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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 05/06/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - composto dai magistrati: dott.ssa Federica Abiuso Presidente dott. Nicola Del Vecchio Giudice relatore ed estensore dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa n.° 849/2025 del ruolo generale, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
, C.F. , nato a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. BUOSO FEDERICA, elettivamente domiciliato come in atti
E
C.F. , nata a [...] in data [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. BUZZI ROBERTA, elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTI con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai Ricorrenti in data 26-10-1987 a Este (PD) e regolarmente trascritto presso l'Ufficio dello Stato civile del medesimo Comune al n. 82 parte II serie A anno 1987 – ordinandosi all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Este (PD) di effettuare le relative annotazioni – alle seguenti condizioni: tenuto conto della convivenza di con il padre, Per_1
1. assegnazione della casa familiare a , sita in Este, Via Ugo Lazzarini, n. 34/10; Parte_1
2. la madre potrà vedere il figlio , previo accordo con il padre;
Per_1
1
3. provvederà al mantenimento diretto di , mentre Parte_1 Per_1 Controparte_1
provvederà a sostenere il 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN;
4. L'assegno unico universale, relativo a e corrisposto dall'INPS, qualora sussistenti i Per_1
presupposti, verrà percepito per intero da;
Parte_1
5. i coniugi provvederanno ciascuno al loro personale mantenimento, nulla richiedendo l'una all'altro a titolo di assegno divorzile.
6. Le spese e competenze di causa sono interamente compensate tra le Parti”.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 4.3.2025, i coniugi ricorrenti in epigrafe indicati hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto, alle concordate condizioni, assumendo la ricorrenza delle condizioni ex lege previste per la chiesta pronuncia.
In primo luogo, i ricorrenti hanno evidenziato che dal matrimonio sono nate i figli , in data Per_2
29.2.1988, in data 14.4.1992, e , il 24.9.2000. Per_3 Per_1
Le parti hanno precisato che:
- la figlia è affetta da una grave forma di disabilità, vive da anni in una struttura gestita dalla Per_2
Fondazione FR Simone in Montagnana (PD) ed ha un amministratore di sostegno;
- è stato riconosciuto invalido al 100%, vive con il padre e percepisce una pensione che gli Per_1
consente di provvedere alle proprie spese personali;
- è economicamente autosufficiente. Per_3
Inoltre, hanno allegato che con sentenza n. 3242 depositata il 30.9.2009, il Tribunale di Padova ha pronunciato la separazione personale dei coniugi.
Essendo trascorso dalla data dell'udienza presidenziale al deposito del ricorso il termine di dodici mesi previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898 del 1970 e non essendosi ricostruita né la comunione materiale né quella spirituale tra i coniugi, le parti congiuntamente hanno chiesto che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il giudice delegato, ravvisate criticità nelle condizioni concordate proposte, tenuto conto dell'esistenza di due figli maggiorenni ma portatori di handicap, ha disposto la comparizione personale delle parti, nonché l'integrazione dei documenti.
All'udienza del 30.4.2025, dopo discussione, i ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio riportate in epigrafe, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 quarto comma c.p.c.; contestualmente hanno chiesto la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
2 2. Tanto esposto, si osserva e rileva quanto segue.
La domanda congiunta concernente la cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Difatti, tenuto conto delle loro concordi dichiarazioni, può dirsi che è del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Nel caso di specie si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b della legge n. 898/70, perché la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi– computati fino alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – dalla data dell'avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale tenutasi nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza di separazione del Tribunale di Padova del 30.11.2009 (v. documentazione allegata).
Può ritenersi provato dal comportamento delle parti che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 898/70.
Il Tribunale prende atto delle condizioni pattuite tra le parti ritenendole conformi alla legge, nonché all'interesse dei figli maggiorenni portatori di handicap grave.
3. Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto della comunanza delle domande svolte, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Este (PD) in data 26.10.1987 tra e trascritto nei Registri degli atti di Parte_1 Controparte_1
Matrimonio del Comune di Este nell'anno 1987, al numero 82, parte II, serie A;
RECEPISCE integralmente le ulteriori condizioni di divorzio congiuntamente formulate dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
DICHIARA la compensazione delle spese di lite;
MANDA alla Cancelleria di trasmettere la sentenza, in copia autentica, non appena sarà passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 27.5.2025
Il Presidente
dott.ssa Federica Abiuso
Il Giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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