Cass. civ., sez. I, sentenza 24/05/1967, n. 1133
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Sentenza 24 maggio 1967

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A legittimare la separazione personale fra coniugi si esige non una generica incompatibilita di carattere, bensi quella impossibilita di convivenza che deriva da una delle ipotesi previste dall'art. 151 cod. civ., che costituiscono fattispecie legali con carattere tassativo. (Cfr. 968-52, 1258-48).*

In tema di separazione personale per colpa, al fine di adempiere all'Obbligo della motivazione, il giudice non puo limitarsi ad asserzioni vaghe e non controllabili, ma deve ben specificare le circostanze di fatto e valutarle, spiegando le ragioni per cui ritenga che un dato fatto integri una minaccia od un eccesso od un'ingiuria grave.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 24/05/1967, n. 1133
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1133
    Data del deposito : 24 maggio 1967

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