Sentenza 22 gennaio 1999
Massime • 1
L'art. 1461 cod. civ., che basandosi sul principio "inadimplenti non est adimplendum", consente ad un contraente di sospendere l'esecuzione della propria prestazione se ha il timore, dimostrato dalle peggiorate condizioni economiche dell'altra parte - potendosi a tale ipotesi assimilare anche quella della conoscenza successiva alla conclusione del contratto - di non poter ottenere l'adempimento della controprestazione, è applicabile anche al contratto preliminare, e legittima pertanto il rifiuto della stipula del definitivo, pur se le prestazioni, da adempiere contemporaneamente, non sono ancora esigibili, mentre la persistenza del pericolo di conseguire la prestazione dopo la scadenza del termine di adempimento, legittima la richiesta di risoluzione del preliminare.
Commentario • 1
- 1. L’esercizio della libertà contrattuale alla luce del rischio di insolvenzaRuggiero Calò · https://www.diritto.it/ · 5 settembre 2016
Si intende partire dalla ineludibile considerazione dell'esistenza di un rapporto di dipendenza economica tra i contraenti in generale. Tale constatazione può essere considerata un elemento ricorrente, in quanto suscettibile di realizzarsi in tutte le “relationals contracting”, riguardando non soltanto i patti tra contraente-professionista e consumatore, bensì anche i rapporti contrattuali tra imprenditori. Il problema della giustizia contrattuale sostanziale, difatti, può ben porsi anche nell'esercizio della libertà contrattuale tra un piccolo imprenditore ed una grande impresa. Attualmente il diritto comunitario fornisce una tutela del professionista-contrente debole in modo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/1999, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Mario SPADONE - Consigliere -
Dott. Franco PONTORIERI - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Rel. Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ST NI (erede di PR TA); elettivamente domiciliato in ROMA V.LE DEGLI AMMIRAGLI 114, presso IA CASAMASSIMA, difeso dall'avvocato GIUSEPPE PELLICORO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SI RO, domiciliato in ROMA presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, difeso dall'avvocato GIUSEPPE GALLO in sostituzione dell'avv. CARRIERI ELVIO, per procura speciale del Notaio Dott. Alfredo Polito in Bari del 5/1/98 rep. n. 243262;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 802/94 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 23/09/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/01/98 dal Consigliere Dott. Rafaele CORONA;
udito l'Avvocato GALLO GIUSEPPE difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 2 marzo 1988, RO TA convenne, davanti al Tribunale di Bari, TA PR.
Espose.
Con scrittura privata 15 ottobre 1987, la convenuta si era obbligata a vendergli un appartamento in Bari, per il prezzo di lire 280.000.000. Alla stipula, a titolo di acconto e di caparra confirmatoria, egli aveva versato la somma di lire 50.000.000. In data 7 dicembre 1987, d'accordo avevano deciso la risoluzione consensuale del preliminare e la restituzione della somma versata (che, peraltro, non gli era stata restituita). Inopinatamente, con lettera 22 gennaio 1988, TA PR lo aveva diffidato ad adempiere nel termine di quindici giorni, significandogli che, in difetto, il contratto doveva ritenersi risolto ex art. 1454 cod. civ. In realtà, egli aveva acconsentito ad addivenire alla risoluzione consensuale per le sopravvenute condizioni di insolvenza della controparte e perciò era costretto ad insistere per la risoluzione. Domandò al Tribunale di pronunziare la risoluzione del contratto preliminare e di condannare la convenuta alla restituzione della somma versata.
TA PR contestò le pretese avverse. Rispose che non aveva mai acconsentito ad addivenire alla risoluzione consensuale;
che le sue condizioni patrimoniali non erano mutate;
che aveva sempre richiesto la stipula del contratto definitivo, tant'è che aveva diffidato l'attore ad adempiere. Chiese il rigetto della domanda dell'attore e domandò, in via riconvenzionale, la pronunzia di risoluzione del preliminare di vendita per colpa del promittente acquirente e l'accertamento della sua legittimazione a ritenere la caparra ai sensi dell'art. 1385 cod. civ. Il Tribunale, con sentenza 20 marzo 1992, respinse la domanda proposta dall'attore e, accogliendo la riconvenzionale, dichiarò il diritto della convenuta di recedere dal contratto e di ritenere la caparra.
Giudicando sulla impugnazione principale proposta da RO TA e su quella incidentale avanzata da TA PR, la Corte d'Appello di Bari, con sentenza 19 luglio - 23 settembre 1994, respinse l'appello incidentale, accolse la domanda proposta da TA e, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarò risolto il contratto preliminare, condannò TA PR a restituire la somma ricevuta con gli interessi dal 15 ottobre 1987 all'effettivo pagamento ed a rimborsare le spese del doppio grado del giudizio.
Ricorre per cassazione Angelantonio Sisto, nella qualità di erede universale del coniuge TA PR (deceduta il 5 novembre 1994); resiste con controricorso RO TA. MOTIVI DELLA DECISIONE
I
A fondamento del ricorso il ricorrente deduce:
1.- Omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 132 n. 4 e 161 stesso codice) .
La Corte non spiega perché i fatti, i quali dimostrerebbero le difficoltà finanziarie della PR, una volta stipulata la compravendita con effetti reali avrebbero potuto mettere in pericolo la acquisita proprietà in capo all'TA.
2.- Se il pericolo consisteva nella difficoltà da parte della PR di dare esecuzione al preliminare, la sentenza sarebbe censurabile per:
a) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 cod. proc. civ. , in relazione all'art. 1461 cod. civ. ) .
L'art. 1461 cit. è applicabile nell'ipotesi che la prestazione del contraente in bonis debba precedere nel tempo quella della controparte e non nel caso in cui le due prestazioni debbano essere contestuali.
b) Ultrapetizione e violazione del principio dispositivo (art. 360 nn. 3 e 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 115 e 161 dello stesso codice) . Dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado si evince che la domanda di risoluzione proposta ex art. 1461 si fonda sul pericolo di futuri pregiudizi alla proprietà eventualmente acquisita dall'TA.
3.- Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art.360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1461 e 1375 cod. civ.).
a) La sospensione della controprestazione ex art. 1461 cit. è consentita solo per una modifica peggiorativa della situazione economica preesistente, e non già per sopravvenuta conoscenza da parte del contraente in bonis.
b) Ai sensi del ricordato art. 1461 cod. civ. occorre un pericolo attuale di non conseguire la controprestazione. c) Il pericolo attuale deve essere riferito non solo al momento della scadenza delle obbligazioni dedotte in contratto, ma anche al periodo successivo, fino al venir meno dell'interesse ad un inadempimento tardivo.
d) Il contraente in bonis non è giammai legittimato ad astenersi dal prestare la necessaria collaborazione per ricevere la prestazione della controparte.
4.- Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art.360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione all'art. 2697 cod. civ.),
nonché omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Il giudice d'appello ha dato per scontato che la conoscenza della situazione di pericolo da parte del promittente acquirente fosse sopravvenuta. In realtà l'TA non aveva adempiuto all'onere probatorio a lui incombente.
5.- Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art.360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 1460 e 1461 cod. civ.,), nonché nullità della sentenza per vizio di extrapetizione o per violazione del divieto di proporre domande nuove in appello (art. 340 n. 4, in relazione agli artt. 115, 161 e 345 cod. proc. civ.). L'inadempienza dedotta dall'TA potrebbe giustificare il rigetto della domanda riconvenzionale, ma non l'accoglimento della domanda proposta dall'TA.
6.- Omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato dall'appellata (art. 360 n. 5 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 132 n. 4 e 161 cod. proc. civ.).
La sentenza non ha indagato sulla circostanza decisiva che la PR aveva ripetutamente offerto la prestazione da lei dovuta. II
2.1 Per decidere la controversia è necessario risolvere talune questioni di diritto concernenti il significato ed il valore della disposizione dettata dall'art. 1461 cod. civ., per cui "ciascun contraente può sospendere l'esecuzione della prestazione da lui dovuta se le condizioni patrimoniali dell'altro sono divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia". Alla disamina delle censure formulate con il ricorso conviene premettere, in sintesi, gli orientamenti consolidati della dottrina e della giurisprudenza.
2.2 L'eccezione dilatoria prevista dall'art. 1461 cit. consiste nel potere, attribuito ad una delle parti del rapporto obbligatorio con prestazioni corrispettive, di sospendere in modo legittimo l'esecuzione della propria prestazione, bloccando temporaneamente l'attuazione dell'altrui pretesa, in presenza di un mutamento in peius delle condizioni economiche dell'altro, tale da mettere in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione. La norma attribuisce rilevanza al fatto del deterioramento delle condizioni patrimoniali dell'altro contraente, che faccia insorgere il rischio per la parte adempiente di non ottenere quanto le è dovuto.
2.3 Il pericolo di non conseguire la controprestazione, oltre che manifesto, deve connotarsi per serietà e concretezza (Cass., Sez. II, 22 giugno 1994, n. 5979); deve essere attuale e non soltanto ipotizzabile in futuro - cioè sussistente al momento in cui la prestazione sospesa avrebbe dovuto essere eseguita (Cass., Sez. II, 4 agosto 1988, n. 4835) - ancorché la controprestazione non sia ancora scaduta, ne' liquida (Cass., Sez. II, 19 aprile 1996, n. 3713). Il mutamento, che giustifica l'eccezione di sospensione, è dato dal sopravvenire di circostanze incidenti sulla sostanza qualitativa e quantitativa del patrimonio dell'altro contraente, che rendono più incerto il conseguimento della controprestazione e, in ipotesi, più difficile l'utile esperimento della procedura esecutiva. La situazione di pericolo viene assimilabile all'eventus damni che, al verificarsi delle condizioni richieste, consente il ricorso ai rimedi conservativi della garanzia generica del credito, quali le azioni surrogatoria e revocatoria o il sequestro conservativo (artt. 2900- 2906 cod. civ.). Per la sussistenza del pericolo è necessaria e sufficiente una seria modificazione peggiorativa della situazione economico-patrimoniale della controparte (Cass., Sez. II, 4 agosto 1988, n. 4835). Quanto al momento in cui il mutamento in peius delle condizioni patrimoniali della controparte deve realizzarsi, il punto di riferimento è la conclusione del contratto. Nondimeno, il dissesto può anche essere preesistente alla stipulazione, ma il contraente può esserne venuto a conoscenza in un momento successivo. Ai fini della sospensione della esecuzione della prestazione, pertanto, non è necessario che la modificazione sia intervenuta dopo la stipulazione del contratto, essendo sufficiente che dopo la stipulazione del contratto il contraente in bonis sia venuto a conoscenza del dissesto (Cass., Sez. II, 4 agosto 1988, n. 4835;
Cass., Sez. I, 19 giugno 1972, n. 1935). Quanto al tempo fissato per la esecuzione delle rispettive prestazioni, il potere di sospendere l'esecuzione della propria obbligazione non è circoscritto al caso, in cui una delle due obbligazioni corrispettive debba essere adempiuta prima dell'altra. Il potere di sospensione può esercitarsi anche nel caso di prestazioni con eguale scadenza.
L'assunto si giustifica avuto riguardo alla ratio della norma, sostanzialmente fondata sul principio inadimpleti non est adimplendum.
Considerato che
il sopravvenuto mutamento delle condizioni patrimoniali della controparte può mettere in pericolo il conseguimento della controprestazione anche quando l'adempimento di entrambe le parti deve essere contestuale, se uno dei contraenti ha serie ragioni di paventare l'inadempimento dell'altro, secondo il disegno sistematico della risoluzione per inadempimento, non è costretto a rifiutarsi senz'altro di adempiere l'obbligazione, secondo il paradigma previsto dall'art. 1460 cod. civ.: può limitarsi a sospendere l'esecuzione della prestazione.
2.4 Chiarite le linee generali dell'istituto della sospensione della prestazione, relativamente alle applicazioni il pericolo attuale ed evidente di perdere la controprestazione deve essere provato, non essendo sufficiente una mera rappresentazione soggettiva (il timore a la preoccupazione), non corroborata da alcuna dimostrazione di concrete circostanze idonee a giustificarla come rispondente ad una situazione reale (Cass., Sez. I, 3 dicembre 1993, n. 12011; Cass., Sez. II, 4 agosto 1988, n. 4835). Le norme degli artt. 1461 e 1481 cod, civ. sono applicabili anche al contratto preliminare, essendo dirette a garantire in tutti i contratti con prestazioni corrispettive il sinallagma funzionale tra le controprestazioni. Pertanto, alla parte che potrebbe subire le conseguenze dannose è concessa la facoltà di rifiutarsi di concludere il contratto definitivo fino a quando non venga eliminato tale pericolo (Cass., Sez. II, 26 gennaio 1985, n. 402; Cass., Sez. II, 18 maggio 1982, n. 3072). La tutela assicurata dall'art. 1461 cit. non si esaurisce con la sospensione della prestazione. Se il dissesto delle condizioni patrimoniali della controparte perdura e continua a mettere in pericolo il conseguimento della controprestazione, il contraente in bonis, sulla base dell'exceptio inadimpleti, può ricorrere alla risoluzione. Il contraente che, a norma dell'art. 1461 cit., è legittimato a sospendere la prestazione da lui dovuta, dopo la scadenza del termine per l'adempimento dell'altra parte, quando il sopravvenuto mutamento delle condizioni patrimoniali di controparte mette sempre in pericolo il conseguimento della controprestazione può chiedere altresì la risoluzione del contratto (Cass., Sez. II, 21 marzo 1983, n. 1990). Per concludere, l'accertamento del giudice del merito circa la concreta sussistenza di fatti giustificanti la sospensione della prestazione non è sindacabile in sede di legittimità, se informato ad esatti criteri giuridici ed immune da vizi logici (Cass., Sez. II, 4 agosto 1988, n. 4883; Cass., Sez. III, 20 settembre 1979, n. 4821). III
3.- Sul fondamento dei principi esposti sopra, la decisione della causa segue de plano.
Esaminando i motivi del ricorso congiuntamente, in ragione della loro evidente connessione, e secondo il loro ordine logico, si osserva che la Corte d'Appello ha illustrato, in modo logicamente corretto e sufficiente, le ragioni di pericolo per l'acquisto della proprietà dell'immobile da parte di RO TA, dipendenti dalle mutate condizioni patrimoniali di TA PR. Nella sentenza impugnata (p. 8 ss.), invero, si dà atto che, al 30 novembre 1987, data in cui avrebbe dovuto essere stipulato il contratto definitivo, non soltanto non era stata ancora cancellata l'ipoteca gravante sull'immobile, secondo quanto era stato promesso da TA PR, ma da RO TA era stata scoperta l'esistenza di un'altra ipoteca, della quale la promittente venditrice aveva taciuto l'esistenza. Le ipoteche esistevano ancora al momento (22 gennaio 1988) in cui TA PR aveva diffidato la controparte ad adempiere. In queste condizioni, al momento in cui si sarebbe dovuto stipulare il contratto definitivo sussisteva il concreto pericolo di evizione dell'immobile, di per sè sufficiente a giustificare la sospensione dell'esecuzione della prestazione da parte del promittente acquirente (motivo n. 1 e motivo n. 3, censura sub b).
Poiché il pericolo deve essere riferito al momento della scadenza della obbligazione, e non al momento successivo, la dedotta ipotesi dell'interesse all'adempimento tardivo è del tutto apodittica: la sospensione della prestazione prima e la proposizione della domanda di risoluzione dimostrano l'inesistenza, in capo al creditore, di un interesse siffatto (motivo n. 3 censura sub c). La tesi che la sospensione della prestazione sia ammessa quando la scadenza della prestazione del contraente in bonis preceda nel tempo quella della prestazione di controparte correttamente è stata respinta dalla Corte d'Appello, in quanto si ammette, sul fondamento della ratio stessa della norma, l'ammissibilità della sospensione anche quando le due prestazioni sono contestuali (motivo n. 2, censura sub a).
Non è chiaro in che consista la dedotta ultra-petizione nella sentenza impugnata, posto che lo stesso ricorrente riconosce che, nell'atto introduttivo del giudizio, TA aveva dedotto il mutamento delle condizioni patrimoniali della controparte, le quali mettevano in pericolo il conseguimento della controprestazione, per cui - perdurando la sussistenza delle condizioni che legittimavano la sospensione della prestazione - aveva richiesto la risoluzione (motivo n. 2, censura sub b).
La sospensione della controprestazione si giustifica non solo per il sopravvenuto mutamento delle condizioni patrimoniali di controparte, ma anche per la intervenuta conoscenza del contraente in bonis della modificazione peggiorativa della situazione economica dell'altro contraente (motivo n. 3, censura a).
La sopravvenuta conoscenza della situazione di pericolo da parte di TA è dimostrata, con ragionevole sicurezza, dall'inadempimento della obbligazione di cancellare l'ipoteca menzionata nel contratto preliminare, riscontrato al momento in cui si sarebbe dovuto stipulare il contratto definitivo, e dalla contemporanea scoperta della ipoteca precedentemente taciuta (motivo n.4).
L'obbligo di collaborazione in capo al creditore sussiste fino a quando la controparte non è inadempiente, posto che a questo punto subentra la possibilità di eccepire l'inadempimento (motivo n. 3, censura sub d).
La domanda di risoluzione può essere proposta, come misura ulteriore rispetto alla sospensione della propria prestazione, quando il pericolo di conseguire la controprestazione persiste per le mutate condizioni patrimoniali della controparte (motivo n. 5). Del tutto irrilevante è la circostanza che TA PR avesse offerto la controprestazione, data l'esistenza del pericolo serio che questa non andasse a buon fine (motivo n. 6). IV
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida quanto alle spese vive in lire 207.800, oltre lire 8.000.000 per gli onorari.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 1998.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 1998