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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/01/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
in persona del giudice, dott.ssa Angela Vitarelli, all'udienza del 24.1.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter, all'esito della trattazione cartolare, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa per controversia di lavoro iscritta al n. 768/2022 di R.G., vertente tra
, rappr. e dif. dall' avv. Vittorio Veccia Parte_1
-ricorrente e resistente in riconvenzionale-
Contro
, , rappr. e dif. dagli avv.ti Teodomiro TO e Controparte_1 Controparte_2
Roberto TO
-resistente e ricorrente in riconvenzionale-
, rapp. e dif. dall'avv. Alessandro Sillani Controparte_3
- resistente-
Fatto e diritto
Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
1.Con ricorso depositato in data 30.1.2022 il ricorrente in epigrafe indicato ha dedotto: che, dal
1°.
1.2015 al 9.4.2019 ha lavorato, espletando le mansioni di impiegato d'ordine, alle dipendenze dell'avv. EP TO, deceduto il 9.4.2019 presso il di lui studio professionale, espletando attività lavorativa subordinata;
che il rapporto di lavoro, al quale doveva applicarsi il C.C.N.L. per i Per_ dipendenti degli studi professionali - del 17.4.2015 non è stato mai formalizzato presso i competenti uffici;
che, per tutto il detto periodo, espletando le mansioni di impiegato d'ordine di 4° livello di cui al C.C.N.L. di categoria menzionato, è stato assoggettato al potere direttivo, organizzativo, gerarchico, di controllo e disciplinare del datore di lavoro, cui non ha mai potuto derogare;
che si è sempre dedicato ad effettuare studi e ricerche giurisprudenziali e di dottrina, allo studio e redazione oltre che esecuzione di atti giudiziari utilizzando i testi giuridici, i codici e gli strumenti elettronici esistenti presso lo studio professionale;
che ha costantemente ricevuto dal datore di lavoro le disposizioni in merito al lavoro da effettuare, restando sottoposto alla sua vigilanza;
che ha osservato il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.30 e dalle ore
17.00 alle ore 20.30; che non ha percepito la giusta retribuzione mensile atteso che quella percepita in maniera fissa ad ogni fine mese (come annotata nei conteggi in ricorso) è inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria innanzi invocata;
che non ha goduto di ferie, né ha percepito la relativa indennità; che nulla ha percepito a titolo di T.F.R.; che, in applicazione del
Per_ Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti degli studi professionali - del
17.4.2015, avrebbe dovuto percepire la somma di € 96.733,16; che il datore di lavoro è deceduto il
9.4.2019, lasciando a sé superstiti i suoi fratelli TO Teodomiro, Controparte_2 CP_1
, , e;
che nel testamento pubblicato il
[...] Parte_2 Persona_2 Controparte_3
17.4.2019, sono stati chiamati i fratelli Controparte_2 Persona_3 [...]
, i quali, con due distinti atti per notar rispettivamente del Controparte_3 Persona_4
22.10.2019 e del 2.3.2020, hanno accettato l'eredità, per cui hanno assunto la qualità di debitori del credito azionato.
Ha concluso come segue: “ Nel merito: riconoscersi fondata la domanda, dichiararsi che tra il ricorrente e il defunto avv. TO EP è intercorso il rapporto di lavoro subordinato, come innanzi descritto, dal 1°.
1.2015 al 9.4.2019, con le mansioni, i giorni, gli orari e le modalità di cui alla precedente narrativa;
per l'effetto riconoscersi spettare al ricorrente l'inquadramento nel 4° livello dell'invocato contratto collettivo e, per quanto esposto, condannarsi i fratelli/eredi di TO
EP, sigg. , , , Controparte_2 Persona_3 Controparte_3
in solido tra loro in via principale, e in via gradata ognuno di loro per quanto di spettanza, al pagamento in favore del ricorrente, della somma di € 81.133,16, ovvero di quell'altra somma maggiore o minore che sarà acclarata nel corso del giudizio per le causali di cui in premessa, con preciso riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro invocato, eventualmente, se del caso, da utilizzarsi come parametro di riferimento, ex art. 36 della Costituzione;
con condanna degli intimati sigg. , , in solido Controparte_2 Persona_3 Controparte_3
tra loro in via principale, e in via gradata ognuno di loro per quanto di spettanza, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il periodo di cui è causa, oltre alla rivalutazione monetaria
e agli interessi. In via ulteriormente gradata: condannarsi gli intimati eredi di TO EP sigg.
, , in solido tra loro Controparte_2 Persona_3 Controparte_3
in via principale e gradatamente ciascuno di loro per quanto di spettanza, al pagamento di quella somma che risulti dovuta per giustizia od equità. Ciò anche ai sensi dell'art. 36 Cost., da applicarsi anche con preciso riferimento al Contratto Collettivo Nazionale invocato, ferme le richieste accessorie. Con espressa riserva di inoltrare presso l'Ispettorato del Lavoro di Foggia, nonché presso
l'INPS, copia del presente ricorso con richiesta di procedere all'accertamento dei fatti esposti. Ciò ai fini dell'ottenimento della contribuzione obbligatoria previdenziale ed assistenziale.”. Vinte le spese di lite, con distrazione.
1.1.Si sono costituiti ritualmente e rappresentando, in CP_1 Controparte_2 via preliminare, di aver accettato l'eredità del de cuius con beneficio di inventario. Nel merito, hanno eccepito l'assoggettamento a prescrizione presuntiva ex art. 2955 n.2 c.c. del credito azionato ed, inoltre, l'infondatezza del ricorso.
In via riconvenzionale, hanno chiesto il pagamento o la restituzione della quota dei compensi e delle spese liquidate all' esito dei procedimenti indicati in atti, somme che deducevano essere state corrisposte al ricorrente eccependo, inoltre, le stesse in compensazione con il credito azionato.
A tal merito, evidenziavano che l'odierno ricorrente, dopo aver superato l'esame di abilitazione e dopo essersi iscritto all'Albo degli Avvocati, nel Gennaio 2019, si è costituito in proprio ed in sostituzione dell'avv. EP TO in diversi procedimenti unitamente anche alla attuale socia di studio Avv.
D'Angelo, talora instando per la distrazione delle spese processuali in proprio favore, in tal modo riscuotendo, almeno in part, i compensi maturati per l' attività professionale svolta dal de cuius.
Concludevano, in riconvenzionale, chiedendo la condanna del ricorrente alla liquidazione, in favore dei coeredi resistenti, dell'importo di € 19.427,00, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e svalutazione.
La somma citata veniva chiesta in restituzione anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., e, comunque, ai sensi degli artt.2041 e 2042 c.c. in quanto applicabili.
Hanno concluso come segue: “ - rigettare il ricorso introduttivo perché nullo per assoluta genericità
e/o indeterminatezza dello stesso per tutto quanto innanzi rappresentato ed esposto;
- rigettare la proposta domanda perché improcedibile, inammissibile, improponibile, ovvero per assoluta infondatezza in fatto e diritto, stante l'eccepita qualità di eredi beneficiari nonchè l'eccepita prescrizione;
- accogliere la proposta domanda riconvenzionale, sia pure spiegata in via subordinata, e per l'effetto condannare il ricorrente alla restituzione e/o al pagamento di €. 19.427,00 s. e o., ovvero della somma maggiore e/o minore che il Giudice riterrà di sua giustizia, oltre interessi e svalutazione per tutte le causali innanzi evidenziate anche ai sensi dell'art.2043 c.c. e/o comunque degli artt.2041 e 2042 c.c.; - in via ulteriormente gradata, disporre la compensazione, come eccepita, delle somme eventualmente dovute al resistente e/o comunque versate con quanto eventualmente accertato e dovuto a favore dei resistenti;
- condannare sempre e comunque il ricorrente al pagamento delle spese e compensi del giudizio”.
1.2. Si è ritualmente costituito contestando, nel merito, la fondatezza Controparte_3 del ricorso e deducendo l'applicabilità, alla fattispecie in esame, della disposizione di cui all' art 752 cod. civ, a mente del quale “i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie”, sicchè, in forza del testamento olografo del 21.06.2018 , con il quale gli odierni resistenti venivano nominati eredi per pari quota dal de cuius - e, dunque, per una quota di 1/3 ciascuno – ha chiesto, in caso di riconosciuta fondatezza della domanda azionata, di limitare la propria responsabilità alla quota citata.
Ha eccepito, inoltre, di aver accettato l'eredità con beneficio di inventario, come risulta dalla dichiarazione di accettazione di eredità del 22.10.2019 e dai conseguenti verbali d'inventario del
28.10.2019 e del 20.11.2019.
Ha concluso come segue: “A. In via principale e nel merito: rigettare tutte le avversarie domande in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte nella presente memoria, con tutti gli effetti di Legge, nonché con vittoria di spese e compensi professionali di causa;
B. In subordine e nel merito: nella denegata ipotesi in cui dovesse essere accertato un qualsivoglia obbligo di pagamento del sig.
nei confronti dell'avv. , accertare e dichiarare Controparte_3 Parte_1
che la conseguente responsabilità patrimoniale è legalmente limitata ex art. 752 cod. civ. a una quota di 1/3 (corrispondente alla quota di eredità ricevuta dal de cuius avv. EP TO), nonché ex art. 490 cod. civ. alla quota di beni dal medesimo ereditata dal de cuius e che non si estende invece anche al patrimonio personale del sig. ulteriore rispetto a quello Controparte_3
ereditato con beneficio d'inventario.”
Istruita tramite l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e lo svolgimento dell'istruttoria ammessa, fallito il tentativo di conciliazione, all' odierna udienza, tenuta secondo le modalità di cui in epigrafe, la causa viene decisa con sentenza contestuale depositata telematicamente.
2.Nel merito, si osserva quanto segue. Parte ricorrente deduce l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato contestato, viceversa, dalla resistente che evidenzia l'intercorrenza tra le stesse di un rapporto di praticantato finalizzato all'apprendimento della libera professione.
E' opportuno premettere i principi costantemente ribaditi dalla Suprema Corte in merito ai criteri di verifica della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato:
“15. Quanto allo schema normativo di cui all'art. 2094 c.c., si è precisato che costituisce elemento essenziale, come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo, la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non già soltanto al suo risultato, (cfr. Cass., n. 4500 del
2007).
16. Tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare quanto piuttosto una modalità di essere del rapporto potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze;
sicchè ove esso non sia agevolmente apprezzabile, come nel caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi (come, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppur minima struttura imprenditoriale), che hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria (cfr. Cass., S.U., n.
379 del 1999; n. 9623 del 2002; n. 13935 del 2006; n. 4500 del 2007; n. 9252 del 2010).
17. Tali elementi, lungi dall'assumere valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto, costituiscono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatti oggetto di una valutazione complessiva e globale, (Cass., n. 9108 del
2012; Cass. S.U., n. 584 del 2008; Cass. n. 722 del 2007; Cass., n. 19894 del 2005; Cass., n. 13819 del 2003; Cass., S.U., n. 379 del 1999).
18. In relazione alla qualificazione come autonome o subordinate delle prestazioni rese da un professionista in uno studio professionale, questa Corte (in una fattispecie relativa ad un consulente fiscale in uno studio legale tributarista) ha precisato che la sussistenza o meno della subordinazione dovesse essere verificata in relazione alla intensità della etero - organizzazione della prestazione, al fine di stabilire se l'organizzazione fosse limitata al coordinamento dell'attività del professionista con quella dello studio, oppure eccedesse le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dall'interesse dello stesso studio, responsabile nei confronti dei clienti di prestazioni assunte come proprie e non della sola assicurazione di prestazioni altrui. (Cass. 3594 del
2011) “ ( cfr. in motivazione, Cass. Sentenza 23 maggio - 10 settembre 2019, n. 22634).
Ritiene il ricorrente che il rapporto intercorso fra lui e l'avv. EP TO successivamente al periodo di effettivo tirocinio- fissato dalla disposizione di cui al D.P.R. del 7 agosto 2012 n. 137 /2012, art. 6 alinea 1 nella durata massima di 18 mesi- è stato un rapporto di lavoro subordinato, fattispecie, peraltro, in astratto prevista dalla disposizione della legge del 31.12.2012 n. 247, art. 41, alinea 4, la quale dispone che “il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico o privato…”.
E' pacifico che il ricorrente abbia frequentato lo studio del de cuius avv. dal 09.11.2012 al CP_2
14.01.2019 e, in particolare, sino al 17.12.2013 quale praticante semplice e successivamente quale praticante abilitato al patrocinio;
dal 14.01.2019 è stato cancellato dal Registro dei Praticanti e iscritto all'Albo degli Avvocati.
Ritengono i resistenti che il periodo di permanenza del ricorrente presso lo studio e le mansioni di questi svolte non siano riconducibili allo schema del lavoro subordinato, premesso il contenuto letterale dell'art. 6, comma 6 DPR n. 137/2012(Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali) secondo cui “il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale”. Tale norma è stata, tra l'altro, pedissequamente recepita nell'art. 40, comma 11 della L. n. 247/2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense).
Ugualmente infondate sarebbero le rivendicazioni retributive relative al periodo successivo al
14.01.2019: in relazione a tale periodo, infatti, l'inconfigurabilità legale di un rapporto di lavoro subordinato discenderebbe dal disposto dell'art.18 L. n. 247/2012 “La professione di avvocato è incompatibile […] con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato”.
Ritiene il ricorrente, invece, che tutta l'attività lavorativa prestata in favore del de cuis in epoca successiva al termine legale di durata del tirocinio professionale debba essere ricondotta allo schema del rapporto di lavoro subordinato, deducendo l'assenza- nel periodo citato- di attività di formazione teorica e lo svolgimento dell'attività lavorativa sotto il controllo e la vigilanza del titolare dello studio legale, con l'osservanza di orari di lavoro predeterminato e l'utilizzo di beni e locali dello studio professionale.
Richiamate le coordinate giurisprudenziali premesse, deve concludersi che gli esiti dell'istruttoria condotta non consentono di ritenere provate le allegazioni del ricorrente. La sussistenza o meno della subordinazione deve, come detto, essere verificata in relazione alla intensità della etero - organizzazione della prestazione, al fine di stabilire se l'organizzazione fosse limitata al coordinamento dell'attività del professionista con quella dello studio, oppure eccedesse le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dall'interesse dello stesso studio, responsabile nei confronti dei clienti di prestazioni assunte come proprie e non della sola assicurazione di prestazioni altrui.
A tale verifica va premesso che le allegazioni del ricorrente adducono lo svolgimento di mansioni di natura solo intellettuale: effettuare studi e ricerche giurisprudenziali e di dottrina, studio e redazione oltre che esecuzione di atti giudiziari.
Le stesse non appaiono congruenti con le mansioni indicate nella declaratoria contrattuale invocata, che- quanto all' area giuridica- sono compendiate nell' attività di centralinista, addetto alla segreteria con mansione di redazione di documenti e lettere su modelli predisposti, accoglienza clienti e filtro chiamate, archivista, autista, addetto alla segreteria. Va precisato che la medesima declaratoria veniva indicata sui conteggi elaborai dal ricorrente “ lavoratore che svolge esclusivamente mansioni d' ordine- livello 4”.
Le dichiarazioni rese dai testi consentono di escludere che l'attività lavorativa posta in essere dal ricorrente dovesse attenersi, imprescindibilmente, ad orari di lavoro prestabiliti e che fosse prestata sotto l'ineludibile controllo del titolare dello studio professionale.
Sotto il primo profilo, è emerso che svolgeva, in parallelo, attività sportiva, talora uscendo o rientrando dallo studio in tenuta sportiva e che comunque osservava orari di lavoro, quantomeno in parte, flessibili, potendo allontanarsi dallo studio anche in compagnia dell' avv. D' Angelo e della propria zia, segretaria dello studio legale ( cfr. teste verbale di udienza del 01/03/2024, Testimone_1
impiegato come portiere dello studio : " io aprivo alle 8.30 di mattina e dopo circa 15 ovvero 20 minuti vedevo gli avvocati che avevano lo studio nello stabile arrivare, io vedevo il ricorrente arrivare insieme alla sua zia a volte 15 minuti dopo che avevo aperto altre volte dopo. A volte lo vedevo uscire con gli altri avvocati ma non so dove andasse. Il pomeriggio aprivo alle ore 16.30 e dopo circa mezz' ora arrivavano gli altri avvocati e il ricorrente arrivava insieme alla zia ed altre volte da solo a volte subito dopo l'apertura altre volte arrivava pressappoco mezz' ora dopo l'apertura. A volte, durante il pomeriggio, l'ho visto uscire col pantaloncino e qualche volta l'ho visto anche rientrare sempre in tenuta sportiva. Non ricordo se ogni volta che si allontanava in tenuta sportiva il pomeriggio poi rientrava in studio”; ADR: “ricordo di aver visto uscire dallo studio, sia di mattina che il pomeriggio, anche una dottoressa bionda in compagnia del ricorrente pressappoco sempre insieme ed a volte ho visto uscire la predetta unitamente al ricorrente ed alla di lui zia. Questo capitava il pomeriggio meno di frequente di quanto accadesse la mattina”; Circa il capitolo di prova ammesso sub g della memoria il testimone risponde: " io non so dove andava il ricorrente in tenuta sportiva, non ricordo in quali giornate della settimana uscisse dallo studio in tenuta sportiva, posso solo confermare che l'ho visto qualche volta uscire dallo studio vestito con abiti sportivi anche la mattina ma non ricordo l'orario. Io la mattina osservavo il seguente orario: 8,30- 12,30”).
Le dichiarazioni rese dal teste citato rivestono particolare rilievo, essendo a conoscenza diretta delle stesse, in ragione delle mansioni svolte ed essendo totalmente privo di interesse all' esito del procedimento.
Peraltro, lo stesso ricorrente, in sede di interrogatorio formale, dichiarava di aver acquisito taluni dei clienti del de cuius in quanto avrebbe redatto gli atti e svolto le attività di ricerca e preparatorie propedeutici all' attività processuale, in tal modo escludendo che l' attività lavorativa venisse svolta di fatto sotto l' ineludibile vigilanza del titolare dello studio professionale, se non entro i limiti necessari al coordinamento con l' attività dello studio medesimo (Adr: “ mi sono iscritto all'albo degli avvocati a gennaio 2019, lo studio lo ho aperto dopo perché ero alle dipendenze dell' avvocato , con la CP_2 collega dividiamo le spese, molti clienti dell' avvocato hanno voluto Controparte_4 CP_2 continuare con noi in quanto seguivamo gli atti e le ricerche “ cfr.interrogatorio formale del ricorrente, verbale del 17.3.2023).
Peraltro, lo stesso ricorrente ha dedotto, nelle note conclusive depositate per l'odierna udienza, che era solito andare a prelevare il titolare di studio presso la di lui abitazione e poi riaccompagnarlo, lasciando intendere che questa attività avvenisse durante gli orari di lavoro e che lo stesso non fosse, dunque, sempre presente durante le attività di studio.
E' provato, inoltre, che durante il periodo oggetto del presente accertamento, in studio fosse presente anche l'avv. Deborah D' Angelo, attuale socia dello studio professionale attualmente gestito dal ricorrente e un'altra tirocinante, la cui presenza veniva indicata dalla stessa D' Angelo.
Né è emerso con chiarezza alcun discrimine, quanto alle modalità di esecuzione della prestazione intellettuale, fra le prestazioni eseguite dal ricorrente, che si assumono svolte a titolo di lavoro subordinato e quelle invece svolte dall' avv. , la quale ha dichiarato di aver lavorato Controparte_4
presso lo studio prima in qualità di praticante e poi di professionista ( teste verbale Testimone_2
di udienza del 21/06/2024, “ ADR dell' avv Rizzi : “ che io ricordi mio nipote ha fatto pratica dal 2012 al 2015,ha superato l' esame di stato se ben ricordo al terzo tentativo , nel periodo in cui ripeteva l' esame da avvocato affiancava il de cuius ogni giorno vedendo le pratiche da seguire , redigeva gli atti su indicazione dell' avvocato che poi li correggeva e si recava in tribunale” ; ADR: “ nel periodo in cui mio nipote dopo la pratica ripeteva l' esame da avvocato la collega di studio che lo aveva già superato svolgeva le stesse attività che ho sopra descritto, con le stesse modalità, con la sola differenza che controfirmava gli atti con l'avvocato . Mio nipote e la collega osservavano gli stessi orari, CP_2
dovevano chiedere entrambi il permesso per assentarsi, per le ferie anche le stesse erano uguali per tutti ovvero previste nel mese di agosto. Tutti utilizzavano per lavorare materiale dello studio e le attrezzature ivi presenti”).
Non vi è prova che il ricorrente abbia svolto attività diverse da quelle riconducibili alla professione di avvocato, prima quale praticante poi quale praticante abilitato ed infine, all' esito del superamento dell'esame di abilitazione, quale avvocato.
In ultimo, va osservato che lo stesso ricorrente, in replica alle deduzioni articolate in riconvenzionale, ha dedotto di essersi costituito nei procedimenti per i quali venivano richiesti in restituzione i compensi professionali maturati in aggiunta ad un altro codifensore già costituito. Tale allegazione va aggiunta a quanto da questi dichiarato in sede di interrogatorio formale, ovvero che subentrava in taluni mandati professionali in quanto aveva seguito i clienti in relazione alle fasi processuali già concluse.
Anche con riferimento a tale circostanza di fatto, non si coglie alcun discrimine fra l'attività professionale svolta prima della formalizzazione del mandato difensivo e quella svolta a seguito del decesso del titolare dello studio professionale e dunque, fra quella che si assume svolta in regime di subordinazione e quella sicuramente svolta a titolo libero professionale.
Né, peraltro, il ricorrente chiarisce come l'attività asseritamente svolta in regime di subordinazione, eseguendo le mansioni di impiegato d' ordine - in tesi diverse dall' attività libero professionale- gli avrebbe consentito di curare le pratiche nelle quali poi si costituiva a seguito del conferimento dell'incarico professionale, svolgendo dunque attività- secondo la sua ricostruzione- di natura diversa.
E' sintomatico, in proposito, rilevare che lo stesso, compilando il proprio profilo professionale
, abbia qualificato l'intero periodo di permanenza presso lo studio in termini di CP_5 CP_2
attività professionale prestata in qualità di praticante e di avvocato, mai alludendo allo svolgimento di attività in regime di subordinazione. Né sono emersi, all' esito della prova orale, significativi scarti retributivi fra quanto percepito dal ricorrente e quanto invece ha dichiarato di aver percepito la sua attuale collega di studio, avv. D' Angelo, durante l'intero periodo di permanenza nello studio professionale.
Ne deriva che la domanda è infondata.
3.Quanto alla domanda riconvenzionale, si osserva quanto segue. Con memoria di costituzione, parte resistente chiedeva la restituzione dei compensi professionali maturati dal de cuius in ragione dell' attività libro professionale da questi svolta e dei quali di deduce l' ingiustificata percezione da parte del ricorrente.
La domanda va dichiarata inammissibile.
Secondo il costante insegnamento della giurisprudenza, qualora la domanda riconvenzionale non ecceda la competenza del giudice della causa principale, a fondamento di essa può porsi anche un titolo non dipendente da quello fatto valere dall'attore, purché sussista con questo un collegamento oggettivo che consenta il "simultaneus processus" secondo la valutazione discrezionale del medesimo giudice il quale, tuttavia, è tenuto a motivare l'eventuale diniego di autorizzazione della detta riconvenzionale, senza limitarsi a dichiararla inammissibile esclusivamente per la mancata dipendenza dal titolo già dedotto in giudizio ( cfr. Cassazione civile sez. III, 15/01/2020, n.533).
Tuttavia, come precisato dalla Suprema Corte (cfr. sent. nr. 27564 del 20 dicembre 2011), tale collegamento non va inteso in senso restrittivo, ovvero affinché la seconda sia ammissibile è sufficiente (ma imprescindibile) che essa sia collegata in maniera oggettiva con la pretesa principale e che si renda quindi necessario e opportuno il simultaneus processus, ai fini di economia processuale e di applicazione del principio del giusto processo. La declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale dipende dalla valutazione discrezionale del giudice di merito e risulta insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivata (Cass. 24684/2013).
Invero, è stato rilevato che : "la relazione di dipendenza della domanda riconvenzionale "dal titolo dedotto in giudizio dall'attore", che comporta la trattazione simultanea delle cause, si configura non già come identità della "causa petendi" (richiedendo, appunto, l'art. 36 c.p.c. un rapporto di mera dipendenza), ma come comunanza della situazione o del rapporto giuridico dal quale traggono fondamento le contrapposte pretese delle parti, ovvero come comunanza della situazione, o del rapporto giuridico sul quale si fonda la riconvenzionale, con quello posto a base di un'eccezione, sì da delinearsi una connessione oggettiva qualificata della domanda riconvenzionale con l'azione o l'eccezione proposta ( cfr. Cass. civile, sez. lav., 26/05/2005, n. 11083, conf. Tribunale di Milano, sent. del 11.10.2019).
Applicando le richiamate coordinate giurisprudenziali al caso di specie, si osserva quanto segue.
Nel presente giudizio, la comunanza della situazione o del rapporto giuridico dal quale traggono fondamento le reciproche rivendicazioni appare invero del tutto carente, trovando diretto fondamento le rivendicazioni del ricorrente nel rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che deduce intercorso tra le parti e nelle rivendicazioni retributive conseguenti, laddove appare slegata da qualsivoglia attinenza al predetto rapporto la domanda restitutoria azionata, pur astrattamente azionabile dai coeredi, o da ciascuno di essi ( cfr. Cass nr 13163/2024).
Si stima equo ed opportuno, in ragione della qualità delle parti e del carattere interpretativo degli esiti istruttori, nonché della accertata inammissibilità della riconvenzionale spiegata, compensare integralmente le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale spiegata da e CP_1 [...]
CP_2
- compensa le spese di lite.
Foggia, 24.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Angela Vitarelli