Articolo 1 della Legge 5 marzo 1953, n. 185
Articolo 2
Versione
24 aprile 1953
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di 5 miliardi per la rinnovazione di materiale automobilistico e dei natanti della Pubblica sicurezza, da iscriversi in ragione di un miliardo per cinque esercizi finanziari consecutivi, con inizio dall'esercizio 1950-51.
Entrata in vigore il 24 aprile 1953