Art. 4.
Alla copertura dell'onere di lire 2.200.000.000, di cui all'art. 3 della presente legge, si fara' fronte mediante l'utilizzazione di una corrispondente aliquota degli avanzi di gestione da versarsi allo Stato ai sensi del precedente art. 2.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Alla copertura dell'onere di lire 2.200.000.000, di cui all'art. 3 della presente legge, si fara' fronte mediante l'utilizzazione di una corrispondente aliquota degli avanzi di gestione da versarsi allo Stato ai sensi del precedente art. 2.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.