Articolo 12 della Legge 30 aprile 1976, n. 386
Articolo 11Articolo 13
Versione
23 giugno 1976
Art. 12.
Gli enti regionali di sviluppo agricolo possono fare ricorso al credito agrario. Le operazioni di credito agrario di miglioramento a favore degli enti di sviluppo sono assistite dalla garanzia del fondo interbancario istituito con l' articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 , e successive modificazioni e integrazioni.
Entrata in vigore il 23 giugno 1976