Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/04/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, seconda sezione civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente rel.
2) Rossana Guzzo Consigliera
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2040/2022 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nata a [...] il giorno 04/08/1940, c.f.: ; Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il giorno 07/11/1969, c.f.: ; CP_1 C.F._2
, nata a [...] il giorno 28/08/1974, c.f.: ; CP_2 C.F._3
, nata a [...] il giorno 07/01/1978, c.f.: ; Parte_2 C.F._4
rappresentati e difesi dall'Avv. Manlio Mannino;
appellanti
CONTRO
, c.f.: ; Controparte_3 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo;
appellato, appellante incidentale
In fatto e in diritto
CP_ 1. , e hanno proposto appello avverso la sentenza del Pt_1 CP_1 Parte_2
Tribunale di Palermo dei giorni 26/4-3/5/2022, n. 1874, con cui, all'esito del giudizio dagli stessi promosso contro il per ottenere il risarcimento del danno derivato Controparte_3
dalla morte della loro congiunta (moglie di , madre degli Persona_1 Parte_1
altri) in conseguenza di epatopatia causata da emotrasfusioni infette, aveva rigettato la domanda e compensato le spese di lite.
Il ha dedotto l'inammissibilità e infondatezza dell'impugnazione e proposto appello CP_3
incidentale sulle spese del giudizio.
La causa è stata posta in decisione con ordinanza comunicata il 28.1.2025 all'esito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. Il Tribunale dopo avere precisato che la domanda degli attori era diretta al ristoro del danno da costoro patito iure proprio in conseguenza della morte di , ha riconosciuto Persona_1
la sussistenza del nesso di causalità tra le trasfusioni di sangue cui la donna era stata sottoposta e la contrazione della patologia che ha provocato il decesso, ma ha escluso che fosse stata raggiunta la prova dell'imputabilità dell'evento al a titolo di colpa. In CP_3
particolare, premesso che già dall'anno 1958, in ragione delle competenze in materia di prevenzione e tutela attribuite per legge in quell'anno al , fosse Controparte_3
astrattamente configurabile una responsabilità colposa dell'Amministrazione per la somministrazione di emoderivati infetti, ha reputato non possibile, stante la lunga e complessa storia clinica della paziente, stabilire a quale epoca potesse ragionevolmente farsi risalire la trasfusione che aveva provocato il contagio.
Gli appellanti si dolgono in primo luogo dell'interpretazione giudiziale della domanda, erronea perché ingiustificatamente circoscritta al risarcimento del danno da loro direttamente subìto, e non anche a quello sopportato dalla congiunta e da risarcire ai di lei eredi;
denunciano poi la non corretta valutazione del materiale probatorio, che, se attuata conformemente al criterio del “più probabile che non”, avrebbe dovuto indurre il giudice ad attribuire valore causale alle più numerose trasfusioni successive all'anno 1958 e ad affermare, sulla base delle stesse premesse generali enunciate in sentenza, la responsabilità del . CP_3
3.1 Quanto al primo motivo di censura, se è vero che nella parte narrativa dell'atto di citazione si narra della lunga e travagliata vicenda personale di , segnata da Persona_1
gravi patologie e da conseguenti immaginabili disagi sin dai primi anni di vita, e nel 3
conclusum dell'atto si avanza la richiesta iure hereditario di condanna del Controparte_3
al risarcimento del “danno da morte” subìto da , è innegabile che
[...] Parte_3
siffatto capo di domanda è rimasto sul piano di una generica rivendicazione, non essendo mai stato neppure precisato se gli attori hanno inteso per “danno da morte” il c.d. danno
“tanatologico” o da perdita anticipata della vita, non risarcibile come tale (Cass. 35998/2023,
26851/2023), o, con impropria definizione, un'altra voce di danno – biologico terminale o
“catastrofale” – rispetto alla quale si registrerebbe un'evidente carenza assertiva e probatoria, tale da far ritenere che la domanda, alla quale gli attori non hanno dedicato alcuno spazio negli scritti defensionali successivi alla citazione, sia stata di fatto abbandonata, per ragioni forse riconducibili alla richiesta e concessione dell'indennizzo di cui alla legge 210/1992
(vds. memoria ex art. 183 c.p.c. del 26.10.2016), e non meriti in ogni caso di essere recepita.
3.2 Quanto al secondo e più importante motivo d'impugnazione, la censura articolata dagli appellanti si rivela fondata.
Il primo giudice ha onerato gli attori della prova, che ha infine ritenuto non sufficiente, dell'esatta collocazione temporale della prima e determinante somministrazione infetta, su cui eventualmente fondare, se successiva al 14.8.1958, data di entrata in vigore della legge
296/1958, il giudizio di responsabilità per colpa del . CP_3
Secondo gli appellanti, che invocano al riguardo il criterio probatorio del “più probabile che non”, il vizio di un simile ragionamento consisterebbe anzitutto nell'aver trascurato la preponderanza numerica delle emotrasfusioni successive alla data suddetta rispetto alle anteriori. Inoltre, il giudice avrebbe omesso di ricavare per via logica la datazione probabile del contagio dal raffronto dei dati statistici enunciati dal c.t.u. con le informazioni desumibili dalla documentazione in atti. Posto che (rel. c.t.u.Tona, pag. 7) l'evoluzione dell'epatite C in cirrosi epatica avviene in genere nell'arco di trenta anni (scire licet: dal contagio, n.d.e.), il fatto che ancora nell'anno 2003 la relazione dell'Unità di Ricerca “Piera Cutino” Servizio
Autonomo per la prevenzione e la terapia della talassemia dell'Azienda Ospedaliera Cervello di Palermo non recava menzione della cirrosi epatica avrebbe dovuto indurre a datare presuntivamente il contagio a epoca successiva al 1973. 4
Osserva il Collegio che, mentre la prima considerazione critica non è del tutto convincente, giacché muove dalla indimostrata premessa logica della invariata mancanza o dell'inefficacia del controllo degli emoderivati per tutto l'arco di tempo considerato, anteriore e successivo al
1958 (gli emoderivati somministrati dopo l'istituzionalizzazione della profilassi avrebbero, in tesi, avuto la stessa probabilità di essere infetti di quelli somministrati prima), ossia dell'assoluta irrilevanza pratica dei numerosi interventi normativi elencati nella sentenza di primo grado, la seconda considerazione è condivisibile, dovendo considerarsi improbabili (o meno probabili del contrario) sia l'eventualità che nell'anno 2003 la struttura ospedaliera che da oltre vent'anni seguiva la paziente non avesse diagnosticato la cirrosi esistente sia Pt_3
l'eventualità che i tempi dell'evoluzione dell'epatite C in cirrosi epatica fossero stati, nel caso in questione, superiori a quaranta anni.
Non è superfluo rilevare, peraltro, che la prova della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale, anche di quello soggettivo, può essere fornita, in ossequio al principio della vicinanza della prova, stante l'astratta idoneità causale dell'ipotizzabile condotta colposa del , con il ricorso alle presunzioni semplici in CP_3
assenza – come nel caso in esame – della predisposizione o anche solo della produzione in giudizio della documentazione (indispensabile all'efficace perseguimento dei fini della legge istitutiva del controllo degli emoderivati) dimostrativa dell'adozione di tutte le misure utili alla prevenzione del contagio (cfr. Cass. S.U. 582/2008, da ultimo Cass. 35062/2024).
4. Passando alla liquidazione del danno subìto dai familiari di per la morte Persona_1
della congiunta, deve trovare applicazione il principio secondo cui la sofferenza morale dei genitori, del coniuge, dei figli e dei fratelli della vittima è da presumere, a nulla rilevando che questa e il superstite non convivessero o fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini della determinazione del quantum debeatur), gravando, peraltro, in tali casi, sul convenuto l'onere di provare che il soggetto deceduto e il superstite fossero tra loro indifferenti o in odio e di conseguenza che la morte del primo non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (Cass. 3904/2025).
In mancanza di alcuna allegazione o emergenza contraria idonea a far venir meno la presunzione di cui s'è appena detto, la Corte aderisce alla più recente giurisprudenza della 5
Cassazione che, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, ha stabilito che il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti e la modularità ed elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, da valutarsi, comunque, in ragione della particolarità e della eventuale eccezionalità del caso di specie (Cass. 26185/2024).
Tenuto conto dell'età della vittima e dei suoi familiari al momento del decesso, del grado del loro rapporto nonché della situazione di convivenza/non convivenza esistente, quale desumibile dal certificato storico di famiglia in atti, secondo la più recente tabella elaborata dal Tribunale di Milano (anno 2024), rispondente ai requisiti posti dalla Suprema Corte, il risarcimento del danno spettante agli attori alla data della presente sentenza è da determinare nelle seguenti misure:
, euro 250.304,00; Parte_1
, euro 219.016,00; CP_1
, euro 219.016,00; CP_2
, euro 226.838,00; Parte_2
oltre agli interessi legali compensativi, da calcolare sulle medesime somme devalutate secondo gli indici Istat FOI alla data del 11.1.2016 e rivalutate anno per anno fino alla data della presente sentenza, e agli interessi di mora di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., sull'intero montante come sopra calcolato, dalla data della presente sentenza fino al soddisfacimento del credito.
In tal senso la sentenza impugnata dev'essere riformata.
Segue, con implicito rigetto dell'appello incidentale, la condanna del a Controparte_3
rifondere agli attori oggi appellanti le spese di lite, che si liquidano, per il primo grado del giudizio, in complessivi euro 34.219,20, e per il grado di appello, in complessivi euro
14.317,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a., con distrazione in favore dell'Avv. Manlio Mannino, difensore antistatario. 6
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti;
in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo dei giorni 26/4-3/5/2022, n. 1874, appellata da , , e , condanna il Parte_1 CP_1 CP_2 Parte_2 [...]
al pagamento, in favore di della somma di euro 250.304,00, di CP_3 Parte_1
della somma di euro 219.016,00, di della somma di euro CP_1 CP_2
219.016,00, di della somma di euro 226.838,00, oltre agli interessi legali Parte_2
compensativi, da calcolare sulle somme anzidette devalutate secondo gli indici Istat FOI alla data del 11.1.2016 e rivalutate anno per anno fino alla data della presente sentenza, e agli interessi di mora di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., da calcolare sull'intero montante come sopra determinato, dalla data della presente sentenza fino al soddisfacimento del credito;
condanna il a rifondere a , , Controparte_3 Parte_1 CP_1 [...]
e le spese del giudizio, che liquida, per il primo grado, in complessivi CP_2 Parte_2 euro 34.219,20, e per l'appello, in complessivi euro 14.317,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a., con distrazione in favore dell'Avv. Manlio Mannino, difensore antistatario.
Così deciso in Palermo il giorno 24 aprile 2025
Il Presidente est.
Giuseppe Lupo