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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/05/2025, n. 1616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1616 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Merj Giuri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8045 del ruolo generale del contenzioso dell'anno 2022, avente per oggetto “ Vendita di cose mobili” discussa oralmente e decisa all'udienza del 20.5.2025
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Cassano Rocco Parte_1
Maurizio, mandato in atti rappresentato e difeso dall'Avv. Neo Parte_2
Nicola, mandato in atti
ATTORI/ OPPONENTI
, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Cosimo Maci, mandato in atti
CONVENUTO/OPPOSTO
1
Conclusioni: all'odierna udienza le parti discutevano oralmente la causa e si riportavano alle conclusioni ivi rassegnate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo.
Va ritenuta legittima la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass.
3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati. Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (scrive Cass. 27.7.2006 n. 17145: “La conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art. 115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica e adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito”); le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Con ricorso del 22.7.2022, chiedeva al Tribunale di Lecce Controparte_1 di emettere decreto ingiuntivo “a carico della corrente in Via Parte_2
Roma,7 - 73056 Taurisano (LE) P. IVA , ed in favore del Creditore, … P.IVA_1 della somma di Euro € 6.880,00 nonche' spese e competenze della presente procedura ed eventuali spese e competenze successive occorrende tutte, nonché ingiungere
[...]
corrente in Via Roma, 7 - 73056 Taurisano (LE) P. IVA ed Parte_2 P.IVA_1 il sig ( ), in solido tra loro, al pagamento della Parte_1 C.F._1 somma di € 8.181,33. nonché per le ulteriori spese, oltre interessi, come richiesti, dalla richiesta di pagamento alla data del soddisfo”.
Nel ricorso per decreto ingiuntivo riferiva di essere Parte_3 creditrice nei confronti della corrente in Via Roma,7-73056 Parte_2
Taurisano (LE) P. IVA , del credito portato dalle seguenti fatture: a) P.IVA_1
Fattura n 223/2020 di € 9.880.00; b) Fattura n. 182/2022 per installazione montascale presso Palazzo Vanini, per € 8.181,33 per la quale fornitura assumeva impegno
2 personale il sig , legale rapp.te della società, previa consegna di tre Parte_1 assegni a garanzia.
A fronte del debito portato nella prima fattura, la versava un acconto Parte_2 di € 3.000,00 su fattura n. 223/2020, con un debito residuo di € 6.880,00
Aggiungeva inoltre la ricorrente che nonostante il riconoscimento del debito avvenuto con missiva del 23.5.2022 ed un impegno ad estinguerlo con versamenti mensili di euro 500,00, di fatto la si era resa inadempiente. Parte_2
Il decreto ingiuntivo n. 1721/2022 veniva ingiunto a (C.F. Parte_2
) e (C.F. ), di pagare, in P.IVA_1 Parte_1 C.F._1 solido, nei limiti della garanzia eventualmente prestata, alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 15061,33; 2. gli interessi come da domanda;
3. le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 145,50 per spese ed in € 600,00 per competenze, oltre il
15% per rimborso spese forfettario ed accessori di legge”.
Con atto di citazione in opposizione si costituivano la e Parte_2 Pt_1
i quali non contestavano né la consegna dei prodotti indicati nelle fatture, né i
[...] prezzi applicati, né il debito azionato.
La difesa degli opponenti si è infatti concentrata sulle contestazioni che seguono.
Con riferimento alla posizione di . Parte_1
Parte opponente afferma che non ha acquistato nulla nei confronti di Parte_1
e che pertanto nulla le deve. Aggiungeva, altresì, che al più il debito nei sui CP_1 confronti dovrebbe essere di euro 8.181,33 e non di euro 15.061,33.
Tali difese non possono essere condivise.
risponde del debito a lui ingiunto con il decreto ingiuntivo n. 1721/22 in Parte_1 quanto garante di una parte del debito ingiunto alla per aver emesso Parte_2 assegni per un importo complessivo di euro 8.181,33.
Né vi sono dubbi sul fatto che nei suoi confronti il decreto ingiuntivo sia stato emesso per tale minor somma, atteso che la parte ricorrente aveva richiesto nei suoi confronti una ingiunzione per 8.181,33 ed il Giudice ha emesso un decreto ingiuntivo in cui si legge testualmente “Ingiunge a (C.F. ), Parte_2 P.IVA_1
(C.F. ), di pagare, in solido, nei limiti della Parte_1 C.F._1 garanzia eventualmente prestata…).
Sulla garanzia prestata da Parte_1
La giurisprudenza è unanime nell'affermare che: «… il patto con cui due soggetti si accordano per il rilascio di un assegno bancario a scopo di garanzia è nullo, ma tale nullità non toglie che l'assegno valga comunque come promessa di pagamento, a norma dell'art. 1988 cod. civ., o come titolo pagabile a vista, e che possa essere portato all'incasso in qualsiasi momento dal creditore, implicando una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente
3 non fornisca la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione di tale rapporto»
(Cass. 10617/1990; Cass. 4368/1995; Cass. 1437/2021).
Così come la giurisprudenza di legittimità penale ritiene che «la condotta del prenditore che ponga all'incasso un assegno bancario ricevuto in garanzia, appropriandosi della somma riscossa, in violazione dell'accordo concluso con
l'emittente» integra il reato di appropriazione indebita (Cass. Pen. 12577/2018; Cass.
Pen. 5643/2014; Cass. Pen. 1151/2000; Cass. Pen. 5499/1997). In altre parole la giurisprudenza riconosce alle parti la libertà di decidere di sottrarre l'assegno al suo normale regime di circolazione, in tal modo attribuendo all'assegno un vincolo (Cass.
Pen. 22175/2019).
Per tali motivi il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di , nei limiti Parte_1 della garanzia da lui prestata, va confermato.
Con riferimento alla posizione di Parte_2
La difesa di ha sostenuto per tutto il giudizio di aver sospeso Parte_2 legittimamente i pagamenti, si legge testualmente nell'atto di opposizione, “al fine di ottenere l'integrale pagamento delle forniture, è indispensabile, innanzitutto, completare il montaggio che per la scuola di via Lecce non è mai avvenuto (pur se la
reclami l'intero importo) e che il venditore proceda con il loro collaudo e che CP_1 le stesse siano quantomeno accettate (non pagate) dalla stazione appaltante”.
In altre parole, la giustifica il proprio inadempimento sostenendo che, Parte_2 essendo una subappaltante, prima di saldare le fatture alla società appaltata è necessario che le opere commissionate vengano tutte installate, collaudate e pagate dalla stazione appaltante.
Ebbene tale linea difensiva è stata smentita nel corso del giudizio in modo particolare dall'attestazione rilasciata dal Comune di Taurisano datata 2.3.2023 in cui si legge “
OGGETTO: CONSEGNA COPIA DI ATTI DI CONTABILITA' RICHIESTI
DALL'IMPRESA IRMA di con nota prot. 3587 del 15.02.2023 Controparte_1
P.O.R. PUGLIA 2014-2020, ASSE 10 AZIONE 10.8 - "INTERVENTO DI
RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA
SECONDARIA DI 1° GRADO, VIA LECCE n. 129. SISTEMA BIBLIOMUSEALE
INTEGRATO COMPRENDENTE LA BIBLIOTECA COMUNALE "A.
CORSANO" L'ARCHIVIO STORICO E LA CASA MUSEO
[...]
- Controparte_2
In relazione ai lavori di cui all'oggetto, affidati all'impresa da Parte_2
Taurisano (LE) con contratti n. 10 di Rep. del 28/12/2018 registrato a Casarano il
07/01/2019 al n° 128-Serie IT e n. 5 di Rep. del 23/12/2019 registrato a Casarano il
13/01/2020 al n° 661 Serie IT, facendo seguito alla richiesta dell CP_3 esecutrice dei lavori di montaggio di una piattaforma elevatrice oleodinamica presso la scuola di Via Lecce e di un montascale presso la casa Natale di Controparte_4 si rilascia copia dei seguenti documenti attestanti l'avvenuta contabilizzazione, liquidazione e pagamento dei lavori stessi”
4 È stato quindi provato che le opere per le quali ha chiesto il pagamento sono CP_1 state completate e consegnate al di Taurisano che le ha accettate, senza Pt_4 contestazione alcuna, nonché interamente pagate già dal mese di febbraio 2022.
Anche nella comparsa conclusionale la difesa della ha continuato a Parte_2 sostenere la legittimità dell'opposizione in quanto “l'impresa opposta
[...]
non ha documentato di aver prodotto a Controparte_1 Parte_2 la predetta documentazione attestante la regolarità degli impianti”. Sul punto non si può non evidenziare che in atti non vi è alcuna prova che dimostri la richiesta da parte della di detta documentazione, oltre al fatto che è inverosimile che il Parte_2
abbia saldato interamente le opere senza averle preventivamente Parte_5 collaudate, né contestate nonostante i tre anni trascorsi.
Sulle spese processuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione;
- Rigetta l'opposizione per i motivi esposti in narrativa e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- Condanna in solido e al pagamento delle Parte_1 Parte_2 spese di lite sostenute dalla opposta che liquida in euro1.700,00 per competenze professionali, euro 150,00 per spese, oltre accessori come per legge.
Sentenza pubblicata ex art. 281-sexies c.p.c.
Così deciso in Lecce, 20.5.2025
Il Giudice On.
Dott.ssa Merj Giuri
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