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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/06/2025, n. 9416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9416 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Paola Giardina, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 41437 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, vertente
TRA
C.F. in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t. con l'avv. Giulio Mastroianni che la difende per procura allegata in calce all'atto di citazione in opposizione del 11.09.2023 OPPONENTE
CONTRO
P.I. in persona del legale rappresentante p.t. con l'avvocato CP_1 P.IVA_2
IA RD che la difende giusta procura in atti
. OPPOSTA
CONCLUSIONI: Come da verbale di udienza del 20.12.2024
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, Parte_1 ricorreva avverso il decreto ingiuntivo n. 11890/2023 emesso dal Tribunale di Roma
[...] nel giudizio RG. n. 30402/23 in data 12.07.2023, con il quale le era stato ingiunto di pagare la somma di euro 29.227,62 in favore di , oltre interessi e spese della procedura. CP_1
Il credito ingiunto traeva origine da un rapporto di fornitura di energia elettrica POD
IT002E3576667A, utenza n. 689137164 attivato il 1.6.2022 e cessato in data 31.12.2022, e più nello specifico dal mancato pagamento di n. 5 fatture di vario importo riferibili a consumi effettuati nei mesi da luglio 2022 a dicembre 2022, data di risoluzione del contratto di somministrazione.
Con la presente opposizione la parte opponente non negava il rapporto di somministrazione, né il mancato pagamento delle fatture azionate in monitorio, deducendo, tuttavia, che era passata dal 1.1. 2023 ad altro gestore, e precisamente , la quale aveva addebitato CP_2 in bolletta anche la precedente morosità sotto la voce “corrispettivo C-MOR”, e precisamente la somma di euro 7.305,95 con la fattura n. 43360559083 del 22.5.2023 e di euro 25.585,47 con la fattura n. 4354523386 del 19.7.2023.
Chiedeva quindi dichiararsi la carenza di legittimazione attiva della e nel merito la CP_1 inesigibilità del credito per essere stato siglato un piano con a rientro delle già CP_2 menzionate somme;
contestava poi il quantum ingiunto di cui chiedeva la compensazione con le somme già corrisposte al nuovo gestore.
Nel costituirsi in giudizio la insisteva sul diritto ad esigere le somme portate dalle CP_1 fatture per avere inoltrato una richiesta di indennizzo C-MOR ma per non averla ricevuta, sul quantum insisteva per la correttezza dei consumi addebitati per come comunicati con rilevazione e certificazione comunicata dal distributore, in subordine instando per la CTU.
La causa, istruita per via documentale, spirati i termini per il deposito di conclusionali e repliche, veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione va accolta anche con riferimento al rito in esame.
Vertendosi in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, questo giudice è chiamato ad accertare il fondamento della pretesa creditoria avanzata nella fase monitoria alla luce delle eccezioni sollevate nella presente fase a cognizione piena dal presunto debitore.
Quest'ultimo ha l'onere di provare l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, desumibile, nel caso che ci occupa, dalla avvenuta richiesta di indennizzo presentata dall'opposta “… conformemente a quanto previsto dalla delibera nr° Controparte_3
191/2009 … al Gestore del Sistema Indennitario …. relativamente al punto di consegna della energia per cui è causa” (cfr. pag. 17 comparsa ). CP_1
L'azione monitoria, allora, trova il suo titolo nell'esistenza di un contrato di fornitura di energia elettrica, poi risolto in favore di altro gestore, in presenza di un debito pregresso per il quale l'azienda di energia elettrica uscente ha attivato la procedura indennitaria meglio nota come CMOR.
Nello specifico, tale richiesta, astrattamente promuovibile, è conseguenza, della avvenuta chiusura, in data 31.12.2022, del contratto inter-partes senza regolarità nei pagamenti delle fatture emesse a quella data, e dalla apertura, in data 1.1.2023, di altro contratto per la fornitura di energia elettrica con altro gestore, e precisamente la , pacifico per CP_2 averlo dedotto la stessa parte opponente.
Quest'ultima, con l'atto di opposizione, a fronte del riconoscimento dell'opposta che il nuovo gestore (Enel Energia Spa) nella fattura nr. 4354523386 di complessivi €. 26.340,99
“ha addebitato alla società opponente, il corrispettivo per la morosità, il cosiddetto CMOR, per un importo rispettivamente ad €. 25.583,47” (cfr. pag. 17 comparsa ), ha provato di aver sottoscritto con la società subentrante CP_1 [...]
un piano di rientro per la morosità maturata con il gestore uscente , (cfr. CP_2 CP_1 nota protocollo n. 100045895486 del 21.08.2023 in all.6 comparsa), parte assolto (cfr. pagamento di €. 12.000,00 del 3.4.2024 in doc. 1 in nota di deposito documenti sopravvenuti del 14.3.2024) e parte in corso di esecuzione, (cfr. rateizzazione in corso del
14.5. 2024 in doc. 1, 2,3,4,5 nota di deposito documenti sopravvenuti del 19.11.2024 e in doc
1 e 2 nota di deposito documenti sopravvenuti del 4.12. 2024).
È pacifico, allora, per averlo dichiarato la stessa , che la richiesta di indennizzo al CP_1
Gestore del Sistema Indennitario è stata attivata per il rapporto di somministrazione pacificamente intercorso e concluso inter-partes.
Tale produzione documentale priva di certezza, esigibilità e liquidità il credito azionato in monitorio se solo si pone mente alla ratio sottesa alla disciplina del CMOR.
Quest'ultimo offre, in regime di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, allorquando il somministrato ha risolto il contratto in favore di un altro gestore senza sanare le morosità alla precedente controparte commerciale, un meccanismo protezionale tra aziende operanti nel medesimo settore, attivabile con una semplice richiesta di indennizzo, da presentare entro un anno dalla risoluzione del contratto, per recuperare le somme non pagate prima del passaggio del cliente ad altro operatore.
Parte opponente ha provato di aver sottoscritto un piano di rientro con il nuovo gestore con pagamenti rateali ancora in essere e ha prodotto i pagamenti a quest'ultima effettuati fin qui per la morosità pregressa.
In tal modo ha provato i fatti estintivi e modificativi della avversa pretesa.
Parte opposta al contrario, non ha provato, come era suo onere, l'esito infruttuoso della procedura di rimborso attivata - allo stato non ricevuta ma ancora ricevibile nei termini e nella misura prevista dalla delibera che l'ha introdotta – sulla scorta, peraltro, dei consumi addebitati nelle n. 5 fatture azionate “… già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, [ma inidonee a costituire] fonte di prova in favore della parte che li ha emessi…”
(Cass. Civile n. 5915/2011; n. 15383/2010; n. 5071/2009) nel caso di contestazione dell'importo azionato.
, in altre parole, non ha confermato, neppure parzialmente, in questa sede la certezza, CP_1 esigibilità e liquidità del suo credito, circostanza cui consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La particolarità e la novità del caso giustificano la compensazione delle spese di lite del grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, sull'opposizione proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 11890/2023 emesso dal Tribunale di Roma nel
[...] giudizio RG. n. 30402/23 in data 12.07.2023, così provvede: accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
spese compensate
Così deciso in Roma il 23 giugno 2025.
Il GOT
Dott.ssa Paola Giardina
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Paola Giardina, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 41437 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023, vertente
TRA
C.F. in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
p.t. con l'avv. Giulio Mastroianni che la difende per procura allegata in calce all'atto di citazione in opposizione del 11.09.2023 OPPONENTE
CONTRO
P.I. in persona del legale rappresentante p.t. con l'avvocato CP_1 P.IVA_2
IA RD che la difende giusta procura in atti
. OPPOSTA
CONCLUSIONI: Come da verbale di udienza del 20.12.2024
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, Parte_1 ricorreva avverso il decreto ingiuntivo n. 11890/2023 emesso dal Tribunale di Roma
[...] nel giudizio RG. n. 30402/23 in data 12.07.2023, con il quale le era stato ingiunto di pagare la somma di euro 29.227,62 in favore di , oltre interessi e spese della procedura. CP_1
Il credito ingiunto traeva origine da un rapporto di fornitura di energia elettrica POD
IT002E3576667A, utenza n. 689137164 attivato il 1.6.2022 e cessato in data 31.12.2022, e più nello specifico dal mancato pagamento di n. 5 fatture di vario importo riferibili a consumi effettuati nei mesi da luglio 2022 a dicembre 2022, data di risoluzione del contratto di somministrazione.
Con la presente opposizione la parte opponente non negava il rapporto di somministrazione, né il mancato pagamento delle fatture azionate in monitorio, deducendo, tuttavia, che era passata dal 1.1. 2023 ad altro gestore, e precisamente , la quale aveva addebitato CP_2 in bolletta anche la precedente morosità sotto la voce “corrispettivo C-MOR”, e precisamente la somma di euro 7.305,95 con la fattura n. 43360559083 del 22.5.2023 e di euro 25.585,47 con la fattura n. 4354523386 del 19.7.2023.
Chiedeva quindi dichiararsi la carenza di legittimazione attiva della e nel merito la CP_1 inesigibilità del credito per essere stato siglato un piano con a rientro delle già CP_2 menzionate somme;
contestava poi il quantum ingiunto di cui chiedeva la compensazione con le somme già corrisposte al nuovo gestore.
Nel costituirsi in giudizio la insisteva sul diritto ad esigere le somme portate dalle CP_1 fatture per avere inoltrato una richiesta di indennizzo C-MOR ma per non averla ricevuta, sul quantum insisteva per la correttezza dei consumi addebitati per come comunicati con rilevazione e certificazione comunicata dal distributore, in subordine instando per la CTU.
La causa, istruita per via documentale, spirati i termini per il deposito di conclusionali e repliche, veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione va accolta anche con riferimento al rito in esame.
Vertendosi in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, questo giudice è chiamato ad accertare il fondamento della pretesa creditoria avanzata nella fase monitoria alla luce delle eccezioni sollevate nella presente fase a cognizione piena dal presunto debitore.
Quest'ultimo ha l'onere di provare l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, desumibile, nel caso che ci occupa, dalla avvenuta richiesta di indennizzo presentata dall'opposta “… conformemente a quanto previsto dalla delibera nr° Controparte_3
191/2009 … al Gestore del Sistema Indennitario …. relativamente al punto di consegna della energia per cui è causa” (cfr. pag. 17 comparsa ). CP_1
L'azione monitoria, allora, trova il suo titolo nell'esistenza di un contrato di fornitura di energia elettrica, poi risolto in favore di altro gestore, in presenza di un debito pregresso per il quale l'azienda di energia elettrica uscente ha attivato la procedura indennitaria meglio nota come CMOR.
Nello specifico, tale richiesta, astrattamente promuovibile, è conseguenza, della avvenuta chiusura, in data 31.12.2022, del contratto inter-partes senza regolarità nei pagamenti delle fatture emesse a quella data, e dalla apertura, in data 1.1.2023, di altro contratto per la fornitura di energia elettrica con altro gestore, e precisamente la , pacifico per CP_2 averlo dedotto la stessa parte opponente.
Quest'ultima, con l'atto di opposizione, a fronte del riconoscimento dell'opposta che il nuovo gestore (Enel Energia Spa) nella fattura nr. 4354523386 di complessivi €. 26.340,99
“ha addebitato alla società opponente, il corrispettivo per la morosità, il cosiddetto CMOR, per un importo rispettivamente ad €. 25.583,47” (cfr. pag. 17 comparsa ), ha provato di aver sottoscritto con la società subentrante CP_1 [...]
un piano di rientro per la morosità maturata con il gestore uscente , (cfr. CP_2 CP_1 nota protocollo n. 100045895486 del 21.08.2023 in all.6 comparsa), parte assolto (cfr. pagamento di €. 12.000,00 del 3.4.2024 in doc. 1 in nota di deposito documenti sopravvenuti del 14.3.2024) e parte in corso di esecuzione, (cfr. rateizzazione in corso del
14.5. 2024 in doc. 1, 2,3,4,5 nota di deposito documenti sopravvenuti del 19.11.2024 e in doc
1 e 2 nota di deposito documenti sopravvenuti del 4.12. 2024).
È pacifico, allora, per averlo dichiarato la stessa , che la richiesta di indennizzo al CP_1
Gestore del Sistema Indennitario è stata attivata per il rapporto di somministrazione pacificamente intercorso e concluso inter-partes.
Tale produzione documentale priva di certezza, esigibilità e liquidità il credito azionato in monitorio se solo si pone mente alla ratio sottesa alla disciplina del CMOR.
Quest'ultimo offre, in regime di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, allorquando il somministrato ha risolto il contratto in favore di un altro gestore senza sanare le morosità alla precedente controparte commerciale, un meccanismo protezionale tra aziende operanti nel medesimo settore, attivabile con una semplice richiesta di indennizzo, da presentare entro un anno dalla risoluzione del contratto, per recuperare le somme non pagate prima del passaggio del cliente ad altro operatore.
Parte opponente ha provato di aver sottoscritto un piano di rientro con il nuovo gestore con pagamenti rateali ancora in essere e ha prodotto i pagamenti a quest'ultima effettuati fin qui per la morosità pregressa.
In tal modo ha provato i fatti estintivi e modificativi della avversa pretesa.
Parte opposta al contrario, non ha provato, come era suo onere, l'esito infruttuoso della procedura di rimborso attivata - allo stato non ricevuta ma ancora ricevibile nei termini e nella misura prevista dalla delibera che l'ha introdotta – sulla scorta, peraltro, dei consumi addebitati nelle n. 5 fatture azionate “… già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, [ma inidonee a costituire] fonte di prova in favore della parte che li ha emessi…”
(Cass. Civile n. 5915/2011; n. 15383/2010; n. 5071/2009) nel caso di contestazione dell'importo azionato.
, in altre parole, non ha confermato, neppure parzialmente, in questa sede la certezza, CP_1 esigibilità e liquidità del suo credito, circostanza cui consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
La particolarità e la novità del caso giustificano la compensazione delle spese di lite del grado.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, sull'opposizione proposta da Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 11890/2023 emesso dal Tribunale di Roma nel
[...] giudizio RG. n. 30402/23 in data 12.07.2023, così provvede: accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
spese compensate
Così deciso in Roma il 23 giugno 2025.
Il GOT
Dott.ssa Paola Giardina