Art. 12.
Gli enti regionali di sviluppo agricolo possono fare ricorso al credito agrario. Le operazioni di credito agrario di miglioramento a favore degli enti di sviluppo sono assistite dalla garanzia del fondo interbancario istituito con l' articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 , e successive modificazioni e integrazioni.
Gli enti regionali di sviluppo agricolo possono fare ricorso al credito agrario. Le operazioni di credito agrario di miglioramento a favore degli enti di sviluppo sono assistite dalla garanzia del fondo interbancario istituito con l' articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 , e successive modificazioni e integrazioni.