Articolo 11 bis della Legge 16 dicembre 1977, n. 904
Articolo 11Articolo 12
Versione
25 maggio 1986
Art. 11-bis. ((La persona nominata dal presidente del tribunale ai sensi del terzo comma del precedente articolo 11 deve presentare, nel termine di trenta giorni dalla notizia della nomina, una relazione sullo stato e sulla situazione patrimoniale della societa'.
Se gli amministratori sono sconosciuti o trasferiti per ignota destinazione, il presidente del tribunale puo' concedere, a domanda, una proroga non maggiore di sessanta giorni per il deposito della relazione.
Se dalla relazione risulta l'inesistenza di elementi patrimoniali attivi sufficienti a coprire le spese e il compenso del liquidatore, questi, nella stessa relazione, deve o chiedere la dichiarazione di fallimento, se ne sussistono i presupposti, ovvero la cancellazione della societa'. Il tribunale, in questo secondo caso, ordina la cancellazione della societa' dal registro delle imprese e provvede alla liquidazione delle spese e del compenso del liquidatore ponendoli a carico dell'erario, integralmente o per la differenza necessaria. Il compenso del liquidatore e' determinato secondo i criteri stabiliti per la determinazione dei compensi spettanti ai curatori del fallimento, con il minimo di L. 300.000.
Il compenso al liquidatore e tutte le spese sostenute e liquidate per la cancellazione della societa' dovranno essere dall'erario recuperati con l'esecuzione forzata nei confronti degli amministratori e dei componenti il collegio sindacale, quando ne risulta la responsabilita' in proprio.
In ogni altro caso la liquidazione ha luogo nei modi ordinari.
La presentazione della relazione e la cancellazione della societa' disposta dal tribunale ai sensi del precedente terzo comma sono esenti da tributi e diritti di ogni specie.))
Entrata in vigore il 25 maggio 1986