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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/02/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca_______ Presidente
2) dott. Eliana Romeo ____________ Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente _______ Consigliere
All'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.2353/2022 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 311/2022 pubblicata in data 16 marzo 2022 dal Tribunale- GL di Velletri e vertente
TRA
C.f.: rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dagli Avvocati Concetta Palma e Manfredo Piazza pec:
; Email_1 Email_2
-APPELLANTE-
E
l' (c.f. Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, , rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avv. Massimiliano Morelli PEC:
t , in virtù di procura generale alle liti Email_3
a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Repertorio n. 37875 - Raccolta Persona_1
7313 del 22/03/2024; -APPELLATO-
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 9 settembre 2022 Parte_1 ha impugnato la sentenza del Tribunale GL di Velletri n.311/2022 pubblicata il 16 marzo 2022.
Il Tribunale di Velletri, pronunciandosi sulla domanda dell'originario ricorrente di accertamento negativo del debito in relazione alla somma di € 108.315,49, richiesta dall' poiché pagata in eccedenza sulla pensione in godimento cat. VO n. CP_1
13542860 per effetto dell'illegittimo riscatto del rapporto di lavoro dichiarato alle dipendenze dell'impresa Censi ET dal 9 novembre 1981 al 31 dicembre 1985, non documentato, e sulla domanda subordinata della restituzione dell'importo di €
58.113,26 versata a titolo di riscatto dal pensionato, accoglieva quest'ultima domanda rigettando il resto.
Avverso tale decisione propone appello per i motivi che saranno di seguito Parte_1 illustrati.
L' si è costituito il 10 febbraio 2024 ed ha chiesto la conferma della sentenza CP_1 gravata.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del giorno 11 febbraio 2025, all'esito della discussione orale e della successiva Camera di Consiglio, è stata definita dal Collegio con sentenza (motivazione contestuale al dispositivo).
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia si origina dalla richiesta dell' di restituzione della CP_1 somma di € 108.315,49 in quanto pagata in eccedenza (per effetto dell'illegittimo riscatto di periodi di lavoro non documentati) sulla pensione in godimento.
Pag. 2 di 8 In specie, l' con provvedimento del 23 maggio 2013 aveva accolto la domanda CP_1 del di costituzione della rendita vitalizia reversibile ai sensi dell'art. 13 legge Parte_1
1338/1962, a seguito del versamento di contributi da riscatto per la somma di €
54.612,81 in relazione al periodo che il allegava lavorato alle dipendenze Parte_1 dell'impresa Censi ET dal 9 novembre 1981 al 31 dicembre 1985.
Pertanto, il per effetto dell'accoglimento della domanda, godeva della Parte_1 pensione anticipata con decorrenza dal primo marzo 2014.
L' a seguito di controlli avviati in considerazione della possibile esistenza di CP_1 irregolarità nella trattazione e definizione di diverse pratiche relative a domande di costituzione rendita vitalizia, commesse da parte del dipendente della Sede di CP_1
Roma Monteverde, , tra le quali vi era anche quella presentata dalla Persona_2 ricorrente ed accolta a seguito proprio di istruttoria svolta dal predetto dipendente, riscontrava in relazione alla pratica che riguardava il l'assenza di Parte_1 documentazione idonea a provare i rapporti di lavoro in mancanza dell'originale - ovvero di una copia autentica- del libretto di lavoro;
in particolare l' riteneva CP_1 indimostrata non solo l'esistenza, ma anche la durata e la continuità delle prestazioni lavorative asseritamente rese in favore dell' Edicola Censi per i periodi oggetto della domanda stessa.
Quindi, con lettera del 29 luglio 2016 chiedeva al l'esibizione dei documenti Parte_1 che legittimavano la richiesta del riscatto della rendita vitalizia, ma questi rispondeva all'ente di non essere riuscito a reperire altra documentazione oltre quella già depositata.
Seguiva la sospensione dell'erogazione della pensione e, quindi, con nota del 25 maggio 2018 veniva comunicato al il provvedimento di annullamento in Parte_1 autotutela della pensione di cui era titolare, per mancata prova del rapporto di lavoro oggetto di riscatto, e gli veniva richiesta la restituzione della somma di € 108.315,49 in quanto pagata in eccedenza sulla pensione in godimento in conseguenza dell'illegittimo riscatto.
Il rivolgendosi al Giudice del Lavoro assumeva che si facesse questione Parte_1 della durata del rapporto di lavoro che avrebbe potuto essere fornita, trattandosi di
Pag. 3 di 8 elementi qualificati “semplici modalità del rapporto”, non necessariamente con la forma scritta ma anche “con altri mezzi”.
Conseguentemente, sosteneva di avere fornito all'ente documentazione sufficiente corredando l'apposita istanza delle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà di testimoni, attestanti l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della nel periodo dal 1981 al 1985, presso l'Edicola di Piazza San Silvestro CP_2 in Roma con mansioni di consegna dei quotidiani e delle riviste nelle varie sedi e domicili dei clienti privati ed istituzionali, con turni di lavoro giornalieri dalle 6 alle
5,00.
In sede giudiziale, oltre a chiedere l'accertamento negativo dell'indebito sotto il profilo dell'affermata debenza delle somme, assumeva, in ogni caso, l'irripetibilità di quanto incassato in ragione della condizione di buona fede che avrebbe assistito la sua condotta e, in ogni caso, chiedeva, in via di estremo subordine, la condanna dell' alla restituzione delle somme versate a titolo di riscatto. CP_1
Il Tribunale accoglieva unicamente quest'ultima domanda subordinata ritenendo, per un verso, che la documentazione offerta dal lavoratore fosse inadeguata a dimostrare il rapporto di lavoro in quanto la copia fotostatica dell'attentato sostitutivo del libretto di lavoro n. 923496, che recava l'indicazione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di ET Censi, dal 9 novembre 1981 al 31 dicembre 1985, sottoscritta dal solo datore di lavoro, era contrastata dalla documentazione prodotta dall' secondo cui CP_1
l'impresa aveva cessato la propria attività il 31/08/1985.
Osservava pure che non sarebbe stato possibile affermare la protrazione del rapporto di lavoro oltre la cessazione dell'attività economica del datore di lavoro che, nel caso ispecie, era un imprenditore individuale.
Affermava, ancora, accogliendo l'eccezione dell'ente previdenziale, che, in ogni caso, era maturata la prescrizione del diritto del lavoratore di vedersi costituire, a spese del datore di lavoro, la rendita vitalizia di cui all'art. 13, comma 5, della legge n. 1338 del
1962 in relazione al periodo di lavoro fino al dicembre 1985, poiché la domanda di riscatto era stata presentata nel 2013, ben oltre il termine di prescrizione decennale.
Quindi riteneva la piena ripetibilità dell'indebito in quanto << Nel caso di specie, risulta che il ricorrente ha domandato il riscatto di un periodo di lavoro sulla base
Pag. 4 di 8 di una documentazione insufficiente e in assenza dei presupposti per pervenire al riconoscimento della prestazione richiesta: ne deriva che deve escludersi la sussistenza in capo a di uno stato di buona fede, che sola avrebbe Parte_1 potuto determinare la irripetibilità delle somme indebitamente percepite>>.
Accoglieva, infine, la domanda di restituzione della somma di € 58.113,26 versata dal a titolo di riscatto <Anche in considerazione della mancata contestazione Parte_1 di parte resistente>> poiché, una volta negato il diritto al riscatto, la somma in questione costituiva a sua volta un indebito oggettivo, e l' doveva ritenersi CP_1 obbligato alla restituzione.
Avverso detta decisione il ha proposto impugnazione sostenendo Parte_1
l'erroneità dell'affermazione che ai fini della prova fosse insufficiente la produzione della copia dell'attestato sostitutivo del libretto di lavoro, atteso che, per un verso, la copia non era stata oggetto di contestazione specifica e comunque il lavoratore avrebbe potuto fornire prova del rapporto (della sua durata) con ogni mezzo di prova inclusa la prova testimoniale.
Gli assunti dell'appellante sono infondati.
Come si ricava dalla lettura del provvedimento del 25 maggio 2018 inoltrato dall'ente previdenziale al per illustrare le ragioni della sospensione, la contestazione Parte_1 dell' non riguardava semplicemente la durata del rapporto con la ditta Censi, ma CP_1 la sua stessa esistenza.
A tal fine si osserva che non solo il rapporto in questione non trova riscontro presso il Centro per l'impiego e la sua copertura contributiva è avvenuta, come si riscontra da estratto contributivo, su iniziativa del lavoratore, ma il rapporto non è suffragato da alcun altro documento tranne che una copia informale dell'Attestato sostitutivo del libretto di lavoro rilasciato dal Comune di Roma con data di rilascio non leggibile e da copie modelli 01/m, documenti tutti scarsamente attendibili per le ragioni appresso specificate.
Va premesso che è incontroverso che lavoratore non sia in possesso dell'originale del libretto di lavoro ed abbia prodotto la copia dell'Attestato sostitutivo del libretto di lavoro sia in sede amministrativa che in sede giudiziale.
Pag. 5 di 8 Come si è evidenziato, il rapporto risulta dichiarato nel documento in copia (attestato sostitutivo del libretto di lavoro) dal 9 gennaio 1981 fino al 31 dicembre 1985 dall'impresa individuale ET Censi, Edicola Giornali, Piazza San Silvestro Roma, che era già cessata in agosto dello stesso 1985.
Inoltre, i modelli 01/M prodotti in copia dal a sostegno dell'effettività del Parte_1 rapporto ed al fine di corroborare l'esistenza della prova scritta, in relazione ai quali il scrive nell'appello << <01/M (tagliandini di carta sottile di colore verde Parte_1 che la ditta consegnava ogni anno>> recano tutti una data di compilazione di gran lunga successiva a quella dell'anno posteriore a quello cui si riferiscono.
In particolare recano tutti la data di compilazione del 5 aprile 1995 (di circa dieci anni posteriore al rapporto) pur riguardando gli anni 1982 1983 1985, 1984.
Curiosamente reca la stessa data di compilazione anche il modello 01/M dell'impresa
De Carolis relativo al 1986 che il ha anche prodotto. Parte_1
Come si nota, il contenuto dei documenti contrasta già con l'affermazione del che i modelli 01/ m fossero stati compilati di anno in anno dal datore di Parte_1 lavoro e consegnati al lavoratore, poi, la circostanza che essi fossero riferiti ad un numero di settimane diverse da quelle indicate dal lavoratore, eccepito dall'ente previdenziale sin dal primo grado , non è mai stato contestato dal lavoratore.
Ancora, sia la copia dell'Attestato sostitutivo nella parte relativa al rapporto con l'impresa Censi che i modelli 01/M non possiedono data certa (requisito contestato dall' . CP_1
Il primo in quanto l'assenza di attestazione del pubblico ufficiale ovvero un atto equipollente esclude la certezza della data di compilazione, i secondi, in quanto non risultano mai inoltrati all' , né recano alcun altro meccanismo che valga a CP_1 conferire ad essi un connotato di certezza della data.
Inoltre, non vi è neppure certezza della paternità dei documenti.
Infatti, come si è osservato, per un verso, i modelli 01/M sarebbero stati compilati da un'impresa individuale di cui si nota il timbro, “ET Censi- Edicola Giornali, Piazza
San Silvestro Roma” a quasi dieci anni dalla sua cessazione. A ciò si aggiunge che il segno grafico della sottoscrizione <> presente sul timbro apposto su
Pag. 6 di 8 di essi, risulta visibilmente eterogeneo rispetto a quello presente nella copia dell'Attestato sostitutivo del Libretto.
Come si vede, non solo mancano i requisiti per affermare l'esistenza di una prova scritta che convalidi il rapporto, ma la produzione documentale, se valutata nel complesso, appare assai poco credibile, ed anzi denuncia per le caratteristiche illustrate la preordinazione a creare una situazione di apparenza in riferimento ad un rapporto inesistente e del quale non esiste neppure un riscontro documentale certo.
Non si dimentichi che il controllo sulla posizione del nasceva da una Parte_1 indagine interna che coinvolgeva un funzionario dell' (sanzionato con il CP_1 licenziamento) al quale era stata addebitata proprio l'attribuzione di rendite vitalizie a plurimi soggetti in assenza del riscontro documentale dell'esistenza di rapporti di lavoro e, in tutti i casi, gli interessati avevano prodotto in sede amministrativa copie informali del libretto di lavoro.
Proprio tali circostanze rendono palese la sussistenza del dolo che va ricercata non nella carenza documentale, quanto piuttosto nell'inevitabile consapevolezza di chi assuma l'esistenza di un rapporto di lavoro in realtà mai sussistito.
Tale considerazione rende chiara l'impossibilità di ipotizzare l'irripetibilità delle somme ad opera dell' . Controparte_3
Inoltre, così precisata la questione oggetto di causa, è evidente che sull'esistenza del rapporto non potesse essere ammessa la prova testimoniale, giacchè lo stesso andava dimostrato esclusivamente in via documentale.
Diviene a questo punto superfluo l'esame della questione della prescrizione (per altro, oggetto di recente rimessione alle SSUU con l'ordinanza 18229/2024), devoluta dall'appellante alla cognizione del Collegio per essere riesaminata, giacché, per quanto la stessa costituisca una preliminare in rito, a causa della manifesta infondatezza del gravame nel merito, ove pure la questione fosse ritenuta fondata,
l'appello non potrebbe avere esito favorevole all'originario ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione del quinto scaglione (il valore della causa è pari ad € 108.315,49 ) della tabella 12 del dm 147/2022 nel rispetto dei minimi tariffari per fase introduttiva, di studio e
Pag. 7 di 8 decisionale ( non è stata celebrata una fase cautelare non essendo stato azionato in appello alcun rimedio cautelare).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato in data 9 settembre 2022 nei confronti dell' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, con riferimento alla sentenza n. 311/2022 emessa il giorno 16 marzo 2022 dal Tribunale-GL di Velletri, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in euro 5.000,00, oltre spese generali, in favore dell'appellato.
3) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Roma, 11 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca_______ Presidente
2) dott. Eliana Romeo ____________ Consigliere rel.
3) dott. Maria Vittoria Valente _______ Consigliere
All'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2025 ha deliberato, nelle forme della motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.2353/2022 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 311/2022 pubblicata in data 16 marzo 2022 dal Tribunale- GL di Velletri e vertente
TRA
C.f.: rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dagli Avvocati Concetta Palma e Manfredo Piazza pec:
; Email_1 Email_2
-APPELLANTE-
E
l' (c.f. Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, , rappresentato e P.IVA_1 difeso dall'Avv. Massimiliano Morelli PEC:
t , in virtù di procura generale alle liti Email_3
a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Repertorio n. 37875 - Raccolta Persona_1
7313 del 22/03/2024; -APPELLATO-
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno 9 settembre 2022 Parte_1 ha impugnato la sentenza del Tribunale GL di Velletri n.311/2022 pubblicata il 16 marzo 2022.
Il Tribunale di Velletri, pronunciandosi sulla domanda dell'originario ricorrente di accertamento negativo del debito in relazione alla somma di € 108.315,49, richiesta dall' poiché pagata in eccedenza sulla pensione in godimento cat. VO n. CP_1
13542860 per effetto dell'illegittimo riscatto del rapporto di lavoro dichiarato alle dipendenze dell'impresa Censi ET dal 9 novembre 1981 al 31 dicembre 1985, non documentato, e sulla domanda subordinata della restituzione dell'importo di €
58.113,26 versata a titolo di riscatto dal pensionato, accoglieva quest'ultima domanda rigettando il resto.
Avverso tale decisione propone appello per i motivi che saranno di seguito Parte_1 illustrati.
L' si è costituito il 10 febbraio 2024 ed ha chiesto la conferma della sentenza CP_1 gravata.
La causa, fissata per la decisione all'udienza del giorno 11 febbraio 2025, all'esito della discussione orale e della successiva Camera di Consiglio, è stata definita dal Collegio con sentenza (motivazione contestuale al dispositivo).
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia si origina dalla richiesta dell' di restituzione della CP_1 somma di € 108.315,49 in quanto pagata in eccedenza (per effetto dell'illegittimo riscatto di periodi di lavoro non documentati) sulla pensione in godimento.
Pag. 2 di 8 In specie, l' con provvedimento del 23 maggio 2013 aveva accolto la domanda CP_1 del di costituzione della rendita vitalizia reversibile ai sensi dell'art. 13 legge Parte_1
1338/1962, a seguito del versamento di contributi da riscatto per la somma di €
54.612,81 in relazione al periodo che il allegava lavorato alle dipendenze Parte_1 dell'impresa Censi ET dal 9 novembre 1981 al 31 dicembre 1985.
Pertanto, il per effetto dell'accoglimento della domanda, godeva della Parte_1 pensione anticipata con decorrenza dal primo marzo 2014.
L' a seguito di controlli avviati in considerazione della possibile esistenza di CP_1 irregolarità nella trattazione e definizione di diverse pratiche relative a domande di costituzione rendita vitalizia, commesse da parte del dipendente della Sede di CP_1
Roma Monteverde, , tra le quali vi era anche quella presentata dalla Persona_2 ricorrente ed accolta a seguito proprio di istruttoria svolta dal predetto dipendente, riscontrava in relazione alla pratica che riguardava il l'assenza di Parte_1 documentazione idonea a provare i rapporti di lavoro in mancanza dell'originale - ovvero di una copia autentica- del libretto di lavoro;
in particolare l' riteneva CP_1 indimostrata non solo l'esistenza, ma anche la durata e la continuità delle prestazioni lavorative asseritamente rese in favore dell' Edicola Censi per i periodi oggetto della domanda stessa.
Quindi, con lettera del 29 luglio 2016 chiedeva al l'esibizione dei documenti Parte_1 che legittimavano la richiesta del riscatto della rendita vitalizia, ma questi rispondeva all'ente di non essere riuscito a reperire altra documentazione oltre quella già depositata.
Seguiva la sospensione dell'erogazione della pensione e, quindi, con nota del 25 maggio 2018 veniva comunicato al il provvedimento di annullamento in Parte_1 autotutela della pensione di cui era titolare, per mancata prova del rapporto di lavoro oggetto di riscatto, e gli veniva richiesta la restituzione della somma di € 108.315,49 in quanto pagata in eccedenza sulla pensione in godimento in conseguenza dell'illegittimo riscatto.
Il rivolgendosi al Giudice del Lavoro assumeva che si facesse questione Parte_1 della durata del rapporto di lavoro che avrebbe potuto essere fornita, trattandosi di
Pag. 3 di 8 elementi qualificati “semplici modalità del rapporto”, non necessariamente con la forma scritta ma anche “con altri mezzi”.
Conseguentemente, sosteneva di avere fornito all'ente documentazione sufficiente corredando l'apposita istanza delle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà di testimoni, attestanti l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della nel periodo dal 1981 al 1985, presso l'Edicola di Piazza San Silvestro CP_2 in Roma con mansioni di consegna dei quotidiani e delle riviste nelle varie sedi e domicili dei clienti privati ed istituzionali, con turni di lavoro giornalieri dalle 6 alle
5,00.
In sede giudiziale, oltre a chiedere l'accertamento negativo dell'indebito sotto il profilo dell'affermata debenza delle somme, assumeva, in ogni caso, l'irripetibilità di quanto incassato in ragione della condizione di buona fede che avrebbe assistito la sua condotta e, in ogni caso, chiedeva, in via di estremo subordine, la condanna dell' alla restituzione delle somme versate a titolo di riscatto. CP_1
Il Tribunale accoglieva unicamente quest'ultima domanda subordinata ritenendo, per un verso, che la documentazione offerta dal lavoratore fosse inadeguata a dimostrare il rapporto di lavoro in quanto la copia fotostatica dell'attentato sostitutivo del libretto di lavoro n. 923496, che recava l'indicazione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di ET Censi, dal 9 novembre 1981 al 31 dicembre 1985, sottoscritta dal solo datore di lavoro, era contrastata dalla documentazione prodotta dall' secondo cui CP_1
l'impresa aveva cessato la propria attività il 31/08/1985.
Osservava pure che non sarebbe stato possibile affermare la protrazione del rapporto di lavoro oltre la cessazione dell'attività economica del datore di lavoro che, nel caso ispecie, era un imprenditore individuale.
Affermava, ancora, accogliendo l'eccezione dell'ente previdenziale, che, in ogni caso, era maturata la prescrizione del diritto del lavoratore di vedersi costituire, a spese del datore di lavoro, la rendita vitalizia di cui all'art. 13, comma 5, della legge n. 1338 del
1962 in relazione al periodo di lavoro fino al dicembre 1985, poiché la domanda di riscatto era stata presentata nel 2013, ben oltre il termine di prescrizione decennale.
Quindi riteneva la piena ripetibilità dell'indebito in quanto << Nel caso di specie, risulta che il ricorrente ha domandato il riscatto di un periodo di lavoro sulla base
Pag. 4 di 8 di una documentazione insufficiente e in assenza dei presupposti per pervenire al riconoscimento della prestazione richiesta: ne deriva che deve escludersi la sussistenza in capo a di uno stato di buona fede, che sola avrebbe Parte_1 potuto determinare la irripetibilità delle somme indebitamente percepite>>.
Accoglieva, infine, la domanda di restituzione della somma di € 58.113,26 versata dal a titolo di riscatto <Anche in considerazione della mancata contestazione Parte_1 di parte resistente>> poiché, una volta negato il diritto al riscatto, la somma in questione costituiva a sua volta un indebito oggettivo, e l' doveva ritenersi CP_1 obbligato alla restituzione.
Avverso detta decisione il ha proposto impugnazione sostenendo Parte_1
l'erroneità dell'affermazione che ai fini della prova fosse insufficiente la produzione della copia dell'attestato sostitutivo del libretto di lavoro, atteso che, per un verso, la copia non era stata oggetto di contestazione specifica e comunque il lavoratore avrebbe potuto fornire prova del rapporto (della sua durata) con ogni mezzo di prova inclusa la prova testimoniale.
Gli assunti dell'appellante sono infondati.
Come si ricava dalla lettura del provvedimento del 25 maggio 2018 inoltrato dall'ente previdenziale al per illustrare le ragioni della sospensione, la contestazione Parte_1 dell' non riguardava semplicemente la durata del rapporto con la ditta Censi, ma CP_1 la sua stessa esistenza.
A tal fine si osserva che non solo il rapporto in questione non trova riscontro presso il Centro per l'impiego e la sua copertura contributiva è avvenuta, come si riscontra da estratto contributivo, su iniziativa del lavoratore, ma il rapporto non è suffragato da alcun altro documento tranne che una copia informale dell'Attestato sostitutivo del libretto di lavoro rilasciato dal Comune di Roma con data di rilascio non leggibile e da copie modelli 01/m, documenti tutti scarsamente attendibili per le ragioni appresso specificate.
Va premesso che è incontroverso che lavoratore non sia in possesso dell'originale del libretto di lavoro ed abbia prodotto la copia dell'Attestato sostitutivo del libretto di lavoro sia in sede amministrativa che in sede giudiziale.
Pag. 5 di 8 Come si è evidenziato, il rapporto risulta dichiarato nel documento in copia (attestato sostitutivo del libretto di lavoro) dal 9 gennaio 1981 fino al 31 dicembre 1985 dall'impresa individuale ET Censi, Edicola Giornali, Piazza San Silvestro Roma, che era già cessata in agosto dello stesso 1985.
Inoltre, i modelli 01/M prodotti in copia dal a sostegno dell'effettività del Parte_1 rapporto ed al fine di corroborare l'esistenza della prova scritta, in relazione ai quali il scrive nell'appello << <01/M (tagliandini di carta sottile di colore verde Parte_1 che la ditta consegnava ogni anno>> recano tutti una data di compilazione di gran lunga successiva a quella dell'anno posteriore a quello cui si riferiscono.
In particolare recano tutti la data di compilazione del 5 aprile 1995 (di circa dieci anni posteriore al rapporto) pur riguardando gli anni 1982 1983 1985, 1984.
Curiosamente reca la stessa data di compilazione anche il modello 01/M dell'impresa
De Carolis relativo al 1986 che il ha anche prodotto. Parte_1
Come si nota, il contenuto dei documenti contrasta già con l'affermazione del che i modelli 01/ m fossero stati compilati di anno in anno dal datore di Parte_1 lavoro e consegnati al lavoratore, poi, la circostanza che essi fossero riferiti ad un numero di settimane diverse da quelle indicate dal lavoratore, eccepito dall'ente previdenziale sin dal primo grado , non è mai stato contestato dal lavoratore.
Ancora, sia la copia dell'Attestato sostitutivo nella parte relativa al rapporto con l'impresa Censi che i modelli 01/M non possiedono data certa (requisito contestato dall' . CP_1
Il primo in quanto l'assenza di attestazione del pubblico ufficiale ovvero un atto equipollente esclude la certezza della data di compilazione, i secondi, in quanto non risultano mai inoltrati all' , né recano alcun altro meccanismo che valga a CP_1 conferire ad essi un connotato di certezza della data.
Inoltre, non vi è neppure certezza della paternità dei documenti.
Infatti, come si è osservato, per un verso, i modelli 01/M sarebbero stati compilati da un'impresa individuale di cui si nota il timbro, “ET Censi- Edicola Giornali, Piazza
San Silvestro Roma” a quasi dieci anni dalla sua cessazione. A ciò si aggiunge che il segno grafico della sottoscrizione <> presente sul timbro apposto su
Pag. 6 di 8 di essi, risulta visibilmente eterogeneo rispetto a quello presente nella copia dell'Attestato sostitutivo del Libretto.
Come si vede, non solo mancano i requisiti per affermare l'esistenza di una prova scritta che convalidi il rapporto, ma la produzione documentale, se valutata nel complesso, appare assai poco credibile, ed anzi denuncia per le caratteristiche illustrate la preordinazione a creare una situazione di apparenza in riferimento ad un rapporto inesistente e del quale non esiste neppure un riscontro documentale certo.
Non si dimentichi che il controllo sulla posizione del nasceva da una Parte_1 indagine interna che coinvolgeva un funzionario dell' (sanzionato con il CP_1 licenziamento) al quale era stata addebitata proprio l'attribuzione di rendite vitalizie a plurimi soggetti in assenza del riscontro documentale dell'esistenza di rapporti di lavoro e, in tutti i casi, gli interessati avevano prodotto in sede amministrativa copie informali del libretto di lavoro.
Proprio tali circostanze rendono palese la sussistenza del dolo che va ricercata non nella carenza documentale, quanto piuttosto nell'inevitabile consapevolezza di chi assuma l'esistenza di un rapporto di lavoro in realtà mai sussistito.
Tale considerazione rende chiara l'impossibilità di ipotizzare l'irripetibilità delle somme ad opera dell' . Controparte_3
Inoltre, così precisata la questione oggetto di causa, è evidente che sull'esistenza del rapporto non potesse essere ammessa la prova testimoniale, giacchè lo stesso andava dimostrato esclusivamente in via documentale.
Diviene a questo punto superfluo l'esame della questione della prescrizione (per altro, oggetto di recente rimessione alle SSUU con l'ordinanza 18229/2024), devoluta dall'appellante alla cognizione del Collegio per essere riesaminata, giacché, per quanto la stessa costituisca una preliminare in rito, a causa della manifesta infondatezza del gravame nel merito, ove pure la questione fosse ritenuta fondata,
l'appello non potrebbe avere esito favorevole all'originario ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione del quinto scaglione (il valore della causa è pari ad € 108.315,49 ) della tabella 12 del dm 147/2022 nel rispetto dei minimi tariffari per fase introduttiva, di studio e
Pag. 7 di 8 decisionale ( non è stata celebrata una fase cautelare non essendo stato azionato in appello alcun rimedio cautelare).
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da con ricorso Parte_1 depositato in data 9 settembre 2022 nei confronti dell' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, con riferimento alla sentenza n. 311/2022 emessa il giorno 16 marzo 2022 dal Tribunale-GL di Velletri, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in euro 5.000,00, oltre spese generali, in favore dell'appellato.
3) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Roma, 11 febbraio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
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