Articolo 2 della Legge 9 gennaio 1962, n. 1
Articolo 1Articolo 3
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3 febbraio 1962
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13 dicembre 1962
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19 luglio 1964
Art. 2. (Finanziamenti, durata e facilitazioni)

I finanziamenti di cui alla presente legge possono essere concessi per una durata non eccedente i quindici anni ad imprese aventi i requisiti per essere proprietarie di navi italiane ai sensi degli articoli 143 e 144 del Codice della navigazione , per concorrere alla spesa di lavori iniziati dopo il 30 giugno 1961, relativi alla costruzione, trasformazione, modificazione e grandi riparazioni di navi mercantili idonee alla navigazione marittima.
I tassi massimi da applicarsi ai finanziamenti stessi saranno fissati annualmente di concerto dai Ministri per il tesoro e per la marina mercantile, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Ai finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono estese, in quanto applicabili, le norme contenute negli articoli 6, 9 (secondo comma), 10, 11 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367 , e successive modificazioni. (1) ((2))

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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 7 novembre 1962, n. 1599 ha disposto (con l'articolo unico) che "I finanziamenti di cui all' articolo 2 della legge 9 gennaio 1962, n. 1 , possono essere concessi fino al 60 per cento del prezzo dei lavori determinato dal Ministero della marina mercantile, anche per le navi prevalentemente addette al trasporto dei passeggeri di stazza lorda inferiore alle 20.000 tonnellate, e per le navi fornite di impianti o attrezzature per traffici speciali, quando il costo di costruzione rapportato al peso della nave superi di almeno il 20 per cento il costo delle normali navi da carico secco o cisterniero."

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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 21 giugno 1964, n. 461 ha disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) che "Il finanziamento di cui all' articolo 2 della legge 9 gennaio 1962, n. 1 , puo' essere concesso, per una durata non eccedente i dieci anni, anche per l'acquisto all'estero di navi gia' in esercizio di stazza lorda non superiore a 1.500 tonnellate e di eta' non superiore a dieci anni. Qualora l'acquisto si riferisca a nave di eta' superiore ad anni cinque, la durata massima, di anni dieci del finanziamento e' ridotta di altrettanti anni di quanti l'eta' della nave supera gli anni cinque."
Entrata in vigore il 19 luglio 1964
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