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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 20/03/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1751/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BORDONI Parte_1 C.F._1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in Via Roma, 67 47842 San Giovanni in Marignano ITALIA presso il difensore avv. BORDONI FRANCESCO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 PartitaIVA_1
VANNINI ETTORE elettivamente domiciliato in Via Settembrini, 2 int3 RIMINI presso il difensore avv. VANNINI ETTORE
CONVENUTO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CURZI Controparte_2 P.IVA_2
CORRADO. elettivamente domiciliato in VIA MENICUCCI 1 null 60121 ANCONA presso il difensore avv.
[...]
rappresentanza generale per rappresentata e difesa dall'avv. Piero Controparte_3 CP_4 Novelli elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Piero Novelli in Ancona al Corso Mazzini n. 107, TERZO CHIAMATO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'attrice deduceva, in citazione, che il giorno 28/03/2019 si trovava a camminare Parte_1
assieme al SI. in Via Emilia presso allorquando, giunta alla Parte_2 Controparte_1
intersezione con la Via Piemonte, le cadeva addosso una transenna, probabilmente non ben ancorata e posta al lato della strada, cagionandole lesioni personali. Esponeva inoltre che in seguito alla caduta, il
SI. accompagnava l'attrice presso il vicino comando dei Vigili Urbani di Parte_2 [...]
dove le venivano prestati i primi soccorsi e successivamente veniva accompagnata presso il CP_1
P.S. dell'Ospedale di Cattolica ove le veniva diagnosticato “... un minuto distacco osseo parcellare alla base della falange intermedia del III dito confermando irregolarità corticali in sede interfalangea al IV
pagina 1 di 11 raggio compatibili con esiti di pregresso evento di natura traumatica...”; presso detto nosocomio, in data 15.04.2019 si provvedeva all'immobilizzazione del 3°, 4° e 5° dito della mano destra.
L'immobilizzazione era rimossa il 23.04.2019, e da lì seguivano una serie di visite presso medici ortopedici e fisiatri e presso il curante (23.04.2019, 21.05.2019, 22.05.2019, 10.07.2019, 16.07.2019,
09.08.2019), esami strumentali (26.06.2019, 08.07.2019) e ricovero presso l'Ospedale Privato Villa
Maria ove il 04.09.2019 era sottoposta ad un intervento di “artrodesi con due fili Parte_1
K”, con dimissione in pari data.
Dopo la dimissione l'attrice si sottoponeva ad ulteriori visite presso medici specialistici (17.09.2019,
08.10.2019, 29.10.2019, 26.11.2019), ed in data 03.12.2019 era dichiarata clinicamente guarita con postumi, il cui accertamento interveniva da parte del dr. che all'esito della visita medico Persona_1
legale del 27.01.2020 affermava che la in occasioni del sinistro occorsole il 28.03.2019 aveva Pt_1
subito lesioni foriere di un periodo di Inabilità Temporanea protrattasi per gg. 270, di cui gg. 90 di
Inabilita Temporanea Parziale (I.T.P.) al 75%, gg. 90 di I.T.P. al 50% e gg. 90 di I.T.P. al 25%, con reliquati postumi invalidanti di natura permanente (I.P.) che ne riducevano la validità biologica in misura del 10%.
L'attrice rivolgeva la propria richiesta risarcitoria al che attivava la Controparte_1
polizza di assicurazione della propria responsabilità civile in vigore con la ma detta Controparte_5
Compagnia, dopo aver sottoposto a visita l'istante presso un proprio medico fiduciario, respingeva la richiesta ritendo che nella fattispecie l'Ente fosse carente di legittimazione passiva, con invito a rivolgere dette pretese alla Controparte_2
Veniva istruita la pratica da parte della compagnia assicuratrice della ditta ma veniva respinta CP_2
anche detta richiesta risarcitoria perché la stessa non si riteneva responsabile dell'evento, non CP_2
utilizzando nei propri cantieri il tipo di attrezzatura con cui avrebbe colliso la Pt_1
Conseguentemente invocava la responsabilità del quale proprietario della Controparte_1
strada ex art. 2051 cc.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione reietta, - Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051c.c. c.c. del convenuto, in relazione al sinistro de quo per cui è causa e per l'effetto - Condannare il medesimo, al risarcimento dei danni tutti subiti da parte attrice così come quantificati nella somma di Euro 37.039,56 ( trentasettemila-trentanove\56) o in quella minore o maggiore somma che risulterà in corso di causa
e\o sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla data del sinistro e al danno per svalutazione monetaria . Con vittoria di spese, competenze di causa oltre accessori come per legge.”.
pagina 2 di 11 Il convenuto , costituendosi in giudizio, chiedeva l'autorizzazione alla Controparte_1 chiamata in causa della ritenendo che l'infortunio occorso all'attrice dovesse ricondursi CP_2
“...ad una serie di lavori effettuati sulla sede stradale nel punto in cui è avveniva l'occorso...”, e che pertanto, qualora all'esito del processo fosse accertato il diritto dell'attrice a conseguire il risarcimento del danno, allo stesso dovesse essere condannata la chiamata in causa. Contestava poi la domanda attorea sia in ordine all'an che al quantum chiedendone il rigetto.
Per effetto della conseguente chiamata in causa si costituiva in giudizio chiedendo in via CP_2
preliminare la chiamata in causa della Zurich Insurance Public Limited Company, Rappresentanza
Generale per l'Italia, che garantiva la dalla responsabilità civile connessa e derivante dalla CP_2 attività di impresa, in forza della Polizza n. 097A2698 “Valore Impresa”. Nel merito eccepiva come la domanda di garanzia avanzata dal di nei confronti della chiamata in causa, CP_1 Controparte_1
dovesse ritenersi completamente infondata e comunque inaccoglibile, atteso che la per CP_2
delimitare i propri cantiere utilizzava solo presidi in materiale plastico che presentavano il logo e la denominazione della ditta, e non transenne metalliche. Evidenziava altresì che l'occorso doveva ritenersi riconducibile alla esclusiva, o quantomeno concorrente, responsabilità dell'attrice e la necessità che, in denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, la stessa fosse ridotta in conseguenza della reale entità, natura e durata delle lesioni subite dalla in occasione Pt_1 dell'infortunio occorsole il 28.03.2019, per come accertata all'esito del giudizio.
Si costituiva in giudizio anche contestando le deduzioni della sig.ra e, per CP_3 Parte_1
quanto sfavorevoli alla Compagnia, quelle dell'Amministrazione Comunale, chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria dell'attrice e della domanda di manleva del . Controparte_1
La causa veniva istruita documentalmente, mediante espletamento di prove orali e CTU medico-legale.
Preliminarmente, è necessario inquadrare la fattispecie in esame nella previsione di cui all'art. 2051 cod. civ..
Con riguardo all'applicabilità della disciplina in esame anche agli enti pubblici, con numerose pronunce la Suprema Corte ha precisato che l'esenzione del custode del bene pubblico dalla responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. deve essere valutata non solo e non tanto in considerazione dell'estensione dello stesso e della possibilità di un effettivo controllo, quanto piuttosto anche in ragione della causa concreta da cui è derivato il danno, in quanto se quest'ultimo “è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo), l'amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.; per contro, ove l'amministrazione - sulla quale incombe il relativo onere - dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi), non
pagina 3 di 11 conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, essa
è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al cit. art. 2051 cod. civ..” (cfr. Cass.
n. 15042/2008; n. 20427/2008).
La ratio dell'esclusione della responsabilità a titolo di custodia è, dunque, fondata sulla impossibilità di evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo del bene, non per la natura propria di bene demaniale ma in quanto soggetto all'uso diretto da parte della generalità degli utenti e di estensione e dimensioni tali da rendere impossibile l'esercizio di un controllo adeguato, sia dalla individuazione della causa concreta del danno in fattori estrinseci al bene in sé e ineliminabili neanche con l'uso della diligenza richiesta rispetto alla destinazione propria del bene.
Ne consegue che, allorquando per le caratteristiche proprie del bene deve ritenersi consentita ed esigibile un'adeguata attività di vigilanza idonea ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi, va affermata l'applicabilità della norma di cui all'art. 2051 c.c. anche nei confronti della pubblica amministrazione proprietaria del bene. (Cass. 27.11.1995, n. 13114; Cass. n. 1542/2008; n.
24529/2009; n. 6101/2013; n. 8935/2013). CP_ Ciò posto, nel caso di specie, il rapporto di custodia tra l' comunale e la strada sita in Comune di non è oggetto di contestazione e deve, pertanto ritenersi provato ai sensi dell'art. 115 Controparte_1
c.p.c.
L'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ. non può, pertanto, essere posta in dubbio.
Inquadrata la fattispecie in esame nell'ambito dell'art. 2051 cc, si rammenta che in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore danneggiato compete, sempre ed unicamente, di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre l'onere probatorio della parte convenuta deve riguardare l'esistenza di un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) idoneo ad interrompere tale nesso causale ovvero a superare la sua presunzione di responsabilità, presentando i caratteri tipici del fortuito, che sono l'imprevedibilità e l'eccezionalità
(Cass. n. 1947/94, n. 5031/98).
Infatti secondo l'orientamento espresso in numerose occasioni dalla S.C., “la responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa (e, perciò, anche per le cose inerti) e senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza. La responsabilità del custode, in base alla suddetta norma, è esclusa in tutti i casi in cui l'evento sia imputabile ad un caso fortuito riconducibile al profilo causale dell'evento e, perciò, quando si sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé
pagina 4 di 11 prodotto l'evento, assumendo il carattere del c.d. fortuito autonomo, ovvero quando si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale (c.d. fortuito incidentale), e per ciò stesso imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima”. (cfr. Cass. n. 2563/2007; n. 4279/2008; n.
4476/2011).
Inoltre, - per quanto non rilevi ai fini dell'affermazione della responsabilità per i richiamati principi sulla natura oggettiva della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. (“La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento dannoso o da affiancarsi ad esso come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudizio”, Cass. n. 4476/2011; Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 8229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre 2008, n. 28811) - sull'ente comunale, considerata la destinazione propria del bene in cui si è verificato il fatto, ossia una strada aperta al pubblico transito, gravava uno specifico obbligo di manutenzione del suddetto bene.
Ciò premesso, la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia si fonda, da un lato, nell'essersi il danno verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o per lo sviluppo di un agente dannoso sorto in essa e dall'altro, nell'esistenza di un concreto potere fisico del custode sulla cosa ossia di una effettiva relazione di custodia intercorrente tra il soggetto e la cosa. In presenza di questi due elementi l'art. 2051 cod. civ. pone a carico del custode una presunzione di responsabilità dell'evento dannoso che può essere vinta solo dalla prova che il danno è derivato esclusivamente dal caso fortuito, inteso nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e della colpa del danneggiato (cfr. tra le altre Cass. 20427/2008; n. 5578/2003; n. 5031/1998).
Pertanto, mentre incombe al danneggiato l'onere di provare i due indicati requisiti sui quali si basa la responsabilità, presunta iuris tantum del custode, quest'ultimo, ai fini della prova liberatoria, ha l'onere di indicare e provare che la causa del danno sia estranea alla sua sfera di azione (caso fortuito, fatto del terzo, colpa del danneggiato), rimanendo a suo carico la causa ignota, (Cass. n. 30776/2017), con la precisazione che ove la cosa in custodia sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, incombe, altresì, sull'attore dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da pagina 5 di 11 rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi dell'evento dannoso, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato. (cfr.
Cass. n. 11526/2017; n. 12895/2016).
Va altresì rilevato che secondo i noti arresti della Suprema Corte (Cass. Civ. 1691/2009) il contratto d'appalto per la manutenzione delle strade diparte del territorio comunale costituisce lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 del vigente cod. str., per cui deve ritenersi che l'esistenza di tale contratto di appalto non vale affatto ad escludere la responsabilità del committente nei confronti degli utenti delle singole strade ai CP_1
sensi dell'art. 2051 c.c.
In altri termini, come si è già evidenziato, le imprese addette alla manutenzione costituiscono una longa manus del ma non lo soppiantano nella custodia del bene di cui resta l'esclusivo titolare CP_1
formale.
Nel caso di specie, va, poi, segnalato che, l'evento dannoso si è verificato non su un “cantiere stradale” inaccessibile (nel qual caso potrebbe semmai valere l'opposto principio per cui la consegna è sufficiente a trasferire il potere di fatto sul bene all'appaltatore che deve eseguirvi opere di riparazione,
e, con esso. la relativa custodia) bensì su una normale strada rimasta aperta al “pubblico transito di persone e veicoli", per la quale, proprio in forza dei doveri istituzionali prima richiamati, la custodia permane anche in capo all'ente proprietario.
Circa la specifica ricostruzione del sinistro de quo, infatti, il teste oculare escusso, della cui attendibilità non sussistono specifiche ragioni per dubitare, ha confermato la dinamica dedotta in citazione.
In particolare il teste ha affermato: “ ero presente mi trovavo di fianco a Lei a piedi . Parte_2
Era una giornata di maltempo, c'era molto vento. Ad un certo punto ho visto la transenna posizionata sulla sede stradale al margine della stessa strada e di fianco al marciapiede cadere improvvisamente colpendo la signora che è caduta a terra.” aggiungendo “ La transenna si è ribaltata proprio andando
a colpire la SI.ra che a seguito dell'urto è caduta a terra” … “ ricordo che c'era molto vento ma non pioveva” la transenna per quanto ricordo era di materiale metallico forse alluminio … Preciso altresì che la transenna non era ancorata” ….per quanto ricordo, io e la sig.ra eravamo in Pt_1 movimento, cioè stavamo camminando quando la signora è passata a fianco della transenna …. La transenna era fuori dal cantiere …”.
pagina 6 di 11 Se ne ricava, pertanto, la conclusione che il sinistro si verificava in un tratto di strada che, quand'anche interessato da lavori in corso, era rimasto accessibile al transito.
Nella specifica ipotesi dedotta in giudizio, allora, in adesione ai principi sopra esposti, permane la presunzione di responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 cc, dell'ente proprietario della strada, in forza della inalterata posizione di custodia gravante su di esso, con il conseguente obbligo di impedire che i lavori sulla via pubblica effettuati anche ad opera di terzi costituiscano potenziale fonte di danno per gli utenti.
In applicazione di tali principi, va affermata la responsabilità del nella Controparte_1
causazione del sinistro, il quale non ha a sua volta fornito, secondo lo schema di responsabilità ex art. 2051 c.c, la prova liberatoria della ricorrenza del «caso fortuito», che avrebbe dovuto avere ad oggetto la dimostrazione dell'avvenuto espletamento, da parte dello stesso, di tutta la normale attività di vigilanza, esigibile in relazione alla specificità della situazione, in modo da evitare che da essa potessero derivare danni ai terzi utenti della strada.
Il fatto storico può, dunque, dirsi senz'altro provato, così come il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento.
Risulta dunque provato che la transenna abbia causato la caduta dell'attrice, provocandole le lesioni accertate in corso di causa dal CTU all'uopo nominato.
Non possono invece esonerare l'ente convenuto da responsabilità, neppure parzialmente, le circostanze da quest'ultimo addotte. Ciò vale, in primo luogo, per l'asserita esistenza di un cantiere per cui l'evento sinistroso descritto dall'attrice sarebbe da ricondursi ad una serie di lavori effettuati sulla sede stradale nel punto in cui avveniva l'occorso da parte della Società Boscarini Costruzioni S.r.l.. La circostanza è rimasta indimostrata, essendo peraltro emerso dall'istruttoria che la ditta non utilizzava CP_2
transenne metalliche del tipo di quella contro cui avrebbe colliso la mano destra della ma in Pt_1
materiale plastico o lamiera con logo della ditta verniciato o con un adesivo della ditta (v. dichiarazione del teste . Tes_1
Occorre poi osservare che la caduta non è stata causata da un impatto con un ostacolo segnalato – la transenna collocata sul bordo della strada – bensì dal movimento della transenna che ha intralciato il percorso del pedone. Per le medesime ragioni non vale rilevare che l'incidente si sia verificato di giorno e che il segnale fosse visibile, essendo stato il sinistro causato, lo si ripete, dal movimento della transenna.
Il comportamento dell'attrice è apparso dunque adeguato al tratto di strada, non essendo provata una condotta pericolosa, nè essendo stato altresì possibile per l'attrice prevedere e riconoscere la pagina 7 di 11 sussistenza del pericolo presente ed attivare le necessarie e richieste condotte diligenti secondo il principio di autoresponsabilità.
In conclusione, l'attrice ha provato gli elementi costitutivi della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., avendo fornito dimostrazione del danno e del nesso di causalità tra questo e la cosa nella custodia dell'ente convenuto. Di contro, il convenuto non ha assolto l'onere di fornire la prova liberatoria richiesta dalla norma, né ha dimostrato che il comportamento della vittima possa aver concorso nella causazione dell'evento ai sensi dell'art. 1227 c.c. Va quindi dichiarata, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la responsabilità dell'ente convenuto per l'evento dannoso subito dall'attrice.
In altri termini sussiste, dunque, responsabilità del convenuto ex art. 2051 c.c., avendo l'attrice CP_1
provato il danno ed il nesso di causalità. Diversamente, il sul quale incombeva il relativo CP_1 onere, non ha provato l'evento imprevedibile ed imprevenibile causativo dell'evento dannoso.
Acclarata la responsabilità del , occorre analizzare la domanda di garanzie Controparte_1
e manleva avanzata dal stesso nei confronti della ditta CP_1 Controparte_2
Come già esposto le eccezioni alla responsabilità solidale della ditta appaltatrice e dell'ente proprietario della strada sono rinvenibili, secondo l'elaborazione giurisprudenziale unicamente quando i lavori in appalto avvengano in un ambiente circoscritto e delimitato la cui gestione sia affidata unicamente alla ditta con esclusione totale del potere di controllo dell'ente.
In altri termini allorquando l'area su cui vengono eseguiti i lavori risulti adibita al traffico e quindi utilizzata per la circolazione, denotando questa situazione la conservazione della custodia da parte dell'ente titolare della strada, consegue la responsabilità dell'ente.
Va quindi ribadito quanto già sopra esposto, nel senso che, nel caso in cui la manutenzione delle strade sia data in appalto a ditte private, l'utente danneggiato da un'insidia stradale conserva l'azione ex art. 2051 c.c. nei confronti del residuando a favore del chiamato a rispondere Controparte_7 CP_1
dei danni subiti dall'utente, la possibilità di agire in rivalsa, ex contractu, nei confronti dell'impresa appaltatrice.
Ciò chiarito va evidenziato che al passaggio dell'attrice sul luogo del sinistro non risultava esservi alcuna segnalazione né risultava il perimetro interessato inibito al passaggio, così come dichiarato dal teste ( “… non c'era alcun cartello o segnale che impedisse il transito o che Parte_2
segnalasse alcun pericolo …”) né vi erano indicazioni che segnalassero l'esistenza di un cantiere della ditta Boscarini.
Ebbene pur essendo dimostrato che la stava operando in prossimità del luogo dell'evento, CP_2 come emerge dall'Ordine di Servizio n. 4 dell'Ente convenuto principale (cfr. doc. 3 fascicolo da cui risulta che i lavori da questo appaltati alla avevano ad oggetto CP_2 CP_2
pagina 8 di 11 “... ZONA CENTRO” via Repubblica, via D'Annunzio, via Marconi, Via Dante, Controparte_8 via Emilia, via Pascoli, Garibaldi, Piemonte...”, non è stata fornita alcuna prova circa il fatto che la transenna che ribaltandosi colpì la mano destra dell'attrice, fosse di proprietà dell'appaltatore, ossia della CP_2
Né si rinviene in atti la sussistenza di uno specifico obbligo contrattuale di manutenzione e di diligente sorveglianza continuativa in capo all'impresa appaltatrice.
Pertanto alcuna responsabilità può riconoscersi in capo alla ravvisandosi esclusivamente la CP_2 responsabilità dell'ente proprietario della strada.
Venendo alla quantificazione dei pregiudizi allegati dall'attrice per quanto concerne i danni conseguenti alle lesioni fisiche riportate dalla medesima, ci si riporta alle conclusioni della CTU medico-legale, in quanto immuni da vizi logico-giuridici.
Conseguentemente, sulla base delle conclusioni della Ctu, per le menomazioni subite, deve riconoscersi a parte attrice un danno biologico permanente del 7% per cento.
Alla luce dell'evoluzione clinica documentata in atti, devono, altresì, essere riconosciuti a parte attrice giorni 30 di I.T.P. al 75% , giorni 30 al 50% e giorni 30 al 25%.
Pertanto, applicando le tabelle del Tribunale di Milano, tenuto conto dell'età che la danneggiata aveva al momento del sinistro alla luce della tipologia delle lesioni riportate dallo stesso e descritte nella relazione del Ctu, si ritiene equo liquidare il risarcimento del danno non patrimoniale nelle seguenti somme:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 66 anni
Percentuale di invalidità permanente 7%
Punto danno biologico € 2.089,92
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 522,48
Punto danno non patrimoniale € 2.612,40
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
pagina 9 di 11 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Danno biologico risarcibile € 9.875,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 12.344,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50
Totale danno biologico temporaneo € 5.175,00
Spese mediche € 1.170,77
Totale generale: € 18.689,77
Può essere riconosciuto l'incremento per sofferenza soggettiva ma non la personalizzazione, in assenza di adeguata allegazione e prova dei relativi presupposti. L'importo così determinato deve essere devalutato alla data dei fatti e successivamente maggiorato di interessi e rivalutazione, trattandosi di obbligazione di valore.
Pertanto, per le causali di cui sopra, il convento comune di andrà condannato al Controparte_1
pagamento in favore dell'attore della somma predetta, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al saldo effettivo.
Parte attrice ha inoltre allegato spese di CTP per euro 366,00 che risultano congrue e rientrano nel vaglio delle spese processuali.
Le spese di c.t.u., in ragione della soccombenza, vanno poste integralmente a carico di parte convenuta.
Il convenuto ente va poi condannato alla integrale refusione all'attrice delle spese di lite del presente giudizio, liquidate nei valori medi tabellari per tutte le fasi, scaglione corrispondente all'importo effettivamente riconosciuto come dovuto.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
pagina 10 di 11 Il convenuto va infine condannato alla integrale refusione alle terze chiamate delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna il al risarcimento del Controparte_1 danno in favore di liquidato in € 18.689,77 oltre alla rivalutazione monetaria ed Parte_1
interessi come indicati in parte motiva;
2. condanna il alla rifusione in favore dell'attrice delle spese del giudizio CP_1 Controparte_1
che liquida in € 5.077,00 per compensi ed € 584,65 per spese oltre accessori come per legge;
3. condanna il alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di ctu e di Controparte_1
ctp come anticipate e documentate;
4. condanna il alla rifusione in favore delle terze chiamate delle spese del Controparte_1 giudizio che liquida per ciascuna in € 5.077,00 per compensi oltre accessori come per legge.
Così deciso in Rimini, 19 marzo 2025
Il Giudice dott. Elena Amadei
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1751/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BORDONI Parte_1 C.F._1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in Via Roma, 67 47842 San Giovanni in Marignano ITALIA presso il difensore avv. BORDONI FRANCESCO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 PartitaIVA_1
VANNINI ETTORE elettivamente domiciliato in Via Settembrini, 2 int3 RIMINI presso il difensore avv. VANNINI ETTORE
CONVENUTO
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CURZI Controparte_2 P.IVA_2
CORRADO. elettivamente domiciliato in VIA MENICUCCI 1 null 60121 ANCONA presso il difensore avv.
[...]
rappresentanza generale per rappresentata e difesa dall'avv. Piero Controparte_3 CP_4 Novelli elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Piero Novelli in Ancona al Corso Mazzini n. 107, TERZO CHIAMATO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'attrice deduceva, in citazione, che il giorno 28/03/2019 si trovava a camminare Parte_1
assieme al SI. in Via Emilia presso allorquando, giunta alla Parte_2 Controparte_1
intersezione con la Via Piemonte, le cadeva addosso una transenna, probabilmente non ben ancorata e posta al lato della strada, cagionandole lesioni personali. Esponeva inoltre che in seguito alla caduta, il
SI. accompagnava l'attrice presso il vicino comando dei Vigili Urbani di Parte_2 [...]
dove le venivano prestati i primi soccorsi e successivamente veniva accompagnata presso il CP_1
P.S. dell'Ospedale di Cattolica ove le veniva diagnosticato “... un minuto distacco osseo parcellare alla base della falange intermedia del III dito confermando irregolarità corticali in sede interfalangea al IV
pagina 1 di 11 raggio compatibili con esiti di pregresso evento di natura traumatica...”; presso detto nosocomio, in data 15.04.2019 si provvedeva all'immobilizzazione del 3°, 4° e 5° dito della mano destra.
L'immobilizzazione era rimossa il 23.04.2019, e da lì seguivano una serie di visite presso medici ortopedici e fisiatri e presso il curante (23.04.2019, 21.05.2019, 22.05.2019, 10.07.2019, 16.07.2019,
09.08.2019), esami strumentali (26.06.2019, 08.07.2019) e ricovero presso l'Ospedale Privato Villa
Maria ove il 04.09.2019 era sottoposta ad un intervento di “artrodesi con due fili Parte_1
K”, con dimissione in pari data.
Dopo la dimissione l'attrice si sottoponeva ad ulteriori visite presso medici specialistici (17.09.2019,
08.10.2019, 29.10.2019, 26.11.2019), ed in data 03.12.2019 era dichiarata clinicamente guarita con postumi, il cui accertamento interveniva da parte del dr. che all'esito della visita medico Persona_1
legale del 27.01.2020 affermava che la in occasioni del sinistro occorsole il 28.03.2019 aveva Pt_1
subito lesioni foriere di un periodo di Inabilità Temporanea protrattasi per gg. 270, di cui gg. 90 di
Inabilita Temporanea Parziale (I.T.P.) al 75%, gg. 90 di I.T.P. al 50% e gg. 90 di I.T.P. al 25%, con reliquati postumi invalidanti di natura permanente (I.P.) che ne riducevano la validità biologica in misura del 10%.
L'attrice rivolgeva la propria richiesta risarcitoria al che attivava la Controparte_1
polizza di assicurazione della propria responsabilità civile in vigore con la ma detta Controparte_5
Compagnia, dopo aver sottoposto a visita l'istante presso un proprio medico fiduciario, respingeva la richiesta ritendo che nella fattispecie l'Ente fosse carente di legittimazione passiva, con invito a rivolgere dette pretese alla Controparte_2
Veniva istruita la pratica da parte della compagnia assicuratrice della ditta ma veniva respinta CP_2
anche detta richiesta risarcitoria perché la stessa non si riteneva responsabile dell'evento, non CP_2
utilizzando nei propri cantieri il tipo di attrezzatura con cui avrebbe colliso la Pt_1
Conseguentemente invocava la responsabilità del quale proprietario della Controparte_1
strada ex art. 2051 cc.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione reietta, - Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2051c.c. c.c. del convenuto, in relazione al sinistro de quo per cui è causa e per l'effetto - Condannare il medesimo, al risarcimento dei danni tutti subiti da parte attrice così come quantificati nella somma di Euro 37.039,56 ( trentasettemila-trentanove\56) o in quella minore o maggiore somma che risulterà in corso di causa
e\o sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla data del sinistro e al danno per svalutazione monetaria . Con vittoria di spese, competenze di causa oltre accessori come per legge.”.
pagina 2 di 11 Il convenuto , costituendosi in giudizio, chiedeva l'autorizzazione alla Controparte_1 chiamata in causa della ritenendo che l'infortunio occorso all'attrice dovesse ricondursi CP_2
“...ad una serie di lavori effettuati sulla sede stradale nel punto in cui è avveniva l'occorso...”, e che pertanto, qualora all'esito del processo fosse accertato il diritto dell'attrice a conseguire il risarcimento del danno, allo stesso dovesse essere condannata la chiamata in causa. Contestava poi la domanda attorea sia in ordine all'an che al quantum chiedendone il rigetto.
Per effetto della conseguente chiamata in causa si costituiva in giudizio chiedendo in via CP_2
preliminare la chiamata in causa della Zurich Insurance Public Limited Company, Rappresentanza
Generale per l'Italia, che garantiva la dalla responsabilità civile connessa e derivante dalla CP_2 attività di impresa, in forza della Polizza n. 097A2698 “Valore Impresa”. Nel merito eccepiva come la domanda di garanzia avanzata dal di nei confronti della chiamata in causa, CP_1 Controparte_1
dovesse ritenersi completamente infondata e comunque inaccoglibile, atteso che la per CP_2
delimitare i propri cantiere utilizzava solo presidi in materiale plastico che presentavano il logo e la denominazione della ditta, e non transenne metalliche. Evidenziava altresì che l'occorso doveva ritenersi riconducibile alla esclusiva, o quantomeno concorrente, responsabilità dell'attrice e la necessità che, in denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, la stessa fosse ridotta in conseguenza della reale entità, natura e durata delle lesioni subite dalla in occasione Pt_1 dell'infortunio occorsole il 28.03.2019, per come accertata all'esito del giudizio.
Si costituiva in giudizio anche contestando le deduzioni della sig.ra e, per CP_3 Parte_1
quanto sfavorevoli alla Compagnia, quelle dell'Amministrazione Comunale, chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria dell'attrice e della domanda di manleva del . Controparte_1
La causa veniva istruita documentalmente, mediante espletamento di prove orali e CTU medico-legale.
Preliminarmente, è necessario inquadrare la fattispecie in esame nella previsione di cui all'art. 2051 cod. civ..
Con riguardo all'applicabilità della disciplina in esame anche agli enti pubblici, con numerose pronunce la Suprema Corte ha precisato che l'esenzione del custode del bene pubblico dalla responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. deve essere valutata non solo e non tanto in considerazione dell'estensione dello stesso e della possibilità di un effettivo controllo, quanto piuttosto anche in ragione della causa concreta da cui è derivato il danno, in quanto se quest'ultimo “è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo), l'amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.; per contro, ove l'amministrazione - sulla quale incombe il relativo onere - dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi), non
pagina 3 di 11 conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, essa
è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al cit. art. 2051 cod. civ..” (cfr. Cass.
n. 15042/2008; n. 20427/2008).
La ratio dell'esclusione della responsabilità a titolo di custodia è, dunque, fondata sulla impossibilità di evitare l'insorgenza di situazioni di pericolo del bene, non per la natura propria di bene demaniale ma in quanto soggetto all'uso diretto da parte della generalità degli utenti e di estensione e dimensioni tali da rendere impossibile l'esercizio di un controllo adeguato, sia dalla individuazione della causa concreta del danno in fattori estrinseci al bene in sé e ineliminabili neanche con l'uso della diligenza richiesta rispetto alla destinazione propria del bene.
Ne consegue che, allorquando per le caratteristiche proprie del bene deve ritenersi consentita ed esigibile un'adeguata attività di vigilanza idonea ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi, va affermata l'applicabilità della norma di cui all'art. 2051 c.c. anche nei confronti della pubblica amministrazione proprietaria del bene. (Cass. 27.11.1995, n. 13114; Cass. n. 1542/2008; n.
24529/2009; n. 6101/2013; n. 8935/2013). CP_ Ciò posto, nel caso di specie, il rapporto di custodia tra l' comunale e la strada sita in Comune di non è oggetto di contestazione e deve, pertanto ritenersi provato ai sensi dell'art. 115 Controparte_1
c.p.c.
L'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ. non può, pertanto, essere posta in dubbio.
Inquadrata la fattispecie in esame nell'ambito dell'art. 2051 cc, si rammenta che in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore danneggiato compete, sempre ed unicamente, di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre l'onere probatorio della parte convenuta deve riguardare l'esistenza di un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) idoneo ad interrompere tale nesso causale ovvero a superare la sua presunzione di responsabilità, presentando i caratteri tipici del fortuito, che sono l'imprevedibilità e l'eccezionalità
(Cass. n. 1947/94, n. 5031/98).
Infatti secondo l'orientamento espresso in numerose occasioni dalla S.C., “la responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della cosa stessa (e, perciò, anche per le cose inerti) e senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza. La responsabilità del custode, in base alla suddetta norma, è esclusa in tutti i casi in cui l'evento sia imputabile ad un caso fortuito riconducibile al profilo causale dell'evento e, perciò, quando si sia in presenza di un fattore esterno che, interferendo nella situazione in atto, abbia di per sé
pagina 4 di 11 prodotto l'evento, assumendo il carattere del c.d. fortuito autonomo, ovvero quando si versi nei casi in cui la cosa sia stata resa fattore eziologico dell'evento dannoso da un elemento o fatto estraneo del tutto eccezionale (c.d. fortuito incidentale), e per ciò stesso imprevedibile, ancorché dipendente dalla condotta colpevole di un terzo o della stessa vittima”. (cfr. Cass. n. 2563/2007; n. 4279/2008; n.
4476/2011).
Inoltre, - per quanto non rilevi ai fini dell'affermazione della responsabilità per i richiamati principi sulla natura oggettiva della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. (“La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ., prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode e ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento;
tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato - con effetto liberatorio totale o parziale - anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere del tutto il nesso causale tra cosa ed evento dannoso o da affiancarsi ad esso come ulteriore contributo utile nella produzione del pregiudizio”, Cass. n. 4476/2011; Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 8229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre 2008, n. 28811) - sull'ente comunale, considerata la destinazione propria del bene in cui si è verificato il fatto, ossia una strada aperta al pubblico transito, gravava uno specifico obbligo di manutenzione del suddetto bene.
Ciò premesso, la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia si fonda, da un lato, nell'essersi il danno verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o per lo sviluppo di un agente dannoso sorto in essa e dall'altro, nell'esistenza di un concreto potere fisico del custode sulla cosa ossia di una effettiva relazione di custodia intercorrente tra il soggetto e la cosa. In presenza di questi due elementi l'art. 2051 cod. civ. pone a carico del custode una presunzione di responsabilità dell'evento dannoso che può essere vinta solo dalla prova che il danno è derivato esclusivamente dal caso fortuito, inteso nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e della colpa del danneggiato (cfr. tra le altre Cass. 20427/2008; n. 5578/2003; n. 5031/1998).
Pertanto, mentre incombe al danneggiato l'onere di provare i due indicati requisiti sui quali si basa la responsabilità, presunta iuris tantum del custode, quest'ultimo, ai fini della prova liberatoria, ha l'onere di indicare e provare che la causa del danno sia estranea alla sua sfera di azione (caso fortuito, fatto del terzo, colpa del danneggiato), rimanendo a suo carico la causa ignota, (Cass. n. 30776/2017), con la precisazione che ove la cosa in custodia sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, incombe, altresì, sull'attore dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da pagina 5 di 11 rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi dell'evento dannoso, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato. (cfr.
Cass. n. 11526/2017; n. 12895/2016).
Va altresì rilevato che secondo i noti arresti della Suprema Corte (Cass. Civ. 1691/2009) il contratto d'appalto per la manutenzione delle strade diparte del territorio comunale costituisce lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 del vigente cod. str., per cui deve ritenersi che l'esistenza di tale contratto di appalto non vale affatto ad escludere la responsabilità del committente nei confronti degli utenti delle singole strade ai CP_1
sensi dell'art. 2051 c.c.
In altri termini, come si è già evidenziato, le imprese addette alla manutenzione costituiscono una longa manus del ma non lo soppiantano nella custodia del bene di cui resta l'esclusivo titolare CP_1
formale.
Nel caso di specie, va, poi, segnalato che, l'evento dannoso si è verificato non su un “cantiere stradale” inaccessibile (nel qual caso potrebbe semmai valere l'opposto principio per cui la consegna è sufficiente a trasferire il potere di fatto sul bene all'appaltatore che deve eseguirvi opere di riparazione,
e, con esso. la relativa custodia) bensì su una normale strada rimasta aperta al “pubblico transito di persone e veicoli", per la quale, proprio in forza dei doveri istituzionali prima richiamati, la custodia permane anche in capo all'ente proprietario.
Circa la specifica ricostruzione del sinistro de quo, infatti, il teste oculare escusso, della cui attendibilità non sussistono specifiche ragioni per dubitare, ha confermato la dinamica dedotta in citazione.
In particolare il teste ha affermato: “ ero presente mi trovavo di fianco a Lei a piedi . Parte_2
Era una giornata di maltempo, c'era molto vento. Ad un certo punto ho visto la transenna posizionata sulla sede stradale al margine della stessa strada e di fianco al marciapiede cadere improvvisamente colpendo la signora che è caduta a terra.” aggiungendo “ La transenna si è ribaltata proprio andando
a colpire la SI.ra che a seguito dell'urto è caduta a terra” … “ ricordo che c'era molto vento ma non pioveva” la transenna per quanto ricordo era di materiale metallico forse alluminio … Preciso altresì che la transenna non era ancorata” ….per quanto ricordo, io e la sig.ra eravamo in Pt_1 movimento, cioè stavamo camminando quando la signora è passata a fianco della transenna …. La transenna era fuori dal cantiere …”.
pagina 6 di 11 Se ne ricava, pertanto, la conclusione che il sinistro si verificava in un tratto di strada che, quand'anche interessato da lavori in corso, era rimasto accessibile al transito.
Nella specifica ipotesi dedotta in giudizio, allora, in adesione ai principi sopra esposti, permane la presunzione di responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 cc, dell'ente proprietario della strada, in forza della inalterata posizione di custodia gravante su di esso, con il conseguente obbligo di impedire che i lavori sulla via pubblica effettuati anche ad opera di terzi costituiscano potenziale fonte di danno per gli utenti.
In applicazione di tali principi, va affermata la responsabilità del nella Controparte_1
causazione del sinistro, il quale non ha a sua volta fornito, secondo lo schema di responsabilità ex art. 2051 c.c, la prova liberatoria della ricorrenza del «caso fortuito», che avrebbe dovuto avere ad oggetto la dimostrazione dell'avvenuto espletamento, da parte dello stesso, di tutta la normale attività di vigilanza, esigibile in relazione alla specificità della situazione, in modo da evitare che da essa potessero derivare danni ai terzi utenti della strada.
Il fatto storico può, dunque, dirsi senz'altro provato, così come il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento.
Risulta dunque provato che la transenna abbia causato la caduta dell'attrice, provocandole le lesioni accertate in corso di causa dal CTU all'uopo nominato.
Non possono invece esonerare l'ente convenuto da responsabilità, neppure parzialmente, le circostanze da quest'ultimo addotte. Ciò vale, in primo luogo, per l'asserita esistenza di un cantiere per cui l'evento sinistroso descritto dall'attrice sarebbe da ricondursi ad una serie di lavori effettuati sulla sede stradale nel punto in cui avveniva l'occorso da parte della Società Boscarini Costruzioni S.r.l.. La circostanza è rimasta indimostrata, essendo peraltro emerso dall'istruttoria che la ditta non utilizzava CP_2
transenne metalliche del tipo di quella contro cui avrebbe colliso la mano destra della ma in Pt_1
materiale plastico o lamiera con logo della ditta verniciato o con un adesivo della ditta (v. dichiarazione del teste . Tes_1
Occorre poi osservare che la caduta non è stata causata da un impatto con un ostacolo segnalato – la transenna collocata sul bordo della strada – bensì dal movimento della transenna che ha intralciato il percorso del pedone. Per le medesime ragioni non vale rilevare che l'incidente si sia verificato di giorno e che il segnale fosse visibile, essendo stato il sinistro causato, lo si ripete, dal movimento della transenna.
Il comportamento dell'attrice è apparso dunque adeguato al tratto di strada, non essendo provata una condotta pericolosa, nè essendo stato altresì possibile per l'attrice prevedere e riconoscere la pagina 7 di 11 sussistenza del pericolo presente ed attivare le necessarie e richieste condotte diligenti secondo il principio di autoresponsabilità.
In conclusione, l'attrice ha provato gli elementi costitutivi della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., avendo fornito dimostrazione del danno e del nesso di causalità tra questo e la cosa nella custodia dell'ente convenuto. Di contro, il convenuto non ha assolto l'onere di fornire la prova liberatoria richiesta dalla norma, né ha dimostrato che il comportamento della vittima possa aver concorso nella causazione dell'evento ai sensi dell'art. 1227 c.c. Va quindi dichiarata, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la responsabilità dell'ente convenuto per l'evento dannoso subito dall'attrice.
In altri termini sussiste, dunque, responsabilità del convenuto ex art. 2051 c.c., avendo l'attrice CP_1
provato il danno ed il nesso di causalità. Diversamente, il sul quale incombeva il relativo CP_1 onere, non ha provato l'evento imprevedibile ed imprevenibile causativo dell'evento dannoso.
Acclarata la responsabilità del , occorre analizzare la domanda di garanzie Controparte_1
e manleva avanzata dal stesso nei confronti della ditta CP_1 Controparte_2
Come già esposto le eccezioni alla responsabilità solidale della ditta appaltatrice e dell'ente proprietario della strada sono rinvenibili, secondo l'elaborazione giurisprudenziale unicamente quando i lavori in appalto avvengano in un ambiente circoscritto e delimitato la cui gestione sia affidata unicamente alla ditta con esclusione totale del potere di controllo dell'ente.
In altri termini allorquando l'area su cui vengono eseguiti i lavori risulti adibita al traffico e quindi utilizzata per la circolazione, denotando questa situazione la conservazione della custodia da parte dell'ente titolare della strada, consegue la responsabilità dell'ente.
Va quindi ribadito quanto già sopra esposto, nel senso che, nel caso in cui la manutenzione delle strade sia data in appalto a ditte private, l'utente danneggiato da un'insidia stradale conserva l'azione ex art. 2051 c.c. nei confronti del residuando a favore del chiamato a rispondere Controparte_7 CP_1
dei danni subiti dall'utente, la possibilità di agire in rivalsa, ex contractu, nei confronti dell'impresa appaltatrice.
Ciò chiarito va evidenziato che al passaggio dell'attrice sul luogo del sinistro non risultava esservi alcuna segnalazione né risultava il perimetro interessato inibito al passaggio, così come dichiarato dal teste ( “… non c'era alcun cartello o segnale che impedisse il transito o che Parte_2
segnalasse alcun pericolo …”) né vi erano indicazioni che segnalassero l'esistenza di un cantiere della ditta Boscarini.
Ebbene pur essendo dimostrato che la stava operando in prossimità del luogo dell'evento, CP_2 come emerge dall'Ordine di Servizio n. 4 dell'Ente convenuto principale (cfr. doc. 3 fascicolo da cui risulta che i lavori da questo appaltati alla avevano ad oggetto CP_2 CP_2
pagina 8 di 11 “... ZONA CENTRO” via Repubblica, via D'Annunzio, via Marconi, Via Dante, Controparte_8 via Emilia, via Pascoli, Garibaldi, Piemonte...”, non è stata fornita alcuna prova circa il fatto che la transenna che ribaltandosi colpì la mano destra dell'attrice, fosse di proprietà dell'appaltatore, ossia della CP_2
Né si rinviene in atti la sussistenza di uno specifico obbligo contrattuale di manutenzione e di diligente sorveglianza continuativa in capo all'impresa appaltatrice.
Pertanto alcuna responsabilità può riconoscersi in capo alla ravvisandosi esclusivamente la CP_2 responsabilità dell'ente proprietario della strada.
Venendo alla quantificazione dei pregiudizi allegati dall'attrice per quanto concerne i danni conseguenti alle lesioni fisiche riportate dalla medesima, ci si riporta alle conclusioni della CTU medico-legale, in quanto immuni da vizi logico-giuridici.
Conseguentemente, sulla base delle conclusioni della Ctu, per le menomazioni subite, deve riconoscersi a parte attrice un danno biologico permanente del 7% per cento.
Alla luce dell'evoluzione clinica documentata in atti, devono, altresì, essere riconosciuti a parte attrice giorni 30 di I.T.P. al 75% , giorni 30 al 50% e giorni 30 al 25%.
Pertanto, applicando le tabelle del Tribunale di Milano, tenuto conto dell'età che la danneggiata aveva al momento del sinistro alla luce della tipologia delle lesioni riportate dallo stesso e descritte nella relazione del Ctu, si ritiene equo liquidare il risarcimento del danno non patrimoniale nelle seguenti somme:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 66 anni
Percentuale di invalidità permanente 7%
Punto danno biologico € 2.089,92
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 522,48
Punto danno non patrimoniale € 2.612,40
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
pagina 9 di 11 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Danno biologico risarcibile € 9.875,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 12.344,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50
Totale danno biologico temporaneo € 5.175,00
Spese mediche € 1.170,77
Totale generale: € 18.689,77
Può essere riconosciuto l'incremento per sofferenza soggettiva ma non la personalizzazione, in assenza di adeguata allegazione e prova dei relativi presupposti. L'importo così determinato deve essere devalutato alla data dei fatti e successivamente maggiorato di interessi e rivalutazione, trattandosi di obbligazione di valore.
Pertanto, per le causali di cui sopra, il convento comune di andrà condannato al Controparte_1
pagamento in favore dell'attore della somma predetta, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al saldo effettivo.
Parte attrice ha inoltre allegato spese di CTP per euro 366,00 che risultano congrue e rientrano nel vaglio delle spese processuali.
Le spese di c.t.u., in ragione della soccombenza, vanno poste integralmente a carico di parte convenuta.
Il convenuto ente va poi condannato alla integrale refusione all'attrice delle spese di lite del presente giudizio, liquidate nei valori medi tabellari per tutte le fasi, scaglione corrispondente all'importo effettivamente riconosciuto come dovuto.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
pagina 10 di 11 Il convenuto va infine condannato alla integrale refusione alle terze chiamate delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accoglie la domanda attorea e per l'effetto condanna il al risarcimento del Controparte_1 danno in favore di liquidato in € 18.689,77 oltre alla rivalutazione monetaria ed Parte_1
interessi come indicati in parte motiva;
2. condanna il alla rifusione in favore dell'attrice delle spese del giudizio CP_1 Controparte_1
che liquida in € 5.077,00 per compensi ed € 584,65 per spese oltre accessori come per legge;
3. condanna il alla rifusione in favore dell'attrice delle spese di ctu e di Controparte_1
ctp come anticipate e documentate;
4. condanna il alla rifusione in favore delle terze chiamate delle spese del Controparte_1 giudizio che liquida per ciascuna in € 5.077,00 per compensi oltre accessori come per legge.
Così deciso in Rimini, 19 marzo 2025
Il Giudice dott. Elena Amadei
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