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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 09/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA n°
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del GOP Avv. Rosanna Cafaro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1035/2016 del Ruolo Generale, promossa
D A
con l'Avv. G. Mucci, Parte_1
- attrice
CONTRO
con l'Avv. V.A. Nigro, Controparte_1
- convenuto
CONCLUSIONI delle Parti : come da memorie conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Premesse
Rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il Giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., Cass. Civ. SSUU,
642/15, v. anche Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – ha rinvenuto anche una positivizzazione normativa nell'art.16 del d.lgs 5/03, recet- tivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Osservato che per consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio, il Giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle Parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
FATTO E DIRITTO
Richiamato il contenuto assertivo degli atti introduttivi e degli scritti difensivi delle Parti.
Richiamati tutti i provvedimenti resi in corso di causa.
Richiamate le note di trattazione scritta, depositate dalle Parti. Visto che dall'udienza del 3.12.2021 la causa è stata trattata dall'odierna estensore, subentrata ai precedenti.
Rilevato che Parte attrice ha formulato le conclusioni seguenti : “a) ritenere unico responsabile delle lesioni occorse all'attrice ex art. 2043 e/o 2051 cod. civ. il in qualità di Ente Controparte_1
tenuto alla corretta gestione, manutenzione e vigilanza dei beni appartenenti al demanio comunale
e/o di uso esclusivo pubblico al fine di non arrecare pregiudizio a terzi;
b) per l'effetto condannarlo al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di Euro 25.337,00 come innanzi specificata oltre al pagamento degli interessi legali dal dì dell'evento e sino all'effettivo soddisfo;
c) condannare, altresì, il al pagamento delle spese (anche di entrambe le CTU) Controparte_1
ed onorari di giudizio oltre IVA, CAP e spese generali 15% da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara anticipatario.”. [in corsivo e grassetto le testuali conclusioni attoree].
Visto che Parte convenuta ha formulato le conclusioni seguenti : “Rigettare la domanda in quanto il
è esente da ogni responsabilità; In subordine rigettare la domanda in quanto Controparte_1 non sufficientemente provata.”. [in corsivo le testuali conclusioni di Parte convenuta].
Osserva.
FATTO E DIRITTO
- Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice lamentava di aver subìto un infortunio in data
2.1.2015, alle ore 9.30 circa, rovinando in terra nel percorrere la scalinata che collega la via G. Di
Vittorio e la via Leopardi, ubicata nel centro urbano di e il prolungamento di via CP_1
Cairoli, che il nominato CTU, Ing. ha accertato essere affiancata da un muro a secco Per_1
costruito con termini lapidei.
Mentre, il nominato CTU medico legale, Dr. , precisava che “la predetta scala non aveva Per_2
un andamento regolare, sia nella pedata che nell'alzata, essendo realizzata con materiali sdrucciolevoli e non idonei in caso di pioggia, peraltro sprovvista di appoggio manuale”. [in corsivo testuali affermazioni del Dr. , nominato CTU medico-legale] Per_2
Nella rovinosa caduta da suddetta scala l'attrice asseriva di aver riportato danni biologici, quantificati in euro 21.579,00.
Precisava l'attrice di essere stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata c/o il Pronto Soccorso dell'Ospecives di Francavilla Fontana, dove veniva visitata dalla Dr.ssa che Persona_3 diagnosticava “frattura vertebrale di L1 ed L2” e prescriveva terapia medica con uso di f.a.n.s. al bisogno e busto ortopedico.
- Si costituiva l'Amministrazione convenuta, impugnando e contestando integralmente gli assunti attorei, chiedendo il rigetto della domanda, ritenuta inammissibile, non sufficientemente provata e infondata in fatto ed in diritto;
nonché eccependo il proprio (presunto) difetto di legittimazione passiva, ritenendo la rampa di scale suddetta come proprietà privata e non già come bene demaniale.
- Veniva svolta attività istruttoria con l'ascolto di testimoni oculari, che confermavano i fatti come esposti dalla Parte attrice, le cui risultanze sono state dirimenti ai fini della presente decisione.
- Questo Giudice invitava (vanamente) le Parti ad addivenire ad una soluzione anticipata in via bonaria del presente giudizio, ricevendo netto diniego dall'Ente comunale convenuto.
- Così, all'udienza del 20.9.2024 la causa veniva spedita a sentenza con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. con decorrenza dal 15.10.2024.
Preliminarmente, va rigetta l'eccezione, sollevata da Parte convenuta, secondo cui la stessa non avrebbe legittimazione passiva nel presente giudizio, posto che il nominato CTU, Ing. ha Per_1 accertato che “la rampa in questione fa parte, catastalmente, dal 02/03/2016, della particella 1390, del foglio 10, del Comune di dell'estensione di mq 182, classato come uliveto di 4°, il CP_1 cui reddito dominicale è di € 0,33 e agrario di € 0,28, intestato a Controparte_2
con diritto del concedente, nata a [...] [...]
[...] Parte_2 CP_1
livellario per ½, nato a [...] [...] C.F._1 Parte_3 CP_1
anche lui con diritto di livellario per ½. Tra il 03/06/2010 al 02/03/2016 in CodiceFiscale_2
seguito a FRAZIONAMENTO del 03/06/2010, protocollo n. BR0099407, in atti dal 03/06/2010, presentato il 03/06/2010 (n. 99407.1/2010) l'area in questione, con i diritti di livellario a favore di livellaria per 1/2 e per ½, il terreno risulta classato come Parte_2 Parte_3
“Ente Urbano”.” [in corsivo testuali affermazioni del nominato CTU, Ing. Per_1
I) Dirimenti, ai fini della decisione, sono non solo le risultanze della esperita prova testimoniale, ma sull'entità del danno liquidabile anche le risultanze delle esperite e incontestabili CTU tecnica dell'Ing. e medico-legale del Dr. . Per_1 Per_2
E, per ciò che attiene al quantum, Parte attrice ha documentato pure le spese mediche in euro 777,00.
Il nominato CTU medico legale ha, invero, accertato che i danni riportati da Parte attrice vanno quantificati come segue :
“I.T.T. (I.T.A.) di giorni TRENTA (immobilizzazione) +
I.T.P. al 75% di giorni TRENTA (uso del busto) +
I.T.P. al 50% di giorni DIECI (abbandono graduale del busto e f.k.t.) +
I.T.P. al 25% di giorni DIECI + Danno Biologico Permanente Complessivo pari a 8% (OTTO PER CENTO) della totale per i postumi residuati”. [in corsivo e grassetto testuali affermazioni del Dr. , nominato CTU Per_2
medico-legale]
II) Nel caso di specie si può sicuramente addebitare il sinistro ad un comportamento colpevole dell'Amministrazione convenuta ed è anche possibile accertare il nesso di derivazione eziologia tra la cosa in custodia (una scalinata bene demaniale che congiunge due pubbliche vie) e l'evento dannoso (sinistro per cui è causa), inscrivendo la vicenda per cui è causa nell'alveo della responsabilità da cosa in custodia ex art. 2051 c.c..
La Giurisprudenza meno recente ravvisa nella richiamata norma una responsabilità per colpa presunta, fondata sul fatto del custode, venuto meno al dovere di controllo e di vigilanza affinché la cosa non produca danni a terzi (cfr. Cass. civile, sez. III, 28 ottobre 1995 n. 11264; Cass. civile, sez.
III, 1 giugno 1995, n. 6125); mentre, i più recenti orientamenti ravvisano una responsabilità di tipo oggettivo in capo al custode, la cui condotta non viene in considerazione, essendo sufficiente la sussistenza del nesso eziologico tra cosa in custodia e danno arrecato (Così, C. Cass. civile, sez. III,
28.6.2012, n. 10860; C. Cass. civile, sez. III, 16.1.2009, n. 993; C. Cass. civile, sez. III, 10.3.2009, n.
5741).
L'art. 2051 c.c. richiede un dovere specifico di contenuto positivo, consistente nel dovere di vigilanza e di controllo sul bene ed adottare le misure idonee ad impedire che la cosa in custodia arrechi danni ai terzi.
In sostanza, la richiamata norma prevede che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo la prova del caso fortuito, ossia dell'evento inevitabile ed imprevedibile.
III) Proprio dall'esame del sinistro per cui è causa, si evince che Parte attrice ha assolto al proprio onere probatorio, in quanto sia i fatti di causa sono stati confermati dai testimoni escussi;
mentre, non risulta che l'Amministrazione Comunale abbia provveduto a dispiegare alcuna attività probatoria per andare esente da qualsivoglia responsabilità.
Il nesso causale tra tali condizioni della scalinata bene demaniale e il sinistro può considerarsi provato presuntivamente, quale conseguenza logica secondo un criterio di normalità, poiché, tenuto conto dell'incidenza dello stato dei luoghi sul tratto di pubblica via, era plausibile che il pedone non si avvedesse in tempo dell'insidia o comunque non riuscisse ad evitare il sinistro.
Con riferimento all'onus probandi in casi analoghi, la Suprema Corte (ex multis, C. Cass., 11.1.2008,
n. 390; e, ancor prima, C. Cass., 12.1.1996, n. 191; C. Cass., 3.12.2002, n. 17152) ha riesaminato spesso il tema della responsabilità della PA per i danni derivanti alla persona a causa di una insidia stradale, ovvero da una situazione di pericolo occulto, oggettivamente non visibile né prevedibile anche da parte di persone dotate di normale accortezza e diligenza. In particolare la Cassazione ha precisato definitivamente la ripartizione dell'onus probandi tra le parti in giudizio statuendo che la parte che si ritiene danneggiata ha l'onere di dimostrare: 1) gli elementi costituivi del fatto storico qualificabile come illecito civile;
2) il nesso di causalità; 3) il danno ingiusto;
4) l'imputabilità oggettiva al custode della cosa.
All'Ente pubblico incombe, invece, l'onere di provare o l'esistenza del concorso di colpa del danneggiato nell'evento lesivo, oppure la presenza di un caso fortuito che interrompe il nesso di causalità tra l'evento e il comportamento colposamente omissivo della PA.
Nel caso di specie, il non ha adempiuto in alcun modo all'onere della prova Controparte_1
spettategli, posto che non è stato dimostrato – perché indimostrabile – il concorso di colpa del pedone e neppure il caso fortuito, idoneo a interrompere il nesso di causalità tra l'evento e il comportamento colposamente omissivo della PA..
E, in proposito, la Corte di legittimità nella richiamata pronuncia ha così statuito: “l'ente pubblico
(nella specie il preposto alla sicurezza dei pedoni e detentore del dovere di vigilanza sulla CP_1
sicurezza dei tombini che si trovano sui marciapiedi, ha l'onere di dimostrare o il concorso di colpa del pedone o la presenza di un caso fortuito che interrompe la causalità tra l'evento ed il comportamento colposamente omissivo dell'ente”.
IV) Dunque, il fatto storico dannoso e lesivo è stato verificato e la dinamica del sinistro, e cioè la rovinosa caduta del pedone sullo scenario del sinistro per cui è causa, era stata determinata dalla presenza del trabocchetto, costituente insidia non prevedibile, né prevenibile.
Se il piano di calpestio è in condizioni tali da arrecare nocumento a chi percorre quel tratto di pubblica via, sono l'Amministratore e il manager a trovarsi nella posizione di garanzia e a rischiare anche la condanna per lesioni personali colpose.
V) Pertanto, i danni, conseguenti agli incidenti determinati dalla negligenza dell'Amministrazione, che ha la proprietà o la disponibilità e il godimento del bene demaniale, in particolare di scalinata su strada pubblica, allorché si verifichino nel custodire la res e/o nel fornire agli utenti adeguate segnalazioni, devono essere risarciti dal in quanto sullo stesso gravano gli Controparte_3
obblighi del custode.
La Corte di legittimità (C. Cass., IV Sez. Pen., depositata il 7.4.2011), ad esempio, ha sancito il principio, secondo cui la bolla d'asfalto su cui cade il passante costituisce un'insidia: risulta difficilmente visibile e non viene affatto segnalata e non vale a configurare una condotta abnorme in capo al pedone la circostanza che l'infortunio sia avvenuto mentre il passante si trovava fra il piano di calpestio della carreggiata e il marciapiede.
Al sinistro per cui è causa possono sicuramente attagliarsi i principi sanciti nelle pronunce fin qui ricordate e gli orientamenti giurisprudenziali, cui questo Giudice ritiene di poter aderire. “L'insidia stradale non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto” (C.
Cass. Civ., 13.7.2011, n. 15375; ma anche Trib. Napoli, Sezione 12 civile, sent. 14.4.2014, n. 5687)
e “la responsabilità della P.A. in conseguenza di un sinistro cagionato da un bene ad essa appartenente può essere configurata sotto due profili: in primis, la responsabilità colposa della
P.A. può discendere dalla “ di cui all'art. 2043 c.c., atteso che, secondo la CP_4 consolidata giurisprudenza, la pubblica amministrazione incontra, nell'esercizio del suo potere discrezionale nella vigilanza, manutenzione e controllo dei beni demaniali, limiti derivanti dalle norme di legge e di regolamento, nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, ed, in particolare, dalla norma primaria e fondamentale del neminem laedere, in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile né prevedibile, che dia luogo al cosiddetto trabocchetto o insidia; inoltre, la responsabilità della pubblica amministrazione può essere ricondotta alla responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c., per danni causati dall'omessa custodia dei beni demaniali, quali sono le strade pubbliche.”
L'insidia stradale è una situazione di pericolo che si può verificare all'insaputa del conducente o del pedone, che in quel momento percorre una pubblica via: “In quest'ottica, l'insidia, cioè quella situazione di fatto che, per la sua oggettiva invisibilità ed imprevedibilità, integra pericolo occulto,
è configurabile anche con riferimento al danno cagionato da cose in custodia, ed in tale ipotesi ha solo l'effetto di caratterizzare l'oggetto concreto dell'onere della prova a carico del custode, nel senso che quest'ultimo, per liberarsi da responsabilità, è tenuto a dimostrare l'insussistenza del nesso eziologico tra la cosa, che ha prodotto o nell'ambito del quale si è prodotta l'insidia, ed il danno, in quanto determinato da cause non conoscibili né eliminabili con sufficiente immediatezza da parte sua, neppure con la più efficiente attività di vigilanza e manutenzione” (C. Cass. 19.11.2009 n.
24428).
Su questo filone giurisprudenziale, cui si ritiene di dover aderire, si incardina anche l'ordinanza 22 febbraio 2017, n. 4638, della Corte di Cassazione, sezione VI civile, emessa a seguito di danni da insidia stradale, per i quali l'attore chiedeva il risarcimento dei danni da lui patiti in conseguenza della caduta dalla bicicletta dovuta alla presenza di un tombino e di gravi sconnessioni sul manto stradale, ordinanza con cui i Giudici di legittimità hanno rilevato e considerato l'efficienza del comportamento imprudente del ciclista, nella produzione del danno : “Nel caso di specie, al contrario, la stessa formulazione del ricorso e della censura qui in esame indica che la richiesta di discussione fu avanzata in sede di precisazione delle conclusioni, di comparsa conclusionale e di replica, con ciò implicitamente ammettendo che la reiterazione che la disposizione in esame esige non ebbe luogo”. Dai Giudici della Suprema Corte pure il comportamento dell'infortunato, che poteva essere indice di disattenzione, non è ritenuto un evento eccezionale idoneo a interrompere il nesso causale fra l'esistenza dell'insidia e il verificarsi dell'incidente, in quanto, secondo la Corte di Cassazione, in base all'art. 2051 c.c., incombe sul sia l'obbligo di custodire e fare manutenzione sulla strada CP_1
che quello di ridurre, in ogni modo possibile, il pericolo di incidenti mediante segnaletica che evidenzi le condizioni della strada e/o mediante l'impiego di agenti di polizia municipale, come prescritto da diversi articoli del codice della strada.
Con la sentenza n. 11430 del maggio 2011 la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla responsabilità da cose in custodia per le ipotesi in cui i pedoni cadano nelle buche stradali e riportino lesioni.
Nel caso di specie, assimilabile a quello che ci occupa, una turista aveva richiesto il risarcimento danni nei confronti di un per le lesioni derivate dalla caduta nella pavimentazione del CP_1
marciapiede : la presenza di una buca o di una disconnessione o di sdrucciolevolezza sul fondo stradale giustifica, invero, l'addebito di responsabilità al per difetto di manutenzione e anche CP_1 il nesso causale fra la situazione della strada e l'infortunio occorso al pedone.
VI) Infatti, la presunzione di responsabilità della P.A. si applica, ai sensi dell'art. 2051 c.c. per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, quando la custodia del bene, intesa quale potere di fatto sulla cosa legittimamente e doverosamente esercitato, sia esercitabile nel caso concreto (così, C.
Cass., 15.10.2010, n.21329) , tenuto conto delle circostanze, della natura limitata e periferica del tratto di strada in questione.
Il Supremo Collegio segue un orientamento ormai consolidato (ex multis, C. Cass., 6.7.2006, n.
15383; C. Cass., 22.4.2010, n. 9546), cui questo Giudicante aderisce, improntato ad una lettura costituzionalmente orientata delle norme di tutela, riferite alla responsabilità civile della Pubblica
Amministrazione in relazione alla non corretta manutenzione del manto stradale o del piano o del marciapiede, che costituisce il normale percorso di calpestio dei pedoni.
Già con una pronuncia del 2008 (C. Cass., n. 11511/2008), che ben si attaglia al caso di specie, la
Cassazione aveva precisato che la responsabilità del da cose in custodia, prevista dall'art. CP_1
2051 c.c., non può essere automaticamente esclusa quando il bene demaniale o patrimoniale da cui si sia originato l'evento dannoso risulti adibito ad uso diretto da parte della collettività e si tratti di beni di notevole estensione. Tali caratteristiche assumono infatti rilievo esclusivamente per verificare se l'Amministrazione possa invocare il caso fortuito, sottraendosi alla responsabilità, una volta dimostrato il nesso causale fra lo stato dei luoghi e l'evento dannoso.
VII) L'Amministrazione comunale, odierna convenuta, non ha assolto il proprio onere probatorio, nulla avendo provato con riguardo all'espletamento con la diligenza adeguata alla sua natura e funzione di un'adeguata attività di vigilanza e controllo sul tratto di strada o, meglio, scalinata (bene in custodia) ove si è verificato il sinistro, alla luce dell'evidente pericolosità dello stato della stessa.
VIII) D'altronde, non è emerso nello specifico neppure un comportamento colposo del pedone danneggiato, idoneo ad integrare il concorso di cui all'art.1227, comma 1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del custode danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato.
Detta norma (espressione del principio per il quale il danno deve essere sopportato dal suo autore) si applica anche nei casi di danni verificatisi nell'uso di un bene demaniale (in tal senso, sia C. Cass.
3651/06, massima 588890, sia C. Cass. 15383/06, massima 591251).
Invero, le circostanze di fatto consentono di affermare che la condotta di parte odierna istante non è in alcun modo valutabile come negligente od imprudente, tenuto conto che non può dirsi dimostrato che il pedone Parte attrice stesse percorrendo quel tratto di strada a passo veloce o fosse particolarmente distratto e quant'altro (Trib. Rimini, 23.4.2010, n. 547).
IX) Può ritenersi, insomma, che “la discrezionalità e la conseguente insindacabilità da parte del giudice ordinario dei criteri e dei mezzi con i quali l'amministrazione realizza e mantiene un'opera pubblica, trovano un limite nell'obbligo dell'amministrazione medesima di osservare, a tutela dell'incolumità dei cittadini e dell'integrità del loro patrimonio, le specifiche disposizioni di legge e di regolamento disciplinati quelle attività, nonché le comuni norme di diligenza e prudenza, con la conseguenza che l'inosservanza di dette disposizioni e norme comporta la responsabilità dell'amministrazione per i danni arrecati a terzi“ (C. Cass.Civ., Sez.III, 28.4.1997, n.3631, c. Per_4
e che “l'ente proprietario della strada aperta al pubblico transito è tenuto a mantenere la Tes_1 stessa in condizioni che non costituiscono per l'utente – che fa ragionevole affidamento sulla sua apparente regolarità – una situazione di pericolo occulto (cosiddetta insidia o trabocchetto) caratterizzata oggettivamente dalla non visibilità e soggettivamente dalla non prevedibilità del pericolo“ (C. Cass.Civ., Sez.III, 28.4.1997, n.3630, c. . Per_4 Per_5
X) E', pertanto, configurabile a carico del convenuto una responsabilità ex art. 2051 c.c. CP_1
sulla base del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (si veda, ex multis, la già richiamata sentenza n. 3651/06 della III Sezione della Corte di Cassazione, secondo cui “la P.A. (…..) risponde ai sensi dell'art.2051 c.c. dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente manutenzione della strada di cui a proprietaria (art.14 cod. strada) o custode (tale essendo anche il possessore, il detentore e il concessionario), in ragione del particolare rapporto con la cosa che le deriva dai poteri effettivi di disponibilità e controllo sulla medesima, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico essa si liberi dando la prova del fortuito, consistente non già nell'interruzione del nesso di causalità determinato da elementi esterni o dal fatto estraneo alla sfera di custodia - ivi compreso il fatto del danneggiato o del terzo-, bensì nella dimostrazione - in applicazione del principio di c.d. vicinanza alla prova- di aver espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di essa gravanti in base a specifiche disposizioni non native (nel caso art.14 cod. strada;
art.2 d.lgs. 143/94; D.M.LL.PP. 223/92) e già del principio generale del neminem laedere, di modo che pertanto il sinistro appaia verificato per un fatto non ascrivibile a sua colpa”. Tale orientamento è stato successivamente confermato dalle sentenze 15384/06, 20827/06, 4962/07 e
5309/07 e di merito.
Cosi, “affinché la P.A. possa andare esente dalla responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ., per i danni causati da beni demaniali, occorre avere riguardo non solo e non tanto all'estensione di tali beni od alla possibilità di un effettivo controllo su essi, quanto piuttosto alla causa concreta
(identificandosene la natura e la tipologia) del danno. Se, infatti, quest'ultimo è stato determinato da cause intrinseche alla cosa (come il vizio costruttivo o manutentivo), l'amministrazione ne risponde ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.; per contro, ove l'amministrazione - sulla quale incombe il relativo onere - dimostri che il danno sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, essa è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al cit. art. 2051 cod. civ.. (Nella specie, in cui il giudice di merito aveva ritenuto che l'amministrazione comunale non fosse responsabile del danno patito da un passante inciampato in un marciapiede sconnesso, sul presupposto che l'art. 2051 cod. civ. non potesse essere applicato nell'ipotesi di danni causati da beni demaniali, la S.C. ha cassato tale decisione, formulando il principio di cui in massima)” (C. Cass.,
n. 150421/2008).
XI) Con riguardo all'onere probatorio circa le caratteristiche concrete della fattispecie all'esame di questo Giudice, all'attrice-danneggiata competeva unicamente – onere assolto – di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, oltre al danno;
mentre, ben più gravoso era l'onere probatorio – non assolto – della Amministrazione convenuta.
Infatti, quest'ultima avrebbe dovuto fornire la dimostrazione, anche in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova, che il danno per cui è causa si è verificato in modo non prevedibile, né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso (in tal senso, la già citata C. Cass.
3651/06).
XII) L'inadempimento della Amministrazione Comunale convenuta è grave e tale da comportare in favore della Parte attrice il risarcimento del danno, essendo il pregiudizio economico, da detta Parte patito, conseguenza diretta dell'inadempimento della Amministrazione Comunale stessa. XIII) Il risarcimento va determinato con riferimento alla prova fornita da Parte attrice, non confutata in alcun modo dal convenuto. CP_1
Di conseguenza, il riconosciuto responsabile del sinistro occorso a Parte Controparte_1
attrice, va condannato alla rifusione alla stessa della somma complessiva di euro 17.220,98, di cui euro 777,00 per spese mediche documentate.
In applicazione del principio di soccombenza, il va condannato alla rifusione Controparte_1 delle spese di lite sostenute dall'attrice, che vengono liquidate in € 8.000 per onorari e in € 700 per spese, oltre rimborso spese generali, ad IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del
Procuratore anticipatario.
⬧⬧⬧
La domanda dell'attrice va integralmente accolta e, per l'effetto, va dichiarata la responsabilità nel sinistro per cui è causa dell'Amministrazione Comunale convenuta.
L'integrale accoglimento della domanda attorea determina la regolamentazione delle spese di giudizio che seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con Parte_1
l'Avv. G. Mucci, contro il in persona del e Legale rapp.te p.t., Controparte_1 CP_5
con l'Avv. V.A. Nigro, così provvede:
1) Dichiara che il sinistro per cui è causa e i conseguenti danni si sono verificati esclusivamente a seguito dell'assenza di manutenzione e di vigilanza sullo stato della scalinata demaniale, scenario del sinistro per cui è causa, da parte dell'Amministrazione Comunale convenuta.
2) Riconosce l'integrale responsabilità del sinistro di cui è causa in capo al Controparte_1
e, per l'effetto, condanna quest'ultimo al risarcimento del danno patito dalla Parte attrice, quantificato in complessivi euro 17.220,98, di cui euro 777,00 per spese mediche documentate.
3) Condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte attrice, Controparte_1
quantificate in euro 8.000 per onorari e in euro 700 per spese, oltre rimborso spese generali, ad IVA
e CPA, come per legge, con distrazione in favore del Procuratore antistatario.
Brindisi, 8 gennaio 2025
Il GOP
Avv. Rosanna Cafaro