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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/03/2025, n. 1795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1795 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 643/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 20.3.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv.to Vincenzo A. La Corte, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado
APPELLANTE
E
, c.f. CP_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso dall'avv.to Alessio Ciasco, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 13214/2021, R.G. n. 54740/2019, pubblicata in data 30.7.2021, il tribunale di
Roma premetteva quanto segue:
‹‹… Il sig. notificava alla sig. atto di citazione in opposizione a precetto del CP_1 Parte_1
seguente testuale tenore:
pagina 1 di 8 Premesso che “Che è stata notificata sentenza n. 11823 del 08/10/2010 – 25/05/2010. 2. Che la Sig.ra Pt_1 CP_
ha azionato il proprio credito in virtù della sentenza 11823/2010 asserendo che il Sig. è creditore
[...] nei suoi confronti della somma € 48.565,48 maturato da mancati pagamenti di alimenti verso il minore Per_1
.
3. Che la pretesa da parte della è del tutto infondata, infatti il Sig. ha
[...] Parte_1 CP_1 versato nel corso degli anni € 67.900 cfr. all. 1 e che per tanto la pretesa creditizia è priva di ogni fondamento” Il sig. rassegnava le seguenti conclusioni:” Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis;
a) CP_1
Sospendere, in via preliminare, l'esazione del precetto, dato il pregiudizio che l'istante subisce, in considerazione della illegittimità della pretesa, sproporzionata quanto agli effetti e per gli evidenti danni connessi alla stessa esecuzione, in quanto atto illegittimo;
b) Quindi, in prosieguo nel merito, dichiarare e riconoscere nullo ed inefficace il precetto, per l'inesistenza del credito e quindi del diritto della convenuta per le ragioni in premessa”
Si costituiva ritualmente, parte opposta che argomentava ampiamente nella comparsa di costituzione e risposta e rassegnava le seguenti conclusioni:
1) In linea preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità della proposta opposizione. 2) Nel merito, in ogni caso, tenuto conto, nello specifico, dell'omessa proposizione, ad opera dell'opponente , di CP_1 istanza ex art. 216 rigettare l'opposizione de qua in quanto priva di fondamento, tanto in punto di fatto che in punto di diritto. 3) In ogni caso, accertare e dichiarare, tenuto conto di quanto esposto in narrativa, che il credito di spettanza dell'opposta , in ragione dei titoli menzionati nell'atto di precetto del 31/07/2019, è di Parte_1 importo pari ad Euro 48.665,48.
La qualificazione giuridica dell'opposizione spetta al giudice, a prescindere dalla mera intestazione formale utilizzata dall'opponente, per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, tenuto conto dei reali motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione.
L'opposizione va qualificata ai sensi dell'art. 615 c.p.c››.
Fatta tale premessa, così motivava:
‹‹Assume rilievo dirimente ed assorbente l'eccezione pregiudiziale proposta nel contesto della memoria difensiva depositata dall'opposto.
Costituisce onere dell'opponente provvedere al corretto inquadramento degli estremi dell'atto di precetto oggetto CP_ di opposizione, a pena di inammissibilità. Nell'atto di citazione in opposizione notificato, ad opera del , in data 26/09/2019 (intitolato opposizione a precetto), l'opponente, non ha effettuato riferimento all'atto che ha CP_ inteso contestare. L'omessa indicazione, da parte del Sig. , di alcun riferimento utile ad identificare l'atto di precetto, oggetto di opposizione ha determinato l'impossibilità di identificare l'atto impugnato nei suoi connotati costitutivi. Nel caso in questione l'eccezione pregiudiziale va accolta poiché l'opponente omette d'indicare l'atto di precetto a fondamento della propria domanda, causando l'assoluta incertezza sul contenuto della domanda.
L'individuazione precisa del precetto, del suo ammontare, l'indicazione della data di notificazione ed altri elementi di contenuto dello stesso non possono demandarsi alla ricerca del Tribunale.
L'attività di esatta individuazione del precetto rientra tra gli elementi essenziali dell'atto di citazione previsti a pena di nullità dagli articoli 163 e 164 del codice di procedura civile. Nel caso in questione, parte attrice si è limitata a promuovere l'opposizione omettendo di rappresentare in maniera pedissequa l'intimazione per la quale veniva notificata la citazione. Alla luce delle conclusioni formulate dall'opponente dove si richiede pagina 2 di 8 preliminarmente di sospendere l'esazione del precetto e dove poi nel prosieguo si chiede di dichiarare nullo ed inefficace il precetto, non è sufficiente fare riferimento al titolo esecutivo ed alla somma dovuta.
Risulta un'articolazione confusa e scarna.
Di conseguenza il Tribunale non puo' che accogliere l'eccezione pregiudiziale cosi' come promossa dall'opposto sulla base dell'inadeguato contenuto dell'atto introduttivo che non ha consentito alla controparte di articolare adeguatamente le proprie difese. Il convenuto opposto non deve subire la compressione del proprio diritto di difesa in mancanza dei dati essenziali del precetto. Si ritiene non suscettibile di sanatoria il vizio sollevato.
Parte opponente ha avuto a disposizione le memorie ex art. 183 Vi comma n.1 c.p.c per provvedere agli aggiustamenti del caso ed ha ritenuto di non utilizzarle a tal fine.
Tra l'altro, lo scrivente giudice ha rigettato la domanda di sospensione invocata motivando testualmente
“Considerato che nell'atto di citazione in opposizione a precetto (cosi' denominato dall'opponente) non è fatto alcun riferimento all'atto di precetto;
“Ritenuto che l'oggetto di opposizione è un precetto del quale non vi è menzione nell'atto introduttivo”;
“Ritenuto a questo punto non sussistere i presupposti per l'invocata sospesnione, rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo”
Nonostante tale precisa indicazione l'opponente ha ritenuto di procedere ulteriormente nel merito senza alcuna integrazione o chiarimento e senza neppure rispondere ed argomentare rispetto all'eccezione sollevata in via pregiudiziale.
Alla luce delle argomentazioni esposte accoglie l'eccezione pregiudiziale d'inammissibilità sollevata da parte opposta e la ritiene assorbente.
La domanda va quindi rigettata.
Le spese di lite sono compensate non rinvenendo giurisprudenza su identica questione.”
***
Ha proposto appello chiedendo, in parziale riforma della sentenza Parte_1 impugnata, di “disporre per l'accoglimento delle conclusioni gradatamente rassegnate nell'ambito del giudizio di 1° grado e, nello specifico, accertata la violazione del disposto degli articoli 92 e 132 Cpc, disporre declaratoria di condanna, a carico di , alla refusione delle spese del giudizio di 1° grado, con CP_1 distrazione in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario. Il tutto con ogni conseguente statuizione accessoria e con vittoria di spese del presente grado di giudizio, anch'esse in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
***
Si è costituito, in data 20.4.2022, , formulando le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia Ill.Mo Giudice adito contrariis reiectis, così provvedere:
IN VIA PRELIMINARE:
- Accertare lo Ius Postulandi, in base all' art. 182 c.p.c.
- Dichiarare l'Atto di citazione in Appello viziato per mancanza degli elementi essenziali in base agli artt. 342 e
434 c.p.c.
- Dichiarare la mancanza dell'interesse ad agire in base all' art. 100 c.p.c.
pagina 3 di 8 NEL MERITO:
- Poiché non sono state sindacate dal Giudice di prime cure le doglianze esposte nell'atto di opposizione al precetto e infatti nella Sentenza appellata il Giudice si è pronunziato solo su un vizio procedurale e non sul merito stesso.
Si insiste affinché il Giudice di secondo grado possa valutare tutte le motivazioni presenti nell' Opposizione a
Precetto del fascicolo di primo grado, quindi
Voglia codesto Giudice adito;
- Dichiarare e riconoscere nullo e inefficace l'atto di precetto opposto in primo grado per l'inesistenza del credito, in considerazione dell'illegittimità della pretesa attorea, in base agli elementi probatori allegati nel fascicolo di primo grado.
- Per l'effetto rigettare l'avversa Citazione in Appello, in quanto priva di fondamento in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da liquidarsi in favore del Sottoscritto Procuratore che si nomina antistatario ex art. 93 c.p.c.”
***
Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 24.2.2025 è stata confermata la già fissata udienza del 20.3.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 15 giorni prima dell'udienza per note conclusionali.
***
I procuratori delle parti hanno tempestivamente depositato le note e, all'odierna udienza, hanno discusso oralmente la causa, concludendo come da verbale.
***
Prima di affrontare il merito, occorre esaminare le eccezioni in rito formulate dall'appellato.
***
Quest'ultimo, in primo luogo, ha eccepito, ex art. 182 c.p.c., la genericità del mandato alle liti allegato dalla poiché “privo di riferimento al presente contenzioso” e “della data di conferimento Pt_1 dello stesso mandato”.
L'eccezione è infondata.
La procura allegata alla comparsa di costituzione in grado di appello è quella conferita in primo grado e allegata alla comparsa di costituzione e risposta, di talché non vi è alcuna incertezza in ordine al giudizio cui la stessa si riferisce.
La procura è stata conferita per ogni stato e grado del procedimento, sicché è validamente conferita anche per il grado di appello.
La procura alle liti, pur separata e non congiunta materialmente alla comparsa di costituzione e risposta, in quanto allegata e contenuta all'interno della medesima busta telematica sottoscritta digitalmente dal difensore, deve ritenersi rilasciata alla data del deposito.
pagina 4 di 8 Ne discende la piena validità della procura.
***
In secondo luogo, l'appellato ha eccepito “l'improcedibilità dell'Atto di Citazione in Appello” per mancanza degli elementi essenziali, in base agli artt. 342 e 434 c.p.c., assumendo che: non era stata integralmente riportata la sentenza appellata;
le “motivazioni argomentate in narrativa” nell'atto di appello erano generiche e lacunose, “concentrate al solo interesse di ritenere viziata la
Sentenza di primo grado perché ha compensato le spese di lite”; difettava l'interesse ad agire.
L'eccezione è infondata.
Quanto ai primi due profili, come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U.
n. 27199/2017), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 7 agosto 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, dovendosi escludere, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021).
Alla luce di siffatti principi, deve ritenersi che l'appello, che ben può essere limitato alle sole spese (posto che la parte vittoriosa), non incorra nella sanzione di inammissibilità, in Pt_1
quanto parte appellante ha adeguatamente illustrato le censure mosse al ragionamento e alle conclusioni del primo giudice e ha indicato quale sia l'obiettivo delle censure stesse, risultando dunque soddisfatti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
Quanto al terzo profilo, è evidente l'interesse dell'appellante (che, lo si ribadisce, è la parte vittoriosa) a vedere riformata la sentenza nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese, così come palese è il vantaggio che deriva alla parte dalla riforma di una sentenza che ponga le spese di lite a carico dell'opponente in primo grado, oggi appellato, a fronte della disposta compensazione.
***
Da ultimo, va premesso che lo , soccombente in primo grado, non ha proposto appello CP_1 incidentale avverso la sentenza che ha dichiarato inammissibile l'opposizione a precetto dal medesimo proposta.
pagina 5 di 8 Ora, sostiene l'appellato che, se nel processo di primo grado si fossero “sviscerati” tutti i motivi di opposizione, sicuramente “egli avrebbe avuto ragione”, in quanto l'atto di precetto era nullo e inefficace per l'inesistenza del credito vantato;
avvalendosi “della facoltà di riaprire nel merito l'opposizione al precetto presentata nel giudizio di primo grado, in quanto fondata in fatto ed in diritto ed avvalorata di elementi probatori”, spiega quindi i motivi per i quali “non vi è prova che l'effettivo dovuto calcolato da Controparte sia effettivamente dovuto”; infine, essendosi il primo giudice pronunciato solo su un vizio procedurale e non sul merito, chiede alla Corte di valutare i motivi di opposizione e di dichiarare nullo e inefficace l'atto di precetto per l'inesistenza del credito.
La domanda è evidentemente inammissibile.
Lo , infatti, avrebbe dovuto impugnare la statuizione di inammissibilità dell'opposizione, CP_1 con cui il tribunale, accogliendo l'eccezione di parte opposta, ha affermato che parte opponente aveva omesso di indicare l'atto di precetto, così causando l'assoluta incertezza sul contenuto della domanda.
In difetto di appello incidentale, su detta statuizione si è formato il giudicato interno, di talché
è ormai precluso l'esame dei motivi di merito posti a fondamento dell'opposizione, dovendosi altresì rammentare che soltanto la parte vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., può limitarsi a riproporle, mentre la parte rimasta soccombente in relazione ad una domanda od eccezione di cui intende ottenere l'accoglimento ha l'onere di proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della stessa (tra le tante, Cass. n. 9265 del 06/04/2021).
Ne consegue che sulla inammissibilità dell'opposizione a precetto si è formato il giudicato.
***
Tutto ciò premesso, si procede di seguito all'esame dell'unico motivo di appello, con cui la amenta che il primo giudice avrebbe erroneamente disposto la compensazione delle Pt_1 spese e avrebbe ritenuto che non vi fosse “giurisprudenza su identica questione”, così violando gli artt. 92 e 132 c.p.c., dal momento che non si verteva in ipotesi di soccombenza parziale né si era in presenza di gravi ed eccezionali ragioni dettate da specifiche circostanze o aspetti della decisione, né, ancora, si trattava di una questione permeata di aspetti di effettiva novità sotto il profilo giuridico.
***
L'appello è fondato, avendo errato il tribunale a compensare le spese di lite.
pagina 6 di 8 Va premesso, che, trattandosi di procedimento introdotto in primo grado successivamente all'11.12.2014, trova applicazione “ratione temporis” il testo dell'art. 92 c.p.c. come modificato dall'art. 13, comma 2, D.L. n. 132/2014, convertito dalla legge 162/2014, “integrato” in forza della sentenza “additiva” n. 77/2018 della Corte costituzionale.
La compensazione delle spese – oltre che per soccombenza reciproca – è, dunque, prevista solo “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, ovvero in presenza (grazie all'intervento della Corte costituzionale) di “analoghe” gravi ed eccezionali ragioni.
Come affermato dalla Suprema Corte (Cass. n. 6424/2024) tali “altre” gravi ed eccezionali ragioni sono da ravvisare “nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni” (cioè, quelle trattate in giudizio) “di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”.
A tali ipotesi non è certo riconducibile l'inammissibilità dell'opposizione a precetto per la CP_
“omessa indicazione, da parte del Sig. , di alcun riferimento utile ad identificare l'atto di precetto”, che costituisce in teoria una condotta negligente dell'opponente, e dunque una condotta censurabile, e configura una situazione di soccombenza (cfr. Cass. n. 15847/2024).
Del resto, è lo stesso tribunale a dare atto dell'onere (da ritenersi pacifico), in capo all'opponente, di provvedere correttamente all'inquadramento degli estremi dell'atto di precetto, a pena di inammissibilità, e a rilevare l'inidoneità dell'atto introduttivo, in quanto non consentiva alla controparte di articolare adeguatamente le sue difese.
La questione, pertanto, non rientrava in nessuna delle ipotesi sopra descritte, sicché del tutto irrilevante è che non sia stata rinvenuta giurisprudenza sulla stessa.
Ne deriva che, stante la totale soccombenza dello , per l'accertata inammissibilità CP_1 dell'opposizione, non vi erano i presupposti per la compensazione delle spese.
La sentenza, ferma nel resto, va dunque riformata e le spese di primo grado devono essere poste per intero a carico del predetto, il quale deve essere condannato a rifonderle alla
Pt_1
***
Le spese del primo grado si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 26.001,00 a
€ 52.000,00 e ammontano a € 7.254,00, così riducendosi le voci della nota spese allegata alla memoria di replica di parte opposta, in quanto redatta secondo i valori medi di uno scaglione (da € 52.001,00 a € 260.000,00) superiore rispetto a quello indicato, tenuto conto pagina 7 di 8 che il valore della domanda è pari all'importo indicato nell'atto di precetto e, cioè, a €
48.665,48.
***
Quanto alle spese del giudizio di secondo grado, qualora questo abbia per oggetto esclusivo la valutazione della correttezza della decisione in punto di spese, il valore della controversia, ai predetti fini, è dato dall'importo delle spese liquidate dal primo giudice, costituendo tale somma il disputatum posto all'esame del giudice di appello (Cass. n. 18465/2024; Cass. n.
27871/2017).
Pertanto, il valore della controversia è pari a € 7.254,00, cioè alle spese che spettano secondo il suddetto scaglione.
L'appellato deve quindi essere condannato, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellante le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 4.888,00 secondo i valori medi dello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta (dovendo discostarsi dalla nota spese allegata alle note conclusionali soltanto con riguardo a detta ultima fase).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 13214/2021, R.G. n. 54740/2019, pubblicata in data 30.7.2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma nel resto, condanna al CP_1 pagamento, in favore di delle spese del primo grado, che liquida in € Parte_1
7.254,00 per compensi, e delle spese del secondo grado, che liquida in € 355,50 per esborsi e in € 4.888,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore dell'avv.to Vincenzo A. La Corte, dichiaratosi antistatario.
Roma, 20.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta dai magistrati dott. Giuseppe Staglianò presidente dott.ssa Giovanna Schipani consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinella consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 643/2022 R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'odierna udienza del 20.3.2025 e vertente
TRA
, c.f. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv.to Vincenzo A. La Corte, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado
APPELLANTE
E
, c.f. CP_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso dall'avv.to Alessio Ciasco, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
APPELLATO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 13214/2021, R.G. n. 54740/2019, pubblicata in data 30.7.2021, il tribunale di
Roma premetteva quanto segue:
‹‹… Il sig. notificava alla sig. atto di citazione in opposizione a precetto del CP_1 Parte_1
seguente testuale tenore:
pagina 1 di 8 Premesso che “Che è stata notificata sentenza n. 11823 del 08/10/2010 – 25/05/2010. 2. Che la Sig.ra Pt_1 CP_
ha azionato il proprio credito in virtù della sentenza 11823/2010 asserendo che il Sig. è creditore
[...] nei suoi confronti della somma € 48.565,48 maturato da mancati pagamenti di alimenti verso il minore Per_1
.
3. Che la pretesa da parte della è del tutto infondata, infatti il Sig. ha
[...] Parte_1 CP_1 versato nel corso degli anni € 67.900 cfr. all. 1 e che per tanto la pretesa creditizia è priva di ogni fondamento” Il sig. rassegnava le seguenti conclusioni:” Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis;
a) CP_1
Sospendere, in via preliminare, l'esazione del precetto, dato il pregiudizio che l'istante subisce, in considerazione della illegittimità della pretesa, sproporzionata quanto agli effetti e per gli evidenti danni connessi alla stessa esecuzione, in quanto atto illegittimo;
b) Quindi, in prosieguo nel merito, dichiarare e riconoscere nullo ed inefficace il precetto, per l'inesistenza del credito e quindi del diritto della convenuta per le ragioni in premessa”
Si costituiva ritualmente, parte opposta che argomentava ampiamente nella comparsa di costituzione e risposta e rassegnava le seguenti conclusioni:
1) In linea preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità della proposta opposizione. 2) Nel merito, in ogni caso, tenuto conto, nello specifico, dell'omessa proposizione, ad opera dell'opponente , di CP_1 istanza ex art. 216 rigettare l'opposizione de qua in quanto priva di fondamento, tanto in punto di fatto che in punto di diritto. 3) In ogni caso, accertare e dichiarare, tenuto conto di quanto esposto in narrativa, che il credito di spettanza dell'opposta , in ragione dei titoli menzionati nell'atto di precetto del 31/07/2019, è di Parte_1 importo pari ad Euro 48.665,48.
La qualificazione giuridica dell'opposizione spetta al giudice, a prescindere dalla mera intestazione formale utilizzata dall'opponente, per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, tenuto conto dei reali motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione.
L'opposizione va qualificata ai sensi dell'art. 615 c.p.c››.
Fatta tale premessa, così motivava:
‹‹Assume rilievo dirimente ed assorbente l'eccezione pregiudiziale proposta nel contesto della memoria difensiva depositata dall'opposto.
Costituisce onere dell'opponente provvedere al corretto inquadramento degli estremi dell'atto di precetto oggetto CP_ di opposizione, a pena di inammissibilità. Nell'atto di citazione in opposizione notificato, ad opera del , in data 26/09/2019 (intitolato opposizione a precetto), l'opponente, non ha effettuato riferimento all'atto che ha CP_ inteso contestare. L'omessa indicazione, da parte del Sig. , di alcun riferimento utile ad identificare l'atto di precetto, oggetto di opposizione ha determinato l'impossibilità di identificare l'atto impugnato nei suoi connotati costitutivi. Nel caso in questione l'eccezione pregiudiziale va accolta poiché l'opponente omette d'indicare l'atto di precetto a fondamento della propria domanda, causando l'assoluta incertezza sul contenuto della domanda.
L'individuazione precisa del precetto, del suo ammontare, l'indicazione della data di notificazione ed altri elementi di contenuto dello stesso non possono demandarsi alla ricerca del Tribunale.
L'attività di esatta individuazione del precetto rientra tra gli elementi essenziali dell'atto di citazione previsti a pena di nullità dagli articoli 163 e 164 del codice di procedura civile. Nel caso in questione, parte attrice si è limitata a promuovere l'opposizione omettendo di rappresentare in maniera pedissequa l'intimazione per la quale veniva notificata la citazione. Alla luce delle conclusioni formulate dall'opponente dove si richiede pagina 2 di 8 preliminarmente di sospendere l'esazione del precetto e dove poi nel prosieguo si chiede di dichiarare nullo ed inefficace il precetto, non è sufficiente fare riferimento al titolo esecutivo ed alla somma dovuta.
Risulta un'articolazione confusa e scarna.
Di conseguenza il Tribunale non puo' che accogliere l'eccezione pregiudiziale cosi' come promossa dall'opposto sulla base dell'inadeguato contenuto dell'atto introduttivo che non ha consentito alla controparte di articolare adeguatamente le proprie difese. Il convenuto opposto non deve subire la compressione del proprio diritto di difesa in mancanza dei dati essenziali del precetto. Si ritiene non suscettibile di sanatoria il vizio sollevato.
Parte opponente ha avuto a disposizione le memorie ex art. 183 Vi comma n.1 c.p.c per provvedere agli aggiustamenti del caso ed ha ritenuto di non utilizzarle a tal fine.
Tra l'altro, lo scrivente giudice ha rigettato la domanda di sospensione invocata motivando testualmente
“Considerato che nell'atto di citazione in opposizione a precetto (cosi' denominato dall'opponente) non è fatto alcun riferimento all'atto di precetto;
“Ritenuto che l'oggetto di opposizione è un precetto del quale non vi è menzione nell'atto introduttivo”;
“Ritenuto a questo punto non sussistere i presupposti per l'invocata sospesnione, rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo”
Nonostante tale precisa indicazione l'opponente ha ritenuto di procedere ulteriormente nel merito senza alcuna integrazione o chiarimento e senza neppure rispondere ed argomentare rispetto all'eccezione sollevata in via pregiudiziale.
Alla luce delle argomentazioni esposte accoglie l'eccezione pregiudiziale d'inammissibilità sollevata da parte opposta e la ritiene assorbente.
La domanda va quindi rigettata.
Le spese di lite sono compensate non rinvenendo giurisprudenza su identica questione.”
***
Ha proposto appello chiedendo, in parziale riforma della sentenza Parte_1 impugnata, di “disporre per l'accoglimento delle conclusioni gradatamente rassegnate nell'ambito del giudizio di 1° grado e, nello specifico, accertata la violazione del disposto degli articoli 92 e 132 Cpc, disporre declaratoria di condanna, a carico di , alla refusione delle spese del giudizio di 1° grado, con CP_1 distrazione in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario. Il tutto con ogni conseguente statuizione accessoria e con vittoria di spese del presente grado di giudizio, anch'esse in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
***
Si è costituito, in data 20.4.2022, , formulando le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia Ill.Mo Giudice adito contrariis reiectis, così provvedere:
IN VIA PRELIMINARE:
- Accertare lo Ius Postulandi, in base all' art. 182 c.p.c.
- Dichiarare l'Atto di citazione in Appello viziato per mancanza degli elementi essenziali in base agli artt. 342 e
434 c.p.c.
- Dichiarare la mancanza dell'interesse ad agire in base all' art. 100 c.p.c.
pagina 3 di 8 NEL MERITO:
- Poiché non sono state sindacate dal Giudice di prime cure le doglianze esposte nell'atto di opposizione al precetto e infatti nella Sentenza appellata il Giudice si è pronunziato solo su un vizio procedurale e non sul merito stesso.
Si insiste affinché il Giudice di secondo grado possa valutare tutte le motivazioni presenti nell' Opposizione a
Precetto del fascicolo di primo grado, quindi
Voglia codesto Giudice adito;
- Dichiarare e riconoscere nullo e inefficace l'atto di precetto opposto in primo grado per l'inesistenza del credito, in considerazione dell'illegittimità della pretesa attorea, in base agli elementi probatori allegati nel fascicolo di primo grado.
- Per l'effetto rigettare l'avversa Citazione in Appello, in quanto priva di fondamento in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da liquidarsi in favore del Sottoscritto Procuratore che si nomina antistatario ex art. 93 c.p.c.”
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Dopo un rinvio d'ufficio, con decreto del 24.2.2025 è stata confermata la già fissata udienza del 20.3.2025 ed è stata disposta la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine fino a 15 giorni prima dell'udienza per note conclusionali.
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I procuratori delle parti hanno tempestivamente depositato le note e, all'odierna udienza, hanno discusso oralmente la causa, concludendo come da verbale.
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Prima di affrontare il merito, occorre esaminare le eccezioni in rito formulate dall'appellato.
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Quest'ultimo, in primo luogo, ha eccepito, ex art. 182 c.p.c., la genericità del mandato alle liti allegato dalla poiché “privo di riferimento al presente contenzioso” e “della data di conferimento Pt_1 dello stesso mandato”.
L'eccezione è infondata.
La procura allegata alla comparsa di costituzione in grado di appello è quella conferita in primo grado e allegata alla comparsa di costituzione e risposta, di talché non vi è alcuna incertezza in ordine al giudizio cui la stessa si riferisce.
La procura è stata conferita per ogni stato e grado del procedimento, sicché è validamente conferita anche per il grado di appello.
La procura alle liti, pur separata e non congiunta materialmente alla comparsa di costituzione e risposta, in quanto allegata e contenuta all'interno della medesima busta telematica sottoscritta digitalmente dal difensore, deve ritenersi rilasciata alla data del deposito.
pagina 4 di 8 Ne discende la piena validità della procura.
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In secondo luogo, l'appellato ha eccepito “l'improcedibilità dell'Atto di Citazione in Appello” per mancanza degli elementi essenziali, in base agli artt. 342 e 434 c.p.c., assumendo che: non era stata integralmente riportata la sentenza appellata;
le “motivazioni argomentate in narrativa” nell'atto di appello erano generiche e lacunose, “concentrate al solo interesse di ritenere viziata la
Sentenza di primo grado perché ha compensato le spese di lite”; difettava l'interesse ad agire.
L'eccezione è infondata.
Quanto ai primi due profili, come affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. S.U.
n. 27199/2017), gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo di cui al D.L. n. 83 del 22 giugno 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 7 agosto 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, dovendosi escludere, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che il relativo atto debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (cfr. anche Cass. n. 13535 del 30/5/2018; Cass. n. 40560 del 17/12/2021).
Alla luce di siffatti principi, deve ritenersi che l'appello, che ben può essere limitato alle sole spese (posto che la parte vittoriosa), non incorra nella sanzione di inammissibilità, in Pt_1
quanto parte appellante ha adeguatamente illustrato le censure mosse al ragionamento e alle conclusioni del primo giudice e ha indicato quale sia l'obiettivo delle censure stesse, risultando dunque soddisfatti i requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
Quanto al terzo profilo, è evidente l'interesse dell'appellante (che, lo si ribadisce, è la parte vittoriosa) a vedere riformata la sentenza nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese, così come palese è il vantaggio che deriva alla parte dalla riforma di una sentenza che ponga le spese di lite a carico dell'opponente in primo grado, oggi appellato, a fronte della disposta compensazione.
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Da ultimo, va premesso che lo , soccombente in primo grado, non ha proposto appello CP_1 incidentale avverso la sentenza che ha dichiarato inammissibile l'opposizione a precetto dal medesimo proposta.
pagina 5 di 8 Ora, sostiene l'appellato che, se nel processo di primo grado si fossero “sviscerati” tutti i motivi di opposizione, sicuramente “egli avrebbe avuto ragione”, in quanto l'atto di precetto era nullo e inefficace per l'inesistenza del credito vantato;
avvalendosi “della facoltà di riaprire nel merito l'opposizione al precetto presentata nel giudizio di primo grado, in quanto fondata in fatto ed in diritto ed avvalorata di elementi probatori”, spiega quindi i motivi per i quali “non vi è prova che l'effettivo dovuto calcolato da Controparte sia effettivamente dovuto”; infine, essendosi il primo giudice pronunciato solo su un vizio procedurale e non sul merito, chiede alla Corte di valutare i motivi di opposizione e di dichiarare nullo e inefficace l'atto di precetto per l'inesistenza del credito.
La domanda è evidentemente inammissibile.
Lo , infatti, avrebbe dovuto impugnare la statuizione di inammissibilità dell'opposizione, CP_1 con cui il tribunale, accogliendo l'eccezione di parte opposta, ha affermato che parte opponente aveva omesso di indicare l'atto di precetto, così causando l'assoluta incertezza sul contenuto della domanda.
In difetto di appello incidentale, su detta statuizione si è formato il giudicato interno, di talché
è ormai precluso l'esame dei motivi di merito posti a fondamento dell'opposizione, dovendosi altresì rammentare che soltanto la parte vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte e, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., può limitarsi a riproporle, mentre la parte rimasta soccombente in relazione ad una domanda od eccezione di cui intende ottenere l'accoglimento ha l'onere di proporre appello incidentale, pena il formarsi del giudicato sul rigetto della stessa (tra le tante, Cass. n. 9265 del 06/04/2021).
Ne consegue che sulla inammissibilità dell'opposizione a precetto si è formato il giudicato.
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Tutto ciò premesso, si procede di seguito all'esame dell'unico motivo di appello, con cui la amenta che il primo giudice avrebbe erroneamente disposto la compensazione delle Pt_1 spese e avrebbe ritenuto che non vi fosse “giurisprudenza su identica questione”, così violando gli artt. 92 e 132 c.p.c., dal momento che non si verteva in ipotesi di soccombenza parziale né si era in presenza di gravi ed eccezionali ragioni dettate da specifiche circostanze o aspetti della decisione, né, ancora, si trattava di una questione permeata di aspetti di effettiva novità sotto il profilo giuridico.
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L'appello è fondato, avendo errato il tribunale a compensare le spese di lite.
pagina 6 di 8 Va premesso, che, trattandosi di procedimento introdotto in primo grado successivamente all'11.12.2014, trova applicazione “ratione temporis” il testo dell'art. 92 c.p.c. come modificato dall'art. 13, comma 2, D.L. n. 132/2014, convertito dalla legge 162/2014, “integrato” in forza della sentenza “additiva” n. 77/2018 della Corte costituzionale.
La compensazione delle spese – oltre che per soccombenza reciproca – è, dunque, prevista solo “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, ovvero in presenza (grazie all'intervento della Corte costituzionale) di “analoghe” gravi ed eccezionali ragioni.
Come affermato dalla Suprema Corte (Cass. n. 6424/2024) tali “altre” gravi ed eccezionali ragioni sono da ravvisare “nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni” (cioè, quelle trattate in giudizio) “di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”.
A tali ipotesi non è certo riconducibile l'inammissibilità dell'opposizione a precetto per la CP_
“omessa indicazione, da parte del Sig. , di alcun riferimento utile ad identificare l'atto di precetto”, che costituisce in teoria una condotta negligente dell'opponente, e dunque una condotta censurabile, e configura una situazione di soccombenza (cfr. Cass. n. 15847/2024).
Del resto, è lo stesso tribunale a dare atto dell'onere (da ritenersi pacifico), in capo all'opponente, di provvedere correttamente all'inquadramento degli estremi dell'atto di precetto, a pena di inammissibilità, e a rilevare l'inidoneità dell'atto introduttivo, in quanto non consentiva alla controparte di articolare adeguatamente le sue difese.
La questione, pertanto, non rientrava in nessuna delle ipotesi sopra descritte, sicché del tutto irrilevante è che non sia stata rinvenuta giurisprudenza sulla stessa.
Ne deriva che, stante la totale soccombenza dello , per l'accertata inammissibilità CP_1 dell'opposizione, non vi erano i presupposti per la compensazione delle spese.
La sentenza, ferma nel resto, va dunque riformata e le spese di primo grado devono essere poste per intero a carico del predetto, il quale deve essere condannato a rifonderle alla
Pt_1
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Le spese del primo grado si liquidano secondo i valori medi dello scaglione da € 26.001,00 a
€ 52.000,00 e ammontano a € 7.254,00, così riducendosi le voci della nota spese allegata alla memoria di replica di parte opposta, in quanto redatta secondo i valori medi di uno scaglione (da € 52.001,00 a € 260.000,00) superiore rispetto a quello indicato, tenuto conto pagina 7 di 8 che il valore della domanda è pari all'importo indicato nell'atto di precetto e, cioè, a €
48.665,48.
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Quanto alle spese del giudizio di secondo grado, qualora questo abbia per oggetto esclusivo la valutazione della correttezza della decisione in punto di spese, il valore della controversia, ai predetti fini, è dato dall'importo delle spese liquidate dal primo giudice, costituendo tale somma il disputatum posto all'esame del giudice di appello (Cass. n. 18465/2024; Cass. n.
27871/2017).
Pertanto, il valore della controversia è pari a € 7.254,00, cioè alle spese che spettano secondo il suddetto scaglione.
L'appellato deve quindi essere condannato, secondo il principio della soccombenza, a rifondere all'appellante le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 4.888,00 secondo i valori medi dello scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e nei valori minimi per la fase istruttoria/trattazione, stante la ridotta attività processuale svolta (dovendo discostarsi dalla nota spese allegata alle note conclusionali soltanto con riguardo a detta ultima fase).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del tribunale di Roma n. 13214/2021, R.G. n. 54740/2019, pubblicata in data 30.7.2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma nel resto, condanna al CP_1 pagamento, in favore di delle spese del primo grado, che liquida in € Parte_1
7.254,00 per compensi, e delle spese del secondo grado, che liquida in € 355,50 per esborsi e in € 4.888,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore dell'avv.to Vincenzo A. La Corte, dichiaratosi antistatario.
Roma, 20.3.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Giovanna Schipani Giuseppe Staglianò
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