.3. del capitolato tecnico); - l’omissione LA documentazione tecnica relativa al DVR (art. 17, d.lgs. n. 81/2008); - il mancato inserimento delle procedure di impego dei sistemi di trasporto e di condotta dei mezzi, nonché delle dichiarazioni di possesso delle procedure; - l’omesso deposito del curriculum vitae del personale.
Le predette carenze, già accertate dalla Stazione appaltante nella seduta n. 7 del 7 maggio 2025, non sarebbero sanabili mediante soccorso istruttorio e, di conseguenza, avrebbero dovuto condurre all’esclusione del concorrente. Per la deducente, inoltre, l’ammissione del concorrente malgrado l’incompletezza e l’irregolarità LA sua offerta integrerebbe una violazione dell’art. 22.1 del disciplinare di gara nonché dei principi di parità di trattamento, corretta competizione, trasparenza, proporzionalità e correttezza amministrativa. Evidenzia, inoltre, la deducente come il primo classificato abbia inserito, in violazione dell’art. 16.5 del disciplinare, i prezzi di acquisto di nuove ambulanze e autovetture e dei premi assicurativi.
4. Carenza del requisito di capacità economico-finanziaria – Violazione art. 6.2 disciplinare di gara studio legale.
Espone la deducente come la società ausiliaria Iaco s.r.l., di cui il RZ ha dichiarato di avvalersi al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria, sia stata posta in liquidazione nel gennaio 2025, ossia immediatamente dopo la presentazione delle offerte.
Tale circostanza costituirebbe indice di discontinuità dell’attività imprenditoriale e di impossibilità di fornire garanzie economiche operative da parte dell’ausiliaria, che, nel caso di specie, copriva i quattro quinti del requisito economico-finanziario richiesto dal bando. L’ausiliaria, inoltre, alla data del 4 novembre 2025, non avrebbe depositato il bilancio di esercizio relativamente all’anno 2024. Conclusivamente, per la ricorrente, essendo venuto meno l’apporto determinante dell’ausiliaria, il RZ avrebbe dovuto essere escluso per mancata dimostrazione del requisito di capacità economico finanziaria prescritto dalla lex specialis .
IV. Violazione del principio di segretezza dell’offerta economica- inserimento di elementi di prezzo nell’offerta tecnica.
Sviluppando quanto anticipato con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce la violazione del principio di segretezza dell’offerta economica, avendo il RZ inserito nella relazione tecnica documenti contenenti importi e valori economici riconducibili all’offerta economica che, pur non esplicitando il prezzo complessivo, sarebbero in grado di influenzare il giudizio LA Commissione.
V. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e illogicità manifesta.
La Stazione Appaltante non avrebbe svolto alcuna verifica effettiva sulla completezza e conformità LA documentazione tecnica, ammettendo offerte palesemente carenti. Il provvedimento di aggiudicazione sarebbe, pertanto, viziato da difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti e illogicità manifesta.
Con un secondo ordine di censure, come di seguito sintetizzate, la PE ricorrente contesta l’ammissione alla procedura di gara del costituendo R.T.I. tra ANità Emergenza Ambulanze S.E.A., FR RZ Servizi TA e NE TÀ di AN OD, classificatosi al secondo posto LA graduatoria.
VI. Violazione art. 6.1 disciplinare di gara - Carenza dei requisiti di idoneità professionale del secondo classificato violazione art. 16.4 disciplinare di gara e 3.1 capitolato tecnico – Omessa produzione delle autorizzazioni previste studio legale.
Secondo la società ricorrente, il secondo classificato non possiederebbe il necessario requisito di idoneità professionale, richiesto dall’art. 6.1 del Disciplinare di gara.
Invero, l’operatore FR RZ Servizi TA, pur essendo iscritto alla Camera di Commercio, non risulterebbe iscritto per lo svolgimento di attività oggetto dell’appalto né per attività analoghe o pertinenti al servizio di trasporto sanitario oggetto di affidamento, come dimostrerebbero altresì i codici ATECO posseduti.
Inoltre, il RZ FR non disporrebbe neanche di mezzi propri necessari all’espletamento del servizio, avvalendosi di mezzi altrui disponibili in comodato d’uso (modalità operativa che, secondo la ricorrente, non garantirebbe la piena disponibilità dei mezzi impiegati) e, peraltro, immatricolati “ad uso proprio” e non per “noleggio con conducente”, come previsto dalla normativa di settore. Sostiene, al riguardo, parte ricorrente che i veicoli immatricolati ad uso proprio non possano essere impiegati per i servizi a titolo oneroso in favore di terzi (D.M. n. 137/2009 del MIT e circolare del 21/12/2009) e che il consorzio FR Servizi TA e l’associazione NE TÀ di AN OD avrebbero dovuto essere in possesso LA licenza NCC rilasciata dall’autorità competente.
Lamenta inoltre la ricorrente come FR non sia in possesso dell’autorizzazione sanitaria, necessaria per lo svolgimento dell’attività di trasporto sanitario da parte di tutti gli operatori (trattandosi di requisito non surrogabile né conferibile in seguito all’aggiudicazione, dal momento che anche le consorziate non disporrebbero dei requisiti tecnico-professionali e idoneità professionale).
VII. Violazione LA lex specialis - del disciplinare di gara e del capitolato tecnico.
Anche l’offerta tecnica del R.T.I. collocatosi al secondo posto LA graduatoria sarebbe carente per: omessa indicazione dell’elenco dei mezzi a chiamata e dell’autovettura multiposto (almeno 6) prescritti dal capitolato; omesso deposito LA documentazione dei predetti mezzi (libretti, assicurazioni, schede tecniche); assenza LA documentazione attestante la gestione dei rischi nel trasporto sanitario; mancanza di certificati di assicurazione dei mezzi impiegati.
FR, inoltre, ha dichiarato di utilizzare mezzi in comodato d’uso dell’associazione Vivamente, le cui autorizzazioni non sarebbero trasferibili.
Emergerebbero, altresì, dagli atti ulteriori carenze documentali quali: - la mancanza del manuale relativo alla gestione dei rifiuti speciali; - la mancanza del manuale delle procedure di mobilizzazione del paziente; - la mancanza LA dichiarazione di possesso delle procedure richieste dalla Stazione Appaltante; - la mancanza del DVR; - l’assenza del manuale di formazione, sostituito da un mero “programma di formazione” non equivalente a quanto richiesto dall’art. 16.2 del disciplinare; - la presenza di un ulteriore mezzo immatricolato ad uso proprio, con conseguente inidoneità all’impiego nel servizio; - la mancanza delle schede tecniche dei mezzi trasporto ANgue e LA vettura multiposto/pulmino (minimo 6 posti).
Malgrado la Stazione appaltante abbia accertato le macroscopiche omissioni nella seduta del 28 maggio 2025, la stessa avrebbe ugualmente illegittimamente ammesso il R.T.I., in violazione LA lex specialis. Si tratterebbe, invero, di omissioni sostanziali non sanabili attraverso il soccorso istruttorio.
Infine, con un terzo ordine di censure, la cooperativa ricorrente contesta la sussistenza di un ulteriore motivo di esclusione comune alle due imprese che la precedono in graduatoria.
VIII. Violazione dell’art. 15.6 del disciplinare di gara – mancata produzione LA dichiarazione sulla ripartizione delle quote di esecuzione – mancata produzione atto costitutivo e statuto del consorzio aggiudicatario” .
In sintesi, per la deducente, i controinteressati avrebbero omesso di allegare la documentazione prescritta al punto 15.6 del disciplinare di gara, rubricato “Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati”, ossia la dichiarazione contenente le percentuali di esecuzione dei singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Il RZ aggiudicatario, peraltro, avrebbe omesso di depositare le copie dell’atto costitutivo e dello Statuto, in violazione dell’art. 15.6 del disciplinare di gara.
3.1. Si sono costituiti in giudizio l’Azienda sanitaria intimata, il costituendo R.T.I. guidato da S.E.A. s.r.l. e il RZ LI ME RO service.
3.2. Con memoria del 15 dicembre 2025, la società S.E.A. s.r.l. ha eccepito, in primo luogo, l’irricevibilità del ricorso per tardività LA notifica, dal momento che i vizi denunciati sarebbero stati conosciuti dalla ricorrente già in data 13 ottobre 2025, allorquando, come si legge nell’istanza di accesso agli atti dalla stessa presentata, la Stazione appaltante le avrebbe comunicato “ l’aggiudicazione dell’appalto al RZ LI ME RO Service e la messa in disponibilità sulla piattaforma e-procurement, delle offerte degli operatori economici ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 36 del d.lgs. 36/2023 ”.
La ricorrente avrebbe, pertanto, ricevuto la comunicazione di cui all’art. 90 del Codice, con conseguente decorrenza del termine di impugnazione dell’aggiudicazione, nonché dell’ammissione e LA valutazione di tutte le offerte, cioè sia dell’offerta del concorrente primo graduato che dell’offerta del secondo graduato, ai sensi dell’art. 36, comma 9, d.lgs. n. 36/2023.
Il ricorso, notificato in data 14 novembre 2025, sarebbe, pertanto tardivo, essendo il relativo termine scaduto in data 12 novembre 2025.
Sempre in via preliminare, la S.E.A. s.r.l. ha eccepito la genericità LA procura alle liti e la violazione dell’art. 40 c.p.a. Invero, la procura ometterebbe gli estremi del provvedimento impugnato, dell’amministrazione che lo ha adottato, LA procedura cui si riferisce, richiamando genericamente “il presente giudizio”. Peraltro, la procura sarebbe priva di asseverazione, in violazione del disposto dell’art. 136, comma 2-ter, c.p.a.
Il R.T.I. controinteressato ha, inoltre, insistito, in subordine, per il rigetto del ricorso spiegando le proprie difese in relazione ai motivi di ricorso (dal sesto all’ottavo) che lo riguardano.
a) Del tutto errato sarebbe l’assunto secondo il quale il RZ FR non sarebbe in possesso del requisito dell’iscrizione al registro delle imprese per attività analoga a quella oggetto LA procedura di gara, atteso che, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, l’oggetto sociale LA mandante del costituendo raggruppamento ricomprende, tra l’altro, “lo svolgimento di attività [...] di: trasporto sanitario sia urgente che programmato", non rilevando il Codice ATECO, secondo un costante orientamento LA giurisprudenza.
b) La lex specialis non richiede, altresì, le autorizzazioni sanitarie siano possedute sia dal consorzio che dalle imprese esecutrici.
c) Infondato sarebbe, inoltre, l’assunto secondo cui non è possibile avvalersi di mezzi concessi da terzi in comodato d’uso, non essendo previsto nella lex specialis che i mezzi indicati siano di proprietà dell’impresa concorrente. Ogni eventuale rilievo che attenga al regime di impiego dei mezzi o ai titoli autorizzativi che li riguardino atterrebbero, peraltro, alla fase esecutiva del contratto e non alla partecipazione alla gara, non potendo costituire, pertanto, causa di esclusione.
d) Contrariamente a quanto assunto dalla ricorrente, il costituendo R.T.I. guidato dalla S.A.E. ha correttamente indicato nella domanda di partecipazione le quote di partecipazione dei singoli associati.
e) L’eventuale carenza o incompletezza dei documenti offerti in sede di partecipazione alla gara non potrebbe costituire, infine, causa di esclusione, potendo, al più, incidere sul punteggio assegnato all’offerta tecnica.
4. In vista dell’udienza pubblica, fissata per il 28 gennaio 2026 ai fini LA trattazione congiunta dei ricorsi n.r.g. 2218/2025 e n.r.g. 2539/2025, le parti hanno depositato ulteriori scritti difensivi e documenti insistendo nelle proprie conclusioni.
5. All’udienza pubblica del 28 gennaio 2026 entrambi i ricorsi sono stati discussi e trattenuti in decisione.
DIRITTO
6. Ritiene preliminarmente il Collegio di dover disporre, in ragione LA loro evidente connessione oggettiva e soggettiva, la riunione dei ricorsi in epigrafe ai sensi dell’art. 70 c.p.a.
7. Ciò premesso, per ragioni di economia processuale, è opportuno esaminare il ricorso n.r.g. 2218/2025, nonché il ricorso incidentale proposto dal RZ controinteressato nell’ambito dello stesso giudizio.
7.1. È preliminare alla trattazione del merito evidenziare che la ricorrente e la controinteressata aggiudicataria hanno proposto due distinti ricorsi (rispettivamente ricorso principale, integrato da motivi aggiunti, e ricorso incidentale), aspirando entrambe all'esclusione LA controparte ed all'aggiudicazione LA commessa per cui è causa.
In ordine al rapporto tra il ricorso principale ed il ricorso incidentale escludente, da ultimo, a seguito di rinvio pregiudiziale operato con ordinanza collegiale n. 6 dell’11 maggio 2018 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, la Corte giustizia UE sez. X, con sentenza del 5 settembre 2019 (causa C-333/18), ha ribadito il principio (già stabilito dalla sentenza 4 luglio 2013 C100/12 e dalla sentenza del 5 aprile 2016 LA Grande Camera C-689/13) “…secondo cui gli interessi perseguiti nell’ambito di ricorsi intesi alla reciproca esclusione sono considerati in linea di principio equivalenti”. Tale principio “si traduce, per i giudici investiti di tali ricorsi, nell’obbligo di non dichiarare irricevibile il ricorso per esclusione principale in applicazione delle norme procedurali nazionali che prevedono l’esame prioritario del ricorso incidentale proposto da un altro offerente ”.
In particolare è stato escluso che il principio di autonomia processuale degli Stati membri, possa giustificare disposizioni di diritto interno che rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione, e stabilito quindi che “ l’articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, e paragrafo 3, LA direttiva 89/665 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un ricorso principale, proposto da un offerente che abbia interesse ad ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici o delle norme che traspongono quest’ultimo, ed inteso ad ottenere l’esclusione di un altro offerente, venga dichiarato irricevibile in applicazione delle norme o delle prassi giurisprudenziali procedurali nazionali disciplinanti il trattamento dei ricorsi intesi alla reciproca esclusione, quali che siano il numero di partecipanti alla procedura di aggiudicazione dell’appalto e il numero di quelli che hanno presentato ricors i” .
In sostanza, ad avviso LA Corte di Giustizia, il principio secondo cui gli interessi perseguiti mediante due ricorsi tendenti alla reciproca esclusione sono equivalenti obbliga il Giudice a non dichiarare improcedibile il ricorso principale, in applicazione di norme o di quelle che vengono definite “prassi giurisprudenziali nazionali” che prevedano l’esame prioritario del ricorso incidentale proposto da un altro offerente.
Occorre, pertanto, dare continuità all’indirizzo giurisprudenziale secondo cui “l’accoglimento del gravame incidentale (escludente) non determina l’improcedibilità del gravame principale, continuando ad esistere in capo al ricorrente principale la titolarità dell’interesse legittimo strumentale alla eventuale rinnovazione LA gara, anche nel caso in cui alla stessa abbiano partecipato altre imprese, sia pure estranee al rapporto processuale (con la conseguenza che il rapporto di priorità logica tra ricorso principale e ricorso incidentale deve essere rivisto rispetto a quanto ritenuto in passato dalla prevalente giurisprudenza e che il ricorso principale deve essere esaminato per primo, potendo la sua eventuale infondatezza determinare l’improcedibilità del ricorso incidentale); in altri termini, l’ordo questionum impone oggi di dare priorità al gravame principale e ciò in quanto, mentre l’eventuale fondatezza del ricorso incidentale non potrebbe in ogni caso comportare l’improcedibilità del ricorso principale, l’eventuale infondatezza del ricorso principale consentirebbe di dichiarare l’improcedibilità del ricorso incidentale, con conseguente economia dei mezzi processuali (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 ottobre 2020 n. 6151; 10 luglio 2020 n. 4431).
Infatti, ove fosse respinto il ricorso principale, con conseguente formazione del giudicato sulla legittimità (rectius: sulla non illegittimità sulla base dei motivi dedotti) LA aggiudicazione controversa, il controinteressato, vale a dire l’aggiudicatario, avendo reso intangibile la soddisfazione del proprio interesse, non potrebbe nutrire alcun ulteriore interesse all’accoglimento del ricorso incidentale (Consiglio di Stato, Sez. IV, 13 ottobre 2020 n. 6151; in senso conforme, Consiglio di Stato, Sez. V, 3 marzo 2022 n. 1536). ” (Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 7323 del 15 settembre 2025).
8. Deve pertanto essere esaminato preliminarmente il ricorso principale proposto dal costituendo R.T.I. guidato dalla S.E.A.
9. Nel merito, il ricorso introduttivo è da ritenersi fondato sotto l’assorbente profilo contestato con il secondo motivo di ricorso.
9.1. Il RZ aggiudicatario ha partecipato alla gara dichiarando di avvalersi, ai fini LA dimostrazione dei requisiti di cui ai punti 6.2. (fatturato globale maturato nel triennio precedente, non inferiore al valore stimato dell’appalto) e 6.3. del Disciplinare di gara ( “Aver eseguito nel triennio 2021-2022-2023 contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati in misura non inferiore al 50% del valore stimato dell’appalto”, ovvero il 50% di € 33.286.926,82, pari a € 16.643.463,40), delle seguenti imprese: - Madonie Soccorso; - Misericordia Piana degli Albanesi; - SE odv di Palermo; - Sores; - Trinacria; - CR Siciliana; - Ponente Emergenza; - Misericordia AN Valentino Torio; - Campania Soccorso Quarto odv; - Campania Emergenza odv; - Progetto Casa odv.
Con particolare riferimento al requisito di cui al punto 6.3., ciascuna delle imprese ausiliarie, con contratti di avvalimento di analogo tenore, si è impegnata a fornire al RZ LI ME RO Service, impresa ausiliata, il requisito consistente nell’esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi ... come da documenti giustificativi allegati al presente contratto, senza null’altro specificare in merito alle risorse concretamente messe a disposizione dell’ausiliata, a parte la generica precisazione secondo cui resta inteso che il presente avvalimento è in ogni caso esteso ad ogni elementi inerente e costitutivo il requisito di cui al precedente punto 1.
Parte ricorrente contesta la nullità di tali contratti di avvalimento per indeterminatezza dell’oggetto. Il RZ, pertanto, non potendo contare sui requisiti delle ausiliarie sarebbe privo del requisito di partecipazione di cui al punto 6.3. del disciplinare di gara ed avrebbe dovuto, conseguentemente, essere escluso dalla procedura di gara.
L’Azienda resistente e il RZ controinteressato ritengono non fondata la censura in considerazione LA natura di “avvalimento di garanzia” dei contratti in questione, avendo gli stessi ad oggetto il solo requisito del fatturato, globale e analogo, e potendo il RZ Stabile contare, quanto alle risorse umane e materiali, sulle consorziate incaricate di eseguire il servizio.
9.2. Ritiene il Collegio che la censura sia fondata risultando errato l’assunto secondo cui l’avvalimento del requisito del “fatturato analogo” debba essere considerato, al pari del “fatturato globale”, mero avvalimento di garanzia, tale da non richiedere l’indicazione specifica delle risorse concretamente messe a disposizione dell’ausiliata.
Il nuovo Codice dei contratti pubblici, invero, «qualifica espressamente come requisito di capacità tecnico e professionale il requisito esperenziale del c.d. fatturato specifico. In base all’art. 100, comma 11, del d.lgs. n. 36 del 2023 infatti “Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al sesto periodo del comma 4, per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato nel triennio precedente a quello di indizione LA procedura. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta LA stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito nel precedente triennio dalla data di indizione LA procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati”» (Tar Veneto, sez. I, sentenza n. 1886 del 17 luglio 2024).
Nella fattispecie in esame, lo stesso disciplinare di gara, al punto 6.3. qualifica come “requisito di capacità tecnica e professionale” l’esecuzione nel triennio 2021-2023 [di] contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati, in misura non inferiore al 50% del valore stimato dell’appalto.
Attraverso il requisito di capacità tecnica – professionale, la stazione appaltante mira ad accertare non già la solidità economica dell’impresa, ma la sua idoneità tecnica ed organizzativa ai fini dell’esecuzione dell’appalto, la quale può essere desunta da precedenti esperienze che consentono di fare affidamento sulla capacità dell’imprenditore di svolgere la prestazione richiesta (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 7281 dell’11 settembre 2025).
Ne consegue che la tesi sostenuta dall’Azienda resistente e dalla parte controinteressata, secondo cui il fatturato specifico attiene alla capacità economico – finanziaria di un operatore economico e non alla capacità tecnica – professionale, non può essere condivisa.
Ai sensi dell’art. 104 del d.lgs. n. 36 del 2023, “ 1. L’avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell’appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell’operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell’impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti”.
Anche il disciplinare di gara prevede all’art. 7 che “Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o migliorare la propria offerta” e puntualizza nel secondo comma dello stesso articolo che “ Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente”.
«La giurisprudenza, sotto la vigenza del d.lgs. n. 50 del 2016, distingueva tra due tipologie di avvalimento riconducibili all’art. 89 del Codice: l’avvalimento tecnico-operativo, finalizzato a mettere a disposizione i requisiti tecnico – organizzativi, per il quale era necessaria l’indicazione specifica delle dotazioni tecniche, strumentali e delle risorse umane prestate, e l’avvalimento di garanzia, finalizzato a mettere a disposizione la capacità economica – finanziaria dell’impresa ausiliaria, senza necessità di messa a disposizione (e, quindi, di specifica indicazione) delle risorse tecniche, strumentali ed umane, in quanto logicamente configurabili solo per l’avvalimento operativo.
L’art. 104 del nuovo Codice prevede al primo comma che l’avvalimento è una operazione negoziale che stabilisce l’obbligo dell’impresa ausiliaria di mettere a disposizione del concorrente le ‘dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali’, precisando poi che deve essere prevista ‘l’indicazione specifica delle risorse messe a disposizione’.
Appare all’evidenza che il dettato legislativo sembra fare riferimento al solo avvalimento tecnico – operativo, nel senso che l’art. 104 del nuovo Codice non è applicabile all’avvalimento di garanzia (T.A.R. Veneto, sez. I, 10.6.2024, n. 1389; T.A.R. Lombardia – Brescia, sez. I, ord. 23.5.2024, n. 166) potendosi consentire, comunque, con disposizione autoesecutive, un avvalimento di garanzia o, più precisamente, un affidamento sulle capacità di altri soggetti per acquisire alcuni requisiti economici – finanziari non posseduti dall’operatore economico.
Nel caso di specie, tenuto conto che il fatturato specifico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 100 del d.lgs. n. 36 del 2023, è un requisito tecnico - professionale, l’eventuale contratto di avvalimento deve avere natura ‘operativa’ e, quindi, richiedere l’effettiva messa a disposizione delle risorse umane, materiali e tecniche specificamente individuate.
Nell’avvalimento operativo, la richiesta LA struttura contrattuale specifica appare logica perché la stazione appaltante deve avere la possibilità di conoscere le effettive risorse che verranno messe a disposizione dell’ausiliata ai fini LA futura esecuzione del contratto» (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 7281/2025 cit.).
Sussisteva, pertanto, l’obbligo specifico di indicazione dei mezzi e delle risorse umane (ai sensi dell’art. 104 del D.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 7 del disciplinare di gara) a cui il consorzio aggiudicatario non ha correttamente adempiuto.
In difetto del requisito del fatturato specifico, il RZ, invero, si è qualificato attraverso i contratti di avvalimento di cui si è detto, che, tuttavia, si limitano a fare riferimento all’ esecuzione degli ultimi tre anni di servizi analoghi, senza indicare i mezzi e le risorse umane necessari all’espletamento del servizio.
9.3. L’evidente genericità del contratto di avvalimento tecnico - operativo si risolve, pertanto, in una nullità del contratto, che, operando ab origine , comporta che il concorrente sia privo del requisito di capacità sin dal momento LA presentazione LA domanda di partecipazione alla gara, il che ne impone l'esclusione dalla procedura medesima e il conseguente annullamento dell’aggiudicazione disposta in suo favore.
Secondo la consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, la normativa nazionale e eurounitaria sull'avvalimento va, infatti, interpretata nel senso che si configura la nullità del contratto di avvalimento nei casi in cui non vi sia almeno una parte dell’oggetto del contratto stesso dalla quale si possa determinare il tenore complessivo del documento, anche in applicazione degli artt. 1346, 1363 e 1367 c.c. (Cons. Stato, V, n. 4198 del 2025; n. 10604 del 2022; n. 8074 del 2021).
10. Alla luce dei principi stabiliti dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 5 del 2015, “ evidenti ragioni di ordine logico ” implicano che dall’accoglimento del secondo motivo del gravame introduttivo – il quale costituisce, peraltro, ad avviso del Collegio, la ragione più liquida – possa discendere l’assorbimento necessario delle ulteriori censure prospettate sia con il ricorso introduttivo che con il ricorso per motivi aggiunti (queste ultime, peraltro, subordinate al mancato accoglimento del secondo motivo di ricorso).
11. L’accoglimento del ricorso principale impone di esaminare il ricorso incidentale escludente proposto dal RZ aggiudicatario.
11.1. Deve essere innanzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità per genericità del secondo motivo di ricorso incidentale dal quale, pur nella sua innegabile sinteticità, è possibile desumere che a costituire oggetto di contestazione è la mancanza in capo al raggruppamento ricorrente del requisito di cui al punto 6.3. del disciplinare di gara (fatturato analogo).
11.2. Il motivo, oltre a essere, come chiarito, ammissibile, è altresì fondato.
Parte ricorrente principale ha partecipato alla gara in R.T.I. costituendo tra ANità Emergenza Ambulanze S.E.A. s.r.l. (capogruppo), FR RZ Servizi TA e NE TÀ di AN OD (mandanti).
Emerge dagli atti di causa quanto segue:
- la capogruppo ha dichiarato nel DGUE un fatturato analogo nel triennio 2021/2023 (punto 6.3. del disciplinare di gara), pari a € 8.733.300,00, senza produrre alcuna documentazione a comprova del suddetto requisito;
- FR RZ Servizi TA ha dichiarato, quale requisito di capacità tecnica e professionale, un fatturato pari a € 4.808.796,87 per servizi prestati a privati;
- NE TÀ di AN OD ha dichiarato di possedere il requisito di capacità tecnica e professionale, pari nel triennio 2021/2023, a € 3.015.831,77.
Con nota del 25 marzo 2025, ai sensi dell’art. 101 del D.lgs. n. 36/2023, la commissione ha invitato il costituendo raggruppamento:
- a produrre la documentazione a comprova del requisito di capacità tecnica e professionale dichiarato dalla ANità Emergenza Ambulanze S.E.A. (capogruppo);
- a presentare il DGUE completo del mandante FR RZ Servizi TA e dell’impresa ausiliaria FR SCARL;
- a presentare i bilanci dell’impresa ausiliaria nonché la documentazione richiamata dal punto 15.5. del disciplinare di gara.
Con nota del 1° aprile 2025 la capogruppo ANità Emergenza Ambulanze SE s.r.l. ha riscontrato la richiesta di chiarimenti e integrazione documentale dichiarando di confermare il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale, indicato in sede di gara e pari ad € 8.773.300,00 relativo ai fatturati di servizi analoghi, eseguiti nell’ultimo triennio 2021-2022-2023 allegando a comprova del possesso del suddetto requisito … copie conformi delle fatture, suddivise per anno di competenza (2021-2022-2023).
11.3. La ricorrente incidentale contesta con il secondo motivo di ricorso che la sommatoria dei fatturati dichiarati dal costituendo raggruppamento temporaneo di imprese guidato da S.E.A, è inferiore al minimo richiesto dalla lex specialis per il fatturato analogo.
11.4. Il rilievo è fondato.
Ai sensi dell’art. 6 del disciplinare di gara i concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti … 6.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale a) Esecuzione di servizi analoghi. Il concorrente deve aver eseguito nel triennio 2021-2023 contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati, in misura non inferiore al 50% del valore stimato dell’appalto… Il valore stimato dell’appalto è definito all’art. 14 comma 4 del D.L. n. 36/2023 e quantificato al punto 3.3. del presente disciplinare di gara.
La comprova del requisito è fornita mediante:
- certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.
Ai sensi del richiamato 3.3. del disciplinare di gara, l’importo stimato dell’appalto è pari ad € 33.286.926,82. Il fatturato relativo ai servizi analoghi da dimostrare ai fini LA comprova del requisito di cui al più volte richiamato art. 6.3. del disciplinare di gara, è dunque pari a € 16.643.463,41.
Il fatturato specifico dichiarato dal costituendo R.T.I. ricorrente principale è, invece, pari a € 16.557.928,64 (dato dalla sommatoria dei fatturati specifici delle tre imprese raggruppate: € 8.733.300,00 + € 4.808.796,87 + € 3.015.831,77), ovvero inferiore al fatturato specifico minimo richiesto a pena di esclusione dalla lex specialis.
In sede di soccorso istruttorio, inoltre, l’impresa capogruppo ha confermato il fatturato analogo dichiarato in sede di partecipazione alla gara, pari ad € 8.773.300,00 , come chiarito non sufficiente a dimostrare, previa sommatoria del fatturato specifico delle imprese mandanti, la sussistenza del requisito di cui all’art. 6.3. del disciplinare di gara.
Solo con la memoria depositata in giudizio il 12 gennaio 2026, ritenendo di potersi avvalere del c.d. soccorso istruttorio processuale, il R.T.I. ricorrente ha fatto riferimento ad una produzione documentale che dimostrerebbe “l’esecuzione di servizi da parte LA mandataria SE con valore superiore alla discrasia labialmente rilevata nel ricorso incidentale ”.
In atti - oltre alla “documentazione prodotta in gara da SE” (doc. n. 57) e alla “documentazione a comprova LA dichiarazione fatta in soccorso istruttorio” (doc. n. 58) - vi è solo una tabella contenente il “Riepilogo altri fatturati 2021” (doc. n. 59 del 5 gennaio 2026).
Tali pretesi maggiori fatturati (solo elencati nella tabella prodotta in giudizio) non risultano, tuttavia, comprovati dalla documentazione prevista dal disciplinare di gara ( - certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; - contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse; - attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; - contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse ).
In mancanza di tale prova, la carenza del requisito del fatturato analogo, così come emersa dagli atti di gara (DGUE e successivo riscontro di S.E.A. alla richiesta di chiarimenti e integrazione documentale), non può considerarsi superata dalla documentazione prodotta in giudizio che non è idonea a colmare il divario tra il fatturato analogo richiesto dalla lex specialis e quello dimostrato in gara dal raggruppamento.
La carenza del suddetto requisito, espressamente richiesto a pena di esclusione (v. punto 6 del disciplinare di gara), comporta, pertanto, l’esclusione del R.T.I. ricorrente principale dalla procedura di gara.
Il ricorso incidentale è conseguentemente fondato sotto il contestato profilo dedotto con il secondo motivo e può essere accolto, previo assorbimento delle ulteriori censure dal cui eventuale accoglimento nessun ulteriore vantaggio potrebbe derivare al ricorrente incidentale.
12. A questo punto può passarsi all’esame del ricorso n.r.g. 2539/2025 proposto dalla terza in graduatoria, IE PE Sociale AN LO LA CR.
Devono preliminarmente essere disattese le eccezioni in rito sollevate dalle parti resistente e controinteressate.
12.1. Hanno eccepito preliminarmente le due società controinteressate la tardività del ricorso proposto dalla IE PE Sociale AN LO LA CR.
La predetta eccezione, in sintesi, muove dal presupposto che la piena conoscenza dell’offerta del consorzio aggiudicatario si sia perfezionata già in data 13 ottobre 2025 allorquando, per come rappresentato dalla stessa ricorrente nell’istanza di accesso agli atti formulata il giorno seguente, l’amministrazione ha comunicato l’aggiudicazione dell’appalto al RZ resistente e la messa in disponibilità sulla piattaforma e-procurement delle offerte degli operatori economici ai sensi dell’art. 36, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 36/2023.
L’assunto non è condivisibile.
Va premesso che l'art. 120 c.p.a. come novellato dall’art. 209, comma 1, lett. a), del d.lgs, n. 36/2023, al comma 2 prevede che: " Per l'impugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso, principale o incidentale, e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, sono proposti nel termine di trenta giorni. Il termine decorre, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione LA comunicazione di cui all'articolo 90 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione LA legge n. 78 del 2022 oppure dal momento in cui gli atti sono messi a disposizione ai sensi dell'articolo 36, commi 1 e 2, del medesimo codice . [...]”. In base alla trascritta disciplina processuale, da leggere congiuntamente alle richiamate disposizioni del d.lgs. n. 36/2023, il dies a quo del termine decadenziale stabilito per l’impugnazione degli atti di gara, coincide con quello in cui l’interessato acquisisce, o è messo in grado di acquisire, piena conoscenza degli atti che lo ledono (cfr. Cons. St., sez. V, 18/10/2024, n. 8352, cui si rinvia anche per una ricognizione dei principi sul differimento del termine decadenziale in caso di legittimo esercizio del diritto d’accesso, elaborati nella vigenza del precedente codice sulla scorta delle coordinate ermeneutiche delineate dall’Adunanza Plenaria n. 12/2020).
Nel caso di specie, invero, solo in seguito all’integrale pubblicazione delle offerte sulla piattaforma (e, in particolare, dell’offerta LA seconda classificata), l’odierna ricorrente, terza classificata, ha potuto valutare la legittimità dell’ammissione LA seconda classificata e ritenere, pertanto, complessivamente sussistente il proprio interesse al ricorso (il quale scaturisce dall’illegittima ammissione non solo dell’aggiudicataria, ma anche LA seconda classificata). In altri termini, l’interesse azionato dall’odierno ricorrente è definitivamente sorto in dipendenza dell’avvenuta piena conoscenza dell’offerta LA seconda classificata e delle valutazioni in merito formulate dall’amministrazione.
Argomentando a contrario , invero, non può pretendersi che l'operatore classificatosi al terzo posto LA graduatoria impugni “al buio” l’aggiudicazione, in assenza LA piena conoscenza dell’offerta LA seconda classificata, la cui impugnazione è strettamente pregiudiziale all’impugnazione dell’aggiudicazione, anche ai fini dell’ammissibilità del ricorso. Né può pretendersi la tempestiva impugnazione dell’aggiudicazione (certamente inammissibile laddove, comunque, vi sia altro incontestato concorrente che precede in graduatoria) con riserva di eventuale proposizione di motivi aggiunti (nel caso, non sicuro, di ravvisata sussistenza di vizi di legittimità in relazione al secondo classificato), dovendosi ritenere siffatto modus operandi contrario al generale principio di economia dei mezzi processuali e al divieto di abuso del processo.
Dunque, considerando che a fronte dell’avvenuta comunicazione dell’aggiudicazione (13 ottobre), la ricorrente ha tempestivamente presentato istanza di accesso all’offerta dell’operatore economico classificatosi al secondo posto (14 ottobre), altrettanto tempestivamente riscontrata dall’amministrazione (15 ottobre 2025), è da tale data che decorre il termine di trenta giorni di cui al secondo comma dell’art. 120 c.p.a.
Tale termine risulta osservato nel caso in esame, posto che il ricorso è stato notificato in data 14 novembre 2025, ossia tempestivamente.
12.2. Deve essere, altresì, disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità LA procura alle liti.
Come già ritenuto da questa Sezione (cfr. sentenza n. 392 del 3 febbraio 2025) «l’orientamento più rigoroso (secondo cui in mancanza di uno specifico contenuto riferito all’instaurando giudizio, la procura redatta su foglio separato non può essere ritenuta speciale) deve, invero, considerarsi superato alla luce LA sentenza delle Sezioni Unite LA Corte di Cassazione n. 36057 del 9 dicembre 2022.
Le S.U. hanno chiarito, invero, che a seguito LA riforma introdotta dalla legge n. 141/1997 non è possibile mantenere una distinzione tra procura a margine o in calce, da un lato, e procura su foglio separato, dall’altro.
Nella sua nuova formulazione l’art. 83 c.p.c. prevede, infatti, che “la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce”, con l’esplicito obiettivo di equiparare tale procura alla procura redatta a margine o in calce. Tanto premesso, le Sezioni Unite hanno chiarito che “due devono essere … i fari che orientano l’attività di valutazione dell’idoneità o meno LA procura speciale ai fini LA proposizione del ricorso per cassazione (come del controricorso e degli atti equiparati): da un lato, la piena valorizzazione del criterio LA collocazione topografica e, dall’altro, il principio di conservazione degli atti giuridici che, fissato come norma generale in materia di interpretazione dei contratti (art. 1367 cod. civ. ), sussiste anche in materia processuale (art. 159 cod. proc. Civ.). Traducendo in forma più concreta quanto si è detto, va affermato che la sicura riferibilità al difensore LA procura redatta a margine o in calce al ricorso sussiste anche per quella redatta su un atto separato ma congiunto materialmente al medesimo; e ciò tanto in presenza quanto in assenza di timbri di congiunzione, perché il requisito dell’incorporazione è stato legislativamente ritenuto presente anche nella seconda ipotesi. In altri termini, l’unità fisica che pacificamente esiste per la procura a margine o in calce al ricorso … è stata legalmente creata dal legislatore, per la procura redatta su foglio separato e congiunto, con la legge n. 141 del 1997. Com’è stato efficacemente detto dalla sentenza n. 2642 del 1998, «può argomentarsi che la posizione topografica LA procura conferisca la certezza LA provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e che, ad un tempo, dia luogo alla presunzione di riferibilità LA procura stessa al giudizio cui l’atto accede»” (Cass. S.U., sentenza citata).
Le Sezioni Unite hanno, inoltre, puntualizzato che la parificazione tra le diverse forme di procura è “una presunzione che dà attuazione al principio di conservazione dell’atto”. Tale presunzione non può essere superata dal fatto che “la procura contenga riferimenti ad attività tipiche del giudizio di merito”, ma solo da “espressioni che univocamente conducano ad escludere l’intenzione LA parte di proporre ricorso per cassazione.
Tale approdo interpretativo trova conferma, prosegue la sentenza, nella vigente disciplina del processo telematico che espressamente prevede che la procura alle liti “si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l’atto è notificato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche quando la procura alle liti è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine” (art. 18, comma 5, del D.M. n. 44 del 21 febbraio 2011, come sostituito dall’art. 1, comma 1, del D.M. n 48 del 3 aprile 2013).
Le Sezioni Unite hanno, quindi, affermato il seguente principio di diritto: “A seguito LA riforma dell’art. 83 cod. proc. Civ. disposta dalla legge n. 141 del 1997, il requisito LA specialità LA procura, richiesto dall’art. 365 cod. proc. Civ. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati) è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica; nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso. Tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione; tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall’art. 1367 cod. civ. e dall’art. 159 cod. proc. Civ., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà di produrre i suoi effetti”».
Alla luce del principio così enunciato deve ritenersi che la procura rilasciata dalla parte ricorrente al suo difensore, sia valida, trattandosi di procura rilasciata su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso nella quale, pur in assenza di specifici riferimenti al giudizio proposto non è dato riscontrare espressioni che univocamente conducano ad escludere l’intenzione LA parte di proporre il presente giudizio.
Nel caso di specie la procura è rilasciata su un supporto cartaceo, recante la sottoscrizione del legale rappresentante LA ricorrente e l’autenticazione da parte del difensore, che ha anch’egli firmato l’atto. La procura, datata 10 novembre 2025 e sottoscritta a Sora, è stata notificata alle altre parti e depositata in giudizio unitamente al ricorso come “copia per immagine su supporto informatico” , munita di asseverazione prevista dall'articolo 22, comma 2, del CAD “ con l'inserimento LA relativa dichiarazione in un distinto documento sottoscritto con firma digitale ” ossia, nel caso di specie, la relata di notifica, sottoscritta digitalmente dal difensore.
Dunque, in applicazione delle suesposte coordinate normative ed ermeneutiche, la procura può ritenersi “materialmente congiunta” al ricorso, anche malgrado l’omessa indicazione del provvedimento impugnato e dell’amministrazione che lo ha adottato e, in quanto tale, assistita dalla c.d. presunzione di riferibilità al medesimo. Né i controinteressati hanno evidenziato elementi di “incompatibilità” in grado di recidere la detta presunzione, che risulta corroborata sia dalla contestualità con la notifica del ricorso (procura sottoscritta il 10 novembre 2025; ricorso notificato il 14 novembre 2025) sia dall’indicazione del Tribunale adito.
13. Tanto premesso, deve osservarsi che l’esclusione, a seguito dell’accoglimento del ricorso n.r.g. 2218/2025 e del ricorso incidentale proposto dal RZ aggiudicatario nello stesso giudizio, delle imprese collocatesi al primo e al secondo posto LA graduatoria, comporta la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso n.r.g. 2539/2025 proposto dalla terza graduata per l’esclusione dalla gara del RZ LI ME RO e il conseguente annullamento dell’aggiudicazione disposta in suo favore nonché per l’esclusione dalla suddetta gara del R.T.I. secondo classificato.
14. Per quanto esposto:
a) quanto al giudizio n.r.g. 2218/2025:
- in accoglimento del ricorso principale deve essere annullata l’aggiudicazione in favore del RZ LI ME RO Service e gli ulteriori atti di gara nella parte in cui non hanno disposto l’esclusione LA controinteressata dalla procedura;
- in accoglimento del ricorso incidentale, devono essere, altresì, annullati gli atti di gara nella parte in cui non hanno disposto l’esclusione del R.T.I. costituendo tra ANità Emergenza Ambulanze S.E.A., FR RZ Servizi TA e Mew TÀ di AN OD, ricorrente principale, dalla procedura;
- in ragione dell’accoglimento dei motivi reciprocamente escludenti devono essere respinte, per difetto dei presupposti, le istanze di risarcimento del danno in forma specifica e per equivalente proposte dalla ricorrente principale;
b) quanto al giudizio n.r.g. 2539/2025:
- il ricorso proposto dalla IE PE Sociale ETS AN LO LA CR deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mirando lo stesso all’annullamento di atti già annullati in accoglimento del ricorso n.r.g. 2218/2028 e del ricorso incidentale proposto nello stesso giudizio, fatte salve le ulteriori determinazioni che la Stazione Appaltante vorrà adottare in vista dello scorrimento LA graduatoria, previa verifica LA sussistenza dei requisiti da parte LA terza graduata.
L’esito del giudizio giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AN (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti:
a) quanto al ricorso n.r.g. 2218/2025:
- accoglie il ricorso introduttivo e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nella parte in cui dispongono l’ammissione e la conseguente aggiudicazione LA gara al RZ LI ME RO Service;
- accoglie il ricorso incidentale e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nella parte in cui dispongono l’ammissione alla gara del R.T.I. costituendo tra ANità Emergenza Ambulanze S.E.A. s.r.l., FR RZ Servizi sanitari, NE TÀ di AN OD;
- rigetta le domande di risarcimento del danno in forma specifica e per equivalente proposte dalla ricorrente principale;
b) quanto al ricorso n.r.g. 2539/2025:
- lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AN nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NC AR AV, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario
TA LA CA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA LA CA | NC AR AV |
IL SEGRETARIO