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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 11839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11839 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Angela Arena, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 23423/2021 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to in Napoli, Parte_1 C.F._1 alla Via Luigi Caldieri n. 63, presso lo studio dell'Avv. Alfonso Ferrara
( ; p.e.c.: dal quale è C.F._2 Email_1 rappr.to e difeso in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
- ATTORE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to in Napoli Napoli, Controparte_1 P.IVA_1 alla Via dei Mille n. 47, presso lo studio degli avv.ti Alessia Piscopo (C.F.:
p.e.c.: c. e EL ST (C.F. C.F._3 Email_2
; p.e.c.: , dai quali è rapp.ta e difesa, C.F._4 Email_3 in virtù di procura in calce all'atto di comparsa e costituzione
- CONVENUTA
NONCHÉ
HDI Assicurazioni S.p.A. (P.IVA: , in persona del l.r.p.t., sig. P.IVA_2
elett.te dom.ta in S. Maria a Vico (CE) alla via Panoramica n. 80, pres- CP_2 so lo studio dell'avv. Antonietta Friello (C.F.: ; p.e.c.: C.F._5 [...]
, dalla quale è rapp.ta e difesa in virtù di procura Email_4 in calce all'atto di comparsa e costituzione
-TERZA CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale ex art. 2054 c.c.
CONCLUSIONI: nelle note di udienza parte attrice ha concluso chiedendo :
b) accogliere in toto la domanda attorea;
c) dichiarare la responsabilità dell'evento a carico esclusivo del conducente il veicolo 1
di proprietà della Controparte_1
d) condannare la HDI Assicurazioni Spa, in persona del legale rapp.te pro- tempore, al pagamento della somma di €. 252.482,00, in favore del Sig. Parte_2
,
[...] oltre interessi e rivalutazione;
e) condannare la in proprio, al pagamento di eventuali Controparte_1 somme non poste a carico dell'istituto assicuratore;
f) condannare parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giu- dizio, come da nota specifica in atti, con attribuzione al procuratore antistatario.
Gli avv.ti Alessia Piscopo e EL ST, quali difensori della Parte_3 hanno cocluso chiedendo :
[...]
In via principale l'estromissione della dal presente giudizio;
in Controparte_1 via subordinata, il rigetto della domanda attorea così come formulata in quanto illegit- tima ed infondata, in ordine all'an ed al quantum debeatur. Con vittoria di spese, com- petenze ed onorari di causa. per HDI Assicurazioni S.p.A., l'avv. Antonietta Friello ha cocnluso chiedendo: il rigetto della domanda in quanto illegittima ed infondata, in ordine all'an ed al quan- tum debeatur alla luce delle contrastanti dichiarazioni testimoniali acquisite in corso di causa, nonché dalla documentazione probatoria versata in atti. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre CPA ed IVA come per legge ex art. 96 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, con- Parte_1 veniva in giudizio la in qualità di locatario del veicolo danneg- Controparte_1 giante, e HDI Assicurazioni S.p.a., quale compagnia assicurativa per la RCA, al fine di ottenerne la condanna, in solido tra di loro, dei danni patiti in occasione del sinistro lui occorso.
A sostegno dell'azione, l'attore così deduceva: che il giorno 15/10/2018, alle ore
15:30 circa, in Napoli, alla Via Raffaele Ruggiero, si trovava su di una scala, intento a compiere alcune opere di manutenzione al cancello di accesso alla proprietà " CP_1
, in una postazione “indicata con cartelli segnaletici e nastro bianco e rosso”;
[...] che, in quelle circostanze di luogo e di tempo, l'autocarro targato FN 366 EN, di pro-
2
prietà della ed assicurato per la RCA con la HDI Assicurazioni, Controparte_1 nell'effettuare manovra di retromarcia, urtava con la sua parte posteriore la scala occu- pata dall'istante; che siffatto scontro determinava la rovinosa caduta al suolo del Pt_4 narosa;
che, a seguito del sinistro, l'istante riportava lesioni alla persona che ne resero necessario l'accompagnamento presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “San Paolo” di
Napoli, ove gli veniva diagnosticata "Frattura bacino, frattura caviglia dx e sin, frattu- ra gomito sin, frattura apofisi traversa sin di L5, FLC reg. frontale” (cfr. referto di PS
n.3773872018- “documentazione medica” all. alla produzione attorea).
In definitiva, parte attrice concludeva così chiedendo: “in via preliminare esperi- re l'eventuale tentativo di conciliazione ex art. 185 I° comma c.p.c.; b) dichiarare per quanto di ragione la unica responsabile nella determinazione Controparte_1 dell'evento de quo;
c) condannare per l'effetto la HDI Ass.ni SpA in persona del legale rapp.te pro tempore, al risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni subiti e suben- di, patrimoniali e non, che, in applicazione delle Tabelle di Milano, in uso presso code- sta autorità, si quantificano in €. 356.327,00 per il danno biologico (40% relativo all'età di anni 23 con una personalizzazione max 25% in ragione della gravità delle le- sioni riportate pari ad €. 71.265,00), €. 8.910,00 per 60 giorni di ITT (ad €. 148,50 giornaliere) ed €. 6.682,50 per 90 giorni di ITP al 50% oltre alla rivalutazione moneta- ria ed agli interessi dal fatto al soddisfo, oltre le spese mediche e le spese per la rela- zione tecnica preventiva, nonchè le spese i diritti e gli onorari del giudizio, con attribu- zione al procuratore antistatario, ex art.93 c.p.c.”.
Si costituiva, così, in giudizio la la quale chiedeva il ri- Controparte_1 getto della domanda, poiché infondata, in fatto ed in diritto. La società convenuta chie- deva ed otteneva altresì la chiamata in giudizio della HDI Assicurazioni, per essere co- munque manlevata.
Dunque, depositava comparsa di costituzione e risposta, altresì, la HDI, la quale, in via preliminare, eccepiva la cessata materia del contendere, nonché la nullità dell'atto introduttivo ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c., per genericità del petitum e della causa petendi. Nel merito, poi, la compagnia assicurativa chiamata in giudizio, chiedeva il ri- getto della domanda, poiché infondata e, dunque, la condanna dell'attore a norma dell'art. 96 c.p.c.
2. Nel corso del giudizio: venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.; venivano escussi due testimoni e veniva espletata una consulenza tecni- ca d'ufficio, di tipo medico-legale, sulla persona di . Parte_1
3
3. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di cessata materia del conten- dere sollevata dalla compagnia convenuta, posto che la circostanza così come dedotta nella comparsa di costituzione e risposta, secondo cui, nel verbale di sommarie infor- mazioni redatto dagli agenti di Polizia del Commissariato P.S. della Questura Di Napoli, il abbia “dichiarato in merito al sinistro per cui si controverte di essere Parte_1 stato già risarcito dei danni subiti da parte di colui che ha causato il sinistro o dalla società proprietaria del veicolo”, sebbene opportunamente provata, risulta essere ante- riore all'introduzione del presente giudizio.
Ed invero, con la seconda memoria di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la HDI provvedeva a produrre in giudizio il verbale di sommarie informazioni datato
27.03.2019, documento questo, che non determinando un ampliamento del thema deci- dendum, posto che l'eccezione de qua veniva sollevata nella comparsa di costituzione in giudizio, deve ritenersi pienamente ammissibile.
Ebbene, nel verbale di sommarie informazioni il così dichiarava: Parte_1
“non mi riservo di agire nei confronti della persona che ha provocato il sinistro in quanto lo stesso, o la ditta per lui, ha provveduto già al risarcimento di tutti i danni, di- retti ed indiretti, subiti in occasione del sinistro de quo”.
Siffatta dichiarazione, essendo stata resa in data 19.03.2019, risulta essere ante- riore all'instaurazione del presente giudizio, avvenuta il 18.09.2020, di tal che non può essere ricondotta a quella “serie eterogenea di fattispecie caratterizzate dal soprag- giungere, nel corso del processo, di un evento di indole fattuale o processuale che eli- mina la posizione di contrasto tra le parti facendo venir meno la necessità di una pro- nuncia giudiziale sull'oggetto originario del processo, la quale diventa, in ragione di tale sopravvenienza, inutile o inattuale…”(Cass. civ., sez. U., 28 settembre 2000 n.
1048; Cass. civ., sez. I, 3 marzo 2006 n. 4714; Cass. civ., III, 31 agosto 2015 n. 17312), idonee, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, a determinare una pronuncia di cessata materia del contendere.
Va però rilevato che, la predetta dichiarazione, confermata e sottoscritta dall'odierno attore, risulta essere ricognitiva dell'intervenuto soddisfacimento del credi- to trovante fonte nell'illecito extracontrattuale verificatosi in data 15/10/2018 e, pertan- to, dell'intervenuta estinzione, per adempimento del debitore, del suo diritto di credito.
Pertanto, avendo il in sede di sommarie informazioni, reso una di- Parte_1 chiarazione contra se, la stessa deve essere qualificata, non già quale negozio unilaterale abdicativo del diritto di credito, così come dedotto dalla compagnia convenuta e, dun-
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que, sottoposto, ai fini della sua validità, ai rigorosi requisiti formali prescritti dalla leg- ge, bensì, alla stregua di una confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c. e, più segnata- mente, essendo stata resa, non già al debitore, bensì ad un terzo e, nello specifico, ad un pubblico ufficiale, la stessa, a norma dell'art. 2735 comma II c.c., è rimessa al libero apprezzamento del giudice.
Ed invero, “le dichiarazioni rese agli organi di polizia giudiziaria, ancorché non siano vincolanti in sede civile, costituiscono confessione stragiudiziale fatta ad un terzo che il giudice ha il potere-dovere di apprezzare liberamente (Cass. Sez. 3, 12/11/2024,
n. 29231, Rv. 673528 - 01).
Più segnatamente, ad avviso della Corte di Cassazione, “le dichiarazioni, a sé sfavorevoli, rese dalla persona offesa alla P.G. ed al P.M. nella fase delle indagini pre- liminari possono essere ricondotte nel novero della confessione stragiudiziale ed utiliz- zate ai fini della decisione in sede civile, poiché l'assenza, nell'ordinamento processuale vigente, di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova consente al giudi- ce di porre, alla base del proprio convincimento, anche prove cd. atipiche, quali, per
l'appunto, le risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari” (Cass. Sez. 2,
12/02/2021, n. 3689, Rv. 660319 - 01) e, anzi, così come pure è stato precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “le dichiarazioni rese agli organi di polizia giudiziaria, ancorché non siano vincolanti in sede civile, costituiscono confessione stragiudiziale fatta ad un terzo che il giudice ha il potere-dovere di apprezzare liberamente” (Cass.
Sez. 3, 12/11/2024, n. 29231, Rv. 673528 - 01) valutazione, questa, rimessa al libero apprezzamento del giudice “a cui compete, con valutazione non sindacabile in cassa- zione se adeguatamente motivata, stabilire la portata della dichiarazione rispetto al di- ritto fatto valere in giudizio” (Cass. Sez. L., 18/06/2020, n. 11898, Rv. 657978 - 01).
Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che il contenuto chiaro, specifico e circostanziato della dichiarazione con cui il ha riconosciuto il pagamento di Parte_1
“tutti i danni, diretti ed indiretti, subiti in occasione del sinistro”, permette al verbale di sommarie informazioni di assumere una elevata valenza probatoria circa l'infondatezza della domanda per l'intervenuto integrale risarcimento del danno, nonché della falsità delle circostanze dedotte da parte attrice nella ricostruzione della dinamica del sinistro per cui è causa.
Va, infatti, rilevato che il offriva tre diverse ricostruzioni della di- Parte_1 namica del sinistro lui occorso o, per meglio dire, dei motivi per cui lo stesso fosse pre- sente sui luoghi di causa.
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Ed invero, una prima versione dei fatti può essere evinta dal referto di PS
37738/2018, ove è possibile leggersi, tanto alla voce “motivo di accesso”, quanto a quella denominata “lesione traumatiche”, che il sinistro sub iudice veniva qualificato dall'odierno attore quale infortunio sul lavoro, salvo poi correggersi in sede di somma- rie informazioni, raccolte dal Commissariato S. Paolo di Napoli proprio allo scopo di ricostruire la dinamica dell'incidente sul lavoro, ove il allo scopo di rileva- Parte_1 re un errore nella redazione del referto di PS, così dichiarava: “mi sono recato ad Pt_5 no c/o un cantiere dove stava mio suocero, tale , per effettuare delle com- Persona_1 missioni con lui…per raggiungerlo salivo su di uno scaletto di tipo industriale che era lì appoggiato. Stavo sullo scaletto, quando improvvisamente mi sono- ritrovato- a terra perdendo completamente i sensi…La ricostruzione dell'incidente mi è stata raccontata successivamente da mio suocero che così mi riferiva: il furgone nel fare retromarcia andava ad urtare lo scaletto facendomi cadere a terra, da un'altezza di circa 10 metri”.
Nell'atto introduttivo del presente giudizio, invece, veniva ulteriormente ritratta- ta la ricostruzione della dinamica, posto che il al fine di giustificare la sua Parte_1 presenza sui luoghi di causa, affermava di trovarsi “su di una scala intento a compiere alcune opere di manutenzione al cancello di accesso alla proprietà " ". Controparte_1
Ebbene, la ripetuta e palese contraddittorietà rilevata tra le dichiarazioni stragiu- diziali rese a dei pubblici ufficiali dall'odierno attore e quanto dallo stesso affermato nell'atto di citazione, induce a dubitare che il sinistro per cui è causa ebbe effettivamen- te a verificarsi secondo le modalità descritte in citazione e ad attribuire valore predomi- nante alla confessione stragiudiziale resa in sede di sommarie informazioni.
Pertanto, in difetto di apposita querela di falso, neppure incidentale, volta a pri- vare di fidefacenza il verbale di sommarie informazioni rese alla PG, deve ritenersi pro- vato l'intervenuto integrale risarcimento del danno e, dunque, la domanda attorea va ri- gettata.
4. Quanto alla domanda formulata dalla HDI Ass.ni nei confronti dell'attore ex art. 96 c.p.c., occorre brevemente ricostruire l'interpretazione della giurisprudenza consolidata.
Invero, in tema di responsabilità processuale aggravata, la mera infondatezza dell'azione non costituisce circostanza da sola sufficiente ai fini dell'adozione di una pronuncia ex articolo 96 c.p.c., connessa ad ipotesi di abuso del diritto ad agire: e ciò in quanto agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è, infatti, condotta in sé automaticamente rimproverabile.
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In particolare, il riconoscimento della responsabilità aggravata esige sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipote- si di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'in- fondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cass. 2017/26515).
Come chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n.9912/2018,
“sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione proces- suale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla con- troparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarie- tà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsi- stenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”.
Pertanto, i presupposti per la configurazione della responsabilità processuale ag- gravata di cui all'articolo 96, comma 2, c.p.c., sono due: l'infondatezza della domanda giudiziale e l'aver agito in giudizio violando i canoni di normale prudenza.
Ebbene, nella vicenda in esame deve ritenersi soddisfatto il requisito oggettivo dell'infondatezza della domanda, nonché sussistente nella il presupposto soggettivo per il riconoscimento in capo all'attore di una responsabilità processuale.
Ed invero, avendo l'attore riconosciuto il pagamento di “tutti i danni, diretti ed indiretti, subiti in occasione del sinistro”, deve ritenersi provato il dolo del Parte_1 nell'incardinare il presente giudizio e, pertanto, la condotta tenuta da parte attrice merita di essere adeguatamente sanzionata ex art. 96, comma 3, с.р.с. con il pagamento di una somma, in favore della HDI Ass.ni, nonché in favore della equitativamente CP_1 determinata in euro 2.538,50, pari al 50% dell'importo delle spese processuali, in con- formità a quell'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, ad avviso del quale “in tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una “somma equi- tativamente determinata”, non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spe- se della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia”(Cass.,
20 novembre 2020, n. 26435).
5. Il rigetto della domanda attorea rende ultroneo l'esame della domanda formulata nei confronti della chiamata in causa.
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6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da disposi- tivo in relazione al valore della domanda e delle fasi processuali ai minimi tariffari.
7. Le spese di ctu vengono definitivamente poste in capo a Parte_1
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronuncian- do, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta, nel merito, la domanda attorea;
2. Condanna al pagamento in favore della Parte_1 CP_1 delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro € 14.598,00 oltre rimborso
[...] spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Alfon- so Ferrara, dichiaratosi antistatario;
3. Condanna al pagamento in favore della HDI Parte_1
Ass.ni delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro € 14.598,00 oltre CPA ed
IVA come per legge;
4. Condanna al pagamento ex art. 96 comma 3 c.p.c. Parte_1 di euro 2.538,50 (duemilacinquecentotrentotto/50) in favore della HDI Ass.ni, nonché della CP_1
5. Pone definitivamente a capo di le spese di ctu. Parte_1
Si HI .
Il Giudice
(dott. Angela Arena )
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Angela Arena, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 23423/2021 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to in Napoli, Parte_1 C.F._1 alla Via Luigi Caldieri n. 63, presso lo studio dell'Avv. Alfonso Ferrara
( ; p.e.c.: dal quale è C.F._2 Email_1 rappr.to e difeso in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
- ATTORE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to in Napoli Napoli, Controparte_1 P.IVA_1 alla Via dei Mille n. 47, presso lo studio degli avv.ti Alessia Piscopo (C.F.:
p.e.c.: c. e EL ST (C.F. C.F._3 Email_2
; p.e.c.: , dai quali è rapp.ta e difesa, C.F._4 Email_3 in virtù di procura in calce all'atto di comparsa e costituzione
- CONVENUTA
NONCHÉ
HDI Assicurazioni S.p.A. (P.IVA: , in persona del l.r.p.t., sig. P.IVA_2
elett.te dom.ta in S. Maria a Vico (CE) alla via Panoramica n. 80, pres- CP_2 so lo studio dell'avv. Antonietta Friello (C.F.: ; p.e.c.: C.F._5 [...]
, dalla quale è rapp.ta e difesa in virtù di procura Email_4 in calce all'atto di comparsa e costituzione
-TERZA CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale ex art. 2054 c.c.
CONCLUSIONI: nelle note di udienza parte attrice ha concluso chiedendo :
b) accogliere in toto la domanda attorea;
c) dichiarare la responsabilità dell'evento a carico esclusivo del conducente il veicolo 1
di proprietà della Controparte_1
d) condannare la HDI Assicurazioni Spa, in persona del legale rapp.te pro- tempore, al pagamento della somma di €. 252.482,00, in favore del Sig. Parte_2
,
[...] oltre interessi e rivalutazione;
e) condannare la in proprio, al pagamento di eventuali Controparte_1 somme non poste a carico dell'istituto assicuratore;
f) condannare parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giu- dizio, come da nota specifica in atti, con attribuzione al procuratore antistatario.
Gli avv.ti Alessia Piscopo e EL ST, quali difensori della Parte_3 hanno cocluso chiedendo :
[...]
In via principale l'estromissione della dal presente giudizio;
in Controparte_1 via subordinata, il rigetto della domanda attorea così come formulata in quanto illegit- tima ed infondata, in ordine all'an ed al quantum debeatur. Con vittoria di spese, com- petenze ed onorari di causa. per HDI Assicurazioni S.p.A., l'avv. Antonietta Friello ha cocnluso chiedendo: il rigetto della domanda in quanto illegittima ed infondata, in ordine all'an ed al quan- tum debeatur alla luce delle contrastanti dichiarazioni testimoniali acquisite in corso di causa, nonché dalla documentazione probatoria versata in atti. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre CPA ed IVA come per legge ex art. 96 c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, con- Parte_1 veniva in giudizio la in qualità di locatario del veicolo danneg- Controparte_1 giante, e HDI Assicurazioni S.p.a., quale compagnia assicurativa per la RCA, al fine di ottenerne la condanna, in solido tra di loro, dei danni patiti in occasione del sinistro lui occorso.
A sostegno dell'azione, l'attore così deduceva: che il giorno 15/10/2018, alle ore
15:30 circa, in Napoli, alla Via Raffaele Ruggiero, si trovava su di una scala, intento a compiere alcune opere di manutenzione al cancello di accesso alla proprietà " CP_1
, in una postazione “indicata con cartelli segnaletici e nastro bianco e rosso”;
[...] che, in quelle circostanze di luogo e di tempo, l'autocarro targato FN 366 EN, di pro-
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prietà della ed assicurato per la RCA con la HDI Assicurazioni, Controparte_1 nell'effettuare manovra di retromarcia, urtava con la sua parte posteriore la scala occu- pata dall'istante; che siffatto scontro determinava la rovinosa caduta al suolo del Pt_4 narosa;
che, a seguito del sinistro, l'istante riportava lesioni alla persona che ne resero necessario l'accompagnamento presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “San Paolo” di
Napoli, ove gli veniva diagnosticata "Frattura bacino, frattura caviglia dx e sin, frattu- ra gomito sin, frattura apofisi traversa sin di L5, FLC reg. frontale” (cfr. referto di PS
n.3773872018- “documentazione medica” all. alla produzione attorea).
In definitiva, parte attrice concludeva così chiedendo: “in via preliminare esperi- re l'eventuale tentativo di conciliazione ex art. 185 I° comma c.p.c.; b) dichiarare per quanto di ragione la unica responsabile nella determinazione Controparte_1 dell'evento de quo;
c) condannare per l'effetto la HDI Ass.ni SpA in persona del legale rapp.te pro tempore, al risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni subiti e suben- di, patrimoniali e non, che, in applicazione delle Tabelle di Milano, in uso presso code- sta autorità, si quantificano in €. 356.327,00 per il danno biologico (40% relativo all'età di anni 23 con una personalizzazione max 25% in ragione della gravità delle le- sioni riportate pari ad €. 71.265,00), €. 8.910,00 per 60 giorni di ITT (ad €. 148,50 giornaliere) ed €. 6.682,50 per 90 giorni di ITP al 50% oltre alla rivalutazione moneta- ria ed agli interessi dal fatto al soddisfo, oltre le spese mediche e le spese per la rela- zione tecnica preventiva, nonchè le spese i diritti e gli onorari del giudizio, con attribu- zione al procuratore antistatario, ex art.93 c.p.c.”.
Si costituiva, così, in giudizio la la quale chiedeva il ri- Controparte_1 getto della domanda, poiché infondata, in fatto ed in diritto. La società convenuta chie- deva ed otteneva altresì la chiamata in giudizio della HDI Assicurazioni, per essere co- munque manlevata.
Dunque, depositava comparsa di costituzione e risposta, altresì, la HDI, la quale, in via preliminare, eccepiva la cessata materia del contendere, nonché la nullità dell'atto introduttivo ai sensi degli artt. 163 e 164 c.p.c., per genericità del petitum e della causa petendi. Nel merito, poi, la compagnia assicurativa chiamata in giudizio, chiedeva il ri- getto della domanda, poiché infondata e, dunque, la condanna dell'attore a norma dell'art. 96 c.p.c.
2. Nel corso del giudizio: venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.; venivano escussi due testimoni e veniva espletata una consulenza tecni- ca d'ufficio, di tipo medico-legale, sulla persona di . Parte_1
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3. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di cessata materia del conten- dere sollevata dalla compagnia convenuta, posto che la circostanza così come dedotta nella comparsa di costituzione e risposta, secondo cui, nel verbale di sommarie infor- mazioni redatto dagli agenti di Polizia del Commissariato P.S. della Questura Di Napoli, il abbia “dichiarato in merito al sinistro per cui si controverte di essere Parte_1 stato già risarcito dei danni subiti da parte di colui che ha causato il sinistro o dalla società proprietaria del veicolo”, sebbene opportunamente provata, risulta essere ante- riore all'introduzione del presente giudizio.
Ed invero, con la seconda memoria di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la HDI provvedeva a produrre in giudizio il verbale di sommarie informazioni datato
27.03.2019, documento questo, che non determinando un ampliamento del thema deci- dendum, posto che l'eccezione de qua veniva sollevata nella comparsa di costituzione in giudizio, deve ritenersi pienamente ammissibile.
Ebbene, nel verbale di sommarie informazioni il così dichiarava: Parte_1
“non mi riservo di agire nei confronti della persona che ha provocato il sinistro in quanto lo stesso, o la ditta per lui, ha provveduto già al risarcimento di tutti i danni, di- retti ed indiretti, subiti in occasione del sinistro de quo”.
Siffatta dichiarazione, essendo stata resa in data 19.03.2019, risulta essere ante- riore all'instaurazione del presente giudizio, avvenuta il 18.09.2020, di tal che non può essere ricondotta a quella “serie eterogenea di fattispecie caratterizzate dal soprag- giungere, nel corso del processo, di un evento di indole fattuale o processuale che eli- mina la posizione di contrasto tra le parti facendo venir meno la necessità di una pro- nuncia giudiziale sull'oggetto originario del processo, la quale diventa, in ragione di tale sopravvenienza, inutile o inattuale…”(Cass. civ., sez. U., 28 settembre 2000 n.
1048; Cass. civ., sez. I, 3 marzo 2006 n. 4714; Cass. civ., III, 31 agosto 2015 n. 17312), idonee, ad avviso della giurisprudenza di legittimità, a determinare una pronuncia di cessata materia del contendere.
Va però rilevato che, la predetta dichiarazione, confermata e sottoscritta dall'odierno attore, risulta essere ricognitiva dell'intervenuto soddisfacimento del credi- to trovante fonte nell'illecito extracontrattuale verificatosi in data 15/10/2018 e, pertan- to, dell'intervenuta estinzione, per adempimento del debitore, del suo diritto di credito.
Pertanto, avendo il in sede di sommarie informazioni, reso una di- Parte_1 chiarazione contra se, la stessa deve essere qualificata, non già quale negozio unilaterale abdicativo del diritto di credito, così come dedotto dalla compagnia convenuta e, dun-
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que, sottoposto, ai fini della sua validità, ai rigorosi requisiti formali prescritti dalla leg- ge, bensì, alla stregua di una confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c. e, più segnata- mente, essendo stata resa, non già al debitore, bensì ad un terzo e, nello specifico, ad un pubblico ufficiale, la stessa, a norma dell'art. 2735 comma II c.c., è rimessa al libero apprezzamento del giudice.
Ed invero, “le dichiarazioni rese agli organi di polizia giudiziaria, ancorché non siano vincolanti in sede civile, costituiscono confessione stragiudiziale fatta ad un terzo che il giudice ha il potere-dovere di apprezzare liberamente (Cass. Sez. 3, 12/11/2024,
n. 29231, Rv. 673528 - 01).
Più segnatamente, ad avviso della Corte di Cassazione, “le dichiarazioni, a sé sfavorevoli, rese dalla persona offesa alla P.G. ed al P.M. nella fase delle indagini pre- liminari possono essere ricondotte nel novero della confessione stragiudiziale ed utiliz- zate ai fini della decisione in sede civile, poiché l'assenza, nell'ordinamento processuale vigente, di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova consente al giudi- ce di porre, alla base del proprio convincimento, anche prove cd. atipiche, quali, per
l'appunto, le risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari” (Cass. Sez. 2,
12/02/2021, n. 3689, Rv. 660319 - 01) e, anzi, così come pure è stato precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “le dichiarazioni rese agli organi di polizia giudiziaria, ancorché non siano vincolanti in sede civile, costituiscono confessione stragiudiziale fatta ad un terzo che il giudice ha il potere-dovere di apprezzare liberamente” (Cass.
Sez. 3, 12/11/2024, n. 29231, Rv. 673528 - 01) valutazione, questa, rimessa al libero apprezzamento del giudice “a cui compete, con valutazione non sindacabile in cassa- zione se adeguatamente motivata, stabilire la portata della dichiarazione rispetto al di- ritto fatto valere in giudizio” (Cass. Sez. L., 18/06/2020, n. 11898, Rv. 657978 - 01).
Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che il contenuto chiaro, specifico e circostanziato della dichiarazione con cui il ha riconosciuto il pagamento di Parte_1
“tutti i danni, diretti ed indiretti, subiti in occasione del sinistro”, permette al verbale di sommarie informazioni di assumere una elevata valenza probatoria circa l'infondatezza della domanda per l'intervenuto integrale risarcimento del danno, nonché della falsità delle circostanze dedotte da parte attrice nella ricostruzione della dinamica del sinistro per cui è causa.
Va, infatti, rilevato che il offriva tre diverse ricostruzioni della di- Parte_1 namica del sinistro lui occorso o, per meglio dire, dei motivi per cui lo stesso fosse pre- sente sui luoghi di causa.
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Ed invero, una prima versione dei fatti può essere evinta dal referto di PS
37738/2018, ove è possibile leggersi, tanto alla voce “motivo di accesso”, quanto a quella denominata “lesione traumatiche”, che il sinistro sub iudice veniva qualificato dall'odierno attore quale infortunio sul lavoro, salvo poi correggersi in sede di somma- rie informazioni, raccolte dal Commissariato S. Paolo di Napoli proprio allo scopo di ricostruire la dinamica dell'incidente sul lavoro, ove il allo scopo di rileva- Parte_1 re un errore nella redazione del referto di PS, così dichiarava: “mi sono recato ad Pt_5 no c/o un cantiere dove stava mio suocero, tale , per effettuare delle com- Persona_1 missioni con lui…per raggiungerlo salivo su di uno scaletto di tipo industriale che era lì appoggiato. Stavo sullo scaletto, quando improvvisamente mi sono- ritrovato- a terra perdendo completamente i sensi…La ricostruzione dell'incidente mi è stata raccontata successivamente da mio suocero che così mi riferiva: il furgone nel fare retromarcia andava ad urtare lo scaletto facendomi cadere a terra, da un'altezza di circa 10 metri”.
Nell'atto introduttivo del presente giudizio, invece, veniva ulteriormente ritratta- ta la ricostruzione della dinamica, posto che il al fine di giustificare la sua Parte_1 presenza sui luoghi di causa, affermava di trovarsi “su di una scala intento a compiere alcune opere di manutenzione al cancello di accesso alla proprietà " ". Controparte_1
Ebbene, la ripetuta e palese contraddittorietà rilevata tra le dichiarazioni stragiu- diziali rese a dei pubblici ufficiali dall'odierno attore e quanto dallo stesso affermato nell'atto di citazione, induce a dubitare che il sinistro per cui è causa ebbe effettivamen- te a verificarsi secondo le modalità descritte in citazione e ad attribuire valore predomi- nante alla confessione stragiudiziale resa in sede di sommarie informazioni.
Pertanto, in difetto di apposita querela di falso, neppure incidentale, volta a pri- vare di fidefacenza il verbale di sommarie informazioni rese alla PG, deve ritenersi pro- vato l'intervenuto integrale risarcimento del danno e, dunque, la domanda attorea va ri- gettata.
4. Quanto alla domanda formulata dalla HDI Ass.ni nei confronti dell'attore ex art. 96 c.p.c., occorre brevemente ricostruire l'interpretazione della giurisprudenza consolidata.
Invero, in tema di responsabilità processuale aggravata, la mera infondatezza dell'azione non costituisce circostanza da sola sufficiente ai fini dell'adozione di una pronuncia ex articolo 96 c.p.c., connessa ad ipotesi di abuso del diritto ad agire: e ciò in quanto agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è, infatti, condotta in sé automaticamente rimproverabile.
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In particolare, il riconoscimento della responsabilità aggravata esige sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipote- si di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'in- fondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cass. 2017/26515).
Come chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n.9912/2018,
“sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione proces- suale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla con- troparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarie- tà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsi- stenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”.
Pertanto, i presupposti per la configurazione della responsabilità processuale ag- gravata di cui all'articolo 96, comma 2, c.p.c., sono due: l'infondatezza della domanda giudiziale e l'aver agito in giudizio violando i canoni di normale prudenza.
Ebbene, nella vicenda in esame deve ritenersi soddisfatto il requisito oggettivo dell'infondatezza della domanda, nonché sussistente nella il presupposto soggettivo per il riconoscimento in capo all'attore di una responsabilità processuale.
Ed invero, avendo l'attore riconosciuto il pagamento di “tutti i danni, diretti ed indiretti, subiti in occasione del sinistro”, deve ritenersi provato il dolo del Parte_1 nell'incardinare il presente giudizio e, pertanto, la condotta tenuta da parte attrice merita di essere adeguatamente sanzionata ex art. 96, comma 3, с.р.с. con il pagamento di una somma, in favore della HDI Ass.ni, nonché in favore della equitativamente CP_1 determinata in euro 2.538,50, pari al 50% dell'importo delle spese processuali, in con- formità a quell'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, ad avviso del quale “in tema di responsabilità processuale aggravata, l'art. 96, comma 3, c.p.c., nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una “somma equi- tativamente determinata”, non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spe- se della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia”(Cass.,
20 novembre 2020, n. 26435).
5. Il rigetto della domanda attorea rende ultroneo l'esame della domanda formulata nei confronti della chiamata in causa.
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6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da disposi- tivo in relazione al valore della domanda e delle fasi processuali ai minimi tariffari.
7. Le spese di ctu vengono definitivamente poste in capo a Parte_1
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[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronuncian- do, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta, nel merito, la domanda attorea;
2. Condanna al pagamento in favore della Parte_1 CP_1 delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro € 14.598,00 oltre rimborso
[...] spese generali, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Alfon- so Ferrara, dichiaratosi antistatario;
3. Condanna al pagamento in favore della HDI Parte_1
Ass.ni delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro € 14.598,00 oltre CPA ed
IVA come per legge;
4. Condanna al pagamento ex art. 96 comma 3 c.p.c. Parte_1 di euro 2.538,50 (duemilacinquecentotrentotto/50) in favore della HDI Ass.ni, nonché della CP_1
5. Pone definitivamente a capo di le spese di ctu. Parte_1
Si HI .
Il Giudice
(dott. Angela Arena )
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