Ordinanza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, ordinanza 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 108-1/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA Sezione Civile Ordinanza di modifica dei Provvedimenti temporanei ed urgenti Ex Art. 473 bis.23 Cpc Il Giudice Relatore, Pronunciando a scioglimento della riserva assunta all'udienza ex art 127 ter cpc del 23.2.2025 nella causa civile introdotta ex art. 473 bis ss cpc da:
Parte_1 nata a [...] il [...] e residente a [...], Codice Fiscale , elettivamente domiciliata in Chivasso (TO), Via Caduti C.F._1 per la Libertà n.43, presso lo Studio dell'Avv. OS IC (Codice Fiscale
) che la rappresenta e difende per delega in atti C.F._2
Parte Ricorrente Contro
Controparte_1 nato a [...], il [...], residente in [...], C. F. , rappresentato e difeso per delega in atti dall'Avv. Armando CodiceFiscale_3
Francia, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, Via Peyron n. 25 Parte Resistente E con Avv. Anna RONCHETTO (C.F. ), nata Cuorgné (TO) il 6 maggio 1964, ai fini dell'Ufficio C.F._4 domiciliata presso il proprio studio professionale in Cuorgné Via Giacosa 5 quale curatrice del minore nato l'[...] a [...], nominata dal Persona_1
Tribunale Curatore del Minore Relativo alla Prole minore:
Persona_1
Nato il 11 agosto 2018 a Matera
* * * Il Giudice Pronunciando a scioglimento della riserva che precede in atti assunta all'udienza del 23.2.2025; Rilevato che parte ricorrente ha depositato in atti la seguente istanza: Parte_1
“(…) TRIBUNALE DI IVREA SEZIONE FAMIGLIA ISTANZA RG 108/2024 Parte_2 Minore: nato a [...] l' 11 agosto 2018 Persona_1 La Sig.r . OS IC. Parte_1 A tutti i di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ex art. 136 cpc e ex art. 51 DL 112/2008 presso la casella di Posta elettronica Certificata del Processo Telematico di cui all'art. 11 DM
Pagina 1
*** con Avv. Armando FRANCIA Controparte_1
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4 ottobre 2024, con provvedimento emesso l'8 ottobre 2024, il Giudice Relatore disponeva provvisoriamente:
”…..Dispone allo stato la conferma delle statuizioni del decreto del Tribunale di Ivrea 1303/2021 del 19/03/2021 in ordine al regime di affidamento, collocamento, mantenimento del minore, disponendo la prosecuzione degli incontri in luogo neutro padre-figlio con educatore e con aumento degli incontri ove il Servizio Sociale non ravvisi in concreto elementi controindicanti meglio visto in concreto l'interesse del minore”. Nel provvedimento citato emesso a definizione della procedura RG 1303/2021 il Tribunale aveva disposto:
“...Dispone l'affido condiviso del minore in capo ai genitori Persona_2 [...]
Parte_3 Parte_1 n adre;
Per_1
° dispone l'esercizio separato della bilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione;
° dispone che, ferma l'osservanza dei provvedimenti del Giudice penale, il padre possa incontrare il figlio in luogo neutro, tendenzialmente con due appuntamenti settimanali”. Considerato che
1) Nonostante le reiterate richieste (inoltrate tramite i rispettivi difensori successivamente alla definizione del precedente procedimento RG 1303/2021) sia di autorizzazioni varie che di pagamenti di spese straordinarie afferenti il piccolo , il Sig. raramente ha dato riscontro. Per_1 Controparte_1
2) Al termine a tenu nel presente procedimento il Sig. CP_1 richiedeva un colloquio fuori aula con la ricorrente durante il quale manifestava verb
[...] tivo nell'interesse di . Durante tale colloquio il Sig. Per_1 Controparte_1 innanzitutto si scusava per i fatti commessi, riferiva di non aver più corrisposto il contributo al mantenimento del figlio solo “per ripicca”, riferiva che il figlio era importante per lui, che voleva essere collaborativo, si complimentava con la ricorrente in quanto aveva cresciuto bene il figlio e…. 3) In tale frangente alla presenza della curatrice e dei rispettivi difensori, considerata la situazione in atto e la totale inevitabile mancanza di rapporti tra le parti, configurandosi frequente la situazione ove sia necessario rilasciare autorizzazioni in modo tempestivo (uscite scolastiche, gite, attività varie..), dopo approfondita spiegazione, il Sig.
si rendeva disponibile a rilasciare una delega generale alla Sig.ra Controparte_1 Parte_1 pestivamente” le autorizzazioni necessarie per la scuola e le attivi Per altro verso la Sig.ra si impegnava a tenerlo informato tramite i rispettivi difensori e a Parte_1 mandargli il diario di sione degli incontri in luogo neutro cosicché potesse tenersi aggiornato Per_1 sull'andamento scolastic ricorrente ha fatto). 4) In data 9 ottobre 2024 la ricorrente, tramite i rispettivi difensori, inoltrava al Sig. (che la riceveva in tempo reale) una bozza di dichiarazione Controparte_1 da restituire firmata unita I difensori si accordavano che la dichiarazione sarebbe stata consegnata il lunedì successivo (14 ottobre 2024) in occasione dell'incontro in luogo neutro. In realtà il Sig. ad oggi, nonostante i solleciti inoltrati anche tramite i Servizi Sociali, Controparte_1 contattati tempe e a loro volta avevano contattato la curatrice, non ha inoltrato la dichiarazione in questione né personalmente né tramite i difensori. Tenuto conto che Il Sig. oltre a non ottemperare a quanto richiesto dal Tribunale (nel presente Controparte_1 procedi ne bancaria e reddittuale parziale), non ottempera a quanto ordinato dal Tribunale nel precedente procedimento in punto mantenimento (non versa il contributo al mantenimento ordinario e le spese straordinarie) ed inoltre non ha mantenuto l'impegno assunto in occasione dell'udienza del 4 ottobre. Nonostante l'apparente disponibilità, il Sig. è tutt'altro che disponibile e assume Controparte_1 comportamenti omissivi che si configurano pre figlio e, peraltro, omette di Per_1 contribuire al mantenimento del figlio (non ha versato ben 7 mesi del 2023 e tutto il 2024), dimostrando Per_1 così che ogni suo comportamento no lutamente finalizzato al benessere di , ma ha ben altra Per_1 motivazione. In considerazione di quanto brevemente esposto, la Sig.ra come rappresentata e difesa Parte_1 in atti, affinchè nell'interesse del figlio minor eno temporaneamente sino CP_2 Per_1 all'esito ente giudizio l'affidamento esclusivo di alla madre con possibilità di sottoscrivere la Per_1 documentazione necessaria anche scolastica per l'esercizio d nsabilità genitoriale con onere di informazione al padre. Con ogni opportuna statuizione nell'interesse del minore.”
Pagina 2 - Rilevato che il Giudice Relatore ha provocato il contraddittorio difensivo tra le Parti (Parte istante ha documentato in PCT con deposito del 24.12.2024 le avvenute notifiche al convenuto ed al Curatore) e il (solo) Curatore del Minore Avvocata Anna Ronchetto ha (motivatamente1) concluso chiedendo l'accoglimento delle richieste attoree in favore del minore;
con riferimento alla seguente formula: “(…) CONCLUSIONI Rigettata ogni diversa istanza, eccezione e domanda, Voglia l'Ill. mo Tribunale di Ivrea, a parziale modifica dei provvedimenti ex art. 473.bis.22 c.p.c. - Disporre che la madre collocataria possa assumere decisioni in autonomia sulle questioni ordinarie, sottoscrivendo le necessarie autorizzazioni richieste, di tipo scolastico, sportivo e ricreativo nell'interesse del figlio , con onere di Per_1 riferire al padre, per i motivi esposti.”
- Ritenuto – nel bilanciamento delle rispettive posizioni genitoriali, ed attesa la sopravvenienza di questioni genitoriali da dirimere in punto adozione scelte decisionali – doversi dare prevalenza alle conclusioni del Curatore nella modalità infra indicata in parte dispositiva, tenuto conto del dato a mente del quale nel collaterale fascicolo portante è attualmente pendente CTU genitoriale
P.Q.M
Il Giudice Relatore pronunciando in contraddittorio tra le Parti ex artt. 337 ter cc / 473 bis. 23 cpc in parziale modifica della precedente ordinanza 473 bis. 22 Cpc del 8.10.2024 in atti in presenza di fatti sopravvenuti: Dispone che la madre collocataria sig.ra possa assumere per il figlio minore Parte_1
Nato il 11 agosto 2018 a Matera decisioni in autonomia Persona_1 sulle questioni ordinarie, sottoscrivendo le necessarie autorizzazioni richieste, di tipo scolastico, sportivo e ricreativo nell'interesse del figlio , con onere di riferire tempestivamente al Per_1 padre sig. Controparte_1
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle Parti, al PM, al Curatore, ai servizi Sociali, al CTU, e per le incombenze di competenza. Ivrea, 24.3.2025 Il Giudice Relatore Dott. Alberto Angelo Balzani
Pagina 3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Così si legge – tra l'altro – nelle note difensive del Curatore dep. in PCT in data 18.2.2025: “(…) Con riferimento all'istanza della ricorrente, l'esponente Curatrice speciale ritiene che risponda all'interesse del minore garantire la partecipazione del minore alle attività extrascolastiche organizzate dalla scuola (uscite culturali, gite, svaghi ecc…). La difficoltà di confronto diretto fra i genitori e il rimando ai rispettivi Avvocati pare non garantire la sottoscrizione tempestiva delle autorizzazioni richieste dalla scuola. In sede di colloquio in rete con gli Operatori dei Servizi è stato ribadito che il padre sarebbe inadempiente all'obbligo di mantenimento. (…)”