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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/11/2025, n. 3116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3116 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 794/2024 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE E MINORI
Il Collegio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'Appello iscritta al n. r.g. 794\2024 CC da:
(P.IVA ), di seguito solo con l'avv. Pierino Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
Buda (C.F. ) del Foro di Forlì\Cesena, giusta procura in atti;
CodiceFiscale_1 contro
(C.F. ), con l'avv. Francesco Berto (C.F. CP_1 C.F._2
) del Foro di Rovigo, giusta procura in atti. C.F._3
Oggetto: Appello avverso la Sentenza N° 304/2024, pubblicata il 04.04.2024 e notificata a mezzo pec il 05.04.2024, emessa nel procedimento n. r.g. 1369/2021 dal Tribunale di Rovigo.
In punto: Marchio CE – Nullità del contratto ex art. 1418 c.c. - Nullità della CTU.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti in atti, in accoglimento dell'appello avanzato da ed in riforma dell'appellata Parte_1
1 sentenza, respingere ogni domanda avversaria perché infondata in fatto e/o in diritto e non provata.
Con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio e con condanna dell'appellato
[...]
a rimborsare alla società appellante quanto dalla stessa pagato in virtù della sentenza di CP_1 primo grado, pari ad € 15.032,40, oltre interessi ex art. 1284, comma IV° c.c., dal 23/05/2024, data del versamento, al saldo.
IN VIA ISTRUTTORIA ammettere ed assumere i seguenti capitoli di prova, ritualmente dedotti in primo grado e non ammessi: cap. 8) memoria istruttoria del 21/01/2022: “Vero che la scala in metallo per cui è causa è stata costruita in unico esemplare, seguendo le misure prese in loco e le specifiche indicazioni del committente”; cap. 10) memoria di replica istruttoria del 11/02/2022: “Vero che il catalogo della Parte_1 prodotto in atti dall'attore riproduce e presenta esclusivamente scale per interni e non per esterno”.
Indica a testi, su entrambi i capitoli di prova,
i medesimi testi già indicati in memorie ex artt. 183 VI c. c.p.c. in primo grado: 1) Tes_1 residente in [...]; 2) , residente in [...]
Pascoli, Piazza U. Nobile n. 7; 3) residente in [...]. Testimone_3
Inoltre, previa declaratoria di nullità della C.T.U. redatta in sede di A.T.P. per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 696 e 696bis c.p.c., disporre la rinnovazione della C.T.U. esperita in primo grado”.
Per CP_1
“In via principale
- rigettare l'appello proposto da in quanto infondato in fatto e in diritto, Parte_1 confermando la sentenza impugnata n. 304/2024 del Tribunale di Rovigo, pubblicata il 04.04.2024 -
R.G. 1369/2021;
- rigettare le istanze istruttorie di parte appellante;
- con rifusione di spese e compenso di lite.
In via subordinata (nel caso di mancato accoglimento della domanda di rigetto dell'appello)
- accertare che la fornitura dei beni oggetto di causa non è conforme alle disposizioni comunitarie in materia e che l'opera eseguita da deve essere rimossa e sostituita con altra che Parte_1 rispetti la normativa sulla marcatura CE e sia conforme alle Direttive Europee e, quindi, dichiarare il grave inadempimento dell'appellante e la risoluzione del contratto concluso tra le parti in causa;
2 - per l'effetto di quanto sopra, condannare la società appellante, in persona del legale rappresentante, alla restituzione delle somme incassate nonché a corrispondere all'appellato il risarcimento di tutti i danni subiti e/o subendi nella misura accertata in giudizio.
In via di ulteriore subordine (nel caso di mancato accoglimento delle precedenti domande)
- accertare e dichiarare che la scala esterna con struttura portante in acciaio realizzata dalla convenuta in 1° grado è destinata ad avere lunga durata ed è necessaria alla piena funzionalità e normale utilizzazione del bene immobile cui accede e che la stessa è affetta dai gravi vizi/difetti descritti in atti di causa;
- accertare e dichiarare la responsabilità per tali vizi e/o difetti a carico di ai Parte_1 sensi dell'art. 1669 c.c. ovvero secondariamente dell'art. 2043 c.c.”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 27.06.2021, conveniva CP_1 innanzi al Tribunale di Rovigo per sentire accertare e dichiarare che la fornitura da Parte_1 quest'ultima eseguita era in contrasto con la Direttiva Europea 89/106/CEE introduttivo dell'obbligo di
Marcatura CE e per sentire dichiarare - conseguentemente - la nullità del contratto intercorso tra le parti, con la condanna della convenuta alla restituzione di quanto ricevuto ed al risarcimento dei danni cagionati.
Specificava che, nel mese di agosto 2014, si era rivolto a per la realizzazione, il successivo Parte_1 montaggio e l'installazione di una scala ad uso esterno - con annessa balaustra di protezione - per accedere dal giardino al primo piano ove era ubicato l'appartamento in cui risiedeva.
Precisava che, data la collocazione esterna all'edificio, le opere dovevano essere realizzate in acciaio, materiale che doveva essere sottoposto ad uno specifico processo di trattamento anticorrosivo mediante
“zincatura a caldo”.
Spiegava che la consegna del bene - nel suo complesso - era avvenuta con DDT n. 85 del 21.04.2015; che aveva fatto seguito l'assemblaggio e la posa da parte della società; che aveva emesso le Parte_1 fatture nn. 172/2014 del 29.08.2014 (€ 5.316,30) e 86/2015 del 24.04.2015 (€ 12.404,70), regolarmente saldate.
Chiariva che, in un secondo momento, i gradini della scala montati in materiale legnoso venivano sostituiti con materiale in vetro antiscivolo, unitamente a telaio portante in metallo zincato, come da conferma d'ordine n. 1444/B del 09.09.2015 (€ 1.430,00).
3 Affermava che, nel corso dell'anno 2019, in plurime parti della scala erano comparse delle scrostature, unitamente ad evidenti macchie di ruggine, fenomeno che non avrebbe dovuto verificarsi se l'acciaio fosse stato sottoposto al procedimento di zincatura di cui sopra;
erano visibili altresì delle fessurazioni nella soletta in cemento/latero-cemento di arrivo della scala al piano primo dell'abitazione, in prossimità del punto di congiunzione della struttura in acciaio.
Riferiva che, dopo un sopralluogo di che non aveva condotto agli esiti auspicati, aveva Parte_1 instaurato ricorso (R.G. 2591/2019) ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Rovigo, richiedendo la nomina di un CTU per accertare le condizioni della scala viziata e per verificare la sua conformità alla normativa di settore.
Evidenziava che, con relazione conclusiva del 20.10.2020, il perito nominato dal Tribunale, geometra aveva riscontrato una pluralità di difetti e difformità ed aveva attestato che - in base Persona_1 alla norma UNI EN 1090-1 disponente l'obbligo di Marcatura CE per l'immissione sul mercato di strutture in acciaio ed alluminio a partire dal 01.07.2014 - la scala era priva di tale certificazione di idoneità e sicurezza.
Aggiungeva che l'esperto aveva concluso il proprio elaborato affermando che l'unica responsabile della realizzazione di un manufatto con caratteristiche “inferiori” a quelle previste per l'esposizione alle intemperie fosse la quale aveva fornito un bene privo di;
in base a Parte_1 Parte_2 questa ultima circostanza, il CTU aveva valutato che la scala avrebbe dovuto essere sostituita ma, per l'ingente costo dell'operazione, sarebbe stata auspicabile la mera rimozione.
Deduceva, alla luce della CTU svolta in sede di ATP, la violazione della Direttiva Europea
89/106/CEE che aveva introdotto la Marcatura CE, insistendo per la dichiarazione della nullità del contratto intercorso fra le parti, con pedissequa restituzione del prezzo versato, oltre al risarcimento per i danni subiti.
Concludeva le proprie difese chiedendo, in via subordinata, di accertare che la fornitura non era conforme alle disposizioni comunitarie sulla Marcatura CE e che - quindi - venisse dichiarato l'inadempimento della convenuta e la risoluzione del contratto, con restituzione delle somme incassate oltre al risarcimento dei danni.
Domandava, in ulteriore subordine, che venisse accertato e dichiarato che la scala era affetta dai vizi descritti in narrativa ovvero che la fornitura era sussumibile nella fattispecie di aliud pro alio, con conseguente accertamento della responsabilità della convenuta ex artt. 1669 e\o 2043 c.c., con la condanna al risarcimento dei danni.
2. Con comparsa del 03.11.2021, si costituiva in giudizio chiedendo - in via preliminare - Parte_1
l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti dell'ing. , tecnico CP_2
4 strutturista/calcolatore del plinto su cui poggiava il “pianerottolo” della scala, nonché del geom.
[...]
, progettista e direttore dei lavori relativi alla SCIA del 14.06.2014 prot 11003 per cui era CP_3 causa, entrambi già chiamati nell'ATP, affinché fossero dichiarati - ciascuno per il ruolo esercitato - responsabili o corresponsabili ai sensi dell'art. 2055 c.c. dei danni lamentati da parte attrice.
In via riconvenzionale, accertata la non veridicità del certificato di collaudo a firma del geom.
[...]
del 09.06.2015 (v. all. 5 alla CTU), insisteva affinché venisse respinta ogni domanda CP_3 avversaria perché infondata in fatto e/o in diritto.
Asseriva, a sostegno delle proprie difese, che la scala aveva tutti i requisiti per rientrare nei prodotti da costruzioni disciplinati dall'art. 5 del Reg. Europeo 305/2011, i quali risultano - per le loro caratteristiche intrinseche e strutturali - esenti dall'obbligo di legge dell'apposizione della Marcatura
CE.
Illustrava che il manufatto in questione era destinato ad essere immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse nonché progettato e realizzato come da disegni ed elaborati tecnici appositamente redatti su misura in un unico esemplare, destinato alla specifica installazione nell'abitato del committente, tutti elementi previsti dalla norma citata per rientrare nell'ambito dalla stessa disciplinato.
Contestava, in relazione a tali aspetti, l'elaborato peritale svolto in ATP e richiamava giurisprudenza della Corte di Giustizia che avvalorava l'esclusione dell'obbligo della Marcatura CE per beni di CP_4 siffatta fattura.
Eccepiva - altresì - la nullità dell'ATP, chiesto ex artt. 696 – 696 bis c.p.c. ed ammesso con ordinanza del 16.01.2020 ai “fini di una conciliazione della vertenza”, in quanto non vi era mai stato alcun tentativo di conciliazione ad opera del perito.
Evidenziava che la CTU non aveva rilevato che i lavori oggetto di causa rientravano nella SCIA del
14/06/2014 prot. n. 11003 del Comune di Lendinara, la quale prevedeva una scala esterna in calcestruzzo di cui non era stata depositata la pratica strutturale, mentre - nella realtà - era stata installata una scala in metallo.
Sosteneva, sul punto, che nulla era stato riscontrato in sede di collaudo finale e che tale circostanza era rimasta senza osservazione alcuna da parte della CTU.
Contestava i vizi rilevati da controparte, ossia la mancanza di zincatura e di adeguata perizia nella posa dei gradini di diverso materiale successivamente installati nella struttura portante.
3. Con ordinanza del 24.11.2021, venivano respinte l'istanza di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., le prove orali chieste da entrambe le parti e la rinnovazione della CTU indicata da
Parte_1
5 4. Il Giudice formulava proposta conciliativa alle parti, mediante pagamento di a di € Parte_1 CP_1
10.000,00 a titolo risarcitorio, oltre ad € 5.709,00 ed € 2.750,00 (con accessori) per le spese di ATP e del giudizio di merito;
accettava solamente la parte attrice.
5. All'udienza del 13.12.2023, previo deposito telematico delle conclusioni, il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
6. Con Sentenza N° 304\2024, pubblicata il 04.04.2024, il Tribunale di Rovigo ha statuito:
“1. accoglie la domanda di nullità del contratto, e per l'effetto condanna il convenuto alla restituzione all'attore della somma di €17.721,00 oltre al pagamento di €1.000,00 a titolo di risarcimento del danno;
2. dichiara assorbite le ulteriori domande formulate in via gradata dall'attore;
3. rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
4. condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'attore, che liquida in:
-€2.991,20, oltre spese generali, CPA e IVA, oltre €145,50 per spese vive, per la fase di ATP;
-€5.077,00, oltre spese generali, CPA e IVA, nonché €518,00 per CU ed €27,00 per marca d'iscrizione
a ruolo, per il presente giudizio di merito.
5. Pone i compensi liquidati al consulente d'ufficio definitivamente a carico del convenuto.”
7. Con atto di citazione tempestivamente notificato, ha proposto Appello avverso detta Parte_1 pronuncia, articolando sei motivi di doglianza.
Con il primo motivo, ha censurato la “mancata allegazione e prova del presunto obbligo di marcatura CE della scala e travisamento dei fatti oggetto di causa”.
Il Tribunale avrebbe errato nel non avere ritenuto dirimente l'applicazione dell'art. 5 del Regolamento
Europeo 305/2011, in forza del quale il fabbricante può astenersi dal redigere una dichiarazione di prestazione, con relativa mancanza dell'obbligo di Marcatura CE, qualora il bene venga prodotto in un unico esemplare, su specifica ordinazione del committente, ed installato a servizio di una singola ed identificata opera di costruzione.
Con il secondo motivo, ha denunciato la “carenza di motivazione della sentenza in riferimento al giudizio di utilità della c.t.u. ai fini del decidere pur in assenza di qualsivoglia verifica dei presupposti di applicazione della direttiva uni-eni 1090-1 ai sensi dell'art. 5 regolamento europeo
305/2011”.
Il Tribunale avrebbe sbagliato nell'accogliere acriticamente la valutazione compiuta dal CTU in relazione ai presupposti di applicabilità della norma UNI EN 1090-1 e del Regolamento Europeo
305/2011, limitata alla mera verifica temporale dell'entrata in vigore della disciplina, senza un'analisi delle caratteristiche costruttive della fornitura ai sensi dell'art. 5.
6 Con il terzo motivo, ha eccepito la “nullità della c.t.u. esperita in sede di atp ex artt. 696 e 696bis
c.p.c. per mancato esperimento del tentativo di conciliazione”.
Il Tribunale non avrebbe colto la dovuta importanza all'omesso tentativo di conciliazione fra le parti ad opera del CTU che ha violato il disposto dall'art. 669 bis c.p.c.; sicché l'elaborato peritale avrebbe dovuto essere dichiarato nullo.
Con il quarto motivo, ha lamentato la “violazione del criterio di ripartizione dell'onere di allegazione e prova”, perché il Giudice di prime cure ha applicato il criterio di cui alla pronuncia della
Cassazione SS.UU n. 13533/2001 in tema di adempimento/inadempimento contrattuale, quando - all'opposto -, trattandosi della nullità contrattuale eccepita da controparte, avrebbe dovuto applicare il generale criterio di ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c..
Con il quinto motivo,ha rilevato il “vizio della sentenza per aver il giudice posto a fondamento della decisione la supposta violazione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. pur avendo la parte offerto di adempierlo”, poiché il Tribunale non ha ammesso le richieste istruttorie e - nel contempo - ha posto a fondamento della pronuncia l'inosservanza dell'onere probatorio a suo carico, nonostante avesse avanzato istanze per poterlo assolvere in maniera esaustiva.
Con il sesto motivo, ha stigmatizzato ancora la “mancata ammissione dei mezzi istruttori dedotti da parte convenuta in primo e grado e mancata rinnovazione della c.t.u. esperita in violazione degli artt. 696 e 696bis c.p.c.”.
8. In data 19.09.2024, si è costituito in II , contrastando integralmente le Controparte_5 deduzioni e domande di parte appellante, in quanto ritenute infondate in fatto ed in diritto, nonché invocando la conferma di quanto statuito nella decisione impugnata.
9. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16.06.2025.
10. L'impugnazione proposta è infondata e va respinta.
A. Seguendo il criterio della cronologia delle fasi processuali, si reputa opportuno esaminare - innanzitutto - il terzo motivo di gravame in tema di ATP.
Con la novella dell'art. 696 bis c.p.c. si è riconosciuto alla figura dell'esperto tecnico il potere di operare un tentativo di conciliazione, aumentando - così - le funzioni che ante riforma del 2006 erano ancorate ai limiti previsti dall'art. 198 c.p.c. (v. controversie richiedenti una dettagliata disamina di registri e scritture contabili).
Pertanto, lo strumento della CTU preventiva esperita a fini conciliativi possiede un esteso ambito di operatività.
7 Al primo comma della norma, è previsto: “il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti”; per cui, il tentativo di conciliazione viene rimesso alla discrezionalità del CTU, parametrata - a sua volta - al comportamento delle parti.
Dunque, compete all'esperto la valutazione preventiva del conflitto e di tutti gli elementi distintivi e qualificanti la futura controversia, ciò sulla base degli interessi, delle necessità e delle posizioni assunte dalle parti.
In caso di avvenuta conciliazione, nel rispetto di quanto previsto al secondo comma, “si forma processo verbale della conciliazione”, mentre - in caso di esito negativo - il consulente deve meramente provvedere al deposito della relazione peritale.
La norma non richiama l'art. 200 c.p.c. (v. mancata conciliazione), come - invece - accade nel tentativo di conciliazione previsto dall'art. 198 c.p.c.; quindi, il CTU non è tenuto a riportare le dichiarazioni delle parti, valutabili dal Giudice ex art. 116 c.p.c. con il “peso” e le implicazioni correlate a tale circostanza.
Dall'ampia discrezionalità spettante al consulente tecnico e dalla libertà delle parti che non rischiano decisioni per loro pregiudizievoli in sede di valutazione delle loro condotte durante l'ATP, si evince che non sussiste un rigore prescrittivo circa le modalità di esperimento della conciliazione e tanto meno una puntuale analisi sull'eziologia del mancato avvio della procedura conciliativa che possano determinare la nullità dell'elaborato tecnico.
B. I motivi nn. 1, 2 e 4, per esigenze di ordine logico-sistematico, impongono una trattazione congiunta.
Circa l'asserita interpretazione erronea degli esiti della CTU fatta propria dal Tribunale, occorre tenere conto che il quesito peritale è stato stilato nei seguenti termini:
“Accerti e descriva compiutamente il CTU, anche a mezzo di fotografie, lo stato della scala con struttura portante in acciaio oggetto di ricorso, e verifichi la presenza o meno dei vizi e difetti lamentati dal ricorrente;
- In caso affermativo, ne specifichi le caratteristiche e la tipologia, indicando gli interventi che si rendono necessari per la loro riparazione e il ripristino delle caratteristiche tecniche e qualità estetiche delle parti danneggiate, quantificandone i relativi costi.
- Accerti le cause degli eventuali vizi e difetti riscontrati e dica il CTU, in particolare, se siano o meno da attribuire, in tutto o in parte, a responsabilità degli odierni resistenti ed imputabili a comportamenti negligenti, imprudenti e imperiti degli stessi, precisando, se del caso, l'eventuale quota parte di responsabilità dei resistenti. In caso affermativo, indichi le opere o attività necessarie per porvi rimedio, così come per il ripristino della regolarità della struttura ai sensi della norma UNI EN 1090-1
8 o di altre norme obbligatorie, nonché tutti i relativi costi, anche per l'eventuale rimozione della struttura sia per il caso di recupero della sua regolarità che per la sostituzione. Ove non sia possibile il ripristino della regolarità della struttura, accerti il costo attuale di una struttura avente le stesse caratteristiche e in regola con la normativa di settore.
- Nel dare risposta ai quesiti ponga in evidenza il CTU ogni altro elemento possa avere inciso nella causazione dei danni lamentati.
- Tenti la conciliazione tra le parti”.
Dalla scomplessa formulazione dei sub-quesiti, emerge che sono stati esplicitati in maniera chiara ed efficace - ai fini della risoluzione della controversia - gli aspetti che l'Ausiliario è stato chiamato a valorizzare nello svolgimento dell'incarico assegnato.
Il CTU, a differenza di quanto sostenuto da parte appellante, non si è soffermato a verificare unicamente il dies a quo dell'entrata in vigore della normativa disciplinante la materia, ma ha compiuto un'approfondita disamina della documentazione fornita dalle parti, inserendo la fattispecie concreta nel quadro normativo disciplinante la materia, previa verifica della sussistenza dei presupposti di effettiva riconducibilità alla stessa.
Il tecnico ha provveduto alla descrizione della scala e della sua composizione materiale, rilevando come - per le caratteristiche strutturali e per la natura dei materiali utilizzati - il risultato finale non fosse conforme alle normative di sicurezza e di idoneo utilizzo del bene.
Egli ha minuziosamente sviluppato le sue valutazioni con un puntuale ed esaustivo metodo procedurale, riportando anche le evidenze emerse nel contradditorio fra le parti tramite le osservazioni dei consulenti a cui ha dato riscontro.
Il testo scritto è stato corredato da copioso materiale fotografico ed è stata allegata, richiamandone il contenuto, la circolare rubricata “chiarimenti in merito all'applicazione della norma europea armonizzata en 1090-1 per i materiali e prodotti in carpenteria”, di evidente utilità stante la specificità della materia.
Non emergono - dunque - ragioni tali per cui il Giudice di prime cure avrebbe dovuto discostarsi dalle risultanze della consulenza d'ufficio, oppure disattendere le sottostanti argomentazioni tecniche, dal momento che questa Corte non ha appurato esiti contraddittori od incongruenze logico-valutative.
Come eccepito da parte appellata, non sono stati forniti da progetti ed elaborati tecnici Parte_1 realizzati ad hoc, dimostrativi di uno specifico “ordine su misura” del committente e tali da far rientrare la scala nella previsione esimente dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 305/11.
Per contro, dalla documentazione di parte appellante, è risultato che la scala e le sue componenti sono state descritte in modo completo, incluse le misure, nell'offerta del 17.07.2014, n. 2073/A, redatta dalla
9 stessa che ha rinviato direttamente al modello “Plana metallo”, realizzabile in serie e con Parte_1 utilizzo di componenti modulari pre-definiti, presente nel proprio catalogo di produzione a pagina 35.
La descrizione presente nell'offerta - ovvero “sagomato al laser sp. 10 mm, spessore montanti, 5 tondini orizzontali 10 mm, corrimano circolare in metallo 42 mm.” - è perfettamente sovrapponibile a quella stilata nel catalogo aziendale, coincidendo nella quasi totalità degli elementi di carattere funzionale e strutturale (v. “Scala con struttura portante a doppia fascia sagomata al laser in metallo verniciato sp. 10 mm. gradini in legno di faggio massello sp. 40 mm. - Ringhiera mod. RAIL interamente in metallo con montanti doppio piatto 40x10 mm. - 5 tondini orizzontali 10 mm. - corrimano circolare in metallo 42 mm.”).
Ad avvalorare tale ricostruzione vi è anche la proposta di commissione del 26.08.2014, con la quale “si ordina (…) quanto segue” e viene indicata nella parte descrittiva “scala mod. plana metallo come da offerta n° 2073/a”; tramite la sua sottoscrizione, ha accettato ed aderito completamente alla CP_1 proposta 17.07.2014 di Parte_1
Infine, va osservato che anche nella fattura n. 86 del 24.04.2015, emessa da Tescnoscale, si precisa che la scala corrisponde al modello “plana metallo” e ne vengono descritte le componenti che corrispondono esattamente al contenuto dell'offerta n. 2073/A.
L'apposizione della Marcatura CE, come evidenziato dal CTU, è l'atto finale di un processo ben più complesso, che prevede una valutazione della conformità, la predisposizione del fascicolo tecnico e la compilazione della dichiarazione CE di conformità e di altri requisiti e controlli di sicurezza.
Ne deriva che il Tribunale ha correttamente reputato che la violazione delle norme imperative in materia di sicurezza dei materiali comportasse la nullità del contratto di appalto - in analogia alle pronunce della Suprema Corte in tema di compravendita - ai sensi dell'art. 1418 c.c., tenuto conto che la ratio sottesa alle normative europee e nazionali è la medesima, orientata e protesa alla tutela di interessi di ordine pubblico transnazionale.
C. In relazione ai motivi nn. 5 e 6 di Appello, si evidenzia che è ormai pacifico - secondo la giurisprudenza di legittimità - che “il giudice di merito non sia tenuto a dar conto dell'esame di tutte le prove prodotte o acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, ma possa limitarsi ad esporre sinteticamente gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione e ad evidenziare, con motivazione logica e adeguata, le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo invece reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito” (v. ex multiis Cass.
Civ. 6618\2022).
10 Non sussiste obbligo alcuno per il Giudice di ammettere i mezzi di prova dedotti dalle parti ove ritenga già sufficientemente istruito il processo e di poter addivenire ad un convincimento, tanto più se - come nel caso che ci riguarda - ha la possibilità di avvalersi del supporto di un elaborato peritale che ha già analizzato e valutato documentazione non contestata e formata direttamente dalle parti in causa.
Infine, con specifico riguardo alla richiesta di rinnovazione della CTU, questa risulta assorbita per le ragioni esposte a proposito del motivo n. 3.
11. Non resta che confermare la decisione di I Grado.
12. Le spese del gravame vanno poste a carico dell'appellante soccombente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55\2014 e ss.mm. ii., rispetto allo scaglione “da
5.200,00 a 26.000,00.”, in relazione alle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1-rigetta l'Appello e conferma la decisione impugnata;
2-condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del gravame, che liquida nella misura di €
3.397,00, oltre IVA, c.p.a., e spese generali come per legge;
3-dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ad opera dell'appellante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'Appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 13.10.2025.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE E MINORI
Il Collegio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rita Rigoni Presidente dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa d'Appello iscritta al n. r.g. 794\2024 CC da:
(P.IVA ), di seguito solo con l'avv. Pierino Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
Buda (C.F. ) del Foro di Forlì\Cesena, giusta procura in atti;
CodiceFiscale_1 contro
(C.F. ), con l'avv. Francesco Berto (C.F. CP_1 C.F._2
) del Foro di Rovigo, giusta procura in atti. C.F._3
Oggetto: Appello avverso la Sentenza N° 304/2024, pubblicata il 04.04.2024 e notificata a mezzo pec il 05.04.2024, emessa nel procedimento n. r.g. 1369/2021 dal Tribunale di Rovigo.
In punto: Marchio CE – Nullità del contratto ex art. 1418 c.c. - Nullità della CTU.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis, per tutti i motivi esposti in atti, in accoglimento dell'appello avanzato da ed in riforma dell'appellata Parte_1
1 sentenza, respingere ogni domanda avversaria perché infondata in fatto e/o in diritto e non provata.
Con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio e con condanna dell'appellato
[...]
a rimborsare alla società appellante quanto dalla stessa pagato in virtù della sentenza di CP_1 primo grado, pari ad € 15.032,40, oltre interessi ex art. 1284, comma IV° c.c., dal 23/05/2024, data del versamento, al saldo.
IN VIA ISTRUTTORIA ammettere ed assumere i seguenti capitoli di prova, ritualmente dedotti in primo grado e non ammessi: cap. 8) memoria istruttoria del 21/01/2022: “Vero che la scala in metallo per cui è causa è stata costruita in unico esemplare, seguendo le misure prese in loco e le specifiche indicazioni del committente”; cap. 10) memoria di replica istruttoria del 11/02/2022: “Vero che il catalogo della Parte_1 prodotto in atti dall'attore riproduce e presenta esclusivamente scale per interni e non per esterno”.
Indica a testi, su entrambi i capitoli di prova,
i medesimi testi già indicati in memorie ex artt. 183 VI c. c.p.c. in primo grado: 1) Tes_1 residente in [...]; 2) , residente in [...]
Pascoli, Piazza U. Nobile n. 7; 3) residente in [...]. Testimone_3
Inoltre, previa declaratoria di nullità della C.T.U. redatta in sede di A.T.P. per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 696 e 696bis c.p.c., disporre la rinnovazione della C.T.U. esperita in primo grado”.
Per CP_1
“In via principale
- rigettare l'appello proposto da in quanto infondato in fatto e in diritto, Parte_1 confermando la sentenza impugnata n. 304/2024 del Tribunale di Rovigo, pubblicata il 04.04.2024 -
R.G. 1369/2021;
- rigettare le istanze istruttorie di parte appellante;
- con rifusione di spese e compenso di lite.
In via subordinata (nel caso di mancato accoglimento della domanda di rigetto dell'appello)
- accertare che la fornitura dei beni oggetto di causa non è conforme alle disposizioni comunitarie in materia e che l'opera eseguita da deve essere rimossa e sostituita con altra che Parte_1 rispetti la normativa sulla marcatura CE e sia conforme alle Direttive Europee e, quindi, dichiarare il grave inadempimento dell'appellante e la risoluzione del contratto concluso tra le parti in causa;
2 - per l'effetto di quanto sopra, condannare la società appellante, in persona del legale rappresentante, alla restituzione delle somme incassate nonché a corrispondere all'appellato il risarcimento di tutti i danni subiti e/o subendi nella misura accertata in giudizio.
In via di ulteriore subordine (nel caso di mancato accoglimento delle precedenti domande)
- accertare e dichiarare che la scala esterna con struttura portante in acciaio realizzata dalla convenuta in 1° grado è destinata ad avere lunga durata ed è necessaria alla piena funzionalità e normale utilizzazione del bene immobile cui accede e che la stessa è affetta dai gravi vizi/difetti descritti in atti di causa;
- accertare e dichiarare la responsabilità per tali vizi e/o difetti a carico di ai Parte_1 sensi dell'art. 1669 c.c. ovvero secondariamente dell'art. 2043 c.c.”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 27.06.2021, conveniva CP_1 innanzi al Tribunale di Rovigo per sentire accertare e dichiarare che la fornitura da Parte_1 quest'ultima eseguita era in contrasto con la Direttiva Europea 89/106/CEE introduttivo dell'obbligo di
Marcatura CE e per sentire dichiarare - conseguentemente - la nullità del contratto intercorso tra le parti, con la condanna della convenuta alla restituzione di quanto ricevuto ed al risarcimento dei danni cagionati.
Specificava che, nel mese di agosto 2014, si era rivolto a per la realizzazione, il successivo Parte_1 montaggio e l'installazione di una scala ad uso esterno - con annessa balaustra di protezione - per accedere dal giardino al primo piano ove era ubicato l'appartamento in cui risiedeva.
Precisava che, data la collocazione esterna all'edificio, le opere dovevano essere realizzate in acciaio, materiale che doveva essere sottoposto ad uno specifico processo di trattamento anticorrosivo mediante
“zincatura a caldo”.
Spiegava che la consegna del bene - nel suo complesso - era avvenuta con DDT n. 85 del 21.04.2015; che aveva fatto seguito l'assemblaggio e la posa da parte della società; che aveva emesso le Parte_1 fatture nn. 172/2014 del 29.08.2014 (€ 5.316,30) e 86/2015 del 24.04.2015 (€ 12.404,70), regolarmente saldate.
Chiariva che, in un secondo momento, i gradini della scala montati in materiale legnoso venivano sostituiti con materiale in vetro antiscivolo, unitamente a telaio portante in metallo zincato, come da conferma d'ordine n. 1444/B del 09.09.2015 (€ 1.430,00).
3 Affermava che, nel corso dell'anno 2019, in plurime parti della scala erano comparse delle scrostature, unitamente ad evidenti macchie di ruggine, fenomeno che non avrebbe dovuto verificarsi se l'acciaio fosse stato sottoposto al procedimento di zincatura di cui sopra;
erano visibili altresì delle fessurazioni nella soletta in cemento/latero-cemento di arrivo della scala al piano primo dell'abitazione, in prossimità del punto di congiunzione della struttura in acciaio.
Riferiva che, dopo un sopralluogo di che non aveva condotto agli esiti auspicati, aveva Parte_1 instaurato ricorso (R.G. 2591/2019) ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. innanzi al Tribunale di Rovigo, richiedendo la nomina di un CTU per accertare le condizioni della scala viziata e per verificare la sua conformità alla normativa di settore.
Evidenziava che, con relazione conclusiva del 20.10.2020, il perito nominato dal Tribunale, geometra aveva riscontrato una pluralità di difetti e difformità ed aveva attestato che - in base Persona_1 alla norma UNI EN 1090-1 disponente l'obbligo di Marcatura CE per l'immissione sul mercato di strutture in acciaio ed alluminio a partire dal 01.07.2014 - la scala era priva di tale certificazione di idoneità e sicurezza.
Aggiungeva che l'esperto aveva concluso il proprio elaborato affermando che l'unica responsabile della realizzazione di un manufatto con caratteristiche “inferiori” a quelle previste per l'esposizione alle intemperie fosse la quale aveva fornito un bene privo di;
in base a Parte_1 Parte_2 questa ultima circostanza, il CTU aveva valutato che la scala avrebbe dovuto essere sostituita ma, per l'ingente costo dell'operazione, sarebbe stata auspicabile la mera rimozione.
Deduceva, alla luce della CTU svolta in sede di ATP, la violazione della Direttiva Europea
89/106/CEE che aveva introdotto la Marcatura CE, insistendo per la dichiarazione della nullità del contratto intercorso fra le parti, con pedissequa restituzione del prezzo versato, oltre al risarcimento per i danni subiti.
Concludeva le proprie difese chiedendo, in via subordinata, di accertare che la fornitura non era conforme alle disposizioni comunitarie sulla Marcatura CE e che - quindi - venisse dichiarato l'inadempimento della convenuta e la risoluzione del contratto, con restituzione delle somme incassate oltre al risarcimento dei danni.
Domandava, in ulteriore subordine, che venisse accertato e dichiarato che la scala era affetta dai vizi descritti in narrativa ovvero che la fornitura era sussumibile nella fattispecie di aliud pro alio, con conseguente accertamento della responsabilità della convenuta ex artt. 1669 e\o 2043 c.c., con la condanna al risarcimento dei danni.
2. Con comparsa del 03.11.2021, si costituiva in giudizio chiedendo - in via preliminare - Parte_1
l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti dell'ing. , tecnico CP_2
4 strutturista/calcolatore del plinto su cui poggiava il “pianerottolo” della scala, nonché del geom.
[...]
, progettista e direttore dei lavori relativi alla SCIA del 14.06.2014 prot 11003 per cui era CP_3 causa, entrambi già chiamati nell'ATP, affinché fossero dichiarati - ciascuno per il ruolo esercitato - responsabili o corresponsabili ai sensi dell'art. 2055 c.c. dei danni lamentati da parte attrice.
In via riconvenzionale, accertata la non veridicità del certificato di collaudo a firma del geom.
[...]
del 09.06.2015 (v. all. 5 alla CTU), insisteva affinché venisse respinta ogni domanda CP_3 avversaria perché infondata in fatto e/o in diritto.
Asseriva, a sostegno delle proprie difese, che la scala aveva tutti i requisiti per rientrare nei prodotti da costruzioni disciplinati dall'art. 5 del Reg. Europeo 305/2011, i quali risultano - per le loro caratteristiche intrinseche e strutturali - esenti dall'obbligo di legge dell'apposizione della Marcatura
CE.
Illustrava che il manufatto in questione era destinato ad essere immesso sul mercato per essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse nonché progettato e realizzato come da disegni ed elaborati tecnici appositamente redatti su misura in un unico esemplare, destinato alla specifica installazione nell'abitato del committente, tutti elementi previsti dalla norma citata per rientrare nell'ambito dalla stessa disciplinato.
Contestava, in relazione a tali aspetti, l'elaborato peritale svolto in ATP e richiamava giurisprudenza della Corte di Giustizia che avvalorava l'esclusione dell'obbligo della Marcatura CE per beni di CP_4 siffatta fattura.
Eccepiva - altresì - la nullità dell'ATP, chiesto ex artt. 696 – 696 bis c.p.c. ed ammesso con ordinanza del 16.01.2020 ai “fini di una conciliazione della vertenza”, in quanto non vi era mai stato alcun tentativo di conciliazione ad opera del perito.
Evidenziava che la CTU non aveva rilevato che i lavori oggetto di causa rientravano nella SCIA del
14/06/2014 prot. n. 11003 del Comune di Lendinara, la quale prevedeva una scala esterna in calcestruzzo di cui non era stata depositata la pratica strutturale, mentre - nella realtà - era stata installata una scala in metallo.
Sosteneva, sul punto, che nulla era stato riscontrato in sede di collaudo finale e che tale circostanza era rimasta senza osservazione alcuna da parte della CTU.
Contestava i vizi rilevati da controparte, ossia la mancanza di zincatura e di adeguata perizia nella posa dei gradini di diverso materiale successivamente installati nella struttura portante.
3. Con ordinanza del 24.11.2021, venivano respinte l'istanza di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., le prove orali chieste da entrambe le parti e la rinnovazione della CTU indicata da
Parte_1
5 4. Il Giudice formulava proposta conciliativa alle parti, mediante pagamento di a di € Parte_1 CP_1
10.000,00 a titolo risarcitorio, oltre ad € 5.709,00 ed € 2.750,00 (con accessori) per le spese di ATP e del giudizio di merito;
accettava solamente la parte attrice.
5. All'udienza del 13.12.2023, previo deposito telematico delle conclusioni, il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
6. Con Sentenza N° 304\2024, pubblicata il 04.04.2024, il Tribunale di Rovigo ha statuito:
“1. accoglie la domanda di nullità del contratto, e per l'effetto condanna il convenuto alla restituzione all'attore della somma di €17.721,00 oltre al pagamento di €1.000,00 a titolo di risarcimento del danno;
2. dichiara assorbite le ulteriori domande formulate in via gradata dall'attore;
3. rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
4. condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'attore, che liquida in:
-€2.991,20, oltre spese generali, CPA e IVA, oltre €145,50 per spese vive, per la fase di ATP;
-€5.077,00, oltre spese generali, CPA e IVA, nonché €518,00 per CU ed €27,00 per marca d'iscrizione
a ruolo, per il presente giudizio di merito.
5. Pone i compensi liquidati al consulente d'ufficio definitivamente a carico del convenuto.”
7. Con atto di citazione tempestivamente notificato, ha proposto Appello avverso detta Parte_1 pronuncia, articolando sei motivi di doglianza.
Con il primo motivo, ha censurato la “mancata allegazione e prova del presunto obbligo di marcatura CE della scala e travisamento dei fatti oggetto di causa”.
Il Tribunale avrebbe errato nel non avere ritenuto dirimente l'applicazione dell'art. 5 del Regolamento
Europeo 305/2011, in forza del quale il fabbricante può astenersi dal redigere una dichiarazione di prestazione, con relativa mancanza dell'obbligo di Marcatura CE, qualora il bene venga prodotto in un unico esemplare, su specifica ordinazione del committente, ed installato a servizio di una singola ed identificata opera di costruzione.
Con il secondo motivo, ha denunciato la “carenza di motivazione della sentenza in riferimento al giudizio di utilità della c.t.u. ai fini del decidere pur in assenza di qualsivoglia verifica dei presupposti di applicazione della direttiva uni-eni 1090-1 ai sensi dell'art. 5 regolamento europeo
305/2011”.
Il Tribunale avrebbe sbagliato nell'accogliere acriticamente la valutazione compiuta dal CTU in relazione ai presupposti di applicabilità della norma UNI EN 1090-1 e del Regolamento Europeo
305/2011, limitata alla mera verifica temporale dell'entrata in vigore della disciplina, senza un'analisi delle caratteristiche costruttive della fornitura ai sensi dell'art. 5.
6 Con il terzo motivo, ha eccepito la “nullità della c.t.u. esperita in sede di atp ex artt. 696 e 696bis
c.p.c. per mancato esperimento del tentativo di conciliazione”.
Il Tribunale non avrebbe colto la dovuta importanza all'omesso tentativo di conciliazione fra le parti ad opera del CTU che ha violato il disposto dall'art. 669 bis c.p.c.; sicché l'elaborato peritale avrebbe dovuto essere dichiarato nullo.
Con il quarto motivo, ha lamentato la “violazione del criterio di ripartizione dell'onere di allegazione e prova”, perché il Giudice di prime cure ha applicato il criterio di cui alla pronuncia della
Cassazione SS.UU n. 13533/2001 in tema di adempimento/inadempimento contrattuale, quando - all'opposto -, trattandosi della nullità contrattuale eccepita da controparte, avrebbe dovuto applicare il generale criterio di ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c..
Con il quinto motivo,ha rilevato il “vizio della sentenza per aver il giudice posto a fondamento della decisione la supposta violazione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. pur avendo la parte offerto di adempierlo”, poiché il Tribunale non ha ammesso le richieste istruttorie e - nel contempo - ha posto a fondamento della pronuncia l'inosservanza dell'onere probatorio a suo carico, nonostante avesse avanzato istanze per poterlo assolvere in maniera esaustiva.
Con il sesto motivo, ha stigmatizzato ancora la “mancata ammissione dei mezzi istruttori dedotti da parte convenuta in primo e grado e mancata rinnovazione della c.t.u. esperita in violazione degli artt. 696 e 696bis c.p.c.”.
8. In data 19.09.2024, si è costituito in II , contrastando integralmente le Controparte_5 deduzioni e domande di parte appellante, in quanto ritenute infondate in fatto ed in diritto, nonché invocando la conferma di quanto statuito nella decisione impugnata.
9. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16.06.2025.
10. L'impugnazione proposta è infondata e va respinta.
A. Seguendo il criterio della cronologia delle fasi processuali, si reputa opportuno esaminare - innanzitutto - il terzo motivo di gravame in tema di ATP.
Con la novella dell'art. 696 bis c.p.c. si è riconosciuto alla figura dell'esperto tecnico il potere di operare un tentativo di conciliazione, aumentando - così - le funzioni che ante riforma del 2006 erano ancorate ai limiti previsti dall'art. 198 c.p.c. (v. controversie richiedenti una dettagliata disamina di registri e scritture contabili).
Pertanto, lo strumento della CTU preventiva esperita a fini conciliativi possiede un esteso ambito di operatività.
7 Al primo comma della norma, è previsto: “il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti”; per cui, il tentativo di conciliazione viene rimesso alla discrezionalità del CTU, parametrata - a sua volta - al comportamento delle parti.
Dunque, compete all'esperto la valutazione preventiva del conflitto e di tutti gli elementi distintivi e qualificanti la futura controversia, ciò sulla base degli interessi, delle necessità e delle posizioni assunte dalle parti.
In caso di avvenuta conciliazione, nel rispetto di quanto previsto al secondo comma, “si forma processo verbale della conciliazione”, mentre - in caso di esito negativo - il consulente deve meramente provvedere al deposito della relazione peritale.
La norma non richiama l'art. 200 c.p.c. (v. mancata conciliazione), come - invece - accade nel tentativo di conciliazione previsto dall'art. 198 c.p.c.; quindi, il CTU non è tenuto a riportare le dichiarazioni delle parti, valutabili dal Giudice ex art. 116 c.p.c. con il “peso” e le implicazioni correlate a tale circostanza.
Dall'ampia discrezionalità spettante al consulente tecnico e dalla libertà delle parti che non rischiano decisioni per loro pregiudizievoli in sede di valutazione delle loro condotte durante l'ATP, si evince che non sussiste un rigore prescrittivo circa le modalità di esperimento della conciliazione e tanto meno una puntuale analisi sull'eziologia del mancato avvio della procedura conciliativa che possano determinare la nullità dell'elaborato tecnico.
B. I motivi nn. 1, 2 e 4, per esigenze di ordine logico-sistematico, impongono una trattazione congiunta.
Circa l'asserita interpretazione erronea degli esiti della CTU fatta propria dal Tribunale, occorre tenere conto che il quesito peritale è stato stilato nei seguenti termini:
“Accerti e descriva compiutamente il CTU, anche a mezzo di fotografie, lo stato della scala con struttura portante in acciaio oggetto di ricorso, e verifichi la presenza o meno dei vizi e difetti lamentati dal ricorrente;
- In caso affermativo, ne specifichi le caratteristiche e la tipologia, indicando gli interventi che si rendono necessari per la loro riparazione e il ripristino delle caratteristiche tecniche e qualità estetiche delle parti danneggiate, quantificandone i relativi costi.
- Accerti le cause degli eventuali vizi e difetti riscontrati e dica il CTU, in particolare, se siano o meno da attribuire, in tutto o in parte, a responsabilità degli odierni resistenti ed imputabili a comportamenti negligenti, imprudenti e imperiti degli stessi, precisando, se del caso, l'eventuale quota parte di responsabilità dei resistenti. In caso affermativo, indichi le opere o attività necessarie per porvi rimedio, così come per il ripristino della regolarità della struttura ai sensi della norma UNI EN 1090-1
8 o di altre norme obbligatorie, nonché tutti i relativi costi, anche per l'eventuale rimozione della struttura sia per il caso di recupero della sua regolarità che per la sostituzione. Ove non sia possibile il ripristino della regolarità della struttura, accerti il costo attuale di una struttura avente le stesse caratteristiche e in regola con la normativa di settore.
- Nel dare risposta ai quesiti ponga in evidenza il CTU ogni altro elemento possa avere inciso nella causazione dei danni lamentati.
- Tenti la conciliazione tra le parti”.
Dalla scomplessa formulazione dei sub-quesiti, emerge che sono stati esplicitati in maniera chiara ed efficace - ai fini della risoluzione della controversia - gli aspetti che l'Ausiliario è stato chiamato a valorizzare nello svolgimento dell'incarico assegnato.
Il CTU, a differenza di quanto sostenuto da parte appellante, non si è soffermato a verificare unicamente il dies a quo dell'entrata in vigore della normativa disciplinante la materia, ma ha compiuto un'approfondita disamina della documentazione fornita dalle parti, inserendo la fattispecie concreta nel quadro normativo disciplinante la materia, previa verifica della sussistenza dei presupposti di effettiva riconducibilità alla stessa.
Il tecnico ha provveduto alla descrizione della scala e della sua composizione materiale, rilevando come - per le caratteristiche strutturali e per la natura dei materiali utilizzati - il risultato finale non fosse conforme alle normative di sicurezza e di idoneo utilizzo del bene.
Egli ha minuziosamente sviluppato le sue valutazioni con un puntuale ed esaustivo metodo procedurale, riportando anche le evidenze emerse nel contradditorio fra le parti tramite le osservazioni dei consulenti a cui ha dato riscontro.
Il testo scritto è stato corredato da copioso materiale fotografico ed è stata allegata, richiamandone il contenuto, la circolare rubricata “chiarimenti in merito all'applicazione della norma europea armonizzata en 1090-1 per i materiali e prodotti in carpenteria”, di evidente utilità stante la specificità della materia.
Non emergono - dunque - ragioni tali per cui il Giudice di prime cure avrebbe dovuto discostarsi dalle risultanze della consulenza d'ufficio, oppure disattendere le sottostanti argomentazioni tecniche, dal momento che questa Corte non ha appurato esiti contraddittori od incongruenze logico-valutative.
Come eccepito da parte appellata, non sono stati forniti da progetti ed elaborati tecnici Parte_1 realizzati ad hoc, dimostrativi di uno specifico “ordine su misura” del committente e tali da far rientrare la scala nella previsione esimente dell'art. 5 del Regolamento (UE) n. 305/11.
Per contro, dalla documentazione di parte appellante, è risultato che la scala e le sue componenti sono state descritte in modo completo, incluse le misure, nell'offerta del 17.07.2014, n. 2073/A, redatta dalla
9 stessa che ha rinviato direttamente al modello “Plana metallo”, realizzabile in serie e con Parte_1 utilizzo di componenti modulari pre-definiti, presente nel proprio catalogo di produzione a pagina 35.
La descrizione presente nell'offerta - ovvero “sagomato al laser sp. 10 mm, spessore montanti, 5 tondini orizzontali 10 mm, corrimano circolare in metallo 42 mm.” - è perfettamente sovrapponibile a quella stilata nel catalogo aziendale, coincidendo nella quasi totalità degli elementi di carattere funzionale e strutturale (v. “Scala con struttura portante a doppia fascia sagomata al laser in metallo verniciato sp. 10 mm. gradini in legno di faggio massello sp. 40 mm. - Ringhiera mod. RAIL interamente in metallo con montanti doppio piatto 40x10 mm. - 5 tondini orizzontali 10 mm. - corrimano circolare in metallo 42 mm.”).
Ad avvalorare tale ricostruzione vi è anche la proposta di commissione del 26.08.2014, con la quale “si ordina (…) quanto segue” e viene indicata nella parte descrittiva “scala mod. plana metallo come da offerta n° 2073/a”; tramite la sua sottoscrizione, ha accettato ed aderito completamente alla CP_1 proposta 17.07.2014 di Parte_1
Infine, va osservato che anche nella fattura n. 86 del 24.04.2015, emessa da Tescnoscale, si precisa che la scala corrisponde al modello “plana metallo” e ne vengono descritte le componenti che corrispondono esattamente al contenuto dell'offerta n. 2073/A.
L'apposizione della Marcatura CE, come evidenziato dal CTU, è l'atto finale di un processo ben più complesso, che prevede una valutazione della conformità, la predisposizione del fascicolo tecnico e la compilazione della dichiarazione CE di conformità e di altri requisiti e controlli di sicurezza.
Ne deriva che il Tribunale ha correttamente reputato che la violazione delle norme imperative in materia di sicurezza dei materiali comportasse la nullità del contratto di appalto - in analogia alle pronunce della Suprema Corte in tema di compravendita - ai sensi dell'art. 1418 c.c., tenuto conto che la ratio sottesa alle normative europee e nazionali è la medesima, orientata e protesa alla tutela di interessi di ordine pubblico transnazionale.
C. In relazione ai motivi nn. 5 e 6 di Appello, si evidenzia che è ormai pacifico - secondo la giurisprudenza di legittimità - che “il giudice di merito non sia tenuto a dar conto dell'esame di tutte le prove prodotte o acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, ma possa limitarsi ad esporre sinteticamente gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione e ad evidenziare, con motivazione logica e adeguata, le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo invece reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito” (v. ex multiis Cass.
Civ. 6618\2022).
10 Non sussiste obbligo alcuno per il Giudice di ammettere i mezzi di prova dedotti dalle parti ove ritenga già sufficientemente istruito il processo e di poter addivenire ad un convincimento, tanto più se - come nel caso che ci riguarda - ha la possibilità di avvalersi del supporto di un elaborato peritale che ha già analizzato e valutato documentazione non contestata e formata direttamente dalle parti in causa.
Infine, con specifico riguardo alla richiesta di rinnovazione della CTU, questa risulta assorbita per le ragioni esposte a proposito del motivo n. 3.
11. Non resta che confermare la decisione di I Grado.
12. Le spese del gravame vanno poste a carico dell'appellante soccombente e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. n. 55\2014 e ss.mm. ii., rispetto allo scaglione “da
5.200,00 a 26.000,00.”, in relazione alle fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva e decisionale).
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1-rigetta l'Appello e conferma la decisione impugnata;
2-condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del gravame, che liquida nella misura di €
3.397,00, oltre IVA, c.p.a., e spese generali come per legge;
3-dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ad opera dell'appellante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'Appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 13.10.2025.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
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