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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/07/2025, n. 3647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3647 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 3055/2022 R.G., avente ad oggetto
“revocazione ex artt. 395 e ss c.p.c.”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
20.11.2024, tra:
- (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avvocato Luigia CP_1 C.F._1
Furlò (C.F.: ) C.F._2
- attore in revocazione-
e
- (C.F.: ), in persona del Controparte_2 Parte_1 P.IVA_1
curatore (C.F.: ), rappresentata e difesa Controparte_3 C.F._3
dall'avvocato Patrizia Avolio (C.F.: ) C.F._4
-convenuta-
nonché
1 - (C.F. e P.I.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_2
pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Caldara (C.F.:
e dall'avvocato Stefano Chinotti (C.F.: ) C.F._5 C.F._6
-convenuta-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Con atto di citazione dinanzi a questa Corte di Appello, notificato in data 27.6.2022,
ha convenuto in giudizio la curatela del fallimento della CP_1 Parte_1
nonché la chiedendo la revocazione della sentenza della Corte di Controparte_4
Appello di Napoli n° 2869/2020, depositata in data 12.8.2020, che aveva rigettato il reclamo ex art. 18 R.D. n° 267/1942 proposto contro la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva dichiarato il fallimento della società Parte_1
Con il medesimo atto di citazione il ha proposto inoltre, contro la medesima sentenza, CP_1
opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., eccependo la nullità della notificazione del ricorso di fallimento.
Sulla base di tali premesse, l'attore ha quindi concluso nel modo che segue:
“Preso atto dei motivi esposti nella parte narrativa del presente atto, accogliere
l'impugnazione e per l'effetto dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o revocazione della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli n. 2869/2020, depositato in data
12.8.2020 quale titolo sostitutivo della sentenza di primo grado, e dunque la caducazione
degli effetti della sentenza di fallimento emessa dal tribunale di Napoli n. 54 del 05.04.2020,
giacché emessa su prove ritenute false;
In via alternativa, concorrente o residuale, accogliere l'impugnazione e per l'effetto
dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o revocazione della sentenza emessa dalla Corte di
Appello di Napoli 2869/2020, quale titolo sostitutivo della sentenza di primo grado e dunque
la caducazione degli effetti della sentenza di fallimento emessa dal tribunale di Napoli n. 54
del 05.04.2020, per violazione delle norme di cui al Regolamento CE n. 1393 del 2007, art. dal n. 4 al n. 8, con conseguente nullità delle notifiche effettuate”.
…
Si sono costituite in giudizio ambedue le parti convenute (curatela del fallimento della
[...]
e quest'ultima essendo la società creditrice che aveva Parte_1 Controparte_4
instato per la dichiarazione di fallimento), chiedendo ambedue la declaratoria di
2 inammissibilità e, in subordine, il rigetto della domanda di revocazione e dell'opposizione di terzo;
la ha chiesto altresì la condanna dell'attore “al risarcimento del danno per lite CP_4
temeraria”.
…
A seguito delle note sostitutive, ex art. 127 ter c.p.c., dell'udienza del 18.1.2023 il processo
è stato rinviato per precisazione delle conclusioni, che sono state effettivamente precisate dalle parti (in conformità ai rispettivi atti introduttivi e di costituzione) mediante note scritte in sostituzione, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del 20.11.2024 e, all'esito, la causa
è stata assegnata in decisione con ordinanza emessa in pari data, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va premesso che le parti, nei loro atti processuali, hanno chiesto la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c.
Trattasi di richiesta del tutto infondata, atteso che, ai sensi dell'art. 400 c.p.c., nel giudizio di revocazione “davanti al giudice adito si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui in quanto non derogate da quelle del presente capo”: e pertanto, nel caso di specie, le norme del processo di appello, che non prevedono la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c.; medesima formulazione è contenuta, per il giudizio di opposizione di terzo, dall'art. 406 c.p.c..
Passando all'esame del merito della domanda, l'attore in revocazione sostiene che dagli atti di indagine di un procedimento penale pendente dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento per reati tributari (n° 1007/2019) “si ricava come la
[...]
sia stata cancellata dal registro della Camera di Commercio di Benevento sulla Parte_1
scorta di un certificato ministeriale rivelatosi materialmente falso e che, di conseguenza, la
società non è mai stata iscritta sui registri della Bulgaria. Vieppiù, il nuovo rappresentante
legale, nominato in forza di un atto al quale il Sig. non ha preso parte, si è rivelato CP_1
essere una persona inesistente. La falsità delle predette circostanze e dei predetti
documenti ha, come diretta conseguenza, la falsità delle iscrizioni riportate nelle visure
camerali in forza delle quali sono state eseguite le notifiche introduttive della procedura fallimentare (già, peraltro, oggetto di impugnativa), all'indirizzo della sede legale (restituita al mittente con dicitura “trasferito”) nonché nei confronti del Sig. , Persona_1
3 perfezionatasi per compiuta giacenza. Pertanto, è innegabile come l'instaurazione del contraddittorio della procedura fallimentare risalente al 2020 sia stata considerata valida e
rispondente alle norme del codice sulla scorta di visure camerali e annotazioni ivi contenute
che oggi devono considerarsi inconfutabilmente , con la conseguente nullità delle Pt_2
notifiche introduttive e del mancato instaurarsi del corretto contradditorio processuale”.
Sulla base di tali deduzioni l'attore conclude che: “Pertanto, sussiste certamente il presupposto di cui al n. 2) dell'art. 395, comma 1 c.p.c., sebbene possano richiamarsi anche
i presupposti di cui ai successivi n. 3) e 4), in ragione del fatto che le risultanze documentali sono emerse in epoca successiva alla pronuncia della Corte d'Appello di Napoli e che la
Sentenza è certamente affetta da un errore di fatto, laddove ha considerato valide le
notifiche effettuate in Bulgaria e pertanto correttamente instaurato il contraddittorio
processuale, laddove, invece, le comunicazioni sono state inviate ad una sede ed una persona poi rivelatisi inesistenti e falsi”.
Quanto al suo interesse ad agire in revocazione, il puntualizza che tale interesse gli CP_1
deriva dalla circostanza che gli è stata attribuita la qualifica di amministratore di fatto della oltre che nel procedimento penale dove sarebbe emersa la falsità dei Parte_1
documento ( quello n° 1007/2019), anche nel procedimento penale n° 28248/2021, nel quale egli risulta indagato per il reato di bancarotta fraudolenta (che presuppone il fallimento), sia in una causa civile intentata nei suoi confronti dalla curatela fallimentare,
nella quale, sul presupposto della detta qualità di amministratore di fatto, gli viene richiesto un risarcimento del danno per euro 422.002,58.
Quanto al momento in cui egli sarebbe venuto a conoscenza sia della falsità del certificato in forza del quale sono stati eseguiti gli adempimenti di cancellazione dalla camera di commercio di Benevento sia della circostanza che fosse persona Persona_2
inesistente, il sostiene che esso vada individuato nella data del 27.5.2022, allorquando CP_1
il suo difensore, a seguito di istanza di riesame contro il decreto di sequestro preventivo emesso nell'ambito del succitato procedimento n° 1007/2019, è venuto in possesso degli atti di indagine dai quali emergevano le dette circostanze.
Questi essendo i termini della domanda di revocazione, osserva questa Corte che essa è
inammissibile sotto molteplici aspetti.
4 Va, infatti, innanzitutto evidenziato che il manca della legittimazione a proporre CP_1
l'azione in questione.
Egli ha giustificato il suo interesse ad agire con la circostanza che, in procedimenti penali e civili, gli è stata attribuita la qualità di amministratore di fatto della e che Parte_1
alcuni di tali procedimenti (in particolare quello penale per bancarotta fallimentare e quello civile promosso nei suoi confronti dalla curatela fallimentare) presuppongono la dichiarazione di fallimento della società.
In senso contrario alla tesi del va però evidenziato il principio che: “Anche per la CP_1
revocazione devono trovare applicazione i principi generali sull'interesse e sulla
legittimazione ad impugnare che disciplinano, ex art. 323 e segg. cod. proc. civ., i rimedi
ordinari; una sentenza, quindi, può essere impugnata per revocazione soltanto dagli stessi
soggetti processuali che hanno partecipato al giudizio in cui la sentenza stessa venne pronunciata” (cfr. Cass., sez. 1, n° 9065 del 07/07/2000).
Ed in effetti il ben avrebbe potuto a suo tempo impugnare anch'egli la sentenza CP_1
dichiarativa di fallimento, atteso che il reclamo previsto dall'art. 18 del R.D. n° 267/1942 era un rimedio attivabile da “qualunque interessato”: solo a quel punto egli, nel caso che successivamente alla decisione del reclamo da lui proposto si fossero verificati i presupposti previsti dall'art. 395 c.p.c., avrebbe potuto attivare il rimedio della revocazione.
…
Come anticipato, la domanda di revocazione è comunque inammissibile anche sotto altri profili.
Ai sensi dell'art. 398 comma 2 c.p.c. la citazione con la quale si chiede la revocazione deve indicare, a pena di inammissibilità, oltre al motivo della revocazione, anche “le prove relative alla dimostrazione dei fatti di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 c.p.c., del giorno della scoperta
o dell'accertamento del dolo o della falsità o del recupero dei documenti”: occorre, quindi, che le prove atte a dimostrare il verificarsi dei fatti che giustificano l'istanza di revocazione siano già indicate nello stesso atto di citazione, a pena di inammissibilità di quest'ultimo, fermo ovviamente restando che poi esse debbano anche essere effettivamente prodotte in giudizio;
bisogna inoltre indicare nell'atto di citazione, sempre a pena di inammissibilità, la prova del giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsità o del recupero dei documenti (cfr., ad esempio, Cass., sez. 2, n° 9652 del 11/05/2016: “L'impugnazione
5 per revocazione correlata, a norma dell'art. 395, n. 3, c.p.c., al ritrovamento di documenti non potuti produrre nel giudizio conclusosi con la pronuncia della sentenza impugnata, deve
essere proposta a pena di inammissibilità, a norma degli artt. 325 e 326 c.p.c., entro trenta giorni dalla data della scoperta dei documenti medesimi e l'onere della prova dell'osservanza del termine, e quindi della tempestività e dell'ammissibilità dell'impugnazione, incombe alla parte che questa abbia proposto, la quale deve indicare in citazione, a pena d'inammissibilità della revocazione, le prove di tali circostanze, nonché del giorno della scoperta o del ritrovamento del documento”).
Orbene nel caso di specie l'attore si è limitato ad affermare in citazione, in maniera del tutto generica, che: “Come già rilevato, dall'espositiva del presente atto si ricava, in modo pressoché inconfutabile, come sussistano i presupposti per avanzare istanza di revocazione della Sentenza della Corte d'Appello di Napoli, in ragione delle evidenze documentali emerse dagli atti d'indagine del procedimento pendente davanti la Procura ed il Giudice per le Indagini Preliminari di Benevento. Difatti dagli atti di indagine si ricava come la
[...]
sia stata cancellata dal registro della Camera di Commercio di Benevento sulla Parte_1
scorta di un certificato ministeriale rivelatosi materialmente falso e che, di conseguenza, la
società non è mai stata iscritta sui registri della Bulgaria. Vieppiù, il nuovo rappresentante
legale, nominato in forza di un atto al quale il Sig. non ha preso parte, si è rivelato CP_1
essere una persona inesistente”.
Ma quali siano gli atti di indagine dai quali si ricava che “la sia stata Parte_1
cancellata dal registro della Camera di Commercio di Benevento sulla scorta di un certificato
ministeriale rivelatosi materialmente falso e che, di conseguenza, la società non è mai stata iscritta sui registri della Bulgaria” non viene specificamente indicato nell'atto di citazione, contrariamente a quanto richiesto, a pena di inammissibilità, dal già analizzato art. 398 c.p.c.
Solo dall'esame dei documenti allegati all'atto di citazione (ma l'esame dei documenti dovrebbe essere un momento successivo rispetto a quello dell'ammissibilità formale dell'atto di citazione in revocazione) si ricava che ci si riferisce: 1) ad un verbale di constatazione dell'ufficio investigativo presso la Procura della Repubblica di Sofia, datato
19.1.2021, dove si dà atto che la società non risulta iscritta nel registro delle Parte_3
imprese bulgaro;
2) ad una annotazione di P.G. del 18.6.2021, dove si dà atto che, ai fini della cancellazione dalla camera di commercio di Benevento, è stato presentato un
6 certificato di iscrizione della nel registro del commercio bulgaro che da Parte_4
scambi informativi con l'autorità giudiziaria di quel Paese è risultato non essere mai stato emesso, e che inoltre, sempre da scambi informativi con l'autorità giudiziaria bulgara, è risultato che (nuovo legale rappresentante della società) è Controparte_5
risultato essere persona inesistente.
Ma, per quanto detto, la specifica indicazione di tali atti di indagine avrebbe dovuto essere contenuta già nello stesso atto di citazione, a pena di inammissibilità dello stesso, non essendo sufficiente il loro mero deposito nel fascicolo processuale.
La circostanza, poi, che si tratti di meri atti di indagine di un procedimento penale che non risulta essersi definito con una sentenza irrevocabile (non si sa nemmeno se è iniziato il relativo processo) apre ad un ulteriore motivo di inammissibilità: costituisce, infatti principio pacifico che “l'art. 395 c.p.c., richiedendo, quale presupposto dell'istanza di revocazione, che si sia giudicato in base a prove “dichiarate false”, postula che tale accertamento sia avvenuto con sentenza passata in giudicato (in sede civile o penale) anteriormente alla
proposizione di detta istanza, sicché la stessa è inammissibile ove fondata sulla falsità di prove da accertare nello stesso giudizio di revocazione” (cfr. Cass., sez. 3, n°
28653 del 30/11/2017; conforme Cass., sez. 3, n° 1590 del 24/01/2020).
…
Ma, ad ogni buon conto, sia che si voglia parlare di revocazione perché si sarebbe giudicato sulla base di prove riconosciute o comunque dichiarate false sia che si voglia parlare di revocazione conseguente alla scoperta, dopo la sentenza, di documenti decisivi (l'attore richiama, in maniera confusa, ambedue i detti motivi di revocazione, aggiungendovi, per non far mancare niente, anche quello per errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa,
su cui si ritornerà da qui a poco), dalla lettura degli atti emerge un ulteriore motivo di inammissibilità, consistente nel fatto che non è stata fornita la prova che la scoperta della asserita falsità dei documenti o comunque che il recupero dei documenti asseritamente sopravvenuti siano avvenuti nei trenta giorni precedenti la proposizione del giudizio di revocazione.
Da un punto di vista formale l'attore ha sul punto rispettato il requisito di ammissibilità previsto dall'art. 398 c.p.c., avendo indicato in citazione che la scoperta dei documenti giustificativi della richiesta di revocazione si sarebbe avuta allorquando il suo difensore,
7 avvocato , a seguito di istanza di riesame contro un decreto di sequestro preventivo CP_6
emesso nell'ambito del procedimento n° 1007/2019, sarebbe venuto in possesso degli atti di indagine di quel procedimento, dai quali emergevano le circostanze sulle quali si basa la richiesta di revocazione.
Sennonché, andando poi a visionare i documenti effettivamente depositati con l'atto di citazione, emerge che vi è sì una richiesta di copie di atti presentata dall'avvocato Vincenzo
De Rosa ed esitata in data 27.5.2022, ma in tale richiesta l'avvocato viene indicato CP_6
unicamente come difensore di tale , né sono stati depositati altri atti che Persona_3
comprovino che egli fosse difensore anche del . CP_1
La domanda di revocazione è, quindi, inammissibile anche perché non è stata fornita la prova del rispetto del termine di trenta giorni previsto dagli artt. 325 e 326 c.p.c., il cui onere probatorio ricade ovviamente su chi agisce in revocazione (cfr. Cass., sez. 2, n°
9652 del 11/05/2016).
…
Va infine osservato che, come si è anticipato, l'attore non ha mancato di fare riferimento pure alla causa di revocazione per errore di fatto, ex art. 395 comma 1 n° 4 c.p.c.
Sostiene, infatti, il che: “Pertanto, sussiste certamente il presupposto di cui al n. 2) CP_1
dell'art. 395, comma 1 c.p.c., sebbene possano richiamarsi anche i presupposti di cui ai successivi n. 3) e 4), in ragione del fatto che le risultanze documentali sono emerse in epoca successiva alla pronuncia della Corte d'Appello di Napoli e che la Sentenza è certamente affetta da un errore di fatto, laddove ha considerato valide le notifiche effettuate in Bulgaria
e pertanto correttamente instaurato il contraddittorio processuale, laddove, invece, le
comunicazioni sono state inviate ad una sede ed una persona poi rivelatisi inesistenti e falsi”.
Orbene, tale motivo di revocazione è innanzitutto inammissibile perché, ai sensi dell'art. 327 comma 1 c.p.c., la revocazione per i motivi indicati dai numeri 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c. deve essere proposta, come tutti i mezzi ordinari di impugnazione, nel termine ultimo dei sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, trattandosi in tali casi di vizi che possono essere rilevati sulla base della sola lettura della sentenza.
In ogni caso il motivo è anche palesemente infondato, atteso che il suo presupposto è che vi sia un errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa, e cioè allorquando “il giudice
8 sia stato indotto ad affermare l'esistenza o l'inesistenza di un fatto o di una dichiarazione che, invece, incontrastabilmente non risulta o risulta dai documenti di causa” (cfr. Cass. sez. lavoro, n°9471 del 11/04/2025).
Ebbene nel caso di specie, come assume lo stesso attore, i lamentati vizi processuali non emergevano già dagli atti del giudizio, ma sarebbero emersi solo a seguito degli atti di indagine esperiti nel procedimento penale n° 1007/2019.
…
Sotto altro profilo il propone opposizione di terzo ai sensi dell'art. 404 c.p.c., CP_1
eccependo la nullità della notifica del ricorso per fallimento.
Sostiene in proposito l'attore che dalla lettura della sentenza di fallimento si evince che la notifica del ricorso era regolare in quanto perfezionatasi mediante l'invio a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno presso l'ultima sede legale risultante dalla visura camerale del 19.12.2019, ovvero a Sofia in Bulgaria: tale notifica però, sebbene avvenuta in Bulgaria, risulta effettuata in lingua francese e tradotta in lingua inglese;
inoltre il destinatario non risulta avvisato della facoltà di rifiutare l'atto in quanto non tradotto in una lingua da lui compresa o comunque nella lingua ufficiale dello Stato richiesto, in violazione degli artt. 4 e 8 del Regolamento CE n° 1393/2007; infine, tale notifica sarebbe nulla anche perché il destinatario risultava “demenagè”, trasferito, per cui essa doveva considerarsi nulla in quanto non si era raggiunta la prova che il destinatario fosse venuto effettivamente a conoscenza dell'atto notificando.
Queste essendo le doglianze avanzate, va evidenziato che l'opposizione è manifestamente inammissibile, atteso che: “Avverso la sentenza dichiarativa di fallimento è esclusa
l'esperibilità dell'opposizione del terzo, ex art. 404, comma 1, c.p.c., in quanto detto rimedio
è assorbito in quello di carattere generale previsto dall'art. 18 l.fall., proponibile, oltre che
dal debitore fallito, anche da "qualunque interessato" (cfr. Cass., sez. 1, n°
4786 del 24/02/2020): in altri termini, al terzo è preclusa la possibilità di proporre opposizione di terzo contro la sentenza dichiarativa di fallimento perché a disposizione del terzo interessato, asseritamente leso dalla sentenza dichiarativa di fallimento, vi era già a disposizione lo strumento del reclamo previsto dall'art. 18 del R.D. n° 267/1942, attivabile, per l'appunto, da “qualunque interessato”:
9 Senza contare che, per costante giurisprudenza, l'opposizione ex art. 404 c.p.c. può essere proposta o dal litisconsorte necessario pretermesso oppure dal terzo che si affermi titolare di un diritto autonomo ed incompatibile con quelli di tutte le parti destinatarie del provvedimento opposto (cfr. Cass., sez. 2, n° 11961 del 03/05/2024: “L'opposizione di terzo ordinaria, ex art. 404, comma 1, c.p.c., oltre che al litisconsorte necessario pretermesso, è
offerta anche al terzo che si affermi titolare di un diritto autonomo ed incompatibile con quelli
delle parti destinatarie del provvedimento opposto, dalla cui esecuzione subirebbe un inevitabile pregiudizio giuridico”; cfr. ancora Cass., sez. 2, n° 21230 del 30/07/2024: “La legittimazione ad impugnare la sentenza con l'opposizione di terzo ordinaria, a norma dell'art. 404, comma 1, c.p.c., presuppone in capo all'opponente la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza pronunciata tra altre parti”).
Ebbene, nel caso di specie non si comprende quale sarebbe il diritto del incompatibile CP_1
con tutte le originarie parti in causa, che lo legittimerebbe a proporre tardivamente vizi di una notificazione diretta ad altri soggetti.
…
In conclusione, le domande attoree vanno tutte dichiarate inammissibili.
Il va pertanto condannato al pagamento, a favore di ciascuno dei due convenuti, di CP_1
spese ed onorari di giudizio, liquidati in euro 6.000,00 per onorari (fase di studio: euro
1.200,00; fase introduttiva: euro 1.000,00; fase istruttoria: euro 1.800,00; fase decisionale:
euro 2.000,00), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché
I.V.A. e C.P.A., nella misura di legge, attenendosi a valori compresi tra i minimi ed i medi di quelli previsti, per il grado di appello, dalla tabella 12 del D.M. n° 147/22 (l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) per i giudizi di valore indeterminabile, scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000.
Non può essere accolta la richiesta avanzata dalla di condannare Controparte_4
la parte attrice anche “al risarcimento del danno per lite temeraria”: avendo fatto riferimento al risarcimento del danno l'istante ha infatti mostrato di riferirsi all'ipotesi prevista dal comma
1 dell'art. 96 c.p.c. (e non a quella prevista dal comma 3), la quale però richiede la prova che un danno per l'istante vi sia stato, laddove nel caso di specie non è stato nemmeno
10 allegato in che cosa sarebbe consistito tale danno, essendo rimessa alla valutazione equitativa del giudice solo la commisurazione del quantum (cfr. Cass., sez. 3, n°
21798 del 27/10/2015: “La domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di
allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato”; cfr. Cass., sez. 1, n° 21393 del 04/11/2005: “Con riguardo alla condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., è onere della parte
che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di
un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il
giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino
elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di
comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario”).
Sussistono infine i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del
2002, per il versamento da parte dell'attore in revocazione di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione della domanda di revocazione
(sulla possibilità di condannare l'attore in revocazione, in caso di soccombenza, al pagamento del doppio del contributo unificato cfr.. Cass., sez. 6, n° 23914 del 02/10/2018:
“Il ricorso per revocazione non ha natura amministrativa ma giurisdizionale. Esso pertanto
è soggetto, a differenza del procedimento di correzione materiale, esente secondo quanto
previsto dalla Circolare del Ministero della Giustizia del 18 marzo 2003, al pagamento del contributo unificato ed al cd. "raddoppio" in caso di soccombenza”; in conformità, del resto, al principio che i presupposti per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
del D.P.R. n. 115 del 2002, del versamento del doppio del contributo unificato sussiste in tutti i casi in cui si sia in presenza di un giudizio di tipo impugnatorio: cfr. (Cass., sez. 2, n°
5426 del 26/02/2021).
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- dichiara inammissibili le domande di revocazione e di opposizione di terzo proposte da nei confronti della sentenza n° 2869/2020, pubblicata in data 12.8.2020 CP_1
dalla Corte di Appello di Napoli;
11 - condanna l'attore al pagamento, in favore dei convenuti, di spese ed onorari di giudizio, liquidati, a favore di ciascuno di essi, in euro 6.000,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla convenuta;
Controparte_4
- dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte dell'attore di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione della domanda di revocazione.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 2.7.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
12
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 3055/2022 R.G., avente ad oggetto
“revocazione ex artt. 395 e ss c.p.c.”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
20.11.2024, tra:
- (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avvocato Luigia CP_1 C.F._1
Furlò (C.F.: ) C.F._2
- attore in revocazione-
e
- (C.F.: ), in persona del Controparte_2 Parte_1 P.IVA_1
curatore (C.F.: ), rappresentata e difesa Controparte_3 C.F._3
dall'avvocato Patrizia Avolio (C.F.: ) C.F._4
-convenuta-
nonché
1 - (C.F. e P.I.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_2
pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Caldara (C.F.:
e dall'avvocato Stefano Chinotti (C.F.: ) C.F._5 C.F._6
-convenuta-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Con atto di citazione dinanzi a questa Corte di Appello, notificato in data 27.6.2022,
ha convenuto in giudizio la curatela del fallimento della CP_1 Parte_1
nonché la chiedendo la revocazione della sentenza della Corte di Controparte_4
Appello di Napoli n° 2869/2020, depositata in data 12.8.2020, che aveva rigettato il reclamo ex art. 18 R.D. n° 267/1942 proposto contro la sentenza del Tribunale di Napoli che aveva dichiarato il fallimento della società Parte_1
Con il medesimo atto di citazione il ha proposto inoltre, contro la medesima sentenza, CP_1
opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., eccependo la nullità della notificazione del ricorso di fallimento.
Sulla base di tali premesse, l'attore ha quindi concluso nel modo che segue:
“Preso atto dei motivi esposti nella parte narrativa del presente atto, accogliere
l'impugnazione e per l'effetto dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o revocazione della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli n. 2869/2020, depositato in data
12.8.2020 quale titolo sostitutivo della sentenza di primo grado, e dunque la caducazione
degli effetti della sentenza di fallimento emessa dal tribunale di Napoli n. 54 del 05.04.2020,
giacché emessa su prove ritenute false;
In via alternativa, concorrente o residuale, accogliere l'impugnazione e per l'effetto
dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o revocazione della sentenza emessa dalla Corte di
Appello di Napoli 2869/2020, quale titolo sostitutivo della sentenza di primo grado e dunque
la caducazione degli effetti della sentenza di fallimento emessa dal tribunale di Napoli n. 54
del 05.04.2020, per violazione delle norme di cui al Regolamento CE n. 1393 del 2007, art. dal n. 4 al n. 8, con conseguente nullità delle notifiche effettuate”.
…
Si sono costituite in giudizio ambedue le parti convenute (curatela del fallimento della
[...]
e quest'ultima essendo la società creditrice che aveva Parte_1 Controparte_4
instato per la dichiarazione di fallimento), chiedendo ambedue la declaratoria di
2 inammissibilità e, in subordine, il rigetto della domanda di revocazione e dell'opposizione di terzo;
la ha chiesto altresì la condanna dell'attore “al risarcimento del danno per lite CP_4
temeraria”.
…
A seguito delle note sostitutive, ex art. 127 ter c.p.c., dell'udienza del 18.1.2023 il processo
è stato rinviato per precisazione delle conclusioni, che sono state effettivamente precisate dalle parti (in conformità ai rispettivi atti introduttivi e di costituzione) mediante note scritte in sostituzione, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del 20.11.2024 e, all'esito, la causa
è stata assegnata in decisione con ordinanza emessa in pari data, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Va premesso che le parti, nei loro atti processuali, hanno chiesto la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c.
Trattasi di richiesta del tutto infondata, atteso che, ai sensi dell'art. 400 c.p.c., nel giudizio di revocazione “davanti al giudice adito si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui in quanto non derogate da quelle del presente capo”: e pertanto, nel caso di specie, le norme del processo di appello, che non prevedono la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c.; medesima formulazione è contenuta, per il giudizio di opposizione di terzo, dall'art. 406 c.p.c..
Passando all'esame del merito della domanda, l'attore in revocazione sostiene che dagli atti di indagine di un procedimento penale pendente dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento per reati tributari (n° 1007/2019) “si ricava come la
[...]
sia stata cancellata dal registro della Camera di Commercio di Benevento sulla Parte_1
scorta di un certificato ministeriale rivelatosi materialmente falso e che, di conseguenza, la
società non è mai stata iscritta sui registri della Bulgaria. Vieppiù, il nuovo rappresentante
legale, nominato in forza di un atto al quale il Sig. non ha preso parte, si è rivelato CP_1
essere una persona inesistente. La falsità delle predette circostanze e dei predetti
documenti ha, come diretta conseguenza, la falsità delle iscrizioni riportate nelle visure
camerali in forza delle quali sono state eseguite le notifiche introduttive della procedura fallimentare (già, peraltro, oggetto di impugnativa), all'indirizzo della sede legale (restituita al mittente con dicitura “trasferito”) nonché nei confronti del Sig. , Persona_1
3 perfezionatasi per compiuta giacenza. Pertanto, è innegabile come l'instaurazione del contraddittorio della procedura fallimentare risalente al 2020 sia stata considerata valida e
rispondente alle norme del codice sulla scorta di visure camerali e annotazioni ivi contenute
che oggi devono considerarsi inconfutabilmente , con la conseguente nullità delle Pt_2
notifiche introduttive e del mancato instaurarsi del corretto contradditorio processuale”.
Sulla base di tali deduzioni l'attore conclude che: “Pertanto, sussiste certamente il presupposto di cui al n. 2) dell'art. 395, comma 1 c.p.c., sebbene possano richiamarsi anche
i presupposti di cui ai successivi n. 3) e 4), in ragione del fatto che le risultanze documentali sono emerse in epoca successiva alla pronuncia della Corte d'Appello di Napoli e che la
Sentenza è certamente affetta da un errore di fatto, laddove ha considerato valide le
notifiche effettuate in Bulgaria e pertanto correttamente instaurato il contraddittorio
processuale, laddove, invece, le comunicazioni sono state inviate ad una sede ed una persona poi rivelatisi inesistenti e falsi”.
Quanto al suo interesse ad agire in revocazione, il puntualizza che tale interesse gli CP_1
deriva dalla circostanza che gli è stata attribuita la qualifica di amministratore di fatto della oltre che nel procedimento penale dove sarebbe emersa la falsità dei Parte_1
documento ( quello n° 1007/2019), anche nel procedimento penale n° 28248/2021, nel quale egli risulta indagato per il reato di bancarotta fraudolenta (che presuppone il fallimento), sia in una causa civile intentata nei suoi confronti dalla curatela fallimentare,
nella quale, sul presupposto della detta qualità di amministratore di fatto, gli viene richiesto un risarcimento del danno per euro 422.002,58.
Quanto al momento in cui egli sarebbe venuto a conoscenza sia della falsità del certificato in forza del quale sono stati eseguiti gli adempimenti di cancellazione dalla camera di commercio di Benevento sia della circostanza che fosse persona Persona_2
inesistente, il sostiene che esso vada individuato nella data del 27.5.2022, allorquando CP_1
il suo difensore, a seguito di istanza di riesame contro il decreto di sequestro preventivo emesso nell'ambito del succitato procedimento n° 1007/2019, è venuto in possesso degli atti di indagine dai quali emergevano le dette circostanze.
Questi essendo i termini della domanda di revocazione, osserva questa Corte che essa è
inammissibile sotto molteplici aspetti.
4 Va, infatti, innanzitutto evidenziato che il manca della legittimazione a proporre CP_1
l'azione in questione.
Egli ha giustificato il suo interesse ad agire con la circostanza che, in procedimenti penali e civili, gli è stata attribuita la qualità di amministratore di fatto della e che Parte_1
alcuni di tali procedimenti (in particolare quello penale per bancarotta fallimentare e quello civile promosso nei suoi confronti dalla curatela fallimentare) presuppongono la dichiarazione di fallimento della società.
In senso contrario alla tesi del va però evidenziato il principio che: “Anche per la CP_1
revocazione devono trovare applicazione i principi generali sull'interesse e sulla
legittimazione ad impugnare che disciplinano, ex art. 323 e segg. cod. proc. civ., i rimedi
ordinari; una sentenza, quindi, può essere impugnata per revocazione soltanto dagli stessi
soggetti processuali che hanno partecipato al giudizio in cui la sentenza stessa venne pronunciata” (cfr. Cass., sez. 1, n° 9065 del 07/07/2000).
Ed in effetti il ben avrebbe potuto a suo tempo impugnare anch'egli la sentenza CP_1
dichiarativa di fallimento, atteso che il reclamo previsto dall'art. 18 del R.D. n° 267/1942 era un rimedio attivabile da “qualunque interessato”: solo a quel punto egli, nel caso che successivamente alla decisione del reclamo da lui proposto si fossero verificati i presupposti previsti dall'art. 395 c.p.c., avrebbe potuto attivare il rimedio della revocazione.
…
Come anticipato, la domanda di revocazione è comunque inammissibile anche sotto altri profili.
Ai sensi dell'art. 398 comma 2 c.p.c. la citazione con la quale si chiede la revocazione deve indicare, a pena di inammissibilità, oltre al motivo della revocazione, anche “le prove relative alla dimostrazione dei fatti di cui ai nn. 1, 2, 3 e 6 dell'art. 395 c.p.c., del giorno della scoperta
o dell'accertamento del dolo o della falsità o del recupero dei documenti”: occorre, quindi, che le prove atte a dimostrare il verificarsi dei fatti che giustificano l'istanza di revocazione siano già indicate nello stesso atto di citazione, a pena di inammissibilità di quest'ultimo, fermo ovviamente restando che poi esse debbano anche essere effettivamente prodotte in giudizio;
bisogna inoltre indicare nell'atto di citazione, sempre a pena di inammissibilità, la prova del giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsità o del recupero dei documenti (cfr., ad esempio, Cass., sez. 2, n° 9652 del 11/05/2016: “L'impugnazione
5 per revocazione correlata, a norma dell'art. 395, n. 3, c.p.c., al ritrovamento di documenti non potuti produrre nel giudizio conclusosi con la pronuncia della sentenza impugnata, deve
essere proposta a pena di inammissibilità, a norma degli artt. 325 e 326 c.p.c., entro trenta giorni dalla data della scoperta dei documenti medesimi e l'onere della prova dell'osservanza del termine, e quindi della tempestività e dell'ammissibilità dell'impugnazione, incombe alla parte che questa abbia proposto, la quale deve indicare in citazione, a pena d'inammissibilità della revocazione, le prove di tali circostanze, nonché del giorno della scoperta o del ritrovamento del documento”).
Orbene nel caso di specie l'attore si è limitato ad affermare in citazione, in maniera del tutto generica, che: “Come già rilevato, dall'espositiva del presente atto si ricava, in modo pressoché inconfutabile, come sussistano i presupposti per avanzare istanza di revocazione della Sentenza della Corte d'Appello di Napoli, in ragione delle evidenze documentali emerse dagli atti d'indagine del procedimento pendente davanti la Procura ed il Giudice per le Indagini Preliminari di Benevento. Difatti dagli atti di indagine si ricava come la
[...]
sia stata cancellata dal registro della Camera di Commercio di Benevento sulla Parte_1
scorta di un certificato ministeriale rivelatosi materialmente falso e che, di conseguenza, la
società non è mai stata iscritta sui registri della Bulgaria. Vieppiù, il nuovo rappresentante
legale, nominato in forza di un atto al quale il Sig. non ha preso parte, si è rivelato CP_1
essere una persona inesistente”.
Ma quali siano gli atti di indagine dai quali si ricava che “la sia stata Parte_1
cancellata dal registro della Camera di Commercio di Benevento sulla scorta di un certificato
ministeriale rivelatosi materialmente falso e che, di conseguenza, la società non è mai stata iscritta sui registri della Bulgaria” non viene specificamente indicato nell'atto di citazione, contrariamente a quanto richiesto, a pena di inammissibilità, dal già analizzato art. 398 c.p.c.
Solo dall'esame dei documenti allegati all'atto di citazione (ma l'esame dei documenti dovrebbe essere un momento successivo rispetto a quello dell'ammissibilità formale dell'atto di citazione in revocazione) si ricava che ci si riferisce: 1) ad un verbale di constatazione dell'ufficio investigativo presso la Procura della Repubblica di Sofia, datato
19.1.2021, dove si dà atto che la società non risulta iscritta nel registro delle Parte_3
imprese bulgaro;
2) ad una annotazione di P.G. del 18.6.2021, dove si dà atto che, ai fini della cancellazione dalla camera di commercio di Benevento, è stato presentato un
6 certificato di iscrizione della nel registro del commercio bulgaro che da Parte_4
scambi informativi con l'autorità giudiziaria di quel Paese è risultato non essere mai stato emesso, e che inoltre, sempre da scambi informativi con l'autorità giudiziaria bulgara, è risultato che (nuovo legale rappresentante della società) è Controparte_5
risultato essere persona inesistente.
Ma, per quanto detto, la specifica indicazione di tali atti di indagine avrebbe dovuto essere contenuta già nello stesso atto di citazione, a pena di inammissibilità dello stesso, non essendo sufficiente il loro mero deposito nel fascicolo processuale.
La circostanza, poi, che si tratti di meri atti di indagine di un procedimento penale che non risulta essersi definito con una sentenza irrevocabile (non si sa nemmeno se è iniziato il relativo processo) apre ad un ulteriore motivo di inammissibilità: costituisce, infatti principio pacifico che “l'art. 395 c.p.c., richiedendo, quale presupposto dell'istanza di revocazione, che si sia giudicato in base a prove “dichiarate false”, postula che tale accertamento sia avvenuto con sentenza passata in giudicato (in sede civile o penale) anteriormente alla
proposizione di detta istanza, sicché la stessa è inammissibile ove fondata sulla falsità di prove da accertare nello stesso giudizio di revocazione” (cfr. Cass., sez. 3, n°
28653 del 30/11/2017; conforme Cass., sez. 3, n° 1590 del 24/01/2020).
…
Ma, ad ogni buon conto, sia che si voglia parlare di revocazione perché si sarebbe giudicato sulla base di prove riconosciute o comunque dichiarate false sia che si voglia parlare di revocazione conseguente alla scoperta, dopo la sentenza, di documenti decisivi (l'attore richiama, in maniera confusa, ambedue i detti motivi di revocazione, aggiungendovi, per non far mancare niente, anche quello per errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa,
su cui si ritornerà da qui a poco), dalla lettura degli atti emerge un ulteriore motivo di inammissibilità, consistente nel fatto che non è stata fornita la prova che la scoperta della asserita falsità dei documenti o comunque che il recupero dei documenti asseritamente sopravvenuti siano avvenuti nei trenta giorni precedenti la proposizione del giudizio di revocazione.
Da un punto di vista formale l'attore ha sul punto rispettato il requisito di ammissibilità previsto dall'art. 398 c.p.c., avendo indicato in citazione che la scoperta dei documenti giustificativi della richiesta di revocazione si sarebbe avuta allorquando il suo difensore,
7 avvocato , a seguito di istanza di riesame contro un decreto di sequestro preventivo CP_6
emesso nell'ambito del procedimento n° 1007/2019, sarebbe venuto in possesso degli atti di indagine di quel procedimento, dai quali emergevano le circostanze sulle quali si basa la richiesta di revocazione.
Sennonché, andando poi a visionare i documenti effettivamente depositati con l'atto di citazione, emerge che vi è sì una richiesta di copie di atti presentata dall'avvocato Vincenzo
De Rosa ed esitata in data 27.5.2022, ma in tale richiesta l'avvocato viene indicato CP_6
unicamente come difensore di tale , né sono stati depositati altri atti che Persona_3
comprovino che egli fosse difensore anche del . CP_1
La domanda di revocazione è, quindi, inammissibile anche perché non è stata fornita la prova del rispetto del termine di trenta giorni previsto dagli artt. 325 e 326 c.p.c., il cui onere probatorio ricade ovviamente su chi agisce in revocazione (cfr. Cass., sez. 2, n°
9652 del 11/05/2016).
…
Va infine osservato che, come si è anticipato, l'attore non ha mancato di fare riferimento pure alla causa di revocazione per errore di fatto, ex art. 395 comma 1 n° 4 c.p.c.
Sostiene, infatti, il che: “Pertanto, sussiste certamente il presupposto di cui al n. 2) CP_1
dell'art. 395, comma 1 c.p.c., sebbene possano richiamarsi anche i presupposti di cui ai successivi n. 3) e 4), in ragione del fatto che le risultanze documentali sono emerse in epoca successiva alla pronuncia della Corte d'Appello di Napoli e che la Sentenza è certamente affetta da un errore di fatto, laddove ha considerato valide le notifiche effettuate in Bulgaria
e pertanto correttamente instaurato il contraddittorio processuale, laddove, invece, le
comunicazioni sono state inviate ad una sede ed una persona poi rivelatisi inesistenti e falsi”.
Orbene, tale motivo di revocazione è innanzitutto inammissibile perché, ai sensi dell'art. 327 comma 1 c.p.c., la revocazione per i motivi indicati dai numeri 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c. deve essere proposta, come tutti i mezzi ordinari di impugnazione, nel termine ultimo dei sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, trattandosi in tali casi di vizi che possono essere rilevati sulla base della sola lettura della sentenza.
In ogni caso il motivo è anche palesemente infondato, atteso che il suo presupposto è che vi sia un errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa, e cioè allorquando “il giudice
8 sia stato indotto ad affermare l'esistenza o l'inesistenza di un fatto o di una dichiarazione che, invece, incontrastabilmente non risulta o risulta dai documenti di causa” (cfr. Cass. sez. lavoro, n°9471 del 11/04/2025).
Ebbene nel caso di specie, come assume lo stesso attore, i lamentati vizi processuali non emergevano già dagli atti del giudizio, ma sarebbero emersi solo a seguito degli atti di indagine esperiti nel procedimento penale n° 1007/2019.
…
Sotto altro profilo il propone opposizione di terzo ai sensi dell'art. 404 c.p.c., CP_1
eccependo la nullità della notifica del ricorso per fallimento.
Sostiene in proposito l'attore che dalla lettura della sentenza di fallimento si evince che la notifica del ricorso era regolare in quanto perfezionatasi mediante l'invio a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno presso l'ultima sede legale risultante dalla visura camerale del 19.12.2019, ovvero a Sofia in Bulgaria: tale notifica però, sebbene avvenuta in Bulgaria, risulta effettuata in lingua francese e tradotta in lingua inglese;
inoltre il destinatario non risulta avvisato della facoltà di rifiutare l'atto in quanto non tradotto in una lingua da lui compresa o comunque nella lingua ufficiale dello Stato richiesto, in violazione degli artt. 4 e 8 del Regolamento CE n° 1393/2007; infine, tale notifica sarebbe nulla anche perché il destinatario risultava “demenagè”, trasferito, per cui essa doveva considerarsi nulla in quanto non si era raggiunta la prova che il destinatario fosse venuto effettivamente a conoscenza dell'atto notificando.
Queste essendo le doglianze avanzate, va evidenziato che l'opposizione è manifestamente inammissibile, atteso che: “Avverso la sentenza dichiarativa di fallimento è esclusa
l'esperibilità dell'opposizione del terzo, ex art. 404, comma 1, c.p.c., in quanto detto rimedio
è assorbito in quello di carattere generale previsto dall'art. 18 l.fall., proponibile, oltre che
dal debitore fallito, anche da "qualunque interessato" (cfr. Cass., sez. 1, n°
4786 del 24/02/2020): in altri termini, al terzo è preclusa la possibilità di proporre opposizione di terzo contro la sentenza dichiarativa di fallimento perché a disposizione del terzo interessato, asseritamente leso dalla sentenza dichiarativa di fallimento, vi era già a disposizione lo strumento del reclamo previsto dall'art. 18 del R.D. n° 267/1942, attivabile, per l'appunto, da “qualunque interessato”:
9 Senza contare che, per costante giurisprudenza, l'opposizione ex art. 404 c.p.c. può essere proposta o dal litisconsorte necessario pretermesso oppure dal terzo che si affermi titolare di un diritto autonomo ed incompatibile con quelli di tutte le parti destinatarie del provvedimento opposto (cfr. Cass., sez. 2, n° 11961 del 03/05/2024: “L'opposizione di terzo ordinaria, ex art. 404, comma 1, c.p.c., oltre che al litisconsorte necessario pretermesso, è
offerta anche al terzo che si affermi titolare di un diritto autonomo ed incompatibile con quelli
delle parti destinatarie del provvedimento opposto, dalla cui esecuzione subirebbe un inevitabile pregiudizio giuridico”; cfr. ancora Cass., sez. 2, n° 21230 del 30/07/2024: “La legittimazione ad impugnare la sentenza con l'opposizione di terzo ordinaria, a norma dell'art. 404, comma 1, c.p.c., presuppone in capo all'opponente la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza pronunciata tra altre parti”).
Ebbene, nel caso di specie non si comprende quale sarebbe il diritto del incompatibile CP_1
con tutte le originarie parti in causa, che lo legittimerebbe a proporre tardivamente vizi di una notificazione diretta ad altri soggetti.
…
In conclusione, le domande attoree vanno tutte dichiarate inammissibili.
Il va pertanto condannato al pagamento, a favore di ciascuno dei due convenuti, di CP_1
spese ed onorari di giudizio, liquidati in euro 6.000,00 per onorari (fase di studio: euro
1.200,00; fase introduttiva: euro 1.000,00; fase istruttoria: euro 1.800,00; fase decisionale:
euro 2.000,00), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché
I.V.A. e C.P.A., nella misura di legge, attenendosi a valori compresi tra i minimi ed i medi di quelli previsti, per il grado di appello, dalla tabella 12 del D.M. n° 147/22 (l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore) per i giudizi di valore indeterminabile, scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000.
Non può essere accolta la richiesta avanzata dalla di condannare Controparte_4
la parte attrice anche “al risarcimento del danno per lite temeraria”: avendo fatto riferimento al risarcimento del danno l'istante ha infatti mostrato di riferirsi all'ipotesi prevista dal comma
1 dell'art. 96 c.p.c. (e non a quella prevista dal comma 3), la quale però richiede la prova che un danno per l'istante vi sia stato, laddove nel caso di specie non è stato nemmeno
10 allegato in che cosa sarebbe consistito tale danno, essendo rimessa alla valutazione equitativa del giudice solo la commisurazione del quantum (cfr. Cass., sez. 3, n°
21798 del 27/10/2015: “La domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di
allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato”; cfr. Cass., sez. 1, n° 21393 del 04/11/2005: “Con riguardo alla condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., è onere della parte
che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di
un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il
giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino
elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di
comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario”).
Sussistono infine i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del
2002, per il versamento da parte dell'attore in revocazione di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione della domanda di revocazione
(sulla possibilità di condannare l'attore in revocazione, in caso di soccombenza, al pagamento del doppio del contributo unificato cfr.. Cass., sez. 6, n° 23914 del 02/10/2018:
“Il ricorso per revocazione non ha natura amministrativa ma giurisdizionale. Esso pertanto
è soggetto, a differenza del procedimento di correzione materiale, esente secondo quanto
previsto dalla Circolare del Ministero della Giustizia del 18 marzo 2003, al pagamento del contributo unificato ed al cd. "raddoppio" in caso di soccombenza”; in conformità, del resto, al principio che i presupposti per l'applicazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
del D.P.R. n. 115 del 2002, del versamento del doppio del contributo unificato sussiste in tutti i casi in cui si sia in presenza di un giudizio di tipo impugnatorio: cfr. (Cass., sez. 2, n°
5426 del 26/02/2021).
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- dichiara inammissibili le domande di revocazione e di opposizione di terzo proposte da nei confronti della sentenza n° 2869/2020, pubblicata in data 12.8.2020 CP_1
dalla Corte di Appello di Napoli;
11 - condanna l'attore al pagamento, in favore dei convenuti, di spese ed onorari di giudizio, liquidati, a favore di ciascuno di essi, in euro 6.000,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla convenuta;
Controparte_4
- dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte dell'attore di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione della domanda di revocazione.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del 2.7.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
12