Sentenza 18 ottobre 2024
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 09/04/2026, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati Daniela ACANFORA Presidente Ida CONTINO Consigliere-rel.
LU d’AMBROSIO Consigliere Roberto RIZZI Consigliere Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio sull’appello iscritto al n. 61989 del registro di segreteria, proposto da:
- EO ES, nato a [...] (C.F.:
EOFNC72R04F912K), rappresentato e difeso dall’avv.
Giuseppe Versace del Foro di Bologna - pec:
giuseppe.versace@pecstudio .it contro:
- PROCURA GENERALE DELLA CORTE DEI CONTI, in persona del Procuratore Generale pro-tempore;
- PROCURA REGIONALE DELLA CORTE DEI CONTI presso la Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, in persona del Procuratore regionale pro-tempore.
SENT. 68/2026 avverso
la sentenza n. 113/2024, emessa dalla Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte in data 18 ottobre 2024 e notificata in data 23 ottobre 2024.
Visti gli atti del giudizio.
Uditi, nella pubblica udienza del 3 marzo 2026, con l’assistenza del segretario dott. Luca Fruscione, il relatore cons. Ida Contino, l’avv.
OV OT, in sostituzione e per delega dell’avv. Giuseppe Versace per l’appellante, e il v.p.g. dott. Antongiulio Martina.
FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Piemonte condannava il sig. SC LE al pagamento di euro 17.667,00
(diciassettemilaseicentosessantasette/00), importo da intendersi già rivalutato, a titolo di risarcimento del danno in favore dell’allora M.I.U.R. (ora Ministero dell’Istruzione e del Merito), per retribuzioni percepite sine titulo.
Questi i fatti da cui è scaturita l’azione erariale.
Con comunicazione ex art. 129 c.p.p., la Procura della Repubblica di Vallo della Lucania informava la Procura contabile della richiesta di rinvio a giudizio, emessa in data 12 aprile 2022, nei confronti di centinaia di soggetti, tra cui l’odierno appellante, per i reati di falso e di truffa aggravata ai danni dell’Amministrazione scolastica. Nello specifico, la vicenda penale, nella quale risulta coinvolto anche il sig.
LE, riguardava la produzione e l’utilizzo di titoli di studio falsi che consentissero l’inserimento nelle graduatorie degli Istituti scolastici per ottenere incarichi in relazione a diversi profili professionali.
Dalle indagini eseguite dagli organi di polizia giudiziaria era emerso che l’Istituto “Passarelli” di San Marco di Castellabate procedeva al rilascio, dietro pagamento, di centinaia di falsi diplomi con elevati punteggi (100/100), per consentire agli acquirenti l’inserimento nelle graduatorie scolastiche e/o anche l’ottenimento di un maggiore punteggio per superare, nelle graduatorie, le posizioni di altri candidati.
Con specifico riferimento all’odierno appellante, le indagini esitate nel procedimento penale n. 1778/2021, evidenziavano che il LE aveva ottenuto diversi incarichi di supplenza nella regione piemontese a seguito dell’ inserimento nelle graduatorie del personale ATA 2017/2019. A tal fine, aveva dichiarato di essere in possesso di un titolo
- diploma di “Operatore servizi di ristorazione-settore sala/bar” -
conseguito proprio presso la Fondazione socio-culturale/Istituto professionale paritario “Passarelli”, con il punteggio di 100/100 nel corso della sessione straordinaria di esami tenutasi nell’agosto 2013.
Tuttavia, secondo gli inquirenti, erano emersi plurimi indizi gravi precisi e concordanti comprovanti la falsità del diploma utilizzato dal sig. EO quale (unico) titolo di accesso alla graduatoria.
Secondo la prospettazione della Procura contabile, tale condotta fraudolenta aveva causato all’erario un danno erariale pari ad euro 29.446,49, corrispondente alla somma degli emolumenti retributivi percepiti indebitamente dall’appellante.
2. Con la sentenza n. 113/2024, i giudici di prime cure hanno condiviso la prospettazione attorea, seppure ritenendo di dover ridurre il danno da risarcire nella misura del 40%. In proposito, hanno evidenziato che l’appellante ha comunque lavorato, sicché gli istituti scolastici avevano beneficiato delle sue prestazioni lavorative, seppure non particolarmente qualificate sotto l’aspetto professionale. Dunque, a fronte della piena utilità, che sarebbe stata garantita dall’assunzione del soggetto in possesso del titolo optimo iure, hanno ritenuto di valutare comunque la parziale utilità in sede di determinazione del danno, statuendo la condanna del LE a risarcire un danno erariale pari, come già sopra detto, ad euro 17.667,00, somma da intendersi già rivalutata, oltre interessi legali.
3. Con atto depositato in Segreteria il 17 gennaio 2025, ha proposto appello il sig. SC LE con il patrocinio dell’avv. Giuseppe Versace formulando i seguenti profili di censura:
3.1 Manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione -
errata valutazione dei fatti - errata e arbitraria valutazione del titolo
– omessa valutazione di prove documentali.
L’appellante ha riproposto l’argomentazione difensiva, già disattesa dal giudice di prime cure, secondo cui ancora non vi è stata alcuna pronuncia penale sulla falsità del diploma rilasciato dall’Istituto paritario Passarelli. Conseguentemente, secondo l’assunto difensivo, il diploma di qualifica professionale per operatore dei servizi di ristorazione del settore sala/bar, presentato dal LE per l’inserimento nella graduatoria scolastica, avrebbe valore di prova qualificata ex artt. 2699-2700 c.c.,
in quanto atto sottoscritto da soggetto che riveste la qualità di pubblico ufficiale, e, quindi, con piena prova fino a querela di falso. Sul punto si è dilungato, richiamando numerose pronunce giurisprudenziali.
3.2 Violazione e/o errata applicazione dell’art. 112 c.p.c. con riferimento alla quantificazione del danno - erronea e/o contraddittoria valutazione dei fatti-illogicità-difetto di motivazione.
Con il secondo profilo di censura, l’appellante ha lamentato la violazione del principio statuito dall’art. 112 c.p.c. rilevando che a fronte di una richiesta formulata in atto di citazione di condanna al risarcimento di euro 29.446,49, oltre accessori, il primo giudice lo avrebbe condannato al minore importo di euro 17.667,00, oltre accessori. Orbene, secondo l’assunto difensivo, la Corte territoriale
“non poteva modificare o interpretare la domanda difformemente da come era stata prospettata” (pag. 27 atto d’appello).
3.3 Violazione e/o errata interpretazione della giurisprudenza in casi uguali e simili.
Con il terzo motivo, l’appellante ha lamentato che il primo giudice non si sarebbe uniformato a una pronuncia della Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia (sent.n.97/2024), ove i giudici contabili, in un caso relativo alla medesima vicenda, avevano rigettato la domanda proposta della Procura regionale, richiamando numerosi precedenti giurisprudenziali.
3.4 Ciò posto, ha concluso chiedendo l’accoglimento dell’appello e, in riforma della sentenza n. 113/2024, il rigetto della domanda attorea; in via gradata, di riformarla nella parte relativa alla quantificazione del danno, riducendolo nella misura ritenuta equa, il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
4. La Procura generale ha rassegnato le proprie conclusioni con memoria depositata agli atti il 10 febbraio 2026, eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità dell’appello, ai sensi dell’art. 180 c.g.c.
In proposito ha evidenziato che l’appellante non ha prodotto agli atti, nel termine previsto dalla testè citata disposizione, la prova delle eseguite notificazioni. Nel merito ha chiesto il rigetto dell’appello controdeducendo puntualmente ai profili di censura opposti nell’atto di gravame.
5 All’odierna udienza, le parti presenti, avv. OV OT, in sostituzione e per delega dell’avv. Giuseppe Versace per l’appellante, e il v.p.g. dott. Antongiulio Martina, si sono riportate agli scritti difensivi e alle conclusioni ivi rassegnate. In relazione al profilo pregiudiziale eccepito dalla Procura generale nelle conclusioni, l’avv. OT ha dichiarato di non avere nulla da replicare.
La causa è quindi passata in decisione.
DIRITTO
In via pregiudiziale e dirimente deve essere scrutinata l’eccezione di inammissibilità del gravame in ragione dell’art. 180 c.g.c., opposto dalla Procura generale nelle memorie conclusionali, questione pregiudiziale comunque rilevabile d’ufficio (ex multis, Sez. II app. n.
269/2024, n.158/2024, n. 131/2023, n. 148/2022, n. 101/2022).
L’eccezione è fondata.
L’articolato procedurale costruito dal legislatore contabile per proporre i mezzi d’impugnazione prevede una prima fase, disciplinata dall’art.
178 del c.g.c., ove è previsto che: “Il termine per proporre l'appello, la revocazione, l'opposizione di terzo di cui all'articolo 200, comma 2, e il ricorso per cassazione è di sessanta giorni dalla notifica della sentenza, effettuata con le modalità di cui agli articoli 285 e 286 del codice di procedura civile. Indipendentemente dalla notificazione della sentenza, fatto salvo il caso in cui la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa o per nullità della notificazione degli atti di cui all'articolo 93, l'appello e la revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g), devono essere proposti, a pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza.”
Una seconda fase prevista, invece, al successivo art. 180 c.g.c. ove è stabilito che: “1. L'atto di impugnazione notificato deve essere depositato nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione, unitamente ad una copia della sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni. 2. E'
fatta salva la facoltà della parte di effettuare il deposito dell'atto, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione dell'atto si perfeziona per il notificante. 3. La parte che si avvale della facoltà di cui al comma 2 è tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario. In assenza di tale prova l'impugnazione è inammissibile”.
Il legislatore, dunque, ha strutturato il procedimento di proposizione delle impugnazioni, disponendo un duplice adempimento: la notificazione dell’atto impugnatorio, necessaria per instaurare il rapporto processuale con la controparte (art. 178 c.g.c.); il deposito, presso la segreteria della Sezione, dell’atto di impugnazione con una copia della sentenza e la prova delle eseguite notificazioni (art. 180 c.g.c.) Quest’ultimo adempimento, invece, è chiaramente finalizzato a investire della cognizione il giudice competente, e quindi a garantire la verifica della regolare instaurazione del contraddittorio processuale (in terminis, Corte conti, Sez. II app., n. 101/2022, n. 148/2022, n.158/2024, n.269/2024). La perentorietà di entrambi i termini (sia quello previsto per la proposizione dell’impugnazione che quello statuito per il deposito della prova dell’avvenuta notificazione) “si giustifica alla luce del fatto che la tempestiva notifica dell’atto d’appello e il tempestivo deposito costituiscono elementi della fattispecie complessa dalla quale scaturisce la valida instaurazione del rapporto processuale in grado d’appello (in termini Sez. II App.. n.154/2024, n.
131/2023, n. 328/2017; Sez III App n. 266/2022)” ( Sez. II app.n.158/2024).
Riguardo al termine previsto per il deposito della prova dell’avvenuta notificazione, questa Sezione, in un recente arresto giurisprudenziale, ha precisato che l’art. 180 c.g.c. “si scinde, tuttavia, in due tronconi: da un lato è previsto il deposito dell’atto notificato che deve avvenire, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dall’ultima notificazione
(comma 1), unitamente alla sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni; dall’altro, la facoltà per l’appellante di depositare l’atto d’appello per il quale il procedimento notificatorio è stato soltanto avviato (“sin dal momento in cui la notificazione dell'atto si perfeziona per il notificante”), con il deposito successivo della documentazione attestante l’avvenuto perfezionamento della notifica anche per il destinatario. Soltanto la mancanza di tale prova determina l’inammissibilità dell’impugnazione” ( II App. sentenza n. 221/2025).
Ebbene, l’appellante non ha osservato gli adempimenti procedurali innanzi richiamati.
Risulta dagli atti, infatti, che il sig. LE ha depositato l’atto d’appello presso la Segreteria della Sezione giurisdizionale sul sistema informatico “Giudico” mediante caricamento nell’apposita area
(“DAeD”) in data 17 gennaio 2025, ma dagli atti di causa non risulta che l’appellante abbia mai prodotto la prova dell’avvenuta notificazione dell’atto d’appello, così precludendo a questo giudice ogni possibilità di valutare non solo la corretta instaurazione del rapporto processuale ma anche la tempestività del gravame (sessanta giorni dalla notificazione della sentenza da parte della Procura regionale a mezzo posta elettronica certificata, in data 23 ottobre 2024).
L’inosservanza di tali adempimenti, dunque, per le ragioni innanzi esposte, impone a questo giudice di dichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione. Né può avere efficacia sanante la rituale costituzione della Procura generale ove si consideri che entrambi i termini, sia quello previsto dall’art. 178 c.g.c. che dall’art. 180 c.g.c.
sono perentori e sono stati previsti dal legislatore a pena di decadenza.
La definizione del giudizio attraverso la decisione di una questione pregiudiziale giustifica, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d’appello, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, nei termini di cui in motivazione,
- dichiara inammissibile l’appello;
- compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2026.
Il giudice relatore il Presidente
(dott.ssa Ida Contino) (dott.ssa Daniela Acanfora)
f.to digitalmente f.to digitalmente Depositata in Segreteria il P. Il Dirigente
(Dott. Massimo Biagi)
f.to digitalmente SENT. 68/2026 09 APRILE 2026 Il Funzionario Preposto LU IA