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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 18/07/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.7.2025 , nella causa iscritta al n. 3704 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024
TRA
, nato il [...] a [...],rappresentato e difeso come da Parte_1 procura allegata al ricorso, dall'avv. Enrico Tedeschi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Avellino alla Via Circumvallazione n. 24,); Ricorrente E
in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso i cui uffici in Napoli, Via A.Diaz 11 domicilia Resistente IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.9.2024 il ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, ha esposto:
-di avere ottenuto lo status di Vittima del Dovere, per il quale l'amministrazione ha provveduto all'erogazione dei benefici assistenziali previsti;
-di avere richiesto l'aumento figurativo di dieci anni di contributi, al fine di incrementare per un pari periodo l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione e il trattamento di fine rapporto o altro equivalente;
-che il ha respinto la domanda , significando che la materia pensionistica non CP_1 rientra nella competenza dell'ufficio;
-di avere diritto al riconoscimento dell'invocato beneficio non essendoci alcuna differenza tra
“vittime del dovere “e “vittime del terrorismo”. Tanto premesso ha chiesto di: “- ACCOGLIERE integralmente il ricorso e, per effetto, - ACCERTARE e DICHIARARE, per il combinato disposto dell'art. 1, co. 562, 563 e 564, L 266/2005 e dell'art. 3 co. 1, L. 206/2004, il diritto del ricorrente al beneficio previsto dall'art. 3 della L. 206/2004, ossia l'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, ed il trattamento di fine rapporto o altro equipollente pacificamente spettante anche ai familiari superstiti. - Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensor Il , si è costituito con memoria depositata il 26.11.2024 eccependo il Controparte_1 difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato . La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
In via preliminare va riconosciuta la legittimazione passiva del convenuto , CP_1 concretamente tenuto a far fronte agli oneri finanziari in relazione alla domanda presentata ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 DPR 243/2006 (“Le domande possono essere presentate direttamente ovvero trasmesse a mezzo posta alle amministrazioni di appartenenza delle vittime”); essendo invece competente l' sulle questioni relative ai profili pensionistici CP_2 contributivi di computo dei requisiti conseguenti allo status del ricorrente ed al preteso riconoscimento dell'aumento figurativo contributivo.
* Quanto al riconoscimento del beneficio richiesto in ricorso, il sostiene che CP_1 l'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi spetterebbe alle sole vittime del terrorismo e non anche alle vittime del dovere. Sulla questione dell'estensione di tale beneficio anche alle Vittime del Dovere si è pronunciata in senso favorevole copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità richiamata dalla Scrivente ai sensi del'art.118 disp.att.c.p.c. (Cass. 25.7.16 n.15328, est. Cavallaro;
Cass. Sez. Un.7761/17; Trib. Padova, Sentenza n. 434/2021 pubbl. il 20/09/2021; Trib. Vicenza, Sentenza n. 13/2022 pubbl. il 18/01/2022; Tribunale Cassino sez. III, 16/10/2019, n.728; Tribunale di Napoli Nord n. 1640/2023 pubbl. il 09/04/2023). La ratio evolutiva dei provvedimenti legislativi emanati in Italia per aiutare le vittime di attentati terroristici, di stragi e di atti di criminalità organizzata, si è modulata, a partire dalla legislazione emergenziale adottata in conseguenza di eventi stragistici di particolare rilevanza verificatisi in Italia dagli anni '80 (v. L.466/1980: “Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche”), secondo una linea di tendenziale e progressiva estensione, mirata a coinvolgere nelle speciali tutele anche le “vittime del dovere”. E così la legge 23.12.05 n.266 (art.1 commi 563 e 564) ha esteso i benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo. Ed il D.P.R. n.243/2006, non ha fatto altro che estendere i benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo alle 'vittime del dovere' ed ai familiari superstiti richiamando le provvidenze di cui alla Legge n.206/04 (in particolare artt. 1 e 4 del D.P.R. n.243/2006 nella parte in cui estendono alle vittime del dovere i benefici previsti dall'art.6, commi 1° e 2° della Legge n.206/2004 sulla “possibilità di rivalutazione della percentuale di invalidità” comma 1° e sul
“riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato”). Giova ricordare, quanto al beneficio dell'incremento figurativo decennale, che proprio a mente del disposto di cui all'art.3 c.1 L.206/04 “A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. (…)”. La legge n.222 del 29.11.07 all'art. 34 ha statuito l'estensione di alcuni benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo previsti dalla L.206/04 anche alle vittime del dovere a causa di azioni criminose (art.5 c.
1-5 L.206 cit.). Non viene contestato lo status del ricorrente quale vittima del dovere: l'art. 1, co. 562, L.266/05 (Legge finanziaria anno 2006) stabilisce che < dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006>>. Il successivo comma 563 prevede a sua volta che “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”. Il comma 565, inscritto nel solco della ribadita volontà del legislatore di portare ad equiparare le vittime del dovere alle vittime della criminalità e del terrorismo, nella sua portata precettiva si limita però a determinare le 'modalità' della suddetta progressiva equiparazione, prevedendo che “Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti”. Detto regolamento è stato emanato con il DPR 7.07.2006, n. 243. L'art. 1 del DPR n.243 con riguardo ai destinatari delle provvidenze, contempla tra i benefici e le provvidenze dallo stesso disciplinate (quanto alla determinazione di termini e modalità per la corresponsione delle provvidenze da estendere alle vittime del dovere) pure quelle di cui alla Legge 206/2004 e, dunque, anche quelle previste in favore delle vittime e dei loro famigliari di cui all'art. 3 della Legge appena menzionata: “Ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980 n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”. Dalla lettura sistematica di tale complessivo quadro normativo, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata (che eviti ingiustificate disparità di trattamento – ex art. 3 Cost. – tra vittime del dovere e vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice: disparità paventata anche dal Consiglio di Stato nella decisione n. 6156 del 2013), bisogna ritenere che il cit. art. 1, comma 562, della legge 23.12.2005, n. 266, abbia inteso estendere alle vittime del dovere i benefici previsti a favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, considerando anche che il comma 562 non effettua distinzioni (l'estensione è solo definita
“progressiva”: ciò non esclude sia anche generalizzata), con la conseguenza che, anche dal punto di vista dell'interpretazione letterale, l'estensione deve intendersi comprensiva pure del beneficio previsto dalla cit. legge 3.08.2004, n. 206, legge che difatti è puntualmente richiamata dal cit. art. 1 lett. a) del DPR n. 243.
* Assodato è pertanto – fermo restando che il convenuto non pone impedimento CP_1 all'accoglimento della domanda per ragioni di bilancio – il diritto dell'odierno ricorrente di richiedere ed ottenere i benefici previsti dal cit. art. 3 della legge 3.08.2004, n. 206, ossia l'aumento figurativo di dieci anni dei versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. Ne consegue l'accoglimento del ricorso con accertamento del diritto del ricorrente al beneficio dell'incremento figurativo decennale di versamenti contributivi ex art. 3, c.1, L.206/04.
* Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in virtù dei parametri tabellari in vigore e dell'opera professionale prestata in una causa previdenziale di valore indeterminato, seguono la soccombenza del . CP_1
P.Q.M
Il Tribunale di Benevento in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: 1) in accoglimento del ricorso accerta e dichiara il diritto del ricorrente al beneficio dell'incremento figurativo decennale di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente, come previsto dall'art. 3 della legge 3.08.2004, n. 206; 2) condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, CP_1 che liquida in complessivi euro 1.800,00 per compensi, oltre rimborso spese 15 %, IVA e CPA di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Enrico Tedeschi dichiaratosi antistatario, Benevento, il 18.7.2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Adriana Mari
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.7.2025 , nella causa iscritta al n. 3704 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024
TRA
, nato il [...] a [...],rappresentato e difeso come da Parte_1 procura allegata al ricorso, dall'avv. Enrico Tedeschi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Avellino alla Via Circumvallazione n. 24,); Ricorrente E
in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso i cui uffici in Napoli, Via A.Diaz 11 domicilia Resistente IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.9.2024 il ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, ha esposto:
-di avere ottenuto lo status di Vittima del Dovere, per il quale l'amministrazione ha provveduto all'erogazione dei benefici assistenziali previsti;
-di avere richiesto l'aumento figurativo di dieci anni di contributi, al fine di incrementare per un pari periodo l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione e il trattamento di fine rapporto o altro equivalente;
-che il ha respinto la domanda , significando che la materia pensionistica non CP_1 rientra nella competenza dell'ufficio;
-di avere diritto al riconoscimento dell'invocato beneficio non essendoci alcuna differenza tra
“vittime del dovere “e “vittime del terrorismo”. Tanto premesso ha chiesto di: “- ACCOGLIERE integralmente il ricorso e, per effetto, - ACCERTARE e DICHIARARE, per il combinato disposto dell'art. 1, co. 562, 563 e 564, L 266/2005 e dell'art. 3 co. 1, L. 206/2004, il diritto del ricorrente al beneficio previsto dall'art. 3 della L. 206/2004, ossia l'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, ed il trattamento di fine rapporto o altro equipollente pacificamente spettante anche ai familiari superstiti. - Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensor Il , si è costituito con memoria depositata il 26.11.2024 eccependo il Controparte_1 difetto di legittimazione passiva e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato . La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
In via preliminare va riconosciuta la legittimazione passiva del convenuto , CP_1 concretamente tenuto a far fronte agli oneri finanziari in relazione alla domanda presentata ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 DPR 243/2006 (“Le domande possono essere presentate direttamente ovvero trasmesse a mezzo posta alle amministrazioni di appartenenza delle vittime”); essendo invece competente l' sulle questioni relative ai profili pensionistici CP_2 contributivi di computo dei requisiti conseguenti allo status del ricorrente ed al preteso riconoscimento dell'aumento figurativo contributivo.
* Quanto al riconoscimento del beneficio richiesto in ricorso, il sostiene che CP_1 l'aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi spetterebbe alle sole vittime del terrorismo e non anche alle vittime del dovere. Sulla questione dell'estensione di tale beneficio anche alle Vittime del Dovere si è pronunciata in senso favorevole copiosa giurisprudenza di merito e di legittimità richiamata dalla Scrivente ai sensi del'art.118 disp.att.c.p.c. (Cass. 25.7.16 n.15328, est. Cavallaro;
Cass. Sez. Un.7761/17; Trib. Padova, Sentenza n. 434/2021 pubbl. il 20/09/2021; Trib. Vicenza, Sentenza n. 13/2022 pubbl. il 18/01/2022; Tribunale Cassino sez. III, 16/10/2019, n.728; Tribunale di Napoli Nord n. 1640/2023 pubbl. il 09/04/2023). La ratio evolutiva dei provvedimenti legislativi emanati in Italia per aiutare le vittime di attentati terroristici, di stragi e di atti di criminalità organizzata, si è modulata, a partire dalla legislazione emergenziale adottata in conseguenza di eventi stragistici di particolare rilevanza verificatisi in Italia dagli anni '80 (v. L.466/1980: “Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche”), secondo una linea di tendenziale e progressiva estensione, mirata a coinvolgere nelle speciali tutele anche le “vittime del dovere”. E così la legge 23.12.05 n.266 (art.1 commi 563 e 564) ha esteso i benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo. Ed il D.P.R. n.243/2006, non ha fatto altro che estendere i benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo alle 'vittime del dovere' ed ai familiari superstiti richiamando le provvidenze di cui alla Legge n.206/04 (in particolare artt. 1 e 4 del D.P.R. n.243/2006 nella parte in cui estendono alle vittime del dovere i benefici previsti dall'art.6, commi 1° e 2° della Legge n.206/2004 sulla “possibilità di rivalutazione della percentuale di invalidità” comma 1° e sul
“riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato”). Giova ricordare, quanto al beneficio dell'incremento figurativo decennale, che proprio a mente del disposto di cui all'art.3 c.1 L.206/04 “A tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro trattamenti diretti è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. (…)”. La legge n.222 del 29.11.07 all'art. 34 ha statuito l'estensione di alcuni benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo previsti dalla L.206/04 anche alle vittime del dovere a causa di azioni criminose (art.5 c.
1-5 L.206 cit.). Non viene contestato lo status del ricorrente quale vittima del dovere: l'art. 1, co. 562, L.266/05 (Legge finanziaria anno 2006) stabilisce che < dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564, è autorizzata la spesa annua nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2006>>. Il successivo comma 563 prevede a sua volta che “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”. Il comma 565, inscritto nel solco della ribadita volontà del legislatore di portare ad equiparare le vittime del dovere alle vittime della criminalità e del terrorismo, nella sua portata precettiva si limita però a determinare le 'modalità' della suddetta progressiva equiparazione, prevedendo che “Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze, entro il limite massimo di spesa stabilito al comma 562, ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti”. Detto regolamento è stato emanato con il DPR 7.07.2006, n. 243. L'art. 1 del DPR n.243 con riguardo ai destinatari delle provvidenze, contempla tra i benefici e le provvidenze dallo stesso disciplinate (quanto alla determinazione di termini e modalità per la corresponsione delle provvidenze da estendere alle vittime del dovere) pure quelle di cui alla Legge 206/2004 e, dunque, anche quelle previste in favore delle vittime e dei loro famigliari di cui all'art. 3 della Legge appena menzionata: “Ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980 n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”. Dalla lettura sistematica di tale complessivo quadro normativo, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata (che eviti ingiustificate disparità di trattamento – ex art. 3 Cost. – tra vittime del dovere e vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice: disparità paventata anche dal Consiglio di Stato nella decisione n. 6156 del 2013), bisogna ritenere che il cit. art. 1, comma 562, della legge 23.12.2005, n. 266, abbia inteso estendere alle vittime del dovere i benefici previsti a favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, considerando anche che il comma 562 non effettua distinzioni (l'estensione è solo definita
“progressiva”: ciò non esclude sia anche generalizzata), con la conseguenza che, anche dal punto di vista dell'interpretazione letterale, l'estensione deve intendersi comprensiva pure del beneficio previsto dalla cit. legge 3.08.2004, n. 206, legge che difatti è puntualmente richiamata dal cit. art. 1 lett. a) del DPR n. 243.
* Assodato è pertanto – fermo restando che il convenuto non pone impedimento CP_1 all'accoglimento della domanda per ragioni di bilancio – il diritto dell'odierno ricorrente di richiedere ed ottenere i benefici previsti dal cit. art. 3 della legge 3.08.2004, n. 206, ossia l'aumento figurativo di dieci anni dei versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente. Ne consegue l'accoglimento del ricorso con accertamento del diritto del ricorrente al beneficio dell'incremento figurativo decennale di versamenti contributivi ex art. 3, c.1, L.206/04.
* Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in virtù dei parametri tabellari in vigore e dell'opera professionale prestata in una causa previdenziale di valore indeterminato, seguono la soccombenza del . CP_1
P.Q.M
Il Tribunale di Benevento in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: 1) in accoglimento del ricorso accerta e dichiara il diritto del ricorrente al beneficio dell'incremento figurativo decennale di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente, come previsto dall'art. 3 della legge 3.08.2004, n. 206; 2) condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, CP_1 che liquida in complessivi euro 1.800,00 per compensi, oltre rimborso spese 15 %, IVA e CPA di legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Enrico Tedeschi dichiaratosi antistatario, Benevento, il 18.7.2025 Il Giudice del Lavoro Dott.ssa Adriana Mari