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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 05/03/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa IN MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott.ssa Francesca CAPUTO - Giudice
3) Dott. Alessandro CARRA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A nella causa civile iscritta al n. 2928 del Ruolo Generale V.G. delle cause dell'anno 2024,
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall' avv. Alvaro Parte_1 C.F._1
Antonio Storella, come da mandato in atti;
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Sara Controparte_1 C.F._2
Garofalo, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili).
All'udienza del 2 dicembre 2024, le parti hanno confermato, come riportato in verbale, le richieste formulate con l'atto introduttivo del giudizio. Il P.M. ha rassegnato per iscritto le sue conclusioni in data
1°.10.2024, nulla opponendo.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 2.7.2024, le parti indicate in epigrafe hanno esposto: di aver contratto matrimonio secondo il rito concordatario il 5.10.2019 in Alliste (LE), in regime economico di separazione dei beni;
che dalla loro unione non erano nati figli;
che, a causa di alcuni dissapori, il rapporto coniugale era in crisi ed era ormai intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che i coniugi non avevano nulla a pretendere l'un l'altro a titolo di mantenimento in quanto erano economicamente autonomi. Tanto premesso, hanno chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi alle condizioni specificate in ricorso e, nel rispetto dei termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Rileva il Tribunale che le deduzioni delle parti confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra i coniugi può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso, tenuto conto delle dichiarazioni concordemente rese dalle parti all'udienza di comparizione del 2.12.2024, innanzi alla
G.O., non risultano in contrasto con i criteri di legge, sicché non vi è ragione per discostarsene, in assenza di prole.
La separazione, così come richiesto dalle parti, può, pertanto, essere omologata.
Si provvede con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
La pronuncia sulle spese è riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, non definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1
con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede: Controparte_1
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio in Alliste (LE) il 5.10.2019 (trascritto nei registri di
[...] matrimonio di quel Comune al n. 13 parte II serie A anno 2019), alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo del presente giudizio;
b) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000;
c) provvede come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 5.3.2025.
La Presidente est.
dott.ssa IN MO