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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/06/2025, n. 2127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2127 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 3073/2022, tra
Parte_1
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso, come da procura in atti dall'avv. FRANCESCO DAMIANO (C.F.: ), con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC C.F._1 indicat
APPELLANTE
e
(C.F. ) PA C.F._2
(C.F. , Controparte_2 C.F._3 rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. GAETANO ANDREOLI (C.F.:
), con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato C.F._4
APPELLATI nonché nei confronti di
(C.F. e P.I.V.A. , in persona del l.r.p.t., Controparte_3 P.IVA_1
Controparte_4
APPELLATI CONTUMACI
AVENTE AD OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 433/2022 pronunciata dal Giudice di Pace di Marano di Napoli in data 14.1.2022 (pubbl. in data 27.1.2022) all'esito e a definizione del giudizio rubricato con RG N. 3191/2020
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l
[...]
Parte_1 – ha impugnato la sentenza n. 433/2022 pronunciata
[...]
i Napoli in data 14.1.2022 (pubbl. in data 27.1.2022) all'esito e a definizione del giudizio rubricato con RG N. 3191/2020.
2. L'appellante riferisce, in linea di premessa, quanto segue: 1) i sig.ri CP_1
e furono coinvolti nel sinist
[...] Controparte_2 il 16 circa in Giugliano in Campania alla via Colonne dove, mentre erano a bordo delle rispettive bicilette fermi al semaforo rosso, venivano investiti dall'autovettura BMW 318 tg. K1818AM condotta dal sig. CP_5
e di proprietà del sig. e, rovinando al suolo, rip
[...] Controparte_4 ersonali;
2) a seguit edetti sig.ri e CP_1 CP_2 adivano la giustizia di prossimità e vedevano accolta la n desumibili dal provvedimento qui impugnato.
3. Con il primo motivo di gravame, si denuncia la violazione degli artt. 2043, 2054, 1227 e 2967 C.C. nonché degli artt. 115 E 116 C.P.C. e della l. 57/2001 deducendo che il Giudice di prime cure avrebbe aderito acriticamente alle conclusioni formulate dal proprio Ausiliario nonostante le osservazioni del CTP, le eccezioni tempestivamente sollevate dalla difesa della odierna appellante e l'incompletezza dell'elaborato peritale nel quale il CTU ometteva di rispondere ad un quesito formulato dal Giudice (sulla corrispondenza fra i nominativi dei due danneggiati con quelli risultanti sugli esami strumentali). Altresì eccepiva l'inutilizzabilità di altra documentazione medica prodotta dalle controparti perché proveniente da una struttura privata non accreditata e priva di referti. In via subordinata domandava la rinnovazione della CTU.
4. Con il secondo motivo di gravame, si deduce la violazione dell'art. 2059 c.c. rilevando che: - il danno morale era stato incorporato nella somma complessivamente dovuta ai danneggiati;
- non era stata allegata prova del danno morale richiesto.
5. All'esito dell'udienza del 31.10.2022, il Giudice dichiarava la contumacia delle parti appellate;
disponeva l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado e rinviava la causa all'udienza del 2.2.2023 (successivamente “rifissata”, come udienza di precisazione delle conclusioni, al 20.2.2024).
6. In data 29.01.2024 si costituivano in giudizio i sig.ri e PA
(al riguardo dovendosi ricordare el Controparte_2
c.p.c., salve le decadenze già maturate: Cass. 21.1.1989, n. 350), contestando in fatto e diritto le avverse domande e formulavano le seguenti conclusioni:
“- previa declaratoria di infondatezza del proposto gravame, rigettare l' atto di appello perchè destituito di fondamento giuridico e fattuale ed inammissibile;
-confermare la statuizione della sentenza di primo grado, n. 433/2022 del Giudice di Pace di Marano, emessa dall'On.le Giudicante Dott.ssa Rabuano;
-condannare parte appellante al pregiudizio delle lesioni subite dal SI. e della SI.ra , ivi compreso CP_1 CP_2 il danno morale conseguente dalla vi istro in ogge annare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA con attribuzione al procuratore costituito”.
In via istruttoria, si opponevano alle avverse richieste e, in via gradata, chiedevano di essere ammessi alla prova diretta e contraria. In via preliminare, eccepivano l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. perché non adeguatamente fondato in fatto ed in diritto.
Nel merito, eccepivano l'infondatezza del primo motivo di gravame considerando che: - il CTU aveva compiutamente risposto ai quesiti formulati dal Giudice;
- non sussistevano i presupposti per la rinnovazione della perizia tecnica d'ufficio; - la documentazione prodotta e utilizzata dal CTU medico- legale non rientrava nei casi di nullità e/o inutilizzabilità della stessa poiché afferente alla prova del fatto principale e prodotta sin dal principio del giudizio di primo grado.
In relazione al danno morale, si rappresentava l'infondatezza dell'avversa doglianza poiché il danno morale risarcibile era stato liquidato in via equitativa ai danneggiati. Altresì richiamava diffusamente la giurisprudenza di merito (sulla risarcibilità del danno morale in caso di lesioni personali di natura colposa;
la prova del danno morale conseguita mediante presunzioni).
7. All'udienza in questione il Giudice, sui presupposti indicati nel provvedimento, rinviava ulteriormente la causa al 13.1.2025.
8. In tale occasione, innanzi allo scrivente (subentrato nel ruolo a far data dal 30.9.2024), la parti si riportavano ai rispettivi scritti concludendo in conformità.
9. La causa veniva trattenuta in decisione.
10. In specie, ribadendo una difesa già svolta in udienza, parte appellante precisava che, secondo la giurisprudenza, “la richiesta di restituzione delle somme pagate alla controparte in esecuzione della sentenza di primo grado, non configurava una domanda nuova in appello, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata” (cfr ex multis Cassazione n. 15457 del 21.07.2020).
Formulava pertanto le seguenti conclusioni: “accogliere integralmente l'interposto gravame avverso la sentenza del Giudice di Pace di Marano di Napoli n. 433/2022 del 14/01/2022, pubblicata il 27/01/2022 con tutte le conseguenze del caso e per l'effetto: - anche eventualmente se necessario previa rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio su entrambi i lesi, ridurre sensibilmente il compendio risarcitorio parametrandolo agli effettivi postumi residuati dal sinistro per cui è stata causa con esclusione in ogni caso delle somme liquidate erroneamente dal Giudice di primo grado a titolo di danno morale;
- condannare le controparti al pagamento, in favore dell'appellante, a titolo di restituzione dell'indebito, del supero che ne conseguirà rispetto a quanto già pagato alle stesse in esecuzione della gravata sentenza;
- con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio, maggiorate e con gli accessori di legge ovvero gradatamente con la proporzionale riduzione di quelle liquidate in primo grado e quella integrale del secondo grado”.
11. L'appello va accolto nei limiti e per le ragioni appresso indicate.
12. Disattesa la preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello, perché generica, va accolto il secondo motivo di gravame.
13. Con riferimento al primo, infatti, va osservato che: a) le contestazioni del CTP appaiono generiche in quanto: 1) fondate sulle sole risultanze degli esami diagnostici (riscontrata l'assenza del CTP in sede di esame obiettivo); 2) fondate sull'assunto, che così come posto appare apodittico, che “non si debba procedere alla semplice sommatoria delle percentuali ma ad un calcolo complessivo secondo la globale incidenza delle lesioni sulla integrità psico-fisica del soggetto”. 14. Invero: a) quanto al primo punto, nelle difese di parte appellante non si formula alcuno specifico rilievo al riguardo, onde deve ritenersi che la contestazione effettuata sulla base del mero esame diagnostico non sia idonea, di per sé, ad inficiare quella condotta dal CTU all'esito della osservazione obiettiva dei postumi del sinistro;
b) quanto al secondo punto, va segnalato che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 19.9.2022, n. 27380), “il danno biologico è la lesione dell'integrità psico -fisica della vittima, comprensiva delle alterazioni psico-fisiche, sia temporanee che permanenti e della loro incidenza sullo svolgimento delle funzioni della vita e sugli aspetti dinamico -relazionali. Esso viene accertato mediante criteri medico- legali e valutato in punti percentuali di invalidità permanente, il cui valore monetario cresce proporzionalmente al crescere della percentuale d'invalidità (…)”, e da tanto consegue la genericità della valutazione “alternativa” proposta dal CTP.
15. In definitiva, le valutazioni del CTU in punto di quantificazione del danno biologico vanno qui in tutto e per tutto confermate;
e pertanto la sentenza appellata va in parte qua confermata.
16. Deve invece trovare accoglimento il secondo motivo di gravame.
17. Al di là della non recente giurisprudenza citata da parte appellante, vi è che, da ultimo, la Corte di Cassazione ha più volte affermato principi del seguente tenore: a) al riconoscimento di danni biologici di lieve entità corrisponde un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi presumibilmente assorbito, nel riscontrato danno biologico di lieve entità, il danno morale laddove sia stata già riconosciuta una personalizzazione del danno biologico nella misura massima (Cass. 20.5.2025, n. 13383); b) in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto, modificativo in pejus, con la vita quotidiana (il danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e dell'intervento del legislatore (artt. 138 e 139 c.ass., come modificati dalla l. n. 124 del 2017) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (Cass. 26.11.2024, n. 30461).
18. In base ai suddetti principi, il danno morale non può essere considerato in re ipsa e valutato “equitativamente”, richiedendo una specifica attività di allegazione e prova (prima) e di valutazione analitica da parte del Giudice (dopo); attività e valutazione che, peraltro, nel caso delle lesioni c.d. micro-permanenti (cioè inferiori alla soglia del 9%), vanno condotte con più accentuato rigore;
rigore che nel caso di specie è del tutto mancato, sia nella prospettazione di parte che nella motivazione del Giudice di prime cure.
19. Consegue da quanto sopra che gli importi pagati a tale titolo vanno restituiti da parte degli odierni appellati.
La giurisprudenza ha ripetutamente affermato che “l'articolo 336 del codice di procedura civile, disponendo che la riforma o la cassazione della sentenza estenda i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla decisione riformata o cassata, comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengano meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente. In sostanza, è sufficiente l'accoglimento dell'impugnazione perché sorga l'obbligo restitutorio. L'esistenza, peraltro, di un credito certo, liquido ed esigibile non comporta un'implicita condanna a pagare, e la necessità di una pronuncia restitutoria espressa rende ammissibile la relativa domanda, la quale, tuttavia, non costituisce neppure un presupposto indefettibile della pronuncia stessa. Infatti, è ammissibile la pronuncia anche d'ufficio sulle restituzioni conseguenti alla riforma della sentenza” (Cass. 29.10.2020, n. 23972).
In definitiva, come conseguenza automatica della riforma in parte qua della pronuncia gravata va disposta la restituzione, in favore dell'odierno appellante, nella qualità indicata in atti: a) da parte del sig. dell'importo di euro PA
4.960,22; b) da parte della sig.ra ell'importo di euro Controparte_2
5.011,10.
20. Dato l'accoglimento solo parziale del gravame sussistono i motivi per procedere alla compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 3072/2022, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 433/2022 pronunciata dal Giudice di Pace di Marano di Napoli in data 14.1.2022 (pubbl. in data 27.1.2022), dichiarata la contumacia di e di , Controparte_6 Controparte_4 ogni altra istanza
A. accoglie l'appello nei limiti di cui in parte motiva, per l'effetto, disponendo la restituzione in favore di parte appellante dell'importo di euro 4.960,22 da parte del sig. e dell'importo di euro 5.011,10 da parte della PA sig.ra ; Controparte_2
B. compensa tra le parti costituite le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Aversa, il 3.6.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord in Aversa, in persona del dott. Alessandro Auletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 3073/2022, tra
Parte_1
[...] P.IVA_1
rappresentato e difeso, come da procura in atti dall'avv. FRANCESCO DAMIANO (C.F.: ), con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC C.F._1 indicat
APPELLANTE
e
(C.F. ) PA C.F._2
(C.F. , Controparte_2 C.F._3 rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. GAETANO ANDREOLI (C.F.:
), con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo PEC indicato C.F._4
APPELLATI nonché nei confronti di
(C.F. e P.I.V.A. , in persona del l.r.p.t., Controparte_3 P.IVA_1
Controparte_4
APPELLATI CONTUMACI
AVENTE AD OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 433/2022 pronunciata dal Giudice di Pace di Marano di Napoli in data 14.1.2022 (pubbl. in data 27.1.2022) all'esito e a definizione del giudizio rubricato con RG N. 3191/2020
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l
[...]
Parte_1 – ha impugnato la sentenza n. 433/2022 pronunciata
[...]
i Napoli in data 14.1.2022 (pubbl. in data 27.1.2022) all'esito e a definizione del giudizio rubricato con RG N. 3191/2020.
2. L'appellante riferisce, in linea di premessa, quanto segue: 1) i sig.ri CP_1
e furono coinvolti nel sinist
[...] Controparte_2 il 16 circa in Giugliano in Campania alla via Colonne dove, mentre erano a bordo delle rispettive bicilette fermi al semaforo rosso, venivano investiti dall'autovettura BMW 318 tg. K1818AM condotta dal sig. CP_5
e di proprietà del sig. e, rovinando al suolo, rip
[...] Controparte_4 ersonali;
2) a seguit edetti sig.ri e CP_1 CP_2 adivano la giustizia di prossimità e vedevano accolta la n desumibili dal provvedimento qui impugnato.
3. Con il primo motivo di gravame, si denuncia la violazione degli artt. 2043, 2054, 1227 e 2967 C.C. nonché degli artt. 115 E 116 C.P.C. e della l. 57/2001 deducendo che il Giudice di prime cure avrebbe aderito acriticamente alle conclusioni formulate dal proprio Ausiliario nonostante le osservazioni del CTP, le eccezioni tempestivamente sollevate dalla difesa della odierna appellante e l'incompletezza dell'elaborato peritale nel quale il CTU ometteva di rispondere ad un quesito formulato dal Giudice (sulla corrispondenza fra i nominativi dei due danneggiati con quelli risultanti sugli esami strumentali). Altresì eccepiva l'inutilizzabilità di altra documentazione medica prodotta dalle controparti perché proveniente da una struttura privata non accreditata e priva di referti. In via subordinata domandava la rinnovazione della CTU.
4. Con il secondo motivo di gravame, si deduce la violazione dell'art. 2059 c.c. rilevando che: - il danno morale era stato incorporato nella somma complessivamente dovuta ai danneggiati;
- non era stata allegata prova del danno morale richiesto.
5. All'esito dell'udienza del 31.10.2022, il Giudice dichiarava la contumacia delle parti appellate;
disponeva l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado e rinviava la causa all'udienza del 2.2.2023 (successivamente “rifissata”, come udienza di precisazione delle conclusioni, al 20.2.2024).
6. In data 29.01.2024 si costituivano in giudizio i sig.ri e PA
(al riguardo dovendosi ricordare el Controparte_2
c.p.c., salve le decadenze già maturate: Cass. 21.1.1989, n. 350), contestando in fatto e diritto le avverse domande e formulavano le seguenti conclusioni:
“- previa declaratoria di infondatezza del proposto gravame, rigettare l' atto di appello perchè destituito di fondamento giuridico e fattuale ed inammissibile;
-confermare la statuizione della sentenza di primo grado, n. 433/2022 del Giudice di Pace di Marano, emessa dall'On.le Giudicante Dott.ssa Rabuano;
-condannare parte appellante al pregiudizio delle lesioni subite dal SI. e della SI.ra , ivi compreso CP_1 CP_2 il danno morale conseguente dalla vi istro in ogge annare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA con attribuzione al procuratore costituito”.
In via istruttoria, si opponevano alle avverse richieste e, in via gradata, chiedevano di essere ammessi alla prova diretta e contraria. In via preliminare, eccepivano l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. perché non adeguatamente fondato in fatto ed in diritto.
Nel merito, eccepivano l'infondatezza del primo motivo di gravame considerando che: - il CTU aveva compiutamente risposto ai quesiti formulati dal Giudice;
- non sussistevano i presupposti per la rinnovazione della perizia tecnica d'ufficio; - la documentazione prodotta e utilizzata dal CTU medico- legale non rientrava nei casi di nullità e/o inutilizzabilità della stessa poiché afferente alla prova del fatto principale e prodotta sin dal principio del giudizio di primo grado.
In relazione al danno morale, si rappresentava l'infondatezza dell'avversa doglianza poiché il danno morale risarcibile era stato liquidato in via equitativa ai danneggiati. Altresì richiamava diffusamente la giurisprudenza di merito (sulla risarcibilità del danno morale in caso di lesioni personali di natura colposa;
la prova del danno morale conseguita mediante presunzioni).
7. All'udienza in questione il Giudice, sui presupposti indicati nel provvedimento, rinviava ulteriormente la causa al 13.1.2025.
8. In tale occasione, innanzi allo scrivente (subentrato nel ruolo a far data dal 30.9.2024), la parti si riportavano ai rispettivi scritti concludendo in conformità.
9. La causa veniva trattenuta in decisione.
10. In specie, ribadendo una difesa già svolta in udienza, parte appellante precisava che, secondo la giurisprudenza, “la richiesta di restituzione delle somme pagate alla controparte in esecuzione della sentenza di primo grado, non configurava una domanda nuova in appello, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata” (cfr ex multis Cassazione n. 15457 del 21.07.2020).
Formulava pertanto le seguenti conclusioni: “accogliere integralmente l'interposto gravame avverso la sentenza del Giudice di Pace di Marano di Napoli n. 433/2022 del 14/01/2022, pubblicata il 27/01/2022 con tutte le conseguenze del caso e per l'effetto: - anche eventualmente se necessario previa rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio su entrambi i lesi, ridurre sensibilmente il compendio risarcitorio parametrandolo agli effettivi postumi residuati dal sinistro per cui è stata causa con esclusione in ogni caso delle somme liquidate erroneamente dal Giudice di primo grado a titolo di danno morale;
- condannare le controparti al pagamento, in favore dell'appellante, a titolo di restituzione dell'indebito, del supero che ne conseguirà rispetto a quanto già pagato alle stesse in esecuzione della gravata sentenza;
- con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio, maggiorate e con gli accessori di legge ovvero gradatamente con la proporzionale riduzione di quelle liquidate in primo grado e quella integrale del secondo grado”.
11. L'appello va accolto nei limiti e per le ragioni appresso indicate.
12. Disattesa la preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello, perché generica, va accolto il secondo motivo di gravame.
13. Con riferimento al primo, infatti, va osservato che: a) le contestazioni del CTP appaiono generiche in quanto: 1) fondate sulle sole risultanze degli esami diagnostici (riscontrata l'assenza del CTP in sede di esame obiettivo); 2) fondate sull'assunto, che così come posto appare apodittico, che “non si debba procedere alla semplice sommatoria delle percentuali ma ad un calcolo complessivo secondo la globale incidenza delle lesioni sulla integrità psico-fisica del soggetto”. 14. Invero: a) quanto al primo punto, nelle difese di parte appellante non si formula alcuno specifico rilievo al riguardo, onde deve ritenersi che la contestazione effettuata sulla base del mero esame diagnostico non sia idonea, di per sé, ad inficiare quella condotta dal CTU all'esito della osservazione obiettiva dei postumi del sinistro;
b) quanto al secondo punto, va segnalato che, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 19.9.2022, n. 27380), “il danno biologico è la lesione dell'integrità psico -fisica della vittima, comprensiva delle alterazioni psico-fisiche, sia temporanee che permanenti e della loro incidenza sullo svolgimento delle funzioni della vita e sugli aspetti dinamico -relazionali. Esso viene accertato mediante criteri medico- legali e valutato in punti percentuali di invalidità permanente, il cui valore monetario cresce proporzionalmente al crescere della percentuale d'invalidità (…)”, e da tanto consegue la genericità della valutazione “alternativa” proposta dal CTP.
15. In definitiva, le valutazioni del CTU in punto di quantificazione del danno biologico vanno qui in tutto e per tutto confermate;
e pertanto la sentenza appellata va in parte qua confermata.
16. Deve invece trovare accoglimento il secondo motivo di gravame.
17. Al di là della non recente giurisprudenza citata da parte appellante, vi è che, da ultimo, la Corte di Cassazione ha più volte affermato principi del seguente tenore: a) al riconoscimento di danni biologici di lieve entità corrisponde un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi presumibilmente assorbito, nel riscontrato danno biologico di lieve entità, il danno morale laddove sia stata già riconosciuta una personalizzazione del danno biologico nella misura massima (Cass. 20.5.2025, n. 13383); b) in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto, modificativo in pejus, con la vita quotidiana (il danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e dell'intervento del legislatore (artt. 138 e 139 c.ass., come modificati dalla l. n. 124 del 2017) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (Cass. 26.11.2024, n. 30461).
18. In base ai suddetti principi, il danno morale non può essere considerato in re ipsa e valutato “equitativamente”, richiedendo una specifica attività di allegazione e prova (prima) e di valutazione analitica da parte del Giudice (dopo); attività e valutazione che, peraltro, nel caso delle lesioni c.d. micro-permanenti (cioè inferiori alla soglia del 9%), vanno condotte con più accentuato rigore;
rigore che nel caso di specie è del tutto mancato, sia nella prospettazione di parte che nella motivazione del Giudice di prime cure.
19. Consegue da quanto sopra che gli importi pagati a tale titolo vanno restituiti da parte degli odierni appellati.
La giurisprudenza ha ripetutamente affermato che “l'articolo 336 del codice di procedura civile, disponendo che la riforma o la cassazione della sentenza estenda i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla decisione riformata o cassata, comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengano meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente. In sostanza, è sufficiente l'accoglimento dell'impugnazione perché sorga l'obbligo restitutorio. L'esistenza, peraltro, di un credito certo, liquido ed esigibile non comporta un'implicita condanna a pagare, e la necessità di una pronuncia restitutoria espressa rende ammissibile la relativa domanda, la quale, tuttavia, non costituisce neppure un presupposto indefettibile della pronuncia stessa. Infatti, è ammissibile la pronuncia anche d'ufficio sulle restituzioni conseguenti alla riforma della sentenza” (Cass. 29.10.2020, n. 23972).
In definitiva, come conseguenza automatica della riforma in parte qua della pronuncia gravata va disposta la restituzione, in favore dell'odierno appellante, nella qualità indicata in atti: a) da parte del sig. dell'importo di euro PA
4.960,22; b) da parte della sig.ra ell'importo di euro Controparte_2
5.011,10.
20. Dato l'accoglimento solo parziale del gravame sussistono i motivi per procedere alla compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n. 3072/2022, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 433/2022 pronunciata dal Giudice di Pace di Marano di Napoli in data 14.1.2022 (pubbl. in data 27.1.2022), dichiarata la contumacia di e di , Controparte_6 Controparte_4 ogni altra istanza
A. accoglie l'appello nei limiti di cui in parte motiva, per l'effetto, disponendo la restituzione in favore di parte appellante dell'importo di euro 4.960,22 da parte del sig. e dell'importo di euro 5.011,10 da parte della PA sig.ra ; Controparte_2
B. compensa tra le parti costituite le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Aversa, il 3.6.2025
Il Giudice dott. Alessandro Auletta