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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/06/2025, n. 2290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2290 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
1
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2480/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 27/06/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 2480 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
e , rappresentati e Parte_1 Parte_2 difesi dall'avv. Ilario Maschietto giusta procura in atti
APPELLANTI
E
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, n. 269/2024, pubblicata in data 07/03/2024 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Latina in funzione di giudice del lavoro depositato in data 29.11.2021, e , premesso Parte_1 Parte_2 di essere rispettivamente figlio e moglie di , deceduto in data Persona_1
8.7.1990 per causa di servizio dopo 12 anni di lavoro nei reparti operativi della Polizia di Stato, assumevano il diritto al riconoscimento in favore del de cuius dello status di vittima del dovere e concludevano chiedendo la condanna del
“… al riconoscimento in favore dei ricorrenti, Sig.re Controparte_1 Parte_1
e quali eredi superstiti del de cujs Sig. dalla
[...] Parte_2 Persona_1 data della domanda amministrativa e per i 10 anni pregressi non prescritti ex art 5 comma
1 della Legge 204/2006 come previsto dall'art 34 della Legge 222/2007 nonché nella misura di Legge, lo speciale assegno vitalizio ex art 5 comma 3 della Legge 204/2006 cosi come previsto dall'art 2 comma 105 della Legge 244/2007 soggetto a perequazione automatica nonché dell'assegno vitalizio non reversibile cosi come aggiornato a norma dell'art
4 comma 238 della Legge 350/2003 anch'esso soggetto a perequazione automatica ex art 2 comma 1 della Legge 407/1998 oltre al riconoscimento di tutti i benefici di legge. Il tutto con vittorie di spese ed onorari di giudizio oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per Legge”.
Si costituiva il convenuto eccependo l'intervenuta prescrizione CP_1 estintiva e comunque la non riconducibilità della patologia responsabile del decesso del a particolari condizioni ambientali od operative, come Pt_1 richiesto dall'art. 1, comma 564 della legge n. 266/2005.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale respingeva il ricorso e condannava i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Disattesa
l'eccezione di prescrizione sollevata dal , osservava il Tribunale che CP_1 difettavano nel ricorso le allegazioni sulle condizioni ambientali ed operative
“particolari” che generano un rischio superiore a quello connesso allo svolgimento dei compiti di servizio.
Avverso tale sentenza hanno proposto tempestivo appello Parte_1
e deducendo la violazione dell'art. 115 c.p.c. stante
[...] Parte_2
l'asserita mancata contestazione da parte del resistente della CP_1 3
circostanza che la “sindrome ansioso depressiva reattiva” che ha portato al suicidio il de cuius è conseguente alla protratta esposizione ad eventi stressanti occorsigli in servizio, cioè a particolari fatti straordinari che hanno esposto il loro dante causa a maggiori rischi di quelli ordinari. Hanno concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, l'accoglimento delle conclusioni formulate con l'originario ricorso introduttivo con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Il appellato è rimasto contumace nel grado. CP_1
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello non può trovare accoglimento.
Giova anzitutto rammentare la complessa disciplina normativa applicabile al caso di specie.
Per quanto qui interessa, anzitutto, ai sensi dell'art. 1, co. 563, l. n.
266/2005, “per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
Ai sensi del successivo comma 564, sono poi equiparati alle “vittime del dovere” i soggetti “che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Tali “particolari condizioni ambientali od operative”, ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti per le vittime del dovere, sono definite dall'art. 1, lett. c), d.P.R. n. 243/2006 come “condizioni comunque implicanti 4
l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Orbene, quest'ultimo requisito va inteso in termini di straordinarietà. In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “La categoria delle vittime del dovere aventi diritto ai benefici di cui all'art. 1, comma 564, della l. n. 266 del
2005 non è definita attraverso la tipizzazione di singole attività, delineando la previsione normativa una fattispecie aperta, presidio di tutela contro la morte ed i fatti lesivi che attingano il personale militare in occasione di missioni di qualunque natura, purché realizzate in condizioni ambientali od operative "particolari", per tali dovendosi intendere quelle che abbiano comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto” (Cass. 05/10/2018, n.
24592). A titolo esemplificativo, la S.C. ha ritenuto che “Al militare di leva rimasto ferito, con esiti permanenti, nel corso di un'azione di addestramento competono i benefici, di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, se i compiti, rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso all'ambiente militare” (Cass. 21/04/2022, n. 12747: in applicazione di tale principio, la Corte ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto detti benefici in un caso di incidente occorso al soldato di leva, nel corso di un'esercitazione militare notturna, a causa di una bomba lanciata in corsa, atteso che il sinistro era avvenuto dopo appena tre settimane di servizio ed una sola breve lezione sull'uso delle armi, rinvenendosi in detta ipotesi un quid pluris rispetto al rischio tipico connesso al servizio di leva).
Nell'originario ricorso introduttivo nulla risulta dedotto sul requisito in esame, essendosi limitati gli odierni appellanti a dedurre l'avvenuto riconoscimento della morte quale causa di servizio e che l'evento morte è conseguito alla patologia (sindrome ansioso depressiva reattiva) cagionata dalla
“… protratta esposizione ad eventi stressanti di servizio (dodici anni di servizio nei reparti operativi, nel corpo della Polizia di Stato)” (vd. pag. 2 e pag. 4 del ricorso di primo grado). 5
Nulla è stato dedotto nel ricorso introduttivo circa la sussistenza di circostanze particolari o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico connesso al servizio operativo nella Polizia di Stato.
In assenza di specifiche allegazioni, non sorge per la controparte l'onere di contestazione, talché anche ove il resistente non avesse CP_1 contestato la circostanza, l'appello sarebbe comunque infondato. In ogni caso, con l'originaria memoria difensiva il aveva espressamente dedotto CP_1 che “… anche se si volesse prescindere dall'eccezione di estinzione del diritto dedotto in giudizio per intervenuta prescrizione, l'avverso ricorso non potrà non essere rigettato in ragione della non riconducibilità della patologia responsabile del decesso del signor
[...]
come dipendente da causa di servizio- a particolari condizioni ambientali od Controparte_2 operative, come richiesto dall'art. 1, comma 564 della legge n. 266/2005, invocato dalle controparti” (vd. pag. 7 della memoria difensiva di primo grado), contestando dunque espressamente la sussistenza di particolari condizioni ambientali od operative.
Nulla per spese stante la mancata costituzione di parte appellata.
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; nulla sulle spese;
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato. Roma, 27/06/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA ND EN
( F.to dig.te)
Reg. gen. Sez. Lav. N. 2480/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
composta dai seguenti magistrati: Dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente rel. Dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere Dott.ssa Rossana Taverna Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 27/06/2025, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro/ previdenza e assistenza obbligatorie in grado di appello iscritta al n. 2480 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
e , rappresentati e Parte_1 Parte_2 difesi dall'avv. Ilario Maschietto giusta procura in atti
APPELLANTI
E
, in persona del Ministro p.t., Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, n. 269/2024, pubblicata in data 07/03/2024 2
___________________
Con ricorso al Tribunale di Latina in funzione di giudice del lavoro depositato in data 29.11.2021, e , premesso Parte_1 Parte_2 di essere rispettivamente figlio e moglie di , deceduto in data Persona_1
8.7.1990 per causa di servizio dopo 12 anni di lavoro nei reparti operativi della Polizia di Stato, assumevano il diritto al riconoscimento in favore del de cuius dello status di vittima del dovere e concludevano chiedendo la condanna del
“… al riconoscimento in favore dei ricorrenti, Sig.re Controparte_1 Parte_1
e quali eredi superstiti del de cujs Sig. dalla
[...] Parte_2 Persona_1 data della domanda amministrativa e per i 10 anni pregressi non prescritti ex art 5 comma
1 della Legge 204/2006 come previsto dall'art 34 della Legge 222/2007 nonché nella misura di Legge, lo speciale assegno vitalizio ex art 5 comma 3 della Legge 204/2006 cosi come previsto dall'art 2 comma 105 della Legge 244/2007 soggetto a perequazione automatica nonché dell'assegno vitalizio non reversibile cosi come aggiornato a norma dell'art
4 comma 238 della Legge 350/2003 anch'esso soggetto a perequazione automatica ex art 2 comma 1 della Legge 407/1998 oltre al riconoscimento di tutti i benefici di legge. Il tutto con vittorie di spese ed onorari di giudizio oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per Legge”.
Si costituiva il convenuto eccependo l'intervenuta prescrizione CP_1 estintiva e comunque la non riconducibilità della patologia responsabile del decesso del a particolari condizioni ambientali od operative, come Pt_1 richiesto dall'art. 1, comma 564 della legge n. 266/2005.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale respingeva il ricorso e condannava i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Disattesa
l'eccezione di prescrizione sollevata dal , osservava il Tribunale che CP_1 difettavano nel ricorso le allegazioni sulle condizioni ambientali ed operative
“particolari” che generano un rischio superiore a quello connesso allo svolgimento dei compiti di servizio.
Avverso tale sentenza hanno proposto tempestivo appello Parte_1
e deducendo la violazione dell'art. 115 c.p.c. stante
[...] Parte_2
l'asserita mancata contestazione da parte del resistente della CP_1 3
circostanza che la “sindrome ansioso depressiva reattiva” che ha portato al suicidio il de cuius è conseguente alla protratta esposizione ad eventi stressanti occorsigli in servizio, cioè a particolari fatti straordinari che hanno esposto il loro dante causa a maggiori rischi di quelli ordinari. Hanno concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, l'accoglimento delle conclusioni formulate con l'originario ricorso introduttivo con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Il appellato è rimasto contumace nel grado. CP_1
La causa, sulle conclusioni riportate in atti, è stata decisa con sentenza contestuale.
L'appello non può trovare accoglimento.
Giova anzitutto rammentare la complessa disciplina normativa applicabile al caso di specie.
Per quanto qui interessa, anzitutto, ai sensi dell'art. 1, co. 563, l. n.
266/2005, “per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
Ai sensi del successivo comma 564, sono poi equiparati alle “vittime del dovere” i soggetti “che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Tali “particolari condizioni ambientali od operative”, ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti per le vittime del dovere, sono definite dall'art. 1, lett. c), d.P.R. n. 243/2006 come “condizioni comunque implicanti 4
l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Orbene, quest'ultimo requisito va inteso in termini di straordinarietà. In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “La categoria delle vittime del dovere aventi diritto ai benefici di cui all'art. 1, comma 564, della l. n. 266 del
2005 non è definita attraverso la tipizzazione di singole attività, delineando la previsione normativa una fattispecie aperta, presidio di tutela contro la morte ed i fatti lesivi che attingano il personale militare in occasione di missioni di qualunque natura, purché realizzate in condizioni ambientali od operative "particolari", per tali dovendosi intendere quelle che abbiano comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto” (Cass. 05/10/2018, n.
24592). A titolo esemplificativo, la S.C. ha ritenuto che “Al militare di leva rimasto ferito, con esiti permanenti, nel corso di un'azione di addestramento competono i benefici, di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, se i compiti, rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso all'ambiente militare” (Cass. 21/04/2022, n. 12747: in applicazione di tale principio, la Corte ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto detti benefici in un caso di incidente occorso al soldato di leva, nel corso di un'esercitazione militare notturna, a causa di una bomba lanciata in corsa, atteso che il sinistro era avvenuto dopo appena tre settimane di servizio ed una sola breve lezione sull'uso delle armi, rinvenendosi in detta ipotesi un quid pluris rispetto al rischio tipico connesso al servizio di leva).
Nell'originario ricorso introduttivo nulla risulta dedotto sul requisito in esame, essendosi limitati gli odierni appellanti a dedurre l'avvenuto riconoscimento della morte quale causa di servizio e che l'evento morte è conseguito alla patologia (sindrome ansioso depressiva reattiva) cagionata dalla
“… protratta esposizione ad eventi stressanti di servizio (dodici anni di servizio nei reparti operativi, nel corpo della Polizia di Stato)” (vd. pag. 2 e pag. 4 del ricorso di primo grado). 5
Nulla è stato dedotto nel ricorso introduttivo circa la sussistenza di circostanze particolari o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico connesso al servizio operativo nella Polizia di Stato.
In assenza di specifiche allegazioni, non sorge per la controparte l'onere di contestazione, talché anche ove il resistente non avesse CP_1 contestato la circostanza, l'appello sarebbe comunque infondato. In ogni caso, con l'originaria memoria difensiva il aveva espressamente dedotto CP_1 che “… anche se si volesse prescindere dall'eccezione di estinzione del diritto dedotto in giudizio per intervenuta prescrizione, l'avverso ricorso non potrà non essere rigettato in ragione della non riconducibilità della patologia responsabile del decesso del signor
[...]
come dipendente da causa di servizio- a particolari condizioni ambientali od Controparte_2 operative, come richiesto dall'art. 1, comma 564 della legge n. 266/2005, invocato dalle controparti” (vd. pag. 7 della memoria difensiva di primo grado), contestando dunque espressamente la sussistenza di particolari condizioni ambientali od operative.
Nulla per spese stante la mancata costituzione di parte appellata.
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; nulla sulle spese;
dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato. Roma, 27/06/2025
LA PRESIDENTE EST.
DOTT.SSA ND EN
( F.to dig.te)