Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/1999, n. 602
CASS
Sentenza 22 gennaio 1999

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Massime1

L'art. 1461 cod. civ., che basandosi sul principio "inadimplenti non est adimplendum", consente ad un contraente di sospendere l'esecuzione della propria prestazione se ha il timore, dimostrato dalle peggiorate condizioni economiche dell'altra parte - potendosi a tale ipotesi assimilare anche quella della conoscenza successiva alla conclusione del contratto - di non poter ottenere l'adempimento della controprestazione, è applicabile anche al contratto preliminare, e legittima pertanto il rifiuto della stipula del definitivo, pur se le prestazioni, da adempiere contemporaneamente, non sono ancora esigibili, mentre la persistenza del pericolo di conseguire la prestazione dopo la scadenza del termine di adempimento, legittima la richiesta di risoluzione del preliminare.

Commentario1

  • 1L’esercizio della libertà contrattuale alla luce del rischio di insolvenza
    Ruggiero Calò · https://www.diritto.it/ · 5 settembre 2016

    Si intende partire dalla ineludibile considerazione dell'esistenza di un rapporto di dipendenza economica tra i contraenti in generale. Tale constatazione può essere considerata un elemento ricorrente, in quanto suscettibile di realizzarsi in tutte le “relationals contracting”, riguardando non soltanto i patti tra contraente-professionista e consumatore, bensì anche i rapporti contrattuali tra imprenditori. Il problema della giustizia contrattuale sostanziale, difatti, può ben porsi anche nell'esercizio della libertà contrattuale tra un piccolo imprenditore ed una grande impresa. Attualmente il diritto comunitario fornisce una tutela del professionista-contrente debole in modo …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/1999, n. 602
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 602
Data del deposito : 22 gennaio 1999

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