TRIB
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 17/10/2025, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. n. 3468/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati:
dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice rel. ed est.
dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ., promosso con ricorso congiunto depositato in data 30/05/2025,
da e , con il patrocinio dell'avv. MASCHIO Parte_1 Parte_2
UI ON
ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
(cessazione degli effetti civili del matrimonio)
***
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito l'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione personale, alle condizioni stabilite congiuntamente ed indicate nel ricorso. Hanno altresì domandato che, decorso il termine di legge,
sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I ricorrenti, con note scritte sostitutive dell'udienza del
26/09/2025, ex art. 127 ter cod. proc. civ., depositate in data
01/08/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso,
dichiarando che non sussistono possibilità di riconciliazione e di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di separazione.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di illegittimità;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 3468/2025:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi (CF: Parte_1
), n. a VITTORIO ET (TV) il 14/03/1959, e C.F._1 [...]
(CF: ), n. a LL BE (TV) il Parte_2 C.F._2
20/09/1959, che hanno contratto matrimonio il 26/07/1980 a COLLE
ER (TV), atto trascritto al n. 19, parte II, Serie A, anno 1980,
del registro degli atti di matrimonio del predetto Comune;
alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto,
libero ciascuno di stabilire liberamente la propria residenza ove
lo riterrà opportuno;
b) Il marito si impegna a trasferire la propria residenza presso il
luogo in cui egli di fatto dimora entro e non oltre 30 giorni dalla
sottoscrizione del presente ricorso.
c) I coniugi si esonerano da obblighi inerenti al reciproco
mantenimento, fruendo ciascuno di un proprio reddito.
d) La moglie si impegna a trasferire le due macchine agricole (un
trattore e una terna) di cui risulta formalmente intestataria al
Part NO , a cura e spese dello stesso e a sua semplice richiesta.”
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di COLLE ER
(TV) di procedere all'annotazione della sentenza;
- spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 14/10/2025.
Il presidente Il giudice relatore
Dott.ssa Daniela Ronzani dott.ssa Susanna Menegazzi