Articolo 4 della Legge 21 dicembre 1955, n. 1331
Articolo 3
Versione
22 gennaio 1956
Art. 4.
Alla copertura dell'onere di lire 2.200.000.000, di cui all'art. 3 della presente legge, si fara' fronte mediante l'utilizzazione di una corrispondente aliquota degli avanzi di gestione da versarsi allo Stato ai sensi del precedente art. 2.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 22 gennaio 1956