TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 27/10/2025, n. 3845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3845 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 2^ sez. civile, in composizione mono-
cratica, nella persona del Giudice Antonio Ruffino, ha pro-
nunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 883/2021 R.G., promossa da
in Bari, in persona Parte_1
del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv.
LO IS,
Attrice / Opponente
contro
Liquidazione Giudiziale di “ , in Controparte_1
persona del liquidatore avv. con il pa- Controparte_2
trocinio dell'avv. Roberto Cristallini,
Convenuta / Opposta
Conclusioni: come verbale di udienza del 22/05/2025, quivi da intendersi integralmente trascritte.
Il Giudice 1 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.- Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisio-
ne (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 comma 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione notificato il 09/01/2021,
il Condominio di Via Giovanni XIII n. 45 in Bari (d'ora in-
nanzi, anche semplicemente “ ) ha convenuto in Parte_1
giudizio (d'ora innanzi, anche Controparte_1
semplicemente “ ”) per sentir accogliere l'opposizione CP_1
e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente, comunque dichiarando nullo o revocando il decreto ingiuntivo n.
5227/2020 emesso dal Tribunale di Bari il 19/11/2020, non-
ché per ottenere in via riconvenzionale l'importo di euro
4.590,00 a titolo di rimborso degli esborsi sostenuti per la messa in sicurezza e a titolo di risarcimento dei danni,
oltre all'ulteriore somma risarcitoria da determinarsi a mezzo di CTU per il distacco dell'intonaco dalle pareti adiacenti il lastrico solare, entro l'importo di euro
11.528,00; con vittoria delle spese processuali.
A sostegno delle proprie domande, l'attore-opponente ha esposto che:
➢ a seguito di fenomeni infiltrativi che interessavano i piani VII e VIII, commissionava a i lavori di CP_1
pavimentazione e impermeabilizzazione del lastrico solare, con contratto di appalto del 16/06/2019;
➢ con dichiarazione del 12/02/2020 il Direttore dei La-
Il Giudice 2 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
vori accertava l'ultimazione dei lavori ma, a dispet-
to di ciò, il , già a novembre 2020, era Parte_1
costretto ad incaricare di Controparte_3
mettere in sicurezza le pareti perimetrali ammalorate da ulteriori infiltrazioni, acuitesi per le copiose precipitazioni atmosferiche dell'autunno, con l'esborso di € 1.590,00 (fattura n. 36/A);
➢ in esito al ricorso depositato il 02/11/2020, CP_1
otteneva l'ingiunzione di pagamento in danno del Con-
dominio per l'importo di € 11.528,00, a titolo di saldo dei lavori di manutenzione straordinaria ese-
guiti sul lastrico solare.
Sulla base di tali allegazioni, il ha proposto Parte_1
opposizione, eccependo la «inesigibilità del presunto cre-
dito vantato dalla » alla luce della cattiva esecu- CP_1
zione delle opere manutentive. Al contempo ha spiegato do-
manda riconvenzionale per ottenere il risarcimento dei dan-
ni per € 4.590,00, di cui € 3.000,00 in via equitativa per i disagi patiti dai condomini.
I.2.- Con comparsa di costituzione del 10/09/2021, si
è costituita negando l'esistenza degli inadempimen- CP_1
ti, contestando i fatti posti a base dell'avversa difesa,
insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo e conclu-
dendo per la reiezione dell'opposizione e della riconven-
zionale, con la condanna della opponente alle spese proces-
suali e il danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
I.3.- Alla prima udienza tenutasi in data 16/09/2021,
Il Giudice 3 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
è stata rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione e in-
vitata parte opposta ad avviare il procedimento di media-
zione, che tuttavia ha avuto esito negativo.
In sede istruttoria, rigettate le istanze di prova orale
(ord. del 19/09/2022), è stata disposta ed espletata la c.t.u. a mezzo dell'ing. che ha depositato il Per_1
proprio elaborato l'11/03/2024.
I.4.- Con comparsa di costituzione depositata il
02/08/2024, a seguito dell'apertura della Liquidazione Giu-
diziale di “ n. 81/2024, si è co- Controparte_1
stituito il Liquidatore, il quale ha insistito nelle difese in atti.
I.5.- All'udienza del 22/05/2025, la causa, sulle con-
clusioni precisate come in epigrafe, è stata riservata per la decisione, con l'assegnazione dei termini di rito ex
art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
II.- Preliminarmente, va osservato che la causa è ma-
tura per la decisione, non assumendo rilevanza le prove per testi originariamente richieste dalle parti, sulle quali nessuna ha insistito in sede di precisazione delle conclu-
sioni.
II.1.- Passando al merito, occorre rilevare che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5227/2020 si basa su un'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.,
che ha traslato sul creditore/appaltatore l'onere della prova circa la corretta esecuzione dei lavori commissionati
Il Giudice 4 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
dal Condominio.
È incontestato che a vennero commissionate opere di CP_1
manutenzione straordinaria del lastrico solare condominia-
le; ciò che è controversa è l'esecuzione a regola d'arte di siffatte opere, che può dare la stura ad una eccezione di inadempimento.
Chiarisce Cass., Sez. II, ordinanza n. 7041 del 09/03/2023:
“In tema di inadempimento del contratto d'appalto, laddove
l'opera risulti ultimata, il committente, convenuto per il
pagamento, può opporre all'appaltatore le difformità ed i
vizi dell'opera, in virtù del principio inadimpleti non est adimplendum al quale si ricollega la più specifica disposi-
zione dettata dal secondo periodo dell'ultimo comma
dell'art. 1667 c.c., analoga a quella di portata generale
di cui all'art. 1460 c.c. in materia di contratti a presta-
zioni corrispettive, anche quando la domanda di garanzia
sarebbe prescritta ed, indipendentemente, dalla contestuale
proposizione, in via riconvenzionale, di detta domanda, che
può anche mancare, senza pregiudizio alcuno per la proponi-
bilità dell'eccezione in esame”.
L'exceptio non adimpleti contractus, che è espressione del-
la volontà causale dei paciscenti, (i quali hanno inteso fissare un rapporto di corrispettività temporale tra i due arricchimenti commutativi) ha anzitutto una funzione diret-
ta ed immediata: evitare la rottura del rapporto temporale di corrispettività tra gli arricchimenti. L'identico termi-
ne di scadenza per le prestazioni sinallagmatiche costitui-
Il Giudice 5 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
sce la giustificazione dell'exceptio che, cionondimeno, ha un'altra funzione – indiretta e mediata – che consiste nel rendere più efficaci i rimedi accordati alla contraente fe-
dele contro la rottura del rapporto di corrispettività te-
leologica esistente tra gli arricchimenti: infatti permette di rendere più efficace la risoluzione per inadempimento,
la quale potrà, in tal modo, avvenire re adhuc integra.
Venendo al caso di specie, ha eseguito completamente CP_1
i lavori appaltati e, in sede di collaudo, non le sono sta-
ti mossi rilievi. Il Condominio committente, durante l'esecuzione del contratto, non ha confutato alcunché e ha accettato l'opera ultimata né, tampoco, ha contestato vizi o difformità nei sessanta giorni dalla scoperta (salvo quanto si dirà al successivo par. II.3); neppure consta che abbia formulato obiezioni in risposta alle lettere di co-
stituzione in mora dell'appaltatore.
Vale in tal senso la condivisibile ricostruzione realizzata dal CTU a pag. 21 del suo elaborato, a cui non sono state mosse osservazioni dalle parti: “È pacifico come il CP_4
, né durante l'esecuzione dei lavori, né successiva-
[...]
mente alla loro conclusione coincidente con il collaudo fi-
nale, né a seguito dell'invio delle diffide al pagamento
delle somme dovute alla società a seguito dei lavori ese-
guiti, non abbia mai inviato note di contestazione, confer-
mando, con condotta tacita, che i lavori eseguiti erano
stati verificati, collaudati ed accettati dai condomini e
dall'amministratore”.
Il Giudice 6 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
Conseguentemente, può ritenersi, in astratto, che l'appaltatore abbia assolto all'onere di provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, mediante produzione del contratto e l'allegazione delle opere compiute sul la-
strico, sicché, sempre in astratto, ha diritto al pagamento del corrispettivo in base alle pattuizioni contrattuali.
II.2.- Il committente, dal suo Parte_1
canto, ha stigmatizzato il risultato delle opere appaltate e la necessità di porvi urgente rime-
dio, avendo dovuto commissionare un intervento di risanamento ad altra ditta appaltatrice e soste-
nere il relativo costo per complessivi €
1.590,00, giusta fattura 36/A del 05/11/2020, co-
me puntualizzato a pag. 6 della comparsa conclu-
sionale depositata il 17/07/2025.
In proposito, deve venire in rilievo quanto accertato dal
CTU, che a pagg. 30 e 31 della relazione ha riscontrato,
relativamente alla porzione di lastrico solare sovrastante l'appartamento di (erede , “tracce di Controparte_5 Per_2
ristagno di acqua nella porzione dello stesso frontale agli
affacci dell'appartamento sul lastrico” e, dopo aver ese-
guito una verifica di smaltimento delle acque che interes-
sano il lastrico, ha appurato che, in prossimità della gri-
glia di raccolta acque, esse ristagnano senza defluire com-
pletamente. Dalla constatazione secondo cui “non è stata
eseguita un'idonea pendenza per lo scorrimento delle acque
meteoriche”, il CTU ha quindi correttamente desunto che i
Il Giudice 7 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
lavori realizzati sulla porzione di lastrico solare sovra-
stante l'appartamento sito all'ottavo piano, di proprietà
non possono ritenersi eseguiti a regola Controparte_5
d'arte dall'Impresa appaltatrice.
Il CTU ha quantificato la spesa di € 2.100,00 più IVA, per i lavori supplettivi, parte dei quali è stata già realizza-
ta dal Condominio, a mezzo della ditta La Nuova Termoidrau-
lica.
Da ciò deriva che, dal residuo dovuto, occorre decurtare gli oneri a carico del Committente per supplire ai vizi dei lavori: di talché il saldo ancora spettante alla am- CP_1
monta ad € 9.428,00 (oltre IVA), scaturente da € 11.528,00
- € 2.100,00.
II.3.- Resta da evidenziare che l'appaltatore convenu-
to si è costituito il giorno dell'udienza indicata nell'atto di citazione e dunque tardivamente, così incor-
rendo nelle decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.
La mancata denuncia da parte del committente dei vizi dell'opera entro il termine di 60 giorni, come previsto dall'art. 1667, commi 2 e 3, c.c., non essendo rilevabile d'ufficio (v. da ultima Cass. n. 14569/2024: “In tema di
contratto di appalto,
la decadenza del committente dall'azione di garanzia per i
vizi e difformità dell'opera, prevista dall'art. 1667 c.c.,
non è rilevabile d'ufficio, pertanto la relativa eccezione
deve essere proposta dal convenuto ai sensi dell'art. 167
c.p.c., a pena di decadenza, nella comparsa di risposta da
Il Giudice 8 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
depositarsi almeno venti giorni prima dell'udienza di com-
parizione”), doveva essere tempestivamente eccepita dall'appaltatore, il quale però è decaduto da tale eccezio-
ne per via della tardiva costituzione in causa.
Tanto legittima la decurtazione del corrispettivo dell'appaltatore in misura corrispondente agli oneri a ca-
rico del committente per porre rimedio agli accertati vizi delle opere.
III.- La domanda riconvenzionale spiegata dall'attore/opponente concerne il risarcimento (oltre che dei costi sostenuti per le riparazioni dei lavori mal ese-
guiti dall'appaltatore: tale posta è già stata riconosciu-
ta, scomputando dal corrispettivo dell'appaltatore gli one-
ri per l'eliminazione dei vizi delle opere) dei danni non patrimoniali (i “disagi” patiti dai condomini).
Si tratta di domanda che merita le sorti del rigetto, in quanto palesemente generica e carente sia sul piano dell'allegazione, sia sul piano probatorio.
IV.- L'esito della lite esclude in radice la sussi-
stenza della responsabilità da lite temeraria invocata da
. CP_1
V.- Stante la prevalente soccombenza del Parte_1
attore – tenuto a pagare all'incirca i cinque sesti del credito azionato in via monitoria – e la reiezione della riconvenzionale, le spese processuali devono porsi a suo carico per ⅔, mentre sussistono giuste ragioni per compen-
sare il restante ⅓ ai sensi dell'art. 92, capoverso, c.p.c.
Il Giudice 9 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
Alla liquidazione dei compensi deve provvedersi secondo i parametri fissati dal D.M. 55/2014, come aggiornati dal
D.M. n. 147/2022.
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, liquidati tenendo conto della non rilevante complessità delle questioni scrutinate.
Scaglione: da € 5.200,01 a € 26.000,00
Parte_2
919,00 -30% 643,30
[...]
Introduttiva 777,00 -30% 543,90
Istruttoria 1.680,00 -30% 1.176,00
Decisoria 1.701,00 -30% 1.190,70
TOTALE 3.553,90
Quota dei ⅔ 2.369,27
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbi-
ta, così dispone:
a) ACCOGLIE l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto:
a.1) REVOCA il decreto ingiuntivo n. 5227/2020 emesso da questo Tribunale in data 19/11/2020;
a.2) ND il Condominio di Via Giovanni XIII n. 45
in Bari al pagamento, in favore della
[...]
della somma Controparte_6
Il Giudice 10 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
di € 9.428,00 più IVA, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo, a titolo di corrispettivo per i lavori appaltati;
b) RIGETTA la domanda riconvenzionale del Condominio oppo-
nente;
c) RIGETTA la domanda di risarcimento per lite temeraria della convenuta opposta;
d) ND il opponente alla rifusione in favo- Parte_1
re dell'opposta di ⅔ delle spese di lite, quota che liquida in € 2.369,27, a titolo di compensi difensivi, oltre a rim- borso spese forfettarie al 15%, e CPA e IVA come per legge;
compensa le spese processuali per la restante quota di ⅓;
e) PONE le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con decreto del 20/05/2024, definitivamente a ca-
rico sia del Condominio di Via Giovanni XIII n. 45 in Bari
in misura di 2/3, sia della Liquidazione Giudiziale di “Re-
nova Costruzioni s.r.l.” in misura di 1/3, condannando chi di ragione a rifondere l'altra parte di quanto da essa eventualmente versato a tale titolo in misura maggiore di quella sopra indicata.
Bari, 27/10/2025
Il Giudice - Antonio Ruffino
Il presente provvedimento è stato redatto con la collabora-
zione del Magistrato Ordinario in Tirocinio, dott. Carlo de
Bari.
Il Giudice 11 A. Ruffino
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 2^ sez. civile, in composizione mono-
cratica, nella persona del Giudice Antonio Ruffino, ha pro-
nunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 883/2021 R.G., promossa da
in Bari, in persona Parte_1
del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv.
LO IS,
Attrice / Opponente
contro
Liquidazione Giudiziale di “ , in Controparte_1
persona del liquidatore avv. con il pa- Controparte_2
trocinio dell'avv. Roberto Cristallini,
Convenuta / Opposta
Conclusioni: come verbale di udienza del 22/05/2025, quivi da intendersi integralmente trascritte.
Il Giudice 1 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.- Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisio-
ne (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 comma 2 n. 4
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
I.1.- Con atto di citazione notificato il 09/01/2021,
il Condominio di Via Giovanni XIII n. 45 in Bari (d'ora in-
nanzi, anche semplicemente “ ) ha convenuto in Parte_1
giudizio (d'ora innanzi, anche Controparte_1
semplicemente “ ”) per sentir accogliere l'opposizione CP_1
e dichiarare che nulla è dovuto all'ingiungente, comunque dichiarando nullo o revocando il decreto ingiuntivo n.
5227/2020 emesso dal Tribunale di Bari il 19/11/2020, non-
ché per ottenere in via riconvenzionale l'importo di euro
4.590,00 a titolo di rimborso degli esborsi sostenuti per la messa in sicurezza e a titolo di risarcimento dei danni,
oltre all'ulteriore somma risarcitoria da determinarsi a mezzo di CTU per il distacco dell'intonaco dalle pareti adiacenti il lastrico solare, entro l'importo di euro
11.528,00; con vittoria delle spese processuali.
A sostegno delle proprie domande, l'attore-opponente ha esposto che:
➢ a seguito di fenomeni infiltrativi che interessavano i piani VII e VIII, commissionava a i lavori di CP_1
pavimentazione e impermeabilizzazione del lastrico solare, con contratto di appalto del 16/06/2019;
➢ con dichiarazione del 12/02/2020 il Direttore dei La-
Il Giudice 2 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
vori accertava l'ultimazione dei lavori ma, a dispet-
to di ciò, il , già a novembre 2020, era Parte_1
costretto ad incaricare di Controparte_3
mettere in sicurezza le pareti perimetrali ammalorate da ulteriori infiltrazioni, acuitesi per le copiose precipitazioni atmosferiche dell'autunno, con l'esborso di € 1.590,00 (fattura n. 36/A);
➢ in esito al ricorso depositato il 02/11/2020, CP_1
otteneva l'ingiunzione di pagamento in danno del Con-
dominio per l'importo di € 11.528,00, a titolo di saldo dei lavori di manutenzione straordinaria ese-
guiti sul lastrico solare.
Sulla base di tali allegazioni, il ha proposto Parte_1
opposizione, eccependo la «inesigibilità del presunto cre-
dito vantato dalla » alla luce della cattiva esecu- CP_1
zione delle opere manutentive. Al contempo ha spiegato do-
manda riconvenzionale per ottenere il risarcimento dei dan-
ni per € 4.590,00, di cui € 3.000,00 in via equitativa per i disagi patiti dai condomini.
I.2.- Con comparsa di costituzione del 10/09/2021, si
è costituita negando l'esistenza degli inadempimen- CP_1
ti, contestando i fatti posti a base dell'avversa difesa,
insistendo per la conferma del decreto ingiuntivo e conclu-
dendo per la reiezione dell'opposizione e della riconven-
zionale, con la condanna della opponente alle spese proces-
suali e il danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
I.3.- Alla prima udienza tenutasi in data 16/09/2021,
Il Giudice 3 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
è stata rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione e in-
vitata parte opposta ad avviare il procedimento di media-
zione, che tuttavia ha avuto esito negativo.
In sede istruttoria, rigettate le istanze di prova orale
(ord. del 19/09/2022), è stata disposta ed espletata la c.t.u. a mezzo dell'ing. che ha depositato il Per_1
proprio elaborato l'11/03/2024.
I.4.- Con comparsa di costituzione depositata il
02/08/2024, a seguito dell'apertura della Liquidazione Giu-
diziale di “ n. 81/2024, si è co- Controparte_1
stituito il Liquidatore, il quale ha insistito nelle difese in atti.
I.5.- All'udienza del 22/05/2025, la causa, sulle con-
clusioni precisate come in epigrafe, è stata riservata per la decisione, con l'assegnazione dei termini di rito ex
art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali e di replica.
II.- Preliminarmente, va osservato che la causa è ma-
tura per la decisione, non assumendo rilevanza le prove per testi originariamente richieste dalle parti, sulle quali nessuna ha insistito in sede di precisazione delle conclu-
sioni.
II.1.- Passando al merito, occorre rilevare che l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 5227/2020 si basa su un'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.,
che ha traslato sul creditore/appaltatore l'onere della prova circa la corretta esecuzione dei lavori commissionati
Il Giudice 4 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
dal Condominio.
È incontestato che a vennero commissionate opere di CP_1
manutenzione straordinaria del lastrico solare condominia-
le; ciò che è controversa è l'esecuzione a regola d'arte di siffatte opere, che può dare la stura ad una eccezione di inadempimento.
Chiarisce Cass., Sez. II, ordinanza n. 7041 del 09/03/2023:
“In tema di inadempimento del contratto d'appalto, laddove
l'opera risulti ultimata, il committente, convenuto per il
pagamento, può opporre all'appaltatore le difformità ed i
vizi dell'opera, in virtù del principio inadimpleti non est adimplendum al quale si ricollega la più specifica disposi-
zione dettata dal secondo periodo dell'ultimo comma
dell'art. 1667 c.c., analoga a quella di portata generale
di cui all'art. 1460 c.c. in materia di contratti a presta-
zioni corrispettive, anche quando la domanda di garanzia
sarebbe prescritta ed, indipendentemente, dalla contestuale
proposizione, in via riconvenzionale, di detta domanda, che
può anche mancare, senza pregiudizio alcuno per la proponi-
bilità dell'eccezione in esame”.
L'exceptio non adimpleti contractus, che è espressione del-
la volontà causale dei paciscenti, (i quali hanno inteso fissare un rapporto di corrispettività temporale tra i due arricchimenti commutativi) ha anzitutto una funzione diret-
ta ed immediata: evitare la rottura del rapporto temporale di corrispettività tra gli arricchimenti. L'identico termi-
ne di scadenza per le prestazioni sinallagmatiche costitui-
Il Giudice 5 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
sce la giustificazione dell'exceptio che, cionondimeno, ha un'altra funzione – indiretta e mediata – che consiste nel rendere più efficaci i rimedi accordati alla contraente fe-
dele contro la rottura del rapporto di corrispettività te-
leologica esistente tra gli arricchimenti: infatti permette di rendere più efficace la risoluzione per inadempimento,
la quale potrà, in tal modo, avvenire re adhuc integra.
Venendo al caso di specie, ha eseguito completamente CP_1
i lavori appaltati e, in sede di collaudo, non le sono sta-
ti mossi rilievi. Il Condominio committente, durante l'esecuzione del contratto, non ha confutato alcunché e ha accettato l'opera ultimata né, tampoco, ha contestato vizi o difformità nei sessanta giorni dalla scoperta (salvo quanto si dirà al successivo par. II.3); neppure consta che abbia formulato obiezioni in risposta alle lettere di co-
stituzione in mora dell'appaltatore.
Vale in tal senso la condivisibile ricostruzione realizzata dal CTU a pag. 21 del suo elaborato, a cui non sono state mosse osservazioni dalle parti: “È pacifico come il CP_4
, né durante l'esecuzione dei lavori, né successiva-
[...]
mente alla loro conclusione coincidente con il collaudo fi-
nale, né a seguito dell'invio delle diffide al pagamento
delle somme dovute alla società a seguito dei lavori ese-
guiti, non abbia mai inviato note di contestazione, confer-
mando, con condotta tacita, che i lavori eseguiti erano
stati verificati, collaudati ed accettati dai condomini e
dall'amministratore”.
Il Giudice 6 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
Conseguentemente, può ritenersi, in astratto, che l'appaltatore abbia assolto all'onere di provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, mediante produzione del contratto e l'allegazione delle opere compiute sul la-
strico, sicché, sempre in astratto, ha diritto al pagamento del corrispettivo in base alle pattuizioni contrattuali.
II.2.- Il committente, dal suo Parte_1
canto, ha stigmatizzato il risultato delle opere appaltate e la necessità di porvi urgente rime-
dio, avendo dovuto commissionare un intervento di risanamento ad altra ditta appaltatrice e soste-
nere il relativo costo per complessivi €
1.590,00, giusta fattura 36/A del 05/11/2020, co-
me puntualizzato a pag. 6 della comparsa conclu-
sionale depositata il 17/07/2025.
In proposito, deve venire in rilievo quanto accertato dal
CTU, che a pagg. 30 e 31 della relazione ha riscontrato,
relativamente alla porzione di lastrico solare sovrastante l'appartamento di (erede , “tracce di Controparte_5 Per_2
ristagno di acqua nella porzione dello stesso frontale agli
affacci dell'appartamento sul lastrico” e, dopo aver ese-
guito una verifica di smaltimento delle acque che interes-
sano il lastrico, ha appurato che, in prossimità della gri-
glia di raccolta acque, esse ristagnano senza defluire com-
pletamente. Dalla constatazione secondo cui “non è stata
eseguita un'idonea pendenza per lo scorrimento delle acque
meteoriche”, il CTU ha quindi correttamente desunto che i
Il Giudice 7 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
lavori realizzati sulla porzione di lastrico solare sovra-
stante l'appartamento sito all'ottavo piano, di proprietà
non possono ritenersi eseguiti a regola Controparte_5
d'arte dall'Impresa appaltatrice.
Il CTU ha quantificato la spesa di € 2.100,00 più IVA, per i lavori supplettivi, parte dei quali è stata già realizza-
ta dal Condominio, a mezzo della ditta La Nuova Termoidrau-
lica.
Da ciò deriva che, dal residuo dovuto, occorre decurtare gli oneri a carico del Committente per supplire ai vizi dei lavori: di talché il saldo ancora spettante alla am- CP_1
monta ad € 9.428,00 (oltre IVA), scaturente da € 11.528,00
- € 2.100,00.
II.3.- Resta da evidenziare che l'appaltatore convenu-
to si è costituito il giorno dell'udienza indicata nell'atto di citazione e dunque tardivamente, così incor-
rendo nelle decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.
La mancata denuncia da parte del committente dei vizi dell'opera entro il termine di 60 giorni, come previsto dall'art. 1667, commi 2 e 3, c.c., non essendo rilevabile d'ufficio (v. da ultima Cass. n. 14569/2024: “In tema di
contratto di appalto,
la decadenza del committente dall'azione di garanzia per i
vizi e difformità dell'opera, prevista dall'art. 1667 c.c.,
non è rilevabile d'ufficio, pertanto la relativa eccezione
deve essere proposta dal convenuto ai sensi dell'art. 167
c.p.c., a pena di decadenza, nella comparsa di risposta da
Il Giudice 8 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
depositarsi almeno venti giorni prima dell'udienza di com-
parizione”), doveva essere tempestivamente eccepita dall'appaltatore, il quale però è decaduto da tale eccezio-
ne per via della tardiva costituzione in causa.
Tanto legittima la decurtazione del corrispettivo dell'appaltatore in misura corrispondente agli oneri a ca-
rico del committente per porre rimedio agli accertati vizi delle opere.
III.- La domanda riconvenzionale spiegata dall'attore/opponente concerne il risarcimento (oltre che dei costi sostenuti per le riparazioni dei lavori mal ese-
guiti dall'appaltatore: tale posta è già stata riconosciu-
ta, scomputando dal corrispettivo dell'appaltatore gli one-
ri per l'eliminazione dei vizi delle opere) dei danni non patrimoniali (i “disagi” patiti dai condomini).
Si tratta di domanda che merita le sorti del rigetto, in quanto palesemente generica e carente sia sul piano dell'allegazione, sia sul piano probatorio.
IV.- L'esito della lite esclude in radice la sussi-
stenza della responsabilità da lite temeraria invocata da
. CP_1
V.- Stante la prevalente soccombenza del Parte_1
attore – tenuto a pagare all'incirca i cinque sesti del credito azionato in via monitoria – e la reiezione della riconvenzionale, le spese processuali devono porsi a suo carico per ⅔, mentre sussistono giuste ragioni per compen-
sare il restante ⅓ ai sensi dell'art. 92, capoverso, c.p.c.
Il Giudice 9 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
Alla liquidazione dei compensi deve provvedersi secondo i parametri fissati dal D.M. 55/2014, come aggiornati dal
D.M. n. 147/2022.
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, liquidati tenendo conto della non rilevante complessità delle questioni scrutinate.
Scaglione: da € 5.200,01 a € 26.000,00
Parte_2
919,00 -30% 643,30
[...]
Introduttiva 777,00 -30% 543,90
Istruttoria 1.680,00 -30% 1.176,00
Decisoria 1.701,00 -30% 1.190,70
TOTALE 3.553,90
Quota dei ⅔ 2.369,27
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbi-
ta, così dispone:
a) ACCOGLIE l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto:
a.1) REVOCA il decreto ingiuntivo n. 5227/2020 emesso da questo Tribunale in data 19/11/2020;
a.2) ND il Condominio di Via Giovanni XIII n. 45
in Bari al pagamento, in favore della
[...]
della somma Controparte_6
Il Giudice 10 A. Ruffino TRIBUNALE DI BARI
di € 9.428,00 più IVA, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo, a titolo di corrispettivo per i lavori appaltati;
b) RIGETTA la domanda riconvenzionale del Condominio oppo-
nente;
c) RIGETTA la domanda di risarcimento per lite temeraria della convenuta opposta;
d) ND il opponente alla rifusione in favo- Parte_1
re dell'opposta di ⅔ delle spese di lite, quota che liquida in € 2.369,27, a titolo di compensi difensivi, oltre a rim- borso spese forfettarie al 15%, e CPA e IVA come per legge;
compensa le spese processuali per la restante quota di ⅓;
e) PONE le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con decreto del 20/05/2024, definitivamente a ca-
rico sia del Condominio di Via Giovanni XIII n. 45 in Bari
in misura di 2/3, sia della Liquidazione Giudiziale di “Re-
nova Costruzioni s.r.l.” in misura di 1/3, condannando chi di ragione a rifondere l'altra parte di quanto da essa eventualmente versato a tale titolo in misura maggiore di quella sopra indicata.
Bari, 27/10/2025
Il Giudice - Antonio Ruffino
Il presente provvedimento è stato redatto con la collabora-
zione del Magistrato Ordinario in Tirocinio, dott. Carlo de
Bari.
Il Giudice 11 A. Ruffino