Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 13/06/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valentina Vecchietti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1569/2023 promossa da:
(C.F. ) (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
), rappresentate e difese dall'avv. MEZZACAPO DANIELE (CF
[...] CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliate in CORSO DELLA REPUBBLICA N. 108 47121 FORLI' presso il difensore avv. MEZZACAPO DANIELE
ATTRICI
contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
BELEFFI MASSIMO (CF ), elettivamente domiciliati in VIA BRUNI N. 1 C.F._4
FORLÌ presso il difensore avv. BELEFFI MASSIMO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per le attrici:
aver adottato tutte le misure raccomandate dalle Linee Guida in uso, volte alla contenzione e prevenzione degli eventi sentinella come le cadute del paziente dal letto soprattutto quado questi appaia in stato confusionale ed in grave decadimento cognitivo, così arrecando un drastico aggravamento delle già complesse condizioni di salute del sig. che si trovava ricoverato Parte_3
nell'occorso presso la struttura Villa Serena di Ospedali Privati di Forlì, con sede in Via del
Camaldolino n. 8;
Conseguentemente, condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, a risarcire il danno biologico permanente patito dal Sig. , iure hereditatis, così Parte_3
come quantificato nella relazione medico-legale prodotta in atti (cfr. doc. 32 ed acquisita dalla cancelleria dal fasc. telem. n. 3840/19 r.g.) e dunque nella misura pari ad € 84.138,00 e ciò tenuto conto che la valutazione di cui alla Consulenza Tecnica d'Ufficio (cfr. doc. 32) esprimeva un giudizio a mero fine conciliativo, o comunque nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia.
In ogni caso con vittoria di spese, compensi per avvocato ed accessori di legge.
Per la convenuta:
La difesa di rassegna le seguenti conclusioni: Controparte_2
voglia I'Ill.mo Tribunale di Forlì:
- accertare che, nei fatti in contestazione, nessuna responsabilità è ascrivibile ad Controparte_2
respingere, conseguente, ogni richiesta risarcitoria spiegata nei suoi riguardi.
[...]
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le sig.re e (di seguito anche “le attrici”) citavano in giudizio la società Parte_1 Parte_2
(di seguito anche “la convenuta”) per sentire accertata e dichiarata la Controparte_3
responsabilità della convenuta medesima per non aver adottato tutte le misure raccomandate dalle
Linee Guida in uso, volte alla contenzione e prevenzione degli eventi sentinella come le cadute del paziente dal letto, così arrecando un drastico aggravamento delle già complesse condizioni di salute del Sig. che si trovava ricoverato nell'occorso presso la struttura Villa Serena di Forlì e Parte_3
conseguentemente, condannata la convenuta a risarcire il danno biologico permanente patito dal Sig.
, iure hereditatis, così come quantificato nella relazione medico nella misura pari ad € Parte_3
84.138,00.
Allegavano le attrici che in data 12.03.2019 alle ore 22:20, mentre il Sig. si trovava Parte_3
ricoverato presso la U.O. di Medicina della Struttura Sanitaria Villa Serena per “scarso controllo di dolore L/S in crolli vertebrali”, veniva ritrovato a terra sul fianco del letto dal personale sanitario in forza presso la predetta struttura, e veniva riscontrato “ematoma al fianco sx ed arto inferiore sx extra ruotato ed accorciato”, quindi immediatamente dimesso con la diagnosi di “Trauma da caduta con sospetta frattura di femore sx. Declino cognitivo. Disidratazione”; il sig. dunque pativa lesioni Pt_3
conseguenti al trauma, oltre alla inevitabile perdita delle residua autonomia e capacità di deambulare.
Seguiva l'instaurazione di procedimento di consulenza tecnica preventiva, nelle more del quale il sig.
moriva, sì che la causa veniva riassunta dalle odierne attrici. All'esito del procedimento, veniva Pt_3
depositata c.t.u. nella quale il consulente nominato stimava “un danno biologico permanente, con riferimento all'integrità psico-fisica, pari al 10% e una sofferenza media per il periodo di sopravvivenza”; nonostante le plurime richieste, tuttavia, non perveniva risarcimento alcuno.
Sussisterebbe responsabilità contrattuale della convenuta per non avere posto in essere tutte le misure, previste e raccomandate anche dal Ministero della Salute, per prevenire il verificarsi dell'evento sentinella “Morte o grave danno per caduta di paziente” nelle strutture sanitarie;
invero,
c.d. “eventi sentinella”, tra cui la caduta del paziente, rientrerebbero nell'ampio concetto di malpractice medica, senza che quest'ultima debba o possa identificarsi esclusivamente come errore nelle cure.
Si costituiva in giudizio tempestivamente la convenuta, la quale concludeva per il rigetto delle domande attoree, non essendo alcuna responsabilità ascrivibile alla convenuta, il tutto con vittoria di spese. Ad avviso della convenuta, non sussisterebbe responsabilità, in quanto le misure necessarie per evitare cadute erano state in effetti approntate, munendo il letto di sponde. Il paziente, invero, non presentava alcuna delle sintomatologie tipiche del delirium, peraltro il diario infermieristico, della suddetta giornata, non riporta comportamento che potesse anche solo far supporre che il paziente si trovasse in uno stato di “agitazione”. Per converso, non esiste alcun protocollo che imponga una costante assistenza e monitoraggio sul paziente.
In ogni caso, contestava la convenuta il quantum determinato all'esito della c.t.u., in quanto eccessivo.
La causa è stata istruita documentalmente.
I fatti di causa, nelle loro linee essenziali, risultano pacifici e chiari;
non è contestata la caduta e non è
contestato che essa sia avvenuta nel contesto del ricovero presso la SA , gestita Controparte_4
dalla convenuta. Inoltre, non è contestata la natura della responsabilità e la qualifica delle odierne attrici, quali eredi del sig. : il risarcimento viene richiesto nel contesto di una affermata Parte_3
responsabilità contrattuale della struttura, iure hereditatis a favore delle eredi.
Costituiscono invece oggetto di contestazione la sussistenza del presupposto della responsabilità,
ovvero l'inadempimento della convenuta, causalmente rilevante, nonché i danni e la loro quantificazione.
Dalla lettura della relazione di c.t.u. espletata nel corso del procedimento ex art. 696 bis c.p.c.,
emerge la sussistenza di un possibile rimprovero di responsabilità a carico della convenuta, per non avere approntato le misure necessarie ed opportune ad evitare l'evento caduta.
In particolare, il collegio peritale ha rilevato che: “Nel caso specifico, in relazione a quanto sopra riportato specie nelle Linee di Indirizzo Regionali su Prevenzione e Gestione delle Cadute del
Paziente in Ospedale e a quanto evincibile nella documentazione a disposizione, emergono alcune criticità. Si rileva tra l'altro che, nonostante all'ingresso del 12.03.2019, si annotò puntualmente
“Riferiti inoltre episodi confusionali ricorrenti, specie durante le ore notturne…”, dal diario clinico non emergono specifici controlli delle condizioni cliniche e cognitive del malato dal momento del ricovero nella mattinata del 12.03.2019 in cui veniva segnalato “pz. vigile, confuso...” alle ore 22.20
del medesimo giorno in cui si segnalava “pz. caduto a terra, scavalcato le sponde”; in altri termini non si evince un sufficiente e adeguato monitoraggio del paziente nel corso della giornata (al fine di vagliare attentamente la necessità di una sorveglianza del paziente da parte di terzi), così come nel corso della notte, tant'è che il Sig. è riuscito a scavalcare le sponde del letto e a cadere a terra Pt_3
riportando la frattura del femore sinistro, trattata successivamente con intervento di osteosintesi”.
Pertanto, posto che trattandosi di responsabilità contrattuale spetta alla struttura ospedaliera provare di avere adottato tutte le misure necessarie all'adempimento degli obblighi attendibili sulla scorta delle linee guida applicabili in materia, emerge la mancanza di prova di avere adottato tutte le misure esigibili atte ad evitare l'evento di danno. Emerge anche la idoneità sul piano causale delle omissioni ascrivibili alla convenuta rispetto alla caduta.
Quanto al danno – conseguenza, i c.t.u. hanno chiarito che “Non sono presenti in atti dati tecnici che possano far ricondurre l'exitus del Sig. sia con riferimento causale che concausale, con la Pt_3
caduta occorsa in data 12.03.2019 e con le conseguenze lesiva della stessa”: pertanto, non vi è prova alcuna della sussistenza di un nesso causale fra la caduta ed il successivo decesso;
vi è tuttavia evidenza del nesso di causalità fra la caduta e le lesioni patite dal de cuius, stante che i c.t.u. hanno rilevato che all'esito della caduta, espletati gli accertamenti del caso, fu riscontrata la frattura pertrocanterica del femore sinistro che veniva correttamente trattata con osteosintesi con chiodo FFNA.
Per quanto riguarda la stima dell'entità del danno, i c.t.u. stimano un danno biologico permanente,
con riferimento all'integrità psico-fisica, pari al 10% e una sofferenza media per il periodo di sopravvivenza;
nella relazione di c.t.u. si dà atto che entro i termini concessi non sono pervenute osservazioni, e che la stima, sebbene con finalità conciliative, è avvenuta “alla luce della documentazione a disposizione, di quanto mediamente si registra in simili fattispecie e di quanto previsto dai comuni baremes di riferimento, tra cui le Linee Guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni (2016)”; pertanto, in assenza di diversi parametri tempestivamente indicati sul piano tecnico (stante l'assenza di osservazioni in sede di procedimento ex art. 696 bis) e stante che detta quantificazione appare comunque motivata alla luce dei criteri indicati dai c.t.u., essa deve essere presa in considerazione anche ai fini della quantificazione del danno in seno al presente giudizio.
Quantificazione che avverrà come segue:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 86 anni
Percentuale di invalidità permanente 10%
Punto danno biologico € 2.612,40
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 26%) € 679,22
Punto danno non patrimoniale € 3.291,62
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 15.021,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 18.927,00
Totale generale: € 18.927,00 Trattandosi di obbligazione di valore, l'importo così quantificato andrà devalutato alla data dei fatti
(12.03.2019) per poi essere maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria sino all'attualità,
ottenendo l'importo di euro 20.794,73, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, la convenuta va condannata al pagamento alle attrici, nella prefata qualità, dell'importo di cui sopra.
Le spese di c.t.u. vanno poste a carico della parte convenuta soccombente.
Le spese di lite del presente giudizio e del giudizio di consulenza tecnica preventiva sono poste a carico della convenuta soccombente e sono liquidate come da dispositivo, ex dm 55 del 2014,
parametri minimi per tutte le fasi esclusa fase istruttoria del procedimento di merito, scaglione corrispondente all'importo effettivamente riconosciuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accerta e dichiara la responsabilità della convenuta per i fatti Controparte_2
dannosi di cui in narrativa ed in forza del titolo ivi specificato, e dunque per i danni riportati dal de cuius il tutto come meglio specificato in motivazione e pertanto Parte_3
2) Condanna al risarcimento a favore di e Controparte_2 Parte_1 Pt_2
nella qualità sopra specificata, dei danni conseguenti e pertanto al pagamento, a favore
[...]
delle predette, dell'importo di euro 20.794,73, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
3) Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di Controparte_2
4) Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte Controparte_2
attrice, come sopra generalizzata, le spese di lite del presente giudizio e del procedimento ex art. 696 bis, che si liquidano in complessivi € 2.870,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali ed euro 812,00 per anticipazioni,
calcolate sulla scorta del valore effettivo della causa.
Forlì, 13 giugno 2025
Il Giudice
dott. Valentina Vecchietti