Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 06/06/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di ConSIlio nelle persone dei SInori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 481/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 29/01/2025
DA
) rappresentata e difesa, per Parte_1 C.F._1 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. ARRIA CLAUDIO e dall'avv. ARRIA GIULIO;
E
rappresentato e difeso, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GRASSI MADDALENA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili)
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… Le parti chiedono l'accoglimento delle seguenti condizioni congiunte:
1.Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La SI.ra continuerà a risiedere con i figli presso la casa familiare di Pt_1 sua esclusiva proprietà sita in Quistello (MN) via n. Sauro 20.
3. Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori che si impegnano a Per_1 collaborare nelle sue funzioni educative, di istruzione e cura nel prioritario interesse dello stesso, garantendo un equilibrato e continuativo rapporto con
per eSIenze anagrafiche, sanitarie e scolastiche, la collocazione prevalente e la residenza del minore viene fissata presso la madre. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana del figlio, verranno assunte separatamente dal genitore con cui il minore di volta in volta si trova;
per le questioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, alle attività ricreative e ludiche, i genitori, nell'interesse preminente del figlio, si consulteranno vicendevolmente ed assumeranno le relative decisioni di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso. In caso di disaccordo la decisione verrà rimessa al
Tribunale.
4. Salvo diverso accordo tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli quando lo desidererà, previo accordo da assumere direttamente con figli stessi, stante la loro età, anche presso la casa ex coniugale, dandone in ogni caso preventiva comunicazione alla madre.
5. Il SI. restituirà le chiavi dell'abitazione ex coniugale e ritirerà i propri CP_1 effetti personali entro 30 giorni dall'omologa della sentenza. Il SI. CP_1 trasferirà la sua residenza anagrafica presso altro immobile entro 30 giorni dall'omologa della sentenza, avendo già reperito da tempo altra soluzione abitativa.
6. Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di Euro 550,00 per ognuno dei due figli, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT come per legge. Il SI. ha iniziato a versare detto importo già dal CP_1 mese di dicembre 2024.
7. Vengono poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%, le spese straordinarie necessarie a figli secondo il seguente schema (come da ultimo protocollo adottato dal Tribunale di Mantova, per quanto riferibile al caso in esame):
- senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: A) spese mediche:
- tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN);
- quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
- quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche:
- tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi);
- acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
2 - corredo scolastico di inizio anno;
- spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
- spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
- spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall'istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle eSIenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni etc.);
- spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano);
- spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili);
- spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento/00);
- spesa per la retta dell'asilo nido e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali.
Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria, come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile;
pertanto, se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico.
C) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami).
- Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella percentuale di cui sopra e secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post- scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure – anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche – erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o dell'autovettura; per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc. Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che
3 l'abbia comunque sostenuta.
8. Se previsti, gli assegni familiari – ivi compreso l'assegno unico e/o altre forme simili che dovessero essere introdotte – saranno percepiti solo ed esclusivamente dalla SI.ra in qualità di genitore collocatario. Parte_1
9. Le detrazioni per figli a carico – ivi comprese quelle per le spese sanitarie, scolastiche, sportive ecc. – verranno godute dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
10. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
11. Per quanto occorrer possa, i genitori prestano reciprocamente il consenso per il rilascio/rinnovo dei documenti di identità del figlio minore valido anche per l'espatrio.
12. I coniugi dichiarano di aver definito ogni altra questione patrimoniale, dando atto in particolare che i coniugi hanno stabilito che la SI.ra Parte_1 potrà disporre liberamente ed a suo piacimento dell'immobile sito in Asti fraz. Mombarone n. 160 censito al Catasto fabbricati del Comune di Asti Sez. AT/5 n.
471 sub. 23 (alloggio) e sub 48 (posto auto) acquistato con fondi di entrambi i coniugi ma intestato esclusivamente alla SI.ra , tra l'altro percependo Pt_1 in via esclusiva i canoni in caso di locazione. Il SI. rinuncia ad ogni e CP_1 qualsiasi pretesa in relazione a detto immobile a titolo di restituzione delle somme da lui versate quale contributo all'acquisto e/o ad altro titolo. La SI.ra , Pt_1 in caso di futura ed eventuale vendita di detto immobile, si impegna a destinare il prezzo ricavato ai figli in parti uguale tra loro. Tali accordi trovano la loro causa nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali fra coniugi all'atto della separazione coniugale e si sono posti come elementi funzionali ed indispensabili al raggiungimento di un accordo tra gli stessi, senza spirito di liberalità.
13. I coniugi, entro il 31.1.2025, chiuderanno il conto corrente bancario cointestato aperto presso la banca Fideuram avente n. 00001006600471093 con accredito di ogni e qualsiasi somma presente sul conto a favore della SI.ra
. Pt_1
14. Spese compensate tra le parti.
***
Decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al G.R., rimettere la causa nel ruolo e previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al G.R. e, autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere,
PRONUNCIARE sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso tra i ricorrenti alle seguenti
C O N D I Z I O N I 1. Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato con rito religioso in Quistello (MN), il giorno 2/03/2002 in regime di separazione dei beni, tra i SI.ri e , con Parte_1 Controparte_1 vincolo stato trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune predetto dell'anno 2002, parte II, Serie A, atto n. 1, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle relative annotazioni.
2. La SI.ra continuerà a risiedere con i figli presso la casa familiare di Pt_1 sua esclusiva proprietà sita in Quistello (MN) via n. Sauro 20, avendo il SI. già lasciato detta abitazione e trasferito la propria residenza anagrafica CP_1
4 per effetto delle condizioni di separazione.
3. Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori che si impegnano a Per_1 collaborare nelle sue funzioni educative, di istruzione e cura nel prioritario interesse dello stesso, garantendo un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando altresì rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
per eSIenze anagrafiche, sanitarie e scolastiche, la collocazione prevalente e la residenza del minore viene fissata presso la madre. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana del figlio, verranno assunte separatamente dal genitore con cui il minore di volta in volta si trova;
per le questioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, alle attività ricreative e ludiche, i genitori, nell'interesse preminente del figlio, si consulteranno vicendevolmente ed assumeranno le relative decisioni di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso. In caso di disaccordo la decisione verrà rimessa al
Tribunale.
4. Salvo diverso accordo tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli quando lo desidererà, previo accordo da assumere direttamente con figli stessi, stante la loro età, anche presso la casa ex coniugale, dandone in ogni caso preventiva comunicazione alla madre.
5. Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma mensile di Euro 550,00 per ognuno dei due figli, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT come per legge, come già stabilito in base alle condizioni di separazione.
6. Vengono poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50%, le spese straordinarie necessarie a figli secondo il seguente schema (come da ultimo protocollo adottato dal Tribunale di Mantova, per quanto riferibile al caso in esame):
- senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: A) spese mediche:
- tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN);
- quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
- quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche:
- tasse di iscrizione (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto) alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi);
- acquisto dei libri di testo scolastici ed universitari;
- corredo scolastico di inizio anno;
- spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata
5 dalla scuola;
- spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
- spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall'istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle eSIenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni etc.);
- spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano);
- spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili);
- spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento/00);
- spesa per la retta dell'asilo nido e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali.
Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria, come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile;
pertanto, se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico.
C) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami).
- Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella percentuale di cui sopra e secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post- scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure – anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche – erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o dell'autovettura; per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc. Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
7. Se previsti, gli assegni familiari – ivi compreso l'assegno unico e/o altre forme
6 simili che dovessero essere introdotte – saranno percepiti solo ed esclusivamente dalla SI.ra in qualità di genitore collocatario. Parte_1
8. Le detrazioni per figli a carico – ivi comprese quelle per le spese sanitarie, scolastiche, sportive ecc. – verranno godute dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
9. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
10. Per quanto occorrer possa, i genitori prestano reciprocamente il consenso per il rilascio/rinnovo dei documenti di identità del figlio minore valido anche per l'espatrio.
11. I coniugi dichiarano di aver definito ogni altra questione patrimoniale in sede di separazione, ribadendo in particolare che hanno stabilito che la SI.ra
[...]
potrà disporre liberamente ed a suo piacimento dell'immobile sito in Pt_1
Asti fraz. Mombarone n. 160 censito al Catasto fabbricati del Comune di Asti Sez.
AT/5 n. 471 sub. 23 (alloggio) e sub 48 (posto auto) acquistato con fondi di entrambi i coniugi ma intestato esclusivamente alla SI.ra , tra l'altro Pt_1 percependo in via esclusiva i canoni in caso di locazione. Il SI. rinuncia CP_1 ad ogni e qualsiasi pretesa in relazione a detto immobile a titolo di restituzione delle somme da lui versate quale contributo all'acquisto e/o ad altro titolo. La SI.ra , in caso di futura ed eventuale vendita di detto immobile, si Pt_1 impegna a destinare il prezzo ricavato ai figli in parti uguale tra loro. Tali accordi hanno trovato la loro causa nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali fra coniugi all'atto della separazione coniugale e si sono posti come elementi funzionali ed indispensabili al raggiungimento di un accordo tra gli stessi, senza spirito di liberalità.
12. Spese compensate tra le parti. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in QUISTELLO in data 03/03/2002 (con atto trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Predetto Comune al numero 1, parte II, serie A, anno 2002) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età e maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
7 1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di QUISTELLO (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
6) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di ConSIlio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 5.06.2025
La Giudice relatrice Il Presidente
Elisabetta Pagliarini Massimo De Luca
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