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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/07/2025, n. 2627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2627 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
r.g. n. 743/2025 e n. 823/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile composta da: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere est. dott.ssa Lucia Dall'Armellina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per reclamo (n. 743/2025 r.g.) ex art. 26 d.lgs. n. 150/2011 ed artt.
158 e ss. l. n. 89/2013, promosso con ricorso da:
Consiglio Notarile Distrettuale di VA con sede in VA (c.f. P.IVA_1
in persona del suo presidente dott.ssa difeso dall'avv. prof. Chiara CP_1
Silva e domiciliata in Vicenza presso lo studio del difensore
(ricorrente) nei confronti di dott.ssa (c.f. ), difesa dall'avv. prof. Andrea _2 C.F._1
Di Porto, domiciliata in Roma presso lo studio del difensore
1 (resistente)
e di
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia
nonché
nel procedimento per reclamo (n. 823/2025 r.g.) ex art. 26 d.lgs. n. 150/2011 ed artt.
158 e ss. l. n. 89/2013, promosso con ricorso da: dott.ssa (c.f. ), difesa dall'avv. prof. Andrea _2 C.F._1
Di Porto, domiciliata in Roma presso lo studio del difensore
(ricorrente) nei confronti di
di VA con sede in VA (c.f. Controparte_3 P.IVA_1
in persona del suo presidente dott.ssa difeso dall'avv. prof. Chiara CP_1
Silva e domiciliata in Vicenza presso lo studio del difensore
(resistente)
e di
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia
Oggetto: reclamo avverso il provvedimento sanzionatorio pronunciato dalla
Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina del Trentino-Alto Adige,
ZI Giulia e Veneto in data 15 ottobre 2024 (depositato il 5 novembre
2024).
2 sulle seguenti conclusioni: per : _2
(nel proced. n. 743/2025) che la Corte d'appello di Venezia voglia così provvedere:
I) in via preliminare, disporre la riunione del reclamo R.G. n. 743/2025, proposto dal Consiglio notarile di VA, con il reclamo R.G. n. 823/2025, proposto dalla notaia;
_2
II) nel merito, rigettare il reclamo proposto dal Consiglio notarile di VA e accogliere il reclamo proposto dalla notaia _2
Con vittoria di compensi e spese del giudizio, comprese spese generali, oltre IVA e
CPA nella misura di legge.
(nel proced. n. 823/2025)
Voglia la Corte d'appello di Venezia, in riforma del provvedimento impugnato, così provvedere:
I) in via principale, prosciogliere la notaia da ogni addebito;
_2
II) in via del tutto subordinata, sostituire la sanzione della censura inflitta alla notaia con la sanzione dell'avvertimento, per concorso apparente tra l'art. _2
147, lettera a), legge n. 89/1913 e gli artt. 1, 5, 31, 36, 37 e 38 codice deontologico, nonché per la sussistenza delle circostanze attenuanti di cui all'art. 144, comma 1, legge n. 89/1913.
Con vittoria di compensi e spese del giudizio, comprese spese generali, oltre IVA e
CPA nella misura di legge.
Per il Consiglio Notarile:
3 (nel proced. n. 743/2025) voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Venezia, per i motivi esposti in atti, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
In via preliminare:
Disporsi la riunione del giudizio iscritto al n. 823/2025 R.G. App., al presente giudizio iscritto al n. 743/2025 R.G. App. Corte d'Appello Venezia, trattandosi di reclami avverso la medesima decisione resa dalla
[...]
nel Parte_1
procedimento disciplinare n. 05/2024 R.G. e n. 02/2024 R.C., emessa il 15.10.2024, depositata il 5.11.2024 prot. n. 206/2024, comunicata l'8.11.2024 prot. n. 211/2024
e non notificata;
In via principale e nel merito: accogliere il reclamo proposto e, in riforma parziale della decisione impugnata della Parte_2
del 15.10.2024, depositata il
[...]
5.11.2024 prot. n. 206/2024, proc. n. 05/2024 Reg. Gen., n. 02/2024 Reg. Coll., non notificata, nella sola parte relativa alle statuizioni che riguardano la sanzione individuata per le violazioni riconosciute di cui all'art. 147 lett. a), b) e c) L.N., condannare il OT alla sanzione richiesta dal Consiglio Notarile di _2
VA con la richiesta di apertura del procedimento disciplinare a carico della medesima, pari alla sospensione di mesi cinque, senza il riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 144 L. N., o comunque a una sanzione congrua rispetto alla gravità delle violazioni riconosciute, con conferma integrale di tutte le altre parti della decisione non impugnate e del riconoscimento di tutte le violazioni ivi indicate;
- previa riunione dei procedimenti, accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto del reclamo proposto dal OT e di cui al procedimento _2
R.G. n. 823/2025 Corte Appello Venezia e, per l'effetto, rigettarlo integralmente.
4 In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari.
(nel proced. n. 823/2025)
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, per i motivi esposti in atti:
In via preliminare: Disporsi la riunione del presente giudizio, iscritto al n.
823/2025 R.G. App., a quello iscritto al n. 743/2025 R.G. App. Corte d'Appello
Venezia, derivante dal reclamo del del Distretto di VA del Parte_3
22.04.2024, trattandosi di reclami entrambi avverso la medesima decisione resa dalla , Parte_1
ZI nel procedimento disciplinare n. 05/2024 R.G. e n. Parte_1
02/2024 R.C., emessa il 15.10.2024, depositata il 5.11.2024 prot. n. 206/2024, comunicata l'8.11.2024 prot. n. 211/2024 e non notificata;
In via principale e nel merito:
Accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto del reclamo proposto dal OT e, per l'effetto, rigettarlo integralmente;
_2
Accogliere il reclamo proposto dal Consiglio Notarile del Distretto di VA nel proc. n. 743/2025 R.G. App. Corte d'Appello Venezia e in particolare accogliere le conclusioni ivi formulate che qui si riportano integralmente: “In via principale e nel merito: accogliere il reclamo e, in riforma parziale della decisione impugnata della Parte_2
del 15.10.2024, depositata il
[...]
5.11.2024 prot. n. 206/2024, proc. n. 05/2024 Reg. Gen., n. 02/2024 Reg. Coll., non notificata, nella sola parte relativa alle statuizioni che riguardano la sanzione individuata per le violazioni riconosciute di cui all'art. 147 lett. a), b) e c) L.N., condannare il OT alla sanzione richiesta dal Consiglio Notarile di _2
VA con la richiesta di apertura del procedimento disciplinare a carico della
5 medesima, pari alla sospensione di mesi cinque, senza il riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 144 L. N., o comunque a una sanzione congrua rispetto alla gravità delle violazioni riconosciute, con conferma integrale di tutte le altre parti della decisione non impugnate e del riconoscimento di tutte le violazioni ivi indicate”;
In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari.
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 22 aprile 2025, il Consiglio notarile del distretto di
VA impugnava il provvedimento 15 ottobre 2024 (depositato il 5 novembre
2024), con cui la NT
, accertata la violazione da
[...]
parte del AI degli artt. 1, 5, 36, 37 e 38 del codice deontologico e _2
dell'art. 147, 1° co., lett. b) legge n. 89/2013 (dichiarate assorbite le violazione dell'art. 31 lett. a) e b) del codice deontologico e la violazione dell'art. 147, lett. a) legge n. 89/2013), concesse le circostanze attenuanti, irrogava al predetto AI la sanzione della censura.
Il Consiglio notarile si doleva dell'irrogazione al AI incolpato della censura, che riteneva misura insufficiente, e chiedeva che, escluso il riconoscimento delle attenuanti, fosse applicata la sanzione della sospensione per la durata di cinque mesi
“o comunque una sanzione congrua rispetto alla gravità delle violazioni riconosciute”.
Con ricorso depositato il 4 maggio 2025, il AI impugnava il _2
medesimo provvedimento della Commissione Amministrativa Regionale di
Disciplina del Trentino-Alto Adige, ZI , affinché fosse Parte_1
prosciolta da ogni addebito.
Il Consiglio notarile aveva appurato che, dopo il decesso del AI Persona_1
di VA (avvenuto l'8 marzo 2021), il coniuge, avv. aveva Parte_4
6 costituito la società con sede presso lo studio notarile del defunto TE
(socia al 90% del capitale e amministratore era l'avv. mentre socia al Parte_4
10% del capitale era MI s.r.l., a sua volta partecipata dagli eredi del AI
. Allo stesso indirizzo aveva studio il AI , fin dalla data della sua Per_1 _2
iscrizione nel ruolo dei notai del distretto di VA (iscrizione avvenuta il 16 febbraio 2022). Il AI aveva altresì comunicato l'apertura di un recapito in _2
Grantorto, ove già era presente il recapito del AI ma non aveva rimosso la Per_1
targa del AI defunto e non aveva apposto la propria. Il numero di telefono dello studio del AI coincideva con quello dell'ex AI _2 Per_1
Sentita dal Consiglio Notarile il 10 ottobre 2023, il AI ammetteva di non _2
avere titolo per utilizzare i locali del defunto AI (ossia di , per TE
i quali non pagava un canone, e di non avere dipendenti o collaboratori (si serviva di quelli della società ). CP_5
Il Consiglio chiedeva l'esibizione di documentazione e il 13 febbraio 2024 deliberava l'avvio del procedimento, domandando al AI la trasmissione della contabilità e di copia degli atti rogati.
All'esito dell'istruttoria, il Consiglio riteneva che, alla luce delle circostanze sopra dette nonché del numero elevato di atti ricevuti da un AI di prima nomina, il AI , affiancata dal AI , avessero proseguito l'attività _2 Persona_2
del AI stringendo rapporti con e con l'avv. Per_1 TE Parte_4
cui erano corrisposte somme di denaro fatturate con la causale di “consulenza legale”. Secondo il Consiglio, i due notai “non avevano un ruolo apicale nello
Studio ma sembrano degli ospiti contingenti in una struttura a loro non riferibile”. In sintesi, “l'assenza di una pregressa storia professionale del AI nel Persona_3
distretto di VA;
l'entità delle cifre pagare allo studio del cessato OT Per_1
l'utilizzo dei medesimi locali, della struttura organizzativa e delle risorse
[...]
umane, degli stessi numeri telefonici del defunto OT l'utilizzo delle Per_1
medesime bozze contrattuali del defunto OT il rilevante ruolo Per_1
7 organizzativo dell'Avvocato ” inducevano il consiglio a ritenere Parte_4
che lo e l'avvocato (munita addirittura di TE Parte_4
mail del notariato: procacciassero al AI la Email_1 _2
clientela.
Il AI era pertanto incolpata delle seguenti violazioni: _2
“la violazione dell'art. 147 lettera c) L.N., che punisce il OT che fa illecita concorrenza ad altro OT servendosi di procacciatori di clienti, di richiami o di pubblicità non consentiti dalle norme deontologiche, o di qualunque altro mezzo non confacente al decoro della classe notarile;
la violazione dell'art. 1 del Codice Deontologico, che impone al OT di conformare la propria condotta professionale ai principi della indipendenza e della imparzialità, evitando ogni influenza di carattere personale e sul suo operare e ogni interferenza tra professione e affari;
la violazione dell'art. 5 del Codice Deontologico, che impone al OT di aprire e tenere lo studio aperto nella sede assegnatagli, apprestando strutture che per luogo
e mezzi siano idonee ad assicurare il regolare e continuativo funzionamento dell'ufficio; la violazione dell'art. 31 lett. a), b) e f) del Codice Deontologico, che precede che il
OT viola il dovere di imparzialità quando: a) si serve dell'opera di un terzo
(procacciatore) che induca a sceglierlo;
b) conferisce al procacciatore l'incarico, anche a titolo non oneroso, di procurargli clienti;
f) svolge ricorrenti prestazioni presso soggetti terzi, organizzazioni o studi professionali;
la violazione dell'art. 36 del Codice Deontologico, in forza del quale la prestazione del OT è caratterizzata dal “rapporto personale” con le parti;
la violazione dell'art. 37 del Codice Deontologico, che impone al OT di svolgere di persona, in modo effettivo e sostanziale, tutti i comportamenti necessari, tra
l'altro, per l'indagine della volontà;
8 la violazione dell'art. 38 del Codice Deontologico, in forza del quale nell'esercizio della sua attività il OT è tenuto al rigoroso rispetto del segreto professionale con riguardo alle persone che ricorrono alla sua opera, al contenuto della stessa e
a tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione della prestazione;
La violazione di dette norme deontologiche (artt. 1, 5, 31 lett. f), 36, 37 e 38 Codice
Deontologico), contestata in questa sede al OT, è senz'altro non occasionale nella vicenda de qua, ed è sanzionata dall'art. 147, lett. b) L.N.
Oltre a ciò si contesta la violazione dell'art. 147, lett. c) della L.N. in relazione all'illecita concorrenza ad altro OT servendosi dell'opera di procacciatori di clienti.
L'ipotesi di cui all'art. 147, lett. c) assorbe in sé le già contestate violazioni CP_6
degli artt. 31 lett. a) e b) del Codice Deontologico, versandosi in un'ipotesi di concorso apparante di norme, avendo le disposizioni di legge e deontologica ad oggetto il medesimo fatto [..]. Per tale ragione, con riferimento al procacciamento
d'affari, il Consiglio contesta al OT la sola fattispecie di procacciamento di clientela sanzionata dall'art. 147, lett. c), L.N., ritenendo assorbite in tale ipotesi le violazioni di cui all'art. 31 lett. a) e b) Codice Deontologico. Sul punto si precisa che il divieto al ricorso di procacciatori d'affari deve intendersi in senso meramente economico e non strettamente tecnico, essendo sufficiente ad integrare la condotta sanzionata il solo fatto che un terzo indirizzi un certo numero di clienti verso il
OT e che quest'ultimo ne tragga beneficio nello svolgimento dell'attività, senza che rilevi la gratuità dell'attività di procacciamento, vietata dall'art. 31 del Codice
Deontologico anche se svolta a titolo oneroso [..].
Secondo il Consiglio, inoltre, il OT con le condotte indicate, ha gravemente danneggiato e compromesso altresì la dignità, il prestigio e il decoro della classe notarile, accettando spesso un ruolo subordinato e di mero certificatore a servizio di una struttura esterna, che quasi può essere confusa con lo stesso OT. Per queste ragioni si ritiene conseguentemente altresì violato l'art. 147, lett. a) L.N.”.
9 Il Consiglio notarile chiedeva che, accertate le plurime violazioni, fosse irrogata al AI la sanzione della sospensione dalla professione per la durata di cinque mesi, senza concessione delle attenuanti generiche.
Il AI presentava memoria difensiva, con la quale riferiva che, in _2
ragione della malattia e del decesso del AI vari notai (tra cui il AI Per_1
, che aveva già superato i settant'anni di età) si erano avvicendati Persona_2
nello studio per garantirne la continuità, in attesa che il figlio del AI defunto, dott. , fosse in grado di superare il concorso notarile (il che sarebbe Persona_4
avvenuto solo nel settembre 2024). Con quest'ultimo il AI aveva stretto _2
un legame affettivo.
L'avv. non aveva svolto attività di procacciamento, ma si era adoperata Parte_4
per garantire “il passaggio generazionale dello studio, per la continuità della struttura e la conservazione dell'avviamento”, il che era lecito e non contrario al codice deontologico. I compensi percepiti dall'avv. erano in linea con Parte_4
quelli ottenuti “negli ultimi anni di vita del marito e fanno parte degli accordi che lo stesso AI aveva stretto con il AI in vista del Persona_1 Per_2
trasferimento di quest'ultima alla sede di VA”. Proporzionati erano “anche i corrispettivi che il AI ha versato alla “ ” (oggi in Per_2 CP_5 CP_5
liquidazione), che è la titolare dei rapporti di lavoro con il personale che presta servizio per lo studio, e che dunque fornisce il supporto indispensabile all'attività notarile, oltre che la conduttrice dei locali dello studio, di proprietà della locatrice
“MI” utilizzati dal solo AI ”. CP_5 Per_2
La resistente negava di avere violato il codice deontologico e la legge professionale, sosteneva che non era stata compiuta attività pubblicitaria a nome dello studio Per_1
e che non era venuta meno al dovere di personalità della prestazione.
Chiedeva, pertanto, di essere prosciolta dalle incolpazioni o, in subordine, che le fosse comminata sanzione non più grave della censura ovvero, in via ulteriormente subordinata, la sanzione pecuniaria in sostituzione della sospensione.
10 La Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina riteneva che le incolpazioni fossero fondate, essendo emersa una situazione di “sudditanza” del AI rispetto alla struttura organizzativa gestita dal coniuge del defunto _2
AI la quale si era impegnata, in attesa che il figlio superasse il Per_1 Per_4
concorso, a preservare la clientela. Secondo la Commissione, vi era stata
“un'oggettiva promiscuità e commistione di gestione nonché ingerenza da parte di terzi nella conduzione dello studio notarile, idonee ad escludere la garanzia del carattere personale dell'esercizio della professione, della autonomia, imparzialità e indipendenza della stessa”.
La Commissione escludeva che la fattispecie della lett. a) dell'art. 147 l.n. fosse assorbita in quella della lettera b). Riteneva tuttavia di concedere all'incolpata le circostanze attenuanti di cui all'art. 144 l.n.: “quelle generiche della giovane età e del fatto che si tratti di OT di prima nomina, della mancanza di esperienza e della commissione che si è venuta a creare tra attività professionale e rapporti sentimentali col figlio del compianto OT , nonché quelle Persona_1
specifiche della formalizzazione dei contratti di locazione dei locali che il AI
occupa nello studio e nell'ufficio secondario di Grantorto, dell'assunzione _2
di collaboratori, della costituzione di un'associazione professionale con il AI ai sensi dell'art. 82 legge n. 89/1913, del sostanziale oscuramento dei siti Per_5
web riferibili allo studio e della rimozione della targa del AI Per_1 Per_1
e della regolarizzazione della propria targa presso l'ufficio secondario”.
[...]
2. La ricorrente affermava che le incolpazioni fossero infondate: _2
- non vi era stata violazione dell'art. 147, lett. c), l. n. 89/1913 e dell'art. 31, lett. a),
b) e f) del codice deontologico, poiché l'avv. non era un procacciatore di Parte_4
clienti, essendo stata “artefice dell'avviamento dello studio” ed essendosi adoperata per la sua conservazione, il che era lecito (era intenzione dell'avv. di Parte_4
proseguire l'attività con il figlio ed anche il AI era intenzionata a Per_4 _2
proseguire l'attività professionale con il fidanzato);
11 - non vi era stata violazione degli artt. 1, 5 e 38 codice deontologico: la società
MI s.r.l. era intestataria degli immobili in cui erano ubicati gli uffici;
la società era titolare dei rapporti di lavoro con il personale e prestava TE
servizio per lo studio ed anche conduttrice dei locali di proprietà di MI Per_1
s.r.l.: nessune delle due società “aveva interessi economico-imprenditoriali interferenti con le funzioni e l'indipendenza del AI”; non vi era stata alcuna violazione del segreto professionale;
- non vi era stata violazione degli artt. 36 e 37 del codice deontologico: la quantità degli atti ricevuti non era enorme e comunque non dimostrava che non curasse personalmente i rapporti con i clienti;
- non vi era stata violazione dell'art. 147, lett. a), l. n. 89/1913 (il Consiglio non era stato in grado d'indicare alcuna prova della lesione in concreto della dignità, del prestigio e del decoro della classe notarile) e comunque la fattispecie si trovava in concorso apparente con quelle delle precedenti violazioni, essendo in ipotesi conseguenza di esse.
Il AI chiedeva che, in riforma del provvedimento impugnato, fosse _2
prosciolta da ogni addebito. In subordine, chiedeva che la sanzione della censura fosse sostituita con la sanzione dell'avvertimento, e ciò sia in ragione delle concesse circostanze attenuanti di cui all'art. 144, 1° co., l. n. 89/1913, sia previo riconoscimento del concorso apparente tra l'art. 147, lett. a), l. n. 89/1913 e gli artt.
1, 5, 31, 36, 37 e 38 del codice deontologico.
Il ricorrente Consiglio notarile lamentava: - violazione dell'art. 147 l. n. 89/1913, poiché non era stato individuato l'illecito più grave e non si era tenuto conto della gravità complessiva delle violazioni e della pluralità delle condotte illecite commesse, con conseguente inadeguatezza e incongruenza della sanzione irrogata;
- violazione dell'art. 144 l. n. 89/1913, essendo errato il riconoscimento delle circostanze attenuanti e comunque la loro applicazione non avrebbe portato all'irrogazione della censura.
12 Il Consiglio notarile chiedeva che, in parziale riforma della decisione impugnata, fosse irrogata al AI la sanzione di cinque mesi di sospensione _2
dall'esercizio della professionale notarile.
In entrambi i procedimenti il sostituto del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia depositava memoria, in cui non erano contenute conclusioni, ma si affermava che il verbale di audizione del AI incolpato, redatto dal Consiglio notarile, non fosse utilizzabile per la decisione.
3. All'udienza del 17 luglio 2025 i procedimenti erano riuniti.
Il difensore del AI e il difensore del Consiglio notarile discutevano _2
oralmente le cause riunite e si riportavano ai rispettivi atti e relative conclusioni.
La Corte riservava la decisione.
4. Occorre, preliminarmente, esaminare il reclamo del AI , che ha _2
precedenza logico-giuridica rispetto a quello del Consiglio notarile, poiché investe non solo l'entità della sanzione comminata dalla Commissione di Disciplina, ma altresì la sussistenza delle violazioni disciplinari.
La ricorrente si duole che sia stata dichiarata la violazione dell'art. 147 lett _2
c). l. n. 89/1913, il quale fa divieto, pena la sospensione fino a un anno e nei casi più gravi la destituzione, di servirsi dell'opera di procacciatori di clienti. L'art. 31 dei principi di deontologia professionale dei notai, nella versione all'epoca vigente, precisava ulteriormente che “viola il dovere di imparzialità il AI che: a) si serve dell'opera di un terzo (procacciatore) che induca persone a sceglierlo;
b) conferisce al procacciatore l'incarico, anche a titolo non oneroso, di procurargli clienti;
[..] f) svolge ricorrenti prestazioni presso soggetti terzi, organizzazioni o studi professionali”.
Si legge in ricorso che, per conservare la clientela del defunto AI si Per_1
sarebbero avvicendati nello studio plurimi notai. Fu concordato
13 “il trasferimento della notaia a VA” “avvenuto in un quadro Per_2
trasparente e, si potrebbe dire, istituzionale, se non a livello nazionale, quanto meno regionale. È stato, infatti, concordato con l'esplicita finalità di garantire continuità allo studio , sotto il segno dell'alta professionalità ed anche del Per_1
profilo istituzionale dei soggetti coinvolti”. In attesa della predetta, si succedettero altri quattro notai “alla luce del sole e con piena consapevolezza, comprensione e, diremmo, spirito di solidarietà degli ex colleghi consiglieri del AI Per_1
” (sic a pag. 7 del ricorso). Il 16 febbraio 2022, dopo quasi un anno dalla
[...]
scomparsa del AI e “a distanza di otto mesi dal formale Persona_1
insediamento della notaia a VA”, ottenne l'iscrizione a Per_2 _2
ruolo come AI e cominciò “a esercitare le proprie funzioni anch'ella a VA e nei locali dello studio , quindi in una struttura già ben definita dalla notaia Per_1
prima del suo arrivo” (pag. 7 del ricorso). Per_2
È necessario premettere che non esiste un diritto degli eredi del AI defunto a conservare la clientela del de cuius e non è possibile discorrere di “avviamento”
(pag. 9 e ss. del ricorso), poiché il AI non esercita un'impresa commerciale e l'attività professionale è strettamente personale. È lecito che altro AI subentri nei rapporti giuridici funzionali all'esercizio della professione (es.: contratto di locazione dell'ufficio, rapporti di lavoro con i collaboratori del precedente professionista, rapporti di fornitura, ecc.), ma le relazioni, tra il AI e le persone che a lui si rivolgono per il compimento di atti, rimangono sempre strettamente personali e non sono trasferibili: sarebbe senz'altro nullo l'accordo che prevedesse la “cessione” della clientela. Il AI, che “subentra” nello studio, dev'essere del tutto indipendente;
non riceve un “avviamento” e la clientela deve formarsela con le proprie capacità personali. È perciò censurabile il tentativo, cui nella specie hanno concorso una pluralità di soggetti, di assicurare al figlio del AI Per_4 Per_1
(per quando sarebbe divenuto AI) i “clienti” del padre, servendosi
[...]
all'uopo di notai esterni che, di fatto al servizio del coniuge del defunto AI (ossia dell'avv. , attuassero una sorta di “passaggio generazionale” (per Parte_4
14 l'appunto come se si trattasse di un'azienda). A tale condotta ha concorso la neo- notaia dott.ssa , legata affettivamente al predetto , che nei propri scritti _2 Per_4
difensivi ammette che tale fosse l'intendimento perseguito, e ciò per superare “una serie di imprevisti”, così indicati: “Il primo, invero drammatico, è stata la prematura scomparsa di , per una grave malattia, il 7 marzo 2021, Persona_1
all'età di sessantatré anni. Il secondo imprevisto è stato il rinvio, a causa della pandemia, del concorso notarile indetto nel 2019, che avrebbe dovuto Per_4
sostenere nel 2020. Il terzo imprevisto è stato il mancato superamento delle prove scritte dello stesso concorso, sostenute nel 2021, pochi mesi dopo la morte del padre” (pag. 5 del ricorso 4 maggio 2025).
Pertanto, ciò che il difensore del AI ha stigmatizzato, nel corso della _2
discussione orale, come il “movente” dell'azione disciplinare intentata dal Consiglio notarile (l'aspettativa, rimasta frustrata, che la consistente e importante clientela dell'ex AI si ripartisse tra tutti i notai del distretto), altro non rappresenta Per_1
che una legittima attenzione, da parte dell'ente a ciò preposto, al rispetto delle regole della concorrenza. In un ambito legalmente protetto, quale quello dell'attività notarile (protezione che limita il numero dei professionisti, in ragione dell'importanza della funzione esercitata), il principio di concorrenza, per non subire ulteriori restrizioni, esige che non si consolidino posizioni dominanti, tramandabili nell'ambito della “famiglia”, ma che si ripristini, ogniqualvolta un AI cessi l'ufficio, una situazione di parità di occasioni tra tutti i notai che operano nel territorio, e ciò non solo nell'interesse dei notai più giovani (che non hanno “ereditato” lo studio del genitore), ma anche – e soprattutto – nell'interesse dei cittadini che fruiscono delle prestazioni notarili.
Tanto premesso, non può esservi dubbio della fondatezza dell'incolpazione.
Il AI ha ammesso che i clienti non erano suoi, ossia non erano persone _2
che si erano spontaneamente rivolte a lei, da poco tempo giunta a VA e non ancora conosciuta (come evidenziato dalla Commissione, ricevette atti di clienti
15 storici e importanti del defunto AI, quali Agecas Agma, New Som s.p.a., Sinloc
s.p.a., Sperotto s.p.a., la società Calcio VA;
come osserva il Consiglio notarile, ella compì atti a completamento di pratiche iniziate dal defunto AI).
La ricorrente riceveva i clienti dallo che inoltre apprestava tutti i TE
servizi necessari, mentre il nome del AI era tenuto esposto (nel Persona_1
sito web così come negli uffici) per evitare che i clienti si rivolgessero ad altri (nel recapito di Grantorto, aveva lasciato la targa del AI defunto e non aveva _2
esposto la sua, il che fece solo a seguito delle contestazioni del Consiglio).
Del resto, come si è detto, la difesa della ricorrente afferma che l'intenzione era proprio quella di preservare la clientela del AI defunto (piuttosto consistente, come si desume dal fatto che il AI negli anni 2019-2020, ricevette un Per_1
numero di atti più che doppio rispetto alla media del distretto di VA), fino a sostenere che l'avv. , avendo concorso a formare l'avviamento dello Parte_4
studio, aveva diritto di adoperarsi a tutela del valore economico, ricorrendo all'aiuto della giovane AI così come del AI , ormai prossima al _2 Persona_2
pensionamento (l'azione disciplinare nei confronti di quest'ultima è divenuta improcedibile proprio a seguito del collocamento a riposo). Difatti, si legge - sempre nel ricorso del AI - che l'avv. “È la professionista che, con il _2 Parte_4
marito AI, ha fondato lo studio , lo ha diretto con lo stesso per oltre Per_1
trent'anni e continuerà a farne parte insieme al figlio , che già da tempo Per_4
lavora nello e per lo studio, avendovi svolto anche la funzione di coadiutore e che, come pure si è detto, è in attesa di essere nominato AI. L'avv. è Parte_4
stata artefice dell'avviamento dello studio dimostra il fatto che tale avviamento si è conservato anche dopo la prematura scomparsa del marito, a riprova del solido rapporto di fiducia che l'utenza di VA ha stretto, non soltanto con il compianto AI, ma con tutta la struttura e con chi ne fa parte” (pagg.
9-10 del ricorso).
Quindi, al di là delle intenzioni (che - si è sopra detto - non erano affatto legittime, perché abbassavano la professione al commercio e lo studio notarile all'azienda), la
16 dott.ssa esercitava la funzione notarile in una struttura di terzi, in cui era _2
sostanzialmente ospitata (non aveva titolo per utilizzare gli uffici [né un contratto di locazione, né un contratto di comodato], il personale non era alle sue dipendenze, non pagava alcunché per le utenze), ed i clienti erano quelli a lei indirizzati dall'avv.
Quest'ultima, per il AI , rappresentava molto più che una Parte_4 _2
“procacciatrice”, perché senza il consenso dell'avvocatessa non avrebbe affatto lavorato nello studio di Corso del Popolo, VA, e nel recapito di via Umberto I,
Grantorto.
Il AI , pur con le attenuanti dell'inesperienza e della giovane età (v. _2
infra), si è perciò posta in una situazione incompatibile con il decoro e l'indipendenza della professione, esercitando la funzione notarile non in autonomia, ma al servizio di altri (per quanto potesse avere la speranza, in un futuro più o meno prossimo, di associarsi con il fidanzato, magari liberandosi d'intromissioni esterne).
Come già sottolineato dalla Commissione, il procacciamento non dev'essere inteso in senso tecnico (ossia come contratto atipico assimilabile all'agenzia), ma in senso economico, ossia come forma di dipendenza dall'operato di terzi nel rapporto, che dev'essere invece sempre libero e mai mediato, con il cliente che liberamente decide a quale AI rivolgersi. Si è così detto che il procacciamento di affari è “da intendersi in senso meramente economico e non strettamente tecnico, essendo sufficiente ad integrare la condotta sanzionata il solo fatto che un terzo indirizzi un certo numero di clienti verso il AI e che quest'ultimo ne tragga beneficio nello svolgimento dell'attività, senza che rilevi la gratuità dell'attività di procacciamento, vietata dall'art. 31 del codice deontologico anche se svolta a titolo non oneroso”
(Cass. civ., sent., 30 luglio 2020, n. 16433).
Si aggiunga che, nella specie, vi era poco di gratuito, perché se è vero che il AI
nulla corrispondeva all'avv. (forse poiché ancora inesperta, forse _2 Parte_4
perché fidanzata con il figlio), è altrettanto vero che l'altro AI, che collaborava nell'attuare “il passaggio generazionale” a favore di , retribuiva l'avv. Persona_4
17 percepiva elevati compensi che fatturava al AI Parte_4 CP_7 [...]
con l'inverosimile causale di attività di consulenza: che l'avvocato Per_2
prestasse consulenza a un AI esperto e prossimo al pensionamento non è affatto credibile (tali elevati compensi [Euro 253.050 oltre iva nel 2021; Euro 323.622,75 oltre iva nel 2022; Euro 60.000 oltre iva nel 2023; a ciò si aggiungevano gli importi fatturati da sempre riconducibile a Euro 305.000 TE Parte_4
oltre iva nel 2021; Euro 450.000 oltre iva nel 2022; Euro 455.000 oltre iva nel 2023] mostrano chi fosse il dominus dello “studio-azienda” e – per usare la terminologia aziendalistica della ricorrente – chi fosse il titolare dell'“avviamento”).
In sintesi, poiché i clienti pervenivano al AI dallo _2 CP_5
e dall'avv. che fungevano da intermediari, è senz'altro integrata
[...] Parte_4
l'incolpazione contestata.
5. La ricorrente afferma che non vi sia stata violazione degli artt. 1, 5 e 38 dei principi di deontologia professionale dei notai.
La prima parte dell'art. 1 richiede al AI di “conformare la propria condotta professionale ai principi della indipendenza e della imparzialità evitando ogni influenza di carattere personale sul suo operare ed ogni interferenza tra professione ed affari”. L'art. 5 prevede che “il AI deve aprire e tenere lo studio aperto nella sede assegnatagli, apprestando strutture che per luogo e mezzi siano idonee ad assicurare il regolare e continuativo funzionamento dell'ufficio e la custodia degli atti, registri e repertori, ed assistendo allo studio in modo da garantire una effettiva disponibilità al servizio, con la presenza personale e con l'organizzazione di un congruo orario di apertura secondo le esigenze della sede”. L'art. 38 dispone che
“nell'esercizio della sua attività il AI è tenuto al rigoroso rispetto del segreto professionale con riguardo alle persone che ricorrono alla sua opera, al contenuto della stessa e a tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nella esecuzione della prestazione, sia per il tempo della stessa che successivamente. Egli è altresì tenuto a
18 fare quanto necessario e a sorvegliare che tale prescrizione sia rispettata dai suoi collaboratori”.
Le violazioni deontologiche sono state commesse.
La dott.ssa non ha aperto un proprio studio nella sede assegnatale, in quanto _2
utilizzava, senza titolo che ne garantisse il godimento e l'indipendenza, i locali di proprietà di MI s.r.l., locati a Non aveva dipendenti o TE
collaboratori, poiché il personale era tutto alle dipendenze della predetta società, di cui non era socia. L'unico legame tra lei e la struttura in cui operava era rappresentato dal rapporto affettivo con il figlio dell'avv. Parte_4
Diversamente da quanto sostiene, non senza contraddizione, la ricorrente , lo _2
società amministrata da un avvocato, aveva senz'altro un TE
interesse economico a che fosse esercitata la funzione notarile, poiché la società era stata costituita per preservare l'“avviamento” del AI Per_1
Afferma sempre la ricorrente che “con specifico riferimento alla ' _2 [...]
costituisce fatto notorio che lo strumento della società di servizi è CP_5
ancora molto utilizzato per il disbrigo degli adempimenti a supporto dell'attività notarile. Ove mai ve ne fosse bisogno, ciò è confermato dalle società costituite e/o partecipate da molti notai del Distretto di VA, tra cui anche alcuni componenti del locale Consiglio notarile, che risultano regolarmente iscritte nel Registro delle imprese e che presentano un oggetto sociale del tutto analogo a quello della
“ . TE
Sennonché, né era stata costituita da , né ella vi era socia o TE _2
amministratrice: si trattava di una compagine sociale estranea al AI.
Non solo vi è stata una grave intromissione dei soggetti suddetti (avv. e Parte_4
nell'esercizio della funzione notarile, ma può ben dirsi che il TE
AI si sia messa al servizio, con l'intento dichiarato di consentire un _2
“passaggio generazionale”, di una struttura organizzativa che né le apparteneva né controllava. Pertanto, il AI non era in una posizione d'indipendente. Ha _2
19 permesso una commistione tra la funzione notarile e l'interesse economico di
[...]
con la quale non aveva concluso alcun contratto, trovandosi di fatto CP_5
“ospitata” negli uffici della società.
Il AI neppure controllava il personale di cui si avvaleva, poiché non _2
erano suoi dipendenti o a lei legati da contratti di collaborazione (tutto il personale era alle dipendenze di e perciò diretto dall'avv. . TE Parte_4
Poiché le pratiche passavano nelle mani di soggetti che non dipendevano dal AI
e rispetto ai quali non aveva potere di direzione e controllo, neppure è stato rispettato il segreto professionale.
È ben vero che dopo le contestazioni del Consiglio dell'ordine il AI ha Per_6
cercato di regolarizzare la sua posizione, assumendo due collaboratori, rimuovendo la targa del AI defunto e apponendo la propria, concludendo un contratto per l'utilizzo dei locali sia di VA che di Grantorto. Che questo sia sufficiente per risolvere la commistione tra funzione notarile e interessi di soggetti estranei al AI rimane più che dubbio, ma è comunque irrilevante per la cognizione delle violazioni contestate, relative a un periodo precedente.
6. La ricorrente nega che vi sia stata violazione degli artt. 36 (“L'esecuzione della prestazione del AI è caratterizzata dal "rapporto personale" con le parti. La facoltà di valersi di collaboratori non può pregiudicare la complessiva connotazione personale che deve rivestire l'esecuzione dell'incarico professionale”)
e 37 (“In ogni caso compete al AI svolgere di persona, in modo effettivo e sostanziale, tutti i comportamenti necessari: - per l'accertamento della identità personale delle parti, con utilizzazione di tutti gli elementi idonei e con prudente esame dei documenti di identificazione in relazione al tipo e alla loro possibilità di falsificazione;
- per l'indagine sulla volontà delle parti, da svolgere, in modo approfondito e completo, mediante proposizione di domande e scambio di informazioni intese a ricercare anche i motivi e le possibili modificazioni della determinazione volitiva come prospettatagli;
- per la direzione della compilazione
20 dell'atto nel modo più congruente alla accertata volontà delle parti”) dei principi di deontologia professionale dei notai.
Anche queste incolpazioni sono fondate.
I rapporti con i clienti rientrano nelle attività che deve personalmente svolgere il AI, senza possibilità di delega a collaboratori, tanto meno a strutture societarie che fanno da tramite e non sono controllate dal AI.
Infatti, il AI ha il dovere di audizione delle parti, di informarsi dalle stesse e, a sua volta, di informarle, dovendosi “escludere che il AI possa sistematicamente delegare le suddette attività preparatorie a propri collaboratori, senza incorrere in responsabilità disciplinare” (così Cass. civ. 18 marzo 2008, n. 7274; v. anche Cass. civ. 4 aprile 2014 n. 8036, secondo cui “ai fini disciplinari, il AI deve svolgere personalmente tutte le funzioni attribuitegli dall'ordinamento nel ricevimento degli atti, con specifico riguardo all'individuazione della volontà delle parti, incluse le attività preparatorie e le successive, non potendo delegare per intero ai collaboratori tali attività sulla base del loro carattere 'routinario' o 'seriale'”).
Anche la decisione di quali atti ricevere e quali respingere dev'essere personalmente assunta dal AI, che non può delegare a terzi un potere di “scrematura”, spersonalizzando il proprio ufficio.
Nella specie, si è detto che la dott.ssa lavorava in una struttura che non le _2
apparteneva e che era gestita dall'avv. . Parte_4
ha dichiarato al Consiglio dell'Ordine, allorché venne ascoltata _2
nell'adunanza del 10 ottobre 2023, che lei faceva direttamente i colloqui relativi agli atti societari, “mentre i colloqui relativi agli atti immobiliari vengono per lo più effettuati dai dipendenti o collaboratori della società . TE
Quindi, relativamente a una parte degli atti ricevuti, la ricorrente ha abdicato ai doveri della professione, cosa tanto più grave se si considera che chi provvedeva non erano neppure suoi collaboratori, bensì dipendenti di TE
21 La ricorrente disconosce la dichiarazione resa, affermando che “il documento in questione, tuttavia, non è stato né mostrato né fatto sottoscrivere alla notaia _2
in sede di audizione. La notaia ha potuto prendere cognizione del _2
documento in esame soltanto il 6 marzo 2024, quando lo stesso le è stato trasmesso
a seguito di un'istanza di accesso agli atti. E quando ha esaminato il documento, la notaia ha subito rilevato la non corrispondenza della verbalizzazione a _2
quanto da lei affermato” (pag. 18 del ricorso).
Si deve tuttavia affermare che il Consiglio notarile, nell'esercizio delle funzioni attribuite dalla legge, è pubblico ufficiale e il verbale redatto fa fede privilegiata ex art. 2700 c.c., circa il contenuto di quanto riportato come avvenuto in presenza del
Consiglio stesso e le dichiarazioni rese dai presenti, potendo essere impugnato solo mediante presentazione di querela di falso.
Dunque, a parte il rilievo che le dichiarazioni rese dal AI nulla _2
aggiungono a un quadro fattuale già chiaramente delineato e documentato dal
Consiglio notarile, non si può condividere la tesi della Procura Generale, secondo cui il AI – che non era ancora incolpato allorché venne ascoltato dal Consiglio, poiché il procedimento disciplinare iniziò solo successivamente – avrebbe dovuto essere interrogato, pena l'inutilizzabilità delle sue dichiarazioni, con le modalità previste dal codice di procedura penale per gli indagati sottoposti a misure cautelari restrittive della libertà personale.
7. Con la condotta sopra esposta il AI ha violato altresì l'art. 147, lett. a), _2
l. n. 89/1913 (“È punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione, il AI che pone in essere una delle seguenti condotte: a) compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignità e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile”), poiché, come condivisibilmente si legge nell'incolpazione, ella “ha gravemente danneggiato e compromesso altresì la dignità, il prestigio e il decoro della classe notarile, accettando spesso un ruolo subordinato e di mero certificatore
22 a servizio di una struttura esterna, che quasi può essere confusa con lo stesso
OT”.
In proposito, deve osservarsi che la posizione di subordinazione del AI era percepibile anche dall'esterno, se non altro perché svolgeva le funzioni presso lo ed era mantenuto, sia esteriormente sia nel sito web, il nome del TE
AI deceduto, nonché la stessa numerazione telefonica (e ciò a prescindere dalle interferenze della “padrona di casa”, avv. che riteneva di avere titolo Parte_4
per concorrere all'esercizio della funzione notarile, tanto da servirsi di mail del notariato e interloquire con i clienti [circostanza che il Consiglio ha documentato]).
La dignità della funzione è stata lesa poiché i clienti erano in grado di percepire il ruolo che di fatto la dott.ssa aveva accettato di svolgere nell'ambito di una _2
struttura organizzativa che non faceva capo al AI.
La ricorrente sostiene che la fattispecie dell'art. 147, lett. a), l. n. 89/1913 si trova in concorso apparente con le precedenti violazioni contestate.
La fattispecie della lett. b) dell'art. 147 (la quale sanziona chi “viola in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato”), in quanto norma sanzionatoria in bianco, che rinvia alle regole di deontologia professionale, può trovarsi in concorso apparente con la fattispecie della lett. a) del medesimo articolo: valutazione da compiersi caso per caso, come precisato da Cass. civ., sent., 3 dicembre 2024, n. 30906.
Non altrettanto può dirsi tra la lett. a) e la lett. c), atteso che la condotta specifica di cui alla lett. c) e dell'art. 31 dei principi deontologici (servirsi dell'opera di procacciamento di terzi), mentre sempre lede la concorrenza, non necessariamente comporta un detrimento alla dignità e al decoro della professione. Nel contempo, le condotte della vita pubblica o privata che compromettono la dignità e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile possono essere le più varie.
È vero che sono state le violazioni degli artt. 1, 5, 36, 37 e 38 dei principi deontologici a concretizzare la condotta lesiva della dignità, reputazione e decoro
23 della professione notarile. Non è men vero, però, che proprio attraverso la previsione della lett. a) le violazioni deontologiche trovano sanzione (i principi deontologici non hanno proprie sanzioni: v., in proposito, Cass. civ., sent., 24 ottobre 2024, n. 27563).
In definitiva, si deve riconoscere la violazione della lett. c) dell'art. 147 e dell'art. 31 dei principi deontologici e si riconoscono parimenti le plurime violazioni dei principi deontologici suddetti (1, 5, 36, 37 e 38), punite dalla lett. b) dell'art. 147
(poiché le violazioni non sono avvenute in maniera occasionale), ma altresì punite dalla lett. a) dell'art. 147 (poiché le violazioni sono state lesive della dignità, reputazione o decoro e prestigio della classe notarile).
A differenza di quanto pare sostenere la ricorrente , il concorso apparente - _2
tra la fattispecie della lett. a) e quella della lett. b) - non significa che le violazioni non siano state compiute, ma esclusivamente che occorre considerarle unitariamente ai fini della determinazione della sanzione.
Nella specie, malgrado l'imprecisione motivazionale, non vi è dubbio che ciò sia avvenuto, essendo stata irrogata una sola sanzione: la censura.
Se non fossero state concesse le attenuanti di cui all'art. 144, 1° co., l. n. 89/1913, sarebbe stata necessariamente applicata la sanzione della sospensione, richiesta dal
Consiglio notarile in cinque mesi. Ciò sia in ragione della gravità delle violazioni ai plurimi principi deontologici sopra menzionati, sia della loro protrazione per quasi due anni. Pertanto, la sostituzione, prevista dall'art. 144 quale effetto della concessione delle attenuanti, opera tra la sospensione e la censura, e non tra la censura e l'avvertimento.
8. Non può trovare accoglimento neppure l'impugnazione del Consiglio notarile.
Le violazioni dell'art. 147, l. n. 89/1913 contestate e accertate presentano, nella specie, pari gravità (lo stesso , che si duole della mancata individuazione CP_3
della violazione più grave, non ha saputo indicare quale essa sarebbe).
24 Del resto, le violazioni, tra loro connesse, sono tutte conseguenza della censurabile decisione del AI di porsi al servizio di una struttura complessa e a _2
lei estranea, organizzata e diretta da terzi, accettandone le interferenze ed abdicando all'indipendenza.
Come chiarisce Cass. civ. 9 febbraio 2016, n. 2592, richiamata dallo stesso
Consiglio notarile, a fronte di plurime violazione dell'art. 147, la valutazione dev'essere compiuta unitariamente, considerando la complessiva gravità delle condotte (infatti, nella motivazione della suddetta ordinanza, si legge: “Ne segue che quella Corte avrebbe dovuto - specie nella totale mancanza di motivazione su punto del provvedimento della Commissione - procedere all'applicazione della norma dell'art. 147, la quale, per non risultare una falsa applicazione, esigeva: aa) per un verso il chiarire come il riconoscimento della violazione di tutte e tre le lettere della norma si rapportasse alla previsione della sanzione della censura o della sospensione fino ad un anno e, nei casi più gravi, della destituzione e, quindi, di tre diversi tipi di sanzione, e dunque una valutazione in iure del concetto di maggiore o minore gravità, nell'alternativa fra censura e sospensione, atteso che il riferimento della norma per i casi più gravi alla destituzione nient'altro sottendeva che anche nell'alternativa fra le altre due sanzioni sempre rilevasse il grado gravità della violazione;
bb) per altro verso la sottolineatura nella norma che la previsione de qua è correlata alla tenuta da parte del AI anche di una sola delle tre condotte indicate nelle lettere a), b) e c) imponeva, nella formulazione del giudizio in iure di sussunzione sotto la norma, la valutazione della circostanza che nella specie il AI si era reso responsabile di tutte e tre le condotte di cui a dette lettere).
Poiché le violazioni sono state plurime e si sono protratte dal febbraio 2022 a fine
2023, una loro complessiva valutazione non potrebbe che condurre all'accoglimento della richiesta d'irrogazione della sanzione della sospensione per la durata di cinque mesi.
25 È poi condivisibile quanto afferma il Consiglio, ossia che la ricostituzione di una posizione, almeno formale, d'indipendenza, compiuta dal AI solo a _2
seguito delle contestazioni disciplinari, non è sufficiente per la concessione dell'attenuante specifica dell'essersi “adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione” o dell'avere “riparato interamente il danno prodotto”
(art. 144). L'interruzione degli illeciti disciplinari non elimina le conseguenze dannose e non ripristina, di per se stessa, i beni giuridici lesi, ossia non risarcisce i notai del distretto per la subita violazione delle regole della libera concorrenza e non reintegra il decoro e il prestigio della classe notarile. Non vi è perciò stata una condotta riparatoria suscettibile d'integrare la circostanza attenuante specifica di cui all'art. 144.
Nondimeno le circostanze attenuanti generiche sono giustificate dall'inesperienza della dott.ssa , che aveva appena iniziato la professione, e dal _2
condizionamento operato, sulla sua condotta, dal rapporto affettivo con Per_4
[...]
Certo non è apprezzabile il disconoscimento delle dichiarazioni da lei rese al
Consiglio notarile e il tentativo di coinvolgimento di altri colleghi, che pure avrebbero collaborato a consentire “il passaggio generazionale” dello studio del AI (per far valere il noto argomento difensivo “tutti colpevoli, nessun Per_1
colpevole”), ma ciò, anche se potrebbe lasciare trasparire una perdurante incomprensione del disvalore della propria condotta, può essere piuttosto ascritto a scelte difensive.
Rimane poi il fatto che, mentre altri, intorno a lei, agivano con chiari propositi di profitto, il AI non sembra essere stata mossa da particolari ragioni _2
economiche (per quanto, verosimilmente, non avrebbe conseguito, già l'anno successivo all'inizio della professione, ricavi per Euro 372.001,80, al netto di ogni spesa [per personale, locazioni, ecc.], se non fosse stata chiamata dall'avv.
a lavorare nello studio del defunto marito). Parte_4
26 Riconosciute le attenuanti generiche, la sanzione della sospensione non può che essere sostituita con quella della censura. Non potrebbe applicarsi la sanzione della pena pecuniaria, poiché trattasi di sanzione specifica prevista per tassative violazioni disciplinari (art. 138-bis e art. 138-ter), nella specie non commesse. La sanzione pecuniaria è stata introdotta dal d.lgs. n. 249/2006, unitamente alle fattispecie ora contemplate dagli artt. 138-bis e 138 ter.
Non si tratta, pertanto, di compiere una doppia sostituzione, come lamenta il
Consiglio (e come, per altro verso, richiedeva la difesa del AI , sul _2
presupposto che erano state concesse due distinte circostanze attenuanti, dimentica della giurisprudenza della Suprema Corte che nega la legittimità di una doppia sostituzione: v., da ultima, Cass. civ. 13 giugno 2024, n. 16508). Si tratta, piuttosto, di rilevare che, per le violazioni contestate e accertare, le sanzioni previste sono la censura e la sospensione (oltre la destituzione nei casi più gravi), sicché la seconda non può che degradare nella prima.
9. Per le ragioni sopra esposte, entrambi i ricorsi sono rigettati, con conferma della sanzione della censura irrogata al AI . _2
Atteso il complessivo esito della controversia, che vede la prevalente soccombenza del AI (l'accertamento degli illeciti disciplinari viene interamente _2
confermato), ma tenuto altresì conto del rigetto dell'impugnazione del Consiglio notarile relativa alla misura della sanzione irrogata, le spese processuali sono per metà compensate, mentre, per la rimanente metà, dovranno essere rifuse dal AI
al Consiglio notarile. _2
Le spese sono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal d.m. n. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile di complessità media, con esclusione del compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta.
10. Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo in capo ad entrambi i reclamanti di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
27
p.q.m.
1) respinge entrambi i ricorsi;
2) condanna a rifondere al Consiglio Notarile del Distretto di VA _2
la metà delle spese del presente procedimento che liquida, per l'intero, in Euro
8.470,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
compensa le spese per la rimanente metà;
3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo ad entrambi i ricorrenti di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 17 luglio 2025.
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il consigliere estensore
(dott. Alessandro Rizzieri)
28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione Civile composta da: dott.ssa Gabriella Zanon Presidente dott. Alessandro Rizzieri Consigliere est. dott.ssa Lucia Dall'Armellina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per reclamo (n. 743/2025 r.g.) ex art. 26 d.lgs. n. 150/2011 ed artt.
158 e ss. l. n. 89/2013, promosso con ricorso da:
Consiglio Notarile Distrettuale di VA con sede in VA (c.f. P.IVA_1
in persona del suo presidente dott.ssa difeso dall'avv. prof. Chiara CP_1
Silva e domiciliata in Vicenza presso lo studio del difensore
(ricorrente) nei confronti di dott.ssa (c.f. ), difesa dall'avv. prof. Andrea _2 C.F._1
Di Porto, domiciliata in Roma presso lo studio del difensore
1 (resistente)
e di
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia
nonché
nel procedimento per reclamo (n. 823/2025 r.g.) ex art. 26 d.lgs. n. 150/2011 ed artt.
158 e ss. l. n. 89/2013, promosso con ricorso da: dott.ssa (c.f. ), difesa dall'avv. prof. Andrea _2 C.F._1
Di Porto, domiciliata in Roma presso lo studio del difensore
(ricorrente) nei confronti di
di VA con sede in VA (c.f. Controparte_3 P.IVA_1
in persona del suo presidente dott.ssa difeso dall'avv. prof. Chiara CP_1
Silva e domiciliata in Vicenza presso lo studio del difensore
(resistente)
e di
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia
Oggetto: reclamo avverso il provvedimento sanzionatorio pronunciato dalla
Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina del Trentino-Alto Adige,
ZI Giulia e Veneto in data 15 ottobre 2024 (depositato il 5 novembre
2024).
2 sulle seguenti conclusioni: per : _2
(nel proced. n. 743/2025) che la Corte d'appello di Venezia voglia così provvedere:
I) in via preliminare, disporre la riunione del reclamo R.G. n. 743/2025, proposto dal Consiglio notarile di VA, con il reclamo R.G. n. 823/2025, proposto dalla notaia;
_2
II) nel merito, rigettare il reclamo proposto dal Consiglio notarile di VA e accogliere il reclamo proposto dalla notaia _2
Con vittoria di compensi e spese del giudizio, comprese spese generali, oltre IVA e
CPA nella misura di legge.
(nel proced. n. 823/2025)
Voglia la Corte d'appello di Venezia, in riforma del provvedimento impugnato, così provvedere:
I) in via principale, prosciogliere la notaia da ogni addebito;
_2
II) in via del tutto subordinata, sostituire la sanzione della censura inflitta alla notaia con la sanzione dell'avvertimento, per concorso apparente tra l'art. _2
147, lettera a), legge n. 89/1913 e gli artt. 1, 5, 31, 36, 37 e 38 codice deontologico, nonché per la sussistenza delle circostanze attenuanti di cui all'art. 144, comma 1, legge n. 89/1913.
Con vittoria di compensi e spese del giudizio, comprese spese generali, oltre IVA e
CPA nella misura di legge.
Per il Consiglio Notarile:
3 (nel proced. n. 743/2025) voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Venezia, per i motivi esposti in atti, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:
In via preliminare:
Disporsi la riunione del giudizio iscritto al n. 823/2025 R.G. App., al presente giudizio iscritto al n. 743/2025 R.G. App. Corte d'Appello Venezia, trattandosi di reclami avverso la medesima decisione resa dalla
[...]
nel Parte_1
procedimento disciplinare n. 05/2024 R.G. e n. 02/2024 R.C., emessa il 15.10.2024, depositata il 5.11.2024 prot. n. 206/2024, comunicata l'8.11.2024 prot. n. 211/2024
e non notificata;
In via principale e nel merito: accogliere il reclamo proposto e, in riforma parziale della decisione impugnata della Parte_2
del 15.10.2024, depositata il
[...]
5.11.2024 prot. n. 206/2024, proc. n. 05/2024 Reg. Gen., n. 02/2024 Reg. Coll., non notificata, nella sola parte relativa alle statuizioni che riguardano la sanzione individuata per le violazioni riconosciute di cui all'art. 147 lett. a), b) e c) L.N., condannare il OT alla sanzione richiesta dal Consiglio Notarile di _2
VA con la richiesta di apertura del procedimento disciplinare a carico della medesima, pari alla sospensione di mesi cinque, senza il riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 144 L. N., o comunque a una sanzione congrua rispetto alla gravità delle violazioni riconosciute, con conferma integrale di tutte le altre parti della decisione non impugnate e del riconoscimento di tutte le violazioni ivi indicate;
- previa riunione dei procedimenti, accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto del reclamo proposto dal OT e di cui al procedimento _2
R.G. n. 823/2025 Corte Appello Venezia e, per l'effetto, rigettarlo integralmente.
4 In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari.
(nel proced. n. 823/2025)
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis e con riserva di ulteriormente eccepire, dedurre e argomentare, per i motivi esposti in atti:
In via preliminare: Disporsi la riunione del presente giudizio, iscritto al n.
823/2025 R.G. App., a quello iscritto al n. 743/2025 R.G. App. Corte d'Appello
Venezia, derivante dal reclamo del del Distretto di VA del Parte_3
22.04.2024, trattandosi di reclami entrambi avverso la medesima decisione resa dalla , Parte_1
ZI nel procedimento disciplinare n. 05/2024 R.G. e n. Parte_1
02/2024 R.C., emessa il 15.10.2024, depositata il 5.11.2024 prot. n. 206/2024, comunicata l'8.11.2024 prot. n. 211/2024 e non notificata;
In via principale e nel merito:
Accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto del reclamo proposto dal OT e, per l'effetto, rigettarlo integralmente;
_2
Accogliere il reclamo proposto dal Consiglio Notarile del Distretto di VA nel proc. n. 743/2025 R.G. App. Corte d'Appello Venezia e in particolare accogliere le conclusioni ivi formulate che qui si riportano integralmente: “In via principale e nel merito: accogliere il reclamo e, in riforma parziale della decisione impugnata della Parte_2
del 15.10.2024, depositata il
[...]
5.11.2024 prot. n. 206/2024, proc. n. 05/2024 Reg. Gen., n. 02/2024 Reg. Coll., non notificata, nella sola parte relativa alle statuizioni che riguardano la sanzione individuata per le violazioni riconosciute di cui all'art. 147 lett. a), b) e c) L.N., condannare il OT alla sanzione richiesta dal Consiglio Notarile di _2
VA con la richiesta di apertura del procedimento disciplinare a carico della
5 medesima, pari alla sospensione di mesi cinque, senza il riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 144 L. N., o comunque a una sanzione congrua rispetto alla gravità delle violazioni riconosciute, con conferma integrale di tutte le altre parti della decisione non impugnate e del riconoscimento di tutte le violazioni ivi indicate”;
In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari.
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 22 aprile 2025, il Consiglio notarile del distretto di
VA impugnava il provvedimento 15 ottobre 2024 (depositato il 5 novembre
2024), con cui la NT
, accertata la violazione da
[...]
parte del AI degli artt. 1, 5, 36, 37 e 38 del codice deontologico e _2
dell'art. 147, 1° co., lett. b) legge n. 89/2013 (dichiarate assorbite le violazione dell'art. 31 lett. a) e b) del codice deontologico e la violazione dell'art. 147, lett. a) legge n. 89/2013), concesse le circostanze attenuanti, irrogava al predetto AI la sanzione della censura.
Il Consiglio notarile si doleva dell'irrogazione al AI incolpato della censura, che riteneva misura insufficiente, e chiedeva che, escluso il riconoscimento delle attenuanti, fosse applicata la sanzione della sospensione per la durata di cinque mesi
“o comunque una sanzione congrua rispetto alla gravità delle violazioni riconosciute”.
Con ricorso depositato il 4 maggio 2025, il AI impugnava il _2
medesimo provvedimento della Commissione Amministrativa Regionale di
Disciplina del Trentino-Alto Adige, ZI , affinché fosse Parte_1
prosciolta da ogni addebito.
Il Consiglio notarile aveva appurato che, dopo il decesso del AI Persona_1
di VA (avvenuto l'8 marzo 2021), il coniuge, avv. aveva Parte_4
6 costituito la società con sede presso lo studio notarile del defunto TE
(socia al 90% del capitale e amministratore era l'avv. mentre socia al Parte_4
10% del capitale era MI s.r.l., a sua volta partecipata dagli eredi del AI
. Allo stesso indirizzo aveva studio il AI , fin dalla data della sua Per_1 _2
iscrizione nel ruolo dei notai del distretto di VA (iscrizione avvenuta il 16 febbraio 2022). Il AI aveva altresì comunicato l'apertura di un recapito in _2
Grantorto, ove già era presente il recapito del AI ma non aveva rimosso la Per_1
targa del AI defunto e non aveva apposto la propria. Il numero di telefono dello studio del AI coincideva con quello dell'ex AI _2 Per_1
Sentita dal Consiglio Notarile il 10 ottobre 2023, il AI ammetteva di non _2
avere titolo per utilizzare i locali del defunto AI (ossia di , per TE
i quali non pagava un canone, e di non avere dipendenti o collaboratori (si serviva di quelli della società ). CP_5
Il Consiglio chiedeva l'esibizione di documentazione e il 13 febbraio 2024 deliberava l'avvio del procedimento, domandando al AI la trasmissione della contabilità e di copia degli atti rogati.
All'esito dell'istruttoria, il Consiglio riteneva che, alla luce delle circostanze sopra dette nonché del numero elevato di atti ricevuti da un AI di prima nomina, il AI , affiancata dal AI , avessero proseguito l'attività _2 Persona_2
del AI stringendo rapporti con e con l'avv. Per_1 TE Parte_4
cui erano corrisposte somme di denaro fatturate con la causale di “consulenza legale”. Secondo il Consiglio, i due notai “non avevano un ruolo apicale nello
Studio ma sembrano degli ospiti contingenti in una struttura a loro non riferibile”. In sintesi, “l'assenza di una pregressa storia professionale del AI nel Persona_3
distretto di VA;
l'entità delle cifre pagare allo studio del cessato OT Per_1
l'utilizzo dei medesimi locali, della struttura organizzativa e delle risorse
[...]
umane, degli stessi numeri telefonici del defunto OT l'utilizzo delle Per_1
medesime bozze contrattuali del defunto OT il rilevante ruolo Per_1
7 organizzativo dell'Avvocato ” inducevano il consiglio a ritenere Parte_4
che lo e l'avvocato (munita addirittura di TE Parte_4
mail del notariato: procacciassero al AI la Email_1 _2
clientela.
Il AI era pertanto incolpata delle seguenti violazioni: _2
“la violazione dell'art. 147 lettera c) L.N., che punisce il OT che fa illecita concorrenza ad altro OT servendosi di procacciatori di clienti, di richiami o di pubblicità non consentiti dalle norme deontologiche, o di qualunque altro mezzo non confacente al decoro della classe notarile;
la violazione dell'art. 1 del Codice Deontologico, che impone al OT di conformare la propria condotta professionale ai principi della indipendenza e della imparzialità, evitando ogni influenza di carattere personale e sul suo operare e ogni interferenza tra professione e affari;
la violazione dell'art. 5 del Codice Deontologico, che impone al OT di aprire e tenere lo studio aperto nella sede assegnatagli, apprestando strutture che per luogo
e mezzi siano idonee ad assicurare il regolare e continuativo funzionamento dell'ufficio; la violazione dell'art. 31 lett. a), b) e f) del Codice Deontologico, che precede che il
OT viola il dovere di imparzialità quando: a) si serve dell'opera di un terzo
(procacciatore) che induca a sceglierlo;
b) conferisce al procacciatore l'incarico, anche a titolo non oneroso, di procurargli clienti;
f) svolge ricorrenti prestazioni presso soggetti terzi, organizzazioni o studi professionali;
la violazione dell'art. 36 del Codice Deontologico, in forza del quale la prestazione del OT è caratterizzata dal “rapporto personale” con le parti;
la violazione dell'art. 37 del Codice Deontologico, che impone al OT di svolgere di persona, in modo effettivo e sostanziale, tutti i comportamenti necessari, tra
l'altro, per l'indagine della volontà;
8 la violazione dell'art. 38 del Codice Deontologico, in forza del quale nell'esercizio della sua attività il OT è tenuto al rigoroso rispetto del segreto professionale con riguardo alle persone che ricorrono alla sua opera, al contenuto della stessa e
a tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione della prestazione;
La violazione di dette norme deontologiche (artt. 1, 5, 31 lett. f), 36, 37 e 38 Codice
Deontologico), contestata in questa sede al OT, è senz'altro non occasionale nella vicenda de qua, ed è sanzionata dall'art. 147, lett. b) L.N.
Oltre a ciò si contesta la violazione dell'art. 147, lett. c) della L.N. in relazione all'illecita concorrenza ad altro OT servendosi dell'opera di procacciatori di clienti.
L'ipotesi di cui all'art. 147, lett. c) assorbe in sé le già contestate violazioni CP_6
degli artt. 31 lett. a) e b) del Codice Deontologico, versandosi in un'ipotesi di concorso apparante di norme, avendo le disposizioni di legge e deontologica ad oggetto il medesimo fatto [..]. Per tale ragione, con riferimento al procacciamento
d'affari, il Consiglio contesta al OT la sola fattispecie di procacciamento di clientela sanzionata dall'art. 147, lett. c), L.N., ritenendo assorbite in tale ipotesi le violazioni di cui all'art. 31 lett. a) e b) Codice Deontologico. Sul punto si precisa che il divieto al ricorso di procacciatori d'affari deve intendersi in senso meramente economico e non strettamente tecnico, essendo sufficiente ad integrare la condotta sanzionata il solo fatto che un terzo indirizzi un certo numero di clienti verso il
OT e che quest'ultimo ne tragga beneficio nello svolgimento dell'attività, senza che rilevi la gratuità dell'attività di procacciamento, vietata dall'art. 31 del Codice
Deontologico anche se svolta a titolo oneroso [..].
Secondo il Consiglio, inoltre, il OT con le condotte indicate, ha gravemente danneggiato e compromesso altresì la dignità, il prestigio e il decoro della classe notarile, accettando spesso un ruolo subordinato e di mero certificatore a servizio di una struttura esterna, che quasi può essere confusa con lo stesso OT. Per queste ragioni si ritiene conseguentemente altresì violato l'art. 147, lett. a) L.N.”.
9 Il Consiglio notarile chiedeva che, accertate le plurime violazioni, fosse irrogata al AI la sanzione della sospensione dalla professione per la durata di cinque mesi, senza concessione delle attenuanti generiche.
Il AI presentava memoria difensiva, con la quale riferiva che, in _2
ragione della malattia e del decesso del AI vari notai (tra cui il AI Per_1
, che aveva già superato i settant'anni di età) si erano avvicendati Persona_2
nello studio per garantirne la continuità, in attesa che il figlio del AI defunto, dott. , fosse in grado di superare il concorso notarile (il che sarebbe Persona_4
avvenuto solo nel settembre 2024). Con quest'ultimo il AI aveva stretto _2
un legame affettivo.
L'avv. non aveva svolto attività di procacciamento, ma si era adoperata Parte_4
per garantire “il passaggio generazionale dello studio, per la continuità della struttura e la conservazione dell'avviamento”, il che era lecito e non contrario al codice deontologico. I compensi percepiti dall'avv. erano in linea con Parte_4
quelli ottenuti “negli ultimi anni di vita del marito e fanno parte degli accordi che lo stesso AI aveva stretto con il AI in vista del Persona_1 Per_2
trasferimento di quest'ultima alla sede di VA”. Proporzionati erano “anche i corrispettivi che il AI ha versato alla “ ” (oggi in Per_2 CP_5 CP_5
liquidazione), che è la titolare dei rapporti di lavoro con il personale che presta servizio per lo studio, e che dunque fornisce il supporto indispensabile all'attività notarile, oltre che la conduttrice dei locali dello studio, di proprietà della locatrice
“MI” utilizzati dal solo AI ”. CP_5 Per_2
La resistente negava di avere violato il codice deontologico e la legge professionale, sosteneva che non era stata compiuta attività pubblicitaria a nome dello studio Per_1
e che non era venuta meno al dovere di personalità della prestazione.
Chiedeva, pertanto, di essere prosciolta dalle incolpazioni o, in subordine, che le fosse comminata sanzione non più grave della censura ovvero, in via ulteriormente subordinata, la sanzione pecuniaria in sostituzione della sospensione.
10 La Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina riteneva che le incolpazioni fossero fondate, essendo emersa una situazione di “sudditanza” del AI rispetto alla struttura organizzativa gestita dal coniuge del defunto _2
AI la quale si era impegnata, in attesa che il figlio superasse il Per_1 Per_4
concorso, a preservare la clientela. Secondo la Commissione, vi era stata
“un'oggettiva promiscuità e commistione di gestione nonché ingerenza da parte di terzi nella conduzione dello studio notarile, idonee ad escludere la garanzia del carattere personale dell'esercizio della professione, della autonomia, imparzialità e indipendenza della stessa”.
La Commissione escludeva che la fattispecie della lett. a) dell'art. 147 l.n. fosse assorbita in quella della lettera b). Riteneva tuttavia di concedere all'incolpata le circostanze attenuanti di cui all'art. 144 l.n.: “quelle generiche della giovane età e del fatto che si tratti di OT di prima nomina, della mancanza di esperienza e della commissione che si è venuta a creare tra attività professionale e rapporti sentimentali col figlio del compianto OT , nonché quelle Persona_1
specifiche della formalizzazione dei contratti di locazione dei locali che il AI
occupa nello studio e nell'ufficio secondario di Grantorto, dell'assunzione _2
di collaboratori, della costituzione di un'associazione professionale con il AI ai sensi dell'art. 82 legge n. 89/1913, del sostanziale oscuramento dei siti Per_5
web riferibili allo studio e della rimozione della targa del AI Per_1 Per_1
e della regolarizzazione della propria targa presso l'ufficio secondario”.
[...]
2. La ricorrente affermava che le incolpazioni fossero infondate: _2
- non vi era stata violazione dell'art. 147, lett. c), l. n. 89/1913 e dell'art. 31, lett. a),
b) e f) del codice deontologico, poiché l'avv. non era un procacciatore di Parte_4
clienti, essendo stata “artefice dell'avviamento dello studio” ed essendosi adoperata per la sua conservazione, il che era lecito (era intenzione dell'avv. di Parte_4
proseguire l'attività con il figlio ed anche il AI era intenzionata a Per_4 _2
proseguire l'attività professionale con il fidanzato);
11 - non vi era stata violazione degli artt. 1, 5 e 38 codice deontologico: la società
MI s.r.l. era intestataria degli immobili in cui erano ubicati gli uffici;
la società era titolare dei rapporti di lavoro con il personale e prestava TE
servizio per lo studio ed anche conduttrice dei locali di proprietà di MI Per_1
s.r.l.: nessune delle due società “aveva interessi economico-imprenditoriali interferenti con le funzioni e l'indipendenza del AI”; non vi era stata alcuna violazione del segreto professionale;
- non vi era stata violazione degli artt. 36 e 37 del codice deontologico: la quantità degli atti ricevuti non era enorme e comunque non dimostrava che non curasse personalmente i rapporti con i clienti;
- non vi era stata violazione dell'art. 147, lett. a), l. n. 89/1913 (il Consiglio non era stato in grado d'indicare alcuna prova della lesione in concreto della dignità, del prestigio e del decoro della classe notarile) e comunque la fattispecie si trovava in concorso apparente con quelle delle precedenti violazioni, essendo in ipotesi conseguenza di esse.
Il AI chiedeva che, in riforma del provvedimento impugnato, fosse _2
prosciolta da ogni addebito. In subordine, chiedeva che la sanzione della censura fosse sostituita con la sanzione dell'avvertimento, e ciò sia in ragione delle concesse circostanze attenuanti di cui all'art. 144, 1° co., l. n. 89/1913, sia previo riconoscimento del concorso apparente tra l'art. 147, lett. a), l. n. 89/1913 e gli artt.
1, 5, 31, 36, 37 e 38 del codice deontologico.
Il ricorrente Consiglio notarile lamentava: - violazione dell'art. 147 l. n. 89/1913, poiché non era stato individuato l'illecito più grave e non si era tenuto conto della gravità complessiva delle violazioni e della pluralità delle condotte illecite commesse, con conseguente inadeguatezza e incongruenza della sanzione irrogata;
- violazione dell'art. 144 l. n. 89/1913, essendo errato il riconoscimento delle circostanze attenuanti e comunque la loro applicazione non avrebbe portato all'irrogazione della censura.
12 Il Consiglio notarile chiedeva che, in parziale riforma della decisione impugnata, fosse irrogata al AI la sanzione di cinque mesi di sospensione _2
dall'esercizio della professionale notarile.
In entrambi i procedimenti il sostituto del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia depositava memoria, in cui non erano contenute conclusioni, ma si affermava che il verbale di audizione del AI incolpato, redatto dal Consiglio notarile, non fosse utilizzabile per la decisione.
3. All'udienza del 17 luglio 2025 i procedimenti erano riuniti.
Il difensore del AI e il difensore del Consiglio notarile discutevano _2
oralmente le cause riunite e si riportavano ai rispettivi atti e relative conclusioni.
La Corte riservava la decisione.
4. Occorre, preliminarmente, esaminare il reclamo del AI , che ha _2
precedenza logico-giuridica rispetto a quello del Consiglio notarile, poiché investe non solo l'entità della sanzione comminata dalla Commissione di Disciplina, ma altresì la sussistenza delle violazioni disciplinari.
La ricorrente si duole che sia stata dichiarata la violazione dell'art. 147 lett _2
c). l. n. 89/1913, il quale fa divieto, pena la sospensione fino a un anno e nei casi più gravi la destituzione, di servirsi dell'opera di procacciatori di clienti. L'art. 31 dei principi di deontologia professionale dei notai, nella versione all'epoca vigente, precisava ulteriormente che “viola il dovere di imparzialità il AI che: a) si serve dell'opera di un terzo (procacciatore) che induca persone a sceglierlo;
b) conferisce al procacciatore l'incarico, anche a titolo non oneroso, di procurargli clienti;
[..] f) svolge ricorrenti prestazioni presso soggetti terzi, organizzazioni o studi professionali”.
Si legge in ricorso che, per conservare la clientela del defunto AI si Per_1
sarebbero avvicendati nello studio plurimi notai. Fu concordato
13 “il trasferimento della notaia a VA” “avvenuto in un quadro Per_2
trasparente e, si potrebbe dire, istituzionale, se non a livello nazionale, quanto meno regionale. È stato, infatti, concordato con l'esplicita finalità di garantire continuità allo studio , sotto il segno dell'alta professionalità ed anche del Per_1
profilo istituzionale dei soggetti coinvolti”. In attesa della predetta, si succedettero altri quattro notai “alla luce del sole e con piena consapevolezza, comprensione e, diremmo, spirito di solidarietà degli ex colleghi consiglieri del AI Per_1
” (sic a pag. 7 del ricorso). Il 16 febbraio 2022, dopo quasi un anno dalla
[...]
scomparsa del AI e “a distanza di otto mesi dal formale Persona_1
insediamento della notaia a VA”, ottenne l'iscrizione a Per_2 _2
ruolo come AI e cominciò “a esercitare le proprie funzioni anch'ella a VA e nei locali dello studio , quindi in una struttura già ben definita dalla notaia Per_1
prima del suo arrivo” (pag. 7 del ricorso). Per_2
È necessario premettere che non esiste un diritto degli eredi del AI defunto a conservare la clientela del de cuius e non è possibile discorrere di “avviamento”
(pag. 9 e ss. del ricorso), poiché il AI non esercita un'impresa commerciale e l'attività professionale è strettamente personale. È lecito che altro AI subentri nei rapporti giuridici funzionali all'esercizio della professione (es.: contratto di locazione dell'ufficio, rapporti di lavoro con i collaboratori del precedente professionista, rapporti di fornitura, ecc.), ma le relazioni, tra il AI e le persone che a lui si rivolgono per il compimento di atti, rimangono sempre strettamente personali e non sono trasferibili: sarebbe senz'altro nullo l'accordo che prevedesse la “cessione” della clientela. Il AI, che “subentra” nello studio, dev'essere del tutto indipendente;
non riceve un “avviamento” e la clientela deve formarsela con le proprie capacità personali. È perciò censurabile il tentativo, cui nella specie hanno concorso una pluralità di soggetti, di assicurare al figlio del AI Per_4 Per_1
(per quando sarebbe divenuto AI) i “clienti” del padre, servendosi
[...]
all'uopo di notai esterni che, di fatto al servizio del coniuge del defunto AI (ossia dell'avv. , attuassero una sorta di “passaggio generazionale” (per Parte_4
14 l'appunto come se si trattasse di un'azienda). A tale condotta ha concorso la neo- notaia dott.ssa , legata affettivamente al predetto , che nei propri scritti _2 Per_4
difensivi ammette che tale fosse l'intendimento perseguito, e ciò per superare “una serie di imprevisti”, così indicati: “Il primo, invero drammatico, è stata la prematura scomparsa di , per una grave malattia, il 7 marzo 2021, Persona_1
all'età di sessantatré anni. Il secondo imprevisto è stato il rinvio, a causa della pandemia, del concorso notarile indetto nel 2019, che avrebbe dovuto Per_4
sostenere nel 2020. Il terzo imprevisto è stato il mancato superamento delle prove scritte dello stesso concorso, sostenute nel 2021, pochi mesi dopo la morte del padre” (pag. 5 del ricorso 4 maggio 2025).
Pertanto, ciò che il difensore del AI ha stigmatizzato, nel corso della _2
discussione orale, come il “movente” dell'azione disciplinare intentata dal Consiglio notarile (l'aspettativa, rimasta frustrata, che la consistente e importante clientela dell'ex AI si ripartisse tra tutti i notai del distretto), altro non rappresenta Per_1
che una legittima attenzione, da parte dell'ente a ciò preposto, al rispetto delle regole della concorrenza. In un ambito legalmente protetto, quale quello dell'attività notarile (protezione che limita il numero dei professionisti, in ragione dell'importanza della funzione esercitata), il principio di concorrenza, per non subire ulteriori restrizioni, esige che non si consolidino posizioni dominanti, tramandabili nell'ambito della “famiglia”, ma che si ripristini, ogniqualvolta un AI cessi l'ufficio, una situazione di parità di occasioni tra tutti i notai che operano nel territorio, e ciò non solo nell'interesse dei notai più giovani (che non hanno “ereditato” lo studio del genitore), ma anche – e soprattutto – nell'interesse dei cittadini che fruiscono delle prestazioni notarili.
Tanto premesso, non può esservi dubbio della fondatezza dell'incolpazione.
Il AI ha ammesso che i clienti non erano suoi, ossia non erano persone _2
che si erano spontaneamente rivolte a lei, da poco tempo giunta a VA e non ancora conosciuta (come evidenziato dalla Commissione, ricevette atti di clienti
15 storici e importanti del defunto AI, quali Agecas Agma, New Som s.p.a., Sinloc
s.p.a., Sperotto s.p.a., la società Calcio VA;
come osserva il Consiglio notarile, ella compì atti a completamento di pratiche iniziate dal defunto AI).
La ricorrente riceveva i clienti dallo che inoltre apprestava tutti i TE
servizi necessari, mentre il nome del AI era tenuto esposto (nel Persona_1
sito web così come negli uffici) per evitare che i clienti si rivolgessero ad altri (nel recapito di Grantorto, aveva lasciato la targa del AI defunto e non aveva _2
esposto la sua, il che fece solo a seguito delle contestazioni del Consiglio).
Del resto, come si è detto, la difesa della ricorrente afferma che l'intenzione era proprio quella di preservare la clientela del AI defunto (piuttosto consistente, come si desume dal fatto che il AI negli anni 2019-2020, ricevette un Per_1
numero di atti più che doppio rispetto alla media del distretto di VA), fino a sostenere che l'avv. , avendo concorso a formare l'avviamento dello Parte_4
studio, aveva diritto di adoperarsi a tutela del valore economico, ricorrendo all'aiuto della giovane AI così come del AI , ormai prossima al _2 Persona_2
pensionamento (l'azione disciplinare nei confronti di quest'ultima è divenuta improcedibile proprio a seguito del collocamento a riposo). Difatti, si legge - sempre nel ricorso del AI - che l'avv. “È la professionista che, con il _2 Parte_4
marito AI, ha fondato lo studio , lo ha diretto con lo stesso per oltre Per_1
trent'anni e continuerà a farne parte insieme al figlio , che già da tempo Per_4
lavora nello e per lo studio, avendovi svolto anche la funzione di coadiutore e che, come pure si è detto, è in attesa di essere nominato AI. L'avv. è Parte_4
stata artefice dell'avviamento dello studio dimostra il fatto che tale avviamento si è conservato anche dopo la prematura scomparsa del marito, a riprova del solido rapporto di fiducia che l'utenza di VA ha stretto, non soltanto con il compianto AI, ma con tutta la struttura e con chi ne fa parte” (pagg.
9-10 del ricorso).
Quindi, al di là delle intenzioni (che - si è sopra detto - non erano affatto legittime, perché abbassavano la professione al commercio e lo studio notarile all'azienda), la
16 dott.ssa esercitava la funzione notarile in una struttura di terzi, in cui era _2
sostanzialmente ospitata (non aveva titolo per utilizzare gli uffici [né un contratto di locazione, né un contratto di comodato], il personale non era alle sue dipendenze, non pagava alcunché per le utenze), ed i clienti erano quelli a lei indirizzati dall'avv.
Quest'ultima, per il AI , rappresentava molto più che una Parte_4 _2
“procacciatrice”, perché senza il consenso dell'avvocatessa non avrebbe affatto lavorato nello studio di Corso del Popolo, VA, e nel recapito di via Umberto I,
Grantorto.
Il AI , pur con le attenuanti dell'inesperienza e della giovane età (v. _2
infra), si è perciò posta in una situazione incompatibile con il decoro e l'indipendenza della professione, esercitando la funzione notarile non in autonomia, ma al servizio di altri (per quanto potesse avere la speranza, in un futuro più o meno prossimo, di associarsi con il fidanzato, magari liberandosi d'intromissioni esterne).
Come già sottolineato dalla Commissione, il procacciamento non dev'essere inteso in senso tecnico (ossia come contratto atipico assimilabile all'agenzia), ma in senso economico, ossia come forma di dipendenza dall'operato di terzi nel rapporto, che dev'essere invece sempre libero e mai mediato, con il cliente che liberamente decide a quale AI rivolgersi. Si è così detto che il procacciamento di affari è “da intendersi in senso meramente economico e non strettamente tecnico, essendo sufficiente ad integrare la condotta sanzionata il solo fatto che un terzo indirizzi un certo numero di clienti verso il AI e che quest'ultimo ne tragga beneficio nello svolgimento dell'attività, senza che rilevi la gratuità dell'attività di procacciamento, vietata dall'art. 31 del codice deontologico anche se svolta a titolo non oneroso”
(Cass. civ., sent., 30 luglio 2020, n. 16433).
Si aggiunga che, nella specie, vi era poco di gratuito, perché se è vero che il AI
nulla corrispondeva all'avv. (forse poiché ancora inesperta, forse _2 Parte_4
perché fidanzata con il figlio), è altrettanto vero che l'altro AI, che collaborava nell'attuare “il passaggio generazionale” a favore di , retribuiva l'avv. Persona_4
17 percepiva elevati compensi che fatturava al AI Parte_4 CP_7 [...]
con l'inverosimile causale di attività di consulenza: che l'avvocato Per_2
prestasse consulenza a un AI esperto e prossimo al pensionamento non è affatto credibile (tali elevati compensi [Euro 253.050 oltre iva nel 2021; Euro 323.622,75 oltre iva nel 2022; Euro 60.000 oltre iva nel 2023; a ciò si aggiungevano gli importi fatturati da sempre riconducibile a Euro 305.000 TE Parte_4
oltre iva nel 2021; Euro 450.000 oltre iva nel 2022; Euro 455.000 oltre iva nel 2023] mostrano chi fosse il dominus dello “studio-azienda” e – per usare la terminologia aziendalistica della ricorrente – chi fosse il titolare dell'“avviamento”).
In sintesi, poiché i clienti pervenivano al AI dallo _2 CP_5
e dall'avv. che fungevano da intermediari, è senz'altro integrata
[...] Parte_4
l'incolpazione contestata.
5. La ricorrente afferma che non vi sia stata violazione degli artt. 1, 5 e 38 dei principi di deontologia professionale dei notai.
La prima parte dell'art. 1 richiede al AI di “conformare la propria condotta professionale ai principi della indipendenza e della imparzialità evitando ogni influenza di carattere personale sul suo operare ed ogni interferenza tra professione ed affari”. L'art. 5 prevede che “il AI deve aprire e tenere lo studio aperto nella sede assegnatagli, apprestando strutture che per luogo e mezzi siano idonee ad assicurare il regolare e continuativo funzionamento dell'ufficio e la custodia degli atti, registri e repertori, ed assistendo allo studio in modo da garantire una effettiva disponibilità al servizio, con la presenza personale e con l'organizzazione di un congruo orario di apertura secondo le esigenze della sede”. L'art. 38 dispone che
“nell'esercizio della sua attività il AI è tenuto al rigoroso rispetto del segreto professionale con riguardo alle persone che ricorrono alla sua opera, al contenuto della stessa e a tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nella esecuzione della prestazione, sia per il tempo della stessa che successivamente. Egli è altresì tenuto a
18 fare quanto necessario e a sorvegliare che tale prescrizione sia rispettata dai suoi collaboratori”.
Le violazioni deontologiche sono state commesse.
La dott.ssa non ha aperto un proprio studio nella sede assegnatale, in quanto _2
utilizzava, senza titolo che ne garantisse il godimento e l'indipendenza, i locali di proprietà di MI s.r.l., locati a Non aveva dipendenti o TE
collaboratori, poiché il personale era tutto alle dipendenze della predetta società, di cui non era socia. L'unico legame tra lei e la struttura in cui operava era rappresentato dal rapporto affettivo con il figlio dell'avv. Parte_4
Diversamente da quanto sostiene, non senza contraddizione, la ricorrente , lo _2
società amministrata da un avvocato, aveva senz'altro un TE
interesse economico a che fosse esercitata la funzione notarile, poiché la società era stata costituita per preservare l'“avviamento” del AI Per_1
Afferma sempre la ricorrente che “con specifico riferimento alla ' _2 [...]
costituisce fatto notorio che lo strumento della società di servizi è CP_5
ancora molto utilizzato per il disbrigo degli adempimenti a supporto dell'attività notarile. Ove mai ve ne fosse bisogno, ciò è confermato dalle società costituite e/o partecipate da molti notai del Distretto di VA, tra cui anche alcuni componenti del locale Consiglio notarile, che risultano regolarmente iscritte nel Registro delle imprese e che presentano un oggetto sociale del tutto analogo a quello della
“ . TE
Sennonché, né era stata costituita da , né ella vi era socia o TE _2
amministratrice: si trattava di una compagine sociale estranea al AI.
Non solo vi è stata una grave intromissione dei soggetti suddetti (avv. e Parte_4
nell'esercizio della funzione notarile, ma può ben dirsi che il TE
AI si sia messa al servizio, con l'intento dichiarato di consentire un _2
“passaggio generazionale”, di una struttura organizzativa che né le apparteneva né controllava. Pertanto, il AI non era in una posizione d'indipendente. Ha _2
19 permesso una commistione tra la funzione notarile e l'interesse economico di
[...]
con la quale non aveva concluso alcun contratto, trovandosi di fatto CP_5
“ospitata” negli uffici della società.
Il AI neppure controllava il personale di cui si avvaleva, poiché non _2
erano suoi dipendenti o a lei legati da contratti di collaborazione (tutto il personale era alle dipendenze di e perciò diretto dall'avv. . TE Parte_4
Poiché le pratiche passavano nelle mani di soggetti che non dipendevano dal AI
e rispetto ai quali non aveva potere di direzione e controllo, neppure è stato rispettato il segreto professionale.
È ben vero che dopo le contestazioni del Consiglio dell'ordine il AI ha Per_6
cercato di regolarizzare la sua posizione, assumendo due collaboratori, rimuovendo la targa del AI defunto e apponendo la propria, concludendo un contratto per l'utilizzo dei locali sia di VA che di Grantorto. Che questo sia sufficiente per risolvere la commistione tra funzione notarile e interessi di soggetti estranei al AI rimane più che dubbio, ma è comunque irrilevante per la cognizione delle violazioni contestate, relative a un periodo precedente.
6. La ricorrente nega che vi sia stata violazione degli artt. 36 (“L'esecuzione della prestazione del AI è caratterizzata dal "rapporto personale" con le parti. La facoltà di valersi di collaboratori non può pregiudicare la complessiva connotazione personale che deve rivestire l'esecuzione dell'incarico professionale”)
e 37 (“In ogni caso compete al AI svolgere di persona, in modo effettivo e sostanziale, tutti i comportamenti necessari: - per l'accertamento della identità personale delle parti, con utilizzazione di tutti gli elementi idonei e con prudente esame dei documenti di identificazione in relazione al tipo e alla loro possibilità di falsificazione;
- per l'indagine sulla volontà delle parti, da svolgere, in modo approfondito e completo, mediante proposizione di domande e scambio di informazioni intese a ricercare anche i motivi e le possibili modificazioni della determinazione volitiva come prospettatagli;
- per la direzione della compilazione
20 dell'atto nel modo più congruente alla accertata volontà delle parti”) dei principi di deontologia professionale dei notai.
Anche queste incolpazioni sono fondate.
I rapporti con i clienti rientrano nelle attività che deve personalmente svolgere il AI, senza possibilità di delega a collaboratori, tanto meno a strutture societarie che fanno da tramite e non sono controllate dal AI.
Infatti, il AI ha il dovere di audizione delle parti, di informarsi dalle stesse e, a sua volta, di informarle, dovendosi “escludere che il AI possa sistematicamente delegare le suddette attività preparatorie a propri collaboratori, senza incorrere in responsabilità disciplinare” (così Cass. civ. 18 marzo 2008, n. 7274; v. anche Cass. civ. 4 aprile 2014 n. 8036, secondo cui “ai fini disciplinari, il AI deve svolgere personalmente tutte le funzioni attribuitegli dall'ordinamento nel ricevimento degli atti, con specifico riguardo all'individuazione della volontà delle parti, incluse le attività preparatorie e le successive, non potendo delegare per intero ai collaboratori tali attività sulla base del loro carattere 'routinario' o 'seriale'”).
Anche la decisione di quali atti ricevere e quali respingere dev'essere personalmente assunta dal AI, che non può delegare a terzi un potere di “scrematura”, spersonalizzando il proprio ufficio.
Nella specie, si è detto che la dott.ssa lavorava in una struttura che non le _2
apparteneva e che era gestita dall'avv. . Parte_4
ha dichiarato al Consiglio dell'Ordine, allorché venne ascoltata _2
nell'adunanza del 10 ottobre 2023, che lei faceva direttamente i colloqui relativi agli atti societari, “mentre i colloqui relativi agli atti immobiliari vengono per lo più effettuati dai dipendenti o collaboratori della società . TE
Quindi, relativamente a una parte degli atti ricevuti, la ricorrente ha abdicato ai doveri della professione, cosa tanto più grave se si considera che chi provvedeva non erano neppure suoi collaboratori, bensì dipendenti di TE
21 La ricorrente disconosce la dichiarazione resa, affermando che “il documento in questione, tuttavia, non è stato né mostrato né fatto sottoscrivere alla notaia _2
in sede di audizione. La notaia ha potuto prendere cognizione del _2
documento in esame soltanto il 6 marzo 2024, quando lo stesso le è stato trasmesso
a seguito di un'istanza di accesso agli atti. E quando ha esaminato il documento, la notaia ha subito rilevato la non corrispondenza della verbalizzazione a _2
quanto da lei affermato” (pag. 18 del ricorso).
Si deve tuttavia affermare che il Consiglio notarile, nell'esercizio delle funzioni attribuite dalla legge, è pubblico ufficiale e il verbale redatto fa fede privilegiata ex art. 2700 c.c., circa il contenuto di quanto riportato come avvenuto in presenza del
Consiglio stesso e le dichiarazioni rese dai presenti, potendo essere impugnato solo mediante presentazione di querela di falso.
Dunque, a parte il rilievo che le dichiarazioni rese dal AI nulla _2
aggiungono a un quadro fattuale già chiaramente delineato e documentato dal
Consiglio notarile, non si può condividere la tesi della Procura Generale, secondo cui il AI – che non era ancora incolpato allorché venne ascoltato dal Consiglio, poiché il procedimento disciplinare iniziò solo successivamente – avrebbe dovuto essere interrogato, pena l'inutilizzabilità delle sue dichiarazioni, con le modalità previste dal codice di procedura penale per gli indagati sottoposti a misure cautelari restrittive della libertà personale.
7. Con la condotta sopra esposta il AI ha violato altresì l'art. 147, lett. a), _2
l. n. 89/1913 (“È punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, con la destituzione, il AI che pone in essere una delle seguenti condotte: a) compromette, in qualunque modo, con la propria condotta, nella vita pubblica o privata, la sua dignità e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile”), poiché, come condivisibilmente si legge nell'incolpazione, ella “ha gravemente danneggiato e compromesso altresì la dignità, il prestigio e il decoro della classe notarile, accettando spesso un ruolo subordinato e di mero certificatore
22 a servizio di una struttura esterna, che quasi può essere confusa con lo stesso
OT”.
In proposito, deve osservarsi che la posizione di subordinazione del AI era percepibile anche dall'esterno, se non altro perché svolgeva le funzioni presso lo ed era mantenuto, sia esteriormente sia nel sito web, il nome del TE
AI deceduto, nonché la stessa numerazione telefonica (e ciò a prescindere dalle interferenze della “padrona di casa”, avv. che riteneva di avere titolo Parte_4
per concorrere all'esercizio della funzione notarile, tanto da servirsi di mail del notariato e interloquire con i clienti [circostanza che il Consiglio ha documentato]).
La dignità della funzione è stata lesa poiché i clienti erano in grado di percepire il ruolo che di fatto la dott.ssa aveva accettato di svolgere nell'ambito di una _2
struttura organizzativa che non faceva capo al AI.
La ricorrente sostiene che la fattispecie dell'art. 147, lett. a), l. n. 89/1913 si trova in concorso apparente con le precedenti violazioni contestate.
La fattispecie della lett. b) dell'art. 147 (la quale sanziona chi “viola in modo non occasionale le norme deontologiche elaborate dal Consiglio nazionale del notariato”), in quanto norma sanzionatoria in bianco, che rinvia alle regole di deontologia professionale, può trovarsi in concorso apparente con la fattispecie della lett. a) del medesimo articolo: valutazione da compiersi caso per caso, come precisato da Cass. civ., sent., 3 dicembre 2024, n. 30906.
Non altrettanto può dirsi tra la lett. a) e la lett. c), atteso che la condotta specifica di cui alla lett. c) e dell'art. 31 dei principi deontologici (servirsi dell'opera di procacciamento di terzi), mentre sempre lede la concorrenza, non necessariamente comporta un detrimento alla dignità e al decoro della professione. Nel contempo, le condotte della vita pubblica o privata che compromettono la dignità e reputazione o il decoro e prestigio della classe notarile possono essere le più varie.
È vero che sono state le violazioni degli artt. 1, 5, 36, 37 e 38 dei principi deontologici a concretizzare la condotta lesiva della dignità, reputazione e decoro
23 della professione notarile. Non è men vero, però, che proprio attraverso la previsione della lett. a) le violazioni deontologiche trovano sanzione (i principi deontologici non hanno proprie sanzioni: v., in proposito, Cass. civ., sent., 24 ottobre 2024, n. 27563).
In definitiva, si deve riconoscere la violazione della lett. c) dell'art. 147 e dell'art. 31 dei principi deontologici e si riconoscono parimenti le plurime violazioni dei principi deontologici suddetti (1, 5, 36, 37 e 38), punite dalla lett. b) dell'art. 147
(poiché le violazioni non sono avvenute in maniera occasionale), ma altresì punite dalla lett. a) dell'art. 147 (poiché le violazioni sono state lesive della dignità, reputazione o decoro e prestigio della classe notarile).
A differenza di quanto pare sostenere la ricorrente , il concorso apparente - _2
tra la fattispecie della lett. a) e quella della lett. b) - non significa che le violazioni non siano state compiute, ma esclusivamente che occorre considerarle unitariamente ai fini della determinazione della sanzione.
Nella specie, malgrado l'imprecisione motivazionale, non vi è dubbio che ciò sia avvenuto, essendo stata irrogata una sola sanzione: la censura.
Se non fossero state concesse le attenuanti di cui all'art. 144, 1° co., l. n. 89/1913, sarebbe stata necessariamente applicata la sanzione della sospensione, richiesta dal
Consiglio notarile in cinque mesi. Ciò sia in ragione della gravità delle violazioni ai plurimi principi deontologici sopra menzionati, sia della loro protrazione per quasi due anni. Pertanto, la sostituzione, prevista dall'art. 144 quale effetto della concessione delle attenuanti, opera tra la sospensione e la censura, e non tra la censura e l'avvertimento.
8. Non può trovare accoglimento neppure l'impugnazione del Consiglio notarile.
Le violazioni dell'art. 147, l. n. 89/1913 contestate e accertate presentano, nella specie, pari gravità (lo stesso , che si duole della mancata individuazione CP_3
della violazione più grave, non ha saputo indicare quale essa sarebbe).
24 Del resto, le violazioni, tra loro connesse, sono tutte conseguenza della censurabile decisione del AI di porsi al servizio di una struttura complessa e a _2
lei estranea, organizzata e diretta da terzi, accettandone le interferenze ed abdicando all'indipendenza.
Come chiarisce Cass. civ. 9 febbraio 2016, n. 2592, richiamata dallo stesso
Consiglio notarile, a fronte di plurime violazione dell'art. 147, la valutazione dev'essere compiuta unitariamente, considerando la complessiva gravità delle condotte (infatti, nella motivazione della suddetta ordinanza, si legge: “Ne segue che quella Corte avrebbe dovuto - specie nella totale mancanza di motivazione su punto del provvedimento della Commissione - procedere all'applicazione della norma dell'art. 147, la quale, per non risultare una falsa applicazione, esigeva: aa) per un verso il chiarire come il riconoscimento della violazione di tutte e tre le lettere della norma si rapportasse alla previsione della sanzione della censura o della sospensione fino ad un anno e, nei casi più gravi, della destituzione e, quindi, di tre diversi tipi di sanzione, e dunque una valutazione in iure del concetto di maggiore o minore gravità, nell'alternativa fra censura e sospensione, atteso che il riferimento della norma per i casi più gravi alla destituzione nient'altro sottendeva che anche nell'alternativa fra le altre due sanzioni sempre rilevasse il grado gravità della violazione;
bb) per altro verso la sottolineatura nella norma che la previsione de qua è correlata alla tenuta da parte del AI anche di una sola delle tre condotte indicate nelle lettere a), b) e c) imponeva, nella formulazione del giudizio in iure di sussunzione sotto la norma, la valutazione della circostanza che nella specie il AI si era reso responsabile di tutte e tre le condotte di cui a dette lettere).
Poiché le violazioni sono state plurime e si sono protratte dal febbraio 2022 a fine
2023, una loro complessiva valutazione non potrebbe che condurre all'accoglimento della richiesta d'irrogazione della sanzione della sospensione per la durata di cinque mesi.
25 È poi condivisibile quanto afferma il Consiglio, ossia che la ricostituzione di una posizione, almeno formale, d'indipendenza, compiuta dal AI solo a _2
seguito delle contestazioni disciplinari, non è sufficiente per la concessione dell'attenuante specifica dell'essersi “adoperato per eliminare le conseguenze dannose della violazione” o dell'avere “riparato interamente il danno prodotto”
(art. 144). L'interruzione degli illeciti disciplinari non elimina le conseguenze dannose e non ripristina, di per se stessa, i beni giuridici lesi, ossia non risarcisce i notai del distretto per la subita violazione delle regole della libera concorrenza e non reintegra il decoro e il prestigio della classe notarile. Non vi è perciò stata una condotta riparatoria suscettibile d'integrare la circostanza attenuante specifica di cui all'art. 144.
Nondimeno le circostanze attenuanti generiche sono giustificate dall'inesperienza della dott.ssa , che aveva appena iniziato la professione, e dal _2
condizionamento operato, sulla sua condotta, dal rapporto affettivo con Per_4
[...]
Certo non è apprezzabile il disconoscimento delle dichiarazioni da lei rese al
Consiglio notarile e il tentativo di coinvolgimento di altri colleghi, che pure avrebbero collaborato a consentire “il passaggio generazionale” dello studio del AI (per far valere il noto argomento difensivo “tutti colpevoli, nessun Per_1
colpevole”), ma ciò, anche se potrebbe lasciare trasparire una perdurante incomprensione del disvalore della propria condotta, può essere piuttosto ascritto a scelte difensive.
Rimane poi il fatto che, mentre altri, intorno a lei, agivano con chiari propositi di profitto, il AI non sembra essere stata mossa da particolari ragioni _2
economiche (per quanto, verosimilmente, non avrebbe conseguito, già l'anno successivo all'inizio della professione, ricavi per Euro 372.001,80, al netto di ogni spesa [per personale, locazioni, ecc.], se non fosse stata chiamata dall'avv.
a lavorare nello studio del defunto marito). Parte_4
26 Riconosciute le attenuanti generiche, la sanzione della sospensione non può che essere sostituita con quella della censura. Non potrebbe applicarsi la sanzione della pena pecuniaria, poiché trattasi di sanzione specifica prevista per tassative violazioni disciplinari (art. 138-bis e art. 138-ter), nella specie non commesse. La sanzione pecuniaria è stata introdotta dal d.lgs. n. 249/2006, unitamente alle fattispecie ora contemplate dagli artt. 138-bis e 138 ter.
Non si tratta, pertanto, di compiere una doppia sostituzione, come lamenta il
Consiglio (e come, per altro verso, richiedeva la difesa del AI , sul _2
presupposto che erano state concesse due distinte circostanze attenuanti, dimentica della giurisprudenza della Suprema Corte che nega la legittimità di una doppia sostituzione: v., da ultima, Cass. civ. 13 giugno 2024, n. 16508). Si tratta, piuttosto, di rilevare che, per le violazioni contestate e accertare, le sanzioni previste sono la censura e la sospensione (oltre la destituzione nei casi più gravi), sicché la seconda non può che degradare nella prima.
9. Per le ragioni sopra esposte, entrambi i ricorsi sono rigettati, con conferma della sanzione della censura irrogata al AI . _2
Atteso il complessivo esito della controversia, che vede la prevalente soccombenza del AI (l'accertamento degli illeciti disciplinari viene interamente _2
confermato), ma tenuto altresì conto del rigetto dell'impugnazione del Consiglio notarile relativa alla misura della sanzione irrogata, le spese processuali sono per metà compensate, mentre, per la rimanente metà, dovranno essere rifuse dal AI
al Consiglio notarile. _2
Le spese sono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal d.m. n. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile di complessità media, con esclusione del compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta.
10. Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
115, con conseguente obbligo in capo ad entrambi i reclamanti di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
27
p.q.m.
1) respinge entrambi i ricorsi;
2) condanna a rifondere al Consiglio Notarile del Distretto di VA _2
la metà delle spese del presente procedimento che liquida, per l'intero, in Euro
8.470,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
compensa le spese per la rimanente metà;
3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo ad entrambi i ricorrenti di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Venezia, 17 luglio 2025.
Il Presidente
(dott.ssa Gabriella Zanon)
Il consigliere estensore
(dott. Alessandro Rizzieri)
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