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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/06/2025, n. 8885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8885 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
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Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa ND MP, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 39729 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”, e vertente tra in proprio e in qualità di erede del sig. , Parte_1 Persona_1 elettivamente domiciliato in Roma via Quintilio Varo n. 112, presso e nello studio dell'Avv. Raul Carosi, che la rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositata la citazione introduttiva attore e
Controparte_1 convenuto contumace nonché in persona del Presidente pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nonché domiciliato ex lege presso gli Uffici dell'Avvocatura in Roma via dei Portoghesi n. 12 convenuto nonché
in persona del pro tempore, Controparte_3 CP_4 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nonché domiciliato ex lege presso gli Uffici dell'Avvocatura, in Roma via dei Portoghesi n. 12 interveniente
Motivi della Decisione
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1. Fatti controversi.
1.1 Con l'atto introduttivo della lite il sig. , assumendo di agire in Parte_1 proprio e nella qualità di erede (figlio) del sig. ha citato in giudizio la Persona_1
Repubblica tedesca e la chiedendo di: CP_1 Controparte_2
«dichiarare la competenza giurisdizionale e territoriale del Tribunale Civile di Roma, ritenere e dichiarare che la/le parte/parti convenuta/convenute sono responsabili civilmente per il danno materiale e danno morale che il signo ha subito Persona_1
a causa della sua deportazione e della detenzione nel campo di concentramento di
Auschwitz, e conseguentemente condannare la convenuta ad un equo risarcimento a favore dell'attore non inferiore a 50.000 €, oltre interessi del 4% e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso e fino all'effettivo soddisfo, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia».
Il tutto con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore.
A sostegno della domanda, la parte attrice ha dedotto che il genitore, benché civile non direttamente coinvolto nel conflitto bellico, subiva crimini di guerra e contro l'umanità tristemente noti alla Storia, quali la deportazione, la tortura, la riduzione in schiavitù.
In particolare, il sig. veniva arrestato a Roma il 21 febbraio 1944 e Persona_1 condotto prima al carcere di Roma, quindi nel campo di prigionia di Fossoli (Carpi); in data 5 aprile 1944 veniva deportato, con il convoglio n. 9, ad Auschwitz, dove giungeva in data 10 aprile 1944 e restava ivi ristretto fino a quanto liberato dalle Forze Alleate, in data 18 gennaio 1945.
Precisando di avere interesse a veder risarcire il danno non patrimoniale e patrimoniale patito dal proprio dante causa, l'attore ha sostenuto che la prova dei fatti allegati fosse fornita dalla documentazione raccolta a fini di ricerca storica dalla CDEC -
Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, nella quale risultavano i dati di tutti i deportati dal terzo Reich di religione ebraica durante la seconda guerra mondiale, dal “Libro della Memoria: gli Ebrei deportati dall'Italia, 1943-1945” di
[...]
, da “Il Libro della Shoa Italiana” di Per_2 Persona_3
La parte attrice ha convenuto in giudizio anche la Repubblica Italiana, sia in virtù della responsabilità concorrente per i suddetti crimini (in quanto il Regno d'Italia era alleato della Germania nazista), sia in virtù dell'accordo italo-tedesco del 2/6/1961.
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La parte attrice ha quantificato il danno non patrimoniale in somma non inferiore ad euro 50.000,00, chiedendo anche il danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria mediante il riconoscimento degli interessi al tasso del 4% annuo. Ha poi dedotto, anche alla luce dell'art. 43 del d.l. 30 aprile 2022 n. 36, di essere disposto a valutare eventuali proposte conciliative.
1.2 La unitamente al Controparte_2 Controparte_3
, si è tempestivamente costituita in giudizio chiedendo rigetto della
[...] domanda. In particolare, ha eccepito:
- in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva di tutti i soggetti diversi dal
, in quanto a suo dire unico soggetto da evocare CP_3 Controparte_3 in giudizio, quale titolare del Fondo istituito con l'art. 43 del decreto-legge 30 aprile
2022, n. 36, e pertanto successore ex lege (a titolo particolare) della Federale CP_1
Tedesca, nel debito risarcitorio maturato nei confronti delle vittime del Terzo Reich;
- sempre in via preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2947 comma 3 c.c.,
l'estinzione per sopravvenuta prescrizione del credito risarcitorio vantato in giudizio, in quanto derivante dal fatto-reato ravvisabile nella fattispecie (di “riduzione in schiavitù”, allora punibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 600 c.p.), soggetto a prescrizione quindicennale (art. 157, comma 1, n. 2, c.p. nella formulazione vigente ratione temporis), ed essendo interamente consumato il termine di quindici anni, decorso dalla data di cessazione della condotta illecita;
sotto tale profilo, l'Avvocatura ha dedotto che il diritto azionato avrebbe potuto esser fatto valere anche prima della pronuncia della Corte
Costituzionale n. 238 del 2014 e che non trovasse applicazione il principio, di diritto internazionale consuetudinario, di imprescrittibilità dei crimina iuris gentium, alla luce del principio costituzionale di irretroattività delle norme penali di sfavore, e vertendosi di reati perpetrati in data antecedente all'emersione della norma consuetudinaria;
- l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno patrimoniale, asseritamente patito per la mancata percezione di qualsivoglia salario per i lavori forzati cui sarebbero stati destinati i danti causa dell'attore, essendo consentito, dall'art. 43 d.l.
n. 36/2022, esclusivamente di agire «per il ristoro dei danni subìti … per la lesione di diritti inviolabili della persona»;
- in via gradata, che fosse prescritto sia il credito da risarcimento del danno patrimoniale, ex art. 2984 n. 4 c.c., sia il credito da risarcimento del danno non
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patrimoniale, per sopravvenuta estinzione del reato per morte del reo, ex art. 2947 comma 3 c.c.;
- il difetto di prova della qualità di erede, non essendo a tal fine sufficienti né il certificato di morte né l'autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del
2000, e non risultando dimostrata neppure l'accettazione dell'eredità.
Nel merito, ha eccepito la mancata allegazione e prova del danno (sia nell'an che nel quantum debeatur) asseritamente sofferto dai danti causa della parte attrice;
in subordine, ha sollevato l'eccezione di compensatio lucri cum damno ed ha affermato che, in sede di liquidazione del danno dalla somma spettante a titolo di risarcimento, dovesse essere dedotto quanto già percepito a titolo indennitario/risarcitorio in conseguenza dei medesimi fatti di causa, ed in forza della L. n. 96/1955, del d.P.R. n.
2043/1963, della L. n. 791/1980, della L n. 94/1994, dalla L. n. 541/1971.
In conclusione, ha chiesto: «Voglia codesto Ecc.mo Tribunale: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo a Controparte_3
, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data
[...] antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo a soggetti pubblici diversi;
b) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalla odierna parte attrice infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, accogliere – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento quanto l'attore ha percepito o avrebbe potuto percepire in conseguenza dei fatti per cui è causa. Spese vinte.»
La Repubblica Federale Tedesca, alla quale l'atto di citazione è stato ritualmente notificato secondo la consuetudine internazionale per via diplomatica, tramite l'Ufficio del Cerimoniale, ha scelto la contumacia. Nella dichiarazione di restituzione degli atti notificati, la Repubblica Federale di Germania ha precisato che «il tentativo di notificare all'Ambasciata atti sovrani amministrativi o giudiziari costituisce una violazione dell'art. 22 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18/04/1961. Tali atti sovrani violano peraltro l'immunità della Repubblica Federale di Germania poiché la
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circostanza su cui poggiano è di natura sovrana (acta iure imperii). Anche per tale motivo non possono essere notificati.»
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 11 giugno 2025, previa rinuncia all'assegnazione dei termini per memorie conclusionali e di replica.
2. questioni pregiudiziali.
2.1 Principalmente al fine di esaminare la questione di giurisdizione che la stessa parte attrice ha sottoposto al tribunale, è opportuno richiamare sinteticamente i principali snodi storici e giurisprudenziali in tema di crimini di guerra e contro l'umanità commessi iure imperii dalla nel secondo conflitto mondiale, con particolare CP_1 riguardo alle domande di indennizzo/risarcimento del danno da parte dei soggetti che ne furono vittime.
Proprio in occasione delle domande di risarcimento dei danni avanzate dalle vittime del Terzo Reich, la Corte di cassazione a S.U., con sentenza 11 marzo 2004, n. 5044 non ha riconosciuto allo Stato tedesco l'immunità dalla giurisdizione civile italiana;
l'immunità dello Stato estero, espressiva del principio “par in parem non habet iurisdictionem” che declina la regola dell'uguaglianza sovrana tra Stati, impone a ciascuno Stato di garantire agli altri Stati l'immunità dinanzi alle proprie Corti interne.
In sostanza la Corte ha ritenuto che il principio d'immunità giurisdizionale non sia invocabile – oltre che nel caso di atti iure gestionis, posti in essere dallo Stato straniero quale soggetto di diritto privato – nell'ipotesi di delicta imperii, ossia di condotte compiute dallo Stato in violazione delle norme internazionali poste a tutela dei diritti fondamentali della persona, collocate al vertice della gerarchia delle fonti di diritto internazionale (ius cogens).
Riconosciuto e affermato, dunque, il principio secondo cui non si sottraggono al sindacato giurisdizionale gli atti compiuti dallo Stato estero nella conduzione delle attività belliche, quando queste integrino crimini lesivi dei diritti fondamentali della persona, a partire dal 2004 i tribunali italiani hanno emesso sentenze di condanna contro lo Stato tedesco per il risarcimento dei danni in favore delle vittime delle stragi naziste, sul presupposto che tali atti dovessero essere qualificati crimini di guerra e contro l'umanità.
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La Repubblica di Germania, censurando tali sentenze per quanto ritenute CP_1 lesive del principio dell'immunità degli Stati, si è rivolta alla Corte Internazionale di
Giustizia; quest'ultima, con la sentenza del 3/02/2012 Jurisdictional Immunities of the
State; Germany v. Italy: Greece intervening, in adesione alle tesi dello Stato tedesco ha affermato che i giudici italiani fossero carenti di giurisdizione rispetto a qualsiasi azione risarcitoria eventualmente proposta nei confronti della per danni derivati da CP_1 acta imperii;
ha intimato quindi all'Italia di adottare le misure necessarie affinché le decisioni prese dai suoi tribunali in violazione del principio di immunità cessassero di produrre effetti.
Per ottemperare alla sentenza della Corte Internazionale di Giustizia, L'Italia ha emanato la legge n. 5 del 2013, ove, all'art. 3 (“esecuzione delle sentenze della Corte internazionale di giustizia”), comma 1, ha sancito l'obbligo per il giudice di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo (“quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile”) e al comma 2 ha previsto una nuova ipotesi di revocazione.
Dopo un iniziale adeguamento delle Sezioni Unite alla statuizione della CIG (Cass. n.
4284 del 21/02/2013; Cass. n. 1136 del 21/01/2014), è però intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 238 del 2014, ove ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 2 e 24 della Costituzione, della norma in questione nonché dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848, limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, nella parte in cui prevede l'obbligo per il giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della CIG del 3 febbraio 2012, che gli imponeva di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona.
L'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile - ha osservato il Giudice delle leggi - esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art. 10 Cost;
ma la stessa Costituzione impone di verificare se attraverso tale meccanismo di adattamento automatico risultino avere ingresso norme, quale appunto quella formata dall'interpretazione datane dalla CIG, che entrino in conflitto con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, tra cui il
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diritto al giudice (art. 24 Cost.) e, assieme, la garanzia del rispetto dei diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.). Per questo, nei rapporti con gli Stati stranieri, il diritto alla tutela giudiziale può essere limitato fino al punto in cui vi sia un interesse pubblico riconoscibile come preminente, ciò che non potrebbe mai dirsi in presenza di atti che non esprimono la funzione sovrana dello Stato straniero, bensì integrano crimini contro l'umanità, come la deportazione, i lavori forzati, gli eccidi. Il carattere palesemente criminale di tali fatti impedisce che a essi possa giovare lo scudo protettivo dell'immunità, operando i predetti
contro
-limiti.
Pertanto, con la pronuncia interpretativa di rigetto sopra richiamata, la Corte
Costituzionale ha affermato che, per la parte che concerne i delicta imperii, quella norma di diritto internazionale non è entrata nell'ordinamento, non operando il rinvio ex art. 10
Cost. Con la medesima sentenza n. 238, conseguentemente, la Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità della legge di adattamento speciale (art. 3, legge n. 5/2013) e della legge di esecuzione dello Statuto dell'ONU (art. 1 della legge n. 848/1957), per la parte in cui tali disposizioni imponevano, con vincolo di adeguamento alla pronuncia della
Corte internazionale dell'Aja, di declinare la giurisdizione nazionale in presenza di atti di uno Stato straniero costitutivi di crimini di guerra o contro l'umanità, lesivi dei diritti inviolabili della persona (per la riaffermazione di tali principi quanto al giudizio di esecuzione, si veda da ultimo anche Corte Costituzionale n. 159/2023).
La successiva giurisprudenza di legittimità, in attuazione di quanto affermato dalla
Consulta, ha perciò riconosciuto la prevalenza del principio del rispetto dei diritti inviolabili a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens tali da determinare la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale, con la conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una "prerogativa" dello Stato nazionale, cosicché il principio del rispetto della "sovrana uguaglianza" degli Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale (Cass., sez. un., 28/10/2015, n. 21946; Cass., sez. un.,
29/07/2016, n. 15812; Cass., sez. un., 13/01/2017, n. 762; Cass., sez. un.,28/09/2020 n.
20442).
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2.2 La premessa che precede rende ragione della sussistenza del potere di iuris-dicere nei riguardi della Repubblica Federale Tedesca, per i fatti che Le sono contestati in giudizio;
come enunciato, meglio di chi scrive, dalla Corte regolatrice in procedimento analogo al presente giudizio, «l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti "iure imperii" costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è preclusa nel nostro ordinamento, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 238 del 2014, per i "delicta imperii", per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di "ius cogens", in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali»
(Cass. Sez. Un., 28/09/2020, n. 20442; conf. da ultimo Cass. Sez. Un., 11/06/2024,
n.16136: «il principio del rispetto dei diritti inviolabili prevale sulla regola dell'immunità degli Stati esteri a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens. Siffatte violazioni determinano la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale, con la conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una prerogativa dello Stato nazionale, cosicché il principio del rispetto della sovrana uguaglianza degli
Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale», sempre riferita a causa analoga a quella ora in decisione).
Nel caso di specie, giacché vengono in esame condotte che certamente configurano crimine di guerra e contro l'umanità, avendo la parte attrice dedotto che il genitore veniva illegalmente arrestato e deportato al campo di concentramento di Auschwitz, ed ivi restava ristretto per circa nove mesi, in condizioni di totale spregio della dignità umana, si deve affermare la giurisdizione del tribunale adìto, ed il potere-dovere di pronunciare sulla domanda di risarcimento danni.
2.3 Anche la questione di “legittimazione passiva” sollevata dall'Avvocatura dello
Stato non può essere condivisa dal Tribunale.
L'eccezione trae motivo dalla norma veicolata dall'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022
(convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79), con la quale il legislatore
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italiano, al fine di dare continuità all'Accordo di Bonn del 2 giugno del 19611 e per superare l'impasse generatasi, all'esito della sentenza della CIG, nei rapporti con la
Repubblica Federale Tedesca, ha realizzato una particolare ipotesi di «meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria», come affermato dalla Corte costituzionale con la recente pronuncia n. 159 del 2023.
Il citato art. 43 del d.l. 36/2022, rubricato «Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio
1945» prevede testualmente (nelle parti d'interesse):
«1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la reso esecutivo con decreto del Presidente della Controparte_1
Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno
2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
2. Hanno diritto all'accesso al , alle condizioni e secondo le modalità previste CP_5 dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al CP_5 primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello
Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo.
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad
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oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:
a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio
1994, n. 94.
c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1.
6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile.
Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente».
In sede di verifica della compatibilità della norma con la Costituzione, ai fini della sua applicazione in seno ad una procedura di esecuzione forzata, la Corte costituzionale
(sentenza n. 159 del 21/07/2023) ha chiarito:
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«.. l'art. 43 prevede che al credito risarcitorio nei confronti dell è sostituito CP_1 un diritto di analogo contenuto sul Fondo, apprestando così una adeguata tutela alternativa a quella conseguibile con l'esecuzione forzata nei confronti della CP_1
Ciò è tanto più vero se si considera che la procedura esecutiva
[...] CP_1 delle sentenze definitive, o comunque provvisoriamente esecutive, di condanna al risarcimento dei danni, pronunciate nei confronti della Repubblica federale di Germania, soffrirebbe comunque la limitazione dell'immunità ristretta degli Stati, come sopra già affermato (al punto 3.2.), talché non sarebbe facile per il creditore procedente rinvenire beni privi di destinazione pubblicistica, e quindi pignorabili, oppure somme di danaro su conti correnti bancari o postali, di rappresentanze diplomatiche e consolari della privi della rituale dichiarazione che il conto contiene esclusivamente somme CP_1 destinate all'espletamento delle funzioni di quello Stato. 17.- Il decreto interministeriale del 28 giugno 2023 - che ha introdotto una normativa subprimaria autorizzata direttamente dalla legge (l'art. 43) - ha poi ulteriormente chiarito la portata della tutela approntata dal Fondo “ristori”. Infatti, in particolare, il comma 2 dell'art. 2 del decreto interministeriale prevede che è «a carico del , nel rispetto della normativa vigente CP_5
e secondo le procedure di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto, il pagamento dei danni liquidati nella sentenza [...] e delle spese processuali eventualmente liquidate dalla sentenza medesima, detratte le somme ricevute dall'avente diritto dalla Repubblica
Italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963 n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, della legge 29 gennaio 1994, n. 94». L'accesso al Fondo “ristori”
è, quindi, configurato come un diritto soggettivo, riveniente il suo fondamento nel titolo esecutivo già formatosi di condanna della Repubblica federale di Germania, senza che vengano in rilievo i limiti dell'immunità ristretta. [..] Sussiste, quindi, un diritto soggettivo, pieno e non condizionato, avente come contenuto il pagamento del risarcimento del danno già liquidato dalla sentenza passata in giudicato con liberazione dell'originario debitore (la con la sola detrazione di somme già ricevute e riconducibili alla CP_1 condizione di vittima di siffatti crimini di guerra (gli indennizzi dell'accordo del 1961 e altri benefici). Si tratta di una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la
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procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la e non sarebbe più CP_1 proponibile una nuova».
Se, dunque, l'art. 43, d.l. n. 36/2003, realizza una espromissione ex lege, con la sostituzione della persona del debitore in sede esecutiva, e tale per cui il credito risarcitorio maturato nei confronti della Repubblica Federale tedesca viene sostituito da un credito di natura parimenti risarcitoria, esercitabile nei confronti del MEF e mediante accesso al Fondo, è evidente che il giudizio di cognizione si debba svolgere anche (e prioritariamente) nei confronti del legittimo contraddittore della parte dedotta danneggiata, quindi di colui che sia indicato danneggiante e perciò (originario) debitore, ossia la Repubblica Federale tedesca, non potendosi altrimenti configurare, neppure in astratto, alcuna sostituzione mediante estromissione nell'obbligazione altrui. In altri termini, si dubita che una sentenza non pronunciata nei confronti della Repubblica
Federale tedesca possa costituire valido titolo di accesso al Fondo istituito ex art. 43, d.l.
n. 36/2022.
Inoltre, valorizzandosi l'inciso « In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile», contenuto all'art. 43, comma 3, d.l. n. 36/2022, deve concludersi che la pronuncia demandata al giudice della cognizione possa (se non debba) essere di condanna, ché altrimenti, se si trattasse di sentenza di mero accertamento, essa sarebbe ipso iure sprovvista di efficacia esecutiva fino al passaggio in giudicato (v. ex plurimis Cass. Sez. 3,
15/11/2013, n. 25743) sì da risultare del tutto immotivata e giuridicamente inutile la clausola di eccezione sopra riportata.
D'altronde, è stato affermato dalla Corte di legittimità, sia pure al diverso fine della regolazione della competenza (Cass. sez. 3, 19/03/2025, n. 7371) che anche il
[...]
può essere evocato in giudizio e può intervenire motu Controparte_3 proprio nel giudizio intentato in vista del successivo accesso al Fondo, in quanto soggetto giuridico destinato a subire gli effetti della condanna emessa a carico della
. CP_1
Conclusivamente, essendo presenti in giudizio sia la Repubblica Federale tedesca, sia la (in quanto citata dalla parte attrice), sia il Controparte_2 CP_3
, non ricorrono le questioni di contraddittorio sollevate Controparte_3 dall'Avvocatura dello Stato.
2.4 Anche l'eccezione di prescrizione risulta infondata, ad avviso del Tribunale.
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Il diritto internazionale, sia di natura consuetudinaria che pattizia, reca la regola della imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità e della retroattività della norma internazionale consuetudinaria che ne prevede la repressione: si può far riferimento, tra le altre, alla Convenzione ONU del 1968, alla Convenzione Europea del
1974 (il cui art. 7, secondo comma, in deroga al principio nulla poena sine lege, afferma:
“il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”), nonché la
Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (che all'art. 49, secondo comma, prevede “il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costitutiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni”).
Tali norme non sono contrarie al principio di legalità, proprio per la intrinseca caratteristica di universalità dei diritti fondamentali dell'uomo e della necessità di repressione delle loro violazioni, in qualunque tempo commesse, configuranti regole cogenti di diritto internazionale.
In tal senso merita citare la chiarissima motivazione della sentenza Cassazione penale sez. VI - 30/06/2022, n. 29951, pronunciata in materia di estradizione per il delitto di tortura consumato in Argentina, negli anni '70, in danno di un detenuto oppositore del regime, ove si legge: «l'esigenza di rendere "effettiva" la repressione di tali atroci delitti ha portato già in epoca risalente la comunità internazionale a stabilire che non sono soggetti a prescrizione i crimini contro l'umanità al fine di non ostacolare l'azione penale e l'esecuzione delle pene: tale regola è stata codificata nelle Convenzioni sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità, adottate dalle Nazioni Unite il 26 novembre 1968 e dal Consiglio d'Europa il 25 gennaio 1974. È significativo che nel dibattito per l'approvazione della Convenzione delle Nazioni Unite del 1968 molte delegazioni si erano espresse per la "riaffermazione" di un principio già esistente nel diritto internazionale generale. La stessa Convenzione dà atto che "che in nessuna delle dichiarazioni solenni, atti e convenzioni volte a perseguire e a reprimere i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità sono stati previsti limiti di tempo" e che con essa si sia voluto affermare in diritto internazionale "il principio dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità, e di assicurarne l'applicazione
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universale". Tale atto delle Nazioni Unite rappresenta quindi il punto d'arrivo di un lento, ma costante processo internazionalistico (il cui inizio è fatto addirittura risalire al
Manuale adottato dall'Istituto di diritto internazionale il 9 settembre 1880 nella sessione di Oxford, cosiddetto Manuale di Oxford) teso a reprimere in modo sempre più efficace le violazioni delle leggi e degli usi della guerra ed in tale quadro il principio dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità assume oggettivamente carattere di "jus cogens", in quanto posto a tutela di interessi generali della società internazionale (così, la sentenza del Tribunale militare di Roma nei confronti di SS RL del 22 luglio 1997). Nei lavori preparatori per la Convenzione Persona_4 delle Nazioni Unite del 2006 sulla protezione delle persone dalle sparizioni forzate si è dato atto che i crimini contro l'umanità non sono soggetti ad alcuna forma di prescrizione (Report, 4/2004/59, p. 43-46). Un rilievo particolare va dato allo Statuto di
Roma della Corte penale internazionale, sottoscritto e ratificato anche dall'Italia e dall'Argentina, che ha ribadito, codificandola, l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità (art. 29), coerentemente all'impegno primario assunto dagli Stati parte di perseguirli e di cooperare efficacemente per la loro repressione. Si è autorevolmente osservato come lo Statuto abbia rispecchiato e chiarito norme consuel:udinarie esistenti, cristallizzandole, e comunque rappresenti l'oipinio iuris di un grande numero di Stati
(così, Tribunale penale per l'ex Jugoslavia, sentenza, cas , 10 novembre 1998, Per_5
p. 227). Nello stesso senso sono da segnalare le leggi istitutive delle Camere/
Straordinarie per i crimini dei Khmer rossi, del Tribunale per Timor Est e della Corte
Suprema penale irachena, competenti per giudicare crimini contro l'umanità. Va segnalato altresì che moltissimi Stati prevedono nei loro ordinamenti l'imprescrittibilità dei reati contro l'umanità o le loro autorità giudiziarie hanno ritenuto la loro imprescrittibilità imposta dallo jus cogens (Argentina, Cile, Stati Uniti d'America), mentre nessuno Stato che ha introdotto una legge sui crimini contro l'umanità ne ha previsto lo sbarramento della punizione derivante dalla prescrizione (Nazioni Unite, Report della
International Law C:ommission, 71nna sessione, 20 agosto 2019, A/74/10). La eliminazione della prescrizione per i crimini contro l'umanità è misura inoltre indicata dagli organismi più autorevoli in materia (cfr. da ultimo il Rapporto del 2017 del
Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite nei confronti dell'Italia in tema di tortura;
Rapporto 2007-2008 del Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite, v. I, pag. 56). Sul
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piano internazionale sono da richiamare le significative pronunce delle istanze giudiziarie sovranazionali: la sentenza del 1998 nel caso del Tribunale penale Per_5 per l'ex Jugoslavia (p. 157) e quelle della Corte interamericana per i diritti umani sin dal
2001, con le quali è stata sostenuta la imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità quale norma dello jus cogens alla quale gli Stati sono tenuti inderogabilmente a conformarsi.
La Corte EDU ha più volte affermato la "inammissibilità" persino di una misura nazionale che stabilisca la prescrizione dei crimini contro l'umanità (Corte EDU, 29/03/2011, caso c. Italia, p.p. 99, 108), indicando ai giudici nazionali la strada, in assenza di Per_6 disposizioni nazionali, di adeguarsi al diritto internazionale (in tema di crimini di guerra,
Corte EDU, 17/05/2010, caso c. Lettonia, p. 208). Proprio con riferimento Per_7 all'Italia, la Corte EDU di recente ha stigmatizzato la giurisprudenza nazionale che aveva opposto alla regola dell'imprescrittibilità di tali reati il principio costituzionale di legalità
(Corte EDU, 7/04/2015, Cestaro c. Italia, p. 225)».
Ancora, giova citare la pronuncia della Corte europea diritti dell'uomo Sez. Grande
Chambre - 17/05/2010, n. 36376, secondo cui «in assenza di espliciti termini di prescrizione in materia di crimini di guerra nella normativa internazionale del '44 e nel suo silenzio successivo al riguardo, non può ritenersi in alcun modo prescritta l'azione penale interna. Pertanto la questione se in un qualche momento antecedente all'azione penale nei confronti del ricorrente tale azione fosse caduta in prescrizione ai sensi del diritto internazionale non può che trovare risposta negativa» (nello stesso senso, Corte europea diritti dell'uomo sez. II - 23/03/2010, n. 36586).
Tanto detto quanto alla prescrittibilità dello stesso fatto reato configurante un crimine contro l'umanità, a maggior ragione deve ritenersi predicabile l'imprescrittibilità del credito per risarcimento del danno eventualmente conseguito a tale crimine, in ossequio alla regola cogente di diritto internazionale (consuetudinario e quindi pattizio) sopra enunciata, non essendo oltretutto mutuabile, nel settore civile della responsabilità aquiliana (anche se da fatto-reato), il principio di prevalenza della lex mitior, valido (con i limiti sopra indicati) nel settore penale («qualora, ai fini dell'art. 2947, comma 3, c.c., occorra fare riferimento al termine di prescrizione stabilito per il reato e questo sia stato modificato dal legislatore rispetto al termine previsto al momento della consumazione dell'illecito, si deve applicare il termine di prescrizione del momento di consumazione del reato, in forza del principio di irretroattività della norma e non rilevando, agli effetti
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civilistici, il principio della norma più favorevole»; in tali termini Cass. Sez. 3, 06/12/2024,
n. 31378).
2.5 Qualche ulteriore notazione va spesa per meglio definire l'ambito del tema controverso e l'oggetto della presente decisione.
La parte attrice, vantandosi erede (figlio) di , ha svolto in citazione (v. Persona_1 le conclusioni sopra riportante, nonché alle pagine 2, 13 e 14) esclusivamente una domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali sofferti dal proprio genitore, a causa della deportazione presso il campo di concentramento di Auschwitz.
In particolare, ha fatto riferimento al danno non patrimoniale patito, fino alla liberazione da parte delle Forze Alleate, a cagione della riduzione in schiavitù, delle torture e delle vessazioni inflitte dai militari del Terzo Reich, nonché al danno patrimoniale asseritamente sofferto per via della destinazione a lavori forzati, senza ricevere alcuna retribuzione.
Tali asserzioni non sono state ulteriormente precisate in coso di causa, entro il maturarsi delle preclusioni assertive (non avendo la difesa dell'attrice depositato la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.), sicché è escluso che il tribunale possa avere riguardo a danni diversi da quelli descritti in citazione, ovvero a danni eventualmente patiti da persone diverse da quelle sopra indicate.
3. merito della lite.
3.1 Nel merito, le contestazioni dell'Avvocatura dello Stato hanno investito, in primo luogo, la prova della qualità di erede, sia sotto il profilo della prova (in tesi assente) della delazione ereditaria che della prova (parimenti in tesi assente) dell'accettazione dell'eredità devoluta dal soggetto indicato dante causa dell'attore.
In tema, occorre ricordare - con Cass. Sez. 2, 18/04/2024, n. 10519 - che «colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile,
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dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.».
Quanto all'accettazione dell'eredità, la Corte di nomofilachia enuncia, con argomenti che questo tribunale condivide: «la parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede» (così Cass. Sez. 2, 08/01/2025, n. 390).
Ciò premesso in diritto, in fatto è dimostrato che l'odierna parte attrice sia erede del sig. , grazie alla documentazione esibita in atti. Persona_1
Per Infatti, è documentato che l'attore sia nato il [...] da e Persona_1 da (all. 5 alla 2^ memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., di parte attrice), e Controparte_6 che il padre sia deceduto in Roma il 29 giugno 1975 (all. 6 ivi); è parimenti dimostrato che anche la madre, , sia deceduta in Roma il 1° settembre 1998 (all. 7, Controparte_6 ivi).
Ragion per cui, è documentato che l'odierna parte attrice sia discendente in linea retta (figlio) del sig. ; dimostrato il rapporto di parentela, e sussistendo Persona_1 un titolo legale di acquisto dell'eredità (art. 566 c.c.), è così provata la qualità di erede ab intestato in capo all'odierna parte attrice.
È il caso di aggiungere che, ove mai necessario, la domanda avanzata nel presente giudizio, volta alla reintegrazione del patrimonio ereditario, è equipollente ad una accettazione tacita.
[... Non interessa, infine, che l'odierno attore non sia l'unico erede avente causa da
(risultando la presenza di una sorella): è noto infatti che «ciascun coerede Persona_1 può domandare il pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, i quali non sono neppure litisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento poiché i contrasti sorti tra gli stessi devono trovare soluzione nell'ambito dell'eventuale e distinta procedura di divisione» (così per tutte Cass. Sez. 6, 20/11/2017, n. 27417; conf. Cass. Sez. 3, 06/05/2020, n. 8508; v. da
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ultimo Cass. Sez. 3, 18/04/2024, n. 10585: «i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt.
727 e 757 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento della sussistenza o meno del credito nei confronti di tutti»).
3.2 È inoltre raggiunta la prova del danno non patrimoniale sofferto dal genitore dell'odierna parte attrice, a causa dei crimini di guerra consumati, dalle forze del Terzo
Reich, nel periodo compreso tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.
Dalla documentazione in atti (v. in particolare le informazioni biografiche pubblicate dalla Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, all. 1 alla 2^ memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., di parte attrice) emerge infatti che Persona_1
(nato a [...] il [...]), componente della Comunità Ebraica di Roma (v. all. 2 alla 2^ memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte attrice), veniva arrestato a Roma in data 21 febbraio 1944, all'età di 22 anni;
condotto al campo di prigionia di Fossoli, veniva quindi deportato ad Auschwitz in data 5 aprile 1944, ed ivi giungeva il successivo
10 aprile, restando ivi costretto fino al 18 gennaio 1945; in data 20 ottobre 1945 tornava in Italia.
Alla luce della documentazione in atti, e considerata la condotta processuale di non contestazione dell'Avvocatura dello Stato, è dimostrato che il genitore della parte attrice abbia subìto, ad opera delle forze del Terzo Reich, l'illecito arresto, l'illecita deportazione e l'illecita detenzione presso il campo di concentramento di Auschwitz, fino alla liberazione.
Né può dubitarsi che i fatti storici come sopra accertati costituiscano un crimine di guerra e contro l'umanità; la deportazione e la riduzione in schiavitù della popolazione civile costituiscono crimine di guerra e contro l'umanità ai sensi dell'art. 6 comma 2 dello
Statuto Militare Internazionale dell'08.08.1945; anche l'art. 147 della Convenzione di
Ginevra del 12.08.1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, qualifica come grave violazione “l'omicidio intenzionale, la tortura…. la deportazione o il
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trasferimento illegali”; l'eccidio della popolazione civile costituisce crimine di guerra e contro l'umanità anche ai sensi degli artt. 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale firmato nel 1998 ed entrato in vigore del 2002.
Si tratta di principi di diritto naturale e comune a tutte le nazioni civili e che pertanto sono pacificamente applicabili a prescindere dalla data di consumazione del crimine, in virtù dell'art. 10 Cost. e anche alla luce dell'art. 7, comma 2, CEDU (secondo cui il principio “Nulla poena sine lege”, “non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”).
Il danno non patrimoniale sofferto dal dante causa dell'odierna parte attrice consiste dunque nell'immensa e inimmaginabile sofferenza fisica e psichica, nonché nel pretium doloris patiti per effetto della deportazione e delle privazioni e vessazioni cui veniva sottoposto, dalla data dell'arresto fino alla liberazione;
consiste altresì nel patimento sofferto per essere testimone, oltreché vittima, delle massime espressioni di sistematico sprezzo per l'umana dignità che la Storia abbia mai conosciuto, laddove la sofferenza veniva acuita dal fondato e costante timore della possibile ed imminente perdita della vita.
Il credito risarcitorio maturato a causa del danno non patrimoniale sopra descritto può essere liquidato facendo ricorso alla liquidazione equitativa pura ex artt. 1226 e
2056 c.c.; tuttavia, al fine di individuare un criterio di liquidazione che sia il più possibile oggettivo (anche per evitare disparità di trattamento in relazione a fattispecie analoghe)
e che tenga conto al contempo della particolarità del caso concreto e della durata della deportazione, si stima equo prendere a termine di riferimento gli importi previsti dalle tabelle del Tribunale di Roma (anno 2025) per la liquidazione del danno alla persona, che prevendono di riconoscere, per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta al
100%, l'importo di € 130,25.
Tale importo deve essere opportunamente incrementato fino ad € 200,00 giornaliere considerando le peculiarità del caso e l'entità del danno morale strettamente inteso, e plausibilmente sofferto per il violento allontanamento dall'abitazione e dal proprio ambiente di vita, per la separazione dagli altri affetti, per le condizioni in cui operata la
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deportazione e per le privazioni, per la degradazione e la vessazione sofferta presso il campo di concentramento.
Pertanto, considerata la durata complessiva del periodo trascorso tra l'arresto illegale
(21 febbraio 1944) e la liberazione da parte delle Forze Alleate (18 gennaio 1945), perdurato per 333 giorni, si stima equo liquidare l'importo di € 66.600,00 (€ 200,00 x
333) già al valore attuale, a compensazione di tutti i crediti maturati dall'ascendente della parte attrice, e pervenuti iure successionis al patrimonio di quest'ultima.
Non è invece liquidabile il danno patrimoniale asseritamente sofferto dal dante causa della parte attrice, per la mancata percezione di qualsiasi compenso o retribuzione a fronte dei lavori forzati cui questi sarebbero stati costretti.
Difatti, la riduzione in schiavitù configura un reato che non è in alcun modo assimilabile ad un rapporto lavorativo non retribuito;
in altri termini la condotta criminosa delle forze del Terzo Reich ha sicuramente prodotto un danno alle persone dei civili deportati e costretti nei campi di prigionia, di concentramento e di sterminio, ma il danno non consiste nella mancata percezione di una paga a fronte del “lavoro” prestato sotto violenza o minaccia, quanto nella sofferenza patita a causa di quella violenza e minaccia, ossia per le condizioni di deprivazione, di vessazione, di degrado che sono ben descritte da o dalle altre vittime e testimoni oculari. CP_7
D'altronde, riconoscere una retribuzione analoga a quella prevista dai Contratti
Collettivi Nazionali di Lavoro, come richiesto dalla difesa attrice (v. la citazione, pag. 13), presupporrebbe (a) di ravvisare un accordo delle parti (art. 1321 c.c.) che nella fattispecie
è chiaramente assente;
(b) di supporre tale ipotetico accordo di per sé idoneo a costituire fonte di obbligazione (art. 1173 c.c.); (c) in sostanza, di convalidare ex post quello che è un crimine di guerra: tale conclusione è impedita dalla sanzione di nullità con cui l'ordinamento (art. 1418 c.c.) colpisce tutti i contratti e i negozi giuridici che siano contrari a norme imperative, o che mostrino una causa manifestamente illecita, perché contraria alle norme imperative e all'ordine pubblico (art. 1343 c.c.).
Questo, senza considerare che, come correttamente segnalato dall'Avvocatura dello
Stato, attualmente il Fondo istituito con l'art. 43, d.l. n. 36/2003 è destinato a coprire esclusivamente i danni che il crimine di guerra e contro l'umanità abbia procurato ai diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.), e solo per questi ultimi, in applicazione della teoria dei controlimiti enunciata dalla Corte costituzionale, può predicarsi la
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giurisdizione del giudice nazionale, oltreché l'imprescrittibilità del diritto di credito da risarcimento danni.
In conclusione, può essere liquidata alla parte attrice, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito dal genitore , la complessiva somma di € Persona_1
66.600,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, che si ritengono dovuti - nonostante l'inesigibilità del credito fino al passaggio in giudicato della presente pronuncia - per la natura fruttifera del denaro (art. 1499 c.c.).
3.3 Quanto all'eccezione (in senso lato) di compensatio lucri cum damno, la documentazione esibita in giudizio dall'Avvocatura dello Stato (v. allegata alla nota del 3 maggio 2024) attesta che: in data 16 marzo 1964 presentava domanda Persona_1 alla Commissione per la ripartizione del fondo versato dalla Repubblica di CP_1
Germania in base al d.P.R. del 6 ottobre 1963, n. 2043 (all. 1); la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione per gli Indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, con verbale 0442/C del 15 giugno 1967, accoglieva la domanda ravvisando dimostrato un periodo di deportazione di n. 20 mesi (all. 2 e 3); il sig. , in luogo del quale l'erede, odierno attore, ha agito in giudizio, si Persona_1 vedeva liquidare il complessivo importo di £ 721.431.760 (all. 4), per gli stessi fatti e le stesse ragioni costituenti motivo della domanda.
Pertanto, ai sensi dell'art. 43, d.l. n. 36/2022, il credito come accertato all'esito del presente giudizio dovrà subire, in sede di accesso al Fondo, la decurtazione delle somme sopra indicate (chiaramente, da attualizzare), e percepite a titoli di beneficio o indennizzo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, sì come previsto dalla stessa norma primaria e dal decreto ministeriale del 28 giugno
2023 (art. 32).
4. Si provvede quindi come in dispositivo. Considerata la documentata elargizione di un beneficio economico correlato alla stessa vicenda che è motivo del contendere,
d'importo consistente e possibilmente eguale, se non superiore (all'esito
CP_ 2 «
1. Per accedere al i soggetti di cui all'art. 2 devono presentare apposita domanda, sottoscritta ai sensi degli articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indirizzata al Controparte_3
, Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi, Direzione dei servizi del Tesoro, di seguito,
[...] per brevità, Direzione competente, utilizzando esclusivamente il modello reperibile sul sito istituzionale del medesimo
Dipartimento e secondo le disposizioni procedurali di cui al comma 3, attestando, a pena di inammissibilità, la sussistenza CP_ delle condizioni, soggettive ed oggettive, previste per l'accesso al e indicando le somme ricevute o richieste dall'avente diritto, a titolo di benefici o indennizzi, ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791 e della legge 29 gennaio 1994, n. 94. 2. Alla domanda è in ogni caso allegata la sentenza di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), munita della certificazione dell'avvenuto passaggio in giudicato ovvero l'atto di transazione di cui alla lettera b) del medesimo art. 2, comma 1».
21 22
dell'attualizzazione) al credito riconosciuto iure successionis al sig. , Parte_1 sussistono evidenti ragioni di compensazione integrale delle spese della lite.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
[...
- accerta e dichiara che ha maturato, in qualità di erede del sig. Parte_1
(nato a [...] il [...] e deceduto in Roma il 29 giugno 1975, nei Persona_1 confronti della Repubblica Federale Tedesca e per le ragioni e i titoli indicati in narrativa, il credito di di € 66.600,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- accerta che sussistono i presupposti per la detrazione (anche in sede esecutiva), dall'importo di € 66.600,00, delle somme già liquidate (al valore attualizzato) in favore del sig. , per la deportazione sofferta dal 21 febbraio 1944 al 18 gennaio Persona_1
1945, di cui al par.
3.3 della presente sentenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese del grado.
Roma, 14 giugno 2025
Il Giudice
ND MP
22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Reso esecutivo con il d.P.R. del 14 aprile del 1962, n. 1263, ove si prevede che «il Governo italiano dichiara che sono definite tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica o nei confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, purché derivanti da CP_1 CP_1 diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945».
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE il Tribunale, in persona del giudice dott.ssa ND MP, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 39729 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”, e vertente tra in proprio e in qualità di erede del sig. , Parte_1 Persona_1 elettivamente domiciliato in Roma via Quintilio Varo n. 112, presso e nello studio dell'Avv. Raul Carosi, che la rappresenta e difende per procura su foglio separato allegato alla busta eml con cui depositata la citazione introduttiva attore e
Controparte_1 convenuto contumace nonché in persona del Presidente pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nonché domiciliato ex lege presso gli Uffici dell'Avvocatura in Roma via dei Portoghesi n. 12 convenuto nonché
in persona del pro tempore, Controparte_3 CP_4 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nonché domiciliato ex lege presso gli Uffici dell'Avvocatura, in Roma via dei Portoghesi n. 12 interveniente
Motivi della Decisione
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1. Fatti controversi.
1.1 Con l'atto introduttivo della lite il sig. , assumendo di agire in Parte_1 proprio e nella qualità di erede (figlio) del sig. ha citato in giudizio la Persona_1
Repubblica tedesca e la chiedendo di: CP_1 Controparte_2
«dichiarare la competenza giurisdizionale e territoriale del Tribunale Civile di Roma, ritenere e dichiarare che la/le parte/parti convenuta/convenute sono responsabili civilmente per il danno materiale e danno morale che il signo ha subito Persona_1
a causa della sua deportazione e della detenzione nel campo di concentramento di
Auschwitz, e conseguentemente condannare la convenuta ad un equo risarcimento a favore dell'attore non inferiore a 50.000 €, oltre interessi del 4% e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso e fino all'effettivo soddisfo, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia».
Il tutto con vittoria di spese da distrarsi in favore del difensore.
A sostegno della domanda, la parte attrice ha dedotto che il genitore, benché civile non direttamente coinvolto nel conflitto bellico, subiva crimini di guerra e contro l'umanità tristemente noti alla Storia, quali la deportazione, la tortura, la riduzione in schiavitù.
In particolare, il sig. veniva arrestato a Roma il 21 febbraio 1944 e Persona_1 condotto prima al carcere di Roma, quindi nel campo di prigionia di Fossoli (Carpi); in data 5 aprile 1944 veniva deportato, con il convoglio n. 9, ad Auschwitz, dove giungeva in data 10 aprile 1944 e restava ivi ristretto fino a quanto liberato dalle Forze Alleate, in data 18 gennaio 1945.
Precisando di avere interesse a veder risarcire il danno non patrimoniale e patrimoniale patito dal proprio dante causa, l'attore ha sostenuto che la prova dei fatti allegati fosse fornita dalla documentazione raccolta a fini di ricerca storica dalla CDEC -
Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, nella quale risultavano i dati di tutti i deportati dal terzo Reich di religione ebraica durante la seconda guerra mondiale, dal “Libro della Memoria: gli Ebrei deportati dall'Italia, 1943-1945” di
[...]
, da “Il Libro della Shoa Italiana” di Per_2 Persona_3
La parte attrice ha convenuto in giudizio anche la Repubblica Italiana, sia in virtù della responsabilità concorrente per i suddetti crimini (in quanto il Regno d'Italia era alleato della Germania nazista), sia in virtù dell'accordo italo-tedesco del 2/6/1961.
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La parte attrice ha quantificato il danno non patrimoniale in somma non inferiore ad euro 50.000,00, chiedendo anche il danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria mediante il riconoscimento degli interessi al tasso del 4% annuo. Ha poi dedotto, anche alla luce dell'art. 43 del d.l. 30 aprile 2022 n. 36, di essere disposto a valutare eventuali proposte conciliative.
1.2 La unitamente al Controparte_2 Controparte_3
, si è tempestivamente costituita in giudizio chiedendo rigetto della
[...] domanda. In particolare, ha eccepito:
- in via preliminare, il difetto di legittimazione passiva di tutti i soggetti diversi dal
, in quanto a suo dire unico soggetto da evocare CP_3 Controparte_3 in giudizio, quale titolare del Fondo istituito con l'art. 43 del decreto-legge 30 aprile
2022, n. 36, e pertanto successore ex lege (a titolo particolare) della Federale CP_1
Tedesca, nel debito risarcitorio maturato nei confronti delle vittime del Terzo Reich;
- sempre in via preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2947 comma 3 c.c.,
l'estinzione per sopravvenuta prescrizione del credito risarcitorio vantato in giudizio, in quanto derivante dal fatto-reato ravvisabile nella fattispecie (di “riduzione in schiavitù”, allora punibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 600 c.p.), soggetto a prescrizione quindicennale (art. 157, comma 1, n. 2, c.p. nella formulazione vigente ratione temporis), ed essendo interamente consumato il termine di quindici anni, decorso dalla data di cessazione della condotta illecita;
sotto tale profilo, l'Avvocatura ha dedotto che il diritto azionato avrebbe potuto esser fatto valere anche prima della pronuncia della Corte
Costituzionale n. 238 del 2014 e che non trovasse applicazione il principio, di diritto internazionale consuetudinario, di imprescrittibilità dei crimina iuris gentium, alla luce del principio costituzionale di irretroattività delle norme penali di sfavore, e vertendosi di reati perpetrati in data antecedente all'emersione della norma consuetudinaria;
- l'inammissibilità della domanda di risarcimento del danno patrimoniale, asseritamente patito per la mancata percezione di qualsivoglia salario per i lavori forzati cui sarebbero stati destinati i danti causa dell'attore, essendo consentito, dall'art. 43 d.l.
n. 36/2022, esclusivamente di agire «per il ristoro dei danni subìti … per la lesione di diritti inviolabili della persona»;
- in via gradata, che fosse prescritto sia il credito da risarcimento del danno patrimoniale, ex art. 2984 n. 4 c.c., sia il credito da risarcimento del danno non
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patrimoniale, per sopravvenuta estinzione del reato per morte del reo, ex art. 2947 comma 3 c.c.;
- il difetto di prova della qualità di erede, non essendo a tal fine sufficienti né il certificato di morte né l'autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del
2000, e non risultando dimostrata neppure l'accettazione dell'eredità.
Nel merito, ha eccepito la mancata allegazione e prova del danno (sia nell'an che nel quantum debeatur) asseritamente sofferto dai danti causa della parte attrice;
in subordine, ha sollevato l'eccezione di compensatio lucri cum damno ed ha affermato che, in sede di liquidazione del danno dalla somma spettante a titolo di risarcimento, dovesse essere dedotto quanto già percepito a titolo indennitario/risarcitorio in conseguenza dei medesimi fatti di causa, ed in forza della L. n. 96/1955, del d.P.R. n.
2043/1963, della L. n. 791/1980, della L n. 94/1994, dalla L. n. 541/1971.
In conclusione, ha chiesto: «Voglia codesto Ecc.mo Tribunale: a) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo a Controparte_3
, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data
[...] antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo a soggetti pubblici diversi;
b) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalla odierna parte attrice infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
c) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle superiori eccezioni e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, accogliere – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento quanto l'attore ha percepito o avrebbe potuto percepire in conseguenza dei fatti per cui è causa. Spese vinte.»
La Repubblica Federale Tedesca, alla quale l'atto di citazione è stato ritualmente notificato secondo la consuetudine internazionale per via diplomatica, tramite l'Ufficio del Cerimoniale, ha scelto la contumacia. Nella dichiarazione di restituzione degli atti notificati, la Repubblica Federale di Germania ha precisato che «il tentativo di notificare all'Ambasciata atti sovrani amministrativi o giudiziari costituisce una violazione dell'art. 22 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18/04/1961. Tali atti sovrani violano peraltro l'immunità della Repubblica Federale di Germania poiché la
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circostanza su cui poggiano è di natura sovrana (acta iure imperii). Anche per tale motivo non possono essere notificati.»
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 11 giugno 2025, previa rinuncia all'assegnazione dei termini per memorie conclusionali e di replica.
2. questioni pregiudiziali.
2.1 Principalmente al fine di esaminare la questione di giurisdizione che la stessa parte attrice ha sottoposto al tribunale, è opportuno richiamare sinteticamente i principali snodi storici e giurisprudenziali in tema di crimini di guerra e contro l'umanità commessi iure imperii dalla nel secondo conflitto mondiale, con particolare CP_1 riguardo alle domande di indennizzo/risarcimento del danno da parte dei soggetti che ne furono vittime.
Proprio in occasione delle domande di risarcimento dei danni avanzate dalle vittime del Terzo Reich, la Corte di cassazione a S.U., con sentenza 11 marzo 2004, n. 5044 non ha riconosciuto allo Stato tedesco l'immunità dalla giurisdizione civile italiana;
l'immunità dello Stato estero, espressiva del principio “par in parem non habet iurisdictionem” che declina la regola dell'uguaglianza sovrana tra Stati, impone a ciascuno Stato di garantire agli altri Stati l'immunità dinanzi alle proprie Corti interne.
In sostanza la Corte ha ritenuto che il principio d'immunità giurisdizionale non sia invocabile – oltre che nel caso di atti iure gestionis, posti in essere dallo Stato straniero quale soggetto di diritto privato – nell'ipotesi di delicta imperii, ossia di condotte compiute dallo Stato in violazione delle norme internazionali poste a tutela dei diritti fondamentali della persona, collocate al vertice della gerarchia delle fonti di diritto internazionale (ius cogens).
Riconosciuto e affermato, dunque, il principio secondo cui non si sottraggono al sindacato giurisdizionale gli atti compiuti dallo Stato estero nella conduzione delle attività belliche, quando queste integrino crimini lesivi dei diritti fondamentali della persona, a partire dal 2004 i tribunali italiani hanno emesso sentenze di condanna contro lo Stato tedesco per il risarcimento dei danni in favore delle vittime delle stragi naziste, sul presupposto che tali atti dovessero essere qualificati crimini di guerra e contro l'umanità.
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La Repubblica di Germania, censurando tali sentenze per quanto ritenute CP_1 lesive del principio dell'immunità degli Stati, si è rivolta alla Corte Internazionale di
Giustizia; quest'ultima, con la sentenza del 3/02/2012 Jurisdictional Immunities of the
State; Germany v. Italy: Greece intervening, in adesione alle tesi dello Stato tedesco ha affermato che i giudici italiani fossero carenti di giurisdizione rispetto a qualsiasi azione risarcitoria eventualmente proposta nei confronti della per danni derivati da CP_1 acta imperii;
ha intimato quindi all'Italia di adottare le misure necessarie affinché le decisioni prese dai suoi tribunali in violazione del principio di immunità cessassero di produrre effetti.
Per ottemperare alla sentenza della Corte Internazionale di Giustizia, L'Italia ha emanato la legge n. 5 del 2013, ove, all'art. 3 (“esecuzione delle sentenze della Corte internazionale di giustizia”), comma 1, ha sancito l'obbligo per il giudice di dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in ogni stato e grado del processo (“quando la Corte internazionale di giustizia, con sentenza che ha definito un procedimento di cui è stato parte lo Stato italiano, ha escluso l'assoggettamento di specifiche condotte di altro Stato alla giurisdizione civile”) e al comma 2 ha previsto una nuova ipotesi di revocazione.
Dopo un iniziale adeguamento delle Sezioni Unite alla statuizione della CIG (Cass. n.
4284 del 21/02/2013; Cass. n. 1136 del 21/01/2014), è però intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 238 del 2014, ove ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 2 e 24 della Costituzione, della norma in questione nonché dell'art. 1 della legge 17 agosto 1957, n. 848, limitatamente all'esecuzione data all'art. 94 della Carta delle Nazioni Unite, nella parte in cui prevede l'obbligo per il giudice italiano di adeguarsi alla pronuncia della CIG del 3 febbraio 2012, che gli imponeva di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini di guerra e contro l'umanità, lesivi di diritti inviolabili della persona.
L'immunità degli Stati esteri dalla giurisdizione civile - ha osservato il Giudice delle leggi - esprime una consuetudine di diritto internazionale che ha ingresso nell'ordinamento interno attraverso l'art. 10 Cost;
ma la stessa Costituzione impone di verificare se attraverso tale meccanismo di adattamento automatico risultino avere ingresso norme, quale appunto quella formata dall'interpretazione datane dalla CIG, che entrino in conflitto con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, tra cui il
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diritto al giudice (art. 24 Cost.) e, assieme, la garanzia del rispetto dei diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.). Per questo, nei rapporti con gli Stati stranieri, il diritto alla tutela giudiziale può essere limitato fino al punto in cui vi sia un interesse pubblico riconoscibile come preminente, ciò che non potrebbe mai dirsi in presenza di atti che non esprimono la funzione sovrana dello Stato straniero, bensì integrano crimini contro l'umanità, come la deportazione, i lavori forzati, gli eccidi. Il carattere palesemente criminale di tali fatti impedisce che a essi possa giovare lo scudo protettivo dell'immunità, operando i predetti
contro
-limiti.
Pertanto, con la pronuncia interpretativa di rigetto sopra richiamata, la Corte
Costituzionale ha affermato che, per la parte che concerne i delicta imperii, quella norma di diritto internazionale non è entrata nell'ordinamento, non operando il rinvio ex art. 10
Cost. Con la medesima sentenza n. 238, conseguentemente, la Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità della legge di adattamento speciale (art. 3, legge n. 5/2013) e della legge di esecuzione dello Statuto dell'ONU (art. 1 della legge n. 848/1957), per la parte in cui tali disposizioni imponevano, con vincolo di adeguamento alla pronuncia della
Corte internazionale dell'Aja, di declinare la giurisdizione nazionale in presenza di atti di uno Stato straniero costitutivi di crimini di guerra o contro l'umanità, lesivi dei diritti inviolabili della persona (per la riaffermazione di tali principi quanto al giudizio di esecuzione, si veda da ultimo anche Corte Costituzionale n. 159/2023).
La successiva giurisprudenza di legittimità, in attuazione di quanto affermato dalla
Consulta, ha perciò riconosciuto la prevalenza del principio del rispetto dei diritti inviolabili a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens tali da determinare la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale, con la conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una "prerogativa" dello Stato nazionale, cosicché il principio del rispetto della "sovrana uguaglianza" degli Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale (Cass., sez. un., 28/10/2015, n. 21946; Cass., sez. un.,
29/07/2016, n. 15812; Cass., sez. un., 13/01/2017, n. 762; Cass., sez. un.,28/09/2020 n.
20442).
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2.2 La premessa che precede rende ragione della sussistenza del potere di iuris-dicere nei riguardi della Repubblica Federale Tedesca, per i fatti che Le sono contestati in giudizio;
come enunciato, meglio di chi scrive, dalla Corte regolatrice in procedimento analogo al presente giudizio, «l'immunità dalla giurisdizione civile degli Stati esteri per atti "iure imperii" costituisce una prerogativa (e non un diritto) riconosciuta da norme consuetudinarie internazionali, la cui operatività è preclusa nel nostro ordinamento, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 238 del 2014, per i "delicta imperii", per quei crimini, cioè, compiuti in violazione di norme internazionali di "ius cogens", in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali»
(Cass. Sez. Un., 28/09/2020, n. 20442; conf. da ultimo Cass. Sez. Un., 11/06/2024,
n.16136: «il principio del rispetto dei diritti inviolabili prevale sulla regola dell'immunità degli Stati esteri a fronte di delicta imperii, cioè di atti compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens. Siffatte violazioni determinano la rottura di un potere sovrano riconoscibile come tale, con la conseguente recessione del principio dell'immunità statale, che non costituisce un diritto quanto piuttosto una prerogativa dello Stato nazionale, cosicché il principio del rispetto della sovrana uguaglianza degli
Stati deve restare privo di effetti nell'ipotesi di crimini contro l'umanità, cioè compiuti in violazione di norme internazionali di ius cogens, in quanto tali lesivi di valori universali che trascendono gli interessi delle singole comunità statali e la cui vera sostanza consiste in un abuso della sovranità statuale», sempre riferita a causa analoga a quella ora in decisione).
Nel caso di specie, giacché vengono in esame condotte che certamente configurano crimine di guerra e contro l'umanità, avendo la parte attrice dedotto che il genitore veniva illegalmente arrestato e deportato al campo di concentramento di Auschwitz, ed ivi restava ristretto per circa nove mesi, in condizioni di totale spregio della dignità umana, si deve affermare la giurisdizione del tribunale adìto, ed il potere-dovere di pronunciare sulla domanda di risarcimento danni.
2.3 Anche la questione di “legittimazione passiva” sollevata dall'Avvocatura dello
Stato non può essere condivisa dal Tribunale.
L'eccezione trae motivo dalla norma veicolata dall'art. 43 del d.l. n. 36 del 2022
(convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79), con la quale il legislatore
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italiano, al fine di dare continuità all'Accordo di Bonn del 2 giugno del 19611 e per superare l'impasse generatasi, all'esito della sentenza della CIG, nei rapporti con la
Repubblica Federale Tedesca, ha realizzato una particolare ipotesi di «meccanismo di traslazione dell'onere economico recato dall'obbligazione risarcitoria», come affermato dalla Corte costituzionale con la recente pronuncia n. 159 del 2023.
Il citato art. 43 del d.l. 36/2022, rubricato «Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio
1945» prevede testualmente (nelle parti d'interesse):
«1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la reso esecutivo con decreto del Presidente della Controparte_1
Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263, con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno
2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
2. Hanno diritto all'accesso al , alle condizioni e secondo le modalità previste CP_5 dal presente articolo e dal decreto di cui al comma 4, coloro che hanno ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6. È a carico del il pagamento delle spese processuali liquidate nelle sentenze di cui al CP_5 primo periodo. Resta ferma, in relazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli instaurati successivamente, sentita l'Avvocatura dello
Stato, la facoltà di definizione mediante transazione, che costituisce titolo per l'accesso al Fondo.
3. In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile, anche nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le sentenze aventi ad
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oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1. Le procedure esecutive basate sui titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni di cui al comma 1 o derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945 non possono essere iniziate o proseguite e i giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi sono estinti.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro della giustizia, da emanare non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite:
a) la procedura di accesso al Fondo;
b) le modalità di erogazione degli importi agli aventi diritto, detratte le somme eventualmente già ricevute dalla Repubblica italiana a titoli di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, e della legge 29 gennaio
1994, n. 94.
c) le ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
5. Il pagamento effettuato con le procedure previste al comma 4 estingue ogni diritto o ragione di credito correlata alle pretese risarcitorie per i fatti di cui al comma 1.
6. Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione, le azioni di accertamento e liquidazione dei danni di cui al comma 1 non ancora iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esercitate, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla medesima data. La decadenza è dichiarata d'ufficio dal giudice. Gli atti introduttivi relativi a tali giudizi sono notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato, nel rispetto dell'articolo 144 del codice di procedura civile.
Se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incombente».
In sede di verifica della compatibilità della norma con la Costituzione, ai fini della sua applicazione in seno ad una procedura di esecuzione forzata, la Corte costituzionale
(sentenza n. 159 del 21/07/2023) ha chiarito:
10 11
«.. l'art. 43 prevede che al credito risarcitorio nei confronti dell è sostituito CP_1 un diritto di analogo contenuto sul Fondo, apprestando così una adeguata tutela alternativa a quella conseguibile con l'esecuzione forzata nei confronti della CP_1
Ciò è tanto più vero se si considera che la procedura esecutiva
[...] CP_1 delle sentenze definitive, o comunque provvisoriamente esecutive, di condanna al risarcimento dei danni, pronunciate nei confronti della Repubblica federale di Germania, soffrirebbe comunque la limitazione dell'immunità ristretta degli Stati, come sopra già affermato (al punto 3.2.), talché non sarebbe facile per il creditore procedente rinvenire beni privi di destinazione pubblicistica, e quindi pignorabili, oppure somme di danaro su conti correnti bancari o postali, di rappresentanze diplomatiche e consolari della privi della rituale dichiarazione che il conto contiene esclusivamente somme CP_1 destinate all'espletamento delle funzioni di quello Stato. 17.- Il decreto interministeriale del 28 giugno 2023 - che ha introdotto una normativa subprimaria autorizzata direttamente dalla legge (l'art. 43) - ha poi ulteriormente chiarito la portata della tutela approntata dal Fondo “ristori”. Infatti, in particolare, il comma 2 dell'art. 2 del decreto interministeriale prevede che è «a carico del , nel rispetto della normativa vigente CP_5
e secondo le procedure di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto, il pagamento dei danni liquidati nella sentenza [...] e delle spese processuali eventualmente liquidate dalla sentenza medesima, detratte le somme ricevute dall'avente diritto dalla Repubblica
Italiana a titolo di benefici o indennizzi ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963 n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791, della legge 29 gennaio 1994, n. 94». L'accesso al Fondo “ristori”
è, quindi, configurato come un diritto soggettivo, riveniente il suo fondamento nel titolo esecutivo già formatosi di condanna della Repubblica federale di Germania, senza che vengano in rilievo i limiti dell'immunità ristretta. [..] Sussiste, quindi, un diritto soggettivo, pieno e non condizionato, avente come contenuto il pagamento del risarcimento del danno già liquidato dalla sentenza passata in giudicato con liberazione dell'originario debitore (la con la sola detrazione di somme già ricevute e riconducibili alla CP_1 condizione di vittima di siffatti crimini di guerra (gli indennizzi dell'accordo del 1961 e altri benefici). Si tratta di una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la
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procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la e non sarebbe più CP_1 proponibile una nuova».
Se, dunque, l'art. 43, d.l. n. 36/2003, realizza una espromissione ex lege, con la sostituzione della persona del debitore in sede esecutiva, e tale per cui il credito risarcitorio maturato nei confronti della Repubblica Federale tedesca viene sostituito da un credito di natura parimenti risarcitoria, esercitabile nei confronti del MEF e mediante accesso al Fondo, è evidente che il giudizio di cognizione si debba svolgere anche (e prioritariamente) nei confronti del legittimo contraddittore della parte dedotta danneggiata, quindi di colui che sia indicato danneggiante e perciò (originario) debitore, ossia la Repubblica Federale tedesca, non potendosi altrimenti configurare, neppure in astratto, alcuna sostituzione mediante estromissione nell'obbligazione altrui. In altri termini, si dubita che una sentenza non pronunciata nei confronti della Repubblica
Federale tedesca possa costituire valido titolo di accesso al Fondo istituito ex art. 43, d.l.
n. 36/2022.
Inoltre, valorizzandosi l'inciso « In deroga all'articolo 282 del codice di procedura civile», contenuto all'art. 43, comma 3, d.l. n. 36/2022, deve concludersi che la pronuncia demandata al giudice della cognizione possa (se non debba) essere di condanna, ché altrimenti, se si trattasse di sentenza di mero accertamento, essa sarebbe ipso iure sprovvista di efficacia esecutiva fino al passaggio in giudicato (v. ex plurimis Cass. Sez. 3,
15/11/2013, n. 25743) sì da risultare del tutto immotivata e giuridicamente inutile la clausola di eccezione sopra riportata.
D'altronde, è stato affermato dalla Corte di legittimità, sia pure al diverso fine della regolazione della competenza (Cass. sez. 3, 19/03/2025, n. 7371) che anche il
[...]
può essere evocato in giudizio e può intervenire motu Controparte_3 proprio nel giudizio intentato in vista del successivo accesso al Fondo, in quanto soggetto giuridico destinato a subire gli effetti della condanna emessa a carico della
. CP_1
Conclusivamente, essendo presenti in giudizio sia la Repubblica Federale tedesca, sia la (in quanto citata dalla parte attrice), sia il Controparte_2 CP_3
, non ricorrono le questioni di contraddittorio sollevate Controparte_3 dall'Avvocatura dello Stato.
2.4 Anche l'eccezione di prescrizione risulta infondata, ad avviso del Tribunale.
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Il diritto internazionale, sia di natura consuetudinaria che pattizia, reca la regola della imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità e della retroattività della norma internazionale consuetudinaria che ne prevede la repressione: si può far riferimento, tra le altre, alla Convenzione ONU del 1968, alla Convenzione Europea del
1974 (il cui art. 7, secondo comma, in deroga al principio nulla poena sine lege, afferma:
“il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”), nonché la
Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (che all'art. 49, secondo comma, prevede “il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costitutiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni”).
Tali norme non sono contrarie al principio di legalità, proprio per la intrinseca caratteristica di universalità dei diritti fondamentali dell'uomo e della necessità di repressione delle loro violazioni, in qualunque tempo commesse, configuranti regole cogenti di diritto internazionale.
In tal senso merita citare la chiarissima motivazione della sentenza Cassazione penale sez. VI - 30/06/2022, n. 29951, pronunciata in materia di estradizione per il delitto di tortura consumato in Argentina, negli anni '70, in danno di un detenuto oppositore del regime, ove si legge: «l'esigenza di rendere "effettiva" la repressione di tali atroci delitti ha portato già in epoca risalente la comunità internazionale a stabilire che non sono soggetti a prescrizione i crimini contro l'umanità al fine di non ostacolare l'azione penale e l'esecuzione delle pene: tale regola è stata codificata nelle Convenzioni sulla non applicabilità delle prescrizioni ai crimini di guerra e ai crimini contro l'umanità, adottate dalle Nazioni Unite il 26 novembre 1968 e dal Consiglio d'Europa il 25 gennaio 1974. È significativo che nel dibattito per l'approvazione della Convenzione delle Nazioni Unite del 1968 molte delegazioni si erano espresse per la "riaffermazione" di un principio già esistente nel diritto internazionale generale. La stessa Convenzione dà atto che "che in nessuna delle dichiarazioni solenni, atti e convenzioni volte a perseguire e a reprimere i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità sono stati previsti limiti di tempo" e che con essa si sia voluto affermare in diritto internazionale "il principio dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità, e di assicurarne l'applicazione
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universale". Tale atto delle Nazioni Unite rappresenta quindi il punto d'arrivo di un lento, ma costante processo internazionalistico (il cui inizio è fatto addirittura risalire al
Manuale adottato dall'Istituto di diritto internazionale il 9 settembre 1880 nella sessione di Oxford, cosiddetto Manuale di Oxford) teso a reprimere in modo sempre più efficace le violazioni delle leggi e degli usi della guerra ed in tale quadro il principio dell'imprescrittibilità dei crimini di guerra e dei crimini contro l'umanità assume oggettivamente carattere di "jus cogens", in quanto posto a tutela di interessi generali della società internazionale (così, la sentenza del Tribunale militare di Roma nei confronti di SS RL del 22 luglio 1997). Nei lavori preparatori per la Convenzione Persona_4 delle Nazioni Unite del 2006 sulla protezione delle persone dalle sparizioni forzate si è dato atto che i crimini contro l'umanità non sono soggetti ad alcuna forma di prescrizione (Report, 4/2004/59, p. 43-46). Un rilievo particolare va dato allo Statuto di
Roma della Corte penale internazionale, sottoscritto e ratificato anche dall'Italia e dall'Argentina, che ha ribadito, codificandola, l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità (art. 29), coerentemente all'impegno primario assunto dagli Stati parte di perseguirli e di cooperare efficacemente per la loro repressione. Si è autorevolmente osservato come lo Statuto abbia rispecchiato e chiarito norme consuel:udinarie esistenti, cristallizzandole, e comunque rappresenti l'oipinio iuris di un grande numero di Stati
(così, Tribunale penale per l'ex Jugoslavia, sentenza, cas , 10 novembre 1998, Per_5
p. 227). Nello stesso senso sono da segnalare le leggi istitutive delle Camere/
Straordinarie per i crimini dei Khmer rossi, del Tribunale per Timor Est e della Corte
Suprema penale irachena, competenti per giudicare crimini contro l'umanità. Va segnalato altresì che moltissimi Stati prevedono nei loro ordinamenti l'imprescrittibilità dei reati contro l'umanità o le loro autorità giudiziarie hanno ritenuto la loro imprescrittibilità imposta dallo jus cogens (Argentina, Cile, Stati Uniti d'America), mentre nessuno Stato che ha introdotto una legge sui crimini contro l'umanità ne ha previsto lo sbarramento della punizione derivante dalla prescrizione (Nazioni Unite, Report della
International Law C:ommission, 71nna sessione, 20 agosto 2019, A/74/10). La eliminazione della prescrizione per i crimini contro l'umanità è misura inoltre indicata dagli organismi più autorevoli in materia (cfr. da ultimo il Rapporto del 2017 del
Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite nei confronti dell'Italia in tema di tortura;
Rapporto 2007-2008 del Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite, v. I, pag. 56). Sul
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piano internazionale sono da richiamare le significative pronunce delle istanze giudiziarie sovranazionali: la sentenza del 1998 nel caso del Tribunale penale Per_5 per l'ex Jugoslavia (p. 157) e quelle della Corte interamericana per i diritti umani sin dal
2001, con le quali è stata sostenuta la imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità quale norma dello jus cogens alla quale gli Stati sono tenuti inderogabilmente a conformarsi.
La Corte EDU ha più volte affermato la "inammissibilità" persino di una misura nazionale che stabilisca la prescrizione dei crimini contro l'umanità (Corte EDU, 29/03/2011, caso c. Italia, p.p. 99, 108), indicando ai giudici nazionali la strada, in assenza di Per_6 disposizioni nazionali, di adeguarsi al diritto internazionale (in tema di crimini di guerra,
Corte EDU, 17/05/2010, caso c. Lettonia, p. 208). Proprio con riferimento Per_7 all'Italia, la Corte EDU di recente ha stigmatizzato la giurisprudenza nazionale che aveva opposto alla regola dell'imprescrittibilità di tali reati il principio costituzionale di legalità
(Corte EDU, 7/04/2015, Cestaro c. Italia, p. 225)».
Ancora, giova citare la pronuncia della Corte europea diritti dell'uomo Sez. Grande
Chambre - 17/05/2010, n. 36376, secondo cui «in assenza di espliciti termini di prescrizione in materia di crimini di guerra nella normativa internazionale del '44 e nel suo silenzio successivo al riguardo, non può ritenersi in alcun modo prescritta l'azione penale interna. Pertanto la questione se in un qualche momento antecedente all'azione penale nei confronti del ricorrente tale azione fosse caduta in prescrizione ai sensi del diritto internazionale non può che trovare risposta negativa» (nello stesso senso, Corte europea diritti dell'uomo sez. II - 23/03/2010, n. 36586).
Tanto detto quanto alla prescrittibilità dello stesso fatto reato configurante un crimine contro l'umanità, a maggior ragione deve ritenersi predicabile l'imprescrittibilità del credito per risarcimento del danno eventualmente conseguito a tale crimine, in ossequio alla regola cogente di diritto internazionale (consuetudinario e quindi pattizio) sopra enunciata, non essendo oltretutto mutuabile, nel settore civile della responsabilità aquiliana (anche se da fatto-reato), il principio di prevalenza della lex mitior, valido (con i limiti sopra indicati) nel settore penale («qualora, ai fini dell'art. 2947, comma 3, c.c., occorra fare riferimento al termine di prescrizione stabilito per il reato e questo sia stato modificato dal legislatore rispetto al termine previsto al momento della consumazione dell'illecito, si deve applicare il termine di prescrizione del momento di consumazione del reato, in forza del principio di irretroattività della norma e non rilevando, agli effetti
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civilistici, il principio della norma più favorevole»; in tali termini Cass. Sez. 3, 06/12/2024,
n. 31378).
2.5 Qualche ulteriore notazione va spesa per meglio definire l'ambito del tema controverso e l'oggetto della presente decisione.
La parte attrice, vantandosi erede (figlio) di , ha svolto in citazione (v. Persona_1 le conclusioni sopra riportante, nonché alle pagine 2, 13 e 14) esclusivamente una domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali sofferti dal proprio genitore, a causa della deportazione presso il campo di concentramento di Auschwitz.
In particolare, ha fatto riferimento al danno non patrimoniale patito, fino alla liberazione da parte delle Forze Alleate, a cagione della riduzione in schiavitù, delle torture e delle vessazioni inflitte dai militari del Terzo Reich, nonché al danno patrimoniale asseritamente sofferto per via della destinazione a lavori forzati, senza ricevere alcuna retribuzione.
Tali asserzioni non sono state ulteriormente precisate in coso di causa, entro il maturarsi delle preclusioni assertive (non avendo la difesa dell'attrice depositato la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.), sicché è escluso che il tribunale possa avere riguardo a danni diversi da quelli descritti in citazione, ovvero a danni eventualmente patiti da persone diverse da quelle sopra indicate.
3. merito della lite.
3.1 Nel merito, le contestazioni dell'Avvocatura dello Stato hanno investito, in primo luogo, la prova della qualità di erede, sia sotto il profilo della prova (in tesi assente) della delazione ereditaria che della prova (parimenti in tesi assente) dell'accettazione dell'eredità devoluta dal soggetto indicato dante causa dell'attore.
In tema, occorre ricordare - con Cass. Sez. 2, 18/04/2024, n. 10519 - che «colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art. 2697 c.c., del decesso della parte originaria e della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire (o a contraddire); per quanto concerne la delazione dell'eredità, tale onere - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile,
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dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c.».
Quanto all'accettazione dell'eredità, la Corte di nomofilachia enuncia, con argomenti che questo tribunale condivide: «la parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede» (così Cass. Sez. 2, 08/01/2025, n. 390).
Ciò premesso in diritto, in fatto è dimostrato che l'odierna parte attrice sia erede del sig. , grazie alla documentazione esibita in atti. Persona_1
Per Infatti, è documentato che l'attore sia nato il [...] da e Persona_1 da (all. 5 alla 2^ memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., di parte attrice), e Controparte_6 che il padre sia deceduto in Roma il 29 giugno 1975 (all. 6 ivi); è parimenti dimostrato che anche la madre, , sia deceduta in Roma il 1° settembre 1998 (all. 7, Controparte_6 ivi).
Ragion per cui, è documentato che l'odierna parte attrice sia discendente in linea retta (figlio) del sig. ; dimostrato il rapporto di parentela, e sussistendo Persona_1 un titolo legale di acquisto dell'eredità (art. 566 c.c.), è così provata la qualità di erede ab intestato in capo all'odierna parte attrice.
È il caso di aggiungere che, ove mai necessario, la domanda avanzata nel presente giudizio, volta alla reintegrazione del patrimonio ereditario, è equipollente ad una accettazione tacita.
[... Non interessa, infine, che l'odierno attore non sia l'unico erede avente causa da
(risultando la presenza di una sorella): è noto infatti che «ciascun coerede Persona_1 può domandare il pagamento del credito ereditario in misura integrale o proporzionale alla quota di sua spettanza senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi, i quali non sono neppure litisconsorti necessari nel conseguente giudizio di adempimento poiché i contrasti sorti tra gli stessi devono trovare soluzione nell'ambito dell'eventuale e distinta procedura di divisione» (così per tutte Cass. Sez. 6, 20/11/2017, n. 27417; conf. Cass. Sez. 3, 06/05/2020, n. 8508; v. da
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ultimo Cass. Sez. 3, 18/04/2024, n. 10585: «i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, in conformità al disposto degli artt.
727 e 757 c.c., con la conseguenza che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l'intervento di questi ultimi in presenza dell'interesse all'accertamento della sussistenza o meno del credito nei confronti di tutti»).
3.2 È inoltre raggiunta la prova del danno non patrimoniale sofferto dal genitore dell'odierna parte attrice, a causa dei crimini di guerra consumati, dalle forze del Terzo
Reich, nel periodo compreso tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.
Dalla documentazione in atti (v. in particolare le informazioni biografiche pubblicate dalla Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, all. 1 alla 2^ memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., di parte attrice) emerge infatti che Persona_1
(nato a [...] il [...]), componente della Comunità Ebraica di Roma (v. all. 2 alla 2^ memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte attrice), veniva arrestato a Roma in data 21 febbraio 1944, all'età di 22 anni;
condotto al campo di prigionia di Fossoli, veniva quindi deportato ad Auschwitz in data 5 aprile 1944, ed ivi giungeva il successivo
10 aprile, restando ivi costretto fino al 18 gennaio 1945; in data 20 ottobre 1945 tornava in Italia.
Alla luce della documentazione in atti, e considerata la condotta processuale di non contestazione dell'Avvocatura dello Stato, è dimostrato che il genitore della parte attrice abbia subìto, ad opera delle forze del Terzo Reich, l'illecito arresto, l'illecita deportazione e l'illecita detenzione presso il campo di concentramento di Auschwitz, fino alla liberazione.
Né può dubitarsi che i fatti storici come sopra accertati costituiscano un crimine di guerra e contro l'umanità; la deportazione e la riduzione in schiavitù della popolazione civile costituiscono crimine di guerra e contro l'umanità ai sensi dell'art. 6 comma 2 dello
Statuto Militare Internazionale dell'08.08.1945; anche l'art. 147 della Convenzione di
Ginevra del 12.08.1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra, qualifica come grave violazione “l'omicidio intenzionale, la tortura…. la deportazione o il
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trasferimento illegali”; l'eccidio della popolazione civile costituisce crimine di guerra e contro l'umanità anche ai sensi degli artt. 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale firmato nel 1998 ed entrato in vigore del 2002.
Si tratta di principi di diritto naturale e comune a tutte le nazioni civili e che pertanto sono pacificamente applicabili a prescindere dalla data di consumazione del crimine, in virtù dell'art. 10 Cost. e anche alla luce dell'art. 7, comma 2, CEDU (secondo cui il principio “Nulla poena sine lege”, “non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili”).
Il danno non patrimoniale sofferto dal dante causa dell'odierna parte attrice consiste dunque nell'immensa e inimmaginabile sofferenza fisica e psichica, nonché nel pretium doloris patiti per effetto della deportazione e delle privazioni e vessazioni cui veniva sottoposto, dalla data dell'arresto fino alla liberazione;
consiste altresì nel patimento sofferto per essere testimone, oltreché vittima, delle massime espressioni di sistematico sprezzo per l'umana dignità che la Storia abbia mai conosciuto, laddove la sofferenza veniva acuita dal fondato e costante timore della possibile ed imminente perdita della vita.
Il credito risarcitorio maturato a causa del danno non patrimoniale sopra descritto può essere liquidato facendo ricorso alla liquidazione equitativa pura ex artt. 1226 e
2056 c.c.; tuttavia, al fine di individuare un criterio di liquidazione che sia il più possibile oggettivo (anche per evitare disparità di trattamento in relazione a fattispecie analoghe)
e che tenga conto al contempo della particolarità del caso concreto e della durata della deportazione, si stima equo prendere a termine di riferimento gli importi previsti dalle tabelle del Tribunale di Roma (anno 2025) per la liquidazione del danno alla persona, che prevendono di riconoscere, per ogni giorno di inabilità temporanea assoluta al
100%, l'importo di € 130,25.
Tale importo deve essere opportunamente incrementato fino ad € 200,00 giornaliere considerando le peculiarità del caso e l'entità del danno morale strettamente inteso, e plausibilmente sofferto per il violento allontanamento dall'abitazione e dal proprio ambiente di vita, per la separazione dagli altri affetti, per le condizioni in cui operata la
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deportazione e per le privazioni, per la degradazione e la vessazione sofferta presso il campo di concentramento.
Pertanto, considerata la durata complessiva del periodo trascorso tra l'arresto illegale
(21 febbraio 1944) e la liberazione da parte delle Forze Alleate (18 gennaio 1945), perdurato per 333 giorni, si stima equo liquidare l'importo di € 66.600,00 (€ 200,00 x
333) già al valore attuale, a compensazione di tutti i crediti maturati dall'ascendente della parte attrice, e pervenuti iure successionis al patrimonio di quest'ultima.
Non è invece liquidabile il danno patrimoniale asseritamente sofferto dal dante causa della parte attrice, per la mancata percezione di qualsiasi compenso o retribuzione a fronte dei lavori forzati cui questi sarebbero stati costretti.
Difatti, la riduzione in schiavitù configura un reato che non è in alcun modo assimilabile ad un rapporto lavorativo non retribuito;
in altri termini la condotta criminosa delle forze del Terzo Reich ha sicuramente prodotto un danno alle persone dei civili deportati e costretti nei campi di prigionia, di concentramento e di sterminio, ma il danno non consiste nella mancata percezione di una paga a fronte del “lavoro” prestato sotto violenza o minaccia, quanto nella sofferenza patita a causa di quella violenza e minaccia, ossia per le condizioni di deprivazione, di vessazione, di degrado che sono ben descritte da o dalle altre vittime e testimoni oculari. CP_7
D'altronde, riconoscere una retribuzione analoga a quella prevista dai Contratti
Collettivi Nazionali di Lavoro, come richiesto dalla difesa attrice (v. la citazione, pag. 13), presupporrebbe (a) di ravvisare un accordo delle parti (art. 1321 c.c.) che nella fattispecie
è chiaramente assente;
(b) di supporre tale ipotetico accordo di per sé idoneo a costituire fonte di obbligazione (art. 1173 c.c.); (c) in sostanza, di convalidare ex post quello che è un crimine di guerra: tale conclusione è impedita dalla sanzione di nullità con cui l'ordinamento (art. 1418 c.c.) colpisce tutti i contratti e i negozi giuridici che siano contrari a norme imperative, o che mostrino una causa manifestamente illecita, perché contraria alle norme imperative e all'ordine pubblico (art. 1343 c.c.).
Questo, senza considerare che, come correttamente segnalato dall'Avvocatura dello
Stato, attualmente il Fondo istituito con l'art. 43, d.l. n. 36/2003 è destinato a coprire esclusivamente i danni che il crimine di guerra e contro l'umanità abbia procurato ai diritti inviolabili della persona (art. 2 Cost.), e solo per questi ultimi, in applicazione della teoria dei controlimiti enunciata dalla Corte costituzionale, può predicarsi la
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giurisdizione del giudice nazionale, oltreché l'imprescrittibilità del diritto di credito da risarcimento danni.
In conclusione, può essere liquidata alla parte attrice, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito dal genitore , la complessiva somma di € Persona_1
66.600,00, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, che si ritengono dovuti - nonostante l'inesigibilità del credito fino al passaggio in giudicato della presente pronuncia - per la natura fruttifera del denaro (art. 1499 c.c.).
3.3 Quanto all'eccezione (in senso lato) di compensatio lucri cum damno, la documentazione esibita in giudizio dall'Avvocatura dello Stato (v. allegata alla nota del 3 maggio 2024) attesta che: in data 16 marzo 1964 presentava domanda Persona_1 alla Commissione per la ripartizione del fondo versato dalla Repubblica di CP_1
Germania in base al d.P.R. del 6 ottobre 1963, n. 2043 (all. 1); la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissione per gli Indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste, con verbale 0442/C del 15 giugno 1967, accoglieva la domanda ravvisando dimostrato un periodo di deportazione di n. 20 mesi (all. 2 e 3); il sig. , in luogo del quale l'erede, odierno attore, ha agito in giudizio, si Persona_1 vedeva liquidare il complessivo importo di £ 721.431.760 (all. 4), per gli stessi fatti e le stesse ragioni costituenti motivo della domanda.
Pertanto, ai sensi dell'art. 43, d.l. n. 36/2022, il credito come accertato all'esito del presente giudizio dovrà subire, in sede di accesso al Fondo, la decurtazione delle somme sopra indicate (chiaramente, da attualizzare), e percepite a titoli di beneficio o indennizzo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, sì come previsto dalla stessa norma primaria e dal decreto ministeriale del 28 giugno
2023 (art. 32).
4. Si provvede quindi come in dispositivo. Considerata la documentata elargizione di un beneficio economico correlato alla stessa vicenda che è motivo del contendere,
d'importo consistente e possibilmente eguale, se non superiore (all'esito
CP_ 2 «
1. Per accedere al i soggetti di cui all'art. 2 devono presentare apposita domanda, sottoscritta ai sensi degli articoli
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indirizzata al Controparte_3
, Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi, Direzione dei servizi del Tesoro, di seguito,
[...] per brevità, Direzione competente, utilizzando esclusivamente il modello reperibile sul sito istituzionale del medesimo
Dipartimento e secondo le disposizioni procedurali di cui al comma 3, attestando, a pena di inammissibilità, la sussistenza CP_ delle condizioni, soggettive ed oggettive, previste per l'accesso al e indicando le somme ricevute o richieste dall'avente diritto, a titolo di benefici o indennizzi, ai sensi della legge 10 marzo 1955, n. 96, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, della legge 18 novembre 1980, n. 791 e della legge 29 gennaio 1994, n. 94. 2. Alla domanda è in ogni caso allegata la sentenza di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), munita della certificazione dell'avvenuto passaggio in giudicato ovvero l'atto di transazione di cui alla lettera b) del medesimo art. 2, comma 1».
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dell'attualizzazione) al credito riconosciuto iure successionis al sig. , Parte_1 sussistono evidenti ragioni di compensazione integrale delle spese della lite.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
[...
- accerta e dichiara che ha maturato, in qualità di erede del sig. Parte_1
(nato a [...] il [...] e deceduto in Roma il 29 giugno 1975, nei Persona_1 confronti della Repubblica Federale Tedesca e per le ragioni e i titoli indicati in narrativa, il credito di di € 66.600,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo;
- accerta che sussistono i presupposti per la detrazione (anche in sede esecutiva), dall'importo di € 66.600,00, delle somme già liquidate (al valore attualizzato) in favore del sig. , per la deportazione sofferta dal 21 febbraio 1944 al 18 gennaio Persona_1
1945, di cui al par.
3.3 della presente sentenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese del grado.
Roma, 14 giugno 2025
Il Giudice
ND MP
22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Reso esecutivo con il d.P.R. del 14 aprile del 1962, n. 1263, ove si prevede che «il Governo italiano dichiara che sono definite tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica o nei confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, purché derivanti da CP_1 CP_1 diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945».