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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 23/06/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 781/2024 RG. all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 13/5/2025 e per repliche fino a
22.5.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte, ha pronunciato e pubblicato la seguente:
SENTENZA
TRA
, rapp. e dif. da Avv. E. Verdini;
Parte_1
ricorrente
E
CP_
in persona del suo l.r. pro tempre, rapp. e dif. dall'avv. S. Mazzaferri
resistente
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva opposizione avverso atto di Parte_1 precetto con cui le si intimava, in qualità di erede, di pagare la somma di €
7.821,91 sulla base del titolo esecutivo costituito da Decreto Ingiuntivo n.
311/2023 emesso dal Tribunale di Ancona.
Preliminarmente la ricorrente eccepiva che le era stato notificato un atto di precetto basato su titolo esecutivo che non la riguardava.
Sosteneva infatti la ricorrente che “da una semplice consultazione del sistema Giustizia Civile, o altro portale, emerge come al decreto ingiuntivo n. 311/2023 emesso dal Tribunale di Ancona, così come indicato nell'atto di precetto, corrisponde il fascicolo n. 625/2023 affidato al Giudice Co dott. Marani Andrea, le cui parti sono indicate nelle loro iniziali come: avv. Co O. A.) e (con avv. Z.R.) quali attori principali e C.C. quale convenuto. È evidente che nessuna delle iniziali corrisponde al nome di Parte_1 CP_
o dell' né dell'avvocato Flori.”
Nel merito rappresentava di aver accettato l'eredità del defunto padre con beneficio di inventario, con consequenziale limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti del de cuius entro il valore dei beni ereditari.
Ciò posto, chiedeva, in via principale, di accertare e dichiarare ex art 617 c.p.c la nullità o inefficacia dell'atto di precetto opposto in quanto il titolo non era univocamente identificabile e, nel merito, dichiarare non dovute le somme richieste.
CP_
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso.
2 L'eccezione di nullità del precetto, per difetto di identificabilità del titolo sul quale lo stesso si basa, è infondata e pertanto non può che essere rigettata.
CP_ L' ha prodotto in atti la notifica del decreto ingiuntivo n. 311/23.
Lo stesso è stato emesso nei confronti proprio della ricorrente, quale erede di , ed alla medesima notificato in data 18.8.2023. Persona_1
Orbene, allorquando alla ricorrente veniva notificato il relativo precetto, nel quale si menzionava il decreto ingiuntivo, il suo numero di RG e la data di notifica dello stesso, la non poteva aver alcun margine di Parte_1 incertezza in ordine al titolo su cui l'esecuzione si fondava, all'entità della somma ed alle ragioni creditorie sottese.
Quanto al merito della questione, la ricorrente eccepisce la non debenza delle somme richieste ai sensi dell'art 615 c.p.c. in quanto erede, beneficiata, avendo ella sottoscritto accettazione dell'eredità con beneficio di inventario con atto notarile a firma del sott. , notaio in Persona_2
Osimo, Repertorio n. 23349 Raccolta n. 13530 del 25/06/2020, registrato in
Ancona in data 01/07/2020 al n° 3823.
CP_
Osservava l di avere tutto il diritto di notificare un atto di precetto e, conseguentemente, a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di un erede beneficiato per i debiti contratti dal de cuius, atteso che dalla separazione dei patrimoni non derivava, di per sé il divieto di azioni esecutive nei confronti dell'erede e ciò in quanto con l'accettazione con beneficio di inventario l'erede beneficiato acquistava i diritti caduti nella successione e diventava soggetto passivo delle relative obbligazioni.
3 Sul punto il ricorso è parzialmente fondato e come tale meritevole di accoglimento.
CP_
Di certo non possono dirsi non dovute le somme richieste dall in quanto la fondatezza del credito vantato dall non è posta in dubbio CP_3 dall'odierna opponente.
Difatti, nel caso che ci occupa, la non contesta la debenza Parte_1 delle somme o la correttezza della loro quantificazione, ma contesta solo il CP_ diritto dell di procedere ad esecuzione nei suoi confronti, in quanto erede beneficiata.
CP_
Né può poi affermarsi che l non possa porre in essere alcuna azione esecutiva nei confronti dell'opponente per il solo fatto che la stessa abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario (circostanza peraltro incontroversa tra le parti).
Come è noto l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario limita al valore dei beni ricevuti la responsabilità dell'erede per i debiti ereditari, ma di per sé non impedisce che, entro i limiti del valore dell'eredità,
i creditori ereditari agiscano direttamente contro di lui e sui suoi beni. (Cass.
Sez. 2, 29/09/2020, n. 20531, Rv. 659179 - 01).
CP_
Dunque non può contestarsi il diritto dell di procedere ad esecuzione, ma lo stesso – e in questi termini si può accogliere parzialmente il ricorso – deve necessariamente limitarsi al valore dell'eredità e non eccedere tale valore.
Le spese, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico CP_ dell ma stante la parziale soccombenza dell'opponente nel merito della questione e la totale soccombenza in ordine alle eccezioni
4 procedurali, si reputa equo disporre la compensazione delle stesse tra le parti per 2/3.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto riconosce il diritto CP_ dell' di procedere ad esecuzione, nei limiti del valore dell'eredità; CP_ b) pone a carico del il pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.800,00 per competenze ed € 237,00 per spese, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso spese generali, compensando le stesse per due terzi tra le parti.
Ancona, il 23.6.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Iannielli
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 781/2024 RG. all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 13/5/2025 e per repliche fino a
22.5.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte, ha pronunciato e pubblicato la seguente:
SENTENZA
TRA
, rapp. e dif. da Avv. E. Verdini;
Parte_1
ricorrente
E
CP_
in persona del suo l.r. pro tempre, rapp. e dif. dall'avv. S. Mazzaferri
resistente
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva opposizione avverso atto di Parte_1 precetto con cui le si intimava, in qualità di erede, di pagare la somma di €
7.821,91 sulla base del titolo esecutivo costituito da Decreto Ingiuntivo n.
311/2023 emesso dal Tribunale di Ancona.
Preliminarmente la ricorrente eccepiva che le era stato notificato un atto di precetto basato su titolo esecutivo che non la riguardava.
Sosteneva infatti la ricorrente che “da una semplice consultazione del sistema Giustizia Civile, o altro portale, emerge come al decreto ingiuntivo n. 311/2023 emesso dal Tribunale di Ancona, così come indicato nell'atto di precetto, corrisponde il fascicolo n. 625/2023 affidato al Giudice Co dott. Marani Andrea, le cui parti sono indicate nelle loro iniziali come: avv. Co O. A.) e (con avv. Z.R.) quali attori principali e C.C. quale convenuto. È evidente che nessuna delle iniziali corrisponde al nome di Parte_1 CP_
o dell' né dell'avvocato Flori.”
Nel merito rappresentava di aver accettato l'eredità del defunto padre con beneficio di inventario, con consequenziale limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti del de cuius entro il valore dei beni ereditari.
Ciò posto, chiedeva, in via principale, di accertare e dichiarare ex art 617 c.p.c la nullità o inefficacia dell'atto di precetto opposto in quanto il titolo non era univocamente identificabile e, nel merito, dichiarare non dovute le somme richieste.
CP_
Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso.
2 L'eccezione di nullità del precetto, per difetto di identificabilità del titolo sul quale lo stesso si basa, è infondata e pertanto non può che essere rigettata.
CP_ L' ha prodotto in atti la notifica del decreto ingiuntivo n. 311/23.
Lo stesso è stato emesso nei confronti proprio della ricorrente, quale erede di , ed alla medesima notificato in data 18.8.2023. Persona_1
Orbene, allorquando alla ricorrente veniva notificato il relativo precetto, nel quale si menzionava il decreto ingiuntivo, il suo numero di RG e la data di notifica dello stesso, la non poteva aver alcun margine di Parte_1 incertezza in ordine al titolo su cui l'esecuzione si fondava, all'entità della somma ed alle ragioni creditorie sottese.
Quanto al merito della questione, la ricorrente eccepisce la non debenza delle somme richieste ai sensi dell'art 615 c.p.c. in quanto erede, beneficiata, avendo ella sottoscritto accettazione dell'eredità con beneficio di inventario con atto notarile a firma del sott. , notaio in Persona_2
Osimo, Repertorio n. 23349 Raccolta n. 13530 del 25/06/2020, registrato in
Ancona in data 01/07/2020 al n° 3823.
CP_
Osservava l di avere tutto il diritto di notificare un atto di precetto e, conseguentemente, a procedere ad esecuzione forzata nei confronti di un erede beneficiato per i debiti contratti dal de cuius, atteso che dalla separazione dei patrimoni non derivava, di per sé il divieto di azioni esecutive nei confronti dell'erede e ciò in quanto con l'accettazione con beneficio di inventario l'erede beneficiato acquistava i diritti caduti nella successione e diventava soggetto passivo delle relative obbligazioni.
3 Sul punto il ricorso è parzialmente fondato e come tale meritevole di accoglimento.
CP_
Di certo non possono dirsi non dovute le somme richieste dall in quanto la fondatezza del credito vantato dall non è posta in dubbio CP_3 dall'odierna opponente.
Difatti, nel caso che ci occupa, la non contesta la debenza Parte_1 delle somme o la correttezza della loro quantificazione, ma contesta solo il CP_ diritto dell di procedere ad esecuzione nei suoi confronti, in quanto erede beneficiata.
CP_
Né può poi affermarsi che l non possa porre in essere alcuna azione esecutiva nei confronti dell'opponente per il solo fatto che la stessa abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario (circostanza peraltro incontroversa tra le parti).
Come è noto l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario limita al valore dei beni ricevuti la responsabilità dell'erede per i debiti ereditari, ma di per sé non impedisce che, entro i limiti del valore dell'eredità,
i creditori ereditari agiscano direttamente contro di lui e sui suoi beni. (Cass.
Sez. 2, 29/09/2020, n. 20531, Rv. 659179 - 01).
CP_
Dunque non può contestarsi il diritto dell di procedere ad esecuzione, ma lo stesso – e in questi termini si può accogliere parzialmente il ricorso – deve necessariamente limitarsi al valore dell'eredità e non eccedere tale valore.
Le spese, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico CP_ dell ma stante la parziale soccombenza dell'opponente nel merito della questione e la totale soccombenza in ordine alle eccezioni
4 procedurali, si reputa equo disporre la compensazione delle stesse tra le parti per 2/3.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto riconosce il diritto CP_ dell' di procedere ad esecuzione, nei limiti del valore dell'eredità; CP_ b) pone a carico del il pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.800,00 per competenze ed € 237,00 per spese, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso spese generali, compensando le stesse per due terzi tra le parti.
Ancona, il 23.6.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giovanni Iannielli
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