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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/10/2025, n. 15019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15019 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 64078/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Wanda RU, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 64078/2022 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 14 aprile 2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta, vertente
TRA rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Massimiliano Parenti;
Parte_1
Attrice
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 come in atti dall'Avv. Pasquale Improta;
Convenuta
Nonché
Avv. rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Sabrina Filosa;
Controparte_2
Convenuta
E
Avv. rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Sabrina Filosa;
Controparte_3
Convenuta
OGGETTO: contratto d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 14 aprile 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice ha convenuto in giudizio la
[...]
, unitamente all'avv. e all'avv. chiedendo di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale determinato dal comportamento contrario ai principi di buona fede, lealtà e correttezza tenuto dalle convenute nell'ambito del rapporto contrattuale di cui è causa con conseguente condanna in solido alla refusione dei danni cagionati, indicati nella misura di € 300.000,00 a titolo di danno patrimoniale, nonché di €
50.000,00 a titolo di danno non patrimoniale ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia o comunque comprovata nel corso del giudizio.
La , ritualmente costituita, ha richiesto il rigetto della domanda attorea in Controparte_1 quanto infondata in punto di fatto e di diritto e, comunque, sfornita di prova.
Si sono altresì costituite le avv.te e eccependo: preliminarmente in rito, il loro CP_2 CP_3 difetto di legittimazione passiva con conseguente estromissione dal processo tenuto conto del principio di relatività degli effetti del contratto di cui all'art. 1372 c.c. e della loro estraneità al rapporto negoziale intercorso esclusivamente tra parte attrice e la;
Controparte_4 nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea, con conseguente richiesta di rigetto della stessa.
Il giudice ha disposto lo svolgimento del procedimento di mediazione delegata ai sensi dell'art. 5 quater d.lgs. n. 28/2010 che ha avuto esito negativo, come risulta da verbale del 7 marzo 2024 (cfr. allegato 3 alla nota di trattazione scritta di parte attrice del 1° giugno 2024 depositata in sostituzione dell'udienza del 3 giugno 2024 ex art. 127 ter c.p.c.) da cui emerge altresì la contrarietà delle parti convenute alla formulazione di una proposta ad opera del mediatore.
L'istruttoria si è esaurita nella acquisizione dei documenti prodotti.
La causa è stata trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. all'udienza del 14 aprile 2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta.
***** Alla luce di quanto emerso nel corso del processo, della documentazione prodotta dalle parti nonché in virtù delle allegazioni e dei fatti non contestati, può ritenersi accertato quanto segue.
In data 7 ottobre 2014, la dott.ssa ha stipulato con la un Pt_1 Controparte_4 contratto di consulenza ed assistenza avente ad oggetto l'omologazione in Spagna del titolo italiano di “Laurea in Giurisprudenza” nonché l'effettuazione dei seguenti ulteriori servizi : “a) ottenimento resoluciòn definitiva (istruzione pratica, traduzioni necessaria, pagamento tassa ministeriale); b) iscrizione presso l'Università “Abat Oliba Ceu” di Barcellona con esame a Roma per svolgere gli esami prescritti, tramite la “prueba de aptitud” e relativo materiale didattico idoneo al superamento della prova;
c) ritiro del certificato accademico che attesta il superamento degli esami e deposito presso il ministero;
d) ottenimento del “Titulo” e non del mero riconoscimento del “grado accademico di “Licenciado en Derecho” e contestuale ritiro della che attesta detto Parte_2 riconoscimento e iscrizione “Abogado Foro Spagnolo” per l'espletamento dei quali il corrispettivo pattuito e pagato è stato pari ad € 5.800,00 (cfr. all. 1 all'atto di citazione).
Una volta eseguiti tutti gli adempimenti preliminari (omologazione della Laurea in Giurisprudenza italiana, iscrizione presso l'Università spagnola, sostenimento con profitto degli esami previsti, conseguimento del “Titulo” e della “Credencial”), la società convenuta ha provveduto ad effettuare le procedure necessarie all'iscrizione presso il Colegio des Abogados de Santa Cruz de la Palma.
A seguito della richiesta attorea, contrattualmente prevista, di consegna del certificato di iscrizione come esercente presso il Foro spagnolo, la società ha dapprima addotto l'esistenza di ritardi dovuti a problematiche interne al Collegio (cfr. all. 2 fasc. attoreo) per poi comunicarne, in data 30 marzo
2016, l'avvenuto ritiro (all.3 fasc. attoreo). Alla successiva richiesta dell'attrice di un certificato aggiornato ai fini dell'iscrizione presso un Consiglio dell'Ordine Italiano (all.ti 4 e 5) la società convenuta, con mail del 17 gennaio 2017, ha informato la dott.ssa che, qualora non fosse Pt_1 riuscita a procurarle il certificato di iscrizione aggiornato in tempi brevi, avrebbe potuto effettuare un trasferimento presso il Colegio de Madrid, con indicazione delle spese da sostenere e dei documenti necessari (all. 6). In conseguenza di ciò, è stato sottoscritto tra le parti un contratto integrativo di consulenza ed assistenza per l'iscrizione dell'odierna attrice come Abogada presso il
Colegio des Abogados de Madrid con previsione di un corrispettivo, pagato, pari ad € 780,00 (all.
7). Nel mese di settembre 2017, con il certificato di iscrizione come esercente presso il Foro di
Madrid, ritirato dall' prima della stipula del suddetto contratto integrativo, la dott.ssa si è CP_1 iscritta quale avvocato stabilito presso l'Ordine degli Avvocati di Roma, iniziando la propria attività
d'intesa con un avvocato italiano così da poter procedere, al completamento dei tre anni di esercizio della professione, all'iscrizione nell'Albo degli Avvocati Ordinari, come previsto dalla normativa europea in materia di stabilimento. Tuttavia, una volta depositata la relazione finale in data 2 marzo
2021, l'Ordine degli Avvocati di Roma ha chiesto all'attrice – ai fini del passaggio nell'Albo
Ordinario – di fornire chiarimenti in ordine alla regolarità della propria iscrizione in Spagna, comunicandole che la stessa risultava “Abogada inscrita”, ovverosia avvocato stabilito e quindi non originariamente iscritto in Spagna (v. all.9).
Ricevuta tale comunicazione, la si è rivolta alla società per chiedere informazioni ricevendo Pt_1 una mail di risposta in data 19 aprile 2021, nella quale viene ammessa l'iscrizione dell'attrice presso il Colegio de Madrid come avvocato stabilito, proveniente da altro foro europeo (all.10). La società ha poi fornito ulteriori chiarimenti a mezzo mail (all. 11), nonché per vie telefoniche (all.
12) cui ha fatto seguito anche un incontro presso lo studio dell'avv. (all. 13). CP_2
In data 10 maggio 2021 l'odierna attrice ha poi inviato formale richiesta di accesso agli atti al
Colegio des Abogados de Madrid ICAM, al fine di comprendere la procedura seguita per l'iscrizione presso il relativo Foro (all. 14) venendo a conoscenza di essere stata iscritta in Spagna con il titolo di “Avocat Definitif”, ossia con un titolo di Avvocato Rumeno (all.15), risultando dunque quale avvocato stabilito proveniente da altro paese.
Tanto premesso in punto di fatto, in diritto si osserva quanto segue.
Come noto, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, è il debitore a dover dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa sub specie di esatto adempimento, gravando invece sul creditore che intenda ottenere il risarcimento del danno subito, da un lato, l'onere di provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza e, dall'altro, di allegare l'inadempimento di controparte (cfr. Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533). Trattasi di criterio di ripartizione di carattere generale operante a prescindere dalla tipologia di prestazione dedotta in obbligazione non rilevando la dicotomia tra obbligazioni di mezzi e di risultato, pur invocata da parte convenuta, che
– originariamente elaborata in Francia e funzionale a scomporre il concetto unitario di obbligazione in due categorie opposte sul piano della responsabilità – risulta oggi superata dalla giurisprudenza di legittimità la quale osserva come in ogni obbligazione siano compresenti – sia pure in proporzione variabile – tanto il profilo del comportamento del debitore, quanto quello del risultato sperato essendo, quindi, unico il criterio di imputazione della responsabilità contrattuale (sul punto,
Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Ciò posto, nel caso di specie la debitrice – lungi dal fornire alcuna prova in ordine alla avvenuta corretta esecuzione della prestazione – si limita ad affermare in modo lapidario di aver adempiuto al proprio mandato, ottenendo per la cliente l'iscrizione presso il Collegio degli Avvocati di Madrid sottacendo, tuttavia, la non irrilevante circostanza che il risultato finale sia stato raggiunto passando per un'iscrizione intermedia in Romania non solo non pattuita in origine, ma di cui l'odierna attrice non è stata neppure messa a conoscenza (cfr. all. n. 11 all'atto di citazione). A difettare sarebbe pertanto, oltre che il carattere esatto dell'adempimento, altresì il comportamento diligente del debitore, che avrebbe dovuto informare parte attrice delle difficoltà incontrate nello svolgimento della pratica affidata, prospettandole la possibilità di ricorrere alla procedura di triangolazione in effetti posta in essere.
Da quanto esposto emerge come la condotta negligente tenuta dalla società abbia materialmente causato il danno lamentato, da identificarsi nel mancato raggiungimento dello scopo finale avuto di mira dall'odierna attrice, ovverosia l'iscrizione, con le modalità pattuite, presso il Foro spagnolo così da poter ottenere – a seguito dell'esercizio triennale della professione di intesa con un avvocato
– il passaggio dall'albo speciale degli avvocati stabiliti a quello ordinario.
In punto di danno effettivamente risarcibile, la domanda formulata da parte attrice merita di essere accolta in misura limitata alla perdita economica rappresentata dalle spese sostenute in virtù dei contratti stipulati e il cui avvenuto pagamento emerge in atti (cfr. allegati 1 e 7 all'atto di citazione) dovendo, invece, essere rigettata con riferimento alle ulteriori voci di danno asseritamente subite e rimaste sfornite di prova.
Rispetto alla sopravvenuta impossibilità di raggiungere l'età pensionabile per il tramite della contribuzione alla , con annesso danno emergente consistente nella perdita Parte_3 economica immediata dei versamenti effettuati alla suddetta pari ad € 6.219,89, nonché del Pt_3 contributo per l'ordine professionale pari ad € 580,00, si osserva come dagli atti non risulta alcun documento attestante l'effettivo avvenuto pagamento di siffatta contribuzione, da intendersi quale presupposto indispensabile ai fini del raggiungimento dell'età pensionabile.
Quanto al danno patrimoniale da perdita di chance, si ricorda come questo si sostanzia nella perdita non di un vantaggio economico ma della possibilità di conseguirlo, dovendo siffatta possibilità essere provata nel rispetto dei parametri della apprezzabilità, serietà e consistenza (Cass., sez. 3, 8 giugno 2018, n. 14916; Cass., sez. 3, 24 giugno 2014, n. 23154). Ebbene, nel caso di specie parte attrice si è limitata a lamentare una vanificazione della sua attività professionale senza però dimostrare l'effettiva perdita di affari con clienti attuali o potenziali.
In ordine all'ulteriore danno non patrimoniale ex contractu, poi, la giurisprudenza è pacifica nel senso di ammetterne la risarcibilità solo ove questo sia connotato da una gravità tale da superare la soglia della normale tollerabilità, non potendosi accordare rilievo a meri fastidi, disagi, ansie o disappunti (così, Cass., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972; Cass., sez. 3, 13 novembre 2009, n.
24030). Anche rispetto a tale profilo l'attrice si limita ad affermare di aver subito uno stravolgimento radicale della propria vita, senza tuttavia corroborare tale affermazione di alcun riscontro che consenta di ritenere provata, ancor prima della esatta natura ed entità del danno, la sua effettiva esistenza.
Ricostruita in questi termini la responsabilità della , risulta ora necessario Controparte_1 chiarire la posizione ricoperta nella vicenda per cui è causa dalle Avv.te e di cui CP_2 CP_3 parte attrice richiede la condanna in solido al risarcimento del danno.
Ebbene, dalle risultanze documentali emerge chiaramente il ruolo attivo rivestito dalle due convenute nell'espletamento della pratica della odierna attrice.
Quanto all'avv. in atti vi sono diverse e-mail nelle quali la medesima non solo richiede CP_3 alla dott.ssa l'invio della documentazione necessaria per l'iscrizione al Foro spagnolo (all. Pt_1
18) e la consegna dei relativi originali (all. 19), ma la informa altresì dello stato della pratica (all.
20), nonché dell'arrivo del certificato di iscrizione, premurandosi di sapere come l'attrice preferisca riceverlo (all. 21). Ancora è sempre l'avv. ad inviare il contratto integrativo con esplicita CP_3 indicazione dell'applicazione, in conseguenza di colloquio telefonico intercorso poco prima, di un importo scontato rispetto a quello pattuito e a riceverne la copia sottoscritta dalla dott.ssa con Pt_1 annessa attestazione del versamento effettuato (All. 22).
Rispetto al coinvolgimento dell'avv. al netto delle diverse mail prodotte (tra le quali, cfr. CP_2 all. 23 in cui sono riportate le coordinate bancarie dell'avv. affinché l'odierna attrice effettui CP_2 il pagamento per ottenere il certificato di iscrizione al Colegio di Madrid;
all. 27 in cui si legge che l'avv. “…è l'unica che può darle spiegazioni sul percorso accordato all'epoca…”), assume CP_2 rilievo dirimente l'incontro intercorso tra parte attrice e convenuta, tenutosi in data 24 giugno 2021, oggetto di registrazione e trascrizione di cui si riportano alcuni passaggi: pag. 14: “…non vi hanno fatto venire, ma non perché noi non ricevevamo in quei giorni, semplicemente perché non c'ero, tutto qua”; pag. 16: “ omissis…quindi noi avevamo un percorso fatto fino ad un certo punto, ma che però era nullo se non riuscivamo ad iscrivervi”; pag. 17 testualmente: “ Beh però vi posso dire forse qual è stato l'orientamento diciamo io chiaramente poi ho…come dire …essendo responsabile della parte legale, quindi mi so'….”.
Non v'è dubbio quindi che le convenute abbiano agito quali collaboratrici esterne di cui la
[...]
può avvalersi, ai sensi dell'art. 2232 c.c., non risultando un tale avvalimento Controparte_1 incompatibile con l'oggetto della prestazione. Il riconoscimento di una siffatta qualifica ha come conseguenza che del loro operato è chiamato a rispondere, ai sensi dell'art. 1228 c.c., il debitore che della loro opera si avvale per adempiere all'obbligazione contrattualmente assunta. Se è vero quanto fino ad ora esposto, non è tuttavia da escludersi la configurabilità in capo alle avv. te e CP_3 di una responsabilità extracontrattuale di cui sussistono gli elementi costitutivi. Quanto al CP_2 fatto illecito, doloso o colposo, questo si sostanzia nell'aver gestito la pratica, sia pure per conto della società, intraprendendo consapevolmente un percorso non solo diverso da quello contrattualmente pattuito, ma altresì potenzialmente illegale e/o illegittimo. Ciò in quanto l'Ordine rumeno B.O.T.A., presso il quale la dott.ssa è stata a sua insaputa iscritta, non è valido né riconosciuto non solo in Italia ma neppure nella stessa Romania. La consapevolezza dell'illegittimità dell' emerge chiaramente dalle trascrizioni dell'incontro del 24 Controparte_5 giugno 2021 nelle quali si rinvengono significativi passaggi: pag. 23 “… perché come avete visto ci CP_ sono delle ricerche ed emerge soltanto, come dire, il fatto che è illegale, illegittimo e non CP_ riconosciuto, ma non dalla stessa ...”; pag. 59 “sì, però il titolo di in Italia lo sappiamo che non va bene …”. A fronte di tale situazione, all'odierna attrice sono state poi prospettate delle soluzioni alternative e nello specifico l'iscrizione presso Ordini italiani più indulgenti rispetto a questo tipo di triangolazione (pag. 30 e pag. 49 delle medesime trascrizioni). Da suddetta condotta è disceso quale danno ingiusto la lesione della libertà di autodeterminazione dell'odierna attrice.
Alcun elemento probatorio di segno contrario può essere invero desunto dalla circostanza che la dott.ssa – pur in assenza di un qualche provvedimento amministrativo di reiezione Pt_1 dell'Ordine degli Avvocati di Roma – si sia cancellata dal relativo albo. Siffatta decisione invero non costituisce, come intende sostenere parte convenuta, espressione di una scelta volontaria e autonoma, ma un atto dovuto, correttamente posto in essere in via cautelativa da parte attrice – venuta a sapere delle irregolarità del suo iter abilitativo – al fine di non esercitare la professione legale con un titolo illegittimo.
In punto di quantificazione del danno risarcibile vale quanto esposto in precedenza con riguardo alla posizione della , risultando lo stesso provato solo nella parte Controparte_1 corrispondente all'importo pattuito ed effettivamente pagato per l'esecuzione tanto del contratto
“originario” quanto di quello integrativo.
Per l'effetto, si accoglie parzialmente la domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice con conseguente condanna della e, in solido, delle avv. te e Controparte_1 CP_2 al pagamento della somma capitale di € 6.580,00 a valori attuali a titolo di danno CP_3 patrimoniale, oltre interessi legali dal fatto (marzo 2017) al saldo.
Spese di lite secondo soccombenza, liquidate come indicato in dispositivo, in base ai parametri forensi di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. applicando i medi della fascia di valore da € 5.201 a
€ 26.000 in ragione del quantum riconosciuto e con applicazione dei valori minimi per la fase istruttoria, limitata alla produzione documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
- accoglie parzialmente la domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice e condanna per l'effetto la e, in solido, e Controparte_1 Controparte_2 al pagamento, in favore di della somma capitale di € Controparte_3 Parte_1
6.580,00, oltre interessi legali dal marzo 2017 al saldo;
- condanna le convenute in solido alla refusione delle spese di lite in favore dell'attrice, liquidate in € 1.214,00 di spese ed € 4.237,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 29 ottobre 2025.
Il Giudice
W. RU
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Carlotta Verucci, M.O.T. presso il
Tribunale di Roma nominata con D.M. 4 aprile 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Wanda RU, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 64078/2022 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 14 aprile 2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta, vertente
TRA rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Massimiliano Parenti;
Parte_1
Attrice
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 come in atti dall'Avv. Pasquale Improta;
Convenuta
Nonché
Avv. rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Sabrina Filosa;
Controparte_2
Convenuta
E
Avv. rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Sabrina Filosa;
Controparte_3
Convenuta
OGGETTO: contratto d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 14 aprile 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato parte attrice ha convenuto in giudizio la
[...]
, unitamente all'avv. e all'avv. chiedendo di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale determinato dal comportamento contrario ai principi di buona fede, lealtà e correttezza tenuto dalle convenute nell'ambito del rapporto contrattuale di cui è causa con conseguente condanna in solido alla refusione dei danni cagionati, indicati nella misura di € 300.000,00 a titolo di danno patrimoniale, nonché di €
50.000,00 a titolo di danno non patrimoniale ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia o comunque comprovata nel corso del giudizio.
La , ritualmente costituita, ha richiesto il rigetto della domanda attorea in Controparte_1 quanto infondata in punto di fatto e di diritto e, comunque, sfornita di prova.
Si sono altresì costituite le avv.te e eccependo: preliminarmente in rito, il loro CP_2 CP_3 difetto di legittimazione passiva con conseguente estromissione dal processo tenuto conto del principio di relatività degli effetti del contratto di cui all'art. 1372 c.c. e della loro estraneità al rapporto negoziale intercorso esclusivamente tra parte attrice e la;
Controparte_4 nel merito, l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea, con conseguente richiesta di rigetto della stessa.
Il giudice ha disposto lo svolgimento del procedimento di mediazione delegata ai sensi dell'art. 5 quater d.lgs. n. 28/2010 che ha avuto esito negativo, come risulta da verbale del 7 marzo 2024 (cfr. allegato 3 alla nota di trattazione scritta di parte attrice del 1° giugno 2024 depositata in sostituzione dell'udienza del 3 giugno 2024 ex art. 127 ter c.p.c.) da cui emerge altresì la contrarietà delle parti convenute alla formulazione di una proposta ad opera del mediatore.
L'istruttoria si è esaurita nella acquisizione dei documenti prodotti.
La causa è stata trattenuta in decisione con termini ex art. 190 c.p.c. all'udienza del 14 aprile 2025, tenuta nelle forme della trattazione scritta.
***** Alla luce di quanto emerso nel corso del processo, della documentazione prodotta dalle parti nonché in virtù delle allegazioni e dei fatti non contestati, può ritenersi accertato quanto segue.
In data 7 ottobre 2014, la dott.ssa ha stipulato con la un Pt_1 Controparte_4 contratto di consulenza ed assistenza avente ad oggetto l'omologazione in Spagna del titolo italiano di “Laurea in Giurisprudenza” nonché l'effettuazione dei seguenti ulteriori servizi : “a) ottenimento resoluciòn definitiva (istruzione pratica, traduzioni necessaria, pagamento tassa ministeriale); b) iscrizione presso l'Università “Abat Oliba Ceu” di Barcellona con esame a Roma per svolgere gli esami prescritti, tramite la “prueba de aptitud” e relativo materiale didattico idoneo al superamento della prova;
c) ritiro del certificato accademico che attesta il superamento degli esami e deposito presso il ministero;
d) ottenimento del “Titulo” e non del mero riconoscimento del “grado accademico di “Licenciado en Derecho” e contestuale ritiro della che attesta detto Parte_2 riconoscimento e iscrizione “Abogado Foro Spagnolo” per l'espletamento dei quali il corrispettivo pattuito e pagato è stato pari ad € 5.800,00 (cfr. all. 1 all'atto di citazione).
Una volta eseguiti tutti gli adempimenti preliminari (omologazione della Laurea in Giurisprudenza italiana, iscrizione presso l'Università spagnola, sostenimento con profitto degli esami previsti, conseguimento del “Titulo” e della “Credencial”), la società convenuta ha provveduto ad effettuare le procedure necessarie all'iscrizione presso il Colegio des Abogados de Santa Cruz de la Palma.
A seguito della richiesta attorea, contrattualmente prevista, di consegna del certificato di iscrizione come esercente presso il Foro spagnolo, la società ha dapprima addotto l'esistenza di ritardi dovuti a problematiche interne al Collegio (cfr. all. 2 fasc. attoreo) per poi comunicarne, in data 30 marzo
2016, l'avvenuto ritiro (all.3 fasc. attoreo). Alla successiva richiesta dell'attrice di un certificato aggiornato ai fini dell'iscrizione presso un Consiglio dell'Ordine Italiano (all.ti 4 e 5) la società convenuta, con mail del 17 gennaio 2017, ha informato la dott.ssa che, qualora non fosse Pt_1 riuscita a procurarle il certificato di iscrizione aggiornato in tempi brevi, avrebbe potuto effettuare un trasferimento presso il Colegio de Madrid, con indicazione delle spese da sostenere e dei documenti necessari (all. 6). In conseguenza di ciò, è stato sottoscritto tra le parti un contratto integrativo di consulenza ed assistenza per l'iscrizione dell'odierna attrice come Abogada presso il
Colegio des Abogados de Madrid con previsione di un corrispettivo, pagato, pari ad € 780,00 (all.
7). Nel mese di settembre 2017, con il certificato di iscrizione come esercente presso il Foro di
Madrid, ritirato dall' prima della stipula del suddetto contratto integrativo, la dott.ssa si è CP_1 iscritta quale avvocato stabilito presso l'Ordine degli Avvocati di Roma, iniziando la propria attività
d'intesa con un avvocato italiano così da poter procedere, al completamento dei tre anni di esercizio della professione, all'iscrizione nell'Albo degli Avvocati Ordinari, come previsto dalla normativa europea in materia di stabilimento. Tuttavia, una volta depositata la relazione finale in data 2 marzo
2021, l'Ordine degli Avvocati di Roma ha chiesto all'attrice – ai fini del passaggio nell'Albo
Ordinario – di fornire chiarimenti in ordine alla regolarità della propria iscrizione in Spagna, comunicandole che la stessa risultava “Abogada inscrita”, ovverosia avvocato stabilito e quindi non originariamente iscritto in Spagna (v. all.9).
Ricevuta tale comunicazione, la si è rivolta alla società per chiedere informazioni ricevendo Pt_1 una mail di risposta in data 19 aprile 2021, nella quale viene ammessa l'iscrizione dell'attrice presso il Colegio de Madrid come avvocato stabilito, proveniente da altro foro europeo (all.10). La società ha poi fornito ulteriori chiarimenti a mezzo mail (all. 11), nonché per vie telefoniche (all.
12) cui ha fatto seguito anche un incontro presso lo studio dell'avv. (all. 13). CP_2
In data 10 maggio 2021 l'odierna attrice ha poi inviato formale richiesta di accesso agli atti al
Colegio des Abogados de Madrid ICAM, al fine di comprendere la procedura seguita per l'iscrizione presso il relativo Foro (all. 14) venendo a conoscenza di essere stata iscritta in Spagna con il titolo di “Avocat Definitif”, ossia con un titolo di Avvocato Rumeno (all.15), risultando dunque quale avvocato stabilito proveniente da altro paese.
Tanto premesso in punto di fatto, in diritto si osserva quanto segue.
Come noto, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, è il debitore a dover dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa sub specie di esatto adempimento, gravando invece sul creditore che intenda ottenere il risarcimento del danno subito, da un lato, l'onere di provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza e, dall'altro, di allegare l'inadempimento di controparte (cfr. Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533). Trattasi di criterio di ripartizione di carattere generale operante a prescindere dalla tipologia di prestazione dedotta in obbligazione non rilevando la dicotomia tra obbligazioni di mezzi e di risultato, pur invocata da parte convenuta, che
– originariamente elaborata in Francia e funzionale a scomporre il concetto unitario di obbligazione in due categorie opposte sul piano della responsabilità – risulta oggi superata dalla giurisprudenza di legittimità la quale osserva come in ogni obbligazione siano compresenti – sia pure in proporzione variabile – tanto il profilo del comportamento del debitore, quanto quello del risultato sperato essendo, quindi, unico il criterio di imputazione della responsabilità contrattuale (sul punto,
Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Ciò posto, nel caso di specie la debitrice – lungi dal fornire alcuna prova in ordine alla avvenuta corretta esecuzione della prestazione – si limita ad affermare in modo lapidario di aver adempiuto al proprio mandato, ottenendo per la cliente l'iscrizione presso il Collegio degli Avvocati di Madrid sottacendo, tuttavia, la non irrilevante circostanza che il risultato finale sia stato raggiunto passando per un'iscrizione intermedia in Romania non solo non pattuita in origine, ma di cui l'odierna attrice non è stata neppure messa a conoscenza (cfr. all. n. 11 all'atto di citazione). A difettare sarebbe pertanto, oltre che il carattere esatto dell'adempimento, altresì il comportamento diligente del debitore, che avrebbe dovuto informare parte attrice delle difficoltà incontrate nello svolgimento della pratica affidata, prospettandole la possibilità di ricorrere alla procedura di triangolazione in effetti posta in essere.
Da quanto esposto emerge come la condotta negligente tenuta dalla società abbia materialmente causato il danno lamentato, da identificarsi nel mancato raggiungimento dello scopo finale avuto di mira dall'odierna attrice, ovverosia l'iscrizione, con le modalità pattuite, presso il Foro spagnolo così da poter ottenere – a seguito dell'esercizio triennale della professione di intesa con un avvocato
– il passaggio dall'albo speciale degli avvocati stabiliti a quello ordinario.
In punto di danno effettivamente risarcibile, la domanda formulata da parte attrice merita di essere accolta in misura limitata alla perdita economica rappresentata dalle spese sostenute in virtù dei contratti stipulati e il cui avvenuto pagamento emerge in atti (cfr. allegati 1 e 7 all'atto di citazione) dovendo, invece, essere rigettata con riferimento alle ulteriori voci di danno asseritamente subite e rimaste sfornite di prova.
Rispetto alla sopravvenuta impossibilità di raggiungere l'età pensionabile per il tramite della contribuzione alla , con annesso danno emergente consistente nella perdita Parte_3 economica immediata dei versamenti effettuati alla suddetta pari ad € 6.219,89, nonché del Pt_3 contributo per l'ordine professionale pari ad € 580,00, si osserva come dagli atti non risulta alcun documento attestante l'effettivo avvenuto pagamento di siffatta contribuzione, da intendersi quale presupposto indispensabile ai fini del raggiungimento dell'età pensionabile.
Quanto al danno patrimoniale da perdita di chance, si ricorda come questo si sostanzia nella perdita non di un vantaggio economico ma della possibilità di conseguirlo, dovendo siffatta possibilità essere provata nel rispetto dei parametri della apprezzabilità, serietà e consistenza (Cass., sez. 3, 8 giugno 2018, n. 14916; Cass., sez. 3, 24 giugno 2014, n. 23154). Ebbene, nel caso di specie parte attrice si è limitata a lamentare una vanificazione della sua attività professionale senza però dimostrare l'effettiva perdita di affari con clienti attuali o potenziali.
In ordine all'ulteriore danno non patrimoniale ex contractu, poi, la giurisprudenza è pacifica nel senso di ammetterne la risarcibilità solo ove questo sia connotato da una gravità tale da superare la soglia della normale tollerabilità, non potendosi accordare rilievo a meri fastidi, disagi, ansie o disappunti (così, Cass., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972; Cass., sez. 3, 13 novembre 2009, n.
24030). Anche rispetto a tale profilo l'attrice si limita ad affermare di aver subito uno stravolgimento radicale della propria vita, senza tuttavia corroborare tale affermazione di alcun riscontro che consenta di ritenere provata, ancor prima della esatta natura ed entità del danno, la sua effettiva esistenza.
Ricostruita in questi termini la responsabilità della , risulta ora necessario Controparte_1 chiarire la posizione ricoperta nella vicenda per cui è causa dalle Avv.te e di cui CP_2 CP_3 parte attrice richiede la condanna in solido al risarcimento del danno.
Ebbene, dalle risultanze documentali emerge chiaramente il ruolo attivo rivestito dalle due convenute nell'espletamento della pratica della odierna attrice.
Quanto all'avv. in atti vi sono diverse e-mail nelle quali la medesima non solo richiede CP_3 alla dott.ssa l'invio della documentazione necessaria per l'iscrizione al Foro spagnolo (all. Pt_1
18) e la consegna dei relativi originali (all. 19), ma la informa altresì dello stato della pratica (all.
20), nonché dell'arrivo del certificato di iscrizione, premurandosi di sapere come l'attrice preferisca riceverlo (all. 21). Ancora è sempre l'avv. ad inviare il contratto integrativo con esplicita CP_3 indicazione dell'applicazione, in conseguenza di colloquio telefonico intercorso poco prima, di un importo scontato rispetto a quello pattuito e a riceverne la copia sottoscritta dalla dott.ssa con Pt_1 annessa attestazione del versamento effettuato (All. 22).
Rispetto al coinvolgimento dell'avv. al netto delle diverse mail prodotte (tra le quali, cfr. CP_2 all. 23 in cui sono riportate le coordinate bancarie dell'avv. affinché l'odierna attrice effettui CP_2 il pagamento per ottenere il certificato di iscrizione al Colegio di Madrid;
all. 27 in cui si legge che l'avv. “…è l'unica che può darle spiegazioni sul percorso accordato all'epoca…”), assume CP_2 rilievo dirimente l'incontro intercorso tra parte attrice e convenuta, tenutosi in data 24 giugno 2021, oggetto di registrazione e trascrizione di cui si riportano alcuni passaggi: pag. 14: “…non vi hanno fatto venire, ma non perché noi non ricevevamo in quei giorni, semplicemente perché non c'ero, tutto qua”; pag. 16: “ omissis…quindi noi avevamo un percorso fatto fino ad un certo punto, ma che però era nullo se non riuscivamo ad iscrivervi”; pag. 17 testualmente: “ Beh però vi posso dire forse qual è stato l'orientamento diciamo io chiaramente poi ho…come dire …essendo responsabile della parte legale, quindi mi so'….”.
Non v'è dubbio quindi che le convenute abbiano agito quali collaboratrici esterne di cui la
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può avvalersi, ai sensi dell'art. 2232 c.c., non risultando un tale avvalimento Controparte_1 incompatibile con l'oggetto della prestazione. Il riconoscimento di una siffatta qualifica ha come conseguenza che del loro operato è chiamato a rispondere, ai sensi dell'art. 1228 c.c., il debitore che della loro opera si avvale per adempiere all'obbligazione contrattualmente assunta. Se è vero quanto fino ad ora esposto, non è tuttavia da escludersi la configurabilità in capo alle avv. te e CP_3 di una responsabilità extracontrattuale di cui sussistono gli elementi costitutivi. Quanto al CP_2 fatto illecito, doloso o colposo, questo si sostanzia nell'aver gestito la pratica, sia pure per conto della società, intraprendendo consapevolmente un percorso non solo diverso da quello contrattualmente pattuito, ma altresì potenzialmente illegale e/o illegittimo. Ciò in quanto l'Ordine rumeno B.O.T.A., presso il quale la dott.ssa è stata a sua insaputa iscritta, non è valido né riconosciuto non solo in Italia ma neppure nella stessa Romania. La consapevolezza dell'illegittimità dell' emerge chiaramente dalle trascrizioni dell'incontro del 24 Controparte_5 giugno 2021 nelle quali si rinvengono significativi passaggi: pag. 23 “… perché come avete visto ci CP_ sono delle ricerche ed emerge soltanto, come dire, il fatto che è illegale, illegittimo e non CP_ riconosciuto, ma non dalla stessa ...”; pag. 59 “sì, però il titolo di in Italia lo sappiamo che non va bene …”. A fronte di tale situazione, all'odierna attrice sono state poi prospettate delle soluzioni alternative e nello specifico l'iscrizione presso Ordini italiani più indulgenti rispetto a questo tipo di triangolazione (pag. 30 e pag. 49 delle medesime trascrizioni). Da suddetta condotta è disceso quale danno ingiusto la lesione della libertà di autodeterminazione dell'odierna attrice.
Alcun elemento probatorio di segno contrario può essere invero desunto dalla circostanza che la dott.ssa – pur in assenza di un qualche provvedimento amministrativo di reiezione Pt_1 dell'Ordine degli Avvocati di Roma – si sia cancellata dal relativo albo. Siffatta decisione invero non costituisce, come intende sostenere parte convenuta, espressione di una scelta volontaria e autonoma, ma un atto dovuto, correttamente posto in essere in via cautelativa da parte attrice – venuta a sapere delle irregolarità del suo iter abilitativo – al fine di non esercitare la professione legale con un titolo illegittimo.
In punto di quantificazione del danno risarcibile vale quanto esposto in precedenza con riguardo alla posizione della , risultando lo stesso provato solo nella parte Controparte_1 corrispondente all'importo pattuito ed effettivamente pagato per l'esecuzione tanto del contratto
“originario” quanto di quello integrativo.
Per l'effetto, si accoglie parzialmente la domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice con conseguente condanna della e, in solido, delle avv. te e Controparte_1 CP_2 al pagamento della somma capitale di € 6.580,00 a valori attuali a titolo di danno CP_3 patrimoniale, oltre interessi legali dal fatto (marzo 2017) al saldo.
Spese di lite secondo soccombenza, liquidate come indicato in dispositivo, in base ai parametri forensi di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. applicando i medi della fascia di valore da € 5.201 a
€ 26.000 in ragione del quantum riconosciuto e con applicazione dei valori minimi per la fase istruttoria, limitata alla produzione documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
- accoglie parzialmente la domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice e condanna per l'effetto la e, in solido, e Controparte_1 Controparte_2 al pagamento, in favore di della somma capitale di € Controparte_3 Parte_1
6.580,00, oltre interessi legali dal marzo 2017 al saldo;
- condanna le convenute in solido alla refusione delle spese di lite in favore dell'attrice, liquidate in € 1.214,00 di spese ed € 4.237,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 29 ottobre 2025.
Il Giudice
W. RU
Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Carlotta Verucci, M.O.T. presso il
Tribunale di Roma nominata con D.M. 4 aprile 2025