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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 19/05/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. ssa Francesca Garofalo Presidente
2) Dott. Elais Mellace Giudice
3) Dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1026 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, avente per oggetto: divorzio su ricorso congiunto
[...]
(C.f. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(Germania), il 11.10.1970, residente in [...], assistito e rappresentato, dall'Avv. Angela Emanuele (C.f. ), presso il cui studio C.F._2
elettivamente domicilia in Roma, alla Via Colle Febbraro n. 98, giusta procura alle liti allegata in atti,
E
(C.f. ), nata a [...], il Controparte_1 C.F._3
06.01.1978, residente in RR di Ruggero, Via Fabrizio De André, assistita e rappresentata, dall'Avv.
Liberata Donato (C.f. ), presso il cui studio elettivamente domicilia in CodiceFiscale_4
Chiaravalle Centrale (CZ), Via Poparace, n. 11, giusta procura alle liti allegata in atti,
RICORRENTI
NONCHÈ
P.M. presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 18 giugno 2024, i ricorrenti chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto il 2 gennaio 2000, in RR di Ruggero (CZ) (trascritto nei registri dello stato civile con atto dell'anno 2000 n. 1, parte II, Serie A); esponevano, altresì, che dalla loro unione sono nati i figli (05.09.2001), (27.01.2004) e (17.02.2009). Per_1 Per_2 Per_3
I ricorrenti depositavano note di trattazione scritta per l'udienza del 8 maggio 2025, tenuta in camera di consiglio, con cui ribadivano la loro volontà di non riconciliarsi e di rinunciare alla comparizione in udienza, confermando espressamente il contenuto e le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Con ordinanza del 15 maggio 2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda, da intendersi correttamente diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo le parti contratto matrimonio concordatario (circostanza allegata e desunta dall'inserimento dell'atto nella parte seconda del registro di Stato Civile) è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Catanzaro (avvenuta l'11 aprile 2017) nel procedimento R.G. n. 4255/2016, avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata il 14 settembre 2017, e dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che: la durata della separazione, la manifestata volontà di non volersi riconciliare, nonché la concorde domanda di divorzio, rendono palese come sia venuta irreversibilmente meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto recepirsi le seguenti condizioni:
“La casa coniugale, sita in RR di RU alla Via Fabrizio De André n. 18/N completa del suo arredo, già di proprietà della SI.ra , resta ad essa assegnata;
CP_1
c) quanto alla LI (l'unica minore) resta affidata, secondo le norme dell'affido condiviso ad Per_3
entrambi i genitori, i quali si impegnano a mantenerla, educarla ed istruirla, ma la stessa coabiterà con la madre con facoltà del padre di vederla e tenerla con sé, ogni qualvolta la minore vorrà e previo avviso telefonico alla madre, di almeno ventiquattrore, e ciò compatibilmente con gli impegni della minore medesima;
d) Le festività di Natale, Capodanno, Pasqua, Pasquetta saranno trascorsi ad anni alterni, e ciò vuol dire che se un Natale è trascorso con la madre l'anno successivo sarà trascorso con il padre e così anche per le altre festività;
e) i coniugi si impegnano a non imporre alla loro LI di vedere e/o frequentare ambienti e/o persone senza volontà della stessa minore, la stessa può inoltre trascorrere le proprie vacanze con uno o l'altro genitore anche fuori dal territorio di residenza, purché venga dato avviso all'altro genitore;
f) entrambi i genitori si danno il consenso uno per l'altro a richiedere e far rilasciare documenti, quali carta identità, e quant'altro, nell'interesse della minore;
g) il SI. contribuirà al mantenimento dei figli e mediante versamento Parte_1 Per_3 Per_2
della somma di euro 400,00 mensili, da effettuarsi mediante bonifico bancario intestato alla SI.ra
, entro il 5 di ogni mese già a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso. CP_1
h) Le spese straordinarie (quali per es. ludiche, scolastiche, mediche) concordate saranno a carico di ambedue le parti in pari quota, così come in pari quota saranno le spese straordinarie da intervenire con urgenza in particolare quelle mediche e dentarie.
i) l'assegno unico universale sarà richiesto e percepito per i figli e nella misura del Per_3 Per_2
100% direttamente dalla sig.ra ed il SI. se necessario firmerà ogni documento CP_1 Parte_1 amministrativo all'uopo necessario”.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti perché non contrari a norme imperative e all'interesse dei figli.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge n. 898 del 1970.
Dato l'oggetto del procedimento, si dichiarano compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a RR RU (CZ), in data 2 gennaio 2000, tra Parte_1
nato a [...], il [...], e , nata a
[...] Controparte_1
Catanzaro (CZ), il 06.01.1978, e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di RR di Ruggero al n. 1, Parte II, Serie A, anno 2000;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RR di RU (CZ), per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
c) spese compensate.
Così deciso in Catanzaro, in camera di consiglio il 15 maggio 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catanzaro
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. ssa Francesca Garofalo Presidente
2) Dott. Elais Mellace Giudice
3) Dott.ssa Olimpia Abet Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1026 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, avente per oggetto: divorzio su ricorso congiunto
[...]
(C.f. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(Germania), il 11.10.1970, residente in [...], assistito e rappresentato, dall'Avv. Angela Emanuele (C.f. ), presso il cui studio C.F._2
elettivamente domicilia in Roma, alla Via Colle Febbraro n. 98, giusta procura alle liti allegata in atti,
E
(C.f. ), nata a [...], il Controparte_1 C.F._3
06.01.1978, residente in RR di Ruggero, Via Fabrizio De André, assistita e rappresentata, dall'Avv.
Liberata Donato (C.f. ), presso il cui studio elettivamente domicilia in CodiceFiscale_4
Chiaravalle Centrale (CZ), Via Poparace, n. 11, giusta procura alle liti allegata in atti,
RICORRENTI
NONCHÈ
P.M. presso il Tribunale di Catanzaro
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 18 giugno 2024, i ricorrenti chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto il 2 gennaio 2000, in RR di Ruggero (CZ) (trascritto nei registri dello stato civile con atto dell'anno 2000 n. 1, parte II, Serie A); esponevano, altresì, che dalla loro unione sono nati i figli (05.09.2001), (27.01.2004) e (17.02.2009). Per_1 Per_2 Per_3
I ricorrenti depositavano note di trattazione scritta per l'udienza del 8 maggio 2025, tenuta in camera di consiglio, con cui ribadivano la loro volontà di non riconciliarsi e di rinunciare alla comparizione in udienza, confermando espressamente il contenuto e le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Con ordinanza del 15 maggio 2025, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda, da intendersi correttamente diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, avendo le parti contratto matrimonio concordatario (circostanza allegata e desunta dall'inserimento dell'atto nella parte seconda del registro di Stato Civile) è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Catanzaro (avvenuta l'11 aprile 2017) nel procedimento R.G. n. 4255/2016, avente ad oggetto la separazione consensuale dei coniugi, omologata il 14 settembre 2017, e dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che: la durata della separazione, la manifestata volontà di non volersi riconciliare, nonché la concorde domanda di divorzio, rendono palese come sia venuta irreversibilmente meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto recepirsi le seguenti condizioni:
“La casa coniugale, sita in RR di RU alla Via Fabrizio De André n. 18/N completa del suo arredo, già di proprietà della SI.ra , resta ad essa assegnata;
CP_1
c) quanto alla LI (l'unica minore) resta affidata, secondo le norme dell'affido condiviso ad Per_3
entrambi i genitori, i quali si impegnano a mantenerla, educarla ed istruirla, ma la stessa coabiterà con la madre con facoltà del padre di vederla e tenerla con sé, ogni qualvolta la minore vorrà e previo avviso telefonico alla madre, di almeno ventiquattrore, e ciò compatibilmente con gli impegni della minore medesima;
d) Le festività di Natale, Capodanno, Pasqua, Pasquetta saranno trascorsi ad anni alterni, e ciò vuol dire che se un Natale è trascorso con la madre l'anno successivo sarà trascorso con il padre e così anche per le altre festività;
e) i coniugi si impegnano a non imporre alla loro LI di vedere e/o frequentare ambienti e/o persone senza volontà della stessa minore, la stessa può inoltre trascorrere le proprie vacanze con uno o l'altro genitore anche fuori dal territorio di residenza, purché venga dato avviso all'altro genitore;
f) entrambi i genitori si danno il consenso uno per l'altro a richiedere e far rilasciare documenti, quali carta identità, e quant'altro, nell'interesse della minore;
g) il SI. contribuirà al mantenimento dei figli e mediante versamento Parte_1 Per_3 Per_2
della somma di euro 400,00 mensili, da effettuarsi mediante bonifico bancario intestato alla SI.ra
, entro il 5 di ogni mese già a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso. CP_1
h) Le spese straordinarie (quali per es. ludiche, scolastiche, mediche) concordate saranno a carico di ambedue le parti in pari quota, così come in pari quota saranno le spese straordinarie da intervenire con urgenza in particolare quelle mediche e dentarie.
i) l'assegno unico universale sarà richiesto e percepito per i figli e nella misura del Per_3 Per_2
100% direttamente dalla sig.ra ed il SI. se necessario firmerà ogni documento CP_1 Parte_1 amministrativo all'uopo necessario”.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente sentenza i suddetti patti perché non contrari a norme imperative e all'interesse dei figli.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge n. 898 del 1970.
Dato l'oggetto del procedimento, si dichiarano compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a RR RU (CZ), in data 2 gennaio 2000, tra Parte_1
nato a [...], il [...], e , nata a
[...] Controparte_1
Catanzaro (CZ), il 06.01.1978, e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di RR di Ruggero al n. 1, Parte II, Serie A, anno 2000;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RR di RU (CZ), per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n.74;
c) spese compensate.
Così deciso in Catanzaro, in camera di consiglio il 15 maggio 2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Olimpia Abet Dott.ssa Francesca Garofalo