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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/06/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 2692/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Zanarello (foro di Padova)
- RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Davide Quinzani (foro di Brescia)
- RESISTENTE
Oggetto: retribuzione straordinari lavorativi.
All'udienza di discussione, celebrata nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note scritte. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. (depositato telematicamente in Cancelleria il 6 dicembre 2024) conveniva in giudizio in persona del Parte_1 CP_1 legale rappresentante pro tempore siccome avanzava richiesta di CP_2 pagamento della somma lorda di euro 7.509,35, o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di straordinari lavorativi, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Chiedeva, altresì, che la società fosse condannata alla regolarizzazione contributiva.
Con vittoria di spese, diritti e onorari.
Più precisamente, egli esponeva che:
- in data 10 settembre 2021 era assunto da con contratto di lavoro CP_1
a tempo indeterminato, con la qualifica di operaio autista escavatori 2° livello - C.C.N.L. Edilizia - Industria (cfr. docc. 1, 2 e 3 allegati al ricorso);
- nel mese di dicembre 2021 il livello di inquadramento era aumentato al 3°;
- le mansioni effettive svolte da consistevano nel trasporto di Pt_1 ciottolato, stabilizzato, sassi e argilla;
- il 9 maggio 2022 il rapporto di lavoro si risolveva definitivamente;
- lavorava, in media, dodici ore al giorno, dal lunedì al venerdì (compresi due - tre sabati al mese) e l'orario di lavoro iniziava alle h. 5,30 del mattino per terminare alle h. 18,00, con mezz'ora di pausa;
- svolgeva quattro ore di straordinario al giorno;
- trattandosi di straordinario diurno feriale, andava retribuito ai sensi dell'art. 19 C.C.N.L. cit. applicato con una percentuale in aumento del 35%;
- a fronte di tale straordinario, comprovato dai cartellini di lavoro recanti le timbrature in entrata e in uscita (cfr. doc. 4 allegato al ricorso) e dai prospetti paga in atti (cfr. docc. 2 e 3 allegati al ricorso), non gli era stato corrisposto il quantum retributivo dovuto (tranne una piccola quota), da calcolarsi in applicazione dei criteri indicati nelle tabelle retributive (cfr. doc. 11 allegato al ricorso), in applicazione del C.C.N.L. Edilizia - Industria.
2 In particolare, indicava euro 7.156,81 a titolo di differenze retributive per straordinario feriale diurno, euro 278,11 a titolo di “maggiorazioni cassa edile” sulle differenze retributive straordinarie ed euro 74,73 a titolo di
“maggiorazioni permessi edili” sulle differenze retributive straordinarie
(cfr. doc. 7 allegato al ricorso);
- non era maturato alcun termine di prescrizione, in quanto - sulla scorta di un orientamento di merito consolidato - la prescrizione dei crediti retributivi non decorrerebbe in costanza di rapporto di lavoro, anche ove a questo sia applicabile l'art. 18 (novellato) della l. 300/1970 o l'art. 3 del d. lgs. 23/2015, come nel caso di specie;
- l'atto introduttivo era ritualmente depositato presso il Tribunale di Brescia, citando ampia giurisprudenza di legittimità in tema di competenza territoriale.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
IN VIA PRINCIPALE
1) CONDANNARE per tutte le ragioni di cui in narrativa - la società CP_1
(P.IVA: in persona del legale rappresentante “pro tempore” con P.IVA_1 sede legale in Via Italia, 61 -25080- Paitone (BS) al pagamento a favore del ricorrente della somma lorda di euro 7.509,35 (diconsi euro settemilacinquecentonove/35) - a titolo di straordinario, retribuzione - oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
IN OGNI CASO
2) Con vittoria di spese, diritti e onorari maggiorati del 30% per links ipertestuali da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
3) Con condanna alla regolarizzazione contributiva>.
2. Con memoria di costituzione ritualmente depositata in via telematica in data 1 marzo 2025, la società si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del CP_1 ricorso per i motivi di seguito precisati.
Deduceva che:
3 - la società esercitava la propria attività nei settori CP_1 dell'autotrasporto per conto di terzi, lavori di scavo e movimento terra, frantumazione materiale inerte da demolizione, attività edilizia e commercio di marmi e pietrame;
- il 10 settembre 2021 il ricorrente era assunto con contratto a tempo determinato, con scadenza il 9 dicembre 2021, con la qualifica di Autista
Escavatorista di livello 2 del C.C.N.L. Edilizia - Industria e con orario lavorativo - dal lunedì al venerdì - dalle h. 8,30 alle h. 12,30 e dalle h. 14,00 alle h. 18,00 (cfr. docc. 2 e 3 allegati alla memoria di costituzione);
- il 10 dicembre 2021 il rapporto di lavoro era trasformato a tempo indeterminato, con passaggio al livello 3 del C.C.N.L. cit. (cfr. doc. 4 fasc. resistente);
- il 10 maggio 2022 il rapporto di lavoro suddetto cessava a causa delle dimissioni del ricorrente (cfr. doc. 5 fasc. resistente);
- le mansioni effettivamente svolte da erano sempre state conformi Pt_1
a quelle indicate in sede di assunzione;
- a norma dell'art. 35 del C.C.N.L. applicato, il lavoratore disponeva di un termine pari a sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro per far valere le proprie pretese retributive (a eccezione del T.F.R.), compresi i diritti derivanti dal lavoro straordinario;
- il termine ultimo per formulare le proprie rivendicazioni salariali scadeva il
7 novembre 2022, di conseguenza era decaduto dal relativo Pt_1 diritto. Era citata, a sostegno, giurisprudenza di legittimità;
- l'inerzia del lavoratore nell'arco di tempo anzidetto era assimilabile a una rinuncia implicita, a mente dell'art. 2113 c.c. in tema di rinunce e transazioni, anche alla luce del fatto che allo stesso erano sempre state consegnati i prospetti paga in pendenza di rapporto, con evidente possibilità di attivarsi in tal senso;
- l'onere della prova ex art. 2697 c.c., in merito all'orario di lavoro e al compenso spettante anche a titolo di straordinario, gravava rigorosamente in capo al lavoratore ricorrente, il quale non poteva limitarsi a fornire la prova generica dello svolgimento di “lavoro straordinario”, ma doveva
4 provare l'esatta collocazione cronologica del presunto lavoro extra rispetto al normale orario di lavoro;
- a norma del C.C.N.L. di settore, l'orario di lavoro era stabilito in forza del disposto di cui all'art. 3 del d. lgs. 66/2003. Per gli autisti, tuttavia, si applicavano anche normative specifiche, quali la direttiva 2002/15/CE, il regolamento CE 561/2006 e il d. lgs. 234/2007, che impone l'obbligo del cronotachigrafo e prevede per gli autisti tempi di guida giornaliera di nove ore, estensibili a dieci in casi particolari;
- proprio il cronotachigrafo rappresentava uno strumento recante una registrazione oggettiva della misurazione dell'orario di lavoro degli autisti;
- il conto delle ore di lavoro prospettato dal ricorrente era certamente erroneo, in quanto comprendeva anche i giorni di ferie e di malattia;
- inoltre, i dati registrati dal cronotachigrafo e dalla carta del conducente devono essere, a norma di legge, conservati dall'impresa per un periodo di dodici mesi dalla data di utilizzazione e il lavoratore poteva chiederne copia;
- le soste e le pause dell'autista sono escluse dall'orario lavorativo e non retribuite quando il lavoratore non sia impegnato in alcuna mansione, né sia a disposizione del datore, anche se materialmente sul posto di lavoro;
- l'art. 8 C.C.N.L. cit. prevede la retribuzione delle soste superiori a trenta minuti giornalieri solo se associate all'obbligo di permanenza in cantiere;
- la presentazione di deduzioni e conteggi generici configura un vizio strutturale dell'azione, con conseguente lesione del diritto di difesa;
- non contestava l'avvenuto pagamento delle buste paga, con Pt_1 riconoscimento della percezione dei relativi emolumenti, ma lamentava che le somme pagate a titolo di straordinario, alla voce “Lavoro
Straordinario 35%”, non fossero corrispondenti alle ore effettive di straordinario asseritamente prestate. , tralasciava che i compensi CP_3 erogati a tale titolo figuravano anche alle voci “Trasferta Italia” e
“Premio”;
- il principio di onnicomprensività della retribuzione prevede che la stessa debba includere tutti gli elementi costituenti il corrispettivo per la
5 prestazione lavorativa, incluse le indennità, i premi e tutte le altre somme erogate in relazione allo svolgimento del lavoro;
- nel caso di specie, le voci di "Trasferta Italia" e "Premio" erano corrisposte come componenti integrative di un unico compenso, anche se formalmente contenute in busta paga in voci distinte;
- le somme percepite dal ricorrente per il lavoro straordinario prestato risultavano ben superiori a quelle da lui considerate nei propri conteggi ed eventuali differenze dovevano, in ogni caso, essere provate in maniera analitica;
- la somma tutt'al più richiedibile dal ricorrente era pari a complessivi euro
1.973,25 (cfr. i conteggi di cui ai docc. 8, 9 e 10 allegati alla memoria).
Formulava le seguenti conclusioni:
In via preliminare: Voglia il Giudice, anche in ottica di economia processuale evitando un'attività complessa e potenzialmente, ove confermata l'intervenuta decadenza, destinata ad essere superflua ed irrilevante, rilevare e dichiarare la decadenza ex art 35 CCNL Edilizia Industria, stante il mancato rispetto del termine semestrale per la proposizione delle contestazioni relative alla retribuzione e/o al rapporto di lavoro, del Sig. da ogni Parte_1 rivendicazione relativa all'intercorso rapporto di lavoro con la società CP_1 con conseguente inammissibilità del ricorso.
In via principale: Voglia il Giudice, previa ogni più ampia verifica, accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda del Sig. Pt_1
e per effetto rigettare il ricorso.
[...]
Con vittoria si spese, iva e cpa come per legge.
Sempre in via principale: Voglia il Giudice condannare parte ricorrente al pagamento, in favore della Atto di Ricorso, di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a titolo di responsabilità processuale aggravata per aver agito con mala fede e colpa grave presentando allegazioni generiche e prive di specificità riguardo alle pretese retributive per straordinari reclamate.
In via subordinata: nel denegato caso di accoglimento delle domande di parte avversa, riconoscersi le maggiori somme versate dalla convenuta e percepite
6 dal ricorrente per straordinari, con conseguente proporzionale riduzione e rideterminazione delle somme da versare al ricorrente>.
3. All'udienza del 13 marzo 2025 le parti si dichiaravano disponibili a conciliare la presente causa;
tuttavia, stante la divergenza tra le rispettive posizioni, chiedevano a questa Giudice di formulare una propria proposta transattiva.
Con ordinanza 24 marzo 2025 si formalizzava l'invito alla parte convenuta a versare al ricorrente la somma complessiva di euro 2.500 lordi, a saldo di ogni sua pretesa per l'attività di straordinario rivendicata e a titolo di contributo per spese legali.
4. Alla successiva udienza del 9 maggio 2025 il ricorrente comunicava di non aderire alla proposta formulata, poiché insufficiente e insisteva per l'accoglimento delle istanze istruttorie.
Parte resistente chiedeva, in principalità, l'accoglimento dell'eccezione di decadenza formulata in memoria e, in subordine, l'accoglimento delle restanti istanze.
La Giudice riservava la decisione.
Con ordinanza 9 maggio 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, in quanto documentale, rinviava all'udienza del 29 maggio 2025, da celebrarsi nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., in vista della quale le parti compiegavano note scritte in cui insistevano per l'accoglimento delle proprie istanze.
Indi la causa era trattenuta in decisione.
5. Ritiene la Decidente che il ricorso sia inammissibile, per le ragioni di cui si dirà in appresso.
Un primo rilievo: è pacifico che abbia prestato attività Parte_1 lavorativa presso la odierna resistente, con contratto a tempo Controparte_4 determinato (cfr. doc. 2 fasc. resistente) dal 10 settembre 2021 al 9 dicembre 2021
e, a seguito di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato (cfr. certificato
UNI - LAV, doc. 4 fasc. resistente), dal 10 dicembre 2021 al 9 maggio 2022, giacché il giorno successivo egli rassegnava dimissioni volontarie (cfr. modulo di recesso del rapporto di lavoro, all. 5 fasc. resistente).
La presente causa verte in tema di differenze retributive a titolo di lavoro straordinario, maturate dal ricorrente nel corso del rapporto quale autista
7 escavatorista, dapprima inquadrato al livello 2° e, a seguito di trasformazione del contratto a tempo indeterminato, al livello 3° del C.C.N.L. Edilizia - Industria.
Ciò posto, stima la Giudice che sia fondata l'eccezione di decadenza formulata dalla parte convenuta.
Infatti, viene in rilievo l'art. 35 del C.C.N.L. citato, applicabile al caso che occupa, sia in quanto richiamato in modo esplicito nella lettera di assunzione di Pt_1
sottoscritta dallo stesso per accettazione (cfr. doc. 2 fasc. resistente), sia
[...] in quanto egli faceva riferimento al medesimo contratto collettivo quale fonte di regolazione del rapporto di lavoro, compresi gli aspetti relativi agli straordinari e al calcolo delle somme ritenute spettanti.
Si evidenzia che, prescindendo dall'iscrizione del singolo lavoratore alle associazioni sindacali stipulanti il C.C.N.L., il richiamo espresso nella domanda giudiziale, con il fine di rivendicare l'applicazione di una o più clausole, identifica un'adesione implicita al contratto collettivo in questione (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav.,
n. 20504/2015).
Orbene, nella citata clausola è fissato in mesi sei il termine, decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro, per far valere i propri diritti retributivi (anche a titolo di straordinario), in quanto ivi si legge: qualsiasi reclamo sul salario e qualunque richiesta inerente al rapporto di lavoro debbono essere presentati dall'operaio, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro dell'operaio stesso>.
Si osserva che il termine di decadenza convenzionale evocato appare congruo e rispettoso dei diritti del lavoratore, anche in quanto coincidente con quello previsto dall'art. 2113 c.c. in tema di rinunzie e transazioni aventi a oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili di legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 c.p.c. - sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro o dalla data dalla rinunzia o transazione, se intervenute successivamente.
Tanto premesso, si sottolinea che nella documentazione a fascicolo non si rinviene alcuna manifestazione di volontà da parte di , Parte_1 antecedente al deposito del ricorso, avvenuto il 6 dicembre 2024, finalizzata ad avanzare richiesta di pagamento dell'attività di lavoro straordinario asseritamente
8 da lui svolta in favore di in costanza del rapporto, che sia rimasta senza CP_1 esito.
Il ricorrente nemmeno allegava di aver richiesto lo svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione avanti alla competente commissione, contenente la specificazione delle rivendicazioni avanzate, che costituisce vera e propria messa in mora - sul che si veda Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza n. 29419 del 13 novembre
2019 (Rv. 655708 - 01) - siccome idoneo a impedire la decadenza [cfr. Cass. Civ.,
Sez. Lav., ordinanza n. 15219 del 30 maggio 2024 (Rv. 671224 - 01), così massimata: La decadenza convenzionalmente stabilita dall'art. 35 del c.c.n.l. per l'industria edile, il quale prevede che qualsiasi reclamo sul salario e qualunque richiesta inerente al rapporto di lavoro devono essere presentati dall'operaio entro il termine perentorio di sei mesi dalla sua cessazione, è validamente impedita dalla tempestiva richiesta del tentativo di conciliazione, il cui espletamento integra il contenuto e la ratio della norma contrattuale, dovendosi detta richiesta intendere come vera ed inequivocabile manifestazione di volontà di far valere il proprio diritto, intervenuta la quale saranno operativi
i soli ordinari principi in tema di prescrizione>].
Ma vi è di più.
Egli non ha preso posizione sul punto nel corso delle due prime udienze - celebrate in presenza - dal momento che nulla replicava all'eccezione di decadenza sollevata da parte resistente, né chiedeva autorizzazione al deposito di un carteggio che dimostrasse una sua tempestiva attivazione per impedire che si verificasse.
Anche con la nota conclusiva si limitava a una contestazione generica.
In altri termini, non vi è alcuna prova che il ricorrente avesse formalizzato istanza in via stragiudiziale, in qualsiasi forma, nei confronti del datore di lavoro entro il termine previsto dall'art. 35 C.C.N.L. Edilizia - Industria, scaduto l'11 novembre
2022.
In conclusione, reputa la Decidente che l'eccezione di decadenza svolta dalla convenuta vada accolta, donde inammissibilità del ricorso, con assorbimento di ogni altra questione di merito.
9 6. Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. costituisce espressione (tra le tante,
Cass. civ., Sez. 3, sent. 30 gennaio 2009, n. 2473).
In questo caso, soccombente è la parte ricorrente.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014,
n. 55, novellato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
Si rileva che il ricorrente ha manifestato rifiuto ingiustificato alla proposta conciliativa formulata dal Giudice e accettata da controparte.
Si considerano le fasi di studio e introduttiva, in quanto non vi è stata attività istruttoria;
la fase decisionale va esclusa, in quanto le parti si sono limitate a richiamare gli argomenti esaminati e le conclusioni rassegnate negli atti introduttivi, sicché non ha implicato alcun impegno peculiare aggiuntivo.
Si applicano i valori minimi alla luce della semplicità della causa.
Perciò, vanno riconosciuti euro 911,00 per la fase di studio ed euro 389,00 per quella introduttiva, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Infine, non ricorrono i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96, comma 3 c.p.c. svolta dalla parte resistente, giacché non si ravvisano nell'incedere di dolo o colpa grave. Parte_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) condanna a rimborsare a parte resistente le spese di lite, Parte_1 liquidate complessivamente in euro 1.300,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 3 giugno 2025
La Giudice dr. Elena Stefana
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dr. Elena Stefana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE ex art. 127-ter c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Zanarello (foro di Padova)
- RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Davide Quinzani (foro di Brescia)
- RESISTENTE
Oggetto: retribuzione straordinari lavorativi.
All'udienza di discussione, celebrata nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note scritte. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. (depositato telematicamente in Cancelleria il 6 dicembre 2024) conveniva in giudizio in persona del Parte_1 CP_1 legale rappresentante pro tempore siccome avanzava richiesta di CP_2 pagamento della somma lorda di euro 7.509,35, o della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di straordinari lavorativi, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Chiedeva, altresì, che la società fosse condannata alla regolarizzazione contributiva.
Con vittoria di spese, diritti e onorari.
Più precisamente, egli esponeva che:
- in data 10 settembre 2021 era assunto da con contratto di lavoro CP_1
a tempo indeterminato, con la qualifica di operaio autista escavatori 2° livello - C.C.N.L. Edilizia - Industria (cfr. docc. 1, 2 e 3 allegati al ricorso);
- nel mese di dicembre 2021 il livello di inquadramento era aumentato al 3°;
- le mansioni effettive svolte da consistevano nel trasporto di Pt_1 ciottolato, stabilizzato, sassi e argilla;
- il 9 maggio 2022 il rapporto di lavoro si risolveva definitivamente;
- lavorava, in media, dodici ore al giorno, dal lunedì al venerdì (compresi due - tre sabati al mese) e l'orario di lavoro iniziava alle h. 5,30 del mattino per terminare alle h. 18,00, con mezz'ora di pausa;
- svolgeva quattro ore di straordinario al giorno;
- trattandosi di straordinario diurno feriale, andava retribuito ai sensi dell'art. 19 C.C.N.L. cit. applicato con una percentuale in aumento del 35%;
- a fronte di tale straordinario, comprovato dai cartellini di lavoro recanti le timbrature in entrata e in uscita (cfr. doc. 4 allegato al ricorso) e dai prospetti paga in atti (cfr. docc. 2 e 3 allegati al ricorso), non gli era stato corrisposto il quantum retributivo dovuto (tranne una piccola quota), da calcolarsi in applicazione dei criteri indicati nelle tabelle retributive (cfr. doc. 11 allegato al ricorso), in applicazione del C.C.N.L. Edilizia - Industria.
2 In particolare, indicava euro 7.156,81 a titolo di differenze retributive per straordinario feriale diurno, euro 278,11 a titolo di “maggiorazioni cassa edile” sulle differenze retributive straordinarie ed euro 74,73 a titolo di
“maggiorazioni permessi edili” sulle differenze retributive straordinarie
(cfr. doc. 7 allegato al ricorso);
- non era maturato alcun termine di prescrizione, in quanto - sulla scorta di un orientamento di merito consolidato - la prescrizione dei crediti retributivi non decorrerebbe in costanza di rapporto di lavoro, anche ove a questo sia applicabile l'art. 18 (novellato) della l. 300/1970 o l'art. 3 del d. lgs. 23/2015, come nel caso di specie;
- l'atto introduttivo era ritualmente depositato presso il Tribunale di Brescia, citando ampia giurisprudenza di legittimità in tema di competenza territoriale.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
IN VIA PRINCIPALE
1) CONDANNARE per tutte le ragioni di cui in narrativa - la società CP_1
(P.IVA: in persona del legale rappresentante “pro tempore” con P.IVA_1 sede legale in Via Italia, 61 -25080- Paitone (BS) al pagamento a favore del ricorrente della somma lorda di euro 7.509,35 (diconsi euro settemilacinquecentonove/35) - a titolo di straordinario, retribuzione - oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
IN OGNI CASO
2) Con vittoria di spese, diritti e onorari maggiorati del 30% per links ipertestuali da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
3) Con condanna alla regolarizzazione contributiva>.
2. Con memoria di costituzione ritualmente depositata in via telematica in data 1 marzo 2025, la società si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del CP_1 ricorso per i motivi di seguito precisati.
Deduceva che:
3 - la società esercitava la propria attività nei settori CP_1 dell'autotrasporto per conto di terzi, lavori di scavo e movimento terra, frantumazione materiale inerte da demolizione, attività edilizia e commercio di marmi e pietrame;
- il 10 settembre 2021 il ricorrente era assunto con contratto a tempo determinato, con scadenza il 9 dicembre 2021, con la qualifica di Autista
Escavatorista di livello 2 del C.C.N.L. Edilizia - Industria e con orario lavorativo - dal lunedì al venerdì - dalle h. 8,30 alle h. 12,30 e dalle h. 14,00 alle h. 18,00 (cfr. docc. 2 e 3 allegati alla memoria di costituzione);
- il 10 dicembre 2021 il rapporto di lavoro era trasformato a tempo indeterminato, con passaggio al livello 3 del C.C.N.L. cit. (cfr. doc. 4 fasc. resistente);
- il 10 maggio 2022 il rapporto di lavoro suddetto cessava a causa delle dimissioni del ricorrente (cfr. doc. 5 fasc. resistente);
- le mansioni effettivamente svolte da erano sempre state conformi Pt_1
a quelle indicate in sede di assunzione;
- a norma dell'art. 35 del C.C.N.L. applicato, il lavoratore disponeva di un termine pari a sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro per far valere le proprie pretese retributive (a eccezione del T.F.R.), compresi i diritti derivanti dal lavoro straordinario;
- il termine ultimo per formulare le proprie rivendicazioni salariali scadeva il
7 novembre 2022, di conseguenza era decaduto dal relativo Pt_1 diritto. Era citata, a sostegno, giurisprudenza di legittimità;
- l'inerzia del lavoratore nell'arco di tempo anzidetto era assimilabile a una rinuncia implicita, a mente dell'art. 2113 c.c. in tema di rinunce e transazioni, anche alla luce del fatto che allo stesso erano sempre state consegnati i prospetti paga in pendenza di rapporto, con evidente possibilità di attivarsi in tal senso;
- l'onere della prova ex art. 2697 c.c., in merito all'orario di lavoro e al compenso spettante anche a titolo di straordinario, gravava rigorosamente in capo al lavoratore ricorrente, il quale non poteva limitarsi a fornire la prova generica dello svolgimento di “lavoro straordinario”, ma doveva
4 provare l'esatta collocazione cronologica del presunto lavoro extra rispetto al normale orario di lavoro;
- a norma del C.C.N.L. di settore, l'orario di lavoro era stabilito in forza del disposto di cui all'art. 3 del d. lgs. 66/2003. Per gli autisti, tuttavia, si applicavano anche normative specifiche, quali la direttiva 2002/15/CE, il regolamento CE 561/2006 e il d. lgs. 234/2007, che impone l'obbligo del cronotachigrafo e prevede per gli autisti tempi di guida giornaliera di nove ore, estensibili a dieci in casi particolari;
- proprio il cronotachigrafo rappresentava uno strumento recante una registrazione oggettiva della misurazione dell'orario di lavoro degli autisti;
- il conto delle ore di lavoro prospettato dal ricorrente era certamente erroneo, in quanto comprendeva anche i giorni di ferie e di malattia;
- inoltre, i dati registrati dal cronotachigrafo e dalla carta del conducente devono essere, a norma di legge, conservati dall'impresa per un periodo di dodici mesi dalla data di utilizzazione e il lavoratore poteva chiederne copia;
- le soste e le pause dell'autista sono escluse dall'orario lavorativo e non retribuite quando il lavoratore non sia impegnato in alcuna mansione, né sia a disposizione del datore, anche se materialmente sul posto di lavoro;
- l'art. 8 C.C.N.L. cit. prevede la retribuzione delle soste superiori a trenta minuti giornalieri solo se associate all'obbligo di permanenza in cantiere;
- la presentazione di deduzioni e conteggi generici configura un vizio strutturale dell'azione, con conseguente lesione del diritto di difesa;
- non contestava l'avvenuto pagamento delle buste paga, con Pt_1 riconoscimento della percezione dei relativi emolumenti, ma lamentava che le somme pagate a titolo di straordinario, alla voce “Lavoro
Straordinario 35%”, non fossero corrispondenti alle ore effettive di straordinario asseritamente prestate. , tralasciava che i compensi CP_3 erogati a tale titolo figuravano anche alle voci “Trasferta Italia” e
“Premio”;
- il principio di onnicomprensività della retribuzione prevede che la stessa debba includere tutti gli elementi costituenti il corrispettivo per la
5 prestazione lavorativa, incluse le indennità, i premi e tutte le altre somme erogate in relazione allo svolgimento del lavoro;
- nel caso di specie, le voci di "Trasferta Italia" e "Premio" erano corrisposte come componenti integrative di un unico compenso, anche se formalmente contenute in busta paga in voci distinte;
- le somme percepite dal ricorrente per il lavoro straordinario prestato risultavano ben superiori a quelle da lui considerate nei propri conteggi ed eventuali differenze dovevano, in ogni caso, essere provate in maniera analitica;
- la somma tutt'al più richiedibile dal ricorrente era pari a complessivi euro
1.973,25 (cfr. i conteggi di cui ai docc. 8, 9 e 10 allegati alla memoria).
Formulava le seguenti conclusioni:
In via preliminare: Voglia il Giudice, anche in ottica di economia processuale evitando un'attività complessa e potenzialmente, ove confermata l'intervenuta decadenza, destinata ad essere superflua ed irrilevante, rilevare e dichiarare la decadenza ex art 35 CCNL Edilizia Industria, stante il mancato rispetto del termine semestrale per la proposizione delle contestazioni relative alla retribuzione e/o al rapporto di lavoro, del Sig. da ogni Parte_1 rivendicazione relativa all'intercorso rapporto di lavoro con la società CP_1 con conseguente inammissibilità del ricorso.
In via principale: Voglia il Giudice, previa ogni più ampia verifica, accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto ed in diritto della domanda del Sig. Pt_1
e per effetto rigettare il ricorso.
[...]
Con vittoria si spese, iva e cpa come per legge.
Sempre in via principale: Voglia il Giudice condannare parte ricorrente al pagamento, in favore della Atto di Ricorso, di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a titolo di responsabilità processuale aggravata per aver agito con mala fede e colpa grave presentando allegazioni generiche e prive di specificità riguardo alle pretese retributive per straordinari reclamate.
In via subordinata: nel denegato caso di accoglimento delle domande di parte avversa, riconoscersi le maggiori somme versate dalla convenuta e percepite
6 dal ricorrente per straordinari, con conseguente proporzionale riduzione e rideterminazione delle somme da versare al ricorrente>.
3. All'udienza del 13 marzo 2025 le parti si dichiaravano disponibili a conciliare la presente causa;
tuttavia, stante la divergenza tra le rispettive posizioni, chiedevano a questa Giudice di formulare una propria proposta transattiva.
Con ordinanza 24 marzo 2025 si formalizzava l'invito alla parte convenuta a versare al ricorrente la somma complessiva di euro 2.500 lordi, a saldo di ogni sua pretesa per l'attività di straordinario rivendicata e a titolo di contributo per spese legali.
4. Alla successiva udienza del 9 maggio 2025 il ricorrente comunicava di non aderire alla proposta formulata, poiché insufficiente e insisteva per l'accoglimento delle istanze istruttorie.
Parte resistente chiedeva, in principalità, l'accoglimento dell'eccezione di decadenza formulata in memoria e, in subordine, l'accoglimento delle restanti istanze.
La Giudice riservava la decisione.
Con ordinanza 9 maggio 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, in quanto documentale, rinviava all'udienza del 29 maggio 2025, da celebrarsi nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., in vista della quale le parti compiegavano note scritte in cui insistevano per l'accoglimento delle proprie istanze.
Indi la causa era trattenuta in decisione.
5. Ritiene la Decidente che il ricorso sia inammissibile, per le ragioni di cui si dirà in appresso.
Un primo rilievo: è pacifico che abbia prestato attività Parte_1 lavorativa presso la odierna resistente, con contratto a tempo Controparte_4 determinato (cfr. doc. 2 fasc. resistente) dal 10 settembre 2021 al 9 dicembre 2021
e, a seguito di trasformazione del rapporto a tempo indeterminato (cfr. certificato
UNI - LAV, doc. 4 fasc. resistente), dal 10 dicembre 2021 al 9 maggio 2022, giacché il giorno successivo egli rassegnava dimissioni volontarie (cfr. modulo di recesso del rapporto di lavoro, all. 5 fasc. resistente).
La presente causa verte in tema di differenze retributive a titolo di lavoro straordinario, maturate dal ricorrente nel corso del rapporto quale autista
7 escavatorista, dapprima inquadrato al livello 2° e, a seguito di trasformazione del contratto a tempo indeterminato, al livello 3° del C.C.N.L. Edilizia - Industria.
Ciò posto, stima la Giudice che sia fondata l'eccezione di decadenza formulata dalla parte convenuta.
Infatti, viene in rilievo l'art. 35 del C.C.N.L. citato, applicabile al caso che occupa, sia in quanto richiamato in modo esplicito nella lettera di assunzione di Pt_1
sottoscritta dallo stesso per accettazione (cfr. doc. 2 fasc. resistente), sia
[...] in quanto egli faceva riferimento al medesimo contratto collettivo quale fonte di regolazione del rapporto di lavoro, compresi gli aspetti relativi agli straordinari e al calcolo delle somme ritenute spettanti.
Si evidenzia che, prescindendo dall'iscrizione del singolo lavoratore alle associazioni sindacali stipulanti il C.C.N.L., il richiamo espresso nella domanda giudiziale, con il fine di rivendicare l'applicazione di una o più clausole, identifica un'adesione implicita al contratto collettivo in questione (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav.,
n. 20504/2015).
Orbene, nella citata clausola è fissato in mesi sei il termine, decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro, per far valere i propri diritti retributivi (anche a titolo di straordinario), in quanto ivi si legge: qualsiasi reclamo sul salario e qualunque richiesta inerente al rapporto di lavoro debbono essere presentati dall'operaio, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro dell'operaio stesso>.
Si osserva che il termine di decadenza convenzionale evocato appare congruo e rispettoso dei diritti del lavoratore, anche in quanto coincidente con quello previsto dall'art. 2113 c.c. in tema di rinunzie e transazioni aventi a oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili di legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 c.p.c. - sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro o dalla data dalla rinunzia o transazione, se intervenute successivamente.
Tanto premesso, si sottolinea che nella documentazione a fascicolo non si rinviene alcuna manifestazione di volontà da parte di , Parte_1 antecedente al deposito del ricorso, avvenuto il 6 dicembre 2024, finalizzata ad avanzare richiesta di pagamento dell'attività di lavoro straordinario asseritamente
8 da lui svolta in favore di in costanza del rapporto, che sia rimasta senza CP_1 esito.
Il ricorrente nemmeno allegava di aver richiesto lo svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione avanti alla competente commissione, contenente la specificazione delle rivendicazioni avanzate, che costituisce vera e propria messa in mora - sul che si veda Cass. Civ., Sez. Lav., ordinanza n. 29419 del 13 novembre
2019 (Rv. 655708 - 01) - siccome idoneo a impedire la decadenza [cfr. Cass. Civ.,
Sez. Lav., ordinanza n. 15219 del 30 maggio 2024 (Rv. 671224 - 01), così massimata: La decadenza convenzionalmente stabilita dall'art. 35 del c.c.n.l. per l'industria edile, il quale prevede che qualsiasi reclamo sul salario e qualunque richiesta inerente al rapporto di lavoro devono essere presentati dall'operaio entro il termine perentorio di sei mesi dalla sua cessazione, è validamente impedita dalla tempestiva richiesta del tentativo di conciliazione, il cui espletamento integra il contenuto e la ratio della norma contrattuale, dovendosi detta richiesta intendere come vera ed inequivocabile manifestazione di volontà di far valere il proprio diritto, intervenuta la quale saranno operativi
i soli ordinari principi in tema di prescrizione>].
Ma vi è di più.
Egli non ha preso posizione sul punto nel corso delle due prime udienze - celebrate in presenza - dal momento che nulla replicava all'eccezione di decadenza sollevata da parte resistente, né chiedeva autorizzazione al deposito di un carteggio che dimostrasse una sua tempestiva attivazione per impedire che si verificasse.
Anche con la nota conclusiva si limitava a una contestazione generica.
In altri termini, non vi è alcuna prova che il ricorrente avesse formalizzato istanza in via stragiudiziale, in qualsiasi forma, nei confronti del datore di lavoro entro il termine previsto dall'art. 35 C.C.N.L. Edilizia - Industria, scaduto l'11 novembre
2022.
In conclusione, reputa la Decidente che l'eccezione di decadenza svolta dalla convenuta vada accolta, donde inammissibilità del ricorso, con assorbimento di ogni altra questione di merito.
9 6. Al regolamento delle spese processuali si applica il principio di causalità, di cui il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. costituisce espressione (tra le tante,
Cass. civ., Sez. 3, sent. 30 gennaio 2009, n. 2473).
In questo caso, soccombente è la parte ricorrente.
Le spese processuali sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014,
n. 55, novellato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147.
Si rileva che il ricorrente ha manifestato rifiuto ingiustificato alla proposta conciliativa formulata dal Giudice e accettata da controparte.
Si considerano le fasi di studio e introduttiva, in quanto non vi è stata attività istruttoria;
la fase decisionale va esclusa, in quanto le parti si sono limitate a richiamare gli argomenti esaminati e le conclusioni rassegnate negli atti introduttivi, sicché non ha implicato alcun impegno peculiare aggiuntivo.
Si applicano i valori minimi alla luce della semplicità della causa.
Perciò, vanno riconosciuti euro 911,00 per la fase di studio ed euro 389,00 per quella introduttiva, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Infine, non ricorrono i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96, comma 3 c.p.c. svolta dalla parte resistente, giacché non si ravvisano nell'incedere di dolo o colpa grave. Parte_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) condanna a rimborsare a parte resistente le spese di lite, Parte_1 liquidate complessivamente in euro 1.300,00 per compensi, oltre a spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. alle rispettive aliquote di legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia, il 3 giugno 2025
La Giudice dr. Elena Stefana
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