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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 11/02/2026, n. 371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 371 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 371/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SESSA MICHELE, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2748/2024 depositato il 07/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate - Riscossione - Catanzaro - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difesa da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Viale Europa 88100 Catanzaro CZ
Email_3elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004120428000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004120428000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004120428000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004120428000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004120428000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004120428000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004120428000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti. Resistente: come in atti.
Esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione
Il Giudice Monocratico presso la C. G. T. di I Grado di Catanzaro, ai sensi degli artt. 132 cpc e 118 disp. att. cpc e dell'art. 4/bis D. Lgv. 546/1992, dà atto che il ricorso proposto
Ricorrente_1nell'interesse di avverso l'intimazione di pagamento, in epigrafe indicata, notificata a mezzo del servizio postale ordinario a. r. il 13.7.2024 (tasse automobilistiche regionali per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 e 2018) è inammissibile. Il contribuente ha eccepito in via principale l'omessa notifica delle preliminari cartelle di pagamento e ha chiesto accertarsi la prescrizione dei crediti tributari contestati.
L'AdER si è costituita in giudizio il 20.11.2024, instando per l'inammissibilità del ricorso e deducendo:
1) “relativamente alle cartelle n. 03020160007244974000 del 3/9/2016 e n.03020180003298710000 23/6/2018, sulle quali vi è già giudicato con sentenza n.
935/2024 del 3.5.2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro.
Infatti, parte ricorrente ha già impugnato l'avviso di intimazione n.
03020229003199257000 e le sottese cartelle fra le quali vi erano anche le n. 974 e 871 suddette e il cui ricorso rg 576/2023 è stato rigettato”; 2) per le restanti cartelle ha chiesto il rigetto del ricorso, depositando la prova della notifica a mezzo del servizio postale eseguita il 2.9.2022. Dette cartelle non sono state impugnate contribuente e non sono state ulteriormente contestate nel presente giudizio.
Sul punto, è necessario rilevare che per le cartelle di pagamento del 3.9.2016
e del 23.6.2018 si applica il termine decennale di prescrizione ex art. 2953 c.c. che decorre dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di codesta C.
G. T. n. 935/2024 (depositata in copia dall'Agenzia resistente).
Per le altre cartelle, non risulta trascorso il termine triennale di prescrizione tra la data di notifiche delle cartelle stesse e quella di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata nel presente giudizio.
In mancanza di tempestiva impugnazione delle cartelle di pagamento, l'odierna impugnazione risulta inammissibile ai sensi dell'art. 19 D. Lgv. 546/1992 (v.
Cassazione civile, sez. trib., 15/05/2008, n. 12194 - Min. fin. c. Soc. Società_1
Vetri), ogni altra eccezione e deduzione assorbita.
Infine, va dichiarata l'inammissibilità, perché tardivamente depositata in violazione del termine previsto dall'art. 32, comma 2, proc. trib., della memoria difensiva del 30.1.2026.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in ragione del valore complessivo dei crediti tributari contestati.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese di lite liquidate in favore della resistente in euro 500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.
Catanzaro, 9.2.2026.
Il Giudice Monocratico
Dott. Michele Sessa
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SESSA MICHELE, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2748/2024 depositato il 07/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate - Riscossione - Catanzaro - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difesa da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Viale Europa 88100 Catanzaro CZ
Email_3elettivamente domiciliata presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004120428000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004120428000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004120428000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004120428000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004120428000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004120428000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004120428000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti. Resistente: come in atti.
Esposizione dei fatti rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione
Il Giudice Monocratico presso la C. G. T. di I Grado di Catanzaro, ai sensi degli artt. 132 cpc e 118 disp. att. cpc e dell'art. 4/bis D. Lgv. 546/1992, dà atto che il ricorso proposto
Ricorrente_1nell'interesse di avverso l'intimazione di pagamento, in epigrafe indicata, notificata a mezzo del servizio postale ordinario a. r. il 13.7.2024 (tasse automobilistiche regionali per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017 e 2018) è inammissibile. Il contribuente ha eccepito in via principale l'omessa notifica delle preliminari cartelle di pagamento e ha chiesto accertarsi la prescrizione dei crediti tributari contestati.
L'AdER si è costituita in giudizio il 20.11.2024, instando per l'inammissibilità del ricorso e deducendo:
1) “relativamente alle cartelle n. 03020160007244974000 del 3/9/2016 e n.03020180003298710000 23/6/2018, sulle quali vi è già giudicato con sentenza n.
935/2024 del 3.5.2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro.
Infatti, parte ricorrente ha già impugnato l'avviso di intimazione n.
03020229003199257000 e le sottese cartelle fra le quali vi erano anche le n. 974 e 871 suddette e il cui ricorso rg 576/2023 è stato rigettato”; 2) per le restanti cartelle ha chiesto il rigetto del ricorso, depositando la prova della notifica a mezzo del servizio postale eseguita il 2.9.2022. Dette cartelle non sono state impugnate contribuente e non sono state ulteriormente contestate nel presente giudizio.
Sul punto, è necessario rilevare che per le cartelle di pagamento del 3.9.2016
e del 23.6.2018 si applica il termine decennale di prescrizione ex art. 2953 c.c. che decorre dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di codesta C.
G. T. n. 935/2024 (depositata in copia dall'Agenzia resistente).
Per le altre cartelle, non risulta trascorso il termine triennale di prescrizione tra la data di notifiche delle cartelle stesse e quella di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata nel presente giudizio.
In mancanza di tempestiva impugnazione delle cartelle di pagamento, l'odierna impugnazione risulta inammissibile ai sensi dell'art. 19 D. Lgv. 546/1992 (v.
Cassazione civile, sez. trib., 15/05/2008, n. 12194 - Min. fin. c. Soc. Società_1
Vetri), ogni altra eccezione e deduzione assorbita.
Infine, va dichiarata l'inammissibilità, perché tardivamente depositata in violazione del termine previsto dall'art. 32, comma 2, proc. trib., della memoria difensiva del 30.1.2026.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in ragione del valore complessivo dei crediti tributari contestati.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna Ricorrente_1 al pagamento delle spese di lite liquidate in favore della resistente in euro 500,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.
Catanzaro, 9.2.2026.
Il Giudice Monocratico
Dott. Michele Sessa