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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 31/03/2025, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 8814/2023 RG fissata all'udienza del 25/03/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
e quali eredi di rappresentato e Parte_1 Parte_2 ER difeso, con mandato in atti, dall' avv. DE MAGLIO SILVIA e dall'avv. GIANNELLI
SILVA
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale facendo presente che:
a) accertare e dichiarare l'irripetibilità del credito vantato dall' identificato dallo stesso con pratica n. CP_1
48600026, di importo pari ad Euro 15.428,17, nei confronti dei ricorrenti nella loro qualità di eredi del
Sig. con diritto a trattenere le somme percepite;
ER
b) per l'effetto, condannare l' alla restituzione in favore dei ricorrenti di tutte le somme trattenute CP_1 per l'indebito in questione, ammontanti ad € 1.657,27, oltre rivalutazione monetaria e/o interessi legali sino al dì del soddisfo;
1 c) in subordine, accertare e dichiarare l'irripetibilità delle somme erogate in favore del sig. a ER titolo di integrazione al minimo della pensione cat. VOCOMS n. 40600026 negli anni 2012, 2013 e
2014, oggetto dell'indebito per cui è causa, con diritto a trattenere le somme percepite;
d) per l'effetto, condannare l' alla restituzione in favore dei ricorrenti di tutte le somme trattenute CP_1 per l'indebito in questione, ammontanti ad € 1.657,27, oltre rivalutazione monetaria e/o interessi legali sino al dì del soddisfo;
[…]
In punto di fatto le parti rappresentano:
1. Con lettera raccomandata A.R. del 23.11.2022 (all. n. 06), gli odierni ricorrenti venivano informati dall'Istituto previdenziale della sussistenza in capo al dante causa di un indebito ER pari ad € 15.428,17, per quote di integrazione al minimo della pensione VOCOMS n. 48600026 corrisposte, nel periodo dal 01/11/2012 al 30/04/2017, ma non dovute “a seguito della concessione della pensione da parte di organismo assicuratore estero”;
2. pertanto, con la medesima missiva, parte resistente chiedeva agli istanti la restituzione del predetto importo in proporzione alla frazione di eredità spettante;
3. avverso l'anzidetta pretesa, i Sigg.ri e in data 20/02/2023, Parte_1 Parte_2 inoltravano formale ricorso amministrativo (all. n. 07) ritenendo applicabile nel caso di specie la sanatoria ex art. 52, co. 2, della legge n.88/1989 e dell'art. 13 della legge 412/1991;
4. tuttavia, il Comitato Provinciale con Delibera n. 2324473 del 27/04/2023 (all. n. 8), CP_1 rigettava il ricorso ritenendo che la richiesta di restituzione delle somme in questione inviata all'erede fosse stata effettuata nei modi previsti ed entro i termini prescrizionali. […]
Eccepiscono violazione degli artt. 52 l. 88/89 e 13 l. 412/1991 avendo il dante causa dei ricorrenti sempre presentato tempestivamente le dichiarazioni reddituali.
nel costituirsi tardivamente, ha fatto presente che: CP_1
… la pensione VOCOMS n. 48600026, oggetto del ricorso, riferita al dante causa in seguito ER al rientro in Italia del pensionato è stata ricostituita per l'attribuzione del trattamento minimo;
dal rientro in Italia avvenuto nel 2010 fino al ricalcolo per l'attribuzione del trattamento minimo, il pensionato non ha mai comunicato che percepiva una pensione estera che avrebbe fatto perdere l'integrazione di cui sopra.
Successivamente, in seguito all'inserimento della suddetta pensione nelle liste di controllo inviate dalla Per_ Direzione Generale è stato appurato che il signor percepiva una pensione estera e, pertanto,
2 CP_ si l' provvedeva alla ricostituzione a debito per l'esclusione dell'integrazione al trattamento minimo dalla data del rientro in Italia.
Si fa presente, poi, che non risultano presentati i modelli RED per i periodi indicati dal 2010 al 2017 e la dichiarazione contenuta in ricorso in merito al fatto che il pensionato avesse sempre dichiarato il reddito nella dichiarazione fiscale presentata all'Agenzia delle Entrate non può essere una scusante, in quanto da tali modelli non risulta possibile evincere la natura di emolumenti esteri (in proposito si veda un estratto della dichiarazione dei redditi del 2011 riferito al quadro RC). CP_ L' notificava detto indebito nei termini di legge, come risulta dai documenti che si allegano e che danno contezza non solo della infondatezza delle avverse eccezioni ma anche della tempestività della notifica, con conseguente venir meno non solo del principio dell'affidamento ma anche della buona fede del pensionato.
A seguito di richiesta di chiarimenti di questo giudice, con le note di trattazione del 30.9.24,
i ricorrenti facevano presente che:
… giusta autorizzazione concessa dall'On.le Giudice, è stato richiesto all'Agenzia delle Entrate di verificare se le somme incluse nel quadro RC delle dichiarazioni reddituali presentate dal sig. ER per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 fossero comprensive del reddito da pensione
[...] estera ma che, tuttavia, la stessa (come da pec in allegato) ha riscontrato come segue: “Relativamente alla sua richiesta di cui all'oggetto, si precisa che, dall'interrogazione dei dati presenti in anagrafe tributaria, non
è possibile per questo ufficio affermare se le somme incluse nel quadro RC delle dichiarazioni reddituali presentate dal Sig. er gli anni 2012/2017 sono comprensive del reddito da pensione estera. ER
Infatti nel quadro RC sono indicati soltanto gli importi e la tipologia, ma non se trattasi di pensione estera.”.
Pertanto, l'Ente interessato non ha saputo fornire una risposta esaustiva alla richiesta avanzata ma non ha nemmeno escluso che le somme dichiarate potessero essere proprio quelle da pensione estera.
In ogni caso, si rileva, come da CUD che si rimettono in allegato, che l'importo indicato nel riquadro RC1 di tutte le dichiarazioni reddituali depositate e relative agli anni dal 2012 al 2017 era quello relativo alla pensione italiana. Ne deriva, di conseguenza, che quello indicato nel riquadro RC2 non può che essere quello della pensione estera.
Tanto si sostiene poiché, come può evincersi da due comunicazioni recapitate dall'ente pensionistico tedesco al sig. negli anni 2013 e 2016 (che si rimettono in allegato), l'importo della pensione ER estera erogata in favore dello stesso corrispondeva esattamente a quanto, per l'appunto, dichiarato nel riquadro RC2.
3 Invero, con la missiva del 2013, l'ente previdenziale tedesco comunicava che da luglio 2013 la pensione mensile sarebbe ammontata ad Euro 1.154,13 in luogo della somma di Euro 1.151,25 corrisposta in precedenza.
Da ciò può desumersi che l'importo complessivo erogato a titolo di pensione estera nell'anno 2013 risultava essere pari a circa 13.800,00 Euro (1.151,25 x 6 + 1.154,13 x 6), corrispondente a quanto riportato nel riquadro RC2 del Modello UNICO 2014 (€13.818,00).
Stesso discorso vale per l'anno 2016 in quanto con la missiva del 2016 l'ente pensionistico estero rappresentava che l'importo della pensione, dapprima ammontante ad € 1.198,01, da luglio 2016 sarebbe stato incrementato ad € 1.248,87.
Difatti, moltiplicando € 1.198,01 x 6 mensilità ed € 1.248,87 per altre 6 mensilità viene fuori che il sig.
nell'anno 2016 percepì proprio l'importo totale di € 14.681,28 così come correttamente e ER regolarmente dichiarato nel riquadro RC2 del Modello UNICO 2017.
Alla luce di quanto innanzi asserito non può che affermarsi che il sig. negli anni interessati, ER dichiarò fedelmente la pensione estera percepita.
***
1. In primo luogo, va fatto presente come alla presente fattispecie si applichino le norme – invocate anche in ricorso – sull'indebito previdenziale pensionistico. In tal senso di richiama
Cass. 847/2024 e giurisprudenza ivi citata.
2. Ciò detto, Cass. 5924/22 ha affermato: L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ricorrenza della quarta delle sopraindicate condizioni, essendo l'ente pervenuto a conoscenza di fatti rilevanti non per iniziativa del pensionato, seppure obbligato a comunicarli, ma di un terzo organo di vigilanza, quale l'Ispettorato del Lavoro); conf. Cass.
10337/2023.
3. Nel caso di specie, parte ricorrente – cfr. note del 30.9 cit. e documentazione allegata – ha dato empirica prova che la pensione estera è sempre risultata dichiarata nei modelli di
4 dichiarazione fiscale. Ciò determina la conoscibilità degli stessi da parte dell'ente e consente di ritenere applicabile il meccanismo del citato art. 13.
Si precisa che l'indebito totale ammonta a 17.102,89 euro di cui € 15.428,17 chiesti in ripetizione agli eredi stante l'avvenuto parziale recupero delle somme, per come indicato in ricorso.
4. Alla luce di ciò appare che per il periodo dal 2015 in poi l'indebito sia stato correttamente oggetto di ripetizione in quanto avviatasi con nota del 2017. Infatti, nessun errore di CP_1 vi è stato ma mero ricalcolo per somme dichiarate e teoricamente note. Per il periodo precedente invece l'azione di avviatasi nel 2017 come ammesso dagli stessi ricorrenti CP_1
(pg. 5 ricorso), appare tardiva.
5. Sulla restituzione delle somme, non vi è prova né allegazione compiuta che il trattenuto sia superiore al residuo dovuto (somme per gli anni 2015, 2016, 2017).
6. Le spese si pongono a carico di con compensazione di 1/2 rispetto al III scaglione CP_1 del dm 55/14 (4 fasi vista l'istruttoria documentale, margine inferiore della forbisce per scaglione, cfr. Cass. 2386/17) stante il solo parziale accoglimento del ricorso. Va infatti evidenziato che data l'autonomia concettuale di ogni singola annualità di indebito (ché altrimenti non sarebbe possibile neppure un accoglimento parziale) l'esito della presente controversia integra soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 8814/2023, così provvede: accoglie il ricorso parzialmente e per l'effetto dichiara irripetibili le somme chieste in ripetizione per il periodo sino al 31.12.2014; rigetta per il resto;
condanna al pagamento delle spese di lite e le liquida in € 1350,00 oltre spese CP_1 forfettarie iva e cpa, con distrazione alla difesa di parte ricorrente.
Lecce, 31/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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