Ordinanza collegiale 11 settembre 2024
Ordinanza cautelare 23 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 14 novembre 2024
Decreto presidenziale 14 novembre 2024
Ordinanza collegiale 13 febbraio 2025
Ordinanza presidenziale 17 febbraio 2025
Decreto presidenziale 24 febbraio 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 01/12/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00318/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00191/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 191 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luisa Cicchetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio, in Roma, largo Bernardino da Feltre, n. 1;
contro
Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Trento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege presso gli uffici della medesima, in Trento, largo Porta Nuova, n. 9;
Comando Sanità e Veterinaria Roma, Commissione Interforze di 2^ Istanza, Roma, Dipartimento Militare di Medicina Legale, Roma, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
1. del processo verbale della CM di 2^ Istanza -OMISSIS-, MOD. -OMISSIS-, datato -OMISSIS- e notificato al ricorrente il -OMISSIS-, con il quale il medesimo è stato giudicato “ -OMISSIS- ”;
2. della nota ministeriale -OMISSIS- Prot.-OMISSIS-, datata -OMISSIS- e notificata al ricorrente l’-OMISSIS-, relativa al collocamento nella posizione di aspettativa speciale ai sensi dell’art. 8, ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 24.4.1982, n. 339;
3. di ogni altro atto o provvedimento preordinato, connesso, collegato, prodromico o consequenziale, quand’anche non conosciuti lesivi dell’interesse del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 la Consigliera Alda NT; nessuno è presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha riassunto il ricorso, già proposto dinanzi al TAR del Lazio, con il quale aveva impugnato (i) il verbale della Commissione medica di 2^ Istanza -OMISSIS-, riunitasi il -OMISSIS-, che lo ha giudicato “ -OMISSIS- ”; (ii) la nota del Ministero dell’Interno del -OMISSIS- che lo colloca in aspettativa speciale ai sensi dell’art. 8, ultimo comma, del d.P.R. n. 339/1982, “ a decorrere dal -OMISSIS- (giorno successivo al raggiungimento del termine massimo di aspettativa per infermità) sino alla definizione della procedura di passaggio …., con il trattamento economico goduto all’atto del giudizio di non idoneità ”.
Il ricorso era stato incardinato, in prima battuta, dinanzi al TAR del Lazio, che con ordinanza n. 13530/2024, comunicata al ricorrente il 4.7.2024, ha declinato la propria competenza a favore di quella del TRGA di Bolzano, in ragione della sede di servizio presso la -OMISSIS- (BZ), ai sensi dell’art. 13, comma 2, cod. proc. amm..
2. A supporto del gravame il ricorrente deduce la “ Violazione di legge, eccesso di potere come difetto di motivazione, illogicità manifesta, difetto d’istruttoria. Erroneità e irregolarità dell’accertamento medico ”.
Sostiene che a fronte della diagnosi di “ -OMISSIS- ”, scaturita dall’evento del -OMISSIS-, tutti i successivi accertamenti specialistici avrebbero dato esito negativo. Cita in proposito i -OMISSIS- -OMISSIS- del -OMISSIS-, del -OMISSIS-, del -OMISSIS- e dell’-OMISSIS-, tutti presso l’Azienda Sanitaria Roma 2, delegati dalla Commissione medica di Milano.
Anche dalla “ -OMISSIS- ” (-OMISSIS-), somministrati al ricorrente nei giorni -OMISSIS-, sempre su ordine della CMO di Milano, emergerebbe la definizione di un profilo caratterizzato dall’assenza di aspetti clinici rilevanti.
Tutti gli accertamenti a cui è stato sottoposto il ricorrente concluderebbero, dunque, senza riserve, -OMISSIS-.
In definitiva, il provvedimento sarebbe illegittimo perché dai molteplici accertamenti -OMISSIS- e dai test eseguiti, non emergerebbe il -OMISSIS-.
A riprova di quanto affermato, il ricorrente ricorda di essere stato dichiarato idoneo al servizio d’istituto una prima volta nell’-OMISSIS-, nell’ambito di una procedura concorsuale per l’accesso all’Esercito Italiano, e una seconda volta nell’-OMISSIS- in occasione del concorso per l’accesso alla Polizia di Stato. In entrambi i casi il ricorrente si sarebbe sottoposto a prove psicoattitudinali e test uguali a quelli somministratigli ai fini del -OMISSIS- in seguito all’evento del -OMISSIS-.
Quest’ultimo sarebbe, di fatto, un episodio isolato, enfatizzato nelle relazioni di servizio di due colleghi e del superiore, relazioni che il ricorrente assume non veritiere, come dimostrerebbero diverse incongruenze specificate nell’esposizione in fatto che precede i motivi di gravame.
Sulla scorta della dedotta censura, il ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati e, in via cautelare, la sospensione della loro efficacia.
3. Con ordinanza n. 219/2024, assunta all’esito dell’udienza in camera di consiglio del 10.9.2024, questo TRGA ha assegnato al ricorrente il termine di 15 giorni per rinnovare la notificazione all’Avvocatura di Stato, nella competente sede distrettuale, dopo aver rilevato, nella parte motiva, che la notifica del ricorso in riassunzione era stata effettuata all’Avvocatura Generale anziché a quella distrettuale competente, in violazione dell’art. 11, R.D. n. 1611/1933.
4. Il ricorrente ha provveduto all’incombente in data 19.9.2024.
5. Con ordinanza n. 119/2024 il Collegio, ritenuto che le esigenze cautelari espresse dal ricorrente fossero favorevolmente apprezzabili e adeguatamente tutelabili con la sollecita definizione del giudizio nel merito, ha fissato per la discussione della causa l’udienza pubblica del 12.2.2025.
6. In vista dell’udienza fissata per la trattazione del merito del gravame, l’Avvocatura dello Stato di Trento, costituitasi in giudizio per il Ministero dell’Interno, ha declinato le proprie difese, eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso per omessa notificazione al Ministero della Difesa quale “ Amministrazione che ha adottato uno dei provvedimenti impugnati ”.
Nel merito ha affermato, con riguardo all’unico atto emesso dal Ministero costituito in giudizio, la natura vincolata del provvedimento di collocamento in aspettativa in seguito al -OMISSIS- espresso dalla COM di 2^ Istanza, sicché questo non si potrebbe ritenere viziato sotto alcun profilo, trattandosi in sostanza della doverosa conseguenza dell’accertata gravità dello stato di salute del ricorrente che pregiudicherebbe oggettivamente e irrimediabilmente il rapporto di lavoro e di servizio in tutti i ruoli esistenti nell’ambito della Polizia di Stato, impedendone la prosecuzione.
Il -OMISSIS- sarebbe comunque insindacabile nel merito tecnico, mentre sotto il profilo della legittimità non sarebbero ravvisabili i macroscopici vizi logici nella sua motivazione, dedotti dal ricorrente.
Rileverebbe il fatto che la valutazione medico – legale della Commissione medica Interforze comporterebbe il riconoscimento di -OMISSIS- non generica ma specifica, in relazione, cioè, ai delicati compiti che ogni operatore di polizia è chiamato a svolgere, per i quali è necessario un perfetto equilibrio psico-fisico.
La motivazione del -OMISSIS- espresso dalla Commissione sarebbe supportata dalla documentazione sanitaria acquisita, dagli accertamenti cui il ricorrente è stato sottoposto e dalle determinazioni adottate, in relazione alla sua storia clinica, documentazione richiamata nella valutazione in parola.
A conclusione delle proprie difese il Ministero dell’Interno insta per il rigetto del ricorso perché infondato.
7. Nella propria replica il ricorrente prospetta l’inammissibilità dell’unica memoria difensiva prodotta dal Ministero e da questi depositata 40 giorni prima dell’udienza di merito in uno con i documenti, ritenendo che detto termine sia riservato alla sola produzione documentale.
Nel merito delle difese dedotte dal Ministero, il ricorrente nega la circostanza che vi sia stato, da parte sua, -OMISSIS-^ -OMISSIS-^ -OMISSIS-“ -OMISSIS- ”.
Gli atti impugnati, insomma, riposerebbero su un evidente travisamento, posto che tutta la documentazione medica negherebbe la sussistenza di evidenze patologiche. Del resto, il ricorrente avrebbe dato prova, circa il possesso dei requisiti psico-attitudinali, nei precedenti concorsi per entrare nell’Esercito e quindi nella Polizia di Stato, oltre che sul campo nel servizio istituzionale fin lì prestato, vuoi nell’Esercito, vuoi nella PS.
Ricorda, inoltre, di aver subito, nelle more del tempo -OMISSIS-“ -OMISSIS- ” -OMISSIS-“ -OMISSIS- ”-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-
8. All’esito dell’udienza pubblica del 12.2.2025, considerato che i -OMISSIS- -OMISSIS- (dd. -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-) -OMISSIS- (dd. -OMISSIS-) -OMISSIS- (cfr. documentazione medica versata agli atti del giudizio da parte del ricorrente), il Collegio, con ordinanza n. 45/2025, ha disposto l’assunzione di una consulenza tecnica d’ufficio volta a verificare l’-OMISSIS- diagnosticata dalla Commissione medica Interforze di 2^ -OMISSIS-, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dell’Interno del 30 giugno 2003, n. 198, art. 5, e dalla normativa applicabile al caso all’esame.
L’incarico è stato affidato al -OMISSIS-
9. La bozza della relazione è stata trasmessa al CTP dell’Amministrazione resistente, -OMISSIS-, e alla parte ricorrente rappresentata dall’avv. Cicchetti, atteso che nelle more l’incarico di consulente di parte, precedentemente affidato al -OMISSIS-, era stato revocato (cfr. atto di deposito del ricorrente dd. 10.3.2025)
La CTP di parte resistente ha comunicato di concordare con le argomentazioni e le conclusioni raggiunte dal CTU.
La relazione peritale, infine, è stata depositata il 16.6.2025.
Il Consulente tecnico d’ufficio, analizzata la documentazione di causa e, in particolare quella -OMISSIS-, ed eseguito il colloquio valutativo con il ricorrente, con focus particolare sulla vicenda del -OMISSIS-, ha esposto in modo articolato e coerente le proprie considerazioni -OMISSIS-“ -OMISSIS-^ -OMISSIS- ”.
10. In vista dell’udienza pubblica, solo l’Amministrazione resistente ha depositato un breve scritto difensivo in cui, richiamate le difese in rito e nel merito già in precedenza articolate, ha riportato uno stralcio significativo della relazione peritale per ribadire l’esattezza e la fondatezza del giudizio di permanente e assoluta inidoneità al servizio d’istituto, oggetto di gravame.
Il ricorrente, per parte sua, non ha prodotto ulteriori difese, né ha contestato la relazione peritale del CTU.
11. All’udienza del 26.11.2025, in vista della quale la difesa del ricorrente ha depositato istanza di passaggio in decisione, la causa è stata introitata per essere decisa.
12. Va disattesa, in limine , l’eccezione d’inammissibilità del gravame per omessa notifica dello stesso al Ministero della Difesa, sollevata dall’Avvocatura dello Stato.
Occorre premettere che oggetto d’impugnazione sono (i) il -OMISSIS-
Il primo degli atti citati è stato emesso dalla Commissione medica Interforze di 2^ Istanza -OMISSIS-, incardinata nel Ministero della Difesa, mentre il secondo è da attribuire al Ministero dell’Interno.
Secondo la dicitura riportata nell’epigrafe, il ricorso, con il quale entrambi questi atti sono stati impugnati, risulta diretto, al “ Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza ” e al “ Ministero dell’Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, in persona del Ministro pro tempore – Comando sanità e veterinaria Roma, Commissione interforze di 2^ Istanza, Roma, Dipartimento Militare di Medicina legale, Roma ”.
In seguito all’ordinanza di questo TRGA n. 219/2024, il gravame è stato notificato, ai sensi dell’art. 11 del R.D. n. 1611/1933, presso l’Avvocatura dello Stato di Trento che, per legge, rappresenta e difende entrambe le Amministrazioni, dell’Interno e della Difesa.
Ebbene, nonostante sia indubbiamente errata la dicitura riportata nell’epigrafe del gravame che riconduce la Commissione Interforze di 2^ Istanza al Ministero dell’Interno, nondimeno il ricorso risulta chiaramente diretto contro l’Amministrazione che ha emesso il contestato -OMISSIS-, ed è stato ritualmente notificato presso l’Avvocatura di Stato di Trento che, per legge, rappresenta anche il Ministero della Difesa.
Non v’è dubbio, dunque, che l’impugnativa del verbale di seduta della Commissione Interforze di 2^ Istanza è stata correttamente notificata all’Amministrazione cui va attribuito l’atto contestato, presso l’Avvocatura distrettuale.
L’eccezione è, pertanto, manifestamente infondata.
13. Non può essere dato ingresso nemmeno all’eccezione formulata dal ricorrente con riguardo all’asserita inammissibilità della memoria difensiva dell’Amministrazione intimata, perché depositata dalla difesa erariale il 24.12.2024, unitamente ai documenti, entro il termine di 40 giorni liberi prima dell’udienza, prescritto per la produzione di questi ultimi.
Ricorda il Collegio a questo riguardo che, a mente dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm., “ le parti possono produrre … memorie fino a trenta giorni liberi” prima dell’udienza . Quello indicato dalla disposizione per il deposito della memoria difensiva è, con tutta evidenza, il termine ultimo, calcolato a ritroso, in cui questo deve avvenire, non essendovi, invece, alcun divieto che precluda la produzione della medesima memoria in data anteriore.
È, dunque, da considerarsi ritualmente effettuato il deposito della memoria difensiva prodotta dalla difesa erariale, unitamente ai documenti, entro il più lungo termine a ritroso di 40 giorni liberi prima dell’udienza.
14. Nel merito il ricorso è infondato.
15. Il ricorrente lamenta, in sostanza, che -OMISSIS- da cui è scaturita la vicenda che ha portato, in conclusione, al contestato giudizio.
16. Occorre muovere da quanto risulta dalla documentazione versata agli atti del giudizio.
1) Il -OMISSIS- si registra la diagnosi firmata dal -OMISSIS- del Servizio di salute mentale del Comprensorio sanitario di Bolzano, al quale l’Ospedale di Bolzano aveva inviato il ricorrente. Dall’anamnesi risulta che il giorno prima questi aveva -OMISSIS-
-OMISSIS-
-OMISSIS-.
Dal -OMISSIS- il ricorrente viene dichiarato -OMISSIS-
2) Dell’-OMISSIS- è il Certificato rilasciato dallo -OMISSIS-, il quale dichiara che da -OMISSIS- il ricorrente aveva seguito un percorso di -OMISSIS-.
3) In data -OMISSIS- il -OMISSIS-, presso l’ASL Roma 2, visita il ricorrente. -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-
4) Il -OMISSIS- il Centro ospedaliero militare di Milano esegue accertamenti ai fini dell’idoneità al servizio.
L’accertamento è iniziato in data -OMISSIS- Vi si legge quanto segue:
-OMISSIS-
Viene esaminata la seguente documentazione sanitaria: -OMISSIS-
Considerato il tipo di evento, considerata l’anamnesi del soggetto caratterizzata da -OMISSIS-
5) Il -OMISSIS- il -OMISSIS-, presso l’ASL Roma 2, visita nuovamente il ricorrente . -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- “-OMISSIS- ”.
6) Il -OMISSIS- il ricorrente è rinviato alla COM di Milano, -OMISSIS-“ -OMISSIS- ”. -OMISSIS-
Viene esaminato il referto della -OMISSIS- presso l’ASL Roma 2).
-OMISSIS-
7) Il -OMISSIS- il -OMISSIS-, presso l’ASL Roma 2, visita nuovamente il ricorrente -OMISSIS-, per un’ulteriore valutazione richiesta dalla COM di Milano. Dal -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-
8) Il -OMISSIS- il ricorrente torna alla COM di Milano cui è rinviato, -OMISSIS-“ -OMISSIS- ”. -OMISSIS-
Viene esaminato il referto della -OMISSIS-, eseguita dal -OMISSIS- presso l’ASL Roma 2. -OMISSIS-
9) Il -OMISSIS- viene eseguita la valutazione -OMISSIS-Nel frattempo, è passato poco più -OMISSIS- dall’evento del -OMISSIS-. Nella relazione è riportata in sintesi la storia pregressa. -OMISSIS-
-OMISSIS- “ -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- .” -OMISSIS-
-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-
-OMISSIS-
-OMISSIS-
-OMISSIS-
-OMISSIS-
Queste le conclusioni della -OMISSIS-: La lettura dei punteggi di profilo ottenuti dal soggetto definisce un profilo -OMISSIS-
10) Il -OMISSIS- il -OMISSIS-, presso l’ASL Roma 2, vede nuovamente il ricorrente su richiesta COM di Milano. Dal -OMISSIS- -OMISSIS-
Quindi, dall’osservazione clinica non si rilevano -OMISSIS-
11) Il -OMISSIS- la CMO di Milano -OMISSIS-
Dopo aver ripetuto i dati anamnestici indicati nei verbali precedenti, sono citati i -OMISSIS- -OMISSIS- dell’ASL Roma 2, dei quali sono riportati gli esiti: “… -OMISSIS- … ” e “ -OMISSIS- ”.
È citata la relazione psichiatrica dell’-OMISSIS- ( -OMISSIS- -OMISSIS-, dell’ASL Roma 2), in cui è menzionato il percorso -OMISSIS-.
Sono riportate le dichiarazioni del ricorrente riguardo all’assunzione di -OMISSIS- fornito da un’amica alla quale lo aveva chiesto “ -OMISSIS- ”,-OMISSIS-
La COM dà atto che il ricorrente le è stato inviato al termine-OMISSIS- “ -OMISSIS- ”.
-OMISSIS-
Questo è il giudizio diagnostico espresso dalla COM: “ -OMISSIS-
-OMISSIS- ” (-OMISSIS-).
12) È, infine, del -OMISSIS- i-OMISSIS-^ Istanza che conferma il giudizio della COM di 1^ Istanza con la seguente valutazione diagnostica: “ -OMISSIS- ”.
Tra i dati anamnestici, per quanto riferito dal ricorrente, risulta che il -OMISSIS- (-OMISSIS-). -OMISSIS-
Dagli atti risulta che in data -OMISSIS- è stata eseguita una -OMISSIS- presso l’ASL Roma 2 (-OMISSIS-) che attesta: “… -OMISSIS- … -OMISSIS- ”.
Risulta, poi, che il ricorrente ha esibito la seguente documentazione sanitaria:
-OMISSIS- (-OMISSIS-); -OMISSIS- (-OMISSIS-); -OMISSIS-(-OMISSIS-); -OMISSIS-(-OMISSIS-); -OMISSIS- (-OMISSIS-); -OMISSIS- “-OMISSIS-” -OMISSIS- (-OMISSIS- “… -OMISSIS- ”.
Il ricorrente riferisce di essere stato sottoposto a -OMISSIS-, di non aver familiarità con patologie di -OMISSIS-.
La Commissione dà atto di aver preso visione e di aver acquisito tutta la documentazione medica sopra citata e che il ricorrente riferisce -OMISSIS-
Quanto all’esame obiettivo e agli accertamenti clinici strumentali, la Commissione riferisce quanto segue:
-OMISSIS-
La CM Interforze prende visione del risultato di esami di laboratorio, test e visite da essa disposte:
-OMISSIS-
-OMISSIS- “ -OMISSIS- ”.
-OMISSIS- “ -OMISSIS- ”.
-OMISSIS-
La Commissione dà atto che “ il giudizio è stato formulato in relazione alla storia clinica e a quanto accertato e documentato in sede di -OMISSIS- ”.
La Commissione, “ -OMISSIS- ”.
16.1. Al -OMISSIS- espresso dalla CM Interforze di 2^ Istanza ha fatto seguito la nota del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dd. -OMISSIS-, che colloca il ricorrente in aspettativa speciale ai sensi dell’art. 8, ultimo comma, d.P.R. n. 339/1982 a decorrere (retroattivamente) dal -OMISSIS- (in data -OMISSIS- il ricorrente aveva, infatti, totalizzato il periodo massimo di aspettativa per infermità fruibile ai sensi degli artt. 68 e 70 del d.P.R. n. 3/1957), in attesa che si compia la procedura di passaggio ai ruoli civili.
17. Ripercorsi i contenuti documentali che qui rilevano, giova preliminarmente rammentare, con la giurisprudenza, che i verbali degli organi collegiali dell’Amministrazione in materia di idoneità al servizio militare costituiscono atti autoritativi, giacché non sono volti in via esclusiva o prevalente alla tutela della salute del militare, bensì a garantire l’interesse dell’Amministrazione all’idoneità all’impiego del personale deputato allo svolgimento dei delicati compiti istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, in attuazione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. (C.d.S., sez. II, sentenza n. 6478/2023).
Il giudizio di idoneità al servizio del personale militare è dunque espressione di discrezionalità tecnica, giacché fondato su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico.
Appare utile precisare che il giudizio di inidoneità non equivale per forza al riconoscimento dell'esistenza di uno stato patologico globale e permanente ma significa solo che le caratteristiche fisiche del militare non corrispondono più ai livelli richiesti per il buono e duraturo espletamento d'un servizio, spesso di particolare gravosità (C.d.S., sez. IV, sentenza n. 638/2018).
In considerazione della natura tecnico discrezionale del giudizio d’idoneità al servizio, si è detto in giurisprudenza, che il sindacato di legittimità su di esso deve intendersi necessariamente limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità ictu oculi rilevabili, non essendo consentito in alcun caso al giudice sovrapporre il proprio convincimento a quello espresso dall’organo tecnico nell’esercizio di un’attività tipicamente discrezionale e giustificata dal possesso di conoscenze specialistiche estranee al patrimonio culturale del giudice. In questa prospettiva, il sindacato giurisdizionale va circoscritto alle ipotesi di omessa considerazione o di palese travisamento di circostanze di fatto, ovvero di manifesta irragionevolezza, essendo censurabile la sola valutazione che si ponga al di fuori del perimetro dell’opinabilità, a pena di esondare nell’ambito delle attribuzioni riservate all’Amministrazione ( ex multis, Cons. Stato, Sez. II, 14 marzo 2022, n. 1786).
In linea generale, dunque, secondo i principi largamente affermati dalla giurisprudenza amministrativa, “ gli accertamenti sanitari consistono in giudizi medico-legali provenienti da organi tecnici che, in quanto fondati su nozioni scientifiche, precludono al giudice amministrativo il sindacato di merito, residuando soltanto una valutazione tesa a valutare l’irragionevolezza, l’incongruità o l’eventuale incompletezza degli atti oggetto di impugnativa (Consiglio di Stato, sez. I, n. 2759/2016, Consiglio di Stato, sez. II, n. 2578/2016) ” (cfr. Cons. Stato, sez. I, parere n. 644 del 9 aprile 2021).
E ancora, si è affermato che lo scrutinio di legittimità dei giudizi medico-legali è limitato alla verifica della sussistenza del solo vizio di eccesso di potere, nelle figure sintomatiche della irragionevolezza, incongruità e carenza di esaustività (cfr. C.d.S., sez. II, parere n. 2578 del 7 dicembre 2016; C.d.S., sez. IV, sentenza n. 2099 /2010), ovvero della carenza o contraddittorietà della motivazione (cfr. C.d.S., sez. I, parere n. 1351 del 21 maggio 2018), con la conseguenza che il sindacato attribuito al giudice amministrativo, di carattere estrinseco e non sostitutivo, risulta esclusivamente limitato alla verifica della coerenza della scelta operata con le premesse argomentative da cui trae origine il giudizio espresso (cfr. C.d.S., sez. I, parere n. 1273 del 9 luglio 2020; C.d.S., sez. I, parere n. 2773 del 27 novembre 2018; C.d.S., sez. IV, sentenza n. 1432/2017 ).
17.1. A sua volta il tema del sindacato sulla discrezionalità tecnica è strettamente collegato agli strumenti (nel caso di specie la consulenza tecnica) di cui il Giudice può disporre quando, per l’accertamento dei fatti, sia necessario ricorrere a cognizioni tecnico-specialistiche.
Non si tratta di mezzi di prova veri e propri, quanto di strumenti di ausilio al Giudice per verificare se, sotto il profilo scientifico e tecnico, il fatto, così come prospettato dalle parti, sia corretto (v. TRGA di Trento, sentenza n. 195/2022).
A fronte della natura tecnico – discrezionale del giudizio di inidoneità al servizio si è posta, dunque, la questione relativa alla possibilità di sottoporre alla verifica giurisdizionale effettiva le valutazioni delle Commissioni tecniche in ordine ai requisiti psicofisici (e attitudinali – che qui non rilevano), sia per la generale riserva delle valutazioni tecnico-discrezionali a favore delle preposte strutture, sia per i dubbi sull’oggettiva possibilità di ripetere un giudizio che abbia a oggetto la medesima situazione psico-fisica della primigenia valutazione che si intende scrutinare.
A questo proposito si è osservato che, mentre non sono ripetibili, per ragioni di par condicio tra i partecipanti al concorso, i giudizi circa la psico-attitudine in un momento diverso e successivo a quello interno alla selezione per l’arruolamento e al di fuori del relativo contesto, quelli che – come nel caso all’esame - invece, attengono all’idoneità psico-fisica, di cui la normativa espressamente postula la persistenza per tutta la durata del rapporto di servizio, possono, in costanza di rapporto, essere accertati in qualsiasi momento in cui vi siano ragioni di dubbio e, non postulando alcuna esigenza di par condicio , possono (tendenzialmente) essere accertati anche ex post (così AR, ordinanza n. 684/2024).
17.2 Già nella propria ordinanza n. 45/2025, questo Collegio, condividendo l’indirizzo espresso dal AR (ordinanza n. 684/2024), ha ritenuto che in relazione ai giudizi delle Commissioni tecniche finalizzati alla verifica della permanenza dei requisiti fisio-psichici (c.d. idoneità sanitaria) in costanza di rapporto, non si rinviene alcun ostacolo normativo che limiti l’efficace ed effettiva tutela giurisdizionale del soggetto, dovendosi ritenere superata la stantia alternativa tra sindacato “debole” e sindacato “forte” del giudice amministrativo, in favore di un sindacato che sia in ogni caso semplicemente effettivo.
La presenza di una valutazione tecnica non implica, infatti, di per sé l’instaurazione di un regime speciale di insindacabilità, sicché deve essere riconosciuto al giudice amministrativo il potere di accertare tutti i presupposti di fatto del rapporto controverso, compresi i processi conoscitivi, anche di natura tecnica, seguiti dall’Amministrazione.
È in quest’ottica che il Collegio, atteso che i sopra riportati -OMISSIS- -OMISSIS- (dd. -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-) -OMISSIS- (dd. -OMISSIS-) -OMISSIS- (cfr. documentazione medica sopra citata e versata agli atti del giudizio da parte del ricorrente), ha ritenuto imprescindibile verificare, con l’ausilio tecnico-scientifico proprio della consulenza d’ufficio, -OMISSIS-^ -OMISSIS-, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dell’Interno del 30 giugno 2003, n. 198, art. 5, e dalla normativa applicabile al caso all’esame.
Al quesito così formulato: “ accerti il CTU la sussistenza, nel ricorrente, del disturbo, definito nel verbale della Commissione Medica Interforze di 2^ Istanza dd. -OMISSIS- come ‘Tratti di -OMISSIS-’, -OMISSIS- ”, il Consulente d’ufficio, esaminati i documenti di causa, in particolare quelli d’-OMISSIS-(-OMISSIS- -OMISSIS-^ -OMISSIS-), ed effettuato un colloquio valutativo con il ricorrente, con particolare focus sulla vicenda del -OMISSIS-, ha formulato le proprie considerazioni -OMISSIS-.
Si legge nella relazione peritale:
“ L’aspetto certamente più delicato e difficile dell’incarico è stato quello di ricostruire e di delineare - sulla base della documentazione sanitaria e delle osservazioni più generali raccolte nel colloquio diretto - gli elementi clinicamente significativi del funzionamento e della personalità dello -OMISSIS-; e questo tenendo conto di un evidente, persistente, rigido e sintomatico atteggiamento di -OMISSIS-. Cominciando dalla documentazione sanitaria si possono individuare due contributi essenziali che rimandano alla prima valutazione presso l’ospedale di Bolzano; e successivamente ai diversi verbali del COM di Milano che nel tempo, indipendentemente dalle certificazioni specialistiche, confermano un orientamento -OMISSIS-.
Nel primo inquadramento dello psichiatra, in data -OMISSIS-, si possono ragionevolmente individuare una serie di elementi concorrenti una -OMISSIS- (-OMISSIS-..), -OMISSIS- (-OMISSIS-), -OMISSIS-(-OMISSIS-...) -OMISSIS- ‘-OMISSIS-’ -OMISSIS-
A fronte di questa qualificazione clinica sorprende e preoccupa lo scarso -OMISSIS- del ricorrente che ancora oggi, a distanza di tempo, -OMISSIS- ‘-OMISSIS-’, -OMISSIS-
Una simile prospettazione è oggi accreditabile non solo per l’-OMISSIS- (-OMISSIS-) -OMISSIS-.
Solo tale ultimo atteggiamento è prova di una reale -OMISSIS-
Viceversa, non si possono che sottolineare i numerosi aspetti -OMISSIS-
Gli stessi verbali del COM aggiungono alle diverse notazioni cliniche della diagnosi iniziale delle osservazioni che da una parte ne inquadrano meglio la sintomatologia longitudinalmente ricostruita con lo -OMISSIS- (-OMISSIS-) -OMISSIS-
-OMISSIS- ‘-OMISSIS-’ -OMISSIS-
Da questo punto di vista sia l’episodio critico del -OMISSIS-, che la supposta e successiva -OMISSIS- (-OMISSIS-); -OMISSIS- (-OMISSIS-); -OMISSIS- (-OMISSIS-); -OMISSIS- (-OMISSIS-) -OMISSIS-
-OMISSIS-.. -OMISSIS-
-OMISSIS-
-OMISSIS-.. -OMISSIS-
-OMISSIS-(-OMISSIS-,..) -OMISSIS-
-OMISSIS- (-OMISSIS-); -OMISSIS- (-OMISSIS-). -OMISSIS- (-OMISSIS-) -OMISSIS- (-OMISSIS-) -OMISSIS-
-OMISSIS-
-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-
-OMISSIS- (1) -OMISSIS- (2) -OMISSIS-(3) -OMISSIS-(4) -OMISSIS-(5) -OMISSIS- (6) -OMISSIS- (-OMISSIS-) -OMISSIS- ”.
Sulla scorta delle riportare considerazioni il CTU conclude affermando che è “ -OMISSIS-^ -OMISSIS-(-OMISSIS-) ”-OMISSIS- “ -OMISSIS- ”.
18. La valutazione del CTU, che non è stata contestata dal ricorrente, conferma la correttezza dell’impugnato giudizio di inidoneità permanente al servizio, espresso dalla Commissione medica Interforze di 2^ Istanza -OMISSIS- e posto a fondamento del collocamento del ricorrente nella posizione di aspettativa speciale ai sensi dell’art. 8, ultimo comma, del d.P.R. n. 339/1982. Detto giudizio si profila, dunque, pienamente conforme e coerente con i principi medico-legali.
Al lume delle evidenze raggiunte con l’ausilio della consulenza tecnica disposta d’ufficio, riportata in ampio stralcio, non può, dunque, darsi ingresso alle censure attoree che sono, tutte, prive di consistenza.
Il ricorso, in conclusione, è infondato e come tale dev’essere respinto con sequela della condanna alle spese secondo l’ordinario criterio della soccombenza.
19. Le spese di C.T.U., in considerazione della soccombenza di parte ricorrente, devono essere definitivamente poste a carico di quest’ultima.
Per ragioni di economia processuale, il Collegio ritiene opportuno procedere alla liquidazione del compenso del Consulente tecnico d’ufficio nella presente sede, con la precisazione che la relativa statuizione di liquidazione assume la sostanza di decreto (collegiale) di liquidazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 66, comma 4, e 67, comma 5, cod. proc. amm. e 168 d.P.R. n. 115/2002 ed è separatamente opponibile ex artt. 170 D.P.R. n. 115/2002 e 15 D.lgs. n. 150/2011 sia dal Consulente tecnico d’ufficio, sia dalle parti interessate.
Il Consulente tecnico d’ufficio chiede, a compenso per l’attività prestata, l’importo complessivo di € 1.200,00, oltre a I.V.A. al 22%.
Il Collegio reputa l’importo indicato dal consulente senz’altro congruo, tenuto conto della complessità delle attività svolte e dell’esaustività delle risposte fornite dal nominato professionista al quesito formulato.
Sulla scorta di tali considerazioni si reputa congruo liquidare, a fronte dell’incarico espletato, l’importo complessivo di € 1.200,00, comprensivo di onorari e spese, oltre I.V.A. e C.A.P.
L’importo liquidato comprende l’acconto di € 1.000,00, oltre I.V.A. e C.A.P., che il Collegio, con ordinanza n. 45/2025, ha posto provvisoriamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Liquida il compenso al Consulente tecnico d’ufficio, -OMISSIS-, nei sensi di cui in parte motiva e pone le spese della consulenza tecnica d’ufficio a carico del ricorrente.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’Amministrazione resistente, costituita in giudizio, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge. Nulla per le spese per il Comando Sanità e Veterinaria Roma, Commissione Interforze di 2^ Istanza, Roma, Dipartimento Militare di Medicina Legale, Roma, non costituita in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN KI, Presidente
Lorenza Pantozzi Lerjefors, Consigliere
Edith Engl, Consigliere
Alda NT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alda NT | AN KI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.