Sentenza 12 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 12/06/2023, n. 9997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9997 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2023
N. 09997/2023 REG.PROV.COLL.
N. 16073/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16073 del 2022, proposto da Airport Handling S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Doddi e Pierpaolo Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dell’avvocato Fabrizio Doddi in Roma, via Panama, 26;
contro
Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Di Giugno e Alessandro Scifo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Direzione analisi giuridiche e contenzioso dell’Ente in Roma, viale del Castro Pretorio, 118;
per l’annullamento
- del Regolamento ENAC “ Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra ”, Ed. n. 7 – Em. 1, pubblicato sul sito Enac in data 7 novembre 2022 approvato con delibera del CdA dell’ENAC n. 31/2022, con specifico riferimento alle previsioni del regolamento indicate nel corpo del ricorso (art. 10, comma 4, e art. 23);
- di ogni atto precedente e successivo, preparatorio o consequenziale, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 giugno 2023 il dott. Luca Biffaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Considerato che con il ricorso in esame la Airport Handling S.p.A. ha impugnato gli articoli 10, comma 4, e 23 del regolamento dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile relativo alla “ Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra ”, edizione n. 7 – emendamento n. 1, pubblicato sul sito dell’Enac in data 7 novembre 2022;
Considerato, in particolare, che la società ricorrente ha contestato l’illegittimità delle gravate prescrizioni del predetto regolamento asserendo che le stesse abbiano introdotto indebite restrizioni all’utilizzo del subappalto in ambito aeroportuale, nonché disposizioni irragionevoli per quanto riguarda la tempistica relativa alla conversione dei certificati e degli attestati di idoneità richiesti per operare nel mercato dei servizi di handling in base alle previsioni dell’impugnato regolamento;
Viste le memorie depositate in corso di causa dall’Enac e dalla società ricorrente;
Atteso che in corso di causa l’Enac ha adottato e pubblicato un nuovo regolamento handling (edizione 8), versato anche in atti con la produzione del 1° giugno 2023;
All’udienza pubblica del 7 giugno 2023 la causa è stata discussa. Nel corso della discussione, il patrono di parte ricorrente, in considerazione del fatto che l’Enac ha, lite pendente , adottato un nuovo regolamento handling , ha dichiarato il venir meno dell’interesse della società ricorrente a una definizione nel merito della controversia, con richiesta di condanna dell’Enac al pagamento delle spese di lite alla luce del criterio della soccombenza virtuale. Di ciò è stato dato atto a verbale. All’esito della discussione la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che la pubblicazione della nuova edizione del regolamento handling adottata dall’Enac in corso di causa equivale, di fatto, a un sostanziale ritiro del regolamento impugnato nel presente giudizio. L’adozione del nuovo regolamento, invero, determina il soddisfacimento integrale delle ragioni della società ricorrente, anche tenuto conto che questo Tribunale si è già pronunciato sul gravato regolamento in un analogo contenzioso tra parti diverse (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, sent. n. 7555 del 3 maggio 2023), accertando l’illegittimità delle medesime restrizioni in materia di subappalto contestate nel presente giudizio – considerazioni analoghe a quelle contenute nella dianzi richiamata sentenza possono, peraltro, estendersi anche all’articolo 23 del regolamento impugnato in questa sede, in ragione del tenore delle limitazioni in esso contenute e del collegamento sostanziale con quelle già oggetto di annullamento in sede giurisdizionale –;
Ritenuto, in proposito, che se è vero che nel corso del processo possono occorrere tre evenienze o “cause” – i) “causa” che rende impossibile la realizzazione del bene della vita originariamente preteso, con improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; ii) “causa” che realizza pienamente l’interesse al bene della vita, con cessazione della materia del contendere; iii) “causa” che, pur privando la parte dell’interesse all’adozione di una sentenza costitutiva di annullamento degli atti, impone l’adozione di una sentenza di accertamento della illegittimità degli atti ai soli fini risarcitori – è pur vero che la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che “ la natura soggettiva del processo implica che sia nella disponibilità della parte dedurre l’esistenza di una delle ‘cause’ sopra indicate. Spetta, però al giudice accertare i presupposti per adottare una o l’altra tipologia di sentenza ” (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 6824 dell’11 ottobre 2021);
Ritenuto, in particolare, che nel caso di specie, in ragione del carattere sostanzialmente satisfattivo dell’attività provvedimentale dell’Enac, concretatasi nell’adozione di una nuova edizione del regolamento handling , il Collegio non ravvisa la sussistenza dei presupposti per dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, come postulato dalla società ricorrente;
Ritenuto, per converso, che l’adozione del nuovo regolamento handling spieghi una portata sostanzialmente satisfattiva dell’interesse dedotto in giudizio dalla società ricorrente, con la conseguenza che la controversia in esame deve essere definita con una pronuncia che dichiari cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Per costante giurisprudenza, la pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce il giudizio nel merito, postulando l’integrale soddisfazione dell’interesse sostanziale della parte ricorrente, sicché essa opera “[…] quando si determina una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato (Cons. Stato, sez. II, 18 febbraio 2020, n. 1227; id. 20 dicembre 2019, n. 8615; id., sez. VI, 23 maggio 2019, n. 3378) ” (cfr., di recente, Cons. Stato, sez. III, 28 marzo 2022, n. 2247), rendendo inutile la prosecuzione del processo stante l’oggettivo venir meno della lite (cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 febbraio 2018, n. 1135; Cons. Stato, sez. IV, 22 gennaio 2018, n. 383; Cons. Stato, sez. IV, 7 maggio 2015, n. 2317), evenienza questa che è occorsa nel caso di specie;
Le spese di lite, stante la definizione della lite mediante l’adozione di una pronuncia di merito e il sostanziale riconoscimento della fondatezza delle pretese della società ricorrente, seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile alla rifusione delle spese di lite in favore della Airport Handling S.p.A., che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppe Sapone, Presidente
Luca Biffaro, Referendario, Estensore
Massimiliano Scalise, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Biffaro | Giuseppe Sapone |
IL SEGRETARIO