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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/03/2025, n. 600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 600 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Comunicazione nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha preventiva di fermo pronunciato la seguente amministrativo
SENTENZA (con motivazione contestuale)
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 4017/24 R.G. Affari Registro Generale Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127
N. 4017/24 ter cpc nel termine fissato del giorno 25.03.2025, avente ad oggetto:
“Comunicazione preventiva di fermo amministrativo”; e vertente CRONOLOGICO tra Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. C.
[...]
REPERTORIO Tomasino del Foro di Salerno in virtù di mandato allegato al N. ______________ ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in n. 039/2025 R.B. Prev.
Altavilla Silentina (Sa), Via Biserta, n. 7;
Ricorrente
e Discusso nel termine del 25.03.2025
, in persona con scambio di note Controparte_1 scritte del Presidente p.t., con sede in Roma, Via Viro il Grande, n. 21; ex art. 127 ter cpc
Resistente
e Deposito minuta
_________________
in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., con sede in Roma, Via Grezar;
Pubblicazione in data
Resistente
__________________
Giudizio n. 4017/24 R.G. c/o + 1 pag. 1 Parte_1 CP_1 §§§
Nel termine fissato del giorno 25.03.2025, la parte ricorrente non ha depositato le note scritte ex art. 127 ter cpc.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 23.07.2024, Parte_1
adiva il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed impugnava la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
0808002024000114994 000, notificata dall' , Controparte_2
relativamente agli avvisi di addebito per contributi previdenziali non versati per la somma complessiva di euro 54.465,21, e ne chiedeva l'annullamento, con condanna dei resistenti al rimborso delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Di poi, acquisiti i documenti allegati dalla parte ricorrente, nel termine fissato del giorno 25.03.2025 la parte ricorrente non ha depositato le note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Il ricorso proposto da è improcedibile. Parte_1
Invero, agli atti del giudizio non si rinviene, allo stato, la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza alle parti resistenti, non costituite in giudizio (cfr. il fascicolo telematico di parte ricorrente e il fascicolo telematico di ufficio), non avendo la parte ricorrente nemmeno depositato le note scritte per l'odierna udienza, né ha provveduto a depositare tale atto all'odierna udienza né ha richiesto un termine per la notifica del ricorso alle parti resistenti.
In proposito, va precisato che ogni valutazione e statuizione sul punto costituisce un prius logico rispetto a qualsiasi altra statuizione, anche
Giudizio n. 4017/24 R.G. c/o + 1 pag. 2 Parte_1 CP_1 relativa all'eventuale cancellazione del giudizio dal ruolo per inattività delle parti ex artt. 181 e 309 cpc: infatti, la cancellazione del giudizio presuppone, comunque, che un giudizio sia stato correttamente instaurato fra le parti ovvero che si sia instaurato fra le parti un rapporto giuridico processuale, a seguito della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, situazione che nel caso di specie non sembra essersi verificata, mancando agli atti la relativa documentazione.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, non deve essere adottata alcuna statuizione in ragione di quanto sopra evidenziato.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti dell e dell'
[...] CP_1 Controparte_2
, con ricorso depositato in data 23.07.2024, ogni contraria
[...]
istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Dichiara improcedibile il ricorso;
2) Dichiara non luogo a provvedere sulle spese di lite.
Così deciso in Salerno in data 25.03.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 4017/24 R.G. c/o + 1 pag. 3 Parte_1 CP_1