Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 371
CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica cartelle di pagamento

    Il giudice rileva che per alcune cartelle vi è già stato giudicato, mentre per altre la notifica è avvenuta in data antecedente all'intimazione e non sono state tempestivamente impugnate. In assenza di impugnazione delle cartelle di pagamento, l'impugnazione dell'avviso di intimazione è inammissibile.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti tributari

    La Corte rileva che per le cartelle di pagamento del 3.9.2016 e del 23.6.2018 si applica il termine decennale di prescrizione ex art. 2953 c.c. che decorre dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Per le altre cartelle, non risulta trascorso il termine triennale di prescrizione tra la data di notifiche delle cartelle stesse e quella di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata. In mancanza di tempestiva impugnazione delle cartelle di pagamento, l'odierna impugnazione risulta inammissibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 371
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro
    Numero : 371
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

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