TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 08/04/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 56/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Alessia Annunziata ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 56/2010 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) e (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), con il patrocinio dell'avv. MARIA ROSARIA C.F._3
SANTANGELO, elettivamente domiciliati presso il predetto difensore
ATTORI
ONro
(C.F. , ONroparte_1 C.F._4 CP_2
(C.F. e (C.F.: C.F._5 ONroparte_3
), con il patrocinio dell'avv. , C.F._6 CP_4 elettivamente domiciliati presso il predetto difensore
CONVENUTI
Conclusioni delle parti
Parte attrice ha concluso per l'accoglimento delle domande di scioglimento della comunione ereditaria e, comunque, per l'accoglimento delle eccezioni pagina 1 di 16 articolate sulla domanda riconvenzionale dei convenuti, con vittoria di spese.
Parte convenuta ha concluso per l'accoglimento delle domande di divisione e delle eccezioni articolate sulla domanda attorea, vinte le spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1
convenivano in giudizio , Parte_2 ONroparte_3
e innanzi all'intestato Tribunale, ONroparte_1 CP_2 esponendo che, con atto del 27.12.2000, a ministero del Notaio
[...]
, rep. 14186 raccolta 3993, registrato ad Eboli il 12/01/2001 al n. Per_1
118, avevano proceduto, assieme al germano alla divisione dei beni Per_1 immobili ad essi pervenuti per successione della madre, per Persona_2 donazione del padre e per rinunzia di quest'ultimo, poi deceduto, CP_1 all'eredità della coniuge;
che nell'ambito del suddetto atto rimaneva, però, pro indiviso tra i tre fratelli , e , in ragione di 1/3 Pt_2 Per_1 Pt_1 ciascuno, l'appartamento sito in LI (frazione di Pollica SA), alla Via
Nicotera, 139, sito al piano terra per chi vi accede da Via Nicotera, facente parte del fabbricato "A", composto di cinque vani, cucina, corridoio, disimpegno, due bagni e tre ripostigli, confinante con Via Caracciolo, beni per tre lati, riportato in NCEU del Comune di Pollica (SA), Parte_1 foglio 17, particella 374, sub I;
che il descritto immobile era stato edificato in data anteriore al primo settembre 1967; che, in data 12.04.2002, decedeva l'avv. , al quale succedevano la moglie, Persona_3 [...]
ON
, e i figli e;
che all'attualità l'immobile risultava CP_3 CP_1 essere in comproprietà tra cinque persone e composto di n. 3 quote, di cui due di esse spettanti alle germane attrici e e la terza quota Pt_1 Pt_2 spettante agli eredi di . Persona_3
Tanto premesso in fatto, concludevano perché l'adito Tribunale volesse: “a)
Dichiarare la divisione in natura dell'immobile in premessa descritto, siccome pervenuto ai comunisti, previa determinazione della sua consistenza
pagina 2 di 16 attuale, attribuendo ad ognuno dei compartecipi la parte corrispondente alla propria quota ideale, ossia la terza parte a ciascuna delle attrici e la restante terza parte attribuita egualmente ai convenuti o in ragione del loro diritto ereditario, attribuendo quindi ad ognuno dei predetti il quartino ricavato dalla divisione, indicata dal progetto divisionale. In subordine ovvero in caso si accertasse la indivisibilità del bene: b) Ordinare la stima dell'immobile ed assegnare in proprietà alle attrici le quote dei convenuti previa liquidazione del loro valore o in via gradata ordinarsi la vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 788 c.p.c. (a mezzo di professionista, all'uopo delegato) e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote come sopra individuate”. Vinte le spese di lite da distrarsi.
Provvedevano a costituirsi in giudizio , e ONroparte_1 CP_2
, i quali dichiara vano di non opporsi alla domanda di ONroparte_3 divisione, avendone interesse, mentre, in via riconvenzionale, chiedevano che la divisione ricomprendesse anche altri beni caduti nella successione ereditaria e nella seguente comunione oggetto del giudizio.
In particolare, in via pregiudiziale rappresentavano: che, con il citato atto notarile del 27.12.2000, i germani e procedevano Per_1 Pt_2 Pt_1 alla divisione di taluni beni immobili ad essi pervenuti per successione della madre;
che in tale atto venivano individuati lotti omogenei di pari valore e veniva attribuito a il primo lotto;
che quest'ultimo Per_1 comprendeva, tra l'altro, il seguente immobile: di piccolo fabbricato al piano terra in corpo staccato prospiciente il demanio, composto di due vani, cucina e bagno con annessa area di pertinenza su due lati graffata, confinante con beni del demanio, beni
, foglio 17 particella 202, sub. 13>> (p. 8 e 9 atto cit.); che, con Parte_1 nota del 3 novembre 2009, il Servizio Demanio e Patrimonio del Comune di
Pollica comunicava che era stato avviato il procedimento amministrativo finalizzato all'immissione del provvedimento di recupero dell'indennità di abusiva occupazione per gli anni 1989 — 2009, in riferimento ad un'area occupata di mq. 100; che si trattava dell'area costituente, in gran parte, la pagina 3 di 16 pertinenza dell'immobile sopra descritto, nonché l'area urbana sub 6; che, in altri termini, l'immobile attribuito al compianto Avv. Persona_3 aveva un valore sicuramente inferiore a quello considerato nell'atto di divisione del 27.12.2000; che ricorreva, dunque, “l'ipotesi dell'errore (non determinato da dolo) sull'essenza e sul valore dei beni da dividere che trova il suo specifico rimedio nell'art. 762 c.c. a mente del quale è previsto un supplemento di divisione”.
Ancora, sempre in via preliminare, deducevano i convenuti che la domanda attorea non era procedibile in quanto era stata omessa “la rituale produzione dei certificati storici catastali e della documentazione concernente le iscrizioni e trascrizioni nel ventennio anteriore, ovvero di relazione notarile sostitutiva”; che, inoltre, dalle visure catastali risultava che l'appartamento sito in LI, al primo piano del fabbricato “A” di via
Nicotera, 139, non era in comunione tra le sole parti in causa;
che a detta comunione partecipava anche , per effetto della cessione, da Parte_3 parte di , della propria quota alla sorella , Parte_1 Pt_2 moglie del e con questi in regime di comunione legale, con Pt_3 conseguente richiesta di integrazione del contraddittorio nei suoi riguardi.
Inoltre, rappresentavano, nel merito, la necessità di procedere a correzione dei dati catastali riferiti dalle controparti per “assenza di una relazione notarile”, in quanto l'appartamento non era più riportato nel NCEU del
Comune di Pollica al foglio 17, particella 374 sub 1, giacché, con denuncia di variazione del 30.3.2006 n. 8498, si procedeva ad una diversa distribuzione degli spazi interni, per cui il sub 1 veniva soppresso, originando i due sub 13 e 14; che, dal marzo 2006, il sub 13 era rimasto nella disponibilità esclusiva delle germane e , Parte_2 Pt_1 mentre il sub 14 doveva essere nella disponibilità degli eredi di Persona_3
e di , per adibirlo ad attività ricettiva turistico -
[...] Parte_1 alberghiera;
che, a tale scopo, il sub 14 veniva interessato da lavori di ristrutturazione per la creazione di tre camere, con bagno e reception, sala pranzo e sala colazione, a cui gli eredi di partecipavano Persona_3 con il pagamento all'impresa della somma pari ai 2/3 della spesa e pagina 4 di 16 per la restante somma pari ad 1/3; che, dal marzo 2006, Parte_1
aveva richiesto al di Pollica il rilascio di Parte_1 CP_5 un'autorizzazione all'esercizio di attività di Bed and Breakfast, svolta all'interno dell'appartamento sub 14; che, pertanto, le spese sostenute per la ristrutturazione del subalterno 14 e l'utilizzazione dello stesso da parte di per attività di dovevano essere Parte_1 Parte_4 oggetto di apposita valutazione nel progetto divisionale.
Infine, in via riconvenzionale, rappresentavano che appartenevano al medesimo compendio ereditario e si trovavano in regime di comunione in parti eguali tra e gli eredi di per Parte_2 Persona_3 effetto della divisione per notar , i seguenti beni: a) Area Persona_1 urbana identificata in NCEU del Comune di Pollica, al foglio 17, particella
202, sub 4; b) Area urbana identificata in NCEU del Comune di Pollica al foglio, particella 202, sub 5; c) Area urbana identificata in NCEU del
Comune di Pollica al foglio, particella 202, sub 6; il locale in Castelnuovo
CI riportato al NCEU foglio 12, particela 334 sub 1 della consistenza di
154 metri quadri posti alla via Nazionale, piano terra ed intestato, in comune e pro indiviso, agli eredi di , ed Persona_3 Parte_2 al marito di quest'ultima, (in regime di comunione legale); Parte_3 che e subentravano nella porzione di Parte_2 Parte_3
per averla da quest'ultima acquistata;
che detto locale Parte_1 era stato nel godimento esclusivo di , che lo concedeva in Parte_2 locazione a terzi per attività commerciale, percependone i frutti, senza mai nulla riconoscere agli eredi del fratello premorto, benché comproprietari;
che, pertanto, le rendite godute in via esclusiva, prima da Parte_2
e poi da EL andavano computate nella divisione.
[...] Pt_3
Tanto esposto, i convenuti concludevano affinchè il Tribunale volesse: “in via pregiudiziale: dichiarare improcedibile l'azione per non avere parte attrice depositato relazione ipocatastale sui beni oggetto della divisione;
subordinatamente al mancato accoglimento dell'eccezione di improcedibilità
— in ogni caso rilevabile di ufficio - disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Sig. comproprietario Parte_3 pagina 5 di 16 dell'appartamento sito in LI;
- disporre un supplemento di divisione, ex art. 762 c.c., della divisione di cui all'atto del 27.12.2000 — rogato dal notaio Dr. rep. 14186 raccolta 3993 registrato ad Eboli il Persona_1
12/01/2001 al n. 118, per le ragioni esposte al punto II .2 del presente atto;
- disporre c.t,u. al fine di accertare l'eventuale divisibilità e il valore di mercato dei cespiti sopra indicati e, comunque, predisporre il progetto di divisione;
2.- in caso di indivisibilità, disporre — ai sensi degli artt. 788, I co., e 569 ss. c.p.c. — la vendita dei cespiti sopra descritti al valore di mercato degli stessi;
3. — ordinare alle attrici di rendere il conto — ai sensi
e per gli effetti degli artt. 263 e ss. c.p.c. — delle rendite percepite dagli immobili de quibus a far data dal 27.12.2000. ln via definitiva: - previo accertamento del diritto degli istanti alla divisione, dichiarare lo scioglimento della comunione sugli immobili di cui è causa, tenendo conto degli effetti di cui al supplemento di divisione, anche ai fini dell'eventuale conguaglio. - predisporre il progetto di divisione, e, all'esito, ove non sorgano contestazioni, dichiarare esecutivo il progetto, emettendo i consequenziali provvedimenti di legge;
- determinare — ove il rendiconto non dovesse essere accettato - l'ammontare delle rendite percepite ed in ogni caso tenere conto del predetto ammontare al fine di eventuali conguagli in favore di essi attori;
disporre, per l'ipotesi dell'indivisibilità, la vendita degli immobili sopra descritti, al prezzo di mercato che sarà determinato in corso di causa. Con espressa riserva di chiedere l'attribuzione nella propria quota di uno o più dei detti beni, salvo conguaglio;
— condannare alla restituzione delle rendite indebitamente percepite oltre interessi e rivalutazione cosi come saranno determinati in corso di causa;
- In accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata e nei confronti di nonché di Parte_2
per quanto di ragione, dichiarare la divisione dei seguenti Parte_3 immobili descritti ai punti IV.I. e IV1a il tutto attribuendo ad ognuno dei compartecipi la parte corrispondente alla propria quota ideale”. Il tutto vinte le spese di lite.
All'udienza di comparizione parti del 19.5.2010, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , marito di Parte_3
pagina 6 di 16 in regime di comunione dei beni, il quale provvedeva a Parte_2 costituirsi in giudizio aderendo alle difese dell'originaria parte attrice.
All'udienza del 27.11.2012, il giudizio veniva interrotto per morte dell'avv.
ed in data 8.11.2012 il giudizio veniva riassunto ai sensi Parte_1 dell'art. 303 c.p.c. da e ONroparte_1 CP_2 [...]
. CP_3
Istruita la causa solo documentalmente, precisate dalle parti le conclusioni, la causa perveniva allo scrivente magistrato e, ritenuta matura, veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Le domande di scioglimento della comunione va nno rigettate.
In via del tutto preliminare, occorre rilevare, in punto di diritto, quanto segue.
Giova, in primo luogo, dare atto della natura del giudizio di scioglimento di comunione ereditaria e dell'onere probatorio gravante sulla parte che articoli la relativa domanda.
Ebbene, lo scioglimento della comunione, tanto ereditaria, quanto ordinaria,
è qualificabile come atto inter vivos ad effetti reali, con funzione distributiva, finalizzata alla produzione di un effetto costitutivo, sostanzialmente traslativo, con il quale la quota ideale spettante a ciascun condividente (pars quota) viene convertita in una “porzione concreta” (pars quanta) dei beni comuni in titolarità esclusiva (c.d. “apporzionamento”) (cfr.
Cass., sez. un., n. 25021/2019).
La riconducibilità della divisione nell'alveo degli atti tra vivi trova, in particolare, la sua giustificazione nella circostanza che la morte del de cuius non costituisce evento a causa del quale la divisione trae la propria ragione, essendo, invece, del tutto indipendente da quest'ultima, come dimostrato, del resto, dal fatto che gli effetti della morte si esauriscono con la nascita della comunione, che i condividenti ben possono decidere di mantenere in vita, senza procedere al relativo scioglimento;
l'assunto è ulteriormente confermato dalla diffusa affermazione per cui il semplice inserimento di un atto nella vicenda successoria non implica, di per sé, la sua natura mortis causa: persino l'accettazione di eredità, che è atto pagina 7 di 16 necessario per l'instaurarsi della comunione ereditaria, non si considera, infatti, rientrante nell'alveo degli atti mortis causa.
In ogni caso, poi, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni ribadito che il fenomeno successorio si esaurisce proprio con le accettazioni di eredità, con conseguente estraneità rispetto ad esso di tutte le vicende successive. Se ciò non bastasse, la Corte di Cassazione invoca a sostegno della sua ricostruzione il noto principio dell'unitarietà della divisione, che ha sempre la medesima natura di atto inter vivos, sia che si tratti di divisione ordinaria, sia che si verta in materia di divisione ereditaria, e non può mutare a seconda della vicenda che genera la comunione, come,
d'altronde, confermato dall'art. 1116 c.c.
Ciò posto, la giurisprudenza si è a più riprese occupata dell'onere probatorio gravante su colui che invochi in giudizio lo scioglimento della comunione, giungendo a risultati non sempre coerenti ed univoci, in specie con riguardo all'intensità dello stesso.
Più in particolare, la giurisprudenza di merito e, sebbene non senza contrasti, anche quella di legittimità, si erano assestate su posizioni particolarmente rigorose, ritenendo che la prova cui l'attore è tenuto è, nella sostanza, analoga alla probatio diabolica che caratterizza l'azione di rivendica, sulla scorta della rilevanza che assume la sentenza di scioglimento della comunione, la quale spiega i propri effetti non soltanto nei confronti di coloro i quali di quel giudizio siano parte, ma erga omnes, ragion per cui la peculiare necessità di protezione dell'affidamento dei terzi, unita alla specifica esigenza di certezza nella circolazione dei diritti reali immobiliari, aveva condotto ad affermare che il coacervo di interessi pubblicistici sottesi al giudizio di divisione dovesse comportare che l'onere probatorio gravante sull'attore fosse estremamente rigoroso, dovendo egli produrre il titolo di acquisto dei beni in favore del de cuius (i cd. atti di provenienza), nonché la certificazione ipocatastale relativa ai medesimi beni contro il de cuius e i suoi eredi, al fine di dimostrare che i beni erano ancora nella titolarità dei condividenti alla data di proposizione della pagina 8 di 16 domanda di scioglimento della comunione, non essendo divenuti oggetto di atti traslativi in favore di terzi.
Peraltro, non ignora il Tribunale che tale rigore è stato sostanziosamente temperato da recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità, che, sul versante essenzialmente processuale, hanno conferito particolare valenza ai principi generali che governano il rito, ritenendoli applicabili anche al giudizio di scioglimento della comunione ereditaria.
In un primo momento, infatti, l'attenuazione dell'onus probandi gravante sull'attore si è sostanziata nella non necessità della produzione della documentazione ipocastale afferente ai beni della massa, sul presupposto per cui la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull'immobile da dividere, imposta dall'art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato, non costituisce un adempimento previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda, tenuto conto che, in tali giudizi, l'intervento dei creditori e degli aventi causa dei condividenti è consentito ai soli fini dell'opponibilità delle statuizioni adottate e che ciò dovesse valere anche nel caso in cui si debba procedere alla vendita dell'immobile comune, sebbene le informazioni richieste dal predetto articolo si debbano necessariamente acquisire a tutela del terzo acquirente, ma che a tale esigenza sovraintende d'ufficio il giudice della divisione, il quale, nello svolgimento del potere di direzione delle operazioni, può ordinare alle parti la produzione della documentazione occorrente o avvalersi del professionista delegato alla vendita (cfr. Cass., 30/7/2021, n.
21938; Cass. n. 10067/2020; Cass. n. 21716/2020).
Su questa scia, ad ulteriore temperamento del suddetto rigore probatorio, è stato affermato che “Nel giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, occorre offrire la dimostrazione dell'appartenenza dei beni al “de cuius”, ma, anche in caso di contestazioni dei coeredi, non grava sull'attore
l'onere di fornire la prova rigorosa richiesta nel caso dell'azione di rivendica, giustificandosi un maggior rigore solo nel caso in cui sia necessario procedere alla divisione mediante vendita a terzi;
qualora la comune proprietà dei beni dividendi sia incontroversa o desumibile a livello pagina 9 di 16 indiziario, è ammissibile una produzione documentale, inerente alla proprietà comune, operata in corso di causa o acquisita dal consulente tecnico d'ufficio, tenuto conto che non si tratta della prova di un fatto costitutivo di una domanda che vede le parti in contrapposizione fra loro”
(Cass., sez. VI, 14/12/2021, n. 40041).
In altri termini, secondo la Suprema Corte, nel giudizio di divisione ereditaria, occorre, senz'altro, dimostrare l'appartenenza dei beni al de cuius, tuttavia, anche in caso di contestazione da parte dei coeredi in ordine all'appartenenza dei beni alla massa ereditaria, l'onere probatorio che grava sull'attore è meno rigoroso di quello che caratterizza il giudizio di rivendica della proprietà, per cui la prova dello stato di comunione può essere data anche tramite una condotta di non contestazione o con il ricorso alla prova indiziaria, giustificandosi un maggior rigore probatorio solo qualora si prospetti la necessità di procedere alla vendita a terzi del bene indivisibile;
nel caso in cui, poi, lo stato di comunione tra le parti sia incontestato, una produzione documentale, operata in corso di causa o acquisita d'ufficio dal c.t.u., non incorre in alcuna preclusione, trattandosi della prova di un fatto costitutivo di una domanda rispetto alla quale le parti non sono in contrapposizione tra loro.
Nel giudizio divisorio, dunque, la prova della comproprietà, che pure deve essere fornita, non è soggetta a regole particolari, poiché non si tratta di accertare positivamente la proprietà dell'attore negando quella dei convenuti, ma di fare accertare un diritto comune a tutte le parti in causa
(cfr. Cass., 14/1/2022, n. 1065).
E tuttavia, ritiene il Tribunale che l'approdo esegetico cui è giunta la
Suprema Corte debba essere modulato sulla base delle rationes ispiratrici, tanto del giudizio di divisione, quanto degli stessi principi processuali la cui applicazione è invocata dalla giurisprudenza di legittimità appena citata.
Innanzitutto, certamente condivisibile appare l'assunto per cui l'attore, nel giudizio di divisione ereditaria, non può sicuramente essere tenuto al rigorosissimo onere probatorio che caratterizza i giudizi di rivendica, per il pagina 10 di 16 cui assolvimento, in verità, nemmeno basta la produzione del titolo di acquisto del bene in capo al rivendicante, dovendo questi risalire, attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, per il tramite della dimostrazione della continuità delle trascrizioni nel ventennio anteriore o, in alternativa, della eventuale intervenuta usucapione.
Tale onere non può, infatti, certamente sussistere in capo all'attore condividente e, però, giungere a valorizzare il principio di non contestazione, pur in caso di mancata produzione del titolo di acquisto dei beni in capo al de cuius, ai fini dell'assolvimento dell'onus probandi, suscita svariate perplessità.
Tale conclusione, invero, sembra porsi in contrasto, in specie qualora la massa sia composta (anche) da beni immobili, con il consolidato orientamento secondo cui il principio di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c., a ben vedere, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam, poiché, in tali casi, l'osservanza dell'onere formale non è solo prescritta ai fini della dimostrazione del fatto, ma volta alla dimostrazione della stessa sussistenza del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può e deve essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (cfr. Cass., 14/1/2022, n. 1072; Cass., 17/10/2018, n. 25999;
Cass., 10/8/2001, n. 11054).
Inoltre, vale la pena ricordare che il citato principio di non contestazione assume valenza processuale sull'opposto presupposto della sussistenza dell'onere di contestazione della parte, che, tuttavia, opera esclusivamente per i fatti a sé sfavorevoli e non anche per i fatti a sé favorevoli, quale sarebbe l'appartenenza dei beni alla massa dei condividenti, come, del resto, valorizzato dalla stessa giurisprudenza in commento.
Se così è, allora, sul primo versante, dovrebbe giungersi alla conseguenza che la prova dell'appartenenza alla massa dei beni asseritamente comuni, ove si tratti di immobili, andrebbe fornita con la produzione in giudizio dei titoli di provenienza dei cespiti, in tal modo assolvendosi un onere pagina 11 di 16 probatorio non così rigoroso come quello che caratterizza l'azione di rivendica, ma neppure attenuato al punto da poter essere adempiuto anche con elementi meramente indiziari ovvero tramite condotte di non contestazione, le quali, dal secondo punto di vista, non possono assumere pregnanza processuale, nella misura in cui esse riguarderebbero un fatto – quello della sussistenza di un diritto comune a tutte le parti in causa – la cui contestazione contrasta del tutto con l'interesse del convenuto in divisione, giungendosi, per tale via, ad affermare, in concreto, che la semplice asserzione dell'appartenenza del bene alla massa sia, di per sé sola, idonea alla prova della sua effettiva sussistenza, anche nell'ipotesi in cui, invece, tale bene rientrasse legittimamente nella titolarità di un terzo.
È in quest'ottica, allora, che non possono essere ignorati gli effetti che la sentenza costituiva dello scioglimento della comunione spiega nell'ordinamento.
Deve, infatti, considerarsi che il provvedimento che pronuncia la divisione giudiziale è soggetto al regime di pubblicità della trascrizione nei pubblici registri, che assolve all'interesse pubblico della certezza della circolazione dei diritti reali immobiliari. Tali interessi pubblici, ed in particolare quello relativo all'affidabilità delle risultanze dei registri immobiliari, sotto il profilo della stabilità, validità ed efficacia degli atti assoggettati a controllo di legalità, sarebbero completamente frustrati laddove la prova della proprietà in capo ai comunisti dei beni di cui è richiesta la divisione fosse rimessa alla piena disponibilità delle parti, libere di raggiungere tale risultato processuale semplicemente in virtù del meccanismo della non contestazione.
La frustrazione dei suddetti interessi – la cui rilevanza pubblicistica, come evidenziato, aveva condotto a ritenere sussistente un onere probatorio particolarmente gravoso in capo all'attore – comporterebbe, allora, a ben vedere, l'assoluta instabilità della decisione, che sarebbe idonea a creare un'apparenza di diritto circa la titolarità di quei beni in capo ai condividenti, sulla quale legittimamente i terzi sarebbero portati a fare pagina 12 di 16 affidamento, con totale compromissione della certezza nella circolazione dei diritti reali immobiliari.
È appena il caso di sottolineare, poi, che ulteriori perplessità suscitano anche gli altri principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità citata, nella misura in cui, in primo luogo, sottraggono la prova al regime processuale delle preclusioni, consentendo l'acquisizione del titolo anche al consulente eventualmente nominato dal giudice (così, di fatto, permettendo al c.t.u. di acquisire documentazione atta a provare fatti principali posti a fondamento della domanda) e, in secondo luogo, aggravano l'onere dell'attore qualora il bene debba essere venduto a terzi per non essere esso comodamente divisibile, così, a ben vedere, invertendo, innanzitutto,
l'ordine logico di risoluzione delle questioni – nella misura in cui la valutazione sulla non comoda divisibilità è un posterius rispetto al già accertato diritto di procedere allo scioglimento della divisione – e legittimando, poi, in sostanza, la sussistenza di un onere probatorio non predeterminato, ma variabile, in corso di giudizio, a seconda delle concrete risultanze dello stesso.
Ritiene, dunque, il Tribunale che, per quanto siano condivisibili gli approdi interpretativi circa l'attenuazione del rigore probatorio nel giudizio di divisione rispetto a quello di rivendica, non possa, però, giungersi a ritenere detto onere del tutto inconsistente, al punto da considerarlo assolto con la semplice non contestazione dell'appartenenza del bene alla massa.
Ebbene, venendo al caso di specie, occorre rilevare come, con ordinanza del
30.11.2012 depositata l'1.12.2011, il g.i. così statuiva: “rilevato che non risulta essere depositata documentazione in ordine ai titoli di provenienza del bene di NU CI in capo al de cuius , ONroparte_1 non essendo all'uopo idonee le visure catastali depositate da parte convenuta né la nota di trascrizione depositata da parte attrice;
rilevato, quanto agli altri beni da dividere, che la relazione notarile riguardante l'ultimo ventennio non dà contezza dei titoli di provenienza dei beni in capo alla de cuius e che i medesimi non sono stati depositati in atti”; ancora Persona_2
“considerato che si sono cristallizzate le preclusioni istruttorie ex art. 183 c. pagina 13 di 16 6 c.p.c. e che, pertanto, appare opportuno sollecitare il contraddittorio delle parti sulle questioni sopra evidenziate ed invitarle al bonario componimento della vicenda”.
Inoltre, con ordinanza del 22.5.2014, il g.i. confermava il provvedimento reso in data 30.11.2011, ribadendo come “ai fini dell'accoglimento della domanda tendente ad ottenere la divisione ereditaria, occorre fornire la prova della titolarità dei beni asseritamente ricompresi nel compendio ereditario, che deve essere resa in maniera rigorosa;
considerato, altresì, come correttamente rilevato nella specifica ordinanza, che nella specie, cristallizzate le preclusioni istruttorie ex art. 183, c.6, c.p.c., detta prova non è stata fornita;
rilevato che detta omissione, ascrivibile sia a parte attrice che a parte convenuta, non permettendo di individuare, in maniera completa e precisa, i beni caduti in successione, non consente di pervenire allo scioglimento della comunione ereditaria de qua”.
Questo giudice ritiene, dunque, di condividere le valutazioni effettuate dai precedenti magistrati titolari del presente fascicolo. Ed invero, le parti avrebbero dovuto depositare, quanto meno, la sussistenza dei titoli idonei ad attestare l'attrazione dei beni di cui si è chiesta la divisione alla massa ereditaria.
Ed infatti, secondo le suesposte coordinate interpretative, avrebbe dovuto essere fornita prova, in particolare, quanto meno dei titoli di provenienza dei beni in favore del de cuius, indispensabile per accertare l'effettiva titolarità, al momento dell'apertura della successione, dei beni rientranti nella massa ereditaria per procedere allo scioglimento della stessa e, tuttavia, nessuna delle parti ha provveduto a tale adempimento;
tanto, anche a prescindere dalla eventuale ulteriore prova delle iscrizioni e trascrizioni contro il de cuius dalla data di acquisto dei cespiti alla data di apertura della successione, delle iscrizioni e trascrizioni contro i successori dalla data di apertura della successione a quella di trascrizione della domanda, dei certificati storici catastali di tutti i cespiti oggetto di divisione.
pagina 14 di 16 Prima di procedere alla formazione della massa da dividere e delle relative quote, infatti, occorre accertare (ed il relativo onere grava, ovviamente, sulle parti) la titolarità dei beni facenti parte dell'asse ereditario, essendo indispensabile che le parti producano l'indicata documentazione e, in mancanza, nessuna divisione può essere disposta, non avendo questo giudice alcuna contezza della sorte giuridica dei beni indicati e della loro relativa appartenenza al de cuius al momento dell'apertura della successione.
Ora, poiché la titolarità del bene si pone non già come requisito di legittimazione attiva, ma piuttosto come oggetto della controversia, le parti hanno l'onere di fornire prova, nei termini innanzi descritti, della proprietà, non potendo tale ineludibile circostanza neppure essere surrogata dalla dimostrazione del titolo in via meramente presuntiva;
e quanto detto preclude altresì al giudice di desumere l'esistenza della proprietà in capo ai condividenti dalla mancata contestazione delle parti sul punto, per come innanzi meglio esplicitato.
Giova precisare, sul punto, che la relazione notarile in atti dà conto della cronistoria dei titoli afferenti all'immobile di cui le parti attrici hanno chiesto la divisione solo a partire dalla data di decesso di ma Persona_2 resta del tutto silente circa il titolo in base al quale il suddetto bene sia pervenuto in titolarità della de cuius, con conseguente mancanza assoluta di prova circa l'appartenenza dello stesso in capo a quest'ultima al momento dell'apertura della successione.
Nemmeno può trovare accoglimento l'irrituale richiesta di rimessione in termini per il reperimento dei documenti richiesti, essendo maturate le preclusioni assertive e probatorie stabilite dal codice di rito ed in assenza di una valida motivazione – tale non essendo la lunga durata del giudizio – per consentire la rimessione in termini volta a sopperire alle lacune probatorie che non si è provveduti a colmare entro il termine perentorio coincidente con il deposito della memoria integrativa di cui all'art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c.
pagina 15 di 16 Inoltre, come, parimenti, anticipato e per le ragioni esposte, non risulta possibile avvalersi di un consulente tecnico per l'acquisizione della suddetta documentazione, non potendo la consulenza d'ufficio essere utilizzata per sopperire alle inerzie ed alle carenze probatorie della parte su cui grava il relativo onere (Cass. n. 14306/05, n. 20910/04, n. 8302/02, n. 5645/88, n.
5990/86).
La mancata prova in ordine alla titolarità dei beni di cui è stata chiesta la divisione, tanto in via principale, quanto in via riconvenzionale, comportano, dunque, il rigetto di entrambe le domande, con conseguente assorbimento di tutte le ulteriori domande ad esse subordinatamente connesse.
La reciproca soccombenza, oltre alla particolarità della materia, anche alla luce della esposta evoluzione giurisprudenziale, ed ai rapporti sussistenti tra le parti, comportano la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 92 c.p.c. per procedere alla integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta le domande, principale e riconvenzionale, di scioglimento della comunione ereditaria.
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Vallo della Lucania, 8/4/2025
Il Giudice
Alessia Annunziata
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Alessia Annunziata ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 56/2010 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) e (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), con il patrocinio dell'avv. MARIA ROSARIA C.F._3
SANTANGELO, elettivamente domiciliati presso il predetto difensore
ATTORI
ONro
(C.F. , ONroparte_1 C.F._4 CP_2
(C.F. e (C.F.: C.F._5 ONroparte_3
), con il patrocinio dell'avv. , C.F._6 CP_4 elettivamente domiciliati presso il predetto difensore
CONVENUTI
Conclusioni delle parti
Parte attrice ha concluso per l'accoglimento delle domande di scioglimento della comunione ereditaria e, comunque, per l'accoglimento delle eccezioni pagina 1 di 16 articolate sulla domanda riconvenzionale dei convenuti, con vittoria di spese.
Parte convenuta ha concluso per l'accoglimento delle domande di divisione e delle eccezioni articolate sulla domanda attorea, vinte le spese.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1
convenivano in giudizio , Parte_2 ONroparte_3
e innanzi all'intestato Tribunale, ONroparte_1 CP_2 esponendo che, con atto del 27.12.2000, a ministero del Notaio
[...]
, rep. 14186 raccolta 3993, registrato ad Eboli il 12/01/2001 al n. Per_1
118, avevano proceduto, assieme al germano alla divisione dei beni Per_1 immobili ad essi pervenuti per successione della madre, per Persona_2 donazione del padre e per rinunzia di quest'ultimo, poi deceduto, CP_1 all'eredità della coniuge;
che nell'ambito del suddetto atto rimaneva, però, pro indiviso tra i tre fratelli , e , in ragione di 1/3 Pt_2 Per_1 Pt_1 ciascuno, l'appartamento sito in LI (frazione di Pollica SA), alla Via
Nicotera, 139, sito al piano terra per chi vi accede da Via Nicotera, facente parte del fabbricato "A", composto di cinque vani, cucina, corridoio, disimpegno, due bagni e tre ripostigli, confinante con Via Caracciolo, beni per tre lati, riportato in NCEU del Comune di Pollica (SA), Parte_1 foglio 17, particella 374, sub I;
che il descritto immobile era stato edificato in data anteriore al primo settembre 1967; che, in data 12.04.2002, decedeva l'avv. , al quale succedevano la moglie, Persona_3 [...]
ON
, e i figli e;
che all'attualità l'immobile risultava CP_3 CP_1 essere in comproprietà tra cinque persone e composto di n. 3 quote, di cui due di esse spettanti alle germane attrici e e la terza quota Pt_1 Pt_2 spettante agli eredi di . Persona_3
Tanto premesso in fatto, concludevano perché l'adito Tribunale volesse: “a)
Dichiarare la divisione in natura dell'immobile in premessa descritto, siccome pervenuto ai comunisti, previa determinazione della sua consistenza
pagina 2 di 16 attuale, attribuendo ad ognuno dei compartecipi la parte corrispondente alla propria quota ideale, ossia la terza parte a ciascuna delle attrici e la restante terza parte attribuita egualmente ai convenuti o in ragione del loro diritto ereditario, attribuendo quindi ad ognuno dei predetti il quartino ricavato dalla divisione, indicata dal progetto divisionale. In subordine ovvero in caso si accertasse la indivisibilità del bene: b) Ordinare la stima dell'immobile ed assegnare in proprietà alle attrici le quote dei convenuti previa liquidazione del loro valore o in via gradata ordinarsi la vendita dell'immobile ai sensi dell'art. 788 c.p.c. (a mezzo di professionista, all'uopo delegato) e provvedere alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote come sopra individuate”. Vinte le spese di lite da distrarsi.
Provvedevano a costituirsi in giudizio , e ONroparte_1 CP_2
, i quali dichiara vano di non opporsi alla domanda di ONroparte_3 divisione, avendone interesse, mentre, in via riconvenzionale, chiedevano che la divisione ricomprendesse anche altri beni caduti nella successione ereditaria e nella seguente comunione oggetto del giudizio.
In particolare, in via pregiudiziale rappresentavano: che, con il citato atto notarile del 27.12.2000, i germani e procedevano Per_1 Pt_2 Pt_1 alla divisione di taluni beni immobili ad essi pervenuti per successione della madre;
che in tale atto venivano individuati lotti omogenei di pari valore e veniva attribuito a il primo lotto;
che quest'ultimo Per_1 comprendeva, tra l'altro, il seguente immobile: di piccolo fabbricato al piano terra in corpo staccato prospiciente il demanio, composto di due vani, cucina e bagno con annessa area di pertinenza su due lati graffata, confinante con beni del demanio, beni
, foglio 17 particella 202, sub. 13>> (p. 8 e 9 atto cit.); che, con Parte_1 nota del 3 novembre 2009, il Servizio Demanio e Patrimonio del Comune di
Pollica comunicava che era stato avviato il procedimento amministrativo finalizzato all'immissione del provvedimento di recupero dell'indennità di abusiva occupazione per gli anni 1989 — 2009, in riferimento ad un'area occupata di mq. 100; che si trattava dell'area costituente, in gran parte, la pagina 3 di 16 pertinenza dell'immobile sopra descritto, nonché l'area urbana sub 6; che, in altri termini, l'immobile attribuito al compianto Avv. Persona_3 aveva un valore sicuramente inferiore a quello considerato nell'atto di divisione del 27.12.2000; che ricorreva, dunque, “l'ipotesi dell'errore (non determinato da dolo) sull'essenza e sul valore dei beni da dividere che trova il suo specifico rimedio nell'art. 762 c.c. a mente del quale è previsto un supplemento di divisione”.
Ancora, sempre in via preliminare, deducevano i convenuti che la domanda attorea non era procedibile in quanto era stata omessa “la rituale produzione dei certificati storici catastali e della documentazione concernente le iscrizioni e trascrizioni nel ventennio anteriore, ovvero di relazione notarile sostitutiva”; che, inoltre, dalle visure catastali risultava che l'appartamento sito in LI, al primo piano del fabbricato “A” di via
Nicotera, 139, non era in comunione tra le sole parti in causa;
che a detta comunione partecipava anche , per effetto della cessione, da Parte_3 parte di , della propria quota alla sorella , Parte_1 Pt_2 moglie del e con questi in regime di comunione legale, con Pt_3 conseguente richiesta di integrazione del contraddittorio nei suoi riguardi.
Inoltre, rappresentavano, nel merito, la necessità di procedere a correzione dei dati catastali riferiti dalle controparti per “assenza di una relazione notarile”, in quanto l'appartamento non era più riportato nel NCEU del
Comune di Pollica al foglio 17, particella 374 sub 1, giacché, con denuncia di variazione del 30.3.2006 n. 8498, si procedeva ad una diversa distribuzione degli spazi interni, per cui il sub 1 veniva soppresso, originando i due sub 13 e 14; che, dal marzo 2006, il sub 13 era rimasto nella disponibilità esclusiva delle germane e , Parte_2 Pt_1 mentre il sub 14 doveva essere nella disponibilità degli eredi di Persona_3
e di , per adibirlo ad attività ricettiva turistico -
[...] Parte_1 alberghiera;
che, a tale scopo, il sub 14 veniva interessato da lavori di ristrutturazione per la creazione di tre camere, con bagno e reception, sala pranzo e sala colazione, a cui gli eredi di partecipavano Persona_3 con il pagamento all'impresa della somma pari ai 2/3 della spesa e pagina 4 di 16 per la restante somma pari ad 1/3; che, dal marzo 2006, Parte_1
aveva richiesto al di Pollica il rilascio di Parte_1 CP_5 un'autorizzazione all'esercizio di attività di Bed and Breakfast, svolta all'interno dell'appartamento sub 14; che, pertanto, le spese sostenute per la ristrutturazione del subalterno 14 e l'utilizzazione dello stesso da parte di per attività di dovevano essere Parte_1 Parte_4 oggetto di apposita valutazione nel progetto divisionale.
Infine, in via riconvenzionale, rappresentavano che appartenevano al medesimo compendio ereditario e si trovavano in regime di comunione in parti eguali tra e gli eredi di per Parte_2 Persona_3 effetto della divisione per notar , i seguenti beni: a) Area Persona_1 urbana identificata in NCEU del Comune di Pollica, al foglio 17, particella
202, sub 4; b) Area urbana identificata in NCEU del Comune di Pollica al foglio, particella 202, sub 5; c) Area urbana identificata in NCEU del
Comune di Pollica al foglio, particella 202, sub 6; il locale in Castelnuovo
CI riportato al NCEU foglio 12, particela 334 sub 1 della consistenza di
154 metri quadri posti alla via Nazionale, piano terra ed intestato, in comune e pro indiviso, agli eredi di , ed Persona_3 Parte_2 al marito di quest'ultima, (in regime di comunione legale); Parte_3 che e subentravano nella porzione di Parte_2 Parte_3
per averla da quest'ultima acquistata;
che detto locale Parte_1 era stato nel godimento esclusivo di , che lo concedeva in Parte_2 locazione a terzi per attività commerciale, percependone i frutti, senza mai nulla riconoscere agli eredi del fratello premorto, benché comproprietari;
che, pertanto, le rendite godute in via esclusiva, prima da Parte_2
e poi da EL andavano computate nella divisione.
[...] Pt_3
Tanto esposto, i convenuti concludevano affinchè il Tribunale volesse: “in via pregiudiziale: dichiarare improcedibile l'azione per non avere parte attrice depositato relazione ipocatastale sui beni oggetto della divisione;
subordinatamente al mancato accoglimento dell'eccezione di improcedibilità
— in ogni caso rilevabile di ufficio - disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Sig. comproprietario Parte_3 pagina 5 di 16 dell'appartamento sito in LI;
- disporre un supplemento di divisione, ex art. 762 c.c., della divisione di cui all'atto del 27.12.2000 — rogato dal notaio Dr. rep. 14186 raccolta 3993 registrato ad Eboli il Persona_1
12/01/2001 al n. 118, per le ragioni esposte al punto II .2 del presente atto;
- disporre c.t,u. al fine di accertare l'eventuale divisibilità e il valore di mercato dei cespiti sopra indicati e, comunque, predisporre il progetto di divisione;
2.- in caso di indivisibilità, disporre — ai sensi degli artt. 788, I co., e 569 ss. c.p.c. — la vendita dei cespiti sopra descritti al valore di mercato degli stessi;
3. — ordinare alle attrici di rendere il conto — ai sensi
e per gli effetti degli artt. 263 e ss. c.p.c. — delle rendite percepite dagli immobili de quibus a far data dal 27.12.2000. ln via definitiva: - previo accertamento del diritto degli istanti alla divisione, dichiarare lo scioglimento della comunione sugli immobili di cui è causa, tenendo conto degli effetti di cui al supplemento di divisione, anche ai fini dell'eventuale conguaglio. - predisporre il progetto di divisione, e, all'esito, ove non sorgano contestazioni, dichiarare esecutivo il progetto, emettendo i consequenziali provvedimenti di legge;
- determinare — ove il rendiconto non dovesse essere accettato - l'ammontare delle rendite percepite ed in ogni caso tenere conto del predetto ammontare al fine di eventuali conguagli in favore di essi attori;
disporre, per l'ipotesi dell'indivisibilità, la vendita degli immobili sopra descritti, al prezzo di mercato che sarà determinato in corso di causa. Con espressa riserva di chiedere l'attribuzione nella propria quota di uno o più dei detti beni, salvo conguaglio;
— condannare alla restituzione delle rendite indebitamente percepite oltre interessi e rivalutazione cosi come saranno determinati in corso di causa;
- In accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata e nei confronti di nonché di Parte_2
per quanto di ragione, dichiarare la divisione dei seguenti Parte_3 immobili descritti ai punti IV.I. e IV1a il tutto attribuendo ad ognuno dei compartecipi la parte corrispondente alla propria quota ideale”. Il tutto vinte le spese di lite.
All'udienza di comparizione parti del 19.5.2010, veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , marito di Parte_3
pagina 6 di 16 in regime di comunione dei beni, il quale provvedeva a Parte_2 costituirsi in giudizio aderendo alle difese dell'originaria parte attrice.
All'udienza del 27.11.2012, il giudizio veniva interrotto per morte dell'avv.
ed in data 8.11.2012 il giudizio veniva riassunto ai sensi Parte_1 dell'art. 303 c.p.c. da e ONroparte_1 CP_2 [...]
. CP_3
Istruita la causa solo documentalmente, precisate dalle parti le conclusioni, la causa perveniva allo scrivente magistrato e, ritenuta matura, veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Le domande di scioglimento della comunione va nno rigettate.
In via del tutto preliminare, occorre rilevare, in punto di diritto, quanto segue.
Giova, in primo luogo, dare atto della natura del giudizio di scioglimento di comunione ereditaria e dell'onere probatorio gravante sulla parte che articoli la relativa domanda.
Ebbene, lo scioglimento della comunione, tanto ereditaria, quanto ordinaria,
è qualificabile come atto inter vivos ad effetti reali, con funzione distributiva, finalizzata alla produzione di un effetto costitutivo, sostanzialmente traslativo, con il quale la quota ideale spettante a ciascun condividente (pars quota) viene convertita in una “porzione concreta” (pars quanta) dei beni comuni in titolarità esclusiva (c.d. “apporzionamento”) (cfr.
Cass., sez. un., n. 25021/2019).
La riconducibilità della divisione nell'alveo degli atti tra vivi trova, in particolare, la sua giustificazione nella circostanza che la morte del de cuius non costituisce evento a causa del quale la divisione trae la propria ragione, essendo, invece, del tutto indipendente da quest'ultima, come dimostrato, del resto, dal fatto che gli effetti della morte si esauriscono con la nascita della comunione, che i condividenti ben possono decidere di mantenere in vita, senza procedere al relativo scioglimento;
l'assunto è ulteriormente confermato dalla diffusa affermazione per cui il semplice inserimento di un atto nella vicenda successoria non implica, di per sé, la sua natura mortis causa: persino l'accettazione di eredità, che è atto pagina 7 di 16 necessario per l'instaurarsi della comunione ereditaria, non si considera, infatti, rientrante nell'alveo degli atti mortis causa.
In ogni caso, poi, la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni ribadito che il fenomeno successorio si esaurisce proprio con le accettazioni di eredità, con conseguente estraneità rispetto ad esso di tutte le vicende successive. Se ciò non bastasse, la Corte di Cassazione invoca a sostegno della sua ricostruzione il noto principio dell'unitarietà della divisione, che ha sempre la medesima natura di atto inter vivos, sia che si tratti di divisione ordinaria, sia che si verta in materia di divisione ereditaria, e non può mutare a seconda della vicenda che genera la comunione, come,
d'altronde, confermato dall'art. 1116 c.c.
Ciò posto, la giurisprudenza si è a più riprese occupata dell'onere probatorio gravante su colui che invochi in giudizio lo scioglimento della comunione, giungendo a risultati non sempre coerenti ed univoci, in specie con riguardo all'intensità dello stesso.
Più in particolare, la giurisprudenza di merito e, sebbene non senza contrasti, anche quella di legittimità, si erano assestate su posizioni particolarmente rigorose, ritenendo che la prova cui l'attore è tenuto è, nella sostanza, analoga alla probatio diabolica che caratterizza l'azione di rivendica, sulla scorta della rilevanza che assume la sentenza di scioglimento della comunione, la quale spiega i propri effetti non soltanto nei confronti di coloro i quali di quel giudizio siano parte, ma erga omnes, ragion per cui la peculiare necessità di protezione dell'affidamento dei terzi, unita alla specifica esigenza di certezza nella circolazione dei diritti reali immobiliari, aveva condotto ad affermare che il coacervo di interessi pubblicistici sottesi al giudizio di divisione dovesse comportare che l'onere probatorio gravante sull'attore fosse estremamente rigoroso, dovendo egli produrre il titolo di acquisto dei beni in favore del de cuius (i cd. atti di provenienza), nonché la certificazione ipocatastale relativa ai medesimi beni contro il de cuius e i suoi eredi, al fine di dimostrare che i beni erano ancora nella titolarità dei condividenti alla data di proposizione della pagina 8 di 16 domanda di scioglimento della comunione, non essendo divenuti oggetto di atti traslativi in favore di terzi.
Peraltro, non ignora il Tribunale che tale rigore è stato sostanziosamente temperato da recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità, che, sul versante essenzialmente processuale, hanno conferito particolare valenza ai principi generali che governano il rito, ritenendoli applicabili anche al giudizio di scioglimento della comunione ereditaria.
In un primo momento, infatti, l'attenuazione dell'onus probandi gravante sull'attore si è sostanziata nella non necessità della produzione della documentazione ipocastale afferente ai beni della massa, sul presupposto per cui la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull'immobile da dividere, imposta dall'art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato, non costituisce un adempimento previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda, tenuto conto che, in tali giudizi, l'intervento dei creditori e degli aventi causa dei condividenti è consentito ai soli fini dell'opponibilità delle statuizioni adottate e che ciò dovesse valere anche nel caso in cui si debba procedere alla vendita dell'immobile comune, sebbene le informazioni richieste dal predetto articolo si debbano necessariamente acquisire a tutela del terzo acquirente, ma che a tale esigenza sovraintende d'ufficio il giudice della divisione, il quale, nello svolgimento del potere di direzione delle operazioni, può ordinare alle parti la produzione della documentazione occorrente o avvalersi del professionista delegato alla vendita (cfr. Cass., 30/7/2021, n.
21938; Cass. n. 10067/2020; Cass. n. 21716/2020).
Su questa scia, ad ulteriore temperamento del suddetto rigore probatorio, è stato affermato che “Nel giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, occorre offrire la dimostrazione dell'appartenenza dei beni al “de cuius”, ma, anche in caso di contestazioni dei coeredi, non grava sull'attore
l'onere di fornire la prova rigorosa richiesta nel caso dell'azione di rivendica, giustificandosi un maggior rigore solo nel caso in cui sia necessario procedere alla divisione mediante vendita a terzi;
qualora la comune proprietà dei beni dividendi sia incontroversa o desumibile a livello pagina 9 di 16 indiziario, è ammissibile una produzione documentale, inerente alla proprietà comune, operata in corso di causa o acquisita dal consulente tecnico d'ufficio, tenuto conto che non si tratta della prova di un fatto costitutivo di una domanda che vede le parti in contrapposizione fra loro”
(Cass., sez. VI, 14/12/2021, n. 40041).
In altri termini, secondo la Suprema Corte, nel giudizio di divisione ereditaria, occorre, senz'altro, dimostrare l'appartenenza dei beni al de cuius, tuttavia, anche in caso di contestazione da parte dei coeredi in ordine all'appartenenza dei beni alla massa ereditaria, l'onere probatorio che grava sull'attore è meno rigoroso di quello che caratterizza il giudizio di rivendica della proprietà, per cui la prova dello stato di comunione può essere data anche tramite una condotta di non contestazione o con il ricorso alla prova indiziaria, giustificandosi un maggior rigore probatorio solo qualora si prospetti la necessità di procedere alla vendita a terzi del bene indivisibile;
nel caso in cui, poi, lo stato di comunione tra le parti sia incontestato, una produzione documentale, operata in corso di causa o acquisita d'ufficio dal c.t.u., non incorre in alcuna preclusione, trattandosi della prova di un fatto costitutivo di una domanda rispetto alla quale le parti non sono in contrapposizione tra loro.
Nel giudizio divisorio, dunque, la prova della comproprietà, che pure deve essere fornita, non è soggetta a regole particolari, poiché non si tratta di accertare positivamente la proprietà dell'attore negando quella dei convenuti, ma di fare accertare un diritto comune a tutte le parti in causa
(cfr. Cass., 14/1/2022, n. 1065).
E tuttavia, ritiene il Tribunale che l'approdo esegetico cui è giunta la
Suprema Corte debba essere modulato sulla base delle rationes ispiratrici, tanto del giudizio di divisione, quanto degli stessi principi processuali la cui applicazione è invocata dalla giurisprudenza di legittimità appena citata.
Innanzitutto, certamente condivisibile appare l'assunto per cui l'attore, nel giudizio di divisione ereditaria, non può sicuramente essere tenuto al rigorosissimo onere probatorio che caratterizza i giudizi di rivendica, per il pagina 10 di 16 cui assolvimento, in verità, nemmeno basta la produzione del titolo di acquisto del bene in capo al rivendicante, dovendo questi risalire, attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario, per il tramite della dimostrazione della continuità delle trascrizioni nel ventennio anteriore o, in alternativa, della eventuale intervenuta usucapione.
Tale onere non può, infatti, certamente sussistere in capo all'attore condividente e, però, giungere a valorizzare il principio di non contestazione, pur in caso di mancata produzione del titolo di acquisto dei beni in capo al de cuius, ai fini dell'assolvimento dell'onus probandi, suscita svariate perplessità.
Tale conclusione, invero, sembra porsi in contrasto, in specie qualora la massa sia composta (anche) da beni immobili, con il consolidato orientamento secondo cui il principio di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c., a ben vedere, non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam, poiché, in tali casi, l'osservanza dell'onere formale non è solo prescritta ai fini della dimostrazione del fatto, ma volta alla dimostrazione della stessa sussistenza del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può e deve essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (cfr. Cass., 14/1/2022, n. 1072; Cass., 17/10/2018, n. 25999;
Cass., 10/8/2001, n. 11054).
Inoltre, vale la pena ricordare che il citato principio di non contestazione assume valenza processuale sull'opposto presupposto della sussistenza dell'onere di contestazione della parte, che, tuttavia, opera esclusivamente per i fatti a sé sfavorevoli e non anche per i fatti a sé favorevoli, quale sarebbe l'appartenenza dei beni alla massa dei condividenti, come, del resto, valorizzato dalla stessa giurisprudenza in commento.
Se così è, allora, sul primo versante, dovrebbe giungersi alla conseguenza che la prova dell'appartenenza alla massa dei beni asseritamente comuni, ove si tratti di immobili, andrebbe fornita con la produzione in giudizio dei titoli di provenienza dei cespiti, in tal modo assolvendosi un onere pagina 11 di 16 probatorio non così rigoroso come quello che caratterizza l'azione di rivendica, ma neppure attenuato al punto da poter essere adempiuto anche con elementi meramente indiziari ovvero tramite condotte di non contestazione, le quali, dal secondo punto di vista, non possono assumere pregnanza processuale, nella misura in cui esse riguarderebbero un fatto – quello della sussistenza di un diritto comune a tutte le parti in causa – la cui contestazione contrasta del tutto con l'interesse del convenuto in divisione, giungendosi, per tale via, ad affermare, in concreto, che la semplice asserzione dell'appartenenza del bene alla massa sia, di per sé sola, idonea alla prova della sua effettiva sussistenza, anche nell'ipotesi in cui, invece, tale bene rientrasse legittimamente nella titolarità di un terzo.
È in quest'ottica, allora, che non possono essere ignorati gli effetti che la sentenza costituiva dello scioglimento della comunione spiega nell'ordinamento.
Deve, infatti, considerarsi che il provvedimento che pronuncia la divisione giudiziale è soggetto al regime di pubblicità della trascrizione nei pubblici registri, che assolve all'interesse pubblico della certezza della circolazione dei diritti reali immobiliari. Tali interessi pubblici, ed in particolare quello relativo all'affidabilità delle risultanze dei registri immobiliari, sotto il profilo della stabilità, validità ed efficacia degli atti assoggettati a controllo di legalità, sarebbero completamente frustrati laddove la prova della proprietà in capo ai comunisti dei beni di cui è richiesta la divisione fosse rimessa alla piena disponibilità delle parti, libere di raggiungere tale risultato processuale semplicemente in virtù del meccanismo della non contestazione.
La frustrazione dei suddetti interessi – la cui rilevanza pubblicistica, come evidenziato, aveva condotto a ritenere sussistente un onere probatorio particolarmente gravoso in capo all'attore – comporterebbe, allora, a ben vedere, l'assoluta instabilità della decisione, che sarebbe idonea a creare un'apparenza di diritto circa la titolarità di quei beni in capo ai condividenti, sulla quale legittimamente i terzi sarebbero portati a fare pagina 12 di 16 affidamento, con totale compromissione della certezza nella circolazione dei diritti reali immobiliari.
È appena il caso di sottolineare, poi, che ulteriori perplessità suscitano anche gli altri principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità citata, nella misura in cui, in primo luogo, sottraggono la prova al regime processuale delle preclusioni, consentendo l'acquisizione del titolo anche al consulente eventualmente nominato dal giudice (così, di fatto, permettendo al c.t.u. di acquisire documentazione atta a provare fatti principali posti a fondamento della domanda) e, in secondo luogo, aggravano l'onere dell'attore qualora il bene debba essere venduto a terzi per non essere esso comodamente divisibile, così, a ben vedere, invertendo, innanzitutto,
l'ordine logico di risoluzione delle questioni – nella misura in cui la valutazione sulla non comoda divisibilità è un posterius rispetto al già accertato diritto di procedere allo scioglimento della divisione – e legittimando, poi, in sostanza, la sussistenza di un onere probatorio non predeterminato, ma variabile, in corso di giudizio, a seconda delle concrete risultanze dello stesso.
Ritiene, dunque, il Tribunale che, per quanto siano condivisibili gli approdi interpretativi circa l'attenuazione del rigore probatorio nel giudizio di divisione rispetto a quello di rivendica, non possa, però, giungersi a ritenere detto onere del tutto inconsistente, al punto da considerarlo assolto con la semplice non contestazione dell'appartenenza del bene alla massa.
Ebbene, venendo al caso di specie, occorre rilevare come, con ordinanza del
30.11.2012 depositata l'1.12.2011, il g.i. così statuiva: “rilevato che non risulta essere depositata documentazione in ordine ai titoli di provenienza del bene di NU CI in capo al de cuius , ONroparte_1 non essendo all'uopo idonee le visure catastali depositate da parte convenuta né la nota di trascrizione depositata da parte attrice;
rilevato, quanto agli altri beni da dividere, che la relazione notarile riguardante l'ultimo ventennio non dà contezza dei titoli di provenienza dei beni in capo alla de cuius e che i medesimi non sono stati depositati in atti”; ancora Persona_2
“considerato che si sono cristallizzate le preclusioni istruttorie ex art. 183 c. pagina 13 di 16 6 c.p.c. e che, pertanto, appare opportuno sollecitare il contraddittorio delle parti sulle questioni sopra evidenziate ed invitarle al bonario componimento della vicenda”.
Inoltre, con ordinanza del 22.5.2014, il g.i. confermava il provvedimento reso in data 30.11.2011, ribadendo come “ai fini dell'accoglimento della domanda tendente ad ottenere la divisione ereditaria, occorre fornire la prova della titolarità dei beni asseritamente ricompresi nel compendio ereditario, che deve essere resa in maniera rigorosa;
considerato, altresì, come correttamente rilevato nella specifica ordinanza, che nella specie, cristallizzate le preclusioni istruttorie ex art. 183, c.6, c.p.c., detta prova non è stata fornita;
rilevato che detta omissione, ascrivibile sia a parte attrice che a parte convenuta, non permettendo di individuare, in maniera completa e precisa, i beni caduti in successione, non consente di pervenire allo scioglimento della comunione ereditaria de qua”.
Questo giudice ritiene, dunque, di condividere le valutazioni effettuate dai precedenti magistrati titolari del presente fascicolo. Ed invero, le parti avrebbero dovuto depositare, quanto meno, la sussistenza dei titoli idonei ad attestare l'attrazione dei beni di cui si è chiesta la divisione alla massa ereditaria.
Ed infatti, secondo le suesposte coordinate interpretative, avrebbe dovuto essere fornita prova, in particolare, quanto meno dei titoli di provenienza dei beni in favore del de cuius, indispensabile per accertare l'effettiva titolarità, al momento dell'apertura della successione, dei beni rientranti nella massa ereditaria per procedere allo scioglimento della stessa e, tuttavia, nessuna delle parti ha provveduto a tale adempimento;
tanto, anche a prescindere dalla eventuale ulteriore prova delle iscrizioni e trascrizioni contro il de cuius dalla data di acquisto dei cespiti alla data di apertura della successione, delle iscrizioni e trascrizioni contro i successori dalla data di apertura della successione a quella di trascrizione della domanda, dei certificati storici catastali di tutti i cespiti oggetto di divisione.
pagina 14 di 16 Prima di procedere alla formazione della massa da dividere e delle relative quote, infatti, occorre accertare (ed il relativo onere grava, ovviamente, sulle parti) la titolarità dei beni facenti parte dell'asse ereditario, essendo indispensabile che le parti producano l'indicata documentazione e, in mancanza, nessuna divisione può essere disposta, non avendo questo giudice alcuna contezza della sorte giuridica dei beni indicati e della loro relativa appartenenza al de cuius al momento dell'apertura della successione.
Ora, poiché la titolarità del bene si pone non già come requisito di legittimazione attiva, ma piuttosto come oggetto della controversia, le parti hanno l'onere di fornire prova, nei termini innanzi descritti, della proprietà, non potendo tale ineludibile circostanza neppure essere surrogata dalla dimostrazione del titolo in via meramente presuntiva;
e quanto detto preclude altresì al giudice di desumere l'esistenza della proprietà in capo ai condividenti dalla mancata contestazione delle parti sul punto, per come innanzi meglio esplicitato.
Giova precisare, sul punto, che la relazione notarile in atti dà conto della cronistoria dei titoli afferenti all'immobile di cui le parti attrici hanno chiesto la divisione solo a partire dalla data di decesso di ma Persona_2 resta del tutto silente circa il titolo in base al quale il suddetto bene sia pervenuto in titolarità della de cuius, con conseguente mancanza assoluta di prova circa l'appartenenza dello stesso in capo a quest'ultima al momento dell'apertura della successione.
Nemmeno può trovare accoglimento l'irrituale richiesta di rimessione in termini per il reperimento dei documenti richiesti, essendo maturate le preclusioni assertive e probatorie stabilite dal codice di rito ed in assenza di una valida motivazione – tale non essendo la lunga durata del giudizio – per consentire la rimessione in termini volta a sopperire alle lacune probatorie che non si è provveduti a colmare entro il termine perentorio coincidente con il deposito della memoria integrativa di cui all'art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c.
pagina 15 di 16 Inoltre, come, parimenti, anticipato e per le ragioni esposte, non risulta possibile avvalersi di un consulente tecnico per l'acquisizione della suddetta documentazione, non potendo la consulenza d'ufficio essere utilizzata per sopperire alle inerzie ed alle carenze probatorie della parte su cui grava il relativo onere (Cass. n. 14306/05, n. 20910/04, n. 8302/02, n. 5645/88, n.
5990/86).
La mancata prova in ordine alla titolarità dei beni di cui è stata chiesta la divisione, tanto in via principale, quanto in via riconvenzionale, comportano, dunque, il rigetto di entrambe le domande, con conseguente assorbimento di tutte le ulteriori domande ad esse subordinatamente connesse.
La reciproca soccombenza, oltre alla particolarità della materia, anche alla luce della esposta evoluzione giurisprudenziale, ed ai rapporti sussistenti tra le parti, comportano la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 92 c.p.c. per procedere alla integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta le domande, principale e riconvenzionale, di scioglimento della comunione ereditaria.
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Vallo della Lucania, 8/4/2025
Il Giudice
Alessia Annunziata
pagina 16 di 16