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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/10/2025, n. 5789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5789 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa AN ZO presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. CO IL UI CI consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4324 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa all'udienza del giorno 10/10/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), con gli avvocati Parte_1 P.IVA_1 Enrico Attanasio e Jacopo Celesia, nel cui studio in Roma Via San Nicola da Tolentino 67 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._1
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello contro la ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 4/8/2020 del Tribunale di Rieti.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con ricorso ritualmente pag. 1 di 5 depositato e notificato la premesso di avere affidato a Parte_1
– qualificatasi come professionista attiva nel settore della Controparte_1 comunicazione e del marketing - alcune attività di consulenza e traduzione propedeutiche all'apertura della in Milano, Parte_2 Piazza Cordusio n. 3, concordando un corrispettivo di €12.000,00 netti, che dette attività erano state completate nel corso dei primi mesi del 2018, che per un mero errore contabile il suddetto corrispettivo era stato pagato due volte e che si trattava di una tipica ipotesi di indebito oggettivo, chiedeva accertarsi e dichiararsi il proprio diritto di ripetere ex art. 2033 c.c. quanto indebitamente prestato e, per l'effetto, condannarsi la resistente a restituirle l'importo di €12.624,00, oltre interessi dal dovuto al saldo.
regolarmente evocata in giudizio, non si costituiva Controparte_1 ed era, pertanto, dichiarata contumace all'udienza del 17.12.2019. Il fascicolo, di natura documentale, era trattenuto in decisione all'udienza del 14.07.2020, svoltasi mediante collegamento da remoto ex art. 83, VII co., lett. f) D.L. n. 18 del 17.03.2020, come da provvedimento del Tribunale in data 26.06.2020.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha rigettato la domanda e dichiarato nulla a provvedere sulle spese.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Tanto premesso, la domanda deve essere respinta, essendo rimasta sfornita di prova. In proposito, per giurisprudenza costante “Nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, mediante presunzioni”. (Cass. 13 novembre 2003, n.1146; Cass. 10 novembre 2010, n.22872) o anche mediante testimoni (Cass. 9 agosto 2010, n.18483). In applicazione delle sopra indicate coordinate ermeneutiche gravava, allora, su parte attrice l'onere di provare il fatto positivo dell'avvenuto pagamento. Tuttavia, la difesa della si è limitata a produrre in Parte_1 giudizio le “contabili” (oltre tutto, prive di traduzione in italiano) dei mandati di bonifico disposti in favore della destinataria Controparte_1 A tal riguardo, per giurisprudenza, con riguardo ad obbligazioni per somma di denaro che devono (come pacificamente nella specie) essere adempiute al domicilio del creditore, il pagamento - ove effettuabile tramite banca - si esaurisce con la liberazione dell'obbligato, solo quando la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto e non anche quando (e per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria banca l'ordine di bonifico e questa abbia pur dichiarato di avervi pag. 2 di 5 dato corso (Cass. civ., Sez. I, n. 149/03; nn. 4205, 4910/82), all'uopo non essendo censurabile neppure il mancato accoglimento dell'istanza di esibizione da rivolgersi agli istituti di credito interessati (nella specie, peraltro, neppure avanzata), atteso che l'esibizione, ex art. 210 c.p.c. non può essere ordinata, allorché l'istante avrebbe potuto di propria iniziativa acquisire la correlativa documentazione (cfr. Cass. n. 9514/1999). Applicando le sopra richiamate coordinate ermeneutiche alla presente fattispecie, il mero deposito delle “contabili” (prive, come si accennava poc'anzi, financo di traduzione in italiano) degli ordini impartiti alla banca di eseguire i bonifici non appare idoneo a fornire la prova che le relative somme siano materialmente pervenute nella disponibilità della resistente, circostanza di cui avrebbe potuto agevolmente Parte_1 accertarsi, richiedendo idonea documentazione all'istituto di credito. Non vi è, in sostanza, prova certa del pagamento in questione, elemento ancor più rilevante ove si consideri la contumacia di parte resistente – condotta che, come noto, non implica non contestazione, ma costituisce mera strategia processuale – e tenuto conto, altresì, del fatto che non vi è prova alcuna che il documento denominato “nota di credito”, pure prodotto da parte ricorrente, provenga effettivamente dalla sig.ra CP_1 Ne segue l'inevitabile reiezione delle domande avanzate da parte ricorrente, le stesse essendo rimaste sfornite di prova. Non luogo a provvedere sulle spese di lite, nessuno essendosi costituito per parte resistente.”
§ 3. – Ha proposto appello Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, e previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria, in accoglimento del presente appello e in riforma dell'Ordinanza ex articolo 702 ter c.p.c. resa dal Tribunale di Rieti (R.G. 658/2019 – Sezione Civile – Dott. Gianluca Morabito) il 4 agosto 2020, così giudicare: A. NEL MERITO - 1. Riformare l'Ordinanza ex articolo 702 ter c.p.c. resa dal Tribunale di Rieti (R.G. 658/2019 – Sezione Civile – Dott. Gianluca Morabito) il 4 agosto 2020 e, per l'effetto, accogliere le domande, eccezioni e conclusioni svolte da nel giudizio di primo grado e, pertanto, accertare e Controparte_2 dichiarare il diritto di alla ripetizione, ai sensi e per gli Parte_1 effetti dell'articolo 2033 c.c., ovvero, in subordine, dell'articolo 2041 c.c., ovvero, in ulteriore subordine, dell'articolo 2043 c.c., dell'importo di € 12.624,00 (Euro-dodicimilaseicentoventiquattro/00), oltre interessi dal dovuto al saldo, in quanto indebitamente corrisposto alla Sig.ra CP_1 per tutte le ragioni in fatto e in diritto esposte in atti e, per l'effetto,
[...] condannare la Sig.ra al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
del predetto importo di € 12.624,00 Parte_1
(Eurododicimilaseicentoventiquattro/00), oltre agli interessi al tasso di pag. 3 di 5 legge dal dovuto al saldo, nonché alla rivalutazione monetaria.
2. In ogni caso, accertare e dichiarare il diritto di alla Parte_1 ripetizione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2033 c.c., ovvero, in subordine, dell'articolo 2041 c.c., ovvero, in ulteriore subordine, dell'articolo 2043 c.c., dell'importo di € 12.624,00 (Eurododicimilaseicentoventiquattro/00), oltre interessi dal dovuto al saldo, in quanto indebitamente corrisposto alla Sig.ra per tutte le Controparte_1 ragioni in fatto e in diritto esposte nel presente atto e, per l'effetto, condannare la Sig.ra al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
del predetto importo di € 12.624,00 (Euro- Parte_1 dodicimilaseicentoventiquattro/00), oltre agli interessi al tasso di legge dal dovuto al saldo, nonché alla rivalutazione monetaria.
3. Rigettare integralmente tutte le eventuali domande, istanze, eccezioni e conclusioni che dovessero essere formulate dalla Sig.ra nei confronti di Controparte_1
assolvendo da ogni avversa Parte_1 Parte_1 domanda e/o pretesa. B. IN OGNI CASO 4. Condannare la Sig.ra CP_1 al pagamento in favore di delle spese e
[...] Parte_1 competenze di entrambi i gradi del presente giudizio, incluse IVA, CPA, accessori di legge e successive occorrende.”.
Dichiarata la contumacia di , la causa, pure di Controparte_1 risalente iscrizione a ruolo, veniva assegnata a questo collegio con decreto del 1/4/2025, che provvedeva anche al mutamento del rito con la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c..
All'udienza del 3/10/2025, fissata per tale discussione, tuttavia, le parti non comparivano e la causa era rinviata ex art. 309 c.p.c. alla odierna udienza, alla quale pure non compariva.
La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione senza termini per i provvedimenti previsti dall'art. 309 c.p.c..
Osserva il Collegio che la mancata comparizione delle parti per due udienze successive determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, come stabilito dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 2008.
A norma dell'art. 310 quarto comma c.p.c. le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della contumace Parte_1 CP_1
, contro la ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 4/8/2020 resa tra le
[...] parti dal Tribunale di Rieti, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
pag. 4 di 5 – dichiara l'estinzione del processo;
– spese a carico delle parti che le hanno anticipate;
Così deciso in Roma il giorno 10/10/2025.
L'estensore Il presidente
CO IL UI CI AN ZO
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE così composta:
dr.ssa AN ZO presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. CO IL UI CI consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4324 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, decisa all'udienza del giorno 10/10/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), con gli avvocati Parte_1 P.IVA_1 Enrico Attanasio e Jacopo Celesia, nel cui studio in Roma Via San Nicola da Tolentino 67 è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
(C.F. ); Controparte_1 C.F._1
PARTE APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello contro la ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 4/8/2020 del Tribunale di Rieti.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con ricorso ritualmente pag. 1 di 5 depositato e notificato la premesso di avere affidato a Parte_1
– qualificatasi come professionista attiva nel settore della Controparte_1 comunicazione e del marketing - alcune attività di consulenza e traduzione propedeutiche all'apertura della in Milano, Parte_2 Piazza Cordusio n. 3, concordando un corrispettivo di €12.000,00 netti, che dette attività erano state completate nel corso dei primi mesi del 2018, che per un mero errore contabile il suddetto corrispettivo era stato pagato due volte e che si trattava di una tipica ipotesi di indebito oggettivo, chiedeva accertarsi e dichiararsi il proprio diritto di ripetere ex art. 2033 c.c. quanto indebitamente prestato e, per l'effetto, condannarsi la resistente a restituirle l'importo di €12.624,00, oltre interessi dal dovuto al saldo.
regolarmente evocata in giudizio, non si costituiva Controparte_1 ed era, pertanto, dichiarata contumace all'udienza del 17.12.2019. Il fascicolo, di natura documentale, era trattenuto in decisione all'udienza del 14.07.2020, svoltasi mediante collegamento da remoto ex art. 83, VII co., lett. f) D.L. n. 18 del 17.03.2020, come da provvedimento del Tribunale in data 26.06.2020.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha rigettato la domanda e dichiarato nulla a provvedere sulle spese.
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Tanto premesso, la domanda deve essere respinta, essendo rimasta sfornita di prova. In proposito, per giurisprudenza costante “Nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, mediante presunzioni”. (Cass. 13 novembre 2003, n.1146; Cass. 10 novembre 2010, n.22872) o anche mediante testimoni (Cass. 9 agosto 2010, n.18483). In applicazione delle sopra indicate coordinate ermeneutiche gravava, allora, su parte attrice l'onere di provare il fatto positivo dell'avvenuto pagamento. Tuttavia, la difesa della si è limitata a produrre in Parte_1 giudizio le “contabili” (oltre tutto, prive di traduzione in italiano) dei mandati di bonifico disposti in favore della destinataria Controparte_1 A tal riguardo, per giurisprudenza, con riguardo ad obbligazioni per somma di denaro che devono (come pacificamente nella specie) essere adempiute al domicilio del creditore, il pagamento - ove effettuabile tramite banca - si esaurisce con la liberazione dell'obbligato, solo quando la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto e non anche quando (e per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria banca l'ordine di bonifico e questa abbia pur dichiarato di avervi pag. 2 di 5 dato corso (Cass. civ., Sez. I, n. 149/03; nn. 4205, 4910/82), all'uopo non essendo censurabile neppure il mancato accoglimento dell'istanza di esibizione da rivolgersi agli istituti di credito interessati (nella specie, peraltro, neppure avanzata), atteso che l'esibizione, ex art. 210 c.p.c. non può essere ordinata, allorché l'istante avrebbe potuto di propria iniziativa acquisire la correlativa documentazione (cfr. Cass. n. 9514/1999). Applicando le sopra richiamate coordinate ermeneutiche alla presente fattispecie, il mero deposito delle “contabili” (prive, come si accennava poc'anzi, financo di traduzione in italiano) degli ordini impartiti alla banca di eseguire i bonifici non appare idoneo a fornire la prova che le relative somme siano materialmente pervenute nella disponibilità della resistente, circostanza di cui avrebbe potuto agevolmente Parte_1 accertarsi, richiedendo idonea documentazione all'istituto di credito. Non vi è, in sostanza, prova certa del pagamento in questione, elemento ancor più rilevante ove si consideri la contumacia di parte resistente – condotta che, come noto, non implica non contestazione, ma costituisce mera strategia processuale – e tenuto conto, altresì, del fatto che non vi è prova alcuna che il documento denominato “nota di credito”, pure prodotto da parte ricorrente, provenga effettivamente dalla sig.ra CP_1 Ne segue l'inevitabile reiezione delle domande avanzate da parte ricorrente, le stesse essendo rimaste sfornite di prova. Non luogo a provvedere sulle spese di lite, nessuno essendosi costituito per parte resistente.”
§ 3. – Ha proposto appello Parte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, e previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria, in accoglimento del presente appello e in riforma dell'Ordinanza ex articolo 702 ter c.p.c. resa dal Tribunale di Rieti (R.G. 658/2019 – Sezione Civile – Dott. Gianluca Morabito) il 4 agosto 2020, così giudicare: A. NEL MERITO - 1. Riformare l'Ordinanza ex articolo 702 ter c.p.c. resa dal Tribunale di Rieti (R.G. 658/2019 – Sezione Civile – Dott. Gianluca Morabito) il 4 agosto 2020 e, per l'effetto, accogliere le domande, eccezioni e conclusioni svolte da nel giudizio di primo grado e, pertanto, accertare e Controparte_2 dichiarare il diritto di alla ripetizione, ai sensi e per gli Parte_1 effetti dell'articolo 2033 c.c., ovvero, in subordine, dell'articolo 2041 c.c., ovvero, in ulteriore subordine, dell'articolo 2043 c.c., dell'importo di € 12.624,00 (Euro-dodicimilaseicentoventiquattro/00), oltre interessi dal dovuto al saldo, in quanto indebitamente corrisposto alla Sig.ra CP_1 per tutte le ragioni in fatto e in diritto esposte in atti e, per l'effetto,
[...] condannare la Sig.ra al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
del predetto importo di € 12.624,00 Parte_1
(Eurododicimilaseicentoventiquattro/00), oltre agli interessi al tasso di pag. 3 di 5 legge dal dovuto al saldo, nonché alla rivalutazione monetaria.
2. In ogni caso, accertare e dichiarare il diritto di alla Parte_1 ripetizione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2033 c.c., ovvero, in subordine, dell'articolo 2041 c.c., ovvero, in ulteriore subordine, dell'articolo 2043 c.c., dell'importo di € 12.624,00 (Eurododicimilaseicentoventiquattro/00), oltre interessi dal dovuto al saldo, in quanto indebitamente corrisposto alla Sig.ra per tutte le Controparte_1 ragioni in fatto e in diritto esposte nel presente atto e, per l'effetto, condannare la Sig.ra al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
del predetto importo di € 12.624,00 (Euro- Parte_1 dodicimilaseicentoventiquattro/00), oltre agli interessi al tasso di legge dal dovuto al saldo, nonché alla rivalutazione monetaria.
3. Rigettare integralmente tutte le eventuali domande, istanze, eccezioni e conclusioni che dovessero essere formulate dalla Sig.ra nei confronti di Controparte_1
assolvendo da ogni avversa Parte_1 Parte_1 domanda e/o pretesa. B. IN OGNI CASO 4. Condannare la Sig.ra CP_1 al pagamento in favore di delle spese e
[...] Parte_1 competenze di entrambi i gradi del presente giudizio, incluse IVA, CPA, accessori di legge e successive occorrende.”.
Dichiarata la contumacia di , la causa, pure di Controparte_1 risalente iscrizione a ruolo, veniva assegnata a questo collegio con decreto del 1/4/2025, che provvedeva anche al mutamento del rito con la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c..
All'udienza del 3/10/2025, fissata per tale discussione, tuttavia, le parti non comparivano e la causa era rinviata ex art. 309 c.p.c. alla odierna udienza, alla quale pure non compariva.
La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione senza termini per i provvedimenti previsti dall'art. 309 c.p.c..
Osserva il Collegio che la mancata comparizione delle parti per due udienze successive determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, come stabilito dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 2008.
A norma dell'art. 310 quarto comma c.p.c. le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della contumace Parte_1 CP_1
, contro la ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 4/8/2020 resa tra le
[...] parti dal Tribunale di Rieti, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
pag. 4 di 5 – dichiara l'estinzione del processo;
– spese a carico delle parti che le hanno anticipate;
Così deciso in Roma il giorno 10/10/2025.
L'estensore Il presidente
CO IL UI CI AN ZO
pag. 5 di 5